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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/12/2025, n. 4747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4747 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3107/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa LA ON
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3107/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DOMENICO Parte_1 C.F._1
OM (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, C.F._2
indirizzo pec.
ATTRICE
contro
(P.I. ), già con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
dell'Avv. GENNARO ARCUCCI ( , elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._3
del difensore, indirizzo pec.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 17 Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 02.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione del 01.12.2020 unitamente ad altri investitori – premesso che: era Parte_1
titolare del conto corrente n. 030/01002651 e del conto titoli n. 00030/0000023002114, su cui la CP_1
aveva addebitato n.
3.027 azioni, per complessivi € 25.777,25 (in AUC 2009 n. 215 azioni per €
1.784,50, in AUC 2009 n. 222 azioni per € 1.842,60 in data 16.12.2010 n.
1.337 azioni per € 12.567,80,
in data 13.11.2013 n.
1.049 azioni per € 8.392,00; in AUC 2014 n° 133 azioni per 1.190,35); la CP_1
aveva violato la normativa posta a tutela del consumatore, nonché aveva omesso di segnalare la necessità di vendere i titoli azionari perché inadeguati per rischio e per eccessiva concentrazione del rischio Emittente, fornendo informazioni di segno opposto in ordine alla componente di rischio bassa e media, non corrispondenti alla realtà; la non aveva consegnato copia del contratto alla cliente, CP_1
con conseguente nullità delle operazioni de quibus; la aveva violato gli obblighi previsti dall'art. CP_1
21 TUF e dai Regolamenti Consob, di diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, nonché aveva omesso di fornire elementi di prova in ordine ad una adeguata informativa relativamente al rischio di perdita di capitale delle operazioni, ed infine all'adeguatezza delle operazioni al profilo aggiornato del cliente;
l'Istituto di credito aveva omesso altresì di verificare l'adeguatezza oggettiva e soggettiva del portafogli titoli dei finanziatori, nonché l'adeguatezza degli stessi in ordine alla concentrazione rischio Emittente e compatibilità del profilo rispetto al titolo;
in sede di rilevazione del profilo Mifid del 2010 e 2011 la aveva attribuito all'attrice un profilo di rischio basso CP_1
incompatibile con le operazioni addebitate, aventi ad oggetto titoli ad alto rischio;
- conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, già Controparte_1 Controparte_2
rassegnando le seguenti conclusioni: A) in via principale accertare e dichiarare la nullità e/o assenza del contratto quadro in violazione dell'art. 23 del TUF e, per l'effetto, condannare la società convenuta pagina 2 di 17 alla ripetizione di quanto addebitato pari a: 2) per la sig.ra € 25.777,25, oltre interessi e Parte_1
danno da svalutazione monetaria come per legge […] B) in subordine, accertare e dichiarare il grave inadempimento degli obblighi contrattuali della convenuta per aver violato le regole imposte a tutela del risparmiatore in sede di vendita dei titoli e per l'effetto condannare la Banca convenuta al risarcimento pari alla somma addebitata pari nello specifico: 2) per la sig.ra € 25.777,25, Parte_1
oltre interessi e danno da svalutazione monetaria come per legge;
[…]C) con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Costituitasi con comparsa dell'11.02.2021, già Controparte_1 Controparte_2
eccepiva preliminarmente la prescrizione quinquennale delle domande di nullità e risarcimento del danno, la prescrizione delle domande di nullità, delle consequenziali domande restitutorie e dei diritti risarcitori azionati dagli attori, tenuto conto che gli investimenti rientravano in un arco temporale compreso tra il 1992 e il 2014 e che la notifica dell'atto di citazione risaliva all'01.12.2020, nonché in via autonoma la prescrizione della domanda di restituzione delle somme investite, con riferimento alle operazioni di investimento poste in essere dagli attori in data anteriore all'01.12.2010
Deduceva altresì che tutti i clienti avevano sottoscritto contratti quadro di intermediazione finanziaria aventi ad oggetto i servizi di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari e di deposito a custodia e/o amministrazione dei titoli e strumenti finanziari, contenenti esaustiva informazione sui rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari ed al rischio di liquidità di quelli non quotati in mercati regolamentati.
Aggiungeva che tutti gli investitori avevano reso, in sede di profilatura nel corso degli anni,
dichiarazioni perfettamente compatibili con gli acquisti effettuati, aderendo alle operazioni di aumento di capitale deliberate dal Consiglio di Amministrazione della nel periodo 2001-2015 sulla base CP_1
di appositi prospetti informativi e schede prodotto (cfr. docc. 21 - 26), in cui dichiaravano di aver preso visione ed analizzato i relativi fattori di rischio ivi indicati.
pagina 3 di 17 Con particolare riguardo all'investitrice la convenuta rilevava che le operazioni di Parte_1 CP_1
investimento erano avvenute sulla base di ordini sottoscritti dall'attrice, previa informativa sui fattori di rischio degli investimenti, adducendo che la stessa era divenuta titolare di complessive n. 20.114 azioni
BPB (incluse le assegnazioni a titolo gratuito).
Nel merito, la convenuta assumeva di aver fornito tutte le informazioni in ordine alla natura illiquida dei titoli ed alla sussistenza di conflitto d'interessi sin dalla fase di conclusione dei contratti quadro,
fornendo ai clienti l'informativa riguardante in particolare la natura, le caratteristiche ed i profili di rischio concernenti specificamente l'acquisto di azioni BPB, con un ampio corredo informativo offerto agli attori, costituito da vari prospetti informativi.
La sosteneva, inoltre, di aver fornito una adeguata informativa anche ex post, informando gli CP_1
investitori i) del prezzo delle azioni BPB e dei costi dell'operazione (nel caso della vendita di azioni
BPB, nulli), indicando le varie componenti che concorrevano al complessivo esborso di capitale a carico dell'investitore) (cfr. docc. da 66 a 75); ii) del “valore di smobilizzo” dei predetti titoli azionari che essendo strumenti finanziari non quotati, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto
sociale BPB, che gli attori hanno dichiarato di conoscere ed accettare al momento dell'ammissione alla compagine sociale della Banca (cfr. doc. 64); (iii) delle difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento del mercato di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi e tempi di esecuzione della liquidazione (cfr. prospetti informativi sub docc. da 21 a 26); (iv) delle modalità di smobilizzo delle azioni BPB, mediante ampia documentazione informativa, peraltro pubblicata anche sul sito web di BPB, circa l'implementazione del mercato interno denominato “Sistema di negoziazione
interno”, e successivamente del sistema Hi-MTF (cfr. doc. 93 e 94).
Aggiungeva la convenuta che, conformemente al Reg Consob n. 16190/2007, aveva provveduto a raccogliere le informazioni relative al profilo finanziario e all'obiettivo di investimento dell'attore,
dalle quali era emersa una propensione al rischio speculativa, coerente con gli strumenti finanziari acquistati. pagina 4 di 17 In ultimo, la affermava di non aver mai offerto ai propri clienti alcuna garanzia, né in ordine al CP_1
mantenimento del valore del titolo azionario, né in merito alle tempistiche di smobilizzo del titolo medesimo, allertando di contro gli investitori ex ante sui rischi connessi all'investimento oggetto di contestazione, ivi incluso il rischio di liquidità e di possibile perdita del capitale investito.
In subordine, la chiedeva, in caso di accoglimento della domanda di nullità, inesistenza ed CP_1
inefficacia del contratto quadro e/o delle singole operazioni di investimento, di accertare e dichiarare l'esatto ammontare delle somme versate dalla controparte per l'acquisto dei titoli BPB oggetto di giudizio, disponendo la restituzione di questi ultimi, ovvero, in caso di accoglimento della domanda di risarcimento, la quantificazione delle somme in ipotesi dovute in un importo pari alla differenza tra il valore delle azioni BPB al momento dell'acquisto ed il controvalore residuo delle azioni, al netto delle azioni BPB assegnate a titolo gratuito , ed infine ridurre in ogni caso il risarcimento in ipotesi riconosciuto alla parte attrice in ragione (i) del grave concorso colposo di controparte, ai sensi dell'art. 1227, I c., c.c., nonché in ragione (ii) delle somme percepite a titolo di dividendi.
Con ordinanza del 04.03.2021, veniva disposta la separazione dei giudizi in relazione alle distinte posizioni contrattuali azionate, con attribuzione al presente procedimento del n. 3107/2021.
Con memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., l'attrice faceva propria la ricostruzione effettuata dalla in ordine alle operazioni di acquisto dei titoli emessi dalla BPB, CP_1
con riferimento al numero delle azioni acquistate pari a n. 2.956, nonché all'addebito operato dalla di € 27.467,22. CP_1
All'esito del vano tentativo di bonario compimento della lite, la causa, istruita in via documentale e con l'espletamento di ctu, è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 02.10.2025,
celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art.83, comma 7, lett. h, del d.l. 18/2020,
conv. nella L.27/2020 e succ. mod., nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art.190 c.p.c. pagina 5 di 17 -------------
Preliminarmente, deve darsi atto che l'attrice non ha reiterato la domanda di nullità del contratto quadro per violazione dell'art. 23 TUF, sicché deve ritersi assorbita l'eccezione di prescrizione sollevata dalla in riferimento alla predetta domanda. CP_1
Sempre in via preliminare, l'eccezione di prescrizione quinquennale della domanda di risarcimento danni, sollevata dalla convenuta, va disattesa, atteso che il suddetto termine non è applicabile alla responsabilità contrattuale, in riferimento alla quale opera il termine decennale, come più volte ribadito dalla Suprema Corte (Cass n. 8997/2021; Cass. n. 12937/2017).
A tal proposito, va osservato che “in tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il
termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza
della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta
a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di
responsabilità contrattuale” (Cass., n.29328/2024).
Sul punto va rilevato che l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto,
determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso. (Cass. 14135/2019; Cass.,
n.15991/2018).
A ciò va aggiunto che “In tema di risarcimento del danno, la parte che eccepisce la prescrizione ha
l'onere di dimostrare il "dies a quo" della decorrenza del relativo termine, ossia il momento nel quale
si sono manifestati all'esterno i danni dedotti in giudizio, costituendo la valutazione della relativa
prova una "quaestio facti", incensurabile in sede di legittimità” (Cfr. Cass. Sez. III, n.14662/2016).
Nel caso di specie, la convenuta ha sostenuto nella comparsa di costituzione la decorrenza del CP_1
termine dalla data di perfezionamento dei singoli ordini, riferendo la prescrizione contrattuale ordinaria pagina 6 di 17 decennale agli acquisti effettuati prima del decennio antecedente la notifica della citazione,
perfezionatasi in data 01.12.2020.
In forza dei principi di diritto innanzi esposti, atteso che la non ha allegato e provato la CP_1
conoscenza o conoscibilità da parte dell'azionista del danno dedotto in giudizio in data antecedente al
01.12.2010, la stessa, sulla base degli atti acquisiti, non può che ricondursi alla pubblicazione delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584 in data 08.10.2018, emesse dalla CONSOB, la quale ha accertato la violazione da parte dell'Istituto di Credito delle procedure per la valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza, con specifico riferimento alle modalità di profilatura della clientela e dei prodotti, alle modalità di raffronto fra il profilo del cliente e quello dei prodotti ( Cfr.
docc. 10 -13 di parte attrice).
Per tali ragioni, l'eccezione di prescrizione va rigettata, non risultando decorso il termine decennale,
decorrente dall'indicata conoscenza o conoscibilità del danno alla data di introduzione del presente giudizio.
La domanda di risarcimento del danno, formulata dall'attrice per inadempimento della CP_1
convenuta, è fondata.
A tal proposito, va innanzitutto osservato che la domanda di risarcimento del danno deve ritenersi autonoma rispetto a quella di adempimento e di risoluzione, con la conseguenza che la stessa può
essere accolta, in ragione della non scarsa importanza dell'inadempimento, anche nell'ipotesi in cui la risoluzione non venga pronunciata.
In particolare, la domanda risarcitoria può essere esaminata anche laddove non vi possa essere pronuncia di risoluzione dell'ordine di acquisto, nel caso di specie per difetto di domanda sul punto,
con conseguente applicazione del criterio “compensatio lucri cum damno” previsto nell'ipotesi di obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano (Cass., n. 17498/2020).
Ed invero, “In tema di intermediazione mobiliare, ove l'intermediario sia condannato a risarcire il
pagina 7 di 17 danno cagionato al cliente per avere dato corso a un ordine di acquisto di titoli ad alto rischio in
violazione degli obblighi informativi su di lui gravanti, senza che sia pronunciata anche la risoluzione
del contratto di negoziazione, si deve tenere conto che l'investitore resta in possesso dei titoli, sicché,
in applicazione del criterio generale della "compensatio lucri cum damno", dalla liquidazione va
decurtato il valore residuo dei titoli acquistati - così come risultante dalle quotazioni ufficiali al
momento della decisione-, nonché l'ammontare delle cedole nel frattempo riscosse” (Cass., n.
17498/2020).
In ordine agli specifici obblighi informativi della Banca, va innanzitutto osservato che l'intermediario ha l'obbligo di assumere informazioni sul profilo del cliente, sulla sua situazione finanziaria, sulla sua propensione al rischio e sui suoi obiettivi d'investimento (art. 39 del Reg. Consob del 16190/2007).
Sulla scorta delle informazioni acquisite, deve altresì valutare l'adeguatezza della specifica operazione,
in modo che corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente e sia tale da essere finanziariamente sostenibile rispetto agli obiettivi d'investimento dichiarati e che il cliente possa comprendere i rischi inerenti all'operazione (art. 40 del Reg. Consob del 16190/2007).
Al riguardo va richiamato il condivisibile principio di legittimità secondo cui “in tema di
intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21
del d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel reg. Consob n. 11522 del 1998,
sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il
documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le
informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari,
la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo
la sua conclusione (è il caso dell'obbligo d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le
implicazioni della singola operazione, di astenersi dal porre in esecuzioni operazioni inadeguate e di
quelli che sono correlati alle situazioni di conflitto di interessi). Tutti i descritti obblighi, finalizzati al
pagina 8 di 17 rispetto della clausola generale che impone all'intermediario il dovere di comportarsi con diligenza,
correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, assumono rilevanza per effetto dei
singoli ordini di investimento, che costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro
originariamente stipulato dall'investitore” (Cass. n. 20617/2017).
Ciò premesso, appare opportuno una breve ricostruzione degli investimenti effettuati dall'attrice, al fine di procedere ad una valutazione globale dei rischi relativi ai singoli ordini di investimento in esame e del profilo di rischio dell'investitrice.
Nell'ambito nel rapporto intercorso con la convenuta, l'attrice ha effettuato le seguenti CP_1
operazioni:
Sul punto va precisato che le operazioni di acquisto del 21.12.2007 (n. 43 e 72 azioni), 06.03.2009 (n.
sottoscrizione (in tal caso non è prevista la forma scritta ad substantiam). pagina 9 di 17 Le suddette operazioni, tuttavia, non sono state oggetto di alcuna contestazione, considerato che parte attrice ha preso atto e ha fatto propria la ricostruzione degli investimenti operata dalla nella CP_1
comparsa di costituzione, sicché le stesse devono essere analizzare ai fini della quantificazione dell'eventuale danno subito dell'investitrice.
Va altresì evidenziato che le obbligazioni BPB 30/12/21 6,5%SUB sono state regolarmente rimborsate alla loro naturale scadenza del 30.12.2021 e che le 16 azioni sono state Controparte_3
ricevute a titolo gratuito in data 09.01.2020, pertanto i suddetti titoli non sono stati oggetto di alcuna verifica
Le azioni in esame rientrano, per pacifica ammissione di entrambe le parti, nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono pertanto titoli di rischio alto o, quanto meno, medio-alto ed assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione, ossia, ancor più
chiaramente, titoli che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole a condizioni di prezzo significative, tali da garantire buona pluralità di interessi in acquisto e vendita.
Tali azioni, essendo scambiabili, non già in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto.
Va altresì evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex
post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore.
Nel caso di specie, l'adempimento degli obblighi informativi relativi alla fase antecedente la conclusione del contratto quadro, ovvero il dovere della di consegnare al cliente il documento CP_1
informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni pagina 10 di 17 sull'investitore, trova parziale riscontro nella produzione documentale della CP_1
In particolare, nel contratto quadro del 30.09.1998 (allegato 169 del fascicolo di parte convenuta),
avente ad oggetto la negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, nonché il deposito titoli a custodia e amministrazione, la cliente ha dichiarato di aver ricevuto copia del medesimo e del documento sui rischi generali degli investimenti previsto dalla normativa Consob pro tempore vigente, quest'ultimo assente in atti.
Nei successivi contratti quadro del 06.05.2008 e del 21.05.2011 (allegati 170 e 7 del fascicolo di parte convenuta), la cliente ha asserito di aver ricevuto copia dei documenti denominati “Descrizione
generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari” e “Politica di gestione del conflitto di
interessi”.
Procedendo all'analisi dei singoli investimenti, va evidenziato che per le operazioni di acquisto del
21.12.2007 (n. 43 e 72 azioni), 06.03.2009 (n. 86 azioni e 136 azioni) e 13.11.2013 (n. 1049 azioni)
non è presente alcuna documentazione contrattuale dalla quale desumere l'assolvimento degli obblighi informativi a carico della CP_1
Nelle domande di sottoscrizione delle azioni del 12.09.2007 (n. 100 azioni) e del 07.12.2010 (n. 1337
azioni) l'investitrice ha dichiarato di conoscere ed accettare le disposizioni contenute nello Statuto
Sociale (allegati 171 e 112 del fascicolo di parte convenuta).
Nella scheda di adesione per azionisti “Offerta in opzione agli azionisti di azioni ordinarie di nuova
emissione e di obbligazioni subordinate del prestito denominato 6,50% 2014- Controparte_2
2021 subordinato Tier II”(allegato 96 del fascicolo di parte convenuta), sottoscritta in data 28.11.2014,
l'attrice ha dichiarato di essere a conoscenza che le copie del Prospetto e del regolamento del prestito risultano disponibili gratuitamente presso la sede e le filiali dell'Emittente e sul relativo sito, nonché di aver ricevuto e preso visione delle Schede Prodotto, ed infine di aver accettato le condizioni dell'Offerta illustrate nel prospetto (n. 133 azioni). pagina 11 di 17 Dalla Scheda prodotto del 2014 si evince che le azioni ordinarie della banca non sono quotate in alcun mercato regolamentato, non essendo pertanto certo che il valore economico delle azioni in futuro possa essere superiore al prezzo di offerta a cui possono essere sottoscritte le azioni nell'ambito delle presenti offerte (allegato 78 del fascicolo di parte convenuta).
A ciò va aggiunto che dal prospetto informativo del 2014 emerge che l'operazione presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in azioni non quotate in un mercato regolamentato o equivalente, con conseguente rischio per l'investitore di subire delle perdite in conto capitale nel disinvestimento dei titoli stessi, atteso che l'eventuale vendita potrebbe avvenire ad un prezzo inferiore al prezzo di acquisto dei titoli.
Deve inoltre rilevarsi che, la collocazione delle azioni BPB è avvenuta in situazione di conflitto di interessi, rivestendo la convenuta il duplice ruolo di emittente ed intermediaria, situazione ad ogni modo debitamente segnalata alla cliente nel prospetto informativo del 2014 e negli ordini di sottoscrizione delle azioni presenti in atti.
La Banca ha altresì prodotto i questionari Mifid del 03.09.2007, 04.12.2007, 07.12.2010, 24.05.2011 e
09.06.2014 (allegati 184, 186, 34, 32 e 33 del fascicolo di parte convenuta), nei quali la cliente ha asserito di voler proteggere nel tempo il capitale investito e ricevere flussi di cassa periodici anche contenuti ma costanti e prevedibili, di non essere disponibile a sopportare alcuna perdita (dichiarato nel questionario Mifid del 04.12.2007), ovvero di essere disposto ad accettare di perdere solo una piccola parte del capitale investito (dichiarato nei questionari Mifid del 07.12.2010, 21.05.2011 e del
09.06.2014).
All'esito delle suddette profilature, la ha assegnato al cliente un profilo di rischio di livello CP_1
medio‐alto.
Ne consegue che il rischio del titolo illiquido, nei termini innanzi esposti, non può ritenersi compatibile con l'obiettivo d'investimento dichiarato dall'attrice di voler proteggere nel tempo il capitale investito,
pagina 12 di 17 di non subire alcuna perdita, ovvero di accettare il rischio di una piccola perdita del capitale investito.
Va osservato al riguardo che, secondo le norme dettate dalla c.d. Direttiva MIFID, la direttiva Markets
in financial instruments directive (2004/39/EC) che ha disciplinato dal 31 gennaio 2007 al 2 gennaio
2018 i mercati finanziari dell'Unione europea, il rapporto tra la banca e il cliente non deve essere considerato in maniera confliggente, bensì secondo una linea di assistenza e supporto. La pluralità degli obblighi facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie (obbligo di diligenza,
correttezza e trasparenza, obbligo di informazione, obbligo di evidenziare l'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere) convergono verso un fine unitario: segnalare all'investitore la non adeguatezza delle operazioni di acquisto di prodotti finanziari che si accinge a compiere.
Orbene, l'inosservanza degli obblighi di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dell'esecuzione,
indipendentemente dal parziale assolvimento degli obblighi di informazione attiva, comporta l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice.
Va infatti evidenziato che “Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante
sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo –
informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente
consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento
informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario” (Cass., n.
33596/2021) e che “La prova non può desumersi dalla propensione al rischio dell'investitore ovvero
dalle sue precedenti scelte rischiose, perché anche l'investitore dotato di una conoscenza speculativa e
orientato al rischio deve essere messo in condizione di valutare la propria scelta, alla luce dei fattori
di rischio che gli devono essere evidenziati” (Cass., n. 7905/2020).
Nel caso di specie, attesa la mancata allegazione di prova contraria da parte dell'intermediario, deve ritenersi sussistente il nesso causale tra l'accertato inadempimento della ed il pregiudizio subito CP_1
pagina 13 di 17 dall'investitrice, nello specifico consistente nella perdita economica derivante dalla costante riduzione del prezzo delle azioni, ad oggi pari ad € 0.
Ai fini della quantificazione del danno, va pertanto operata la somma algebrica del capitale investito al netto delle attribuzioni a titolo gratuito, come indicato nel prospetto della in comparsa di CP_1
costituzione e condiviso dall'attrice (€ 27.467,22), decurtato delle somme dovute a titolo di dividendi e di cedole incassati (rispettivamente di € 92,09 ed euro 1.444,09), così come allegati dalla in CP_1
comparsa di costituzione, e non contestati dall'attrice, con conseguente determinazione di un importo pari ad € 25.931,04.
Da ultimo, la domanda di ridimensionamento del danno dovuto all'attrice, formulata dalla per CP_1
concorso di colpa dell'investitrice ex. art. 1227 c.c., va disattesa.
A tal proposito, va osservato che qualora l'intermediario abbia dato corso ad operazioni ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi e questi non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, nemmeno per la sua omessa diretta informativa, poiché il rapporto contrattuale con l'intermediario implica un grado di affidamento in capo all'investitore che non può
essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra parte
(Cass., n. 29864/2011, n. 9892/2016).
Nel caso di specie, dagli atti del giudizio non emerge alcun profilo di colpa dell'attrice, in ragione della mancanza della qualità di investitrice professionale, potendosi presumere con certezza che nell'ipotesi in cui la avesse segnalato l'inadeguatezza dell'operazione in relazione al profilo della cliente, la CP_1
stessa non avrebbe proceduto alla sottoscrizione degli ordini di acquisto in esame, con conseguente rigetto della suddetta domanda.
Quanto alla richiesta della convenuta di restituzione dei titoli, va richiamato sul punto il condivisibile principio di legittimità secondo cui "in tema di intermediazione finanziaria, allorché sia pronunciata la pagina 14 di 17 condanna dell'intermediario al risarcimento del danno patito dall'investitore, in ragione
dell'inadempimento ai propri obblighi, quantificato sull'assunto della perdita di integrale valore dei
titoli al momento della decisione, va del pari disposta la restituzione dei titoli medesimi, quale
espressione del medesimo principio di cui all'art. 1223 c.c., del risarcimento effettivamente
corrispondente al danno, ogni qualvolta il loro residuo valore venga reputato, al momento della
decisione, pari a zero, ma non risulti altresì in giudizio l'impossibilità di un successivo incremento del
valore stesso, per essere stati i titoli annullati, definitivamente ceduti o per qualsiasi altra concreta
evenienza". (così Cassazione civile sez. I, 05/05/2022, n.14178)
Nel caso di specie va dunque disposta la restituzione delle azioni in favore della convenuta, non potendosi escludere il successivo incremento del relativo valore quale effetto del processo di risanamento dell'istituto di credito emittente.
In accoglimento della domanda attorea di risarcimento del danno per inadempimento, la convenuta va pertanto condannata al pagamento della somma di € 25.931,04, a titolo di risarcimento danni, previa restituzione delle azioni da parte dell'attrice.
Sull'importo appena liquidato deve riconoscersi la sola rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di acquisto dei singoli titoli e non anche, come richiesto, gli interessi poiché questi, com'è noto,
nell'illecito costituiscono danno ulteriore da lucro cessante (rispetto al danno emergente della svalutazione) che va risarcito solo quando il richiedente alleghi e provi, anche per presunzioni, che la rivalutazione non vale a reintegrarlo pienamente, dovendo egli essere posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo (tra le altre, Cass.
18564/2018; 3355/2010; 22347/2007; 15823/2005 per cui nell'obbligazione risarcitoria (che costituisce debito di valore in quanto diretta alla reintegrazione del danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non fosse stato prodotto) il principale mezzo di commisurazione attuale del valore perduto dal creditore è fornito dalla rivalutazione monetaria, mentre pagina 15 di 17 il riconoscimento degli interessi rappresenta una modalità di liquidazione del possibile danno ulteriore da lucro cessante, cui è consentito fare ricorso solo nei casi in cui la rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore. Pertanto, il mero ritardo nella percezione dell'equivalente monetario non dà automaticamente diritto alla corresponsione degli interessi,
occorrendo a tal fine l'allegazione e la prova del danno ulteriore subito dal creditore, che si realizza solo se ed in quanto la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) risulti inferiore a quella di cui il danneggiato avrebbe disposto, alla data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. L'accertamento di tale danno può aver luogo anche in base a criteri presuntivi collegati al rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non sarà normalmente configurabile).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, commisurati al valore della domanda accolta e distratte in favore del procuratore, dichiaratosene anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con citazione Parte_1
del 01.12.2020, nei confronti di già così provvede: Controparte_1 Controparte_2
1) accoglie la domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento, in favore di della somma di € 25.931,04, oltre al CP_1 Parte_1
danno da svalutazione monetaria, determinato secondo gli indici istat, dalla data di acquisto dei titoli alla data della presente pronuncia, previa restituzione delle azioni da parte dell'attrice in favore della convenuta;
pagina 16 di 17 2) condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali, in favore dell'attrice, CP_1
liquidate in € 5.077 per compensi, oltre spese di ctu, 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge, distratte in favore del procuratore anticipatario.
Bari, 24.12.2025 Il Giudice
LA ON
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
86 azioni e 136 azioni) e 13.11.2013 (n. 1049 azioni) non sono documentate da alcun ordine di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa LA ON
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3107/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DOMENICO Parte_1 C.F._1
OM (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, C.F._2
indirizzo pec.
ATTRICE
contro
(P.I. ), già con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
dell'Avv. GENNARO ARCUCCI ( , elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._3
del difensore, indirizzo pec.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 17 Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 02.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione del 01.12.2020 unitamente ad altri investitori – premesso che: era Parte_1
titolare del conto corrente n. 030/01002651 e del conto titoli n. 00030/0000023002114, su cui la CP_1
aveva addebitato n.
3.027 azioni, per complessivi € 25.777,25 (in AUC 2009 n. 215 azioni per €
1.784,50, in AUC 2009 n. 222 azioni per € 1.842,60 in data 16.12.2010 n.
1.337 azioni per € 12.567,80,
in data 13.11.2013 n.
1.049 azioni per € 8.392,00; in AUC 2014 n° 133 azioni per 1.190,35); la CP_1
aveva violato la normativa posta a tutela del consumatore, nonché aveva omesso di segnalare la necessità di vendere i titoli azionari perché inadeguati per rischio e per eccessiva concentrazione del rischio Emittente, fornendo informazioni di segno opposto in ordine alla componente di rischio bassa e media, non corrispondenti alla realtà; la non aveva consegnato copia del contratto alla cliente, CP_1
con conseguente nullità delle operazioni de quibus; la aveva violato gli obblighi previsti dall'art. CP_1
21 TUF e dai Regolamenti Consob, di diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, nonché aveva omesso di fornire elementi di prova in ordine ad una adeguata informativa relativamente al rischio di perdita di capitale delle operazioni, ed infine all'adeguatezza delle operazioni al profilo aggiornato del cliente;
l'Istituto di credito aveva omesso altresì di verificare l'adeguatezza oggettiva e soggettiva del portafogli titoli dei finanziatori, nonché l'adeguatezza degli stessi in ordine alla concentrazione rischio Emittente e compatibilità del profilo rispetto al titolo;
in sede di rilevazione del profilo Mifid del 2010 e 2011 la aveva attribuito all'attrice un profilo di rischio basso CP_1
incompatibile con le operazioni addebitate, aventi ad oggetto titoli ad alto rischio;
- conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, già Controparte_1 Controparte_2
rassegnando le seguenti conclusioni: A) in via principale accertare e dichiarare la nullità e/o assenza del contratto quadro in violazione dell'art. 23 del TUF e, per l'effetto, condannare la società convenuta pagina 2 di 17 alla ripetizione di quanto addebitato pari a: 2) per la sig.ra € 25.777,25, oltre interessi e Parte_1
danno da svalutazione monetaria come per legge […] B) in subordine, accertare e dichiarare il grave inadempimento degli obblighi contrattuali della convenuta per aver violato le regole imposte a tutela del risparmiatore in sede di vendita dei titoli e per l'effetto condannare la Banca convenuta al risarcimento pari alla somma addebitata pari nello specifico: 2) per la sig.ra € 25.777,25, Parte_1
oltre interessi e danno da svalutazione monetaria come per legge;
[…]C) con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Costituitasi con comparsa dell'11.02.2021, già Controparte_1 Controparte_2
eccepiva preliminarmente la prescrizione quinquennale delle domande di nullità e risarcimento del danno, la prescrizione delle domande di nullità, delle consequenziali domande restitutorie e dei diritti risarcitori azionati dagli attori, tenuto conto che gli investimenti rientravano in un arco temporale compreso tra il 1992 e il 2014 e che la notifica dell'atto di citazione risaliva all'01.12.2020, nonché in via autonoma la prescrizione della domanda di restituzione delle somme investite, con riferimento alle operazioni di investimento poste in essere dagli attori in data anteriore all'01.12.2010
Deduceva altresì che tutti i clienti avevano sottoscritto contratti quadro di intermediazione finanziaria aventi ad oggetto i servizi di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari e di deposito a custodia e/o amministrazione dei titoli e strumenti finanziari, contenenti esaustiva informazione sui rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari ed al rischio di liquidità di quelli non quotati in mercati regolamentati.
Aggiungeva che tutti gli investitori avevano reso, in sede di profilatura nel corso degli anni,
dichiarazioni perfettamente compatibili con gli acquisti effettuati, aderendo alle operazioni di aumento di capitale deliberate dal Consiglio di Amministrazione della nel periodo 2001-2015 sulla base CP_1
di appositi prospetti informativi e schede prodotto (cfr. docc. 21 - 26), in cui dichiaravano di aver preso visione ed analizzato i relativi fattori di rischio ivi indicati.
pagina 3 di 17 Con particolare riguardo all'investitrice la convenuta rilevava che le operazioni di Parte_1 CP_1
investimento erano avvenute sulla base di ordini sottoscritti dall'attrice, previa informativa sui fattori di rischio degli investimenti, adducendo che la stessa era divenuta titolare di complessive n. 20.114 azioni
BPB (incluse le assegnazioni a titolo gratuito).
Nel merito, la convenuta assumeva di aver fornito tutte le informazioni in ordine alla natura illiquida dei titoli ed alla sussistenza di conflitto d'interessi sin dalla fase di conclusione dei contratti quadro,
fornendo ai clienti l'informativa riguardante in particolare la natura, le caratteristiche ed i profili di rischio concernenti specificamente l'acquisto di azioni BPB, con un ampio corredo informativo offerto agli attori, costituito da vari prospetti informativi.
La sosteneva, inoltre, di aver fornito una adeguata informativa anche ex post, informando gli CP_1
investitori i) del prezzo delle azioni BPB e dei costi dell'operazione (nel caso della vendita di azioni
BPB, nulli), indicando le varie componenti che concorrevano al complessivo esborso di capitale a carico dell'investitore) (cfr. docc. da 66 a 75); ii) del “valore di smobilizzo” dei predetti titoli azionari che essendo strumenti finanziari non quotati, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto
sociale BPB, che gli attori hanno dichiarato di conoscere ed accettare al momento dell'ammissione alla compagine sociale della Banca (cfr. doc. 64); (iii) delle difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento del mercato di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi e tempi di esecuzione della liquidazione (cfr. prospetti informativi sub docc. da 21 a 26); (iv) delle modalità di smobilizzo delle azioni BPB, mediante ampia documentazione informativa, peraltro pubblicata anche sul sito web di BPB, circa l'implementazione del mercato interno denominato “Sistema di negoziazione
interno”, e successivamente del sistema Hi-MTF (cfr. doc. 93 e 94).
Aggiungeva la convenuta che, conformemente al Reg Consob n. 16190/2007, aveva provveduto a raccogliere le informazioni relative al profilo finanziario e all'obiettivo di investimento dell'attore,
dalle quali era emersa una propensione al rischio speculativa, coerente con gli strumenti finanziari acquistati. pagina 4 di 17 In ultimo, la affermava di non aver mai offerto ai propri clienti alcuna garanzia, né in ordine al CP_1
mantenimento del valore del titolo azionario, né in merito alle tempistiche di smobilizzo del titolo medesimo, allertando di contro gli investitori ex ante sui rischi connessi all'investimento oggetto di contestazione, ivi incluso il rischio di liquidità e di possibile perdita del capitale investito.
In subordine, la chiedeva, in caso di accoglimento della domanda di nullità, inesistenza ed CP_1
inefficacia del contratto quadro e/o delle singole operazioni di investimento, di accertare e dichiarare l'esatto ammontare delle somme versate dalla controparte per l'acquisto dei titoli BPB oggetto di giudizio, disponendo la restituzione di questi ultimi, ovvero, in caso di accoglimento della domanda di risarcimento, la quantificazione delle somme in ipotesi dovute in un importo pari alla differenza tra il valore delle azioni BPB al momento dell'acquisto ed il controvalore residuo delle azioni, al netto delle azioni BPB assegnate a titolo gratuito , ed infine ridurre in ogni caso il risarcimento in ipotesi riconosciuto alla parte attrice in ragione (i) del grave concorso colposo di controparte, ai sensi dell'art. 1227, I c., c.c., nonché in ragione (ii) delle somme percepite a titolo di dividendi.
Con ordinanza del 04.03.2021, veniva disposta la separazione dei giudizi in relazione alle distinte posizioni contrattuali azionate, con attribuzione al presente procedimento del n. 3107/2021.
Con memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., l'attrice faceva propria la ricostruzione effettuata dalla in ordine alle operazioni di acquisto dei titoli emessi dalla BPB, CP_1
con riferimento al numero delle azioni acquistate pari a n. 2.956, nonché all'addebito operato dalla di € 27.467,22. CP_1
All'esito del vano tentativo di bonario compimento della lite, la causa, istruita in via documentale e con l'espletamento di ctu, è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 02.10.2025,
celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art.83, comma 7, lett. h, del d.l. 18/2020,
conv. nella L.27/2020 e succ. mod., nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art.190 c.p.c. pagina 5 di 17 -------------
Preliminarmente, deve darsi atto che l'attrice non ha reiterato la domanda di nullità del contratto quadro per violazione dell'art. 23 TUF, sicché deve ritersi assorbita l'eccezione di prescrizione sollevata dalla in riferimento alla predetta domanda. CP_1
Sempre in via preliminare, l'eccezione di prescrizione quinquennale della domanda di risarcimento danni, sollevata dalla convenuta, va disattesa, atteso che il suddetto termine non è applicabile alla responsabilità contrattuale, in riferimento alla quale opera il termine decennale, come più volte ribadito dalla Suprema Corte (Cass n. 8997/2021; Cass. n. 12937/2017).
A tal proposito, va osservato che “in tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il
termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza
della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta
a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di
responsabilità contrattuale” (Cass., n.29328/2024).
Sul punto va rilevato che l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto,
determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso. (Cass. 14135/2019; Cass.,
n.15991/2018).
A ciò va aggiunto che “In tema di risarcimento del danno, la parte che eccepisce la prescrizione ha
l'onere di dimostrare il "dies a quo" della decorrenza del relativo termine, ossia il momento nel quale
si sono manifestati all'esterno i danni dedotti in giudizio, costituendo la valutazione della relativa
prova una "quaestio facti", incensurabile in sede di legittimità” (Cfr. Cass. Sez. III, n.14662/2016).
Nel caso di specie, la convenuta ha sostenuto nella comparsa di costituzione la decorrenza del CP_1
termine dalla data di perfezionamento dei singoli ordini, riferendo la prescrizione contrattuale ordinaria pagina 6 di 17 decennale agli acquisti effettuati prima del decennio antecedente la notifica della citazione,
perfezionatasi in data 01.12.2020.
In forza dei principi di diritto innanzi esposti, atteso che la non ha allegato e provato la CP_1
conoscenza o conoscibilità da parte dell'azionista del danno dedotto in giudizio in data antecedente al
01.12.2010, la stessa, sulla base degli atti acquisiti, non può che ricondursi alla pubblicazione delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584 in data 08.10.2018, emesse dalla CONSOB, la quale ha accertato la violazione da parte dell'Istituto di Credito delle procedure per la valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza, con specifico riferimento alle modalità di profilatura della clientela e dei prodotti, alle modalità di raffronto fra il profilo del cliente e quello dei prodotti ( Cfr.
docc. 10 -13 di parte attrice).
Per tali ragioni, l'eccezione di prescrizione va rigettata, non risultando decorso il termine decennale,
decorrente dall'indicata conoscenza o conoscibilità del danno alla data di introduzione del presente giudizio.
La domanda di risarcimento del danno, formulata dall'attrice per inadempimento della CP_1
convenuta, è fondata.
A tal proposito, va innanzitutto osservato che la domanda di risarcimento del danno deve ritenersi autonoma rispetto a quella di adempimento e di risoluzione, con la conseguenza che la stessa può
essere accolta, in ragione della non scarsa importanza dell'inadempimento, anche nell'ipotesi in cui la risoluzione non venga pronunciata.
In particolare, la domanda risarcitoria può essere esaminata anche laddove non vi possa essere pronuncia di risoluzione dell'ordine di acquisto, nel caso di specie per difetto di domanda sul punto,
con conseguente applicazione del criterio “compensatio lucri cum damno” previsto nell'ipotesi di obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano (Cass., n. 17498/2020).
Ed invero, “In tema di intermediazione mobiliare, ove l'intermediario sia condannato a risarcire il
pagina 7 di 17 danno cagionato al cliente per avere dato corso a un ordine di acquisto di titoli ad alto rischio in
violazione degli obblighi informativi su di lui gravanti, senza che sia pronunciata anche la risoluzione
del contratto di negoziazione, si deve tenere conto che l'investitore resta in possesso dei titoli, sicché,
in applicazione del criterio generale della "compensatio lucri cum damno", dalla liquidazione va
decurtato il valore residuo dei titoli acquistati - così come risultante dalle quotazioni ufficiali al
momento della decisione-, nonché l'ammontare delle cedole nel frattempo riscosse” (Cass., n.
17498/2020).
In ordine agli specifici obblighi informativi della Banca, va innanzitutto osservato che l'intermediario ha l'obbligo di assumere informazioni sul profilo del cliente, sulla sua situazione finanziaria, sulla sua propensione al rischio e sui suoi obiettivi d'investimento (art. 39 del Reg. Consob del 16190/2007).
Sulla scorta delle informazioni acquisite, deve altresì valutare l'adeguatezza della specifica operazione,
in modo che corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente e sia tale da essere finanziariamente sostenibile rispetto agli obiettivi d'investimento dichiarati e che il cliente possa comprendere i rischi inerenti all'operazione (art. 40 del Reg. Consob del 16190/2007).
Al riguardo va richiamato il condivisibile principio di legittimità secondo cui “in tema di
intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21
del d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel reg. Consob n. 11522 del 1998,
sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il
documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le
informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari,
la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo
la sua conclusione (è il caso dell'obbligo d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le
implicazioni della singola operazione, di astenersi dal porre in esecuzioni operazioni inadeguate e di
quelli che sono correlati alle situazioni di conflitto di interessi). Tutti i descritti obblighi, finalizzati al
pagina 8 di 17 rispetto della clausola generale che impone all'intermediario il dovere di comportarsi con diligenza,
correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, assumono rilevanza per effetto dei
singoli ordini di investimento, che costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro
originariamente stipulato dall'investitore” (Cass. n. 20617/2017).
Ciò premesso, appare opportuno una breve ricostruzione degli investimenti effettuati dall'attrice, al fine di procedere ad una valutazione globale dei rischi relativi ai singoli ordini di investimento in esame e del profilo di rischio dell'investitrice.
Nell'ambito nel rapporto intercorso con la convenuta, l'attrice ha effettuato le seguenti CP_1
operazioni:
Sul punto va precisato che le operazioni di acquisto del 21.12.2007 (n. 43 e 72 azioni), 06.03.2009 (n.
sottoscrizione (in tal caso non è prevista la forma scritta ad substantiam). pagina 9 di 17 Le suddette operazioni, tuttavia, non sono state oggetto di alcuna contestazione, considerato che parte attrice ha preso atto e ha fatto propria la ricostruzione degli investimenti operata dalla nella CP_1
comparsa di costituzione, sicché le stesse devono essere analizzare ai fini della quantificazione dell'eventuale danno subito dell'investitrice.
Va altresì evidenziato che le obbligazioni BPB 30/12/21 6,5%SUB sono state regolarmente rimborsate alla loro naturale scadenza del 30.12.2021 e che le 16 azioni sono state Controparte_3
ricevute a titolo gratuito in data 09.01.2020, pertanto i suddetti titoli non sono stati oggetto di alcuna verifica
Le azioni in esame rientrano, per pacifica ammissione di entrambe le parti, nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono pertanto titoli di rischio alto o, quanto meno, medio-alto ed assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione, ossia, ancor più
chiaramente, titoli che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole a condizioni di prezzo significative, tali da garantire buona pluralità di interessi in acquisto e vendita.
Tali azioni, essendo scambiabili, non già in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto.
Va altresì evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex
post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore.
Nel caso di specie, l'adempimento degli obblighi informativi relativi alla fase antecedente la conclusione del contratto quadro, ovvero il dovere della di consegnare al cliente il documento CP_1
informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni pagina 10 di 17 sull'investitore, trova parziale riscontro nella produzione documentale della CP_1
In particolare, nel contratto quadro del 30.09.1998 (allegato 169 del fascicolo di parte convenuta),
avente ad oggetto la negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, nonché il deposito titoli a custodia e amministrazione, la cliente ha dichiarato di aver ricevuto copia del medesimo e del documento sui rischi generali degli investimenti previsto dalla normativa Consob pro tempore vigente, quest'ultimo assente in atti.
Nei successivi contratti quadro del 06.05.2008 e del 21.05.2011 (allegati 170 e 7 del fascicolo di parte convenuta), la cliente ha asserito di aver ricevuto copia dei documenti denominati “Descrizione
generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari” e “Politica di gestione del conflitto di
interessi”.
Procedendo all'analisi dei singoli investimenti, va evidenziato che per le operazioni di acquisto del
21.12.2007 (n. 43 e 72 azioni), 06.03.2009 (n. 86 azioni e 136 azioni) e 13.11.2013 (n. 1049 azioni)
non è presente alcuna documentazione contrattuale dalla quale desumere l'assolvimento degli obblighi informativi a carico della CP_1
Nelle domande di sottoscrizione delle azioni del 12.09.2007 (n. 100 azioni) e del 07.12.2010 (n. 1337
azioni) l'investitrice ha dichiarato di conoscere ed accettare le disposizioni contenute nello Statuto
Sociale (allegati 171 e 112 del fascicolo di parte convenuta).
Nella scheda di adesione per azionisti “Offerta in opzione agli azionisti di azioni ordinarie di nuova
emissione e di obbligazioni subordinate del prestito denominato 6,50% 2014- Controparte_2
2021 subordinato Tier II”(allegato 96 del fascicolo di parte convenuta), sottoscritta in data 28.11.2014,
l'attrice ha dichiarato di essere a conoscenza che le copie del Prospetto e del regolamento del prestito risultano disponibili gratuitamente presso la sede e le filiali dell'Emittente e sul relativo sito, nonché di aver ricevuto e preso visione delle Schede Prodotto, ed infine di aver accettato le condizioni dell'Offerta illustrate nel prospetto (n. 133 azioni). pagina 11 di 17 Dalla Scheda prodotto del 2014 si evince che le azioni ordinarie della banca non sono quotate in alcun mercato regolamentato, non essendo pertanto certo che il valore economico delle azioni in futuro possa essere superiore al prezzo di offerta a cui possono essere sottoscritte le azioni nell'ambito delle presenti offerte (allegato 78 del fascicolo di parte convenuta).
A ciò va aggiunto che dal prospetto informativo del 2014 emerge che l'operazione presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in azioni non quotate in un mercato regolamentato o equivalente, con conseguente rischio per l'investitore di subire delle perdite in conto capitale nel disinvestimento dei titoli stessi, atteso che l'eventuale vendita potrebbe avvenire ad un prezzo inferiore al prezzo di acquisto dei titoli.
Deve inoltre rilevarsi che, la collocazione delle azioni BPB è avvenuta in situazione di conflitto di interessi, rivestendo la convenuta il duplice ruolo di emittente ed intermediaria, situazione ad ogni modo debitamente segnalata alla cliente nel prospetto informativo del 2014 e negli ordini di sottoscrizione delle azioni presenti in atti.
La Banca ha altresì prodotto i questionari Mifid del 03.09.2007, 04.12.2007, 07.12.2010, 24.05.2011 e
09.06.2014 (allegati 184, 186, 34, 32 e 33 del fascicolo di parte convenuta), nei quali la cliente ha asserito di voler proteggere nel tempo il capitale investito e ricevere flussi di cassa periodici anche contenuti ma costanti e prevedibili, di non essere disponibile a sopportare alcuna perdita (dichiarato nel questionario Mifid del 04.12.2007), ovvero di essere disposto ad accettare di perdere solo una piccola parte del capitale investito (dichiarato nei questionari Mifid del 07.12.2010, 21.05.2011 e del
09.06.2014).
All'esito delle suddette profilature, la ha assegnato al cliente un profilo di rischio di livello CP_1
medio‐alto.
Ne consegue che il rischio del titolo illiquido, nei termini innanzi esposti, non può ritenersi compatibile con l'obiettivo d'investimento dichiarato dall'attrice di voler proteggere nel tempo il capitale investito,
pagina 12 di 17 di non subire alcuna perdita, ovvero di accettare il rischio di una piccola perdita del capitale investito.
Va osservato al riguardo che, secondo le norme dettate dalla c.d. Direttiva MIFID, la direttiva Markets
in financial instruments directive (2004/39/EC) che ha disciplinato dal 31 gennaio 2007 al 2 gennaio
2018 i mercati finanziari dell'Unione europea, il rapporto tra la banca e il cliente non deve essere considerato in maniera confliggente, bensì secondo una linea di assistenza e supporto. La pluralità degli obblighi facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie (obbligo di diligenza,
correttezza e trasparenza, obbligo di informazione, obbligo di evidenziare l'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere) convergono verso un fine unitario: segnalare all'investitore la non adeguatezza delle operazioni di acquisto di prodotti finanziari che si accinge a compiere.
Orbene, l'inosservanza degli obblighi di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dell'esecuzione,
indipendentemente dal parziale assolvimento degli obblighi di informazione attiva, comporta l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice.
Va infatti evidenziato che “Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante
sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo –
informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente
consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento
informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario” (Cass., n.
33596/2021) e che “La prova non può desumersi dalla propensione al rischio dell'investitore ovvero
dalle sue precedenti scelte rischiose, perché anche l'investitore dotato di una conoscenza speculativa e
orientato al rischio deve essere messo in condizione di valutare la propria scelta, alla luce dei fattori
di rischio che gli devono essere evidenziati” (Cass., n. 7905/2020).
Nel caso di specie, attesa la mancata allegazione di prova contraria da parte dell'intermediario, deve ritenersi sussistente il nesso causale tra l'accertato inadempimento della ed il pregiudizio subito CP_1
pagina 13 di 17 dall'investitrice, nello specifico consistente nella perdita economica derivante dalla costante riduzione del prezzo delle azioni, ad oggi pari ad € 0.
Ai fini della quantificazione del danno, va pertanto operata la somma algebrica del capitale investito al netto delle attribuzioni a titolo gratuito, come indicato nel prospetto della in comparsa di CP_1
costituzione e condiviso dall'attrice (€ 27.467,22), decurtato delle somme dovute a titolo di dividendi e di cedole incassati (rispettivamente di € 92,09 ed euro 1.444,09), così come allegati dalla in CP_1
comparsa di costituzione, e non contestati dall'attrice, con conseguente determinazione di un importo pari ad € 25.931,04.
Da ultimo, la domanda di ridimensionamento del danno dovuto all'attrice, formulata dalla per CP_1
concorso di colpa dell'investitrice ex. art. 1227 c.c., va disattesa.
A tal proposito, va osservato che qualora l'intermediario abbia dato corso ad operazioni ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi e questi non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, nemmeno per la sua omessa diretta informativa, poiché il rapporto contrattuale con l'intermediario implica un grado di affidamento in capo all'investitore che non può
essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra parte
(Cass., n. 29864/2011, n. 9892/2016).
Nel caso di specie, dagli atti del giudizio non emerge alcun profilo di colpa dell'attrice, in ragione della mancanza della qualità di investitrice professionale, potendosi presumere con certezza che nell'ipotesi in cui la avesse segnalato l'inadeguatezza dell'operazione in relazione al profilo della cliente, la CP_1
stessa non avrebbe proceduto alla sottoscrizione degli ordini di acquisto in esame, con conseguente rigetto della suddetta domanda.
Quanto alla richiesta della convenuta di restituzione dei titoli, va richiamato sul punto il condivisibile principio di legittimità secondo cui "in tema di intermediazione finanziaria, allorché sia pronunciata la pagina 14 di 17 condanna dell'intermediario al risarcimento del danno patito dall'investitore, in ragione
dell'inadempimento ai propri obblighi, quantificato sull'assunto della perdita di integrale valore dei
titoli al momento della decisione, va del pari disposta la restituzione dei titoli medesimi, quale
espressione del medesimo principio di cui all'art. 1223 c.c., del risarcimento effettivamente
corrispondente al danno, ogni qualvolta il loro residuo valore venga reputato, al momento della
decisione, pari a zero, ma non risulti altresì in giudizio l'impossibilità di un successivo incremento del
valore stesso, per essere stati i titoli annullati, definitivamente ceduti o per qualsiasi altra concreta
evenienza". (così Cassazione civile sez. I, 05/05/2022, n.14178)
Nel caso di specie va dunque disposta la restituzione delle azioni in favore della convenuta, non potendosi escludere il successivo incremento del relativo valore quale effetto del processo di risanamento dell'istituto di credito emittente.
In accoglimento della domanda attorea di risarcimento del danno per inadempimento, la convenuta va pertanto condannata al pagamento della somma di € 25.931,04, a titolo di risarcimento danni, previa restituzione delle azioni da parte dell'attrice.
Sull'importo appena liquidato deve riconoscersi la sola rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di acquisto dei singoli titoli e non anche, come richiesto, gli interessi poiché questi, com'è noto,
nell'illecito costituiscono danno ulteriore da lucro cessante (rispetto al danno emergente della svalutazione) che va risarcito solo quando il richiedente alleghi e provi, anche per presunzioni, che la rivalutazione non vale a reintegrarlo pienamente, dovendo egli essere posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo (tra le altre, Cass.
18564/2018; 3355/2010; 22347/2007; 15823/2005 per cui nell'obbligazione risarcitoria (che costituisce debito di valore in quanto diretta alla reintegrazione del danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non fosse stato prodotto) il principale mezzo di commisurazione attuale del valore perduto dal creditore è fornito dalla rivalutazione monetaria, mentre pagina 15 di 17 il riconoscimento degli interessi rappresenta una modalità di liquidazione del possibile danno ulteriore da lucro cessante, cui è consentito fare ricorso solo nei casi in cui la rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore. Pertanto, il mero ritardo nella percezione dell'equivalente monetario non dà automaticamente diritto alla corresponsione degli interessi,
occorrendo a tal fine l'allegazione e la prova del danno ulteriore subito dal creditore, che si realizza solo se ed in quanto la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) risulti inferiore a quella di cui il danneggiato avrebbe disposto, alla data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. L'accertamento di tale danno può aver luogo anche in base a criteri presuntivi collegati al rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non sarà normalmente configurabile).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, commisurati al valore della domanda accolta e distratte in favore del procuratore, dichiaratosene anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con citazione Parte_1
del 01.12.2020, nei confronti di già così provvede: Controparte_1 Controparte_2
1) accoglie la domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento, in favore di della somma di € 25.931,04, oltre al CP_1 Parte_1
danno da svalutazione monetaria, determinato secondo gli indici istat, dalla data di acquisto dei titoli alla data della presente pronuncia, previa restituzione delle azioni da parte dell'attrice in favore della convenuta;
pagina 16 di 17 2) condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali, in favore dell'attrice, CP_1
liquidate in € 5.077 per compensi, oltre spese di ctu, 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge, distratte in favore del procuratore anticipatario.
Bari, 24.12.2025 Il Giudice
LA ON
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86 azioni e 136 azioni) e 13.11.2013 (n. 1049 azioni) non sono documentate da alcun ordine di