Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 07/03/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Alessan- dra Frasca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 1549/2023, posta in decisione all'udienza del 5 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c., avente per oggetto azione di risarcimento per responsabilità extracontrattuale ed azione revocatoria, promossa
DA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Lom- C.F._1
bardo (pec: , giusta procura in Email_1
atti; parte attrice
CONTRO
nato il [...] a [...], C.F. CP_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Pa- C.F._2
nepinto (pec: , giusta pro- Email_2
cura in atti;
parte convenuta
Tribunale di Caltanissetta
nata il [...] a [...], C.F. Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Pe- C.F._3
trantoni (pec: , giusta procu- Email_3
ra in atti;
parte convenuta nato il [...] a [...], C.F. RZZ- Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Petranto- C.F._4
ni (pec: , giusta procura in Email_3
atti;
parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del
5.2.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Fatti di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha con- Parte_1
venuto in giudizio per sentirlo condannare al risarcimen- CP_1
to del danno dallo stesso subito a causa delle accuse asseritamente ca- lunniose mosse dal convenuto all'attore dalle quali era scaturito il pro- cedimento penale n. 3036/2016 RGNR.
In particolare, l'attore ha riferito: che la notte del 13/12/2016
[...]
, a seguito di un'aggressione subita, sentito dalla polizia giudi- CP_1
ziaria circa l'identità del responsabile dell'illecito, lo aveva individuato in che in data 14/12/2016 la della Questura Parte_1 CP_3
di Caltanissetta aveva quindi proceduto all'identificazione dell'attore, in
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- 2 - R.G. n. 1549/2023
quanto persona sottoposta ad indagini preliminari per il delitto di lesioni personali aggravate (artt. 582, 585 e 577 n. 3 c.p.); che da quel momento aveva iniziato ad accusare uno stato ansioso -depressivo tanto da dover- si recare già in data 16/12/2016 presso il Pronto soccorso dell'Ospedale Sant'Elia di Caltanissetta per “crisi ansiosa”; che negli anni successivi l'attore era stato seguito dagli specialisti del Dipartimen- to di Salute Mentale di Caltanissetta;
che il procedimento penale si era concluso per infondatezza della notitia criminis con ordinanza di archi- viazione del Gip di Caltanissetta depositata in data 19/10/2022, dopo la quale l'attore aveva presentato denuncia/querela nei confronti del CP_1
per i reati di cui agli artt. 368 e 371 bis c.p., ma il procedimento penale che ne era scaturito si era concluso con richiesta di archiviazione del
P.M. per intervenuta estinzione del delitto di calunnia per prescrizione in data 14/12/2022.
L'attore ha allegato di essere affetto, a seguito delle vicende penali che lo hanno interessato, da disturbo post traumatico da stress cronico gra- ve comportante un danno biologico permanente pari al 25%; ha quindi domandato la condanna del convenuto al ristoro del pregiudizio patito, quantificato in € 129.448,00 quanto al danno non patrimoniale ed €
2.800,00 a titolo di danno patrimoniale per le spese legali sostenute nel procedimento penale.
Contestualmente all'azione risarcitoria, l'attore ha promosso azione re- vocatoria dell'atto di acquisto dell'immobile sito in Caltanissetta via Li- bertà 12 (in catasto via Malta) foglio 86, part. 248, subalterno 44, piano
6, cat. A/2, classe 2, vani 7,5, superficie di mq 145, e del soprastante la-
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strico solare, pertinenziale all'appartamento prima descritto, posto al piano 7, di superficie mq 110, censito al foglio 86, part. 248, sub. 56, piano 7 cat. F5, concluso in data 13/09/2019 a rogito del notaio Per_1
(atto pubblico Rep. n. 6618, Racc. n. 4124); con il suddetto
[...]
atto, la parte alienante aveva ceduto a il diritto di abita- CP_1
zione vitalizio sull'appartamento ed a , figlio di Controparte_2 [...]
e della di lui coniuge separata (intervenuti CP_1 Parte_2
anche a titolo di legali rappresentanti del figlio, all'epoca della compra- vendita minorenne) il diritto d'uso perpetuo sul lastrico solare predetto e la nuda proprietà dell'immobile.
A parere dell'attore la compravendita sarebbe stata effettuata con dena- ro del solo , come comproverebbe la dichiarazione in CP_1
proposito contenuta nell'atto di alienazione, di guisa che la stessa confi- gurerebbe una donazione indiretta in favore del figlio CP_2
.
[...]
L'attore ha quindi chiamato in giudizio , CP_1 CP_2
e la quale sarebbe per metà intestataria
[...] Parte_2
dell'immobile sito in via Libertà 12.
In data 12/1/2024 si è costituito eccependo in via pre- CP_1
liminare la prescrizione del diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2947, 3° co. c.c. essendosi l'asserito delitto di calunnia estinto per intervenuta prescrizione in data 14/12/2022. Il comparente ha de- dotto che in data 14/12/2016, data del preteso fatto illecito, il Pt_3
era venuto a conoscenza della denuncia presentata dal nei
[...] CP_1
suoi confronti, giusta verbale di identificazione dell'indagato, prodotto
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- 4 - R.G. n. 1549/2023
dall'attore; in subordine e nel merito, il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda avversaria assumendo che l'attore non avesse dato prova della ricorrenza in capo al dell'elemento psicologico del reato di CP_1
calunnia, ovverosia la consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato. Del resto, ha sostenuto il convenuto, la presenza di un provvedimento di archiviazione in favore dell'attore, trattandosi di atto non rivestito del carattere di definitività, sarebbe in ogni caso insufficiente a dimostrare l'innocenza del , potendo il giudice civile giungere a con- Parte_1
clusioni diametralmente diverse da quelle del giudice penale. A tal fine il convenuto ha evidenziato potenziali lacune nelle indagini le cui risultan- ze erano state poste alla base dell'archiviazione. In via ulteriormente gradata il convenuto ha contestato altresì l'esistenza e la quantificazione del danno asseritamente subito dall'attore.
Con riguardo all'azione revocatoria, il convenuto ha contestato la sussi- stenza dei presupposti per il suo esercizio;
in particolare, ha dedotto che l'immobile di via Libertà 12 era stato acquistato con denaro di entrambi i genitori, proveniente dal libretto postale n. 000045894750, agli stessi cointestato, con la conseguenza che la domanda revocatoria proposta in danno del convenuto avrebbe al più potuto riguardare il solo 50% dell'immobile intestato al figlio, essendo stata acquistata la restante metà con denaro della moglie.
In data 12/01/2024 si sono costituiti e Parte_2 CP_4
. In via preliminare, ha eccepito il proprio
[...] Parte_2
difetto di legittimazione passiva, quale parte donante, unitamente al sig.
, dell'immobile acquistato in favore del figlio, non essen- CP_1
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do la stessa direttamente debitrice nei confronti dell'attore; nel merito entrambi i convenuti sopra indicati hanno dedotto l'infondatezza dell'azione revocatoria, sottolineando che l'acquisto dei beni immobili di cui l'attore aveva chiesto la revocatoria era avvenuto in data
13/09/2019, ancor prima che il sig. conoscesse l'esito CP_1
delle indagini ed aggiungendo che in ogni caso la domanda revocatoria proposta avrebbe potuto al più riguardare il solo 50% dell'immobile in- testato al figlio, essendo stata acquistata la restante metà con denaro del- la moglie, soggetto totalmente estraneo ai fatti per come rappresentati in citazione.
Rigettate le richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per discussione orale e assunta in decisione all'udienza indicata in epigrafe ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
2. L'eccezione di prescrizione della domanda risarcitoria.
Tanto premesso, va confermato il contenuto dell'ordinanza del
26/04/2024 attesa la superfluità dell'espletamento delle prove richieste ai fini del decidere.
Ed invero, l'eccezione preliminare di prescrizione tempestivamente sol- levata dal convenuto in comparsa di costituzione risulta fondata, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria.
In proposito va richiamato il lungo percorso nell'interpretazione degli artt. 2935 e 2947 cod. civ. intrapreso dalla giurisprudenza, oltre che dalla dottrina, in ordine all'individuazione del dies a quo della prescrizione;
come sintetizzato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n.
7194/2015, “rileva il graduale passaggio dal giorno in cui «il fatto si è verificato»,
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secondo la previsione del codice civile, alla esteriorizzazione del danno, come oggetti- vamente percepibile e riconoscibile, non solo rispetto alla lesione della propria integri- tà psicofisica, ma anche in relazione alla riconoscibilità della lesione sotto il profilo, giuridico;
cioè sotto il profilo della riferibilità causale al comportamento colposo (o do- loso) di un terzo;
non potendo l'inattività della parte esplicare effetti negativi sulla prescrizione del diritto in mancanza della rapportabilità causale di un danno ad un comportamento di un terzo”.
Nell'individuazione del momento in cui possa ritenersi chiara la riferibi- lità causale delle lesioni oramai manifestate ad un comportamento di un terzo, un ruolo determinante è svolto dal giudice del merito, il quale de- ve valutare non il foro interiore del soggetto danneggiato, quanto inve- ce, alla luce della ordinaria diligenza esigibile, la sua condotta nell'acqui- sire informazioni per risalire alla causa della malattia e nel manifestare istanze di reintegrazione della lesione subita.
La Corte ha quindi statuito che «In materia di danno alla salute, quando esso - per sua natura - non risulti univocamente riconducibile, da un punto di vista sogget- tivo, a un preciso comportamento colposo o doloso di un terzo (come nell'ipotesi di in- sorgenza di grave stato ansioso/depressivo), il termine di prescrizione del diritto al risarcimento decorre dall'esteriorizzazione del danno, quale oggettivamente percepibile
e riconoscibile dal danneggiato, non solo come lesione della propria integrità psicofisi- ca, ma anche sotto il profilo della riferibilità causale al contegno dell'asserito respon- sabile, secondo una valutazione tipicamente rimessa al giudice di merito».
E ancora, la Suprema Corte a proposito del risarcimento del danno in conseguenza del reato di calunnia ha chiarito che “il termine di prescrizione previsto per il reato di calunnia (che a norma dell'art 2947, co. 3, c.c., è applicabile
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anche all'azione civile di risarcimento del danno) decorre, sia per il reato che per l'a- zione civile, dalla stessa data, e cioè dalla data in cui il giudice venga a conoscenza, direttamente o indirettamente, della falsa denuncia, e non già dalla data di inizio dell'azione penale, perché il reato di calunnia si consuma appena l'autorità giudizia- ria (oppure altra autorità obbligata a riferire ad essa) venga presentata o, comunque, giunga la falsa denuncia, ed è da quello stesso momento che la persona denunciata può far valere il diritto al risarcimento per il pregiudizio sofferto… la circostanza della mera protrazione degli effetti negativi derivanti dalla condotta illecita vale uni- camente a integrare gli estremi di un illecito istantaneo ad effetti permanenti (come nel caso di specie), e non già un illecito permanente, per il quale soltanto è configura- bile un diritto al risarcimento che sorge in modo continuo e che in modo continuo si prescrive, se non tempestivamente esercitato dal momento in cui si produce (Sez. 3,
Sentenza n. 13201 del 28/05/2013, Rv. 626696 - 01). In particolare, l'illecito istantaneo ad effetti permanenti è caratterizzato (come chiarito da Cass., Sez. Un.,
n. 2855/1973, che ha illustrato la differenza tra le due fattispecie) da un'azione che uno actu perficitur, che cioè si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando peraltro permanere i suoi effetti nel tempo. In tale secondo caso, in base al combinato disposto degli artt. 2935 e 2947 c.c., la prescrizione decorre dalla data in cui s'è ve- rificato il danno, cioè la conseguenza pregiudizievole derivata dalla lesione della posi- zione giuridica soggettiva tutelata, purché il danneggiato ne sia consapevole e non sus- sistano impedimenti giuridici a fa valere il diritto al risarcimento” (Cass. n.
21940/2017).
Orbene, applicando le superiori coordinate ermeneutiche al caso di spe- cie deve osservarsi quanto segue.
Il preteso fatto illecito lesivo della reputazione dell'attore (il cd. danno
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evento), ovverosia le dichiarazioni asseritamente calunniose a carico di risale al 14/12/2016. In tale data, com'è dato evin- Parte_1
cersi dalla lettura dei documenti nn.
2-3 del fascicolo del convenuto, dichiarò alla polizia giudiziaria di aver riconosciuto in CP_1 [...]
l'autore dell'aggressione da lui subita la sera precedente. Parte_1
Lo stesso 14/12/2016 l'attore venne sottoposto da parte di personale della della Questura di Caltanissetta ad identificazione ex art. CP_3
349 c.p.p., in quanto persona sottoposta ad indagini preliminari per il delitto di lesioni personali aggravate di cui agli artt. 582, 585 e 577 n. 3
c.p. (cfr. doc. n. 1 fascicolo dell'attore). Non v'è ragione per non ritene- re che già in tale momento il , oltre a venire a conoscenza Parte_1
della pendenza di indagini a suo carico, si sia reso conto che le investi- gazioni scaturivano dalle dichiarazioni del Tale circostanza è stata CP_1
del resto univocamente affermata dal convenuto nella propria comparsa di costituzione e risposta e non specificamente contestata ex art. 115
c.p.c. dall'attore, il quale, lungi dal negare la consapevolezza della de- nuncia sporta dal si è limitato a individuare il dies a quo della pre- CP_1
scrizione nella definizione del procedimento penale a proprio carico.
I danni conseguenza parimenti si manifestarono in tutta la loro esten- sione fin da subito almeno con riguardo al danno non patrimoniale, in- dividuato nel danno biologico derivante dall'insorgenza di un disturbo post traumatico da stress cronico grave;
va rilevato infatti che già in data
16/12/2016 il si recò al Pronto soccorso dell'Ospedale Parte_1
Sant'Elia di Caltanissetta per “crisi ansiosa” (cfr. doc. n. 11 fascicolo dell'attore); al 31/01/2017 risale la prima prescrizione di farmaci anti-
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depressivi ed ansiolitici da parte dell' Controparte_5 [...]
(cfr. doc. n. 12 fascicolo dell'attore). Parte_4
Nella prima memoria ex art.171 ter c.p.c. il ha dedotto di Parte_1
aver compreso pienamente la riconducibilità causale delle sue sofferen- ze all'accusa del solo con il decreto di archiviazione del procedi- CP_1
mento penale che lo riguardava.
Ad avviso di questo Giudice l'assunto dell'attore non può essere condi- viso. Ed invero la stretta concomitanza tra l'insorgenza della sintomato- logia ansiosa-depressiva ed il coinvolgimento del nella vi- Parte_1
cenda penale assume valore indiziario pregnante circa la sussistenza di una obiettiva possibilità in capo all'attore di percepire il nesso eziologico tra la propria sofferenza psicologica e la pendenza del procedimento a suo carico e quindi, in ultima analisi, di cogliere l'attribuibilità del pro- prio malessere alle dichiarazioni del La contestualità è valorizzata CP_1
anche nella certificazione del 02/02/2023 della Dr.ssa Persona_2
, psicologa in servizio presso l'U.O.S. Centro di Salute mentale
[...]
dell'ASP di Caltanissetta, la quale ha evidenziato che “Il paziente pre- sentava una sintomatologia ansioso-depressiva di tipo reattivo, insorta in coincidenza di una vicenda giudiziaria. Raccontava di essere stato ac- cusato ingiustamente di un fatto del quale, riferiva, risultava completa- mente estraneo. Da allora iniziava ad esperire una sintomatologia carat- terizzata da ansia, tristezza, umore depresso, senso di preoccupazione, facile irritabilità, facile distraibilità e scarsa concentrazione oltre a pre- sentare vissuti di angoscia e tendenza a rimuginare su quanto accaduto”
(cfr. doc. n. 10 fascicolo attoreo).
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Ancora, l'attore non ha nemmeno allegato la ricorrenza di altri fattori causali, alternativi rispetto alla vicissitudine giudiziaria penale innescata dalle propalazioni del ai quali aveva in un primo tempo erronea- CP_1
mente ricondotto il proprio intimo patimento. Di contro l'attore descri- ve la propria condizione prima del dicembre 2016 quale quella di “una persona tranquilla e serena, dedicata al lavoro, alla famiglia e con legit- timi interessi sociali e di svago, con buon agio economico” (vedasi pag.
8 dell'atto di citazione, richiamante in parte qua un brano della relazione del ctp presente nel fascicolo di parte sub. n. 21). Pertanto, non vi era ragione, o perlomeno essa non è stata neppure allegata, per ritenere che il potesse nutrire dubbi circa la genesi del proprio stato. Parte_1
Alla luce di quanto sin qui esposto, il dies a quo della prescrizione va perciò fissato posticipandolo, al più, alla data del 31/01/2017, data di inizio del percorso terapeutico.
Ordunque, anche a voler ipotizzare astrattamente la configurazione del- la fattispecie criminosa del delitto di calunnia di cui all'art. 368, 1° co.
c.p. (rispetto alla quale, invero, non sussisterebbero elementi per ravvi- sare in capo al l'elemento psicologico della consapevolezza di ac- CP_1
cusare falsamente una persona che sapeva essere innocente) ed appli- cando perciò ai sensi del combinato disposto degli artt. 2947, 3° co. c.c.
e 157 c.p. il termine di prescrizione di sei anni del predetto reato, il dirit- to al risarcimento risulterebbe già prescritto in data 31/01/2023, in mancanza di atti interruttivi. Ne consegue il rigetto della domanda risar- citoria.
Per quanto attiene al danno patrimoniale, concretizzatosi al momento
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della presentazione della fattura da parte del difensore, deve in primo luogo rilevarsi la genericità della domanda sul punto e soprattutto la ca- renza probatoria, non essendo sufficiente prova la fattura emessa dal di- fensore in assenza di elementi indicativi dell'attività svolta dai quali de- sumere la correttezza della quantificazione e quindi la riferibilità alla condotta asseritamente calunniosa;
ad ogni modo, valgono anche in questo caso le considerazioni espresse a proposito dell'assenza di prova circa l'elemento soggettivo del reato di calunnia;
come ricordato anche di recente dalla Corte di Cassazione, infatti, chi agisca invocando il ri- sarcimento del danno per una denuncia calunniosa “ha l'onere di prova- re la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo poiché la presentazione della denun- cia di un reato costituisce adempimento del dovere, rispondente ad un interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate (Cass.
30/11/2018, n. 30988). L'attore a tal proposito si è limitato ad afferma- re la consapevolezza della sua innocenza in capo al denunciante fon- dandola sostanzialmente sull'infondatezza della denuncia poi accertata dal Giudice penale;
l'archiviazione del procedimento penale invece non appare sufficiente e nessuna ulteriore prova è stata invocata da parte at- trice.
Anche sotto tale profilo la domanda risarcitoria va quindi rigettata.
3. La domanda revocatoria.
La rilevata estinzione del credito risarcitorio per prescrizione e il suo ri-
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getto sotto altro profilo escludono in capo all'attore la qualità di credito- re del con susseguente difetto della titolarità dell'ancillare azione CP_1
revocatoria, la quale non può essere funzionale a salvaguardare la garan- zia patrimoniale generica a vantaggio di un credito di cui è accertata l'insussistenza. Anche la spiegata azione pauliana va dunque respinta.
Ogni altra deduzione, domanda, eccezione e difesa devono quindi rite- nersi assorbite dalle superiori statuizioni.
4. Le spese di lite.
Le spese di lite, tenuto conto della complessità della vicenda in esame, possono essere compensate per metà; la restante quota, liquidata ridu- cendo i valori medi per le fasi istruttoria e decisionale tenuto conto della limitata attività svolta anche in ragione del modello decisionale adottato, va posta a carico dell'attore rimasto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra composto, definitivamente pronunciando, re- spinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così dispone:
- rigetta la domanda risarcitoria avanzata da nei con- Parte_1
fronti di;
CP_1
- rigetta l'azione revocatoria avanzata da nei con- Parte_1
fronti di , e;
CP_1 Parte_2 Controparte_2
- compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna CP_6
al pagamento in favore di e di
[...] CP_1 Parte_5
e (questi ultimi considerati come unica parte
[...] Controparte_2
processuale) della restante quota liquidata in € 4.571,00 ciascuno, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
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Così deciso in Caltanissetta il 24.2.2025.
IL GIUDICE
Alessandra Frasca
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del CP_7
Giuseppe Guarino.
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