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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 03/12/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2754/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 5.11.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Benestare, alla C/da Ricciolio n. 55, presso lo studio dell'Avv. ROMEO
IA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti MINICUCCI
IL e RN RI MO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti n. CP_1
48; resistente
OGGETTO: reiscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato in qualità di bracciante agricola con rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della per gli anni 2017 Controparte_2
(120 giornate), 2018 (145 giornate), 2019 (156 giornate), 2020 (156 giornate), 2021
(156 giornate) e 2022 (156 giornate); dedotto che con distinti provvedimenti del
19.12.2023 l' le comunicava il disconoscimento del rapporto lavorativo CP_1
instaurato con l'azienda agricola summenzionata per tali anni;
lamentato che tali provvedimenti risulterebbero illegittimi in quanto privi di motivazione e risultando effettivamente sussistenti i rapporti lavorativi disconosciuti;
dedotto di aver presentato i ricorsi amministrativi di prima e seconda istanza, nei termini stabiliti dalla legge, e che il primo ricorso veniva rigettato, mentre il secondo rimaneva privo di riscontro;
rivendicata l'effettiva sussistenza del rapporto lavorativo e il diritto all'iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli;
ha concluso chiedendo “accertare e dichiarare la nullità dei provvedimenti impugnati nella parte in cui disconoscono la sussistenza del rapporto di lavoro per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 in quanto assolutamente carenti di motivazione e/o in ogni caso infondati. Nel merito accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di competenza per gli anni 2017, 2018, 2019,
2020, 2021, 2022 rispettivamente per numero di giornate lavorative per ciascun anno. Conseguentemente condannare l' alla iscrizione dell'istante per gli anni CP_1
sopra indicati, rispettivamente per numero di giornate lavorative per ciascun anno”, con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio l' eccependo preliminarmente la decadenza CP_1
dall'azione ex art. 22 D.L. n. 7/70 e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti e l'acquisizione, su ordine dello scrivente, di ulteriore documentazione necessaria ai fini della decisione, a seguito dell'udienza del 5.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, è stata adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, in accoglimento dell'eccezione tempestivamente sollevata dall' all'atto della costituzione in giudizio, la domanda volta ad ottenere la CP_1
reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli proposta dalla ricorrente va dichiarata inammissibile perché proposta oltre il termine di decadenza di cui all'art. 22 D.L. n. 7/70.
Quanto alla natura della decadenza, osserva il Tribunale che essa, come ripetutamente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, sia di ordine pubblico e, pertanto, rilevabile d'ufficio; ne consegue, dunque, che non è necessaria la presenza dell'eccezione della convenuta che, tuttavia, nel caso di specie ricorre (cfr. Cass. 17 marzo 2008, n. 7148).
Con riferimento alla disciplina dell'impugnativa dei provvedimenti con cui l' CP_1
procede alla cancellazione dei lavoratori dagli elenchi, l'art. 22 del DL n. 7/70, reintrodotto con d.l. n.98 del 2011 prevede, in materia di accertamento dello status di lavoratori agricoli, che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Deve ritenersi, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che tale termine decadenziale rivesta natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n.
533 del 1973 e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. c.p.c.
La previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza non può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe, né per violazione degli articoli 24 e 113
Cost., atteso che la previsione di un termine per l'esercizio della azione giudiziaria non si risolve in un ostacolo apprezzabile e ingiustificato per la tutela della posizione assicurativa dell'interessato (da ultimo Corte Cost. 10 maggio 2005 n. 192; Cass.
Civ., sez. lav. 10 agosto 2004 n. 15460).
La stessa ricorrente ha allegato che i provvedimenti di disconoscimento le sono stati notificati personalmente, ai sensi dell'art. 38, c. 7 D.L. 98/11, per come novellato a seguito dell'adozione del D.L. 76/20 e dagli atti di causa risulta che la notifica di tutti gli atti si è perfezionata in data 17.1.2024.
Appare dunque opportuno evidenziare che il sistema delle impugnazioni amministrative avverso i provvedimenti di iscrizione/non iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli è stato modificato dal D.Lgs. 11.8.93 n. 375, che ha non solo attribuito a soggetti diversi la competenza a decidere sui ricorsi degli interessati, ma ha anche introdotto il diverso principio del silenzio-rigetto per le ipotesi di mancata adozione, nei termini fissati dalla legge, di un provvedimento da parte del soggetto competente. L'art. 11 del D.Lgs. 375/93 prevede, infatti: “1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.2.
Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU — oggi cfr. art. 19 L. 729/94 — possono proporre, entro CP_1
trenta giorni, ricorso alla commissione Centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
La giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo giudicante, ha recentemente affermato che "In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza" (Cass. civile, 27 dicembre 2011, n. 29070).
Interpretando in combinato disposto le due previsioni, quindi, il D.L. n. 7 del 1970, art. 22, nel riferimento da esso fatto ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall'interessato, va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso.
Nel primo caso il dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria coinciderà con la scadenza del termine (30 giorni) stabilito dal
D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi;
senza che osti al possibile verificarsi della decadenza la previsione
(L. n. 573 del 1973, art. 8) di improcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancato preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi, dal momento che la
"procedimentalizzazione" delle varie fasi attiene alle modalità di tutela del diritto, ma non costituisce impedimento al suo esercizio (così Cass. n. 813/2007).
Nel secondo caso, occorre distinguere, come già detto, l'ipotesi della definizione del procedimento contenzioso con un provvedimento espresso da quella del silenzio serbato dall'autorità preposta alla decisione per tutto il tempo stabilito dal D.Lgs. n.
375 del 1993, art. 11.
Orbene, nel caso di specie risulta che i provvedimenti di disconoscimento venivano notificati al ricorrente in data 17.1.2024. Seguiva dunque la tempestiva presentazione dei ricorsi amministrativi di prima istanza, in data 31.1.2024.
L' , con distinti provvedimenti dell'11.3.2024, tempestivamente notificati alla CP_1
parte in data 18.3.2024 (v. produzione del 25.10.2025, su ordine dello CP_1
scrivente), ossia entro il termine di 90 giorni dalla proposizione dei ricorsi di prima istanza, li rigettava.
Il ricorrente, dunque, presentava ricorso in seconda istanza avverso il rigetto in data
14.5.2024, ossia tardivamente, atteso che il termine di trenta giorni per l'impugnazione, decorrente dal 18.3.2024, era irrimediabilmente scaduto in data
17.4.2024.
Ne consegue che, dalla definitività del provvedimento di rigetto, ossia dal 17.4.2024, decorreva il termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso giudiziario. Tale termine veniva dunque a scadere in data 16.8.2024.
Ne consegue che il ricorso deve senz'altro ritenersi tardivo e dunque inammissibile, in quanto depositato in data 6.10.2024.
La Corte di Cassazione ha difatti chiarito che, conformemente alla ratio ispiratrice della normativa applicabile, si deve ritenere che la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo del termine di decadenza;
così come irrilevante, agli stessi fini, resta un'eventuale decisione tardiva sul ricorso (Cass. n. 12809/2011).
La definitività dei provvedimenti di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli preclude ogni possibilità di valutare, in sede giurisdizionale, la sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato agricolo per cui è causa, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, esclusa la fase istruttoria non svolta, non essendovi i presupposti per l'applicazione del regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c., in considerazione dell'oggetto della domanda relativo esclusivamente all'accertamento del rapporto di lavoro e non anche alla spettanza di prestazioni previdenziali conseguenti da detto accertamento (v. Cass.
16676/2020).
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' , in Parte_1 CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € 3.291,00, oltre spese generali 15% IVA e CPA, come per legge.
Locri, 03/12/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2754/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 5.11.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Benestare, alla C/da Ricciolio n. 55, presso lo studio dell'Avv. ROMEO
IA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti MINICUCCI
IL e RN RI MO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti n. CP_1
48; resistente
OGGETTO: reiscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato in qualità di bracciante agricola con rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della per gli anni 2017 Controparte_2
(120 giornate), 2018 (145 giornate), 2019 (156 giornate), 2020 (156 giornate), 2021
(156 giornate) e 2022 (156 giornate); dedotto che con distinti provvedimenti del
19.12.2023 l' le comunicava il disconoscimento del rapporto lavorativo CP_1
instaurato con l'azienda agricola summenzionata per tali anni;
lamentato che tali provvedimenti risulterebbero illegittimi in quanto privi di motivazione e risultando effettivamente sussistenti i rapporti lavorativi disconosciuti;
dedotto di aver presentato i ricorsi amministrativi di prima e seconda istanza, nei termini stabiliti dalla legge, e che il primo ricorso veniva rigettato, mentre il secondo rimaneva privo di riscontro;
rivendicata l'effettiva sussistenza del rapporto lavorativo e il diritto all'iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli;
ha concluso chiedendo “accertare e dichiarare la nullità dei provvedimenti impugnati nella parte in cui disconoscono la sussistenza del rapporto di lavoro per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 in quanto assolutamente carenti di motivazione e/o in ogni caso infondati. Nel merito accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di competenza per gli anni 2017, 2018, 2019,
2020, 2021, 2022 rispettivamente per numero di giornate lavorative per ciascun anno. Conseguentemente condannare l' alla iscrizione dell'istante per gli anni CP_1
sopra indicati, rispettivamente per numero di giornate lavorative per ciascun anno”, con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio l' eccependo preliminarmente la decadenza CP_1
dall'azione ex art. 22 D.L. n. 7/70 e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti e l'acquisizione, su ordine dello scrivente, di ulteriore documentazione necessaria ai fini della decisione, a seguito dell'udienza del 5.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, è stata adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, in accoglimento dell'eccezione tempestivamente sollevata dall' all'atto della costituzione in giudizio, la domanda volta ad ottenere la CP_1
reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli proposta dalla ricorrente va dichiarata inammissibile perché proposta oltre il termine di decadenza di cui all'art. 22 D.L. n. 7/70.
Quanto alla natura della decadenza, osserva il Tribunale che essa, come ripetutamente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, sia di ordine pubblico e, pertanto, rilevabile d'ufficio; ne consegue, dunque, che non è necessaria la presenza dell'eccezione della convenuta che, tuttavia, nel caso di specie ricorre (cfr. Cass. 17 marzo 2008, n. 7148).
Con riferimento alla disciplina dell'impugnativa dei provvedimenti con cui l' CP_1
procede alla cancellazione dei lavoratori dagli elenchi, l'art. 22 del DL n. 7/70, reintrodotto con d.l. n.98 del 2011 prevede, in materia di accertamento dello status di lavoratori agricoli, che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Deve ritenersi, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che tale termine decadenziale rivesta natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n.
533 del 1973 e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. c.p.c.
La previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza non può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe, né per violazione degli articoli 24 e 113
Cost., atteso che la previsione di un termine per l'esercizio della azione giudiziaria non si risolve in un ostacolo apprezzabile e ingiustificato per la tutela della posizione assicurativa dell'interessato (da ultimo Corte Cost. 10 maggio 2005 n. 192; Cass.
Civ., sez. lav. 10 agosto 2004 n. 15460).
La stessa ricorrente ha allegato che i provvedimenti di disconoscimento le sono stati notificati personalmente, ai sensi dell'art. 38, c. 7 D.L. 98/11, per come novellato a seguito dell'adozione del D.L. 76/20 e dagli atti di causa risulta che la notifica di tutti gli atti si è perfezionata in data 17.1.2024.
Appare dunque opportuno evidenziare che il sistema delle impugnazioni amministrative avverso i provvedimenti di iscrizione/non iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli è stato modificato dal D.Lgs. 11.8.93 n. 375, che ha non solo attribuito a soggetti diversi la competenza a decidere sui ricorsi degli interessati, ma ha anche introdotto il diverso principio del silenzio-rigetto per le ipotesi di mancata adozione, nei termini fissati dalla legge, di un provvedimento da parte del soggetto competente. L'art. 11 del D.Lgs. 375/93 prevede, infatti: “1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.2.
Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU — oggi cfr. art. 19 L. 729/94 — possono proporre, entro CP_1
trenta giorni, ricorso alla commissione Centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
La giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo giudicante, ha recentemente affermato che "In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza" (Cass. civile, 27 dicembre 2011, n. 29070).
Interpretando in combinato disposto le due previsioni, quindi, il D.L. n. 7 del 1970, art. 22, nel riferimento da esso fatto ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall'interessato, va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso.
Nel primo caso il dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria coinciderà con la scadenza del termine (30 giorni) stabilito dal
D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi;
senza che osti al possibile verificarsi della decadenza la previsione
(L. n. 573 del 1973, art. 8) di improcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancato preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi, dal momento che la
"procedimentalizzazione" delle varie fasi attiene alle modalità di tutela del diritto, ma non costituisce impedimento al suo esercizio (così Cass. n. 813/2007).
Nel secondo caso, occorre distinguere, come già detto, l'ipotesi della definizione del procedimento contenzioso con un provvedimento espresso da quella del silenzio serbato dall'autorità preposta alla decisione per tutto il tempo stabilito dal D.Lgs. n.
375 del 1993, art. 11.
Orbene, nel caso di specie risulta che i provvedimenti di disconoscimento venivano notificati al ricorrente in data 17.1.2024. Seguiva dunque la tempestiva presentazione dei ricorsi amministrativi di prima istanza, in data 31.1.2024.
L' , con distinti provvedimenti dell'11.3.2024, tempestivamente notificati alla CP_1
parte in data 18.3.2024 (v. produzione del 25.10.2025, su ordine dello CP_1
scrivente), ossia entro il termine di 90 giorni dalla proposizione dei ricorsi di prima istanza, li rigettava.
Il ricorrente, dunque, presentava ricorso in seconda istanza avverso il rigetto in data
14.5.2024, ossia tardivamente, atteso che il termine di trenta giorni per l'impugnazione, decorrente dal 18.3.2024, era irrimediabilmente scaduto in data
17.4.2024.
Ne consegue che, dalla definitività del provvedimento di rigetto, ossia dal 17.4.2024, decorreva il termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso giudiziario. Tale termine veniva dunque a scadere in data 16.8.2024.
Ne consegue che il ricorso deve senz'altro ritenersi tardivo e dunque inammissibile, in quanto depositato in data 6.10.2024.
La Corte di Cassazione ha difatti chiarito che, conformemente alla ratio ispiratrice della normativa applicabile, si deve ritenere che la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo del termine di decadenza;
così come irrilevante, agli stessi fini, resta un'eventuale decisione tardiva sul ricorso (Cass. n. 12809/2011).
La definitività dei provvedimenti di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli preclude ogni possibilità di valutare, in sede giurisdizionale, la sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato agricolo per cui è causa, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, esclusa la fase istruttoria non svolta, non essendovi i presupposti per l'applicazione del regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c., in considerazione dell'oggetto della domanda relativo esclusivamente all'accertamento del rapporto di lavoro e non anche alla spettanza di prestazioni previdenziali conseguenti da detto accertamento (v. Cass.
16676/2020).
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' , in Parte_1 CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € 3.291,00, oltre spese generali 15% IVA e CPA, come per legge.
Locri, 03/12/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi