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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 05/12/2025, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1349/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 1349/2025 v.g. promossa con ricorso congiunto depositato il 10.2.2025 da
, nata ad [...] il [...], con l'avv. Allegro Stefania Parte_1
e
nato a [...] il [...], con l'avv. Allegro Stefania Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio conclusioni delle parti:
“Voglia il Tribunale:
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato con rito concordatario in Selvazzano Dentro (PD), in data 09 settembre 2017, adottando il regime della separazione dei beni come da estratto dell'atto di matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Selvazzano Dentro (PD) al n.10 - P.II - serie A - anno 2017;
- Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile, a mezzo di rituale comunicazione da parte della
Cancelleria, di procedere alle relative annotazioni;
alle seguenti CONDIZIONI:
A. SULLA SCELTA DELLA LEGGE APPLICABILE AL PRESENTE
PROCEDIMENTO.
1) Le parti hanno diversa cittadinanza, Italiana la sig.ra e Irlandese il sig. Parte_1
pertanto si avvalgono della facoltà di scegliere di comune accordo la Controparte_1 legge da applicarsi alla loro separazione e al loro divorzio. A tal fine, i ricorrenti designano di comune accordo, la legge italiana quale legge applicabile alla separazione personale e al divorzio ai sensi dell'art.5 del Reg. UE 1259/2010 (cd. Roma III), sussistendo il criterio di cui alla lett. a), ossia l'Italia è lo Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo e del deposito del presente ricorso (doc.01 e 02). È altresì Italiana la cittadinanza della sig.ra di cui alla lett. c) del medesimo articolo. Sin dal Parte_1
2016 l'intera vita coniugale si è svolta, con carattere di continuità e stabilità, nella provincia di Padova (cfr. SS.UU sent. 15328/2010) luogo che è anche il centro permanente degli interessi lavorativi dei coniugi. In particolare il sig. sin dal 2016 ha Controparte_1 voluto fissare la propria residenza in Rubano (Padova) e ha sin da subito svolto la propria attività lavorativa di insegnante di lingua inglese, nella zona di Padova e provincia (doc.03
e 05). Il carattere universale delle norme di conflitto del Reg. UE 1259/2010 (art.4) ne determinano l'applicazione anche per il sig. cittadino Irlandese. Controparte_1
Applicazione del Reg. UE “Roma III” anche in forza dell'art. 31, co.1, della legge n. 218 del
1995 – così come sostituito dall'art. 29, co.2, del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma
Cartabia) che a sua volta stabilisce che la legge applicabile alla separazione personale e al divorzio sia da individuare applicando il Regolamento UE 1259/2010. Sempre in applicazione dell'art. 5 par. 2 del medesimo Regolamento, rubricato “termine ultimo per la scelta della legge applicabile” l'accordo, ex art. 7 Reg., interviene nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, con ricorso introduttivo datato e firmato da entrambe le parti
(doc.08). La residenza abituale è dunque il criterio di competenza e il criterio di individuazione della legge anche a norma dell'art. 3 del Reg. UE 1111/2019. Infine, in applicazione del criterio della comune residenza dei coniugi, art.3 lett. a) Reg. UE
2201/2003, il Giudice competente è quello Italiano e, a sua volta, In applicazione della legge scelta di comune accordo, è competente il foro di Padova.
2) Il sig. dichiara di parlare e comprendere bene la lingua italiana e di Controparte_1 aver compreso i contenuti tutti del presente ricorso. Costui infatti vive continuativamente in
Italia dal 2016 (doc.03) anno in cui ha iniziato a lavorare come insegnante di madre lingua inglese con partita iva. Il rapporto affettivo con la sig.ra comprensivo degli Parte_1 anni di matrimonio e di fidanzamento è durato 11 anni.
B. SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL CONIUGE.
3) In linea con quanto stabilito in sede di separazione, confermare che le parti si dichiarano entrambe autonome economicamente, con reciproca rinuncia alla richiesta di assegno di mantenimento e danno atto che ogni altro rapporto economico tra di loro è già stato definito con reciproca soddisfazione. C. SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE.
4) In linea con quanto stabilito in sede di separazione, la sig.ra rimarrà a Parte_1 vivere nella attuale casa coniugale, in cui già abita, con i relativi arredi, in Rubano (PD), alla via Roma n.21/E (doc.07);
5) La sig.ra continuerà a sostenere tutte le spese inerenti all'abitazione Parte_1
(utenze, tassazione, spese straordinarie e quant'altro si renda necessario).
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI.
6) Le parti dichiarano che le attribuzioni patrimoniali qui previste costituiscono elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
7) Le parti si danno reciprocamente atto di aver definito, con il rispetto delle condizioni di cui al presente atto, i loro rapporti economici per quanto innanzi scritto e null'altro avranno a pretendere l'uno dall'altra.
8) Le parti, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano comunque a porre in essere ogni e qualsivoglia atto dovesse essere necessario al fine di conseguire l'esecuzione dell'accordo convenuto.
9) Spese legali compensate”.
FATTO E DIRITTO
I signori e contratto matrimonio in Selvazzano Parte_1 Controparte_1
Dentro (PD) in data 9.9.2017, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Padova al n. 7, Parte II, Serie B dell'anno 2017.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice del Tribunale di
Padova mediante note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 4.3.2025 e la separazione è stata omologata con sentenza n. 425/2025 pubblicata il 14.4.2025 e passata in cosa giudicata in pari data.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Giudice del. del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto. Quanto ai punti 4), 5) e 6) delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di CP_1
Padova al n. 7, Parte II, Serie B dell'anno 2017;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 04.12.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 1349/2025 v.g. promossa con ricorso congiunto depositato il 10.2.2025 da
, nata ad [...] il [...], con l'avv. Allegro Stefania Parte_1
e
nato a [...] il [...], con l'avv. Allegro Stefania Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio conclusioni delle parti:
“Voglia il Tribunale:
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato con rito concordatario in Selvazzano Dentro (PD), in data 09 settembre 2017, adottando il regime della separazione dei beni come da estratto dell'atto di matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Selvazzano Dentro (PD) al n.10 - P.II - serie A - anno 2017;
- Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile, a mezzo di rituale comunicazione da parte della
Cancelleria, di procedere alle relative annotazioni;
alle seguenti CONDIZIONI:
A. SULLA SCELTA DELLA LEGGE APPLICABILE AL PRESENTE
PROCEDIMENTO.
1) Le parti hanno diversa cittadinanza, Italiana la sig.ra e Irlandese il sig. Parte_1
pertanto si avvalgono della facoltà di scegliere di comune accordo la Controparte_1 legge da applicarsi alla loro separazione e al loro divorzio. A tal fine, i ricorrenti designano di comune accordo, la legge italiana quale legge applicabile alla separazione personale e al divorzio ai sensi dell'art.5 del Reg. UE 1259/2010 (cd. Roma III), sussistendo il criterio di cui alla lett. a), ossia l'Italia è lo Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo e del deposito del presente ricorso (doc.01 e 02). È altresì Italiana la cittadinanza della sig.ra di cui alla lett. c) del medesimo articolo. Sin dal Parte_1
2016 l'intera vita coniugale si è svolta, con carattere di continuità e stabilità, nella provincia di Padova (cfr. SS.UU sent. 15328/2010) luogo che è anche il centro permanente degli interessi lavorativi dei coniugi. In particolare il sig. sin dal 2016 ha Controparte_1 voluto fissare la propria residenza in Rubano (Padova) e ha sin da subito svolto la propria attività lavorativa di insegnante di lingua inglese, nella zona di Padova e provincia (doc.03
e 05). Il carattere universale delle norme di conflitto del Reg. UE 1259/2010 (art.4) ne determinano l'applicazione anche per il sig. cittadino Irlandese. Controparte_1
Applicazione del Reg. UE “Roma III” anche in forza dell'art. 31, co.1, della legge n. 218 del
1995 – così come sostituito dall'art. 29, co.2, del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma
Cartabia) che a sua volta stabilisce che la legge applicabile alla separazione personale e al divorzio sia da individuare applicando il Regolamento UE 1259/2010. Sempre in applicazione dell'art. 5 par. 2 del medesimo Regolamento, rubricato “termine ultimo per la scelta della legge applicabile” l'accordo, ex art. 7 Reg., interviene nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, con ricorso introduttivo datato e firmato da entrambe le parti
(doc.08). La residenza abituale è dunque il criterio di competenza e il criterio di individuazione della legge anche a norma dell'art. 3 del Reg. UE 1111/2019. Infine, in applicazione del criterio della comune residenza dei coniugi, art.3 lett. a) Reg. UE
2201/2003, il Giudice competente è quello Italiano e, a sua volta, In applicazione della legge scelta di comune accordo, è competente il foro di Padova.
2) Il sig. dichiara di parlare e comprendere bene la lingua italiana e di Controparte_1 aver compreso i contenuti tutti del presente ricorso. Costui infatti vive continuativamente in
Italia dal 2016 (doc.03) anno in cui ha iniziato a lavorare come insegnante di madre lingua inglese con partita iva. Il rapporto affettivo con la sig.ra comprensivo degli Parte_1 anni di matrimonio e di fidanzamento è durato 11 anni.
B. SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL CONIUGE.
3) In linea con quanto stabilito in sede di separazione, confermare che le parti si dichiarano entrambe autonome economicamente, con reciproca rinuncia alla richiesta di assegno di mantenimento e danno atto che ogni altro rapporto economico tra di loro è già stato definito con reciproca soddisfazione. C. SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE.
4) In linea con quanto stabilito in sede di separazione, la sig.ra rimarrà a Parte_1 vivere nella attuale casa coniugale, in cui già abita, con i relativi arredi, in Rubano (PD), alla via Roma n.21/E (doc.07);
5) La sig.ra continuerà a sostenere tutte le spese inerenti all'abitazione Parte_1
(utenze, tassazione, spese straordinarie e quant'altro si renda necessario).
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI.
6) Le parti dichiarano che le attribuzioni patrimoniali qui previste costituiscono elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
7) Le parti si danno reciprocamente atto di aver definito, con il rispetto delle condizioni di cui al presente atto, i loro rapporti economici per quanto innanzi scritto e null'altro avranno a pretendere l'uno dall'altra.
8) Le parti, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano comunque a porre in essere ogni e qualsivoglia atto dovesse essere necessario al fine di conseguire l'esecuzione dell'accordo convenuto.
9) Spese legali compensate”.
FATTO E DIRITTO
I signori e contratto matrimonio in Selvazzano Parte_1 Controparte_1
Dentro (PD) in data 9.9.2017, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Padova al n. 7, Parte II, Serie B dell'anno 2017.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice del Tribunale di
Padova mediante note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 4.3.2025 e la separazione è stata omologata con sentenza n. 425/2025 pubblicata il 14.4.2025 e passata in cosa giudicata in pari data.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Giudice del. del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto. Quanto ai punti 4), 5) e 6) delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di CP_1
Padova al n. 7, Parte II, Serie B dell'anno 2017;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 04.12.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari