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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/12/2025, n. 5393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5393 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________ Addì _____________
Rilasciata spedizione in forma REPUBBLICA ITALIANA esecutiva all'Avv.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________________ Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Onorario RT AP, nella causa iscritta al N. 12179/2024 R.G.L.
promossa Per ___________________
D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to AMATO Parte_1
EF ed elettivamente domiciliata in via G. Arcoleo 39, Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1
Il Cancelliere legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , CP_1
Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 2/12/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato l'08/08/2024 la sig.ra già riconosciuta invalida civile Parte_1
100% e portatrice di handicap grave in sede amministrativa, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir CP_1 accertare il suo possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e del diritto al contrassegno per disabili ex art. 381, del DPR 495/1992 dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Resistette in giudizio l' convenuto, eccependo l'infondatezza della domanda di cui chiese il CP_2 rigetto.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
La domanda è fondata.
Per quanto riguarda i requisiti sanitari richiesti dalla legge, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che “la PITARRESI, a causa delle problematiche di natura psichiatrica unitamente a quelle di tipo neurologico (derivanti sia dalla encefalopatia perinatale che dalle problematiche di natura epilettiforme), sia soggetto che, nel concreto, presenti – ad oggi – i requisiti di cui alla L. 18/80. Quanto alla decorrenza, si ritiene che il beneficio oggetto del presente contenzioso, stante la storia clinica, non possa che essere concesso a far data dall'epoca di presentazione della istanza amministrativa. CONCLUSIONI Per tutto quanto sopra esposto e sulla scorta delle considerazioni testè espresse, si è del parere che : A) Presenti – ad oggi - Parte_1 per le motivazioni superiormente argomentate, i requisiti di ordine medico-legale tali da poter consentire, a mente della L. 18/80, il riconoscimento del diritto alla corresponsione della indennità di accompagnamento.”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Si precisa, altresì, che la ricorrente in sede amministrativa era già stata riconosciuta invalida civile
100% e portatrice di handicap grave (cfr. produzione ricorrente).
Può, quindi, concludersi che è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla Parte_1 legge per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento e del diritto al contrassegno disabili ex art. 381 del DPR 495/1992 a decorrere dalla data della domanda amministrativa (15.5.2021).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore dell'avv. AMATO EF che ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto compenso alcuno.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già CP_1 liquidate.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso dichiara che la sig.ra è in possesso dei requisiti Parte_1 sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento e del diritto al contrassegno disabili ex art. 381 del DPR 495/1992 a decorrere dalla data della domanda amministrativa
(15.5.2021).
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 3500,00 per CP_1 compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, ordinandone la distrazione in favore dell'avv.to AMATO EF.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate. CP_1
Così deciso in Palermo il 11/12/2025
IL GIUDICE O.
RT AP
Sezione Lavoro N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________ Addì _____________
Rilasciata spedizione in forma REPUBBLICA ITALIANA esecutiva all'Avv.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________________ Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Onorario RT AP, nella causa iscritta al N. 12179/2024 R.G.L.
promossa Per ___________________
D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to AMATO Parte_1
EF ed elettivamente domiciliata in via G. Arcoleo 39, Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1
Il Cancelliere legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , CP_1
Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 2/12/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato l'08/08/2024 la sig.ra già riconosciuta invalida civile Parte_1
100% e portatrice di handicap grave in sede amministrativa, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir CP_1 accertare il suo possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e del diritto al contrassegno per disabili ex art. 381, del DPR 495/1992 dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Resistette in giudizio l' convenuto, eccependo l'infondatezza della domanda di cui chiese il CP_2 rigetto.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
La domanda è fondata.
Per quanto riguarda i requisiti sanitari richiesti dalla legge, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che “la PITARRESI, a causa delle problematiche di natura psichiatrica unitamente a quelle di tipo neurologico (derivanti sia dalla encefalopatia perinatale che dalle problematiche di natura epilettiforme), sia soggetto che, nel concreto, presenti – ad oggi – i requisiti di cui alla L. 18/80. Quanto alla decorrenza, si ritiene che il beneficio oggetto del presente contenzioso, stante la storia clinica, non possa che essere concesso a far data dall'epoca di presentazione della istanza amministrativa. CONCLUSIONI Per tutto quanto sopra esposto e sulla scorta delle considerazioni testè espresse, si è del parere che : A) Presenti – ad oggi - Parte_1 per le motivazioni superiormente argomentate, i requisiti di ordine medico-legale tali da poter consentire, a mente della L. 18/80, il riconoscimento del diritto alla corresponsione della indennità di accompagnamento.”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Si precisa, altresì, che la ricorrente in sede amministrativa era già stata riconosciuta invalida civile
100% e portatrice di handicap grave (cfr. produzione ricorrente).
Può, quindi, concludersi che è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla Parte_1 legge per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento e del diritto al contrassegno disabili ex art. 381 del DPR 495/1992 a decorrere dalla data della domanda amministrativa (15.5.2021).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore dell'avv. AMATO EF che ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto compenso alcuno.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già CP_1 liquidate.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso dichiara che la sig.ra è in possesso dei requisiti Parte_1 sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento e del diritto al contrassegno disabili ex art. 381 del DPR 495/1992 a decorrere dalla data della domanda amministrativa
(15.5.2021).
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 3500,00 per CP_1 compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, ordinandone la distrazione in favore dell'avv.to AMATO EF.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate. CP_1
Così deciso in Palermo il 11/12/2025
IL GIUDICE O.
RT AP