Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00654/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00319/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 319 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli 7;
contro
Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Rubichi 16;
per l'annullamento
della nota prot.n.-OMISSIS- del 15.12.2020, con cui il Dirigente del Settore Pianificazione e sviluppo del Comune di Lecce ha disposto il rigetto della domanda di proroga ex art.1 comma 682 e 683 L.145/18 proposta dalla società ricorrente in ordine alla Concessione Demaniale n.-OMISSIS-, nonché di ogni ulteriore atto connesso, consequenziale e presupposto ed in particolare ove occorra e nei limiti dell'interesse della ricorrente, della Deliberazione di Giunta Comunale n.-OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 aprile 2026 il dott. LV AS e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e RI
Premesso che:
- la società -OMISSIS-, in qualità di “titolare della Concessione Demaniale n.-OMISSIS-” in forza della quale ha realizzato un chiosco denominato “-OMISSIS-”, ha agito dinanzi a questo Tar ai fini dell’annullamento della nota dirigenziale prot. n. -OMISSIS- del 15.12.2020, con cui il Comune di Lecce ha disposto il rigetto della domanda di proroga del titolo concessorio presentata ai sensi dell’art.1, commi 682 e 683, della legge 145/18;
- in sintesi, la società ricorrente ha articolato le seguenti doglianze: 1) “l’organo procedente ha ritenuto di poter non applicare la norma invocata dalla società ricorrente … sull’affermazione che detta norma sarebbe in contrasto con il diritto unionale”, laddove la giurisprudenza “ha sancito l’impossibilità per gli apparati amministrativi di disapplicare, in via diretta, una norma statale, essendo tale potere riservato al Giudice”; 2) il provvedimento impugnato è irragionevole e sviato nella parte in cui la proroga è stata negata in ragione della pendenza di un procedimento penale, avente ad oggetto i titoli in possesso della ricorrente, e del sequestro della relativa documentazione, che non consentirebbero l’avvio del procedimento di decadenza della concessione; 3) violazione dell’art. 10 bis della legge 241/1990;
Rilevato che il Comune di Lecce ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse al relativo accoglimento;
Considerato che:
- le sopravvenienze normative che hanno interessato la materia delle concessioni demaniali marittime e i più recenti arresti della giurisprudenza non consentono alla ricorrente di coltivare utilmente l’istanza oggetto del presente giudizio, essendo definitivamente preclusa la possibilità di conseguire la proroga automatica del titolo concessorio sino al 31.12.2033;
- in ogni caso, appare decisivo osservare che l’Amministrazione comunale ha allegato in atti la prova che in data 18.11.2022 la società ricorrente, come attestato dal proprio rappresentante legale, ha completamente rimosso il chiosco denominato “-OMISSIS-”, sito sull’area oggetto della concessione, in esecuzione dell'ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS-, la qual cosa impedisce comunque l’esercizio del titolo demaniale del 2017 in conformità allo scopo ivi previsto (titolo di cui, peraltro, il Tribunale Penale di Lecce ha accertato l’illegittimità, unitamente al successivo p.d.c., con sentenza n. -OMISSIS-, pure prodotta in giudizio della difesa del Comune);
Ritenuto che, per le anzi dette ragioni, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse al relativo accoglimento;
Ritenuto che la natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON PA, Presidente
LV AS, Consigliere, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| LV AS | ON PA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.