Decreto cautelare 10 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 27 gennaio 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 29/12/2025, n. 8443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8443 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08443/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00087/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 87 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Gramegna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marano di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- dell'ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS- di rilascio dell’immobile di proprietà comunale sito -OMISSIS- presso -OMISSIS-, emesso dal responsabile del settore urbanistica del Comune di Marano di Napoli, in data -OMISSIS- e notificato in -OMISSIS- e di ogni altro provvedimento amministrativo connesso, precedente ovvero consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marano di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa AR RA D'LT e uditi nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2025, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame è impugnata l’epigrafata ordinanza dirigenziale del Comune di Marano di Napoli, con la quale è stato disposto lo sgombero coatto dell’alloggio di servizio occupato dal ricorrente, assunto con funzioni -OMISSIS-, e assegnato in distacco all’Ufficio-OMISSIS-, con determinazione n. -OMISSIS-.
Il provvedimento è motivato in quanto “ il Regolamento Comunale per la custodia degli immobili comunali dispone che la concessione dell’alloggio di servizio è connessa alle funzioni svolte ”.
1.1 Il ricorrente ha dedotto a sostegno della pretesa illegittimità del provvedimento impugnato vizi di violazione di legge ed eccesso di potere per più profili, lamentando la violazione dell’art. 17 del regolamento comunale per la custodia degli immobili comunali, difetto dei presupposti per lo sgombero, in quanto lo stesso continuerebbe a svolgere funzioni di custode, restando alle dipendenze dell’Ente, violazione delle regole del giusto procedimento e del principio di affidamento, segnatamente in relazione alla obliterazione della partecipazione procedimentale, stante la mancata comunicazione di avvio del procedimento; contraddittorietà tra atti, difetto di istruttoria e di motivazione.
2. Si è costituito in resistenza il Comune di Marano di Napoli che ha difeso la legittimità dell’ordinanza di sgombero, adottata in esecuzione del decreto della Commissione Straordinaria n. -OMISSIS-, non impugnato, opponendosi all’accoglimento del ricorso. La difesa comunale ha in particolare rimarcato che l’alloggio occupato dal ricorrente è sito presso -OMISSIS- e non è in alcun modo connesso all’attività di custode, attualmente svolta, per l’Ufficio -OMISSIS-, i cui locali si trovano presso altro edificio, per cui l’originaria mansione del ricorrente, cioè di custode dell’immobile del-OMISSIS-, oggi sede degli uffici comunali, all’attualità è venuta meno, legittimando in tal senso, l’adozione dell’atto gravato.
2.1 Con ordinanza della Sezione n. 184/2025 è stata accolta l’istanza cautelare al fine di consentire la definizione del giudizio re adhuc integra .
3. All’udienza pubblica del 30 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. È controversa la legittimità dell’esercizio del potere di autotutela esecutiva a cui l’amministrazione comunale ha fatto ricorso al fine di procedere alla riacquisizione dell’alloggio occupato dal ricorrente, sito presso -OMISSIS-, in tesi dell’amministrazione occupato sine titolo dal ricorrente, in conseguenza del venir meno dell’originaria mansione del ricorrente, cioè di custode dell’immobile del-OMISSIS-, in seguito adibito a sede degli uffici comunali.
5. Il ricorso è infondato.
5.1 Non colgono nel segno le censure con cui il ricorrente ha dedotto l’assenza dei presupposti per lo sgombero e la violazione dell’art. 17 del regolamento comunale per la custodia degli immobili comunali, in quanto il provvedimento impugnato è basato sul rilievo che erano venuti a mancare i presupposti che avevano determinato l’assegnazione al ricorrente dell’alloggio de quo in qualità di custode, a seguito del suo trasferimento ad altra sede.
Al riguardo, la richiamata disposizione del regolamento comunale prevede che: “ l'alloggio di servizio deve essere lasciato libero: a) nel caso di cessazione del rapporto di impiego per dimissioni, collocamento a riposo qualunque altra causa; b) in caso di decesso del dipendente il termine per i conviventi stabilito in sei mesi dalla data della morte. È tuttavia consentita la cultura della concessione dell'alloggio stesso virgola e conseguentemente dell'incarico di custode, al coniuge ad un figlio in caso di decesso dell'intestatario della concessione stessa, ove questi siano dipendenti di ruolo della civica amministrazione, facciano parte del medesimo nucleo familiare e poste ai requisiti necessari; c) in caso di passaggio del custode a categoria professionale superiore entro sei mesi dalla data di immissione nelle nuove funzioni; d) per esigenze della amministrazione o altre destinazioni dell'immobile ”.
Dunque, se è vero, come eccepito dal ricorrente che nella specie non risulta integrata l’ipotesi sub a) né sub b), non essendo l’atto emanato né in relazione al decesso né tanto meno alla cessazione del rapporto di lavoro, tuttavia è incontrovertibile che nella specie, come ribadito dalla difesa dell’ente, sussistono i presupposti di cui alla lettera d).
Invero, all’attualità risulta venuta meno la funzione di custode -OMISSIS-, ove è collocato l’alloggio in questione, legittimando in tal senso, l’adozione dell’atto gravato.
È difatti del tutto chiara la ragione del provvedimento di sgombero, tenuto conto dell’attività lavorativa attualmente svolta dal ricorrente, assegnato in distacco ad altri Uffici e non collegata in alcun modo all’alloggio in parola. La nuova destinazione incontestatamente impressa all’immobile (Uffici comunali) ove è collocato l’alloggio occupato dal ricorrente risulta incompatibile con le previsioni del regolamento comunale e con l’utilizzo esclusivo da parte di un dipendente, non legittimato all’occupazione.
Invero, in conseguenza del distacco del ricorrente presso l’ufficio-OMISSIS-, avente sede presso altro immobile (in prevalenza -OMISSIS- di proprietà privata e in parte minore -OMISSIS- di proprietà comunale) sono certamente venuti meno i compiti di custodia dell’immobile de quo che giustificavano la assegnazione dell’alloggio al dipendente in questione (cfr. in termini Consiglio di Stato sent. n. 284/2011).
5.2 Il provvedimento è inoltre sufficientemente motivato con l’esigenza prospettata dall’amministrazione di utilizzare l’alloggio per cui è causa in conformità alla destinazione sua propria, di sede degli Uffici comunali: destinazione che reca in sé l’interesse dell’ente all’utilizzo dell’immobile per lo svolgimento dei servizi erogati a favore della comunità locale.
Nella specie, l’edificio di proprietà comunale per il quale è causa è adibito per intero a uffici comunali e, dunque, il relativo utilizzo è destinato all’assolvimento di un pubblico servizio: non è, quindi, controvertibile che, essendo da tempo il ricorrente assegnato ad altro servizio, di custodia di altro edificio ciò nonostante perdurando il godimento sine titulo , con sottrazione dell’immobile all’utilizzo suo proprio, il Comune ha legittimamente proceduto all’esplicazione dei poteri di autotutela esecutiva, ricorrendone a pieno i presupposti.
Dunque, la finalità di ripristino della legalità - a fronte dell’accertato abusivo godimento dell’immobile destinato a una pubblica funzione – costituisce nella specie una ragione di per sé sufficiente a sorreggere l’atto adottato.
E invero, trattandosi di alloggio destinato ad ospitare uffici comunali, lo stesso è certamente volto al soddisfacimento dell’interesse proprio dell’intera collettività, attraverso lo svolgimento delle attività di istruzione e sociali che ivi hanno luogo, e, pertanto, rientra certamente nel patrimonio indisponibile del Comune, legittimandosi l’esercizio dell’autotutela esecutiva ai sensi dell’art. 826, e ss. c.c (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, n. 693 del 28 gennaio 2019).
Ciò posto, il provvedimento impugnato risulta sufficientemente motivato in relazione ai presupposti di fatto e di diritto che ne hanno indirizzato l’adozione, essendo la concessione in godimento dell’alloggio inscindibilmente correlata al perdurare del nesso funzionale fra il servizio espletato e l’alloggio medesimo.
A fronte di tale presupposto fattuale, dunque, come ribadito dalla costante giurisprudenza, è ben possibile il ricorso ai poteri di autotutela esecutiva, senza che occorra alcuna motivazione sotto il profilo della comparazione dell’interesse della parte pubblica – legittimamente indicato nell’ipotesi di specie nella necessità di ripristino della legalità, al fine di destinare il cespite occupato alle sue finalità istituzionali – con quelle della parte occupante privo di titolo legittimante (in termini, cfr. ex multis TAR Campania – Napoli 28 luglio 2014, n. 4347; Consiglio di Stato, IV, 14 febbraio 2008, n. 510).
5.3 Né in senso ostativo varrebbe opporre la tutela dell’affidamento, che non può certo comprendere anche la legittimazione all’occupazione abusiva di immobili pubblici, ovvero al suo mantenimento una volta che l’occupazione sia divenuta sine titulo, innanzitutto in ragione della evidente intrinseca contraddittorietà tra il preteso “diritto” e la riconosciuta antigiuridicità della condotta che lo fonderebbe, ma anche perché tale conclusione sacrificherebbe il concorrente diritto proprietario (che riguarda, ovviamente, anche il soggetto pubblico titolare) che “ non può essere compresso in permanenza perché, in caso contrario, si verificherebbe, di fatto, un’alterazione della destinazione della proprietà al di fuori di ogni procedura legale o convenzionale ” (cfr. Cass., n. 8603/2015).
5.4 Infine, non coglie nel segno la dedotta violazione delle regole di partecipazione procedimentale, stante la omessa comunicazione dell’avvio della procedura di sgombero.
In senso contrario va osservato, in conformità alla pacifica giurisprudenza, che la natura vincolata del potere esercitato esclude l’utilità dell’apporto partecipativo che il ricorrente assume sarebbe stato illegittimamente pretermesso: all’attualità è venuta meno la funzione di custode dell’immobile ove si trova l’alloggio occupato dal ricorrente, legittimando in tal senso, l’adozione dell’atto gravato, tenuto conto dell’attività lavorativa attualmente svolta, non collegata in alcun modo all’alloggio in parola.
Peraltro, le prerogative procedimentali invocate devono comunque essere coordinate con il disposto dell'art. 21-octies, comma 2, della medesima legge che, nell'imporre al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e di non annullare l'atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo, rende irrilevante la violazione delle disposizioni sul procedimento o sulla forma dell'atto qualora il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (Consiglio di Stato, sezione IV, 13 febbraio 2020, n. 1144, 11 gennaio 2019, n. 256).
6. In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso è respinto.
7. Le spese del giudizio possono essere compensate, in considerazione della natura degli interessi coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR UR DA, Presidente
AR RA D'LT, Consigliere, Estensore
AN BA, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR RA D'LT | AR UR DA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.