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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/10/2024, n. 4438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4438 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Udienza del 10/10/2024 N. 1861/2024 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO La dott.ssa Claudia Tosoni quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SCARFONE ISABELLA e dell'avv. CASSANO FABIO
RICORRENTE contro con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
MOSTACCHI SILVANA
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 9.2.2024
ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. Parte_1
36820230015589227000 e ha convenuto in giudizio chiedendo l'accoglimento delle CP_1 conclusioni di seguito ritrascritte: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis e previa sospensione inaudita altera parte della esecutività dell'avviso di addebito qui impugnato e del ruolo esattoriale, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE Accertare e dichiarare l'insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 1, co. 202 e 203, Legge n. 662/1996 in capo alla sig.ra per la permanenza Parte_1 dell'iscrizione alla Gestione Commercianti dal 31/07/2020 in poi e, per l'effetto, annullare e/o revocare l'avviso di addebito n. 368 2023 00155892 27 000, dell'importo di Euro 2.250.84, perché non dovuti i relativi addebiti contributivi, con ogni più opportuna declaratoria in merito alla cancellazione della sig.ra dalla Parte_1
Gestione Commercianti a far data dal 31/07/2020 o dalla diversa data ritenuta di giustizia. IN VIA SUBORDINATA Accertare e determinare le effettive somme dovute dalla ricorrente all a seguito delle dovute CP_1 riduzioni come in atti, con sgravio dell'avviso di addebito impugnato e revoca dell'iscrizione al ruolo per le somme non dovute ed applicazione del regime sanzionatorio maggiormente favorevole. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre accessori di legge.”. si è tempestivamente costituita in giudizio, contestando in fatto ed in diritto la pretesa CP_1 avversaria ed insistendo per il rigetto della domanda.
All'udienza del 10.10.2024, tenutasi mediante collegamento da remoto, già delibata l'istanza di sospensiva inaudita altera parte, il Giudice ha invitato le parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza mediante lettura del dispositivo, con riserva di 60 giorni per il deposito delle motivazioni. La ricorrente, in data 31.1.2024, è stata attinta dalla notifica dell'avviso di addebito n. 36820230015589227000, qui impugnato, a mezzo del quale le ha ingiunto il pagamento di € CP_1
2.250,84, riferito ad omissioni di contribuzione previdenziale di pertinenza della Gestione commercianti per l'anno 2022. Nella presente sede, parte ricorrente, essenzialmente deduce:
- di essere titolare di pensione di vecchiaia con decorrenza dall'1.8.2011;
- di essere socia al 55% della Ristorante Paper Moon S.r.l., avente quale oggetto sociale la gestione diretta di ristoranti, tavole calde, self-service, pizzerie, bar e gelaterie, e di lavorare presso l'attività sita in Milano, via Bagutta n 1;
- di essere socia al 36,5% e Presidente del CDA della società PM Food S.r.l., senza aver mai partecipato personalmente – con carattere di abitualità e prevalenza – al lavoro aziendale;
- di essere stata amministratrice della società Immobiliare Casaccia S.r.l. sino al luglio 2022;
- di essere iscritta alla Gestione Commercianti con decorrenza dall'1.1.2007, in quanto socia lavoratrice della società Ristorante Paper Moon S.r.l., oltre che alla Gestione Separata dal giorno 1.7.1996;
- che, in data 30.7.2020, il ristorante di via Bagutta n. 1 aveva cessato la propria attività;
- di aver presentato, nell'agosto 2020, – in conseguenza di tale cessazione – istanza a per la cancellazione dalla Gestione Commercianti;
CP_1
- di aver ricevuto riscontro negativo con comunicazione del 6.11.2020, motivato dalla permanenza dell'obbligo di iscrizione con riferimento alle società PM Food S.r.l. e Immobiliare Casaccia S.r.l.;
- di aver reiterato, in data 18.1.2021 e poi in data 25.1.2024 domanda di cancellazione dalla Gestione Commercianti, nuovamente senza esito. In diritto parte opponente argomenta in ordine alla insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dagli artt. 202 e 203 della L.n. 662/1996 per la iscrizione della alla Parte_1 gestione commercianti, requisiti asseritamente venuti meno sin dalla data del 31.7.2020, altresì evidenziando come l'onere della prova della loro sussistenza e persistenza sarebbe comunque in capo ad CP_1
La sig.ra censura quindi la complessiva legittimità della pretesa Parte_1 contributiva di sin dalla data del 31.7.2020, chiedendo la cancellazione dalla iscrizione alla CP_1
Gestione Commercianti a far data dal luglio 2020, oltre all'annullamento/revoca dell'avviso impugnato. Nella propria memoria di costituzione, ha preliminarmente eccepito la tardività CP_1 dell'opposizione, nonché l'inammissibilità delle domande di accertamento dell'insussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti. La resistente evidenzia come l'oggetto del presente giudizio di opposizione all'avviso di addebito n. 368-20230015589227000 sia circoscritto all'eventuale accertamento negativo del credito formalizzato con l'iscrizione a ruolo dell'ente impositore, altresì stigmatizzando come la ricorrente: avesse pagato senza contestazione o riserva alcuna tutti i contributi richiesti dal 1.1.2007 sino a tutto il primo trimestre 2022; avesse chiesto, in data 8.11.2021, ed ottenuto, il pagamento del supplemento di pensione sulla scorta della contribuzione versata nella Gestione Commercianti dopo il pensionamento;
avesse chiesto, in data 30.10.2023, nuovo supplemento di pensione per i contributi versati nella gestione commercianti.
2 L' convenuto osserva come fosse stata la ricorrente stessa ad aver compilato il Quadro CP_1
RR nella dichiarazione dei redditi 2020-2021, così autodichiarando il proprio obbligo contributivo nella Gestione Commercianti. ribadisce come già l'istanza di cancellazione formulata dalla ricorrente nel 2020, non CP_1 potesse essere accolta;
ciò sia in ragione delle cariche rivestite dalla stessa in altre società (Immobiliare Casaccia S.r.l. e PM Food S.r.l.), sia poiché, i dipendenti della Ristorante Paper Moon srl, affatto inattiva, avevano continuato a lavorare ben oltre il 31.7.2020 (come da estratti contributivi offerti in produzione). Parte convenuta documenta come parte opponente avesse dichiarato di aver percepito redditi d'impresa derivanti dalla Ristorante Paper Moon, compilando il Quadro RR del Mod. Unico anche relativamente all'anno 2021, e come, in ogni caso, i versamenti effettuati nella Gestione Separata fossero cessati nel 2020 (come da estratto contributivo prodotto). La resistente rileva inoltre come la richiesta di cancellazione proposta nel 2024 dalla
[...]
, fosse parimenti immotivata e semplicemente retrodata al 2020, ribadendo come comunque, Pt_1 nel caso di specie, l'opponente, nella qualità di socia di maggioranza ( 55% delle quote societarie) della società “PE MO SR” -lavorando al suo interno- dovesse sottostare agli obblighi contributivi previsti per gli esercenti attività commerciali (ex art. 29 della legge 2.6.1975, n. 160), quantomeno dal gennaio 2007. chiarisce come nessun rilievo possa assumere la iscrizione della ricorrente alla CP_1
Gestione Separata di cui all'art.2, comma 26, della L. n.335/1995, poiché collegata alla percezione del compenso di amministratore, espressamente individuato dalla suddetta norma, mediante il richiamo dell'art.49 del D.P.R. n. 916/1987; tale circostanza, come nel caso concreto, non sarebbe valevole ad escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione dei commercianti, in presenza dei presupposti previsti dall'art. 29, 1° comma, della legge n. 160/75, come modificato dall'art. 1, comma 203, della legge n. 662/96 e stante la partecipazione del socio con carattere di abitualità e prevalenza al lavoro aziendale. In definitiva, a dire della convenuta, la IG.ra , in quanto amministratore, sarebbe Parte_1 stata iscritta dalla società per la quale ha assunto tale carica alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 662/96, e nel contempo, essendo socia e svolgendo attività lavorativa anche all'interno della società, sarebbe tenuta in proprio all'iscrizione alla Gestione dei Commercianti ed al versamento della relativa contribuzione, da calcolarsi non sul compenso corrispostogli quale amministratore (rispetto al quale è la società stessa a versare la contribuzione), ma sui proventi spettanti come socia, ossia sulla parte del reddito d'impresa attribuita in ragione della sua quota di partecipazione agli utili, secondo le regole proprie di tale Gestione. Tale prospettazione troverebbe diretta conferma proprio in quanto dichiarato dalla stessa opponente con la compilazione del Quadro RR del Modello Unico. Tanto chiarito si rileva quanto segue. Ai sensi dell'art. 30, co. 1, D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in Legge 122/2010, “a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all' anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di CP_1 un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo”; il successivo comma 14 prevede espressamente che, “ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito CP_1
3 dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”. Come è stato chiarito dalla Suprema Corte con sentenza del 25 giugno 2007, n. 14692, “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 dello stesso d.lgs. è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo. La perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (in senso conforme, Cass. Civ., Sez. Lav., 5 febbraio 2009, n. 2835 e Cass. Civ., Sez. Lav., 12 marzo 2008, n. 6674). Nel caso di specie, alla udienza del 14.5.24 le parti convergevano sul fatto che, con riferimento all'avviso di addebito oggetto di opposizione, notificato il 3.1.24, l'atto introduttivo del presente giudizio risulti depositato al 9.2.24 e, quindi, entro il termine di 42 giorni normativamente previsto. Merita inoltre chiarire, che, come correttamente osservato dal convenuto , Controparte_2 il giudizio di opposizione ad avviso di addebito - giudizio di opposizione al titolo equiparabile al giudizio di opposizione a cartella esattoriale - è giudizio a struttura "chiusa", vincolato a rigide regole procedurali, nel quale deve ritenersi inammissibile l'esame di ogni ulteriore questione relativa al rapporto previdenziale che non trovi origine nel credito portato dall'avviso oggetto di opposizione (cfr. Tribunale di Milano, 7 marzo 2013, n. 959). Tanto rende evidente come, la domanda finalizzata all'accertamento della insussistenza dei requisiti per iscrizione alla gestione commercianti a far data dal 31.7.2020 in poi, nonché quella tendente ad ottenere la cancellazione dalla Gestione Commercianti con analoga decorrenza, non possano trovare ingresso nel presente procedimento (avente ad oggetto esclusivamente l'accertamento della fondatezza della pretesa contributiva iscritta a ruolo e dunque la debenza dei contributi fissi I.V.S. Gestione Commercianti dovuti per il periodo aprile 2022-settembre 2022). L'opposizione appare in ogni caso infondata nel merito. Come noto, l'art. 1, comma 203, così recita: L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
4 d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli. La Cassazione, nella nota sentenza resa a Sezioni Unite n. 3240 del 12/02/2010 al cui testo, ex art. 118 disp. att. c.p.c., integralmente ci si richiama, ha affermato: In controversia concernente la gestione assicurativa cui debba iscriversi il socio di una società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, per individuare l'attività prevalente
- ai fini dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell' art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 - il giudice deve accertare la partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Solo all'esito positivo dell'accertamento "de quo" il giudice procederà al giudizio di prevalenza - verificando la dedizione dell'opera personale e professionale del socio amministratore, prevalentemente, ai compiti di amministratore della società o al lavoro aziendale - non facendovi luogo ove non risulti accertata la partecipazione del socio amministratore al lavoro aziendale con le predette modalità, atteso, in tal caso, l'obbligo di iscrizione esclusivamente alla gestione separata, in mancanza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti. Ne deriva quindi che in linea di principio il primo requisito da accertare è l'attiva partecipazione del socio amministratore in quelle attività operative che caratterizzano l'oggetto sociale, in misura prevalente rispetto ai fattori produttivi che evidentemente variano a seconda dell'attività dell'impresa. Resta fermo, in linea di massima, l'onere della prova in capo all'istituto previdenziale - attore sostanziale. Nel caso di specie tuttavia, seppur emerga documentalmente come il provvedimento di iscrizione oggetto della controversia che ha dato luogo al presente giudizio sia stato adottato a seguito di accertamento d'ufficio di del 17.2.2012, con decorrenza 1.1.2007, la sussistenza dei requisiti CP_1 richiesti dalla normativa richiamata – abitualità e prevalenza della partecipazione personale- sino alla data della presunta chiusura del ristorante di via Bagutti n.1 del luglio 2020, non risulta sostanzialmente contestata nemmeno da parte ricorrente (che infatti nel proprio ricorso a pagina 2 si definisce socia lavoratrice del ristorante PE MO SR). La contribuente ha infatti allegato di aver prestato attività lavorativa presso la unità locale di via Bagutti fino alla chiusura del ristorante per cessata attività -asseritamente avvenuta- nel luglio 2020; chiusura e conseguente inattività della società che a suo dire dovrebbe desumersi dalla visura storica della società PE MO SR (pagine 27 e 28 della visura prodotta dal documento 3 di parte ricorrente). Tale circostanza appare documentalmente smentita vuoi dalla produzione documentale di che rende conferma del fatto che sino a tutto il 2021 (ed in parte anche per i primi mesi del CP_1
2022) la società avesse ancora in forze dipendenti subordinati cui regolarmente versava contribuzione, vuoi dalla visura storica in questione, ove appunto, risultano per il primo trimestre del 2022 addetti ben tre dipendenti. Altamente significativa appare anche la circostanza per la quale sia la stessa ricorrente, sia con riferimento all'anno 2021, che con riferimento all'anno 2022 (anni di imposta 2020 e 2021) ad aver compilato il quadro RR in correlazione a redditi d'impresa riferiti alla società in questione (come chiaramente evincibile dal codice azienda indicato nelle dichiarazioni). Quanto poi al fatto che l'obbligo permarrebbe in correlazione alla qualità di socia operativa della società PM OD SR (di cui la ricorrente è socia al 36,5% e Presidente del CDA) e alla qualità
5 di amministratore rivestita nella società Immobiliare Casaccia S.r.l. sino al luglio 2022, si rileva quanto segue. Dalla documentazione in atti emerge che PM OD SR avrebbe quale oggetto sociale lo sviluppo ed assistenza anche di gestione nel settore della ristorazione;
tale società risulta avere alle proprie dipendenze -con decorrenza 1.11.2019 e 1.3.2022- unicamente due impiegate di IV° livello- con mansioni di 'corporate coordinatrice'. Parte ricorrente fonda la insussistenza del requisito soggettivo per la iscrizione alla gestione commercianti, unicamente sul fatto che la società abbia due dipendenti, che nemmeno viene dedotto di cosa si occupino, limitandosi a dedurre di essere Presidente del consiglio di amministrazione della predetta società e di non aver mai partecipato personalmente al lavoro aziendale;
ciò pacificamente senza che, dal novembre 2020 -data nella quale la richiesta di cancellazione dalla iscrizione veniva da negata anche per il fatto che i rapporti di lavoro dei dipendenti del ristorante Paper Moon, CP_1 protrattisi ben oltre tale date, fossero in corso- al gennaio 2024, la contribuente mai abbia contestato alcunché (cfr. docc. 8 e 17 allegati al ricorso). Emerge anzi documentalmente come la , titolare di pensione, abbia per ben due Parte_1 volte chiesto, sia nel 2021 che nel marzo 2023, la liquidazione di supplementi di pensione fondati proprio sul versamento dei contributi della Gestione Commercianti- che dunque solo nella presente sede contesta come mai dovuti (ciò, nemmeno essendo contestato che la abbia regolarmente Parte_1 versato i contributi fino al primo trimestre 2022). Sono quindi le stesse allegazioni difensive di cui al ricorso, estremamente generiche, in uno al contegno concludente assunto dalla ricorrente nel tempo ed all'apprezzamento della documentazione complessivamente versata in giudizio da ambo le parti, a sconfessare la coerenza della impostazione difensiva su cui si fonda l'opposizione; tutti tali elementi, complessivamente considerati, conducono infatti a ritenere comprovata l'attiva e prevalente partecipazione della ricorrente, socio amministratore, nelle attività operative che caratterizzano l'oggetto sociale, vuoi della PE MO srl, vuoi della PM OD SR. Il ricorso non appare quindi meritevole di accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 1.500,00 per compensi, oltre spese generali ed oneri di legge, a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1)rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 1500 per spese generali oltre oneri accessori dovuti per lege;
3) riserva il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni.
Milano, 10/10/2024 Il Giudice Claudia Tosoni
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