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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 29/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 886/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 886/2024 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. SERGIO PICCHI (C.F. Parte_1 C.F._1
) e GIORGIO LEONCINI (C.F. ) C.F._2 C.F._3
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente ha agito in giudizio per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1- “Voglia accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti per supplenza temporanea relativi agli anni scolastici
2019-2020 e 2020-2021 per come sopra specificati e per l'effetto, condannare il , in Controparte_1 persona del pro-tempore (c.f. ), al pagamento delle differenze retributive quantificate in € 302,64, CP_2 P.IVA_1 ovvero la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2- Voglia, altresì, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma 121 L. 107/2015, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con l'Amministrazione convenuta relativi agli anni scolastici 2020-2021, 2021-
2022, 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025 e, per l'effetto, condannare il (c.f. Controparte_1
), in persona del pro-tempore, alla corresponsione della suddetta Carta Elettronica con l'accredito P.IVA_1 CP_2 della somma complessiva di € 2.500,00 quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma 121 L.
107/2015 relativamente all'attività lavorativa espletata dal ricorrente nell'anno scolastico innanzi citato. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”. A sostegno della domanda di pagamento delle differenze retributive in relazione alla omessa percezione della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, la ricorrente, dipendente del e attualmente in servizio presso l'istituto comprensivo “Libero Andreotti” di Controparte_1
SC (PT), ha dedotto di essere stata utilizzata dall'amministrazione scolastica convenuta in attività di docenza mediante la stipula di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato, sin dall'anno scolastico 2019/2020; ha lamentato di non aver percepito in riferimento alle supplenze temporanee svolte in virtù di plurimi contratti a tempo determinato sia nell'anno scolastico 2019/2020 (e, segnatamente, contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente con decorrenza dal
20.11.2019 al 22.11.2019 per n. 24 ore settimanali presso l'istituto comprensivo “Libero Andreotti” di
SC (PT), contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente con decorrenza dal 28.01.2020 al 31.01.2020 per n. 24 ore settimanali presso l'istituto comprensivo “Libero
Andreotti” di SC (PT), contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente con decorrenza dal 10.02.2020 al 13.02.2020 per n. 24 ore settimanali presso l'istituto comprensivo “Libero Andreotti” di SC (PT), contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente con decorrenza dal 02.03.2020 al 06.03.2020 per n. 24 ore settimanali presso l'istituto comprensivo “Libero Andreotti” di SC (PT), contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente con decorrenza dal 27.05.2020 al 10.06.2020 per n. 24 ore settimanali presso l'istituto comprensivo “Libero Andreotti” di SC (PT) e, infine, contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente con decorrenza dal 15.06.2020 al 15.06.2020 per n. 24 ore settimanali presso l'istituto comprensivo “Libero Andreotti” di SC (PT)), sia nell'anno scolastico 2020/21 ( e segnatamente contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente con decorrenza dal 5.10.2020 al 25.10.2020 per n. 24 ore settimanali presso l'istituto comprensivo “Libero Andreotti” di SC (PT), contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente con decorrenza dal 26.10.2020 al 10.06.2021 per n. 24 ore settimanali presso l'istituto comprensivo “Libero Andreotti” di SC (PT)) la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNL Comporta Scuola del 15.3.2001, corrisposta esclusivamente in favore degli insegnanti di ruolo o di quelli precari che hanno ricoperto supplenze annuali al 31 agosto o al 30 giugno, pari alla somma di euro 164,00 mensili fino al 28.2.2018 e di euro 174,50 mensili dal 1.3.2018; ha dedotto che il mancato riconoscimento di un simile emolumento integra una violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, sancito dalla normativa eurounitaria ed interna, non sussistendo alcuna ragione oggettiva che possa minimamente giustificare il manifesto trattamento discriminatorio;
ha quantificato le differenze retributive spettanti nella somma di euro 302,64, pari all'importo giornaliero della retribuzione professionale docente (euro 5,47 fino al 28.2.2018 ed euro 5,82 dal 1.3.2018, ottenuti dividendo per 30 giorni la somma di euro 164,00, fino al 28.2.2018, e di euro 174,50, dal 01.03.2018) moltiplicato per le giornate effettivamente lavorate, con riduzione proporzionale del rivendicato elemento accessorio nei casi in cui la lavoratrice ha espletato attività lavorativa per un numero inferiore di ore rispetto all'orario di servizio.
Quanto alla domanda relativa alla Carta Elettronica prevista dalla legge n. 107/2015, la ricorrente ha lamentato la mancata erogazione in suo favore della somma complessiva di euro 2.500,00, pari ad euro
500,0 annui, di cui all'art. 1 co. 121, L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente), relativamente agli anni scolastici nei quali ha svolto attività di docente in virtù di contratti annuali o comunque sempre con durata superiore a 180 giorni e, segnatamente, negli aa.ss. 2020/21, 2021/22,
2022/23, 2023/24 e 2024/25.
L'amministrazione scolastica convenuta, cui è stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo, non si è costituita in giudizio e ne va dunque dichiarata la contumacia.
Svolta istruttoria solo documentale, con provvedimento comunicato alle parti è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione fissata con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. da effettuarsi entro il termine del 28.1.2025. La causa viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione depositati all'esito del termine di cui all'art. 127 ter c.p.
***
Le domande cumulate nel ricorso proposto dalla sig.ra nei confronti dell'amministrazione Parte_1 scolastica convenuta richiedono una trattazione separata.
1. Sulla domanda di pagamento di differenze retributive in relazione alla omessa percezione della retribuzione professionale docente.
La domanda è fondata e merita di essere accolta nei limiti di seguito precisati.
La questione di diritto sottesa alla decisione del presente giudizio è stata recentemente trattata dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 20015 del 27.7.2018, la cui parte motiva è di seguito richiamata anche agli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
L'art. 7, comma 1, del 15.3.2001 ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti Controparte_3
Cont (di seguito ), prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”" ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio,
è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”.
Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva (che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto: cfr. art. 81 CCNL 24.7.2003, art. 83 CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (Cass. 17773/2017).
Tale emolumento, pertanto, rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La clausola 4 dell'Accordo quadro è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti ai fini del presente giudizio. In particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del;
8.9.2011, causa C- Persona_1
177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n.
5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”
(Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11
e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
L'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione
Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass. 2468/2016).
In particolare, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6
d.gs. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario.
Il Tribunale quindi condivide l'interpretazione del dato normativo offerta dalla Suprema Corte nella pronuncia già richiamata (Cass. 20015/2018), secondo cui le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, hanno voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Invero, una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1 prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese". Tanto premesso, nel caso di specie, in mancanza di elementi di prova di segno contrario offerti dal
, avendo questi scelto di non costituirsi nel presente giudizio, deve escludersi che la Controparte_1 ricorrente, supplente temporanea nell'anno scolastico 2019/2020 e 2020/21 in virtù di plurimi contratti a tempo determinato come meglio precisati nella narrativa che precede (Cfr. docc. 2 e 3 Contratti relativi all'anno scolastico 2019-2020; Contratti relativi all'anno scolastico 2020-2021-ricorso), per il solo fatto di essere stata assunta per ragioni sostitutive, non abbia reso una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito.
Appurata l'equivalenza delle mansioni svolte con quelle del lavoratore sostituito, non vi è ragione per ritenere che la ricorrente, con la propria prestazione lavorativa, non abbia contribuito a sostenere il miglioramento del servizio scolastico e, quindi, non abbia anch'ella diritto al riconoscimento del RPD, al pari dei docenti assunti a tempo indeterminato e dei supplenti annuali, posto che per quest'ultime categorie di lavoratori un simile emolumento viene attribuito indipendentemente dall'attività in concreto svolta.
Accertato l'an del diritto al trattamento economico di cui è causa in favore della ricorrente, va altresì reputata corretta la quantificazione delle corrispondenti spettanze a titolo di differenze retributive in misura pari alla somma di euro 302,64 risultando il conteggio analitico prodotto (Cfr. doc. 13 Conteggio differenze retributibìve - ricorso) immune da vizi di ordine logico e sviluppato in modo coerente con i parametri dell'elemento accessorio di cui trattasi avuto riguardo alle giornate effettivamente lavorate con riduzione proporzionale nei casi in cui la lavoratrice ha espletato un numero inferiore di ore rispetto all'orario di servizio.
Sulla scorta delle esposte considerazioni, deve ritenersi accertato il diritto della ricorrente al pagamento da parte del della somma lorda di euro 302,64 a titolo di differenze retributive per la Controparte_1 predetta causale.
A tale importo va aggiunta la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo (cfr. Tribunale Milano, sez. lav., 12.5.2021, n. 1347).
2. Sulla domanda relativa alla Carta Elettronica prevista dalla legge n. 107/2015
La domanda è solo in parte fondata per le ragioni di seguito esposte.
Osserva il Tribunale che, in materia di carta docente, la Suprema Corte, con la sentenza n. 29961 del
27.10.2023, si è pronunciata sul procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. operato dal
Tribunale di Taranto, affermando i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
; CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Venendo al caso di specie, la ricorrente ha allegato e documentato di essere titolare di contratto a tempo determinato alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta decorrente dal 05.09.2024 al 30.06.2025 presso l'istituto comprensivo “Libero Andreotti”, nonché di aver svolto attività di docenza negli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24 in virtù di contratti fino al termine delle attività didattiche (cfr. docc.
1, 4, 5 e 6 contratti – ricorso)
Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, sussiste il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici dianzi indicati.
Posto che l'amministrazione convenuta – scegliendo di non costituirsi nel presente giudizio – ha omesso di allegare e provare l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ex adverso azionato, essa va condannata ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della ricorrente la somma di euro
500,00 per ciascuno anno scolastico sopra indicato, per complessivi euro 2.000,00.
Va invece rigettata la domanda della ricorrente volta al riconoscimento del diritto alla carta docente con riferimento all'a.s. 2020/21, durante il quale la medesima ha svolto attività di docenza in forza di plurimi contratti di supplenza e più segnatamente per i periodi decorrenti dal 05.10.2020 al 25.10.2020 e dal
26.10.2020 al 10.06.2021 (cfr. doc. 3 contratti relativi all'anno scolastico 2020/21 - ricorso).
A tal riguardo occorre premettere che la Suprema Corte, nella pronuncia dianzi richiamata, ha affermato che la ratio della carta docente è quella di costituire un “fondo di sostegno alla didattica annua” (cfr. punto
12.4 Cass. cit.) e che il relativo diritto sorge al momento del conferimento dell'incarico (che costituisce dies
a quo del termine di prescrizione quinquennale dell'azione di adempimento - cfr. punto 20.1 Cass. cit.).
Ciò premesso, ritiene questo giudice che la valutazione sulla spettanza del beneficio in argomento non possa essere operata ex post, in ragione dell'effettivo svolgimento di una prestazione continuativa di durata annuale in forza di plurimi contratti di supplenza breve, ma debba piuttosto operarsi, secondo una prospettiva ex ante, al momento del conferimento dell'incarico, perché è solo in tale momento che sorge l'esigenza formativa ritenuta dal legislatore meritevole di sostegno economico, onde consentire il
“miglioramento delle conoscenze e capacità del docente” (cfr. punto 5 Cass. cit.) per l'attività didattica di durata annuale che questi è chiamato a svolgere.
Nella specie, al momento della stipulazione dei singoli contratti di supplenza breve nel corso del suddetto anno scolastico, proprio in quanto aventi ciascuno durata di pochi mesi, non poteva ravvisarsi l'esigenza formativa connessa ad una “didattica annua” e, di conseguenza, non sussisteva il presupposto per il riconoscimento del relativo sostegno economico previsto dal legislatore.
Ne deriva che la ricorrente non ha maturato il diritto al credito di cui trattasi per gli aa.ss. 2019/20 e
2020/21.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza prevalente della parte convenuta;
tali spese sono liquidate ex DM 55/2014 sulla base del valore della controversia (da euro 1.100 ad euro 5.200) con applicazione di compensi inferiori ai medi per tutte le fasi (bassa complessità delle questioni di fatto trattate;
unica udienza svolta peraltro in modalità cartolare), esclusa la fase istruttoria (assenza di prove orali). Si giustifica la compensazione parziale delle spese di lite in misura pari ad 1/2 dell'intero, avuto riguardo all'accoglimento solo parziale delle domande articolate dalla ricorrente nonché della natura seriale del contenzioso c.d. carta docente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.3.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con l'amministrazione scolastica convenuta di cui in parte motiva e, per l'effetto,
- condanna il al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente della somma lorda di euro 302,64 a titolo di differenze retributive per le causali di cui in parte motiva, con l'aggiunta della maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo;
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico del predetto la somma di euro 2.000,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- rigetta per il resto le domande contenute nel ricorso;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente di 1/2 delle spese di lite che liquida in euro 1.030,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge se dovuti, oltre contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
- compensa per il restante 1/2 le spese di lite come liquidate per l'intero al capo che precede.
Sentenza pubblicata mediante deposito in cancelleria del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c
Pistoia, 29 gennaio 2025 Il Giudice
Emanuele Venzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 886/2024 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. SERGIO PICCHI (C.F. Parte_1 C.F._1
) e GIORGIO LEONCINI (C.F. ) C.F._2 C.F._3
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente ha agito in giudizio per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1- “Voglia accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti per supplenza temporanea relativi agli anni scolastici
2019-2020 e 2020-2021 per come sopra specificati e per l'effetto, condannare il , in Controparte_1 persona del pro-tempore (c.f. ), al pagamento delle differenze retributive quantificate in € 302,64, CP_2 P.IVA_1 ovvero la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2- Voglia, altresì, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma 121 L. 107/2015, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con l'Amministrazione convenuta relativi agli anni scolastici 2020-2021, 2021-
2022, 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025 e, per l'effetto, condannare il (c.f. Controparte_1
), in persona del pro-tempore, alla corresponsione della suddetta Carta Elettronica con l'accredito P.IVA_1 CP_2 della somma complessiva di € 2.500,00 quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma 121 L.
107/2015 relativamente all'attività lavorativa espletata dal ricorrente nell'anno scolastico innanzi citato. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”. A sostegno della domanda di pagamento delle differenze retributive in relazione alla omessa percezione della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, la ricorrente, dipendente del e attualmente in servizio presso l'istituto comprensivo “Libero Andreotti” di Controparte_1
SC (PT), ha dedotto di essere stata utilizzata dall'amministrazione scolastica convenuta in attività di docenza mediante la stipula di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato, sin dall'anno scolastico 2019/2020; ha lamentato di non aver percepito in riferimento alle supplenze temporanee svolte in virtù di plurimi contratti a tempo determinato sia nell'anno scolastico 2019/2020 (e, segnatamente, contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente con decorrenza dal
20.11.2019 al 22.11.2019 per n. 24 ore settimanali presso l'istituto comprensivo “Libero Andreotti” di
SC (PT), contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente con decorrenza dal 28.01.2020 al 31.01.2020 per n. 24 ore settimanali presso l'istituto comprensivo “Libero
Andreotti” di SC (PT), contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente con decorrenza dal 10.02.2020 al 13.02.2020 per n. 24 ore settimanali presso l'istituto comprensivo “Libero Andreotti” di SC (PT), contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente con decorrenza dal 02.03.2020 al 06.03.2020 per n. 24 ore settimanali presso l'istituto comprensivo “Libero Andreotti” di SC (PT), contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente con decorrenza dal 27.05.2020 al 10.06.2020 per n. 24 ore settimanali presso l'istituto comprensivo “Libero Andreotti” di SC (PT) e, infine, contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente con decorrenza dal 15.06.2020 al 15.06.2020 per n. 24 ore settimanali presso l'istituto comprensivo “Libero Andreotti” di SC (PT)), sia nell'anno scolastico 2020/21 ( e segnatamente contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente con decorrenza dal 5.10.2020 al 25.10.2020 per n. 24 ore settimanali presso l'istituto comprensivo “Libero Andreotti” di SC (PT), contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente con decorrenza dal 26.10.2020 al 10.06.2021 per n. 24 ore settimanali presso l'istituto comprensivo “Libero Andreotti” di SC (PT)) la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNL Comporta Scuola del 15.3.2001, corrisposta esclusivamente in favore degli insegnanti di ruolo o di quelli precari che hanno ricoperto supplenze annuali al 31 agosto o al 30 giugno, pari alla somma di euro 164,00 mensili fino al 28.2.2018 e di euro 174,50 mensili dal 1.3.2018; ha dedotto che il mancato riconoscimento di un simile emolumento integra una violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, sancito dalla normativa eurounitaria ed interna, non sussistendo alcuna ragione oggettiva che possa minimamente giustificare il manifesto trattamento discriminatorio;
ha quantificato le differenze retributive spettanti nella somma di euro 302,64, pari all'importo giornaliero della retribuzione professionale docente (euro 5,47 fino al 28.2.2018 ed euro 5,82 dal 1.3.2018, ottenuti dividendo per 30 giorni la somma di euro 164,00, fino al 28.2.2018, e di euro 174,50, dal 01.03.2018) moltiplicato per le giornate effettivamente lavorate, con riduzione proporzionale del rivendicato elemento accessorio nei casi in cui la lavoratrice ha espletato attività lavorativa per un numero inferiore di ore rispetto all'orario di servizio.
Quanto alla domanda relativa alla Carta Elettronica prevista dalla legge n. 107/2015, la ricorrente ha lamentato la mancata erogazione in suo favore della somma complessiva di euro 2.500,00, pari ad euro
500,0 annui, di cui all'art. 1 co. 121, L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente), relativamente agli anni scolastici nei quali ha svolto attività di docente in virtù di contratti annuali o comunque sempre con durata superiore a 180 giorni e, segnatamente, negli aa.ss. 2020/21, 2021/22,
2022/23, 2023/24 e 2024/25.
L'amministrazione scolastica convenuta, cui è stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo, non si è costituita in giudizio e ne va dunque dichiarata la contumacia.
Svolta istruttoria solo documentale, con provvedimento comunicato alle parti è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione fissata con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. da effettuarsi entro il termine del 28.1.2025. La causa viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione depositati all'esito del termine di cui all'art. 127 ter c.p.
***
Le domande cumulate nel ricorso proposto dalla sig.ra nei confronti dell'amministrazione Parte_1 scolastica convenuta richiedono una trattazione separata.
1. Sulla domanda di pagamento di differenze retributive in relazione alla omessa percezione della retribuzione professionale docente.
La domanda è fondata e merita di essere accolta nei limiti di seguito precisati.
La questione di diritto sottesa alla decisione del presente giudizio è stata recentemente trattata dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 20015 del 27.7.2018, la cui parte motiva è di seguito richiamata anche agli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
L'art. 7, comma 1, del 15.3.2001 ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti Controparte_3
Cont (di seguito ), prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”" ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio,
è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”.
Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva (che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto: cfr. art. 81 CCNL 24.7.2003, art. 83 CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (Cass. 17773/2017).
Tale emolumento, pertanto, rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La clausola 4 dell'Accordo quadro è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti ai fini del presente giudizio. In particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del;
8.9.2011, causa C- Persona_1
177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n.
5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”
(Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11
e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
L'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione
Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass. 2468/2016).
In particolare, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6
d.gs. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario.
Il Tribunale quindi condivide l'interpretazione del dato normativo offerta dalla Suprema Corte nella pronuncia già richiamata (Cass. 20015/2018), secondo cui le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, hanno voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Invero, una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1 prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese". Tanto premesso, nel caso di specie, in mancanza di elementi di prova di segno contrario offerti dal
, avendo questi scelto di non costituirsi nel presente giudizio, deve escludersi che la Controparte_1 ricorrente, supplente temporanea nell'anno scolastico 2019/2020 e 2020/21 in virtù di plurimi contratti a tempo determinato come meglio precisati nella narrativa che precede (Cfr. docc. 2 e 3 Contratti relativi all'anno scolastico 2019-2020; Contratti relativi all'anno scolastico 2020-2021-ricorso), per il solo fatto di essere stata assunta per ragioni sostitutive, non abbia reso una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito.
Appurata l'equivalenza delle mansioni svolte con quelle del lavoratore sostituito, non vi è ragione per ritenere che la ricorrente, con la propria prestazione lavorativa, non abbia contribuito a sostenere il miglioramento del servizio scolastico e, quindi, non abbia anch'ella diritto al riconoscimento del RPD, al pari dei docenti assunti a tempo indeterminato e dei supplenti annuali, posto che per quest'ultime categorie di lavoratori un simile emolumento viene attribuito indipendentemente dall'attività in concreto svolta.
Accertato l'an del diritto al trattamento economico di cui è causa in favore della ricorrente, va altresì reputata corretta la quantificazione delle corrispondenti spettanze a titolo di differenze retributive in misura pari alla somma di euro 302,64 risultando il conteggio analitico prodotto (Cfr. doc. 13 Conteggio differenze retributibìve - ricorso) immune da vizi di ordine logico e sviluppato in modo coerente con i parametri dell'elemento accessorio di cui trattasi avuto riguardo alle giornate effettivamente lavorate con riduzione proporzionale nei casi in cui la lavoratrice ha espletato un numero inferiore di ore rispetto all'orario di servizio.
Sulla scorta delle esposte considerazioni, deve ritenersi accertato il diritto della ricorrente al pagamento da parte del della somma lorda di euro 302,64 a titolo di differenze retributive per la Controparte_1 predetta causale.
A tale importo va aggiunta la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo (cfr. Tribunale Milano, sez. lav., 12.5.2021, n. 1347).
2. Sulla domanda relativa alla Carta Elettronica prevista dalla legge n. 107/2015
La domanda è solo in parte fondata per le ragioni di seguito esposte.
Osserva il Tribunale che, in materia di carta docente, la Suprema Corte, con la sentenza n. 29961 del
27.10.2023, si è pronunciata sul procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. operato dal
Tribunale di Taranto, affermando i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
; CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Venendo al caso di specie, la ricorrente ha allegato e documentato di essere titolare di contratto a tempo determinato alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta decorrente dal 05.09.2024 al 30.06.2025 presso l'istituto comprensivo “Libero Andreotti”, nonché di aver svolto attività di docenza negli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24 in virtù di contratti fino al termine delle attività didattiche (cfr. docc.
1, 4, 5 e 6 contratti – ricorso)
Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, sussiste il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici dianzi indicati.
Posto che l'amministrazione convenuta – scegliendo di non costituirsi nel presente giudizio – ha omesso di allegare e provare l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ex adverso azionato, essa va condannata ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della ricorrente la somma di euro
500,00 per ciascuno anno scolastico sopra indicato, per complessivi euro 2.000,00.
Va invece rigettata la domanda della ricorrente volta al riconoscimento del diritto alla carta docente con riferimento all'a.s. 2020/21, durante il quale la medesima ha svolto attività di docenza in forza di plurimi contratti di supplenza e più segnatamente per i periodi decorrenti dal 05.10.2020 al 25.10.2020 e dal
26.10.2020 al 10.06.2021 (cfr. doc. 3 contratti relativi all'anno scolastico 2020/21 - ricorso).
A tal riguardo occorre premettere che la Suprema Corte, nella pronuncia dianzi richiamata, ha affermato che la ratio della carta docente è quella di costituire un “fondo di sostegno alla didattica annua” (cfr. punto
12.4 Cass. cit.) e che il relativo diritto sorge al momento del conferimento dell'incarico (che costituisce dies
a quo del termine di prescrizione quinquennale dell'azione di adempimento - cfr. punto 20.1 Cass. cit.).
Ciò premesso, ritiene questo giudice che la valutazione sulla spettanza del beneficio in argomento non possa essere operata ex post, in ragione dell'effettivo svolgimento di una prestazione continuativa di durata annuale in forza di plurimi contratti di supplenza breve, ma debba piuttosto operarsi, secondo una prospettiva ex ante, al momento del conferimento dell'incarico, perché è solo in tale momento che sorge l'esigenza formativa ritenuta dal legislatore meritevole di sostegno economico, onde consentire il
“miglioramento delle conoscenze e capacità del docente” (cfr. punto 5 Cass. cit.) per l'attività didattica di durata annuale che questi è chiamato a svolgere.
Nella specie, al momento della stipulazione dei singoli contratti di supplenza breve nel corso del suddetto anno scolastico, proprio in quanto aventi ciascuno durata di pochi mesi, non poteva ravvisarsi l'esigenza formativa connessa ad una “didattica annua” e, di conseguenza, non sussisteva il presupposto per il riconoscimento del relativo sostegno economico previsto dal legislatore.
Ne deriva che la ricorrente non ha maturato il diritto al credito di cui trattasi per gli aa.ss. 2019/20 e
2020/21.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza prevalente della parte convenuta;
tali spese sono liquidate ex DM 55/2014 sulla base del valore della controversia (da euro 1.100 ad euro 5.200) con applicazione di compensi inferiori ai medi per tutte le fasi (bassa complessità delle questioni di fatto trattate;
unica udienza svolta peraltro in modalità cartolare), esclusa la fase istruttoria (assenza di prove orali). Si giustifica la compensazione parziale delle spese di lite in misura pari ad 1/2 dell'intero, avuto riguardo all'accoglimento solo parziale delle domande articolate dalla ricorrente nonché della natura seriale del contenzioso c.d. carta docente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.3.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con l'amministrazione scolastica convenuta di cui in parte motiva e, per l'effetto,
- condanna il al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente della somma lorda di euro 302,64 a titolo di differenze retributive per le causali di cui in parte motiva, con l'aggiunta della maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo;
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico del predetto la somma di euro 2.000,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- rigetta per il resto le domande contenute nel ricorso;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente di 1/2 delle spese di lite che liquida in euro 1.030,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge se dovuti, oltre contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
- compensa per il restante 1/2 le spese di lite come liquidate per l'intero al capo che precede.
Sentenza pubblicata mediante deposito in cancelleria del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c
Pistoia, 29 gennaio 2025 Il Giudice
Emanuele Venzo