Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 13/02/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Maria Rosa Cantù Presidente
Dott. Giuseppe Serao Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 951/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
09/10/2024
d a e QUALI EREDI DI PEA OGGETTO: Parte_1 Parte_2
Altre ipotesi di GIUSEPPE, rappresentato e difeso dagli avv.ti TOFFOLETTO FRANCO, DE
, , responsabilità Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e , elettivamente domiciliati in VIA extracontrattuale non CP_4 Controparte_5
ALDO MORO 13 25124 BRESCIA presso lo studio dell'avv. ricomprese nelle altre CP_5
ALESSANDRA materie
APPELLANTI
c o n t r o pagina 1 di 18
PIERANNA, elettivamente domiciliati in VIA GRAMSCI 30 25121 BRESCIA
presso il suo studio
APPELLATI
e c o n t r o
, E PER ESSA L'AMM.RE DI SOSTEGNO Controparte_8 [...]
Parte_2
Controparte_9
APPELLATI CONTIUMACI
In punto: appello a sentenza n. 583/22 del Tribunale di Brescia prima sezione in data
09/03/2022
CONCLUSIONI
Degli appellanti:
1 -In via principale e nel merito - a) dichiarare, accertare e pronunciare che i convenuti e Controparte_9 CP_6 CP_7 hanno preso parte, con conoscenza, partecipazione, consapevolezza e
[...] connivente volontà, alle attività di nei confronti dell'attore CP_10 Parte_3
volte all'illecito depauperamento dell'attore perché, con gli artifizi e i raggiri
[...] posti in essere da con collaborazione, partecipazione e CP_10 Part consapevolezza, i tre convenuti hanno tutti beneficiato dei pagamenti fatti da a sia per girata e incasso di assegni, sia per intervenuto possesso e CP_10 proprietà del bene immobile sito in Manerba e di beni mobili costituiti, con elencazione non esaustiva, da:
1. autovettura BMW tg. DE349RZ telaio WBAPD11050WF86683;
2. autovettura FIAT tg. DP662HA telaio ZFA31200000123038;
3. autocarro FIAT tg. DP224GZ telaio ZFA25000001402125;
4. autovettura LA Y tg. EK279BW telaio ZLA31200005011115;
5. motociclo Yamaha tg. BD73583 telaio LPRSB022000108987;
6. autovettura FIAT tg. EB0864FD telaio ZFA31200000425208;
7. autocarro FIAT tg. DC858VZ telaio ZFA22300005427484;
8. motociclo GI tg. DY40837 telaio ZAPM4520100004437;
9. motociclo tg. DW37203 telaio 5HD4LE2C0DC414632 CP_11
10. autovettura BMW tg. EM451YH telaio WBAZW41050L836913
11. autovettura BMW telaio WBAUY11080F038164 (doc. da 22 a 32); b) accertata l'illiceità dell'acquisizione della proprietà dei beni sopra elencati, e pagina 2 di 18 l'avvenuto indebito arricchimento in via solidale da parte dei convenuti degli importi erogati da a e, direttamente o indirettamente agli Parte_3 CP_10 odierni convenuti, dichiarata la loro responsabilità solidale extracontrattuale, condannarli in via solidale, a pagare, risarcire e rimborsare all'attore Parte_3 l'importo capitale di € 635.152,54, o quello diverso, anche superiore, che sarà accertato e risulterà dovuto in esisto all'esperenda istruttoria;
accertare se tali condotte configurino altresì concorso in truffa con o qualsiasi altro CP_10 reato, con danno ingiusto, quale causa dell'arricchimento, con interessi anatocistici e rivalutazione dalla data di versamento di ciascun importo dall'attore a CP_10
e/o altri soggetti e/o i convenuti.
[...]
2– In via subordinata - dichiarare ed accertare che i convenuti si sono arricchiti senza causa per propria responsabilità, autonoma o concorrente con quella di nei confronti di , e per l'effetto condannarli a pagare, CP_10 Parte_3 risarcire e rimborsare a l'importo di cui a conclusioni principali, con Parte_3 gli interessi, accessori e rivalutazione di cui a conclusioni principali.
3– In via istruttoria. 3.1 - Si confermano le produzioni di cui a citazione elencate a pag. 15 (doc. da 1 a 32).
3.2 – [come da citazione, pag. 15 lett. b)]: si chiede acquisizione copia del fascicolo della causa civile pendente menzionata in narrativa.
3.3 – [come da memoria n. 1, pag. 5 lett. b), che qui si trascrive]: se ed in quanto le controparti e abbiano disconosciuto taluni CP_6 Controparte_9 documenti, dichiarare il disconoscimento inammissibile;
se (in subordine) ammissibile, si fa istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. nei confronti di CP_6
e sui documenti che le controparti devono identificare uno
[...] Controparte_9 per uno ai fini del disconoscimento. Si deducono a mezzi di prova: i) produzione in giudizio da parte di e di documenti ufficiali di CP_6 Controparte_9 identità od altro recanti la sottoscrizione delle parti;
ii) saggio grafico avanti il Giudice ed il CTU;
iii) ammissione di CTU per l'accertamento della falsità o meno delle firme contestate. Riserva di produzione di ulteriori mezzi di prova nei termini di cui a memoria istruttoria n. 2.
3.4 - [come da memoria n. 2, pag. da 3 a 8]: a) si conferma la produzione dei documenti da n. 33 a 33/72 bis); b) [come da memoria n. 2, pag. 8]: si confermala produzione di documenti da 34 a 43. 3.5 – (si copia quanto scritto in memoria n. 2 , pag. da 8 a 9): 2.2) Ordini di produzione e di esibizione a) Si chiede disporre la consegna in giudizio degli atti e documenti riguardanti le fasi cautelari, se ed in quanto non già prodotti.
b) Si chiede emanare ordine di esibizione a carico di e di CP_10 [...]
(sul presupposto che secondo controparte tale soggetto esiste) di tutti i CP_12 documenti da essa apparentemente firmati (doc. 33), da rammostrare alla parte ed al teste.
c) Si chiede emanare ordine di esibizione a carico dei sig.ri e CP_13
via Matteotti n. 19, Borgo San Giacomo, nonché a carico di CP_14 Immobiliare “La Rocca” S.r.l. delle fatture emesse per i pagamenti ricevuti relativi all'immobile sito in Manerba di cui a doc. 33. d) Si richiede l'acquisizione degli atti penali ostensibili. e) Si chiede emanarsi ordine di produzione in giudizio da parte di CP_9 pagina 3 di 18 e delle loro dichiarazioni dei redditi degli CP_9 CP_7 CP_6 ultimi dieci anni (almeno dal 2007).
2.3) Istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. Si chiede nei confronti di e CP_6 CP_7 Controparte_9 verificazione di tutti i documenti che i detti convenuti devono identificare uno per uno relativamente al (ancorché presunto o inammissibile) disconoscimento di cui a comparsa e memoria avversaria.
Mezzi di prova in ordine alla verificazione: i) produzione in giudizio da parte di e di documenti ufficiali d'identità o CP_6 CP_7 Controparte_9 equipollenti (atti pubblici) recanti la sottoscrizione di dette persone;
ii) disporsi saggio grafico avanti il Giudice nonché aventi il nominando CTU di dette persone;
iii) ammettersi CTU avente ad oggetto l'accertamento della falsità o meno delle firme oggetto di avversario presunto disconoscimento. 4 – Prove orali (come da memoria n. 2, da pag. 9 ultima riga a pag. 16 11a riga): si trascrivono qui di seguito i capitoli di prova da 1 a 31:
1. Nel mese di aprile 2006 fu contattato da suo Parte_3 CP_10 compaesano di Verolavecchia, conosciuto nel paese e proprietario insieme alla moglie della ER LI ST & C. s.n.c. (doc. 43), che disse a di CP_10 essere un “procacciatore d'affari”. Part
2. propose a nel giro di breve tempo, vari investimenti CP_10 immobiliari, aventi ad oggetto, tra gli altri, l'acquisto - da un asserito concordato fallimentare o fallimento non identificato pendente avanti il Tribunale di Brescia - di un terreno sito in Comune di Leno, un negozio con magazzino, un appartamento in Orzinuovi, un'attività commerciale sempre in Orzinuovi, un appartamento con annessa autorimessa sito in Ponte di Legno (BS), ed altri cespiti immobiliari. Part
3. portò man mano sul posto ove si trovavano i vari immobili CP_10 mostrandoglieli senza mai interloquire con gli occupanti. Part
4. con modi convincenti evidenziò a che le proposte immobiliari formulate CP_10 Part erano tutte con prezzi allettanti, ognuna un “vantaggioso e vero affare” per e disse di poter garantire sicuri e buoni acquisti poichè conosceva in ambiente giudiziario curatori fallimentari, professionisti ed uno o più Giudici addetti all'attività del settore. Part
5. disse a che per poter portare a buon fine i vari affari era necessario CP_10 Part che gli consegnasse, man mano ed a sua semplice richiesta, assegni circolari da intestarsi a tale “Curatrice fallimentare Dott.ssa ” ed altri soggetti;
CP_12
e precisò che gli assegni sarebbero stati utilizzati quali acconti per prenotare man mano i vari immobili da acquisire a mezzo provvedimenti del Tribunale.
6. Pea non dubitò della correttezza, buona fede ed amicizia che gli mostrava CP_10 continuamente;
lasciatosi convincere, consegnò a nel tempo numerosi assegni CP_10 circolari, ammontanti in una prima tranche nel corso degli anni ad € 433.754,11; successivamente altri assegni del Credito Bergamasco di Verolavecchia per l'ulteriore importo di € 141.998,83 come da documenti che si mostrano al teste Part (copia assegni, estratti di conto corrente intestato a pagamento degli assegni circolari, prelevamenti in contanti per € 6.200,00 e simili).
7. Ogni volta chiedeva che gli assegni venissero intestati alla sedicente CP_10
"Dott.ssa ” o ad altri soggetti da lui indicati;
molti ai due figli CP_12
e e alla moglie Gli assegni intestati alla famiglia CP_6 CP_7 Controparte_9 pagina 4 di 18 vennero incassati da moglie e figli. CP_10 L'incasso avveniva anche per girata (nota: all'epoca consentita) fatta da ai CP_10 figli e alla moglie. Part 8. chiese a di intestare tre assegni anche al nominativo di tale sedicente CP_10
Dott. ed altri soggetti, in realtà creditori dello stesso tra essi Persona_1 CP_10
Controparte_15 Persona_2 Parte_4 Persona_3 Part
9. Ad ogni ricezione di assegni circolari di garantiva che sarebbero stati CP_10 Part incassati dal Curatore fallimentare ai fini dell'assegnazione a degli immobili man mano indicati. Part
10. consegnò via via a ricevute recanti la firma della sedicente CP_10
[...]
- come da documenti che si mostrano ai testi - contenenti dichiarazione CP_12 della presunta di aver ricevuto gli assegni a titolo di CP_12
“deposito/acconto per l'assegnazione degli immobili”. Part
11. In luglio 2006 consegnò a l'ulteriore importo di € 30.000,00, da CP_10 Part quest'ultimo chiestogli a titolo di prestito personale;
diede a a garanzia CP_10 della restituzione, un assegno Banca San Paolo – Filiale di Verolanuova dell'importo di € 25.000,00, che risultò scoperto e non potè mai essere incassato. Part
12. A partire dal 2007 constatando che nessun affare andava a buon fine, iniziò a sollecitare chiedendogli l'assegnazione dei beni o la restituzione del danaro;
CP_10 questi al contrario continuava ad avanzare richiesta di ulteriori importi, motivandola con “la necessità di rilanci, depositi, acquisti di marche bollate, Part contributi unificati, interessi passivi”; garantendo a che tutti gli affari sarebbero andati a buon fine. Un ultimo “rilancio” chiesto da a Controparte_16 sborsare ulteriore € 73.000,00 da versare sempre a fantomatici soggetti del Tribunale. Part
13. In dicembre 2008 consegnò a una ricevuta in cui si dichiarava che CP_10 l'importo ivi menzionato costituiva “deposito per la richiesta degli interessi passivi maturati fino alla chiusura dei seguenti lotti” come da docc. sub 21, 22 e 23. Part
14. A partire da giugno 2012 ricevette sul suo telefono cellulare diverse chiamate, da numero anonimo, da parte di un soggetto che, presentandosi quale
“Dott. Giudice del Tribunale di Brescia, a conoscenza delle Persona_4 Part procedure in corso”, garantiva a che entro breve “si sarebbe definito tutto”. Part 15. In quell'epoca più volte anche in presenza di telefonò al numero del CP_10 sedicente Giudice Dott. parlando con persona di sesso femminile Persona_4 Part che asseriva di essere “impiegata del Dott. ; e riferì a che il sedicente Per_4
Dott. garantiva una rapida conclusione degli affari. Per_4 Part 16. fu nuovamente indotto da a consegnargli altri importi che prelevò in CP_10 contanti dalla BCC di Verolanuova;
tra essi:
- 11 aprile 2013, € 1.000,00;
- 24 aprile 2013, € 800,00;
- 10 maggio 2013, € 700,00;
- 15 maggio 2013, € 1.000,00;
- 31 maggio 2013, € 1.000,00;
- 10 giugno 2013, € 800,00, Per un totale di € 5.300,00 consegnati in contanti a come da estratto conto che CP_10 si mostra ai testi (doc. sub. 6). Part 17. Nell'anno 2013, sempre su insistenza e sollecitazione di gli consegnò CP_10 pagina 5 di 18 l'ulteriore importo di € 7.900,00 prelevandolo dal libretto postale da cui risultano i prelievi;
ed altri € 10.000,00 in contanti avuti in prestito poiché non aveva più liquidità (doc. sub 7 che si mostra al teste). 18. Nella primavera 2014 Pea, vieppiù spazientito ma sempre rassicurato da CP_10 fece effettuare indagini sul numero di telefono anonimo accertando che le telefonate da esso provenienti a nominativo Dott. in realtà erano state fatte Persona_4 dallo stesso sul suo numero telefonico portatile (doc. sub 24). CP_10 (I capitoli di prova seguenti riguardano, più in particolare, l'intera famiglia . CP_10
19. La famiglia di nelle persone della moglie e CP_10 Controparte_9 dei figli e era perfettamente a conoscenza delle operazioni del padre CP_7 CP_6
e marito, lo supportò sin dall'inizio nella sua attività e ne ricevette, unitamente a benefici patrimoniali che consentirono loro di acquisire la CP_10 disponibilità di abitazione di pregio nel Comune di Verolavecchia, Via Canossi, ultimata e arredata in periodo in cui l'intera famiglia incassava gli assegni e CP_10 Part le somme di danaro provenienti da altresì di un immobile di lusso sito nel
Complesso Le Perle di Manerba del Garda, amministrato dalla sig.ra
[...]
benchè all'epoca i figli fossero privi di redditi per un acquisto Per_5 immobiliare. 20. e entrarono altresì in possesso nel tempo, oltre che CP_7 CP_6 dell'immobile, anche di vari automezzi e motoveicoli di lusso, utilizzando sempre Part danaro proveniente da come da elenco che si mostra ai testi.
21. è proprietario con la moglie della ER CP_10 Controparte_9
LI di LI IS & C. s.n.c., con sede in Verolavecchia. Molti colloqui tra le parti avvenivano nella Traceria LI, presente la moglie CP_9
22. risulta privo di beni immobili ed ha subìto vicissitudini giudiziali CP_10 come da doc. sub 27).
23. ha incassato non meno di € 96.639,00 e numerosi assegni Controparte_9 Part girati dalla stessa per conto della ER LI, provenienti da CP_7 Part ha incassato, provenienti da non meno di € 33.469,00 e
[...] CP_6 Part sempre provenienti da non meno di € 25.053,00. 24. La girata su taluni assegni in favore di risulta firmata dalla Controparte_9 sedicente;
stesse modalità di incasso sono state effettuate da CP_12 CP_7
e in alcuni titoli per girata di e
[...] CP_6 CP_6 CP_10 con il nominativo di che mai ha firmato nessuna girata. Parte_3 Part 25. Gli assegni incassati da erano stati consegnati da a CP_7 CP_10 Part
intestati allo stesso o all'inesistente .
[...] CP_12
26. Si sottopone al teste (doc. 36) scrittura privata e contestuale Controparte_15 riconoscimento di debito 28 settembre 2015 e “dichiarazione veritiera” 9 febbraio 2016 (doc. 37) a firma dica il teste, letti i documenti, se quanto in essi CP_15 contenuto corrisponde a verità. 27. Si sottopone al teste “dichiarazione veritiera” datata 18 febbraio Persona_2
2016 (doc. 38) a firma dica il teste, letto il documento, se quanto in esso Per_2 contenuto corrisponde a verità. 28. Si sottopone al teste “dichiarazione veritiera” datata 18 febbraio Parte_4
2016 (doc. 39) a firma dica la teste, letto il documento, se quanto in esso Pt_4 contenuto corrisponde a verità. 29. Si sottopone al teste “dichiarazione veritiera” datata 18 Persona_3 pagina 6 di 18 febbraio 2016 (doc. 40) a firma dica il teste, letto il documento, se quanto in Per_3 esso contenuto corrisponde a verità.
30. Confermi il teste Dott. Ing. la redazione di “relazione di Testimone_1 consulenza tecnica” datata 17 giugno 2016 (doc. 41) che si rammostra al teste.
31. I signori Controparte_15 Parte_5 Persona_3
e hanno presentato – ciascuno di essi – denuncia Persona_2 Parte_6 querela o contestazioni nei confronti di aventi ad oggetto la dazione CP_10 alla famiglia di danaro, che la famiglia poi non restituì, o restituì solo in CP_10 parte.
Anche a tali soggetti aveva proposto vantaggiosi affari grazie alla sua CP_10 capacità di operazione commerciale.
(come da elenco memoria n. 2 pag. 16): si indicano a testi: 1) da Controparte_15
Verolavecchia; 2) da Verolavecchia;
3) Persona_2 Parte_5 da Verolavecchia;
4) da Verolavacchia;
5) Dott. Ing. Persona_3 Tes_1
da Brescia, Via Cefalonia nr. 70; 6) da S. Gervasio;
7)
[...] Parte_6 Carabinieri – Compagnia di Verolanuova;
8) – Complesso Le Persona_5
Perle di Manerba del Garda;
9) da Borgo S. Giacomo, Via Matteotti CP_14 nr. 19; 10) da Borgo S. Giacomo, Via Matteotti nr. 19; 11) legale CP_13 rappresentante La Rocca s.r.l., Via G. Marconi nr. 23 – S. Bassano (CR); 12)
da Verolavecchia;
13) da Verolavecchia;
14) Parte_1 Parte_2 CP_17 da Verolavecchia;
15) da Verolavecchia. Controparte_8
5 – CTU e ispezione Guardia di Finanza (come da memoria n. 2da pag. 17): Si chiede che il Giudicante Ill.mo ammetta CTU con ordine alla competente Polizia Tributaria d'ispezione sui beni e il reddito di e Controparte_9 CP_6
CP_7
(Come da memoria n. 2 pag. 17 si dà per qui noto e trascritto il Riepilogo delle istanze istruttorie)
6 – Si danno per qui trascritte le istanze, produzioni e deduzioni di cui a memoria n. 3 del 20.11.2017 pag. da 1 a 7.
7- Revocare l'ordinanza del G.I. precedente dott.ssa Carla D'Ambrosio datata 21.01.2019, ove rigetta l'istanza di revoca dell'ordinanza istruttoria dedotta da questa difesa;
per migliore chiarimento, si chiede revocarsi detta ordinanza del precedente Giudice Istruttore, ed accogliere tutte le istanze istruttorie, con deduzioni, produzioni, capitoli di prova di cui a memorie autorizzate n. 1, n. 2, n. 3 e n. 3 seconda parte, da considerare qui ripetute e trascritte. In particolare, e non esaustivamente ma solo a titolo di individuazione, ammettersi, in quanto ammissibili e rilevanti, le prove testimoniali dedotte in memoria istruttoria n. 2, n. 3 e n. 3 seconda parte. Come già richiesto in precedenti atti (citazione, memoria n. 2 e memoria n. 3, emanare ordine di esibizione degli assegni ed estratti conto riguardanti i titoli prodotti in dette memorie;
e come in detti atti già dedotto, accogliersi l'istanza di verificazione delle sottoscrizioni apposte a nome dei convenuti su alcuni degli assegni bancari prodotti dalla scrivente difesa, recanti la firma dei convenuti per l'incasso. In sintesi istruttoria, richiamate dette conclusioni, revocata ogni avversa istanza del precedente Giudice Istruttore, accogliersi ogni istanza istruttoria.
In ogni caso: spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio pagina 7 di 18 interamente rifusi.
Degli appellati: rigettare tutte le domande formulate da parte appellante poiché infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con atto di citazione del 06/02/2017 conveniva in giudizio, davanti al Parte_3
Tribunale di Brescia, e CP_6 CP_7 Controparte_9
rispettivamente figli e moglie di e premettendo che: CP_10
a far tempo dal 2006 suo compaesano in Verolavecchia, lo aveva CP_10
contattato proponendogli di concludere affari acquistando immobili oggetto di procedure esecutive o fallimentari, ed egli aveva aderito alla proposta consegnandogli in tutto, fra il 2006 e il 2014, più di € 630.000 con assegni, circolari e non, intestati a (presunta curatrice fallimentare) o ad altri soggetti CP_12
sempre indicati da senza tuttavia riceverne alcun vantaggio;
CP_10
in seguito egli aveva scoperto che aveva fatto acquisti per sé e i propri CP_10
familiari, con il denaro ricevuto in consegna e, a seguito di denuncia aveva CP_10
riportato una condanna;
il sequestro preventivo civile, instaurato sia nei confronti di che dei CP_10
componenti della sua famiglia, era stato confermato nei confronti del solo capostipite con esclusione dei figli e della moglie e nella successiva fase di merito
(R.G. n. 12318/15) (risultato nullatenente e non possidente) era stato CP_10
condannato a risarcirgli il danno;
ora, poiché anche i familiari di moglie e figli, erano a conoscenza dell'attività CP_10
truffaldina del loro congiunto dal momento che molti degli assegni erano stati girati e pagina 8 di 18 incassati da loro, e i figli si erano intestati un immobile di lusso e diversi autoveicoli,
nonostante fossero privi di reddito proprio, chiedeva la condanna di questi ultimi al pagamento della somma di € 635.152 o a quella maggior o minore, a titolo di responsabilità extracontrattuale o in subordine di arricchimento senza causa.
Si costituivano i convenuti che chiedevano il rigetto delle avverse domande:
negavano ogni coinvolgimento nei fatti esposti dall'attore in mancanza di prova della loro consapevolezza circa l'attività delittuosa del loro familiare;
quanto ai veicoli, negavano che fossero beni di lusso sostenendo che la maggior parte di questi non era a loro intestata;
quanto all'immobile di Manerba del Garda nessuno degli assegni corrisposti per il suo acquisto era stato tratto dai conti correnti dell'attore
Part
quanto agli assegni, in generale, disconoscevano l'autenticità delle sottoscrizioni apposte nelle girate.
La causa era istruita documentalmente.
Con la sentenza gravata il tribunale rigettava le domande attoree con condanna di
[...]
al rimborso delle spese di lite. Pt_3
Riteneva il giudice che:
l'attore non aveva provato ma solo allegato, genericamente, che i convenuti avessero tenuto condotte illecite tantopiù che nessun contatto diretto era intercorso tra le parti e le indagini penali avevano escluso una loro responsabilità;
neppure era stato provato l'elemento soggettivo, non bastando la mera conoscenza delle attività illecite poste in essere dal padre, per essere richiesta la prova della consapevolezza di concorrere nel reato;
pagina 9 di 18 era ugualmente indimostrato il nesso di causa, data l'assenza di rapporti diretti tra
Part e i familiari di il minore importo degli assegni incassati dai convenuti CP_10
rispetto quello del totale degli assegni consegnati al loro congiunto e la non sovrapponibilità tra il periodo in cui sarebbero stati incassati e quello in cui sarebbe stata compiuta la truffa;
gli investimenti immobiliari dei due figli non sarebbero prova di un loro coinvolgimento nell'attività illecita, dato che per l'immobile in Verolavecchia
risultano richiesti anche finanziamenti e per quello in RB (il cui contratto definitivo non venne mai stipulato) risultava, per la presenza nelle trattative, che il vero dominus era comunque CP_10
analoghe considerazioni in odine alla mancanza dell'elemento psicologico e del nesso causale valevano anche per Controparte_18
era da rigettare anche la domanda di indebito arricchimento a fronte dell'assenza di prova della diminuzione patrimoniale di un soggetto e del correlativo arricchimento dell'altro.
Avverso la sentenza e , quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
proponevano appello reiterando le domande ed eccezioni tutte svolte in primo grado.
Nella contumacia del fallimento di si costituivano e Controparte_9 CP_6
che insistevano per il rigetto dell'impugnazione. CP_7
All'udienza collegiale del 09/10/2024 la causa era trattenuta in decisione con assegnazione di termini per il deposito delle memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 10 di 18 Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza ove il giudice ritiene non assolto l'onere probatorio e di allegazione in relazione alla condotta posta in essere dagli appellati CP_19
Ribadiscono che gli appellati hanno potuto beneficiare di ingenti somme destinate all'acquisto di autovetture di lusso e di un immobile di lusso a Manerba del Garda
(docc. da 22 a 32).
Ritengono di avere fornito le prove della partecipazione alla truffa degli appellati sia per avere gli stessi ammesso di aver incassato alcuni assegni (docc. 33 e da 34 a 43),
sia per il fatto che il fallimento della società ER LI aveva travolto oltre a anche la moglie a dimostrazione della sua condivisione negli CP_10 CP_9
affari del marito.
Ritengono che dalla documentazione agli atti emergono indizi precisi, gravi e concordanti circa la loro partecipazione nel reato di truffa o quantomeno la loro responsabilità per avere ricettato i proventi dell'attività illecita del congiunto.
Con il secondo motivo lamentano erroneità della sentenza ove il giudice, pur non ritenendo configurabile la fattispecie della truffa, non ha considerato l'ipotesi della ricettazione, ben potendo la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituire prova della conoscenza della sua illecita provenienza
(Cass. pen. 13599/2012; 12845/2018).
La ricettazione consisteva nell'avere incassato alcuni assegni e nell'avere acquistato l'immobile di Manerba, se non in tutto, almeno in parte con i provenienti della truffa.
Con il terzo motivo criticano l'erronea esclusione da parte del giudicante della pagina 11 di 18 sussistenza del nesso causale in punto responsabilità.
Part Sostengono che la mancanza di contatti diretti fra i familiari di e oltre CP_10
all'esiguità degli assegni tratti dai familiari non giustifichino la carenza dell'elemento soggettivo.
In particolare, con riferimento all'immobile di Manerba, richiamano l'ordinanza cautelare con cui si accertava che era parte del contratto preliminare di CP_7
acquisto ed aveva effettuato versamenti con assegni circolari emessi a favore della
Part sedicente , tratti da un conto corrente di CP_12
Con il quarto motivo censurano la sentenza ove il tribunale ha ritenuto infondata anche la domanda di ingiustificato arricchimento.
Sostengono che gli appellati incassavano somme derivanti dalla truffa posta a danno di per le quali non davano alcuna giustificazione, in particolare: Parte_3
per euro 16.662,19 (doc. 33/63) CP_7
per euro 983,00 (doc. 33/64) CP_6
per euro 10.000 Controparte_9
somme illegittimamente trattenute che dovranno essere condannati a restituire.
Con il quinto motivo infine lamentano erroneità del rigetto delle istanze istruttorie formulate dall'attore in primo grado.
Reiterano la richiesta di ammissione dei capitoli di prova formulati, l'istanza di verificazione della firma su alcuni assegni e quella di esibizione di documenti
(fatture di acquisto casa Manerba e dichiarazioni dei redditi), che dimostrerebbero la pagina 12 di 18 mancanza di redditi degli appellati.
***
I primi tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente, vanno rigettati.
Gli appellanti sostengono di avere fornito la prova documentale (docc. 22-32) della partecipazione consapevole degli appellati che il loro congiunto svolgesse attività
illecita ai danni di Parte_3
Tuttavia, ciò non risulta.
I documenti relativi ad autovetture e motocicli nulla provano in ordine al loro presunto acquisto con somme che erano state corrisposte da a Parte_3 CP_10
[...]
La maggior parte dei veicoli risulta intestata a terze persone e non vi è prova del passaggio di proprietà fra queste e i figli di . CP_10
Quattro veicoli, intestati a o a , non sono veicoli di lusso CP_6 CP_7
trattandosi di un'autovettura Fiat, di un'autovettura NC SI e di un autocarro
Fiat, gli ultimi due acquistati usati.
Una moto (doc. 26) era stata acquistata in data 08/03/02, epoca anteriore all'inizio
Part delle dazioni di
Lo stesso deve dirsi per gli immobili.
L'immobile di Verolavecchia, abitazione dei due figli veniva edificato su CP_10
terreno donato dal padre nel 2002; la sua realizzazione era iniziata ben prima delle
Part dazioni di era provato che entrambi i avevano acceso finanziamenti CP_10
pagina 13 di 18 presso alcuni istituti di credito già a partire dal 2003 e dopo CP_6 CP_7
l'acquisto dal fratello, in data 28.05.2009, della metà dell'immobile - docc. 78-79).
Quanto all'immobile in Manerba, oggetto di un preliminare sottoscritto da CP_7
(25/07/2007), a cui non faceva seguito il contratto definitivo, se è vero che per
[...]
il versamento del primo acconto (€ 34.800) furono utilizzati tre assegni tratti sul
Part conto corrente di (doc. 7), va precisato che tali assegni avevano come diretto beneficiario (sedicente curatrice fallimentare). CP_12
Pertanto, l'eventuale girata, anche se fosse riferibile ad non CP_7
dimostrerebbe la sua consapevolezza e partecipazione all'attività illecita paterna.
Infatti, già nel procedimento di sequestro e nella successiva fase di reclamo (docc. 8,
10) promossi da il tribunale di Brescia (rg 4056/2015) evidenziava che Parte_3
alle trattative per la conclusione del citato preliminare aveva partecipato lo stesso che doveva quindi considerarsi il vero dominus dell'affare, tanto più se CP_10
si considera che il figlio all'epoca della sottoscrizione del preliminare CP_7
(25/09/2007) aveva appena compiuto (08/09/1988) diciannove anni.
Part Va anche ricordato che sulla base della denuncia-querela presentata da in data
22/01/2014, a conclusione delle indagini preliminari svolte dalla Procura della
Repubblica, veniva rinviato a giudizio, mentre veniva esclusa e quindi CP_10
non perseguita la responsabilità penale, a qualsiasi titolo, dei suoi congiunti CP_7
e .
[...] CP_6 Controparte_9
In sede penale di appello veniva al contrario riconosciuta, ai soli effetti civili, la responsabilità di per condotta fraudolenta (doc.44) e con riferimento CP_10
pagina 14 di 18 agli oltre 120 assegni tratti sui c/c di la Corte precisava che oltre 90 Parte_3
erano intestati a (risultata dalle indagini persona inesistente) e questi CP_12
per la maggior parte presentavano la firma di girata (per esteso o come sigla) dello stesso CP_10
Quanto agli assegni che gli appellati ammettono di avere messo all'incasso (che all'interno della documentazione prodotta, non sono neppure stati specificamente individuati e richiamati), si tratta dei seguenti importi:
quale giratario € 983,00; CP_6
quale giratario € 16.667,19; Parte_7
quale girataria € 10.000. CP_9 CP_9
Può confermarsi che si tratta di importi esigui rispetto all'intero ammontare denunciato da (€ 630.00). Parte_3
Si consideri poi che quest'ultimo non ha mai neppure allegato di avere avuto contatti diretti con gli appellati ma solo con CP_10
Ai fini della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c spetta al danneggiato provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie.
In particolare, l'elemento soggettivo del dolo o della colpa e la causazione di danno ingiusto, secondo il criterio della “causalità adeguata”, secondo cui una data condotta si considera causa, in senso giuridico, di un determinato evento dannoso se, sulla base di un giudizio ex ante, ne risultava la conseguenza prevedibile ed evitabile.
Come già correttamente evidenziato dal giudice di primo grado non Parte_3
deduceva specificamente quali condotte attive o omissive gli appellati avevano pagina 15 di 18 scientemente posto in essere sulle base delle quali fosse possibile individuare una loro diretta partecipazione al disegno criminoso di CP_10
Nella documentazione richiamata genericamente dagli appellanti (docc. 33 e 34-43)
non sono nemmeno individuati assegni il cui beneficiario diretto risulti essere uno degli odierni appellati.
Non è sufficiente quindi a dimostrare l'esistenza di una condotta illecita (attiva o passiva), la presunzione di conoscenza basata sul solo legame famigliare o la semplice girata di taluni assegni, tenuto conto anche dell'attività imprenditoriale svolta da , che rendeva quindi plausibile e consuetudinaria la CP_10
circolazione di denaro tramite girata di assegni.
Ugualmente va rigettato il quarto motivo basato sul presunto indebito arricchimento degli appellati avente ad oggetto le somme per gli assegni incassati.
La Suprema Corte (n. 29672/2021) a tal proposito ha infatti avuto modo di enunciare il principio secondo cui: “ l'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c, per la sua natura complementare e sussidiaria può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti, a) la mancanza di un titolo specifico idoneo a far valere il diritto di credito;
b) l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti incidenti su due situazioni diverse e in modo del tutto indipendente l'uno dall'altro come quando ad avvantaggiarsi dell'attribuzione patrimoniale sia un soggetto diverso dal destinatario di questa. Ne consegue l'esclusione dei casi di arricchimento c.d.
indiretto, nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella pagina 16 di 18 cui era destinata la prestazione dell'impoverito” (cfr n. 6664/1981; 6619/1997).
Inoltre ha chiarito (Cass n. 26166/2014) che: “Il detentore di assegno bancario in forza di una serie continua di girate è portatore legittimo del titolo e può esercitare i relativi diritti ad esso inerenti, senza che occorra la prova della sua buona fede nell'acquisto del titolo, che è presunta, mentre incombe su colui che eccepisce l'estinzione del diritto fatto valere dal portatore la prova della malafede o della colpa grave”.
Come sopra ricordato parte appellante non ha allegato né provato condotte degli appellati a riprova di una loro fattiva compartecipazione o reale consapevolezza dell'attività delittuosa del congiunto.
Va infine rigettato anche il quinto motivo.
I capitoli di prova dedotti sono in parte documentali ed in parte irrilevanti dato che attengono ai rapporti tra e la condotta fraudolenta del Parte_3 CP_10
quale è stata già riconosciuta in sede penale.
Quanto alla richiesta esibizione di documenti questa ha natura esplorativa, tantopiù
che dalle visure camerali prodotte non risulta un edificio sito in RB intestato agli appellati e la documentazione relativa al citato contratto preliminare è stata già
Part prodotta da in primo grado (doc. 7).
Infine l'istanza di verificazione è superflua tenuto conto che per quanto sopra detto la verificazione della firma per l'incasso dei convenuti è irrilevante ai fini della decisione.
Al rigetto dell'appello segue la condanna degli appellanti a rimborsare agli appellati pagina 17 di 18 le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede nei valori minimi dello scaglione di riferimento in conformità ai criteri di cui alla tabella A
approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato da euro 630.000)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 583/22 del Tribunale di
Brescia prima sezione in data 09/03/2022 così dispone:
rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 2.853 per la “fase di studio”, euro 1.659 per la “fase introduttiva” ed euro 4.744 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara parte appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
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