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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 02/05/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 1845/2024, avente ad oggetto
Separazione giudiziale, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
alla via Libero Andreotti n. 15, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Doretta Meoni, presso lo studio della quale elegge domicilio in
UZ (PT) alla via delle Fornaci n. 11;
Ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in AR
Castellare di Pescia, via Squarciabocconi n. 26, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Giovannelli, presso lo studio del quale elegge domicilio in Pescia alla via Amendola n.27;
Resistente
E
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 3.10.2024, premetteva Parte_1
di avere contratto matrimonio in Pescia il 11.7.1959 con , e AR
Per_ di avere avuto due figlie, (deceduta il 30.1.1968) ed (nata il Per_2
11.9.1977), maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
La ricorrente deduceva che il rapporto si rilevava faticoso e soffocante, a causa dell'atteggiamento prevaricatore e patriarcale del resistente, che la costringeva a rinunciare a tutte le proprie passioni e alla propria socialità; in particolare, gli ultimi vent'anni di matrimonio, successivi a un tradimento del marito, erano stati particolarmente pesanti. La ricorrente deduceva, sul punto, un episodio di violenza del 5.6.2018, che era stato oggetto di querela e di un successivo processo penale. Dopo tale episodio, la ricorrente lasciava la casa coniugale.
La ricorrente deduceva di essere priva di redditi propri e di essere proprietaria dell'immobile ove abita in Pescia. I coniugi hanno in comune un dossier titoli e un conto corrente di regolamento titoli, con saldo rispettivamente di €
972.687,32 e di € 783,51.
Pertanto, la ricorrente concludeva così:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile al IG;
CP_1
2. Stabilire che la casa coniugale, sita in Pescia (PT) Via Squarciabocconi n.
26, un immobile di proprietà comune tra i coniugi, in ragione del 50% ciascuno, sarà assegnata al IG , il quale si farà carico AR integralmente di tutte le imposte, tasse, oneri e quant'altro graverà sull'immobile, dal medesimo interamente detenuto.
3. Stabilire che il IG verserà mensilmente alla IGa AR
, a titolo di contributo al mantenimento della medesima Parte_1
€2.500,00 mensili, o quella maggior o minore somma che risulterà in corso di causa per tutte le ragioni di cui alla parte assertiva del presente ricorso, anticipatamente ed entro il 5 di ogni mese, importo da rivalutazione annualmente in base agli indici Istat, a mezzo bonifico sul c/c della IGa
, acceso presso [...], Parte_1
prelevando detta somma dai c/c personali ed esclusivi del medesimo. Salva la disposizione di ordine di bonifico permanente alla , Controparte_2
2 affinché il primo giorno di ogni mese vengano trasferiti dal c/c n. 30655
(cointestato) €2.000,00 sul c/c n. 6869 intestato a . Parte_1
4. Disporre la divisione in ragione del 50% ciascuno del conto titoli n. 219 cointestato ad entrambi i coniugi e a firma congiunta, acceso c/o la BCC Banca di Pescia e , filiale di Alberghi, nonché la divisione in ragione del 50% CP_2
ciascuno del conto di regolamento n. 30655 relativo, con attribuzione alla ricorrente della propria quota parte in ragione del 50%, sia riguardo al conto titoli sia riguardo al relativo conto di regolamento.
Con Vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 5.12.2024, si costituiva in giudizio , il quale rilevava come tra le parti fosse AR
incorsa una regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali, che il resistente aveva rispettato tramite il versamento di € 2.000 mensili in favore della ricorrente.
Pertanto, il resistente concludeva così:
1) Voglia il Tribunale ecc.mo respingere la domanda attrice così come formulata
2) Dichiarare la separazione personale dei coniugi senza addebito.
3)Dichiarare, non tenuto, il comparente , alla corresponsione AR dell'assegno familiare così come richiesto, ma venga confermato l'assegno alimentare mensile in favore del coniuge nella misura di euro 2.000,00, come da regolamentazione dei rapporti sottoscritta dalle parti e depositata.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio.
In data 23.1.2025 le parti comparivano dinanzi al Giudice designato, il quale assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti.
La causa giungeva, quindi, all'udienza del 15.4.2025, nella quale veniva riservata in decisione.
2. Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita
3 insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3. La domanda di addebito formulata da parte ricorrente deve essere accolta.
3.1. Si premetta, sul punto, come la pronuncia di addebito presupponga che uno dei due coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e sussista un nesso di causalità tra questo comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr. Cass.
Civ., 8.6.2009, n. 13185; Cass. Civ., 17.12.2010, n. 25560).
Quindi, la semplice violazione dei doveri ex art. 143 c.c. non può fondare la pronunzia di addebito, essendo necessario, altresì, fornire la prova che il comportamento di uno dei coniugi contrario ai doveri nascenti dal matrimonio abbia concretamente causato il fallimento del matrimonio e lo abbia causato in modo esclusivo (cfr. Cass. Civ. 24.2.2006, n. 4203).
Deve, poi, ricordarsi come ai fini dell'addebitabilità della separazione,
l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (cfr. Cass. Civ., 14.11.2001, n. 14162).
3.2. La ricorrente domanda l'addebito della separazione, deducendo di essere stata costretta ad una vita di prevaricazioni commesse dal marito, il quale la costringeva a rinunciare a tutte le proprie passioni, a non uscire di casa, a rinunciare ad ogni forma di socialità.
Il culmine di tali condotte si sarebbe raggiunto il 5.6.2018, quando il resistente, dopo una lite, schiaffeggiava la moglie e tentava di afferrarle la gola. Tale episodio era oggetto di querela (cfr. doc. 3 allegato al ricorso) e generava un procedimento penale, che si concludeva con la sentenza del Tribunale di Pistoia del 6.7.2021 (cfr. doc. depositato il 23.1.2025). Tale sentenza concludeva nel senso che le condotte del resistente non potessero integrare il reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p., ma riqualificava l'imputazione ai sensi dell'art. 581 c.p., in relazione alla condotta di violenza del 5.6.2018, reato per cui difettava la querela, stante la intervenuta remissione della stessa.
4 La circostanza che il resistente non sia stato riconosciuto colpevole in sede penale per i reati lui ascritti, non esclude che possa darsi rilievo alle medesime condotte in questa sede, in punto di addebito della separazione.
A ben vedere, difatti, a fronte dei fatti descritti in sede di ricorso, e in particolare dell'episodio del 5.6.2018 compiutamente narrato, il resistente, in sede di comparsa di costituzione, nulla contestava nello specifico quanto alla domanda di addebito;
solamente all'udienza del 23.1.2025, il resistente contestava genericamente “quanto riferito da controparte in punto di addebito” e affermava che “dopo l'episodio del 2018 non ve ne sono stati altri”. Anche nelle note conclusionali del 31.3.2025, il resistente nulla contesta, nello specifico, circa le condotte lui ascritte in punto di addebito della separazione.
Pertanto, quanto riferito dalla ricorrente, in sede di ricorso, in merito alle prevaricazioni da lei subite nel corso della vita matrimoniale, non risulta adeguatamente contestato, così come non risulta contestato specificamente
(anzi, risulta indirettamente confermato da quanto dichiarato a verbale d'udienza del 23.1.2025) l'episodio del 5.6.2018, in occasione del quale il resistente colpiva con degli schiaffi la ricorrente.
3.3. Ebbene, anche un singolo episodio di violenza, per la sua gravità, è sufficiente per l'accoglimento della domanda di addebito della separazione, tenuto conto, peraltro, che, nel caso di specie, lo stesso è indicativo della veridicità di quanto narrato dalla ricorrente circa le condotte prevaricatorie tenute dal resistente nei propri riguardi durante la vita matrimoniale.
Pertanto, la domanda di addebito merita accoglimento.
4. La ricorrente domanda di stabilire che la casa coniugale, in comproprietà, sarà assegnata al sig. ma non essendovi figli minori o figli CP_1
maggiorenni non autosufficienti, tale domanda deve essere disattesa, essendo la questione rimessa ad accordi delle parti o ad altra sede giudiziaria.
5. La ricorrente domanda contributo di mantenimento pari ad € 2.500 mensili.
Occorre osservare che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di
5 assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno (cfr. Cass. Civ., 12.12.2023, n. 34728).
Al fine di esaminare la domanda, occorre soffermarsi sulle condizioni reddituali delle parti.
La ricorrente abita in appartamento di sua esclusiva proprietà (cfr. doc.9 allegato al ricorso), non svolge attività lavorativa considerata la sua età, né gode di trattamenti pensionistici.
Il resistente percepisce pensione di € 1.500 mensili e abita la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi (cfr. doc. 2 allegato al ricorso).
Va osservato che le parti sono cointestatarie del dossier titoli n. 219 aperto presso , il quale presenta titoli per un controvalore di € Controparte_2
972.687,32 (cfr. doc. 13 allegato al ricorso), cui è correlato il conto di regolamento n. 30655 (cfr. doc. 14 allegato al ricorso).
Ebbene, dopo la separazione di fatto, le parti addivenivano ad un accordo per la regolamentazione dei loro rapporti (cfr. doc. 1 allegato alla comparsa), successivamente integrato (cfr. doc. 18 allegato alla memoria ex art. 473 bis.17
n. 1 c.p.c.), nel quale prevedevano che sarebbero stati disposti, dal conto corrente n. 30655, due ordini di bonifici mensili per € 2.000 ciascuno, uno verso il conto n. 1991 intestato a e l'altro verso il conto n. 6896 CP_1 CP_1
intestato a Pt_1 Parte_1
Dall'esame dell'estratto del conto corrente n. 6896 intestato alla ricorrente (cfr. doc. 11 allegato al ricorso) è possibile, difatti, evincere come ogni mese, dal settembre 2023 al settembre 2024 (non sono disponibili in atti altri estratti conto), la sig.ra abbia regolarmente ricevuto l'accredito della Parte_1 somma di € 2.000.
La ricorrente domanda che il proprio contributo di mantenimento, richiesto per
€ 2.500, si sommi a questo importo di € 2.000 a lei bonificato mensilmente,
6 mentre il resistente richiede che venga considerata sufficiente questa somma d di € 2.000, da lui definita come “assegno alimentare”.
A prescindere dalla circostanza che la ricorrente nulla ha specificamente dedotto e provato circa il tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, va osservato come sia pacifico che, allo stato, la stessa vive in immobile di proprietà e percepisce € 2.000 mensili, con la conseguenza che la stessa appare autosufficiente economicamente.
Eventuali circostanze sopravvenute potranno, eventualmente, essere fatte valere in un diverso giudizio, mentre, allo stato, si ritiene non fondata la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente.
6. La ricorrente domanda la divisione del conto titoli cointestato tra i coniugi e del conto di regolamento n. 30655, ma tale domanda è inammissibile in questo giudizio di separazione, dovendo, eventualmente, essere proposta in altra sede.
7. Le spese di lite sono compensate integralmente, tenuto conto della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
Livorno il 28.7.1942 e , nato a [...] il [...], che AR
hanno contratto matrimonio in Pescia (PT) il 11.7.1959;
2) accoglie la domanda di addebito della ricorrente;
3) rigetta la domanda di contributo di mantenimento della ricorrente;
4) dichiara inammissibile la domanda di divisione della ricorrente;
5) compensa le spese di lite.
6) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pescia (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto N. 89, P. II, s. A, Anno 1959).
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 29.4.2025.
7 Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 1845/2024, avente ad oggetto
Separazione giudiziale, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
alla via Libero Andreotti n. 15, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Doretta Meoni, presso lo studio della quale elegge domicilio in
UZ (PT) alla via delle Fornaci n. 11;
Ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in AR
Castellare di Pescia, via Squarciabocconi n. 26, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Giovannelli, presso lo studio del quale elegge domicilio in Pescia alla via Amendola n.27;
Resistente
E
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 3.10.2024, premetteva Parte_1
di avere contratto matrimonio in Pescia il 11.7.1959 con , e AR
Per_ di avere avuto due figlie, (deceduta il 30.1.1968) ed (nata il Per_2
11.9.1977), maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
La ricorrente deduceva che il rapporto si rilevava faticoso e soffocante, a causa dell'atteggiamento prevaricatore e patriarcale del resistente, che la costringeva a rinunciare a tutte le proprie passioni e alla propria socialità; in particolare, gli ultimi vent'anni di matrimonio, successivi a un tradimento del marito, erano stati particolarmente pesanti. La ricorrente deduceva, sul punto, un episodio di violenza del 5.6.2018, che era stato oggetto di querela e di un successivo processo penale. Dopo tale episodio, la ricorrente lasciava la casa coniugale.
La ricorrente deduceva di essere priva di redditi propri e di essere proprietaria dell'immobile ove abita in Pescia. I coniugi hanno in comune un dossier titoli e un conto corrente di regolamento titoli, con saldo rispettivamente di €
972.687,32 e di € 783,51.
Pertanto, la ricorrente concludeva così:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile al IG;
CP_1
2. Stabilire che la casa coniugale, sita in Pescia (PT) Via Squarciabocconi n.
26, un immobile di proprietà comune tra i coniugi, in ragione del 50% ciascuno, sarà assegnata al IG , il quale si farà carico AR integralmente di tutte le imposte, tasse, oneri e quant'altro graverà sull'immobile, dal medesimo interamente detenuto.
3. Stabilire che il IG verserà mensilmente alla IGa AR
, a titolo di contributo al mantenimento della medesima Parte_1
€2.500,00 mensili, o quella maggior o minore somma che risulterà in corso di causa per tutte le ragioni di cui alla parte assertiva del presente ricorso, anticipatamente ed entro il 5 di ogni mese, importo da rivalutazione annualmente in base agli indici Istat, a mezzo bonifico sul c/c della IGa
, acceso presso [...], Parte_1
prelevando detta somma dai c/c personali ed esclusivi del medesimo. Salva la disposizione di ordine di bonifico permanente alla , Controparte_2
2 affinché il primo giorno di ogni mese vengano trasferiti dal c/c n. 30655
(cointestato) €2.000,00 sul c/c n. 6869 intestato a . Parte_1
4. Disporre la divisione in ragione del 50% ciascuno del conto titoli n. 219 cointestato ad entrambi i coniugi e a firma congiunta, acceso c/o la BCC Banca di Pescia e , filiale di Alberghi, nonché la divisione in ragione del 50% CP_2
ciascuno del conto di regolamento n. 30655 relativo, con attribuzione alla ricorrente della propria quota parte in ragione del 50%, sia riguardo al conto titoli sia riguardo al relativo conto di regolamento.
Con Vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 5.12.2024, si costituiva in giudizio , il quale rilevava come tra le parti fosse AR
incorsa una regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali, che il resistente aveva rispettato tramite il versamento di € 2.000 mensili in favore della ricorrente.
Pertanto, il resistente concludeva così:
1) Voglia il Tribunale ecc.mo respingere la domanda attrice così come formulata
2) Dichiarare la separazione personale dei coniugi senza addebito.
3)Dichiarare, non tenuto, il comparente , alla corresponsione AR dell'assegno familiare così come richiesto, ma venga confermato l'assegno alimentare mensile in favore del coniuge nella misura di euro 2.000,00, come da regolamentazione dei rapporti sottoscritta dalle parti e depositata.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio.
In data 23.1.2025 le parti comparivano dinanzi al Giudice designato, il quale assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti.
La causa giungeva, quindi, all'udienza del 15.4.2025, nella quale veniva riservata in decisione.
2. Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita
3 insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3. La domanda di addebito formulata da parte ricorrente deve essere accolta.
3.1. Si premetta, sul punto, come la pronuncia di addebito presupponga che uno dei due coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e sussista un nesso di causalità tra questo comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr. Cass.
Civ., 8.6.2009, n. 13185; Cass. Civ., 17.12.2010, n. 25560).
Quindi, la semplice violazione dei doveri ex art. 143 c.c. non può fondare la pronunzia di addebito, essendo necessario, altresì, fornire la prova che il comportamento di uno dei coniugi contrario ai doveri nascenti dal matrimonio abbia concretamente causato il fallimento del matrimonio e lo abbia causato in modo esclusivo (cfr. Cass. Civ. 24.2.2006, n. 4203).
Deve, poi, ricordarsi come ai fini dell'addebitabilità della separazione,
l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (cfr. Cass. Civ., 14.11.2001, n. 14162).
3.2. La ricorrente domanda l'addebito della separazione, deducendo di essere stata costretta ad una vita di prevaricazioni commesse dal marito, il quale la costringeva a rinunciare a tutte le proprie passioni, a non uscire di casa, a rinunciare ad ogni forma di socialità.
Il culmine di tali condotte si sarebbe raggiunto il 5.6.2018, quando il resistente, dopo una lite, schiaffeggiava la moglie e tentava di afferrarle la gola. Tale episodio era oggetto di querela (cfr. doc. 3 allegato al ricorso) e generava un procedimento penale, che si concludeva con la sentenza del Tribunale di Pistoia del 6.7.2021 (cfr. doc. depositato il 23.1.2025). Tale sentenza concludeva nel senso che le condotte del resistente non potessero integrare il reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p., ma riqualificava l'imputazione ai sensi dell'art. 581 c.p., in relazione alla condotta di violenza del 5.6.2018, reato per cui difettava la querela, stante la intervenuta remissione della stessa.
4 La circostanza che il resistente non sia stato riconosciuto colpevole in sede penale per i reati lui ascritti, non esclude che possa darsi rilievo alle medesime condotte in questa sede, in punto di addebito della separazione.
A ben vedere, difatti, a fronte dei fatti descritti in sede di ricorso, e in particolare dell'episodio del 5.6.2018 compiutamente narrato, il resistente, in sede di comparsa di costituzione, nulla contestava nello specifico quanto alla domanda di addebito;
solamente all'udienza del 23.1.2025, il resistente contestava genericamente “quanto riferito da controparte in punto di addebito” e affermava che “dopo l'episodio del 2018 non ve ne sono stati altri”. Anche nelle note conclusionali del 31.3.2025, il resistente nulla contesta, nello specifico, circa le condotte lui ascritte in punto di addebito della separazione.
Pertanto, quanto riferito dalla ricorrente, in sede di ricorso, in merito alle prevaricazioni da lei subite nel corso della vita matrimoniale, non risulta adeguatamente contestato, così come non risulta contestato specificamente
(anzi, risulta indirettamente confermato da quanto dichiarato a verbale d'udienza del 23.1.2025) l'episodio del 5.6.2018, in occasione del quale il resistente colpiva con degli schiaffi la ricorrente.
3.3. Ebbene, anche un singolo episodio di violenza, per la sua gravità, è sufficiente per l'accoglimento della domanda di addebito della separazione, tenuto conto, peraltro, che, nel caso di specie, lo stesso è indicativo della veridicità di quanto narrato dalla ricorrente circa le condotte prevaricatorie tenute dal resistente nei propri riguardi durante la vita matrimoniale.
Pertanto, la domanda di addebito merita accoglimento.
4. La ricorrente domanda di stabilire che la casa coniugale, in comproprietà, sarà assegnata al sig. ma non essendovi figli minori o figli CP_1
maggiorenni non autosufficienti, tale domanda deve essere disattesa, essendo la questione rimessa ad accordi delle parti o ad altra sede giudiziaria.
5. La ricorrente domanda contributo di mantenimento pari ad € 2.500 mensili.
Occorre osservare che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di
5 assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno (cfr. Cass. Civ., 12.12.2023, n. 34728).
Al fine di esaminare la domanda, occorre soffermarsi sulle condizioni reddituali delle parti.
La ricorrente abita in appartamento di sua esclusiva proprietà (cfr. doc.9 allegato al ricorso), non svolge attività lavorativa considerata la sua età, né gode di trattamenti pensionistici.
Il resistente percepisce pensione di € 1.500 mensili e abita la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi (cfr. doc. 2 allegato al ricorso).
Va osservato che le parti sono cointestatarie del dossier titoli n. 219 aperto presso , il quale presenta titoli per un controvalore di € Controparte_2
972.687,32 (cfr. doc. 13 allegato al ricorso), cui è correlato il conto di regolamento n. 30655 (cfr. doc. 14 allegato al ricorso).
Ebbene, dopo la separazione di fatto, le parti addivenivano ad un accordo per la regolamentazione dei loro rapporti (cfr. doc. 1 allegato alla comparsa), successivamente integrato (cfr. doc. 18 allegato alla memoria ex art. 473 bis.17
n. 1 c.p.c.), nel quale prevedevano che sarebbero stati disposti, dal conto corrente n. 30655, due ordini di bonifici mensili per € 2.000 ciascuno, uno verso il conto n. 1991 intestato a e l'altro verso il conto n. 6896 CP_1 CP_1
intestato a Pt_1 Parte_1
Dall'esame dell'estratto del conto corrente n. 6896 intestato alla ricorrente (cfr. doc. 11 allegato al ricorso) è possibile, difatti, evincere come ogni mese, dal settembre 2023 al settembre 2024 (non sono disponibili in atti altri estratti conto), la sig.ra abbia regolarmente ricevuto l'accredito della Parte_1 somma di € 2.000.
La ricorrente domanda che il proprio contributo di mantenimento, richiesto per
€ 2.500, si sommi a questo importo di € 2.000 a lei bonificato mensilmente,
6 mentre il resistente richiede che venga considerata sufficiente questa somma d di € 2.000, da lui definita come “assegno alimentare”.
A prescindere dalla circostanza che la ricorrente nulla ha specificamente dedotto e provato circa il tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, va osservato come sia pacifico che, allo stato, la stessa vive in immobile di proprietà e percepisce € 2.000 mensili, con la conseguenza che la stessa appare autosufficiente economicamente.
Eventuali circostanze sopravvenute potranno, eventualmente, essere fatte valere in un diverso giudizio, mentre, allo stato, si ritiene non fondata la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente.
6. La ricorrente domanda la divisione del conto titoli cointestato tra i coniugi e del conto di regolamento n. 30655, ma tale domanda è inammissibile in questo giudizio di separazione, dovendo, eventualmente, essere proposta in altra sede.
7. Le spese di lite sono compensate integralmente, tenuto conto della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
Livorno il 28.7.1942 e , nato a [...] il [...], che AR
hanno contratto matrimonio in Pescia (PT) il 11.7.1959;
2) accoglie la domanda di addebito della ricorrente;
3) rigetta la domanda di contributo di mantenimento della ricorrente;
4) dichiara inammissibile la domanda di divisione della ricorrente;
5) compensa le spese di lite.
6) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pescia (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto N. 89, P. II, s. A, Anno 1959).
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 29.4.2025.
7 Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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