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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 21/11/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. 1981/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ET TI Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1981/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dell'avv. BOERO MICHELA come da procura in atti e
, (C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...]del Bosco (CN), rappresentata e difesa dall'avv. BARBERO MATTEO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Carmagnola (TO) il 19/09/1998.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Carmagnola (TO) (atto n. 104 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 29/05/2002, e il 22/08/2003, oggi entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 93/2025 emessa dal Tribunale di Asti in data 06/02/2025 (pubblicata in data 11/02/2025).
Con ricorso depositato il 20/06/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Le spese sono compensate come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e in Carmagnola (TO) il 19/09/1998, iscritto nel Parte_1 Parte_2 registro del detto Comune all'anno II serie A n. 104 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
PRENDE ATTO CHE:
La casa familiare, in proprietà della mamma del Sig. , viene lasciata in assegnazione Parte_1 a quest'ultimo con tutto quanto ivi contenuto a parte i seguenti beni, di proprietà della sig.ra Pt_2 camera da letto, mobile salotto bianco, credenza cucina, sedia a dondolo, una panca esterna, tavolo botte, culla e lettino fatti dal padre della sig.ra coperte corredo in generale. La Sig.ra Pt_2 provvederà al ritiro dei predetti beni, entro e non oltre 30 giorni dal passaggio in Parte_2 giudicato della sentenza di divorzio, previo preavviso con almeno 7 giorni di anticipo. La stessa si obbliga altresì ad avvalersi, per prelevare gli arredi, del servizio di ditta specializzata in traslochi;
qualora i beni sopra elencati non siano ritirati nei termini, e con le modalità, di cui sopra gli stessi resteranno in esclusiva disponibilità del Sig. che potrà disporne come meglio crede;
Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento il Sig. si è obbligato a corrispondere l'importo di euro Pt_1 30.000,00 (una tantum); il medesimo - per assecondare le richieste della Sig.ra - ha versato Pt_2 degli anticipi sul predetto importo corrispondendo, ad oggi, una somma complessiva di euro 8.000,00 e conseguentemente il medesimo dovrà ancora corrispondere, per il titolo suddetto, l'importo di euro 22.000,00; detta somma sarà corrisposta, con rate mensili di euro 500,00, dalla data odierna sino al passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
il saldo sarà corrisposto, in
2 un'unica soluzione entro e non oltre 15 giorni dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di cui al presente giudizio;
le parti riconoscono che l'attribuzione, di cui al precedente punto n. 2, costituisce appunto il contributo in un'unica soluzione vita natural durante, e sarà effettuata, a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, di o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e al vincolo Parte_2 matrimoniale;
le parti dichiarano di aver già regolamentato ogni rapporto patrimoniale, anche non strettamente connesso con il vincolo matrimoniale e dunque con l'esatto adempimento dell'obbligazione sopra assunta le parti dichiarano di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo e/o ragione;
integralmente compensate le spese legali.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carmagnola (TO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 19/11/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa ET TI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ET TI Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1981/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dell'avv. BOERO MICHELA come da procura in atti e
, (C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...]del Bosco (CN), rappresentata e difesa dall'avv. BARBERO MATTEO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Carmagnola (TO) il 19/09/1998.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Carmagnola (TO) (atto n. 104 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 29/05/2002, e il 22/08/2003, oggi entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 93/2025 emessa dal Tribunale di Asti in data 06/02/2025 (pubblicata in data 11/02/2025).
Con ricorso depositato il 20/06/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Le spese sono compensate come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e in Carmagnola (TO) il 19/09/1998, iscritto nel Parte_1 Parte_2 registro del detto Comune all'anno II serie A n. 104 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
PRENDE ATTO CHE:
La casa familiare, in proprietà della mamma del Sig. , viene lasciata in assegnazione Parte_1 a quest'ultimo con tutto quanto ivi contenuto a parte i seguenti beni, di proprietà della sig.ra Pt_2 camera da letto, mobile salotto bianco, credenza cucina, sedia a dondolo, una panca esterna, tavolo botte, culla e lettino fatti dal padre della sig.ra coperte corredo in generale. La Sig.ra Pt_2 provvederà al ritiro dei predetti beni, entro e non oltre 30 giorni dal passaggio in Parte_2 giudicato della sentenza di divorzio, previo preavviso con almeno 7 giorni di anticipo. La stessa si obbliga altresì ad avvalersi, per prelevare gli arredi, del servizio di ditta specializzata in traslochi;
qualora i beni sopra elencati non siano ritirati nei termini, e con le modalità, di cui sopra gli stessi resteranno in esclusiva disponibilità del Sig. che potrà disporne come meglio crede;
Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento il Sig. si è obbligato a corrispondere l'importo di euro Pt_1 30.000,00 (una tantum); il medesimo - per assecondare le richieste della Sig.ra - ha versato Pt_2 degli anticipi sul predetto importo corrispondendo, ad oggi, una somma complessiva di euro 8.000,00 e conseguentemente il medesimo dovrà ancora corrispondere, per il titolo suddetto, l'importo di euro 22.000,00; detta somma sarà corrisposta, con rate mensili di euro 500,00, dalla data odierna sino al passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
il saldo sarà corrisposto, in
2 un'unica soluzione entro e non oltre 15 giorni dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di cui al presente giudizio;
le parti riconoscono che l'attribuzione, di cui al precedente punto n. 2, costituisce appunto il contributo in un'unica soluzione vita natural durante, e sarà effettuata, a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, di o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e al vincolo Parte_2 matrimoniale;
le parti dichiarano di aver già regolamentato ogni rapporto patrimoniale, anche non strettamente connesso con il vincolo matrimoniale e dunque con l'esatto adempimento dell'obbligazione sopra assunta le parti dichiarano di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo e/o ragione;
integralmente compensate le spese legali.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carmagnola (TO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 19/11/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa ET TI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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