CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 11/02/2026, n. 2354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2354 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2354/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8289/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
13 Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240173505958 IVA-ALTRO
- sul ricorso n. 8313/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
13 Ricorrente_1 Srls - 08955931210
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240173505958 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 971/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 31/3/2025 e depositato il 30/4/2025, la 13 Ricorrente_1 SRLS ha impugnato contro l'Agenzia delle Entrate Dp1 di Napoli la cartella di pagamento n. 07120240173505958000, notificatale in data 29.01.2025 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, relativa all'iscrizione a ruolo in essa contenuta n.
2024/252120 avente ad oggetto IVA per l'anno 2021 per un importo complessivo di euro 2.970,90, comprensivo di interessi e sanzioni.
La ricorrente, dopo aver affermato che il credito IVA le spetta in quanto sussistono le condizioni sostanziali e temporali per il legittimo esercizio del diritto alla detrazione – ha fatto valere i seguenti motivi.
Primo motivo.
Difetto di motivazione dell'atto impugnato. Omessa e/o errata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche su cui si fonda l'atto impugnato. Violazione dell'art. 7, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente e dell'art. 3 della L. n. 241/90. La cartella di pagamento non risulta motivata circa i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la sua adozione. L'atto non contiene alcun riferimento ai presupposti di fatto e giuridici in base ai quali è stato recuperato il maggior credito recuperato alla ricorrente avendone ella preso cognizione soltanto dopo aver presentato istanza CIVIS in data 16 maggio 2024.
Secondo motivo.
La contribuente ha legittimamente esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA oggetto di recupero. La società ha diritto al credito che l'Af ha illegittimamente recuperato. In data 16 maggio 2024 l'AF ha notificato alla contribuente la comunicazione d'irregolarità ex art. 54 bis dpr 633/72 con cui ha recuperato il credito IVA per l'anno 2021 nella misura di euro 2.101,00, maggiorato d'interessi e sanzioni, senza che fosse fornita alcuna motivazione sul recupero d'imposta. Nella stessa giornata la contribuente ha chiesto a mezzo CIVIS l'annullamento dell'atto per la spettanza del credito come riportato dalle precedenti dichiarazioni d'imposta.
In riscontro alla detta comunicazione l'UF conferma il proprio atto con la seguente motivazione "la dichiarazione del precedente anno d'imposta risulta prodotta oltre i termini". Solo a seguito del riscontro dell'Ufficio, la contribuente ha scoperto che il recupero si è fondato sul disconoscimento del credito IVA della precedente dichiarazione, quella relativa al 2020, in quanto tardivamente presentata. Infine, in data 29 gennaio 2025 è stata notificata la cartella impugnata.
In effetto la dichiarazione IVA dell'anno 2020 è stata trasmessa solo il 29.11.2021, oltre 90 giorni dalla scadenza, ma il diritto alla detrazione è stato legittimamente esercitato.
Ciò in quanto:
- la contribuente ha maturato un credito IVA nell'anno d'imposta 2019, pari ad euro 1.977, come risulta dalla dichiarazione IVA ritualmente e tempestivamente presentata;
- il credito si è incrementato nell'anno d'imposta 2020 ad euro 2.101 - di cui 1.977 scaturenti dal precedente anno ed euro 124 detratti nell'anno 2020 - ma la dichiarazione è stata tardivamente presentata;
in ogni caso, la contribuente ha legittimamente esercitato il diritto alla detrazione;
- l'intera eccedenza d'imposta è stata è stata indicata nella dichiarazione dell'anno 2021 ritualmente trasmessa.
Il credito, quindi, è legittimo e spettante. In argomento, infatti, la giurisprudenza a Sezioni Unite della
Cassazione ha sancito il principio secondo cui l'omessa presentazione della dichiarazione non comporta la perdita del credito IVA. Nel caso di specie è accaduto che il credito 2020, comprensivo dell'eccedenza del
2019, è stato riportato nella dichiarazione IVA dell'anno 2021 e solo in quest'ultima è stato recuperato dall'AF.
Ad abundantiam, la contribuente può dimostrare la sussistenza delle condizioni formali e sostanziali per il legittimo esercizio del diritto alla detrazione ai fini del riconoscimento del credito, come da documentazione versata in atti.
Terzo motivo: difetto di prova della pretesa tributaria.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto.
2. Si è costituita l'Agenzia delle entrate, resistendo al ricorso.
3. Con identico ricorso depositato il 30/4/2025 la società ricorrente ha reiterato le doglianze avverso il medesimo atto.
Essendo risultato in seguito che questo secondo ricorso è stato depositato esclusivamente per ragioni di cautela processuale, ne è sgtata disposta la riunione all'antecedente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Quanto al primo motivo, occorre rilevare in fatto che dagli atti e documenti depositati in particolare dall'Agenzia, dall'omessa contestazione delle relative deduzioni da parte della ricorrente, che ha peraltro sin dal ricorso riconosciuto di aver presentato la dichiarazione dei redditi in ritardo ed oltre i 90 giorni, emerge che, a causa di questa tardività, in data 29 gennaio 2025 ADER ha notificato la cartella di pagamento n.
071202402173505958000 riferita al controllo automatizzato ex art 54-bis del DPR n. 633/72 sul Mod IVA
2022 anno d'imposta 2021.
Ne consegue che la società ricorrente era già a conoscenza dei motivi sottesi al recupero dell'Ufficio, come peraltro dimostrato anche dal fatto che alla notifica della comunicazione di irregolarità a mezzo pec è seguita istanza CIVIS della società (nei trenta giorni dalla notifica della comunicazione di irregolarità in realtà lo stesso giorno della notifica della comunicazione) come in effetti previsto e riportato nella prima pagina della comunicazione di irregolarità) con Esito CI comunicato dall'Ufficio il giorno dopo 17/05/2024 (risposta tempestiva dell'Ufficio).
Pertanto, il primo motivo, con cui si deduce il difetto di motivazione della cartella di pagamento, è infondato.
4. Neanche il secondo motivo può essere accolto.
Richiamate le circostanze di fatto illustrate in precedenza, i principi giuridici regolanti la vicenda vanno individuati nelle affermazioni rese dalla Suprema Corte nelle sentenze a sezioni unite n. 17757 e 17758 del
2016, tuttora costituenti cd. diritto vivente.
Con la seconda pronuncia è stato affermato che «in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell'anagrafe tributaria, ai sensi degli artt. 54- bis e 60 del d.P.R. n. 633 del 1972, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella,
l'eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d'imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto
è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili».
Legittimamente, dunque, l'Agenzia è ricorsa all'emissione della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 54 bis d.P.R. 633 del 1972; né, occorre puntualizzare, disposizioni di segno maggiormente restrittivo emergono dalle recenti modifiche apportate in tema di principio del contraddittorio alla l. 212 del 2000 ovvero dalle disposizioni dettate dal d.m. 24/4/2024, relativo alla «Individuazione degli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212».
Quanto, invece, alla prima pronuncia – attinente alla doglianza svolta con il secondo motivo di ricorso – i giudici di legittimità osservarono che «La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili».
Ebbene, la ricorrente non ha offerto la prova cui era onerata.
Nel ricorso introduttivo – che a termini dell'art. 18 d. lgs. 546 del 1992 deve contenere, per quanto qui rileva,
l'indicazione: d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
e) dei motivi – la ricorrente si è limitata a svolgere le doglianze riferite, che possono reputarsi sufficientemente specifiche nell'individuazione delle norme ritenute (erroneamente) violate dall'agenzia, ma devono giudicarsi del tutto generiche rispetto all'oggetto della prova che, sulla base dei riferiti principi giurisprudenziali, la ricorrente società avrebbe, ab origine, dedurre ed articolare.
Né giovano alla ricorrente le deduzioni svolte e le prove offerte nel corso del processo, mediante il deposito effettuato il 31/12/2025, in quanto esse sono palesemente tardive, dovendo essere svolte nel ricorso introduttivo a sostegno e a completamento della censura svolta con il secondo motivo.
5. Il terzo motivo è, infine, anch'esso infondato, dovendosi ribadire quanto osservato dalla Suprema Corte nella ricordata pronuncia n. 17757 del 2016.
I ricorsi meritano quindi il rigetto.
6. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi riuniti e condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite all'Agenzia delle entrate, liquidandole in 800,00 € per compensi e 120,00 € per rimborso spese forfettarie, oltre cp ed iva se dovuti.
Così deciso in Napoli, il 22/1/2026.
Il giudice monocratico - dott. Michelangelo Petruzziello
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8289/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
13 Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240173505958 IVA-ALTRO
- sul ricorso n. 8313/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
13 Ricorrente_1 Srls - 08955931210
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240173505958 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 971/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 31/3/2025 e depositato il 30/4/2025, la 13 Ricorrente_1 SRLS ha impugnato contro l'Agenzia delle Entrate Dp1 di Napoli la cartella di pagamento n. 07120240173505958000, notificatale in data 29.01.2025 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, relativa all'iscrizione a ruolo in essa contenuta n.
2024/252120 avente ad oggetto IVA per l'anno 2021 per un importo complessivo di euro 2.970,90, comprensivo di interessi e sanzioni.
La ricorrente, dopo aver affermato che il credito IVA le spetta in quanto sussistono le condizioni sostanziali e temporali per il legittimo esercizio del diritto alla detrazione – ha fatto valere i seguenti motivi.
Primo motivo.
Difetto di motivazione dell'atto impugnato. Omessa e/o errata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche su cui si fonda l'atto impugnato. Violazione dell'art. 7, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente e dell'art. 3 della L. n. 241/90. La cartella di pagamento non risulta motivata circa i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la sua adozione. L'atto non contiene alcun riferimento ai presupposti di fatto e giuridici in base ai quali è stato recuperato il maggior credito recuperato alla ricorrente avendone ella preso cognizione soltanto dopo aver presentato istanza CIVIS in data 16 maggio 2024.
Secondo motivo.
La contribuente ha legittimamente esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA oggetto di recupero. La società ha diritto al credito che l'Af ha illegittimamente recuperato. In data 16 maggio 2024 l'AF ha notificato alla contribuente la comunicazione d'irregolarità ex art. 54 bis dpr 633/72 con cui ha recuperato il credito IVA per l'anno 2021 nella misura di euro 2.101,00, maggiorato d'interessi e sanzioni, senza che fosse fornita alcuna motivazione sul recupero d'imposta. Nella stessa giornata la contribuente ha chiesto a mezzo CIVIS l'annullamento dell'atto per la spettanza del credito come riportato dalle precedenti dichiarazioni d'imposta.
In riscontro alla detta comunicazione l'UF conferma il proprio atto con la seguente motivazione "la dichiarazione del precedente anno d'imposta risulta prodotta oltre i termini". Solo a seguito del riscontro dell'Ufficio, la contribuente ha scoperto che il recupero si è fondato sul disconoscimento del credito IVA della precedente dichiarazione, quella relativa al 2020, in quanto tardivamente presentata. Infine, in data 29 gennaio 2025 è stata notificata la cartella impugnata.
In effetto la dichiarazione IVA dell'anno 2020 è stata trasmessa solo il 29.11.2021, oltre 90 giorni dalla scadenza, ma il diritto alla detrazione è stato legittimamente esercitato.
Ciò in quanto:
- la contribuente ha maturato un credito IVA nell'anno d'imposta 2019, pari ad euro 1.977, come risulta dalla dichiarazione IVA ritualmente e tempestivamente presentata;
- il credito si è incrementato nell'anno d'imposta 2020 ad euro 2.101 - di cui 1.977 scaturenti dal precedente anno ed euro 124 detratti nell'anno 2020 - ma la dichiarazione è stata tardivamente presentata;
in ogni caso, la contribuente ha legittimamente esercitato il diritto alla detrazione;
- l'intera eccedenza d'imposta è stata è stata indicata nella dichiarazione dell'anno 2021 ritualmente trasmessa.
Il credito, quindi, è legittimo e spettante. In argomento, infatti, la giurisprudenza a Sezioni Unite della
Cassazione ha sancito il principio secondo cui l'omessa presentazione della dichiarazione non comporta la perdita del credito IVA. Nel caso di specie è accaduto che il credito 2020, comprensivo dell'eccedenza del
2019, è stato riportato nella dichiarazione IVA dell'anno 2021 e solo in quest'ultima è stato recuperato dall'AF.
Ad abundantiam, la contribuente può dimostrare la sussistenza delle condizioni formali e sostanziali per il legittimo esercizio del diritto alla detrazione ai fini del riconoscimento del credito, come da documentazione versata in atti.
Terzo motivo: difetto di prova della pretesa tributaria.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto.
2. Si è costituita l'Agenzia delle entrate, resistendo al ricorso.
3. Con identico ricorso depositato il 30/4/2025 la società ricorrente ha reiterato le doglianze avverso il medesimo atto.
Essendo risultato in seguito che questo secondo ricorso è stato depositato esclusivamente per ragioni di cautela processuale, ne è sgtata disposta la riunione all'antecedente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Quanto al primo motivo, occorre rilevare in fatto che dagli atti e documenti depositati in particolare dall'Agenzia, dall'omessa contestazione delle relative deduzioni da parte della ricorrente, che ha peraltro sin dal ricorso riconosciuto di aver presentato la dichiarazione dei redditi in ritardo ed oltre i 90 giorni, emerge che, a causa di questa tardività, in data 29 gennaio 2025 ADER ha notificato la cartella di pagamento n.
071202402173505958000 riferita al controllo automatizzato ex art 54-bis del DPR n. 633/72 sul Mod IVA
2022 anno d'imposta 2021.
Ne consegue che la società ricorrente era già a conoscenza dei motivi sottesi al recupero dell'Ufficio, come peraltro dimostrato anche dal fatto che alla notifica della comunicazione di irregolarità a mezzo pec è seguita istanza CIVIS della società (nei trenta giorni dalla notifica della comunicazione di irregolarità in realtà lo stesso giorno della notifica della comunicazione) come in effetti previsto e riportato nella prima pagina della comunicazione di irregolarità) con Esito CI comunicato dall'Ufficio il giorno dopo 17/05/2024 (risposta tempestiva dell'Ufficio).
Pertanto, il primo motivo, con cui si deduce il difetto di motivazione della cartella di pagamento, è infondato.
4. Neanche il secondo motivo può essere accolto.
Richiamate le circostanze di fatto illustrate in precedenza, i principi giuridici regolanti la vicenda vanno individuati nelle affermazioni rese dalla Suprema Corte nelle sentenze a sezioni unite n. 17757 e 17758 del
2016, tuttora costituenti cd. diritto vivente.
Con la seconda pronuncia è stato affermato che «in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell'anagrafe tributaria, ai sensi degli artt. 54- bis e 60 del d.P.R. n. 633 del 1972, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella,
l'eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d'imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto
è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili».
Legittimamente, dunque, l'Agenzia è ricorsa all'emissione della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 54 bis d.P.R. 633 del 1972; né, occorre puntualizzare, disposizioni di segno maggiormente restrittivo emergono dalle recenti modifiche apportate in tema di principio del contraddittorio alla l. 212 del 2000 ovvero dalle disposizioni dettate dal d.m. 24/4/2024, relativo alla «Individuazione degli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212».
Quanto, invece, alla prima pronuncia – attinente alla doglianza svolta con il secondo motivo di ricorso – i giudici di legittimità osservarono che «La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili».
Ebbene, la ricorrente non ha offerto la prova cui era onerata.
Nel ricorso introduttivo – che a termini dell'art. 18 d. lgs. 546 del 1992 deve contenere, per quanto qui rileva,
l'indicazione: d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
e) dei motivi – la ricorrente si è limitata a svolgere le doglianze riferite, che possono reputarsi sufficientemente specifiche nell'individuazione delle norme ritenute (erroneamente) violate dall'agenzia, ma devono giudicarsi del tutto generiche rispetto all'oggetto della prova che, sulla base dei riferiti principi giurisprudenziali, la ricorrente società avrebbe, ab origine, dedurre ed articolare.
Né giovano alla ricorrente le deduzioni svolte e le prove offerte nel corso del processo, mediante il deposito effettuato il 31/12/2025, in quanto esse sono palesemente tardive, dovendo essere svolte nel ricorso introduttivo a sostegno e a completamento della censura svolta con il secondo motivo.
5. Il terzo motivo è, infine, anch'esso infondato, dovendosi ribadire quanto osservato dalla Suprema Corte nella ricordata pronuncia n. 17757 del 2016.
I ricorsi meritano quindi il rigetto.
6. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi riuniti e condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite all'Agenzia delle entrate, liquidandole in 800,00 € per compensi e 120,00 € per rimborso spese forfettarie, oltre cp ed iva se dovuti.
Così deciso in Napoli, il 22/1/2026.
Il giudice monocratico - dott. Michelangelo Petruzziello