Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 28/01/2026, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01680/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14284/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14284 del 2025, proposto dal Sig.
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati EN Di GI, OL AG, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) -Consolato Generale d'Italia a Casablanca , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Obbligo del MAECI- Consolato Generale d'Italia a Casablanca di ottemperare alla sentenza del s TAR Lazio n. 12732/2025 -pubblicata e notificata il 26/6/2025 nonché passata in giudicato il 25/9/2025 -a re-istruire l’istanza di visto d'ingresso in Italia per motivi di Lavoro subordinato dell’interessato, rilasciandogli il visto richiesto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visto l'art. 114 cpa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. TO MA IO ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che
- il ricorrente – con gravame ex art. 114 cpa - chiede che il MAECI ottemperi alla Sentenza n. 12732 del 26/6/2025 del TAR Lazio - notificata in pari data e passata in giudicato il 25/9/2025 -
con la quale questa Sez. V Quater ha accolto il precedente gravame, annullando il provvedimento n. 4046 del 14/3/2025 di diniego del visto d’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato del Consolato Generale d'Italia a Casablanca, evidenziando, nella relativa motivazione, il deficit istruttorio e motivazionale e l’inosservanza del principio del giusto procedimento, che impone che la fase istruttoria si svolga, in contraddittorio tra l’Ufficio procedente e l’interessato . Parte ricorrente documenta che - nonostante i suoi continui tentativi -
il competente Consolato ha disatteso l’obbligo di rinnovare l’istruttoria rispetto alla sua precedente istanza di visto per lavoro subordinato. Correlativamente, il MAECI si è costituito in resistenza, eccependo l’impossibilità del rinnovo dell’istruttoria procedimentale, in ragione della sospensione ex lege del Nulla Osta al Lavoro, già rilasciato dal competente SUI, per effetto del Decreto del MAECI 24/2/2025 - che include il Marocco nel novero degli Stati ex art. 3, comma 3 del DL 145/2024, caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate di documentazione contraffatta o in difetto dei presupposti di legge.
Considerato che
-nondimeno il competente Consolato Generale d'Italia a Casablanca avrebbe dovuto eseguire la Sentenza n. 12732/2025 entro un termine ragionevole rispetto alla sua pubblicazione e notifica del 26/6/2025, sollecitando il SUI a disporre con la massima sollecitudine gli accertamenti in punto di conferma del precedente Nulla osta al Lavoro. Né l’ inerzia procedimentale della competente Sede Consolare successiva alla pronuncia costitutiva di questo TAR può ritenersi giustificata da buona fede , come evidenzia la circostanza che la Sentenza n. 12732/2025 non è stata neanche impugnata dal soccombente MAECI e il potenziale datore di lavoro ha ribadito l’interesse ad assumere il lavoratore marocchino.
Conseguentemente, il Collegio - nel prendere atto che il MAECI, nelle more, ha corrisposto al ricorrente l’importo, indicato nell’ atto di precetto, relativo alle spese del precedente giudizio -
dispone, a carico del competente Consolato Generale d'Italia a Casablanca , di eseguire immediatamente tutti gli adempimenti necessari per ottemperare – entro 30 giorni dalla comunicazione della presente pronuncia - alla Sentenza n. 12732/2025, passata in giudicato il 25/9/2025, rinnovando l’i struttoria relativa al procedimento di rilascio del visto per motivi di lavoro subordinato.
Si riserva – in caso di persistente condotta elusiva dell’amministrazione soccombente a tale ordine - di nominare il Commissario ad acta , affinché provveda al riguardo.
Le spese del presente giudizio vengono liquidate – nella misura forfettaria indicata nel dispositivo - a carico del MAECI .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quate r), ordina che la precedente sentenza n. 12732 del 26/6/2025 - passata in giudicato il 30/4/2025 - sia immediatamente eseguita, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente pronuncia, dall'autorità amministrativa.
Liquida le spese di lite – oltre agli accessori di legge e al contributo unificato – in
€ 1.000 (Mille), a carico del MAECI e a favore del ricorrente.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO LO, Presidente
TO MA IO, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO MA IO | CO LO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.