TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/03/2025, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 608/2025 R.G.L. cui risulta riunito quello iscritto al n.
609/2025 R.G.L. vertente tra
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), tutti rappresentati e difesi dall'avv. CIRAFICI GIANLUCA;
C.F._2
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro-tempore;
- parte resistente contumace-
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 26/03/2025
Motivazione
Con separati ricorsi riuniti giusta ordinanza resa all'udienza del 26 marzo 2025 le ricorrenti indicate in epigrafe hanno chiesto che il Controparte_1 venga condannato ad assegnargli la cd. “carta elettronica” e quindi ad accreditargli la somma di € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato prestato, (nello specifico per la per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Pt_1
1 2022/2023, mentre, per la per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025); in Parte_2
subordine, hanno chiesto che l'Amministrazione venga condannata al pagamento della medesima somma a titolo di risarcimento del danno. A sostegno delle superiori domande le ricorrenti, premettendo di aver lavorato come supplenti, hanno argomentato circa il loro diritto di ricevere la cd. carta docenti come gli analoghi insegnanti a tempo indeterminato
(cfr. i ricorsi per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Il , pur ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1
costituito, cosicché ne va dichiarata la contumacia.
Ciò detto, le pretese delle ricorrenti meritano di trovare accoglimento alla luce degli insegnamenti della Corte di Cassazione secondo cui “la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore” (Cass., sez. lav., sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023).
Pertanto, il convenuto va condannato al pagamento degli importi correttamente CP_1 richiesti nei rispettivi atti introduttivi, da corrispondersi mediante l'emissione di carta docente o altro analogo bonus elettronico.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vengono liquidate come in dispositivo tenendo in considerazione il carattere seriale della controversia con distrazione in favore del procuratore delle parti ricorrenti giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
2
P.Q.M.
nella contumacia del , Controparte_1
accoglie i ricorsi e, per l'effetto, condanna il al Controparte_1
pagamento in favore di
• della somma di € 2.500,00 mediante emissione di carta docenti o Parte_1
analoghi buoni elettronici, nonché, in favore dell'avv. Cirafici Gianluca, nella qualità di procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. della parte ricorrente, delle spese di lite di quest'ultima, che liquida complessivamente in € 1.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
• della somma di € 1.000,00 mediante emissione di carta docenti o Parte_2 analoghi buoni elettronici, nonché, in favore dell'avv. Cirafici Gianluca, nella qualità di procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. della parte ricorrente, delle spese di lite di quest'ultima, che liquida complessivamente in € 521,50 di cui € 21.50 per esborsi ed € 500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 26/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 608/2025 R.G.L. cui risulta riunito quello iscritto al n.
609/2025 R.G.L. vertente tra
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), tutti rappresentati e difesi dall'avv. CIRAFICI GIANLUCA;
C.F._2
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro-tempore;
- parte resistente contumace-
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 26/03/2025
Motivazione
Con separati ricorsi riuniti giusta ordinanza resa all'udienza del 26 marzo 2025 le ricorrenti indicate in epigrafe hanno chiesto che il Controparte_1 venga condannato ad assegnargli la cd. “carta elettronica” e quindi ad accreditargli la somma di € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato prestato, (nello specifico per la per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Pt_1
1 2022/2023, mentre, per la per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025); in Parte_2
subordine, hanno chiesto che l'Amministrazione venga condannata al pagamento della medesima somma a titolo di risarcimento del danno. A sostegno delle superiori domande le ricorrenti, premettendo di aver lavorato come supplenti, hanno argomentato circa il loro diritto di ricevere la cd. carta docenti come gli analoghi insegnanti a tempo indeterminato
(cfr. i ricorsi per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Il , pur ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1
costituito, cosicché ne va dichiarata la contumacia.
Ciò detto, le pretese delle ricorrenti meritano di trovare accoglimento alla luce degli insegnamenti della Corte di Cassazione secondo cui “la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore” (Cass., sez. lav., sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023).
Pertanto, il convenuto va condannato al pagamento degli importi correttamente CP_1 richiesti nei rispettivi atti introduttivi, da corrispondersi mediante l'emissione di carta docente o altro analogo bonus elettronico.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vengono liquidate come in dispositivo tenendo in considerazione il carattere seriale della controversia con distrazione in favore del procuratore delle parti ricorrenti giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
2
P.Q.M.
nella contumacia del , Controparte_1
accoglie i ricorsi e, per l'effetto, condanna il al Controparte_1
pagamento in favore di
• della somma di € 2.500,00 mediante emissione di carta docenti o Parte_1
analoghi buoni elettronici, nonché, in favore dell'avv. Cirafici Gianluca, nella qualità di procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. della parte ricorrente, delle spese di lite di quest'ultima, che liquida complessivamente in € 1.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
• della somma di € 1.000,00 mediante emissione di carta docenti o Parte_2 analoghi buoni elettronici, nonché, in favore dell'avv. Cirafici Gianluca, nella qualità di procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. della parte ricorrente, delle spese di lite di quest'ultima, che liquida complessivamente in € 521,50 di cui € 21.50 per esborsi ed € 500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 26/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3