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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 29/12/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 327/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 327/2025 promossa da (C.F. , nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Ravenna il 29.05.1965, con il patrocinio dell'avv. SARA PAZZI ed elettivamente domiciliato nel suo studio, sito a Ravenna, via Alcide De Gasperi n. 5
- ATTORE - e (C.F. , nata a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
Ravenna, via Romea Vecchia n. 119, con il patrocinio dell'avv. SARA PAZZI ed elettivamente domiciliata nel suo studio, sito a Ravenna, via Alcide De Gasperi n. 5
- ATTORE -
e con il parere obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note scritte depositate telematicamente in data 20.03.2025. In data 02.04.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio ex artt. 473-bis.29 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 23.01.2025, e adivano l'intestato Tribunale Parte_1 Controparte_1 deducendo di aver contratto matrimonio concordatario a Ravenna in data 25.09.1988, che veniva trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 208, parte II, serie A, di tale anno, optando per il regime di separazione dei beni, che dall'unione coniugale erano nate le figlie in Per_1 data 20.10.1990 e in data 27.12.1994, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, di Per_2 essersi separati consensualmente in forza di decreto di omologa emesso dal Tribunale di Ravenna in data 15.09.2014, di aver presentato in data 05.07.2018 domanda congiunta di divorzio e che, in data 17.10.2018, il Tribunale di Ravenna emetteva sentenza n. 1038/2018 con cui pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto recependo le condizioni da loro concordate implicanti l'assegnazione della casa coniugale di proprietà dei sigg.ri e Controparte_2 [...] genitori del sig. sita a Ravenna, frazione S. Antonio, via Eridania n. 9, con Per_3 Parte_1 tutto il mobilio ivi presente, alla sig.ra il pagamento delle utenze della casa familiare Controparte_1 da parte della sig.ra la corresponsione da parte del sig. alla sig.ra di un CP_1 Pt_1 CP_1 assegno divorzile mensile di euro 250,00 e l'impegno del sig. a corrispondere alla sig.ra Pt_1 il 50 % delle somme annualmente da lei versate a titolo di Tari. CP_1
Le parti davano altresì atto che, successivamente all'emissione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, erano mutate alcune dirimenti circostanze fattuali tali da incidere sulle statuizioni economiche concordate in sede di divorzio e che, in particolare, la sig.ra aveva comprato un CP_1 immobile sito a Ravenna, via Romea Vecchia di Classe n. 119, ivi trasferendosi. Alla luce delle dette circostanze, le parti chiedevano congiuntamente al Tribunale, previa fissazione di udienza e sua sostituzione con il deposito di note scritte, di accogliere le seguenti conclusioni:
“omologare e/o prendere atto delle seguenti nuove consensuali condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenute tra le parti, in modifica di quelle stabilite nella sentenza n. 1038/2018, emessa in data 17.10.2018 e pubblicata in data 18.10.2018, del Tribunale di Ravenna, di cessazione degli effetti civili del matrimonio: 1) la sig.ra rinuncia all'assegnazione della casa familiare sita in Ravenna, frazione S. Controparte_1
Antonio, Via Eridania n. 9 di proprietà dei sigg.ri e (genitori di Controparte_2 Persona_3
) che sarà abitata, come lo è attualmente, dal sig. re che accetta;
Parte_1 Parte_1
2) La sig.ra rinuncia ad avere la disponibilità di tutto il mobilio attualmente esistente Controparte_1 nella casa familiare che rimarrà nella piena disponibilità del sig. re che accetta;
Parte_1
3) la sig.ra rinuncia all'assegno divorzile di importo pari ad €. 250,00 Controparte_1
(duecentocinquanta/00) mensili, sino ad oggi, corrisposti dal sig.re che accetta;
Parte_1
4) Il sig.re si impegna a farsi carico, come già fa, delle utenze relative a tale abitazione Parte_1
e provvederà al loro integrale pagamento;
5) il sig.re si impegna a sopportare integralmente ed esclusivamente, come già fa, le Parte_1 somme annualmente maturate a titolo di TARI (rate di acconto e saldo) relative a tale abitazione;
6) Compensare integralmente tra le parti le spese di lite”.
pagina 2 di 3 Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 13.02.2025, il Giudice delegato fissava udienza in data 22.05.2025, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 02.04.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso. Nelle note scritte depositate telematicamente in data 20.03.2025 e debitamente sottoscritte personalmente dalla sig.ra e dal sig. le parti confermavano la volontà di modificare la CP_1 Pt_1 sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso. Con ordinanza emessa in data 21.09.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, reputa il Collegio come non vi siano motivi ostativi all'omologa delle condizioni concordate dalle parti nel ricorso a modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1038/2018 del 17.10.2018, stante la disponibilità dei diritti patrimoniali delle parti e in quanto le suddette condizioni non sono contrarie alla legge o all'ordine pubblico. Come da richiesta sul punto, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico , visti gli artt. 473-bis.29 e 473-bis.51 c.p.c., a parziale modifica della sentenza di Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1038/2018 del 17.10.2018, così decide:
- OMOLOGA le condizioni contenute nel ricorso congiunto, come riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
- CONFERMA per il resto le condizioni di cui alla sentenza n. 1038/2018;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Così deciso in Ravenna, nella Camera di Consiglio del 23 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Elena Orlandi dott. Giovanni Treré
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 327/2025 promossa da (C.F. , nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Ravenna il 29.05.1965, con il patrocinio dell'avv. SARA PAZZI ed elettivamente domiciliato nel suo studio, sito a Ravenna, via Alcide De Gasperi n. 5
- ATTORE - e (C.F. , nata a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
Ravenna, via Romea Vecchia n. 119, con il patrocinio dell'avv. SARA PAZZI ed elettivamente domiciliata nel suo studio, sito a Ravenna, via Alcide De Gasperi n. 5
- ATTORE -
e con il parere obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note scritte depositate telematicamente in data 20.03.2025. In data 02.04.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio ex artt. 473-bis.29 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 23.01.2025, e adivano l'intestato Tribunale Parte_1 Controparte_1 deducendo di aver contratto matrimonio concordatario a Ravenna in data 25.09.1988, che veniva trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 208, parte II, serie A, di tale anno, optando per il regime di separazione dei beni, che dall'unione coniugale erano nate le figlie in Per_1 data 20.10.1990 e in data 27.12.1994, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, di Per_2 essersi separati consensualmente in forza di decreto di omologa emesso dal Tribunale di Ravenna in data 15.09.2014, di aver presentato in data 05.07.2018 domanda congiunta di divorzio e che, in data 17.10.2018, il Tribunale di Ravenna emetteva sentenza n. 1038/2018 con cui pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto recependo le condizioni da loro concordate implicanti l'assegnazione della casa coniugale di proprietà dei sigg.ri e Controparte_2 [...] genitori del sig. sita a Ravenna, frazione S. Antonio, via Eridania n. 9, con Per_3 Parte_1 tutto il mobilio ivi presente, alla sig.ra il pagamento delle utenze della casa familiare Controparte_1 da parte della sig.ra la corresponsione da parte del sig. alla sig.ra di un CP_1 Pt_1 CP_1 assegno divorzile mensile di euro 250,00 e l'impegno del sig. a corrispondere alla sig.ra Pt_1 il 50 % delle somme annualmente da lei versate a titolo di Tari. CP_1
Le parti davano altresì atto che, successivamente all'emissione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, erano mutate alcune dirimenti circostanze fattuali tali da incidere sulle statuizioni economiche concordate in sede di divorzio e che, in particolare, la sig.ra aveva comprato un CP_1 immobile sito a Ravenna, via Romea Vecchia di Classe n. 119, ivi trasferendosi. Alla luce delle dette circostanze, le parti chiedevano congiuntamente al Tribunale, previa fissazione di udienza e sua sostituzione con il deposito di note scritte, di accogliere le seguenti conclusioni:
“omologare e/o prendere atto delle seguenti nuove consensuali condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenute tra le parti, in modifica di quelle stabilite nella sentenza n. 1038/2018, emessa in data 17.10.2018 e pubblicata in data 18.10.2018, del Tribunale di Ravenna, di cessazione degli effetti civili del matrimonio: 1) la sig.ra rinuncia all'assegnazione della casa familiare sita in Ravenna, frazione S. Controparte_1
Antonio, Via Eridania n. 9 di proprietà dei sigg.ri e (genitori di Controparte_2 Persona_3
) che sarà abitata, come lo è attualmente, dal sig. re che accetta;
Parte_1 Parte_1
2) La sig.ra rinuncia ad avere la disponibilità di tutto il mobilio attualmente esistente Controparte_1 nella casa familiare che rimarrà nella piena disponibilità del sig. re che accetta;
Parte_1
3) la sig.ra rinuncia all'assegno divorzile di importo pari ad €. 250,00 Controparte_1
(duecentocinquanta/00) mensili, sino ad oggi, corrisposti dal sig.re che accetta;
Parte_1
4) Il sig.re si impegna a farsi carico, come già fa, delle utenze relative a tale abitazione Parte_1
e provvederà al loro integrale pagamento;
5) il sig.re si impegna a sopportare integralmente ed esclusivamente, come già fa, le Parte_1 somme annualmente maturate a titolo di TARI (rate di acconto e saldo) relative a tale abitazione;
6) Compensare integralmente tra le parti le spese di lite”.
pagina 2 di 3 Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 13.02.2025, il Giudice delegato fissava udienza in data 22.05.2025, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 02.04.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso. Nelle note scritte depositate telematicamente in data 20.03.2025 e debitamente sottoscritte personalmente dalla sig.ra e dal sig. le parti confermavano la volontà di modificare la CP_1 Pt_1 sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso. Con ordinanza emessa in data 21.09.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, reputa il Collegio come non vi siano motivi ostativi all'omologa delle condizioni concordate dalle parti nel ricorso a modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1038/2018 del 17.10.2018, stante la disponibilità dei diritti patrimoniali delle parti e in quanto le suddette condizioni non sono contrarie alla legge o all'ordine pubblico. Come da richiesta sul punto, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico , visti gli artt. 473-bis.29 e 473-bis.51 c.p.c., a parziale modifica della sentenza di Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1038/2018 del 17.10.2018, così decide:
- OMOLOGA le condizioni contenute nel ricorso congiunto, come riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
- CONFERMA per il resto le condizioni di cui alla sentenza n. 1038/2018;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Così deciso in Ravenna, nella Camera di Consiglio del 23 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Elena Orlandi dott. Giovanni Treré
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