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Sentenza 17 giugno 2024
Sentenza 17 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/06/2024, n. 6232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6232 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Enrico Ardituro, all'udienza del 17/06/2024, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 21895/2022 del R.G.A.C., pendente
TRA
c.f. , già Parte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliata in alla piazza Giacomo Matteotti n. 7 presso lo studio degli CP_1
avvocati Mazzeo Antonella, c.f. , e Mazzeo Lorenza, C.F._1
, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
C.F._2
Ricorrente
, c.f. elettivamente domiciliato in alla Via Parte_2 C.F._3 CP_1
Kerbaker n. 91 presso lo studio dell'avvocato Nicola Montella, c.f. , che lo C.F._4
rappresenta e difende giusta procura in atti;
Resistente
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la , già Parte_1 [...]
– nella qualità di Controparte_1
proprietaria e locatrice dell'immobile sito in alla via Petrarca n. 93, palazzina n. 4, scala A, CP_1
piano primo, int. 4, identificato nel N.C.E.U. del alla sez. CHI, foglio 30, particella CP_2 CP_1
269, sub. 5, dalla stessa locato a in forza del contratto di locazione ad uso abitativo Parte_2
stipulato il 28.05.2013 e registrato il 20.06.2013 – ha convenuto in giudizio il conduttore per ottenere lo sfratto per finita locazione per la data del 03.06.2021, in virtù della disdetta a mezzo raccomandata inviata il 20.09.2020, ricevuta da controparte il 28.09.2020.
Si è costituito il conduttore, opponendosi alla convalida ed eccependo la sussistenza tra le parti di trattative per il rinnovo del contratto di locazione volte a “verificare la sussistenza dei presupposti per la stipula di un nuovo contratto di locazione”, nonché l'esclusione di qualsivoglia sua responsabilità, ai sensi dell'art. 91 del decreto n. 18 del 2020 (“Cura-Italia”), atteso che le restrizioni imposte per fronteggiare la pandemia avrebbero reso impossibile per lo stesso trovare un nuovo immobile adatto alle esigenze dello stesso e della propria famiglia, in particolare della figlia di appena due anni, nonché la difficoltà dello stesso ad ottenere la fideiussione richiesta dal locatore per la stipula di un nuovo contratto di locazione.
All'esito dell'udienza del 28.09.2022 è stata emessa ordinanza provvisoria di rilascio per la data del
30.05.2023 ed è stato disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario locatizio.
Nel giudizio di merito le parti hanno depositato le rispettive memorie integrative ex art. 426 c.p.c., ribadendo le proprie deduzioni e hanno precisato le proprie domande.
Parte ricorrente/locatrice, rilevato il mancato rilascio dell'immobile per la data individuata con l'ordinanza di mutamento del rito del 28.09.2022, ha affiancato alla domanda di accertamento dell'avvenuta cessazione del contratto una domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. dell'intimato, reo di aver svolto un'opposizione meramente dilatoria finalizzata a proseguire nell'indebita detenzione dell'immobile, per la quale non corrisponder alcun canone o indennità di occupazione da svariati mesi, importi non corrisposti per i quali parte locatrice si è riservata di agire separatamente con apposito ricorso monitorio.
Parte resistente, dal canto suo, ha ribadito la propria impossibilità di rilasciare l'immobile, nonché la volontà di addivenire alla stipula di un nuovo contratto di locazione e si è opposta alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., rilevando l'assenza di colpa grave derivante dalla volontà manifestata dalla stessa e comune ad entrambe le parti di addivenire alla stipula di un nuovo contratto.
Istruita documentalmente la causa, all'odierna udienza del 17.06.2024 la stessa viene decisa con lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
In via preliminare, va affermata la procedibilità della domanda avendo l'attrice esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs 28/2010 (come novellato dal D.L. n°69/2013, conv. in legge n°98/2013), come documentato in atti (cfr. verbale di mancato accordo del 30.11.2022). Nel merito, tenuto conto del contratto in atti e del tenore delle stesse difese di parte conduttrice, non può revocarsi in dubbio che la locazione de quo sia cessata il 3.06.2021 in virtù della disdetta, correttamente non motivata in quanto riguardante una seconda scadenza, di parte locatrice inviata in data 20 settembre 2020 e ricevuta dalla conduttrice il 28 dello stesso mese, la cui tempestività è pacifica e non contestata da parte conduttrice.
Riguardo l'eccezione con la quale la conduttrice ha implicitamente fatto riferimento ad una rinnovazione tacita ex art. 1597 c.c. del contratto di locazione, rilevando all'uopo la sussistenza di trattative tra le parti per la stipulazione di un nuovo contratto avente ad oggetto lo stesso immobile, è proprio dal tenore delle stesse difese della conduttrice che, come correttamente osservato dal precedente istruttore nell'ordinanza di mutamento del rito del 28.09.2022, viene allegato espressamente che l'intenzione delle parti era quella di stipulare un nuovo contratto a fronte della scadenza alla data del 3.06.2021 di quello posto a base della domanda. Ebbene, in relazione alla configurabilità di una rinnovazione tacita del contratto va ribadito l'orientamento per il quale la rinnovazione tacita del contratto di locazione postula la continuazione delle detenzione della cosa da parte del conduttore e la mancanza di una manifestazione di volontà contraria da parte del locatore, cosicché qualora questi abbia manifestato con la disdetta la volontà di porre termine al rapporto, la rinnovazione non può desumersi dalla permanenza del locatario nell'immobile locato dopo la scadenza o dal fatto che il locatore abbia continuato a percepire il canone senza proporre tempestivamente azione di rilascio (Cass. 708/2021; già Cass. 1590/1985), occorrendo, invece, un comportamento positivo idoneo ad evidenziare una nuova volontà, contraria a quella precedentemente manifestata per la cessazione del rapporto (Cass. 4679/2016; Cass. 13204/2015;
Cass. 257/2006). “In linea di principio va affermato che la rinnovazione tacita ex art. 1597 c.c. se postula la continuazione della detenzione della cosa da parte del conduttore e la mancanza di una manifestazione di volontà contraria da parte del locatore, una volta che il locatore abbia ottenuta una pronuncia di risoluzione del contratto di locazione ed abbia intimato, per la permanenza del conduttore ed il mancato pagamento dei canoni, azione di rilascio dell'immobile per sfratto con morosità ciò non basta per provare la rinnovazione tacita anche quando, come nella specie, sia stata promossa - nelle more dell'appello, proposto dal conduttore dell'immobile - da parte del locatore azione esecutiva di rilascio. Infatti, occorre a tal fine che tutti questi elementi di fatto siano qualificati da altri elementi idonei a far desumere in modo univoco la sopravvenienza di un accordo tra le parti ed, in particolare, che il locatore abbia inteso esternare positivamente, sia pure in modo solo tacito, la propria volontà, contraria a quella precedentemente manifestata, di rinunciare agli effetti prodotti dalla precedente intimazione, accolta con pronuncia provvisoriamente esecutiva e di concludere, quindi, una novazione oggettiva della locazione” (Cass. 22374/2012). La circostanza che le trattative fossero in corso dopo la scadenza del contratto per intervenuta tempestiva disdetta non depone in alcun modo né nel senso di una manifestazione positiva di volontà volta a fondare una rinnovazione tacita dello stesso, né nel senso di esonerare parte conduttrice/resistente dall'obbligo di corresponsione delle indennità di occupazione, parametrate ex art. 1591 cc al canone di locazione contrattualmente stabilito, anche per i mesi successivi alla scadenza. In questo senso appare priva di pregio la deduzione di parte resistente che fa riferimento ad accordi in sede stragiudiziale che avrebbero previsto il pagamento di tutti i canoni dovuti (quindi quelli scaduti e a scadere) in un'unica tranche da corrispondere al momento della stipula del nuovo contratto di locazione in quanto, appunto, il mancato accordo raggiunto in fase stragiudiziale, da quanto risulta dalle memorie delle parti a causa del mancato ottenimento da parte del conduttore della richiesta fideiussione a garanzia del pagamento dei canoni, a maggior ragione fa venire meno ogni eventuale diritto discendente da tale accordo stragiudiziale, si ripete, non andato a buon fine. In ogni caso risultano prodotte agli atti sin dalla fase sommaria alcune pec (del 15 ottobre 2021, del 18 ottobre 2021 e del 3 gennaio 2022) con le quali parte locatrice, preso atto della mancata stipula di un nuovo contratto, ha compulsato parte conduttrice al rilascio dell'immobile, in tal modo manifestando espressamente la volontà di avvalersi degli effetti della disdetta e di ritenere conclusa la locazione alla data di scadenza del precedente contratto ovvero il 3.06.2021.
Ancora prive di pregio appaiono tutte le deduzioni di parte conduttrice relative all'impossibilità di rilascio dell'immobile a causa delle restrizioni imposte dall'emergenza Covid-19, così come del tutto fuorvianti sono le doglianze motivate sulla scorta della difficoltà di trovare un alloggio idoneo anche per la figlia minore di due anni. Invero, tali esigenze anche se ritenute sussistenti, tuttalpiù possono venire prese in considerazione nell'individuazione di una data di rilascio che contemperi le stesse;
circostanza verificatasi allorquando in data 28.09.2022 il precedente istruttore ha concesso a parte conduttrice un termine estremamente lungo per il rilascio dell'immobile, pari a quasi 8 (otto) mesi dall'ordinanza provvisoria di rilascio, nonché posticipato di due anni rispetto all'accertato termine di scadenza della locazione.
Infine, va dato atto del rilascio dell'immobile avvenuto in data 15 dicembre 2023, motivo per il quale tutte le argomentazioni precedentemente svolte valgono ai fini della decisione sulla soccombenza virtuale e quindi per il governo delle spese di lite, oltre che per vagliare la fondatezza della richiesta di parte ricorrente di condanna del conduttore per lite temeraria ex art. 96 cpc, laddove, invece, relativamente alla domanda di cessazione/risoluzione deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Sulla richiesta di condanna per responsabilità processuale aggravata, cd. lite temeraria, sebbene questo Tribunale ritenga sussistente l'elemento soggettivo del dolo - o quantomeno della colpa grave
- ravvisato nella coscienza dell'infondatezza della domanda o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (Cass. 13269/2007) - circostanze che, alla luce dell'incontestata tempestività della disdetta e della dilatorietà e inconferenza delle eccezioni mosse dalla conduttrice, appaiono provate – non si ritiene, tuttavia, siano stati adeguatamente allegati elementi necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. 21798/2015), essendo necessario che l'istante deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultano elementi atti ad identificare concretamente l'esistenza del danno (Cass. 13355/2004). La condanna ex art. 96 cpc, pur se ricondotta da ampia parte della dottrina e della giurisprudenza ad un caso paradigmatico di punitive damege avente, quindi, funzione sanzionatoria più che ripristinatorio-reintegratoria, comunque ha bisogno di agganciarsi ad un elemento oggettivo (danno) che deve almeno essere allegato, potendo comunque il giudice, attesa la natura sanzionatoria della stessa, condannare ad un importo superiore a quello funzionale alla mera compensazione dal danno subito. Inoltre, i danni eventualmente configurabili da un aggravio di spese legali si ritengono adeguatamente ristorati già con la concessione dei valori medi per la liquidazione delle spese di giudizio che, infatti, seguono strettamente la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal DM
147/2022), in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito utilizzando come parametro per l'individuazione dello scaglione di riferimento l'importo annuale del canone locatizio convenuto, così che le spese di giudizio andranno parametrate ai valori medi dello scaglione tra i
5.200,00 e i 26.000,00 euro, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, pronunciandosi sulla domanda proposta da Parte_1
già , nei
[...] Controparte_1
confronti di , ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Parte_2
1. dichiara cessata la materia del contendere in ordine al rilascio dell'immobile;
2. dichiara cessato il contratto di locazione alla data del 3.06.2021;
3. rigetta la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc;
4. condanna a pagare le spese di lite in favore di Parte_2 Parte_1
liquidandole in euro 200,00 per spese vive ed euro 5.100,00 per compenso oltre
[...] rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori, dichiaratisi anticipatari.
Così deciso in Napoli il 17/06/2024.
Il giudice
dott. Enrico Ardituro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Enrico Ardituro, all'udienza del 17/06/2024, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 21895/2022 del R.G.A.C., pendente
TRA
c.f. , già Parte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliata in alla piazza Giacomo Matteotti n. 7 presso lo studio degli CP_1
avvocati Mazzeo Antonella, c.f. , e Mazzeo Lorenza, C.F._1
, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
C.F._2
Ricorrente
, c.f. elettivamente domiciliato in alla Via Parte_2 C.F._3 CP_1
Kerbaker n. 91 presso lo studio dell'avvocato Nicola Montella, c.f. , che lo C.F._4
rappresenta e difende giusta procura in atti;
Resistente
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la , già Parte_1 [...]
– nella qualità di Controparte_1
proprietaria e locatrice dell'immobile sito in alla via Petrarca n. 93, palazzina n. 4, scala A, CP_1
piano primo, int. 4, identificato nel N.C.E.U. del alla sez. CHI, foglio 30, particella CP_2 CP_1
269, sub. 5, dalla stessa locato a in forza del contratto di locazione ad uso abitativo Parte_2
stipulato il 28.05.2013 e registrato il 20.06.2013 – ha convenuto in giudizio il conduttore per ottenere lo sfratto per finita locazione per la data del 03.06.2021, in virtù della disdetta a mezzo raccomandata inviata il 20.09.2020, ricevuta da controparte il 28.09.2020.
Si è costituito il conduttore, opponendosi alla convalida ed eccependo la sussistenza tra le parti di trattative per il rinnovo del contratto di locazione volte a “verificare la sussistenza dei presupposti per la stipula di un nuovo contratto di locazione”, nonché l'esclusione di qualsivoglia sua responsabilità, ai sensi dell'art. 91 del decreto n. 18 del 2020 (“Cura-Italia”), atteso che le restrizioni imposte per fronteggiare la pandemia avrebbero reso impossibile per lo stesso trovare un nuovo immobile adatto alle esigenze dello stesso e della propria famiglia, in particolare della figlia di appena due anni, nonché la difficoltà dello stesso ad ottenere la fideiussione richiesta dal locatore per la stipula di un nuovo contratto di locazione.
All'esito dell'udienza del 28.09.2022 è stata emessa ordinanza provvisoria di rilascio per la data del
30.05.2023 ed è stato disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario locatizio.
Nel giudizio di merito le parti hanno depositato le rispettive memorie integrative ex art. 426 c.p.c., ribadendo le proprie deduzioni e hanno precisato le proprie domande.
Parte ricorrente/locatrice, rilevato il mancato rilascio dell'immobile per la data individuata con l'ordinanza di mutamento del rito del 28.09.2022, ha affiancato alla domanda di accertamento dell'avvenuta cessazione del contratto una domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. dell'intimato, reo di aver svolto un'opposizione meramente dilatoria finalizzata a proseguire nell'indebita detenzione dell'immobile, per la quale non corrisponder alcun canone o indennità di occupazione da svariati mesi, importi non corrisposti per i quali parte locatrice si è riservata di agire separatamente con apposito ricorso monitorio.
Parte resistente, dal canto suo, ha ribadito la propria impossibilità di rilasciare l'immobile, nonché la volontà di addivenire alla stipula di un nuovo contratto di locazione e si è opposta alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., rilevando l'assenza di colpa grave derivante dalla volontà manifestata dalla stessa e comune ad entrambe le parti di addivenire alla stipula di un nuovo contratto.
Istruita documentalmente la causa, all'odierna udienza del 17.06.2024 la stessa viene decisa con lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
In via preliminare, va affermata la procedibilità della domanda avendo l'attrice esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs 28/2010 (come novellato dal D.L. n°69/2013, conv. in legge n°98/2013), come documentato in atti (cfr. verbale di mancato accordo del 30.11.2022). Nel merito, tenuto conto del contratto in atti e del tenore delle stesse difese di parte conduttrice, non può revocarsi in dubbio che la locazione de quo sia cessata il 3.06.2021 in virtù della disdetta, correttamente non motivata in quanto riguardante una seconda scadenza, di parte locatrice inviata in data 20 settembre 2020 e ricevuta dalla conduttrice il 28 dello stesso mese, la cui tempestività è pacifica e non contestata da parte conduttrice.
Riguardo l'eccezione con la quale la conduttrice ha implicitamente fatto riferimento ad una rinnovazione tacita ex art. 1597 c.c. del contratto di locazione, rilevando all'uopo la sussistenza di trattative tra le parti per la stipulazione di un nuovo contratto avente ad oggetto lo stesso immobile, è proprio dal tenore delle stesse difese della conduttrice che, come correttamente osservato dal precedente istruttore nell'ordinanza di mutamento del rito del 28.09.2022, viene allegato espressamente che l'intenzione delle parti era quella di stipulare un nuovo contratto a fronte della scadenza alla data del 3.06.2021 di quello posto a base della domanda. Ebbene, in relazione alla configurabilità di una rinnovazione tacita del contratto va ribadito l'orientamento per il quale la rinnovazione tacita del contratto di locazione postula la continuazione delle detenzione della cosa da parte del conduttore e la mancanza di una manifestazione di volontà contraria da parte del locatore, cosicché qualora questi abbia manifestato con la disdetta la volontà di porre termine al rapporto, la rinnovazione non può desumersi dalla permanenza del locatario nell'immobile locato dopo la scadenza o dal fatto che il locatore abbia continuato a percepire il canone senza proporre tempestivamente azione di rilascio (Cass. 708/2021; già Cass. 1590/1985), occorrendo, invece, un comportamento positivo idoneo ad evidenziare una nuova volontà, contraria a quella precedentemente manifestata per la cessazione del rapporto (Cass. 4679/2016; Cass. 13204/2015;
Cass. 257/2006). “In linea di principio va affermato che la rinnovazione tacita ex art. 1597 c.c. se postula la continuazione della detenzione della cosa da parte del conduttore e la mancanza di una manifestazione di volontà contraria da parte del locatore, una volta che il locatore abbia ottenuta una pronuncia di risoluzione del contratto di locazione ed abbia intimato, per la permanenza del conduttore ed il mancato pagamento dei canoni, azione di rilascio dell'immobile per sfratto con morosità ciò non basta per provare la rinnovazione tacita anche quando, come nella specie, sia stata promossa - nelle more dell'appello, proposto dal conduttore dell'immobile - da parte del locatore azione esecutiva di rilascio. Infatti, occorre a tal fine che tutti questi elementi di fatto siano qualificati da altri elementi idonei a far desumere in modo univoco la sopravvenienza di un accordo tra le parti ed, in particolare, che il locatore abbia inteso esternare positivamente, sia pure in modo solo tacito, la propria volontà, contraria a quella precedentemente manifestata, di rinunciare agli effetti prodotti dalla precedente intimazione, accolta con pronuncia provvisoriamente esecutiva e di concludere, quindi, una novazione oggettiva della locazione” (Cass. 22374/2012). La circostanza che le trattative fossero in corso dopo la scadenza del contratto per intervenuta tempestiva disdetta non depone in alcun modo né nel senso di una manifestazione positiva di volontà volta a fondare una rinnovazione tacita dello stesso, né nel senso di esonerare parte conduttrice/resistente dall'obbligo di corresponsione delle indennità di occupazione, parametrate ex art. 1591 cc al canone di locazione contrattualmente stabilito, anche per i mesi successivi alla scadenza. In questo senso appare priva di pregio la deduzione di parte resistente che fa riferimento ad accordi in sede stragiudiziale che avrebbero previsto il pagamento di tutti i canoni dovuti (quindi quelli scaduti e a scadere) in un'unica tranche da corrispondere al momento della stipula del nuovo contratto di locazione in quanto, appunto, il mancato accordo raggiunto in fase stragiudiziale, da quanto risulta dalle memorie delle parti a causa del mancato ottenimento da parte del conduttore della richiesta fideiussione a garanzia del pagamento dei canoni, a maggior ragione fa venire meno ogni eventuale diritto discendente da tale accordo stragiudiziale, si ripete, non andato a buon fine. In ogni caso risultano prodotte agli atti sin dalla fase sommaria alcune pec (del 15 ottobre 2021, del 18 ottobre 2021 e del 3 gennaio 2022) con le quali parte locatrice, preso atto della mancata stipula di un nuovo contratto, ha compulsato parte conduttrice al rilascio dell'immobile, in tal modo manifestando espressamente la volontà di avvalersi degli effetti della disdetta e di ritenere conclusa la locazione alla data di scadenza del precedente contratto ovvero il 3.06.2021.
Ancora prive di pregio appaiono tutte le deduzioni di parte conduttrice relative all'impossibilità di rilascio dell'immobile a causa delle restrizioni imposte dall'emergenza Covid-19, così come del tutto fuorvianti sono le doglianze motivate sulla scorta della difficoltà di trovare un alloggio idoneo anche per la figlia minore di due anni. Invero, tali esigenze anche se ritenute sussistenti, tuttalpiù possono venire prese in considerazione nell'individuazione di una data di rilascio che contemperi le stesse;
circostanza verificatasi allorquando in data 28.09.2022 il precedente istruttore ha concesso a parte conduttrice un termine estremamente lungo per il rilascio dell'immobile, pari a quasi 8 (otto) mesi dall'ordinanza provvisoria di rilascio, nonché posticipato di due anni rispetto all'accertato termine di scadenza della locazione.
Infine, va dato atto del rilascio dell'immobile avvenuto in data 15 dicembre 2023, motivo per il quale tutte le argomentazioni precedentemente svolte valgono ai fini della decisione sulla soccombenza virtuale e quindi per il governo delle spese di lite, oltre che per vagliare la fondatezza della richiesta di parte ricorrente di condanna del conduttore per lite temeraria ex art. 96 cpc, laddove, invece, relativamente alla domanda di cessazione/risoluzione deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Sulla richiesta di condanna per responsabilità processuale aggravata, cd. lite temeraria, sebbene questo Tribunale ritenga sussistente l'elemento soggettivo del dolo - o quantomeno della colpa grave
- ravvisato nella coscienza dell'infondatezza della domanda o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (Cass. 13269/2007) - circostanze che, alla luce dell'incontestata tempestività della disdetta e della dilatorietà e inconferenza delle eccezioni mosse dalla conduttrice, appaiono provate – non si ritiene, tuttavia, siano stati adeguatamente allegati elementi necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. 21798/2015), essendo necessario che l'istante deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultano elementi atti ad identificare concretamente l'esistenza del danno (Cass. 13355/2004). La condanna ex art. 96 cpc, pur se ricondotta da ampia parte della dottrina e della giurisprudenza ad un caso paradigmatico di punitive damege avente, quindi, funzione sanzionatoria più che ripristinatorio-reintegratoria, comunque ha bisogno di agganciarsi ad un elemento oggettivo (danno) che deve almeno essere allegato, potendo comunque il giudice, attesa la natura sanzionatoria della stessa, condannare ad un importo superiore a quello funzionale alla mera compensazione dal danno subito. Inoltre, i danni eventualmente configurabili da un aggravio di spese legali si ritengono adeguatamente ristorati già con la concessione dei valori medi per la liquidazione delle spese di giudizio che, infatti, seguono strettamente la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal DM
147/2022), in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito utilizzando come parametro per l'individuazione dello scaglione di riferimento l'importo annuale del canone locatizio convenuto, così che le spese di giudizio andranno parametrate ai valori medi dello scaglione tra i
5.200,00 e i 26.000,00 euro, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, pronunciandosi sulla domanda proposta da Parte_1
già , nei
[...] Controparte_1
confronti di , ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Parte_2
1. dichiara cessata la materia del contendere in ordine al rilascio dell'immobile;
2. dichiara cessato il contratto di locazione alla data del 3.06.2021;
3. rigetta la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc;
4. condanna a pagare le spese di lite in favore di Parte_2 Parte_1
liquidandole in euro 200,00 per spese vive ed euro 5.100,00 per compenso oltre
[...] rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori, dichiaratisi anticipatari.
Così deciso in Napoli il 17/06/2024.
Il giudice
dott. Enrico Ardituro