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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/02/2025, n. 3028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3028 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 73358/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaele Miele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 73358/2021 promossa da:
P. IVA. , in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, alla via Germanico n. 101, presso lo studio legale dell'avv.
Francesco Currò, che la rappresenta e difende per procura in atti
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Roma, alla via Lattanzio n. 27, presso lo studio dell'avv. Stefano Cruciani, che la rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno pagina 1 di 9 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e i verbali di causa.
Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, le conclusioni delle parti e, sia pure brevemente, le rispettive deduzioni ed eccezioni.
Con atto di citazione del 16.11.2021, la conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
, esponendo che: 1) in data 22.07.2020, raccoglieva la proposta irrevocabile di acquisto da parte
[...] di , per l'immobile sito in Roma, alla via Acuto n. 90, di proprietà di Controparte_1 Per_1
2) che la suddetta proposta veniva accettata dalla in data 28.07.2020; 3) che la
[...] Per_1
convenuta riconosceva in proprio favore l'importo provvigionale per il procacciato acquisto di €
5.000,00 oltre IVA;
4) che le suddette parti pattuivano di procedere direttamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita, indicando il relativo termine di stipula al 30.09.2020; 5) che, successivamente, le stesse parti con scritture del 28.09.2020, del 13.11.2020, del 22.01.2021 e del
31.03.2021, fermi gli impegni assunti per la compravendita, posticipavano la data di stipula del rogito di compravendita, al 31.05.2021; 6) che, allo spirare del termine del 31.05.2021, Controparte_1
comunicava per le vie brevi di non poter adempiere all'acquisto per assenza della provvista
[...]
necessaria; 7) che, con missiva in data 19.07.2021, avanzava formale richiesta di pagamento alla convenuta, evidenziando come la medesima (pur senza entrare nel merito dei posticipi) era tenuta al pagamento del suddetto compenso per avere l'esponente “impegnato la propria organizzazione nel reperimento dell'immobile oggetto di proposta e nelle attività connesse” anche “nel caso in cui non si pervenisse alla conclusione dell'affare per esclusivo fatto e colpa del proponente”, giusta impegno provvigionale sottoscritto in data 22.07.2020; 8) che era stato inutile ogni tentativo di bonario componimento, ivi compreso l'invito alla negoziazione assistita inoltrato con missiva del 21.09.2021.
L'attrice formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia l'Ill.mo Tribunale adito condannare la signora al pagamento in Controparte_1 favore della in via principale dell'importo di €.5.000,00 in sorte (oltre IVA), Parte_1 oltre gli interessi dall'accettazione della proposta (28.7.2020) ad oggi, e quindi per €.5.001,51 (oltre
IVA), oltre interessi sino al soddisfo per l'opera di mediazione svolta nella procacciata accettazione della proposta di acquisto dell'immobile sito in Roma alla Via Acuto n. 90, o comunque a quel
pagina 2 di 9 maggiore o minore importo ritenuto di giustizia accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, I.V.A. e C.A.”.
si costituiva tardivamente in giudizio, deducendo che: 1) in data 22.07.2020, Controparte_1 formulava proposta d'acquisto, a mezzo dell'agenzia Toscano – Casal Monastero srls – per la compravendita dell'immobile sito in Roma, via Acuto n. 90, di proprietà di Persona_1 versandole la caparra di € 3.000,00; 2) in data 28.07.2020, tale proposta veniva accettata dalla parte venditrice;
3) la conclusione dell'affare era subordinata al buon esito dell'erogazione Persona_1 dell'Istituto Mutuante, Banco BPM, sede di Roma;
4) si recava, in compagnia di Controparte_2
presso la filiale del Banco BPM di Roma, per avviare le pratiche relative
[...] all'erogazione del mutuo relativo all'immobile oggetto di proposta d'acquisto, sito in Roma, via Acuto
n. 90 e qualche settimana dopo, il 28.07.2020, il direttore della suddetta filiale, , le Controparte_3 comunicava formalmente il diniego all'erogazione del mutuo per l'acquisto del suddetto immobile;
5) per effetto di tale diniego, l'affare non veniva a conclusione;
6) era, pertanto, esente da ogni responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale derivante dal contratto stesso o da qualsiasi altra condotta posta in essere, attesa la totale estraneità ai fatti, assolutamente non provati da parte attrice per assenza di nesso causale tra la condotta posta in essere dalla parte convenuta e il presunto lamentato inadempimento.
La convenuta concludeva, pertanto, chiedendo di: “in via preliminare: accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita per i motivi di cui sopra;
accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per la assoluta genericità della domanda verso la parte convenuta sia in punto AN sia Quantum, ut supra meglio specificato;
ancora in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla provvigione del mediatore ex art. 2950 cc per essere la data della proposta al 22-7-2020 (accettazione data il 28-7-
20) e la prima diffida e messa in mora ricevuta in data 4-8-2021 per aver la parte attrice omesso di esercitarla entro un anno ut supra meglio specificato;
in via principale: ritenere l'Impegno
Provvigionale una clausola contrattuale collegata alla Proposta di Acquisto sottoscritta il 22-7-20 e, quindi, accertare e dichiarare la vessatorietà di detta clausola e, per l'effetto, dichiararne la relativa nullità, per i motivi sopra esposti;
rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, e comunque non provata, per totale assenza di responsabilità nella causazione dell'evento, anche contrattuale o a titolo di inadempimento, per essere stata del tutto carente la prova del presunto fatto esclusivo/colpa del convenuto, e/o per totale assenza di prova dell'operato/intervento del mediatore, con vittoria di spese, diritti ed onorari della fase stragiudiziale e del presente giudizio, oltre rimborso forfettario ex art. 14 T.F., Iva e Cpa;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche
pagina 3 di 9 parziale, della domanda attrice e/o qualora l'Ill.mo Giudice adito non ritenesse concludenti le argomentazioni di cui sopra ai fini del decidere e non ritenesse sufficientemente provata l'assenza di responsabilità dell'odierna comparente, si chiede ristabilire secondo equità ex art. 1755 cc la provvigione, comunque inferiore a quanto richiesto, nonché compensarsi integralmente le spese di lite”.
Nel corso del procedimento venivano rigettate sia l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sia l'eccezione di improcedibilità della domanda, con provvedimento reso all'udienza del 20.07.2022, che qui si intende riportato e confermato.
In via istruttoria veniva espletato l'interrogatorio di parte convenuta e l'escussione della teste di parte attrice sui capitoli di prova ammessi con ordinanza del 11.03.2023, che parimenti si intende riportata e confermata;
all'esito la causa veniva assunta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e repliche.
***
Tanto premesso in fatto, occorre anzitutto ribadire che le eccezioni preliminari formulate dalla convenuta devono essere disattese.
Con particolare riguardo all'eccezione di improcedibilità della domanda ex art. 3 D.L. n. 132/2014 per la mancata notifica alla parte convenuta dell'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita, si conferma quanto già rilevato (dandone atto nel verbale) nel corso dell'udienza del 20.07.2022: dai documenti versati agli atti ed esibiti in udienza (segnatamente, dall'all. 8 dell'atto di citazione) emerge pacificamente che parte attrice ha fatto tutto quanto era nelle sue concrete possibilità per incardinare il procedimento di negoziazione assistita, avendo provveduto ad inviare il relativo invito all'indirizzo riportato dalla stessa in occasione della formulazione della proposta Controparte_1
contrattuale, oltre che risultante dal certificato di residenza;
ne discende che il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione è imputabile esclusivamente all'odierna convenuta.
Va parimenti ribadito il rigetto dell'eccezione di nullità della citazione, posto che la minuziosa attività difensiva dispiegata dalla convenuta rende evidente che alcun dubbio poteva sussistere in ordine alla
“editio actionis”, con conseguente esclusione di qualsivoglia compromissione delle garanzie difensive della predetta parte processuale.
Con riferimento, invece, all'eccezione di prescrizione annuale del diritto del mediatore alla provvigione ex art. 2950 c.c., sollevata sempre dalla in ragione del fatto che il dies a quo Controparte_1
dello scambio tra proposta e accettazione è da rinvenirsi alla data del 22.7.2020, mentre la diffida inviata dalla (cfr. all. n. 7 dell'atto di citazione) era stata ricevuta soltanto in Parte_1
data 4.8.2021, se ne deve dichiarare l'inammissibilità.
pagina 4 di 9 Invero, la suddetta eccezione non è rilevabile d'ufficio, poiché posta a tutela di interessi individuali e concernenti diritti disponibili (per la prescrizione rileva, in particolare, il principio di cui all'art. 2938
c.c.), e, nel caso concreto, risulta certamente tardiva, in quanto dedotta dalla parte nella comparsa di costituzione depositata solo in data 19.07.2022, ovverosia il giorno precedente alla prima udienza.
Occorre rammentare, infatti, che ai sensi del combinato disposto degli artt. 166 e 167, secondo comma,
(nella formulazione introdotta a seguito del D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge
n. 80/2005, che è applicabile alla fattispecie, in quanto controversia incardinata in data antecedente al
28 febbraio 2023) e 171, secondo comma, c.p.c., il convenuto ha l'onere di proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito, che non siano rilevabili d'ufficio, già al momento della comparsa di risposta, e di costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma dell'art. 163 bis c.p.c. ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 168 bis, quinto comma c.p.c..
Va altresì rilevato che il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato debba ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande, eccezioni, allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo (così Cass. Civ. Sez. I, 7 aprile 2000, n. 4376).
Alla luce di ciò, si appalesa inconferente l'eccezione, articolata in subordine dalla convenuta solo in sede di comparsa conclusionale, di inidoneità della diffida (di cui all'all.7 dell'atto di citazione) a costituire valido atto interruttivo della prescrizione, dal momento che, a fronte della tardiva costituzione in giudizio, la convenuta è comunque decaduta dalla possibilità di sollevare qualsivoglia eccezione di prescrizione del diritto azionato dalla controparte.
Venendo all'esame del merito, la domanda è fondata e merita di trovare accoglimento nei termini di seguito esposti.
In punto di diritto giova ricordare che, relativamente alla figura contrattuale che ricorre nel caso concreto, ai sensi dell'art. 1754 c.c., si qualifica mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, risultando idonea al fine del riconoscimento del diritto alla provvigione anche l'esplicazione della semplice attività consistente nella ricerca ed indicazione dell'altro contraente o nella segnalazione dell'affare, non rilevando, a tale scopo, che il mediatore debba partecipare attivamente anche alle successive trattative. In altri termini, per il diritto del mediatore al compenso, non è determinante un suo intervento in tutte le fasi delle trattative sino all'accordo definitivo, essendo sufficiente che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera da lui svolta per l'avvicinamento pagina 5 di 9 dei contraenti, con la conseguenza che anche la mera attività indirizzata al reperimento dell'altro contraente ovvero all'indicazione specifica dell'affare legittima il diritto alla provvigione, sempre che, però, tale attività costituisca il risultato utile della condotta posta in essere dal mediatore stesso e poi valorizzata dalle parti (v. Cass. Civile, Sez. III, 20/12/2005, n. 28231).
Quello che caratterizza la mediazione è, invero, proprio un'attività materiale dalla quale la legge fa scaturire il diritto alla provvigione, valorizzandosi il contatto sociale che si crea tra mediatore e parti dell'affare.
Secondo la Suprema Corte, inoltre, al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato (cfr. da ultimo Cass. Civ. Sez. II,
13/12/2023, n. 34850).
Collocandosi in quest'alveo interpretativo, la più recente giurisprudenza tende a negare la possibilità di qualificare come “affare” concluso la mera sottoscrizione di una intesa, come il “preliminare di preliminare”, la quale, in caso di inadempimento, legittima la parte non inadempiente non ad agire per l'esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno, bensì per il risarcimento del danno derivante dalla mancata prosecuzione delle trattative, e quindi dalla violazione dell'“obbligo a contrattare” (Cass. Civ. Sez. II, 13/11/2023, n. 31431).
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, infine, si deve rammentare che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Ebbene, parte attrice ha provato, tenendo conto della produzione documentale allegata al fascicolo di parte: a) di avere ricevuto, in data 22.07.2020, la proposta irrevocabile di acquisto da parte della CP_1
con riferimento all'immobile sito in Roma, alla via Acuto n. 90, di proprietà di;
b) che Persona_1
la suddetta proposta veniva accettata tramite sottoscrizione da parte di in data Persona_1
28.07.2020; c) che la si impegnava a riconoscere in favore della l'importo CP_1 Parte_1 provvigionale per il procacciato acquisto di € 5.000,00 oltre IVA, in caso di conclusione dell'affare; d) che le parti pattuivano di procedere alla stipula del rogito davanti al notaio, indicando il relativo termine al 30.09.2020; e) che, successivamente, le stesse parti, fermi gli impegni assunti per la pagina 6 di 9 compravendita, posticipavano a più riprese la data di stipula del rogito notarile di compravendita dal
30.09.2020 fino al 31.05.2021; f) che, successivamente, la dava atto di non poter finalizzare CP_1
l'acquisto per assenza della provvista necessaria, circostanza pienamente confermata da parte convenuta (cfr. documentazione allegata al fascicolo di parte attrice).
Sulla scorta di tali pacifiche emergenze processuali, deve compiersi un accertamento volto a comprendere se l'attività finora descritta sia suscettibile o meno di integrare un affare concluso (ai sensi dell'art. 1755 c.c.), seguendo le direttrici ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza di legittimità.
A tali fini, bisogna distinguere se, in concreto, le parti abbiano inteso, con la proposta e la successiva accettazione, avviare un procedimento negoziale multifase, articolato in un cd. preliminare di preliminare (perfezionato mediante l'accettazione della proposta), in un successivo contratto preliminare e poi in un rogito definitivo di compravendita (schema di per sé inidoneo a far sorgere il diritto alla provvigione), ovvero dar vita più semplicemente ad un "tradizionale" procedimento bifase, articolato in un accordo ad effetti preliminari e in un successivo contratto definitivo, il che naturalmente porterebbe a conclusioni diametralmente opposte.
Per condurre tale disamina occorre soffermarsi sulle modalità con cui si è estrinsecata in concreto la volontà negoziale delle parti piuttosto che sul nomen iuris delle operazioni poste in essere, poiché anche la mera proposta di acquisto, se contenente tutti gli elementi essenziali del contratto definitivo progettato, è idonea a configurare un contratto preliminare nel momento in cui viene accettata dal promittente venditore, con conseguente costituzione tra le parti di un vincolo giuridico assistito dalla tutela di cui all'art.2932 c.c..
Nel caso di specie, vi sono diversi elementi sintomatici che depongono nel senso della qualificazione dell'accordo raggiunto tra le parti alla stregua di un vero e proprio contratto preliminare.
Segnatamente, giova mettere in evidenza che: i) la proposta di acquisto contiene tutti gli elementi essenziali del contratto definitivo di compravendita immobiliare (parti, compiuta descrizione dell'immobile, corrispettivo e termini di adempimento); ii) le parti si danno appuntamento per il rogito davanti al notaio entro una data estremamente ravvicinata a quella della conclusione dell'accordo senza far riferimento ad un ulteriore sviluppo negoziale;
iii) dalle risultanze processuali non emerge il successivo svolgimento di trattative tra le parti (eventualmente modificative o integrative dell'accordo originario) ma solo del differimento della data di stipula del rogito (le cui ragioni restano in parte oscure, visto che, come emerge dagli atti, la risposta negativa della banca in ordine al richiesto finanziamento è pervenuta già in data 18.01.2021); iv) alla proposta di acquisto non risulta apposta la condizione sospensiva che, secondo la prospettazione della convenuta, avrebbe subordinato l'efficacia pagina 7 di 9 del contratto alla concessione del finanziamento da parte dell'ente creditizio;
v) il fatto che nella proposta d'acquisto il paragrafo relativo alla data di stipula del preliminare sia barrato, contrariamente a quanto argomentato da parte convenuta, è rivelatore proprio della volontà delle parti di considerare quello stesso atto come un preliminare di vendita.
Ne discende che l'accettazione della proposta irrevocabile di acquisto dell'immobile da parte della
, intervenuta in data 28.07.2020, può dirsi, a tutti gli effetti, il momento conclusivo Per_1 dell'affare, essendosi tra le parti costituito un vincolo giuridico tutelabile nelle forme di cui all'art. 2932
c.c., tale da far sorgere il diritto del mediatore al pagamento dell'importo provvigionale per il procacciato acquisto, concordato in misura pari a € 5.000,00 oltre IVA (cfr. all. 2 dell'atto di citazione).
L'accoglimento della domanda principale di condanna ai sensi dell'art. 1755 c.c. priva di rilievo la questione relativa all'operatività, nel caso di specie, della clausola contenuta nell'impegno provvigionale (cfr. all. 2 dell'atto di citazione, la quale recita “nel caso che non si pervenisse alla conclusione dell'affare per esclusivo fatto e colpa del proponente, ovvero in caso di mancata accettazione della proposta, laddove si verifichi il successivo acquisto/locazione sia pur tramite soggetti comunque riconducibili al proponente, dovrà essere comunque riconosciuto il compenso in favore dell'agenzia incaricata per avere questa impegnato la propria organizzazione nel reperimento dell'immobile oggetto di proposta e nelle attività connesse”), e i suoi dedotti profili di nullità per violazione dell'art. 33, primo comma, codice consumo, su cui peraltro è incentrata tutta l'attività istruttoria. Quest'ultima, sia attraverso l'interrogatorio formale della convenuta, sia tramite l'escussione della teste (impiegata presso la , mirava a chiarire se Tes_1 Parte_1
l'apposizione della clausola in esame fosse stata o meno oggetto di una specifica trattativa tra la società mediatrice e la . CP_1
Trattandosi, però, di una circostanza di fatto del tutto ininfluente ai fini della decisione, essendo stata riconosciuta la fondatezza della domanda attorea sulla base dell'avvenuta conclusione dell'affare, non occorre soffermarsi in ordine all'istruttoria, né risulta necessario scrutinare l'eccezione di nullità della suddetta clausola.
Va infine osservato, quanto alla domanda riconvenzionale spiegata in via subordinata da parte convenuta, che, ai sensi dell'art. 1755, “la misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità”.
Ebbene, la , nella lettera di riconoscimento della provvigione del 22.07.2020 (cfr. doc. 2 del CP_1
fascicolo di parte attrice), si era impegnata, evidentemente concordando l'importo con la società attrice,
a corrispondere alla stessa un compenso di € 5.000,00 oltre IVA, in caso di conclusione dell'affare.
pagina 8 di 9 Ne discende che, avendo le parti hanno pattuito la misura della provvigione, in base all'art. 1755 c.c. non sia possibile rideterminare tale importo secondo equità.
Da quanto sopra deriva l'accoglimento della domanda proposta da nei Parte_1
confronti di , che va quindi condannata al pagamento della provvigione di € Controparte_1
5.000,00 oltre IVA del 22 % e quindi al pagamento di € 6.100,00 oltre interessi legali ex art. 1284, primo comma, c.c. dalla data della costituzione in mora (4/8/2021, data di ricezione della diffida) alla domanda giudiziale (notifica della citazione in data 16/2/2022) oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c., dalla domanda giudiziale (16/2/2022) fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i criteri medi di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore dell'attrice, della somma Controparte_1 di € 6.100,00 oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 1284, primo comma, c.c. dal 4/8/2021 al
16/2/2022 e, ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, c.c., dal 16/2/2022 fino al soddisfo;
2. Rigetta le domande riconvenzionali spiegate dalla convenuta;
3. Condanna la convenuta al pagamento in favore di delle spese processuali, Parte_1
che si liquidano in complessivi € 5.202,00 di cui € 125,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Roma il 26/02/2025
Il Giudice
Dott. Raffaele Miele
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio Dott. Massimiliano
Pinti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaele Miele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 73358/2021 promossa da:
P. IVA. , in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, alla via Germanico n. 101, presso lo studio legale dell'avv.
Francesco Currò, che la rappresenta e difende per procura in atti
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Roma, alla via Lattanzio n. 27, presso lo studio dell'avv. Stefano Cruciani, che la rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno pagina 1 di 9 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e i verbali di causa.
Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, le conclusioni delle parti e, sia pure brevemente, le rispettive deduzioni ed eccezioni.
Con atto di citazione del 16.11.2021, la conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
, esponendo che: 1) in data 22.07.2020, raccoglieva la proposta irrevocabile di acquisto da parte
[...] di , per l'immobile sito in Roma, alla via Acuto n. 90, di proprietà di Controparte_1 Per_1
2) che la suddetta proposta veniva accettata dalla in data 28.07.2020; 3) che la
[...] Per_1
convenuta riconosceva in proprio favore l'importo provvigionale per il procacciato acquisto di €
5.000,00 oltre IVA;
4) che le suddette parti pattuivano di procedere direttamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita, indicando il relativo termine di stipula al 30.09.2020; 5) che, successivamente, le stesse parti con scritture del 28.09.2020, del 13.11.2020, del 22.01.2021 e del
31.03.2021, fermi gli impegni assunti per la compravendita, posticipavano la data di stipula del rogito di compravendita, al 31.05.2021; 6) che, allo spirare del termine del 31.05.2021, Controparte_1
comunicava per le vie brevi di non poter adempiere all'acquisto per assenza della provvista
[...]
necessaria; 7) che, con missiva in data 19.07.2021, avanzava formale richiesta di pagamento alla convenuta, evidenziando come la medesima (pur senza entrare nel merito dei posticipi) era tenuta al pagamento del suddetto compenso per avere l'esponente “impegnato la propria organizzazione nel reperimento dell'immobile oggetto di proposta e nelle attività connesse” anche “nel caso in cui non si pervenisse alla conclusione dell'affare per esclusivo fatto e colpa del proponente”, giusta impegno provvigionale sottoscritto in data 22.07.2020; 8) che era stato inutile ogni tentativo di bonario componimento, ivi compreso l'invito alla negoziazione assistita inoltrato con missiva del 21.09.2021.
L'attrice formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia l'Ill.mo Tribunale adito condannare la signora al pagamento in Controparte_1 favore della in via principale dell'importo di €.5.000,00 in sorte (oltre IVA), Parte_1 oltre gli interessi dall'accettazione della proposta (28.7.2020) ad oggi, e quindi per €.5.001,51 (oltre
IVA), oltre interessi sino al soddisfo per l'opera di mediazione svolta nella procacciata accettazione della proposta di acquisto dell'immobile sito in Roma alla Via Acuto n. 90, o comunque a quel
pagina 2 di 9 maggiore o minore importo ritenuto di giustizia accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, I.V.A. e C.A.”.
si costituiva tardivamente in giudizio, deducendo che: 1) in data 22.07.2020, Controparte_1 formulava proposta d'acquisto, a mezzo dell'agenzia Toscano – Casal Monastero srls – per la compravendita dell'immobile sito in Roma, via Acuto n. 90, di proprietà di Persona_1 versandole la caparra di € 3.000,00; 2) in data 28.07.2020, tale proposta veniva accettata dalla parte venditrice;
3) la conclusione dell'affare era subordinata al buon esito dell'erogazione Persona_1 dell'Istituto Mutuante, Banco BPM, sede di Roma;
4) si recava, in compagnia di Controparte_2
presso la filiale del Banco BPM di Roma, per avviare le pratiche relative
[...] all'erogazione del mutuo relativo all'immobile oggetto di proposta d'acquisto, sito in Roma, via Acuto
n. 90 e qualche settimana dopo, il 28.07.2020, il direttore della suddetta filiale, , le Controparte_3 comunicava formalmente il diniego all'erogazione del mutuo per l'acquisto del suddetto immobile;
5) per effetto di tale diniego, l'affare non veniva a conclusione;
6) era, pertanto, esente da ogni responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale derivante dal contratto stesso o da qualsiasi altra condotta posta in essere, attesa la totale estraneità ai fatti, assolutamente non provati da parte attrice per assenza di nesso causale tra la condotta posta in essere dalla parte convenuta e il presunto lamentato inadempimento.
La convenuta concludeva, pertanto, chiedendo di: “in via preliminare: accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita per i motivi di cui sopra;
accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per la assoluta genericità della domanda verso la parte convenuta sia in punto AN sia Quantum, ut supra meglio specificato;
ancora in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla provvigione del mediatore ex art. 2950 cc per essere la data della proposta al 22-7-2020 (accettazione data il 28-7-
20) e la prima diffida e messa in mora ricevuta in data 4-8-2021 per aver la parte attrice omesso di esercitarla entro un anno ut supra meglio specificato;
in via principale: ritenere l'Impegno
Provvigionale una clausola contrattuale collegata alla Proposta di Acquisto sottoscritta il 22-7-20 e, quindi, accertare e dichiarare la vessatorietà di detta clausola e, per l'effetto, dichiararne la relativa nullità, per i motivi sopra esposti;
rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, e comunque non provata, per totale assenza di responsabilità nella causazione dell'evento, anche contrattuale o a titolo di inadempimento, per essere stata del tutto carente la prova del presunto fatto esclusivo/colpa del convenuto, e/o per totale assenza di prova dell'operato/intervento del mediatore, con vittoria di spese, diritti ed onorari della fase stragiudiziale e del presente giudizio, oltre rimborso forfettario ex art. 14 T.F., Iva e Cpa;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche
pagina 3 di 9 parziale, della domanda attrice e/o qualora l'Ill.mo Giudice adito non ritenesse concludenti le argomentazioni di cui sopra ai fini del decidere e non ritenesse sufficientemente provata l'assenza di responsabilità dell'odierna comparente, si chiede ristabilire secondo equità ex art. 1755 cc la provvigione, comunque inferiore a quanto richiesto, nonché compensarsi integralmente le spese di lite”.
Nel corso del procedimento venivano rigettate sia l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sia l'eccezione di improcedibilità della domanda, con provvedimento reso all'udienza del 20.07.2022, che qui si intende riportato e confermato.
In via istruttoria veniva espletato l'interrogatorio di parte convenuta e l'escussione della teste di parte attrice sui capitoli di prova ammessi con ordinanza del 11.03.2023, che parimenti si intende riportata e confermata;
all'esito la causa veniva assunta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e repliche.
***
Tanto premesso in fatto, occorre anzitutto ribadire che le eccezioni preliminari formulate dalla convenuta devono essere disattese.
Con particolare riguardo all'eccezione di improcedibilità della domanda ex art. 3 D.L. n. 132/2014 per la mancata notifica alla parte convenuta dell'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita, si conferma quanto già rilevato (dandone atto nel verbale) nel corso dell'udienza del 20.07.2022: dai documenti versati agli atti ed esibiti in udienza (segnatamente, dall'all. 8 dell'atto di citazione) emerge pacificamente che parte attrice ha fatto tutto quanto era nelle sue concrete possibilità per incardinare il procedimento di negoziazione assistita, avendo provveduto ad inviare il relativo invito all'indirizzo riportato dalla stessa in occasione della formulazione della proposta Controparte_1
contrattuale, oltre che risultante dal certificato di residenza;
ne discende che il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione è imputabile esclusivamente all'odierna convenuta.
Va parimenti ribadito il rigetto dell'eccezione di nullità della citazione, posto che la minuziosa attività difensiva dispiegata dalla convenuta rende evidente che alcun dubbio poteva sussistere in ordine alla
“editio actionis”, con conseguente esclusione di qualsivoglia compromissione delle garanzie difensive della predetta parte processuale.
Con riferimento, invece, all'eccezione di prescrizione annuale del diritto del mediatore alla provvigione ex art. 2950 c.c., sollevata sempre dalla in ragione del fatto che il dies a quo Controparte_1
dello scambio tra proposta e accettazione è da rinvenirsi alla data del 22.7.2020, mentre la diffida inviata dalla (cfr. all. n. 7 dell'atto di citazione) era stata ricevuta soltanto in Parte_1
data 4.8.2021, se ne deve dichiarare l'inammissibilità.
pagina 4 di 9 Invero, la suddetta eccezione non è rilevabile d'ufficio, poiché posta a tutela di interessi individuali e concernenti diritti disponibili (per la prescrizione rileva, in particolare, il principio di cui all'art. 2938
c.c.), e, nel caso concreto, risulta certamente tardiva, in quanto dedotta dalla parte nella comparsa di costituzione depositata solo in data 19.07.2022, ovverosia il giorno precedente alla prima udienza.
Occorre rammentare, infatti, che ai sensi del combinato disposto degli artt. 166 e 167, secondo comma,
(nella formulazione introdotta a seguito del D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge
n. 80/2005, che è applicabile alla fattispecie, in quanto controversia incardinata in data antecedente al
28 febbraio 2023) e 171, secondo comma, c.p.c., il convenuto ha l'onere di proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito, che non siano rilevabili d'ufficio, già al momento della comparsa di risposta, e di costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma dell'art. 163 bis c.p.c. ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 168 bis, quinto comma c.p.c..
Va altresì rilevato che il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato debba ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande, eccezioni, allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo (così Cass. Civ. Sez. I, 7 aprile 2000, n. 4376).
Alla luce di ciò, si appalesa inconferente l'eccezione, articolata in subordine dalla convenuta solo in sede di comparsa conclusionale, di inidoneità della diffida (di cui all'all.7 dell'atto di citazione) a costituire valido atto interruttivo della prescrizione, dal momento che, a fronte della tardiva costituzione in giudizio, la convenuta è comunque decaduta dalla possibilità di sollevare qualsivoglia eccezione di prescrizione del diritto azionato dalla controparte.
Venendo all'esame del merito, la domanda è fondata e merita di trovare accoglimento nei termini di seguito esposti.
In punto di diritto giova ricordare che, relativamente alla figura contrattuale che ricorre nel caso concreto, ai sensi dell'art. 1754 c.c., si qualifica mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, risultando idonea al fine del riconoscimento del diritto alla provvigione anche l'esplicazione della semplice attività consistente nella ricerca ed indicazione dell'altro contraente o nella segnalazione dell'affare, non rilevando, a tale scopo, che il mediatore debba partecipare attivamente anche alle successive trattative. In altri termini, per il diritto del mediatore al compenso, non è determinante un suo intervento in tutte le fasi delle trattative sino all'accordo definitivo, essendo sufficiente che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera da lui svolta per l'avvicinamento pagina 5 di 9 dei contraenti, con la conseguenza che anche la mera attività indirizzata al reperimento dell'altro contraente ovvero all'indicazione specifica dell'affare legittima il diritto alla provvigione, sempre che, però, tale attività costituisca il risultato utile della condotta posta in essere dal mediatore stesso e poi valorizzata dalle parti (v. Cass. Civile, Sez. III, 20/12/2005, n. 28231).
Quello che caratterizza la mediazione è, invero, proprio un'attività materiale dalla quale la legge fa scaturire il diritto alla provvigione, valorizzandosi il contatto sociale che si crea tra mediatore e parti dell'affare.
Secondo la Suprema Corte, inoltre, al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato (cfr. da ultimo Cass. Civ. Sez. II,
13/12/2023, n. 34850).
Collocandosi in quest'alveo interpretativo, la più recente giurisprudenza tende a negare la possibilità di qualificare come “affare” concluso la mera sottoscrizione di una intesa, come il “preliminare di preliminare”, la quale, in caso di inadempimento, legittima la parte non inadempiente non ad agire per l'esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno, bensì per il risarcimento del danno derivante dalla mancata prosecuzione delle trattative, e quindi dalla violazione dell'“obbligo a contrattare” (Cass. Civ. Sez. II, 13/11/2023, n. 31431).
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, infine, si deve rammentare che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Ebbene, parte attrice ha provato, tenendo conto della produzione documentale allegata al fascicolo di parte: a) di avere ricevuto, in data 22.07.2020, la proposta irrevocabile di acquisto da parte della CP_1
con riferimento all'immobile sito in Roma, alla via Acuto n. 90, di proprietà di;
b) che Persona_1
la suddetta proposta veniva accettata tramite sottoscrizione da parte di in data Persona_1
28.07.2020; c) che la si impegnava a riconoscere in favore della l'importo CP_1 Parte_1 provvigionale per il procacciato acquisto di € 5.000,00 oltre IVA, in caso di conclusione dell'affare; d) che le parti pattuivano di procedere alla stipula del rogito davanti al notaio, indicando il relativo termine al 30.09.2020; e) che, successivamente, le stesse parti, fermi gli impegni assunti per la pagina 6 di 9 compravendita, posticipavano a più riprese la data di stipula del rogito notarile di compravendita dal
30.09.2020 fino al 31.05.2021; f) che, successivamente, la dava atto di non poter finalizzare CP_1
l'acquisto per assenza della provvista necessaria, circostanza pienamente confermata da parte convenuta (cfr. documentazione allegata al fascicolo di parte attrice).
Sulla scorta di tali pacifiche emergenze processuali, deve compiersi un accertamento volto a comprendere se l'attività finora descritta sia suscettibile o meno di integrare un affare concluso (ai sensi dell'art. 1755 c.c.), seguendo le direttrici ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza di legittimità.
A tali fini, bisogna distinguere se, in concreto, le parti abbiano inteso, con la proposta e la successiva accettazione, avviare un procedimento negoziale multifase, articolato in un cd. preliminare di preliminare (perfezionato mediante l'accettazione della proposta), in un successivo contratto preliminare e poi in un rogito definitivo di compravendita (schema di per sé inidoneo a far sorgere il diritto alla provvigione), ovvero dar vita più semplicemente ad un "tradizionale" procedimento bifase, articolato in un accordo ad effetti preliminari e in un successivo contratto definitivo, il che naturalmente porterebbe a conclusioni diametralmente opposte.
Per condurre tale disamina occorre soffermarsi sulle modalità con cui si è estrinsecata in concreto la volontà negoziale delle parti piuttosto che sul nomen iuris delle operazioni poste in essere, poiché anche la mera proposta di acquisto, se contenente tutti gli elementi essenziali del contratto definitivo progettato, è idonea a configurare un contratto preliminare nel momento in cui viene accettata dal promittente venditore, con conseguente costituzione tra le parti di un vincolo giuridico assistito dalla tutela di cui all'art.2932 c.c..
Nel caso di specie, vi sono diversi elementi sintomatici che depongono nel senso della qualificazione dell'accordo raggiunto tra le parti alla stregua di un vero e proprio contratto preliminare.
Segnatamente, giova mettere in evidenza che: i) la proposta di acquisto contiene tutti gli elementi essenziali del contratto definitivo di compravendita immobiliare (parti, compiuta descrizione dell'immobile, corrispettivo e termini di adempimento); ii) le parti si danno appuntamento per il rogito davanti al notaio entro una data estremamente ravvicinata a quella della conclusione dell'accordo senza far riferimento ad un ulteriore sviluppo negoziale;
iii) dalle risultanze processuali non emerge il successivo svolgimento di trattative tra le parti (eventualmente modificative o integrative dell'accordo originario) ma solo del differimento della data di stipula del rogito (le cui ragioni restano in parte oscure, visto che, come emerge dagli atti, la risposta negativa della banca in ordine al richiesto finanziamento è pervenuta già in data 18.01.2021); iv) alla proposta di acquisto non risulta apposta la condizione sospensiva che, secondo la prospettazione della convenuta, avrebbe subordinato l'efficacia pagina 7 di 9 del contratto alla concessione del finanziamento da parte dell'ente creditizio;
v) il fatto che nella proposta d'acquisto il paragrafo relativo alla data di stipula del preliminare sia barrato, contrariamente a quanto argomentato da parte convenuta, è rivelatore proprio della volontà delle parti di considerare quello stesso atto come un preliminare di vendita.
Ne discende che l'accettazione della proposta irrevocabile di acquisto dell'immobile da parte della
, intervenuta in data 28.07.2020, può dirsi, a tutti gli effetti, il momento conclusivo Per_1 dell'affare, essendosi tra le parti costituito un vincolo giuridico tutelabile nelle forme di cui all'art. 2932
c.c., tale da far sorgere il diritto del mediatore al pagamento dell'importo provvigionale per il procacciato acquisto, concordato in misura pari a € 5.000,00 oltre IVA (cfr. all. 2 dell'atto di citazione).
L'accoglimento della domanda principale di condanna ai sensi dell'art. 1755 c.c. priva di rilievo la questione relativa all'operatività, nel caso di specie, della clausola contenuta nell'impegno provvigionale (cfr. all. 2 dell'atto di citazione, la quale recita “nel caso che non si pervenisse alla conclusione dell'affare per esclusivo fatto e colpa del proponente, ovvero in caso di mancata accettazione della proposta, laddove si verifichi il successivo acquisto/locazione sia pur tramite soggetti comunque riconducibili al proponente, dovrà essere comunque riconosciuto il compenso in favore dell'agenzia incaricata per avere questa impegnato la propria organizzazione nel reperimento dell'immobile oggetto di proposta e nelle attività connesse”), e i suoi dedotti profili di nullità per violazione dell'art. 33, primo comma, codice consumo, su cui peraltro è incentrata tutta l'attività istruttoria. Quest'ultima, sia attraverso l'interrogatorio formale della convenuta, sia tramite l'escussione della teste (impiegata presso la , mirava a chiarire se Tes_1 Parte_1
l'apposizione della clausola in esame fosse stata o meno oggetto di una specifica trattativa tra la società mediatrice e la . CP_1
Trattandosi, però, di una circostanza di fatto del tutto ininfluente ai fini della decisione, essendo stata riconosciuta la fondatezza della domanda attorea sulla base dell'avvenuta conclusione dell'affare, non occorre soffermarsi in ordine all'istruttoria, né risulta necessario scrutinare l'eccezione di nullità della suddetta clausola.
Va infine osservato, quanto alla domanda riconvenzionale spiegata in via subordinata da parte convenuta, che, ai sensi dell'art. 1755, “la misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità”.
Ebbene, la , nella lettera di riconoscimento della provvigione del 22.07.2020 (cfr. doc. 2 del CP_1
fascicolo di parte attrice), si era impegnata, evidentemente concordando l'importo con la società attrice,
a corrispondere alla stessa un compenso di € 5.000,00 oltre IVA, in caso di conclusione dell'affare.
pagina 8 di 9 Ne discende che, avendo le parti hanno pattuito la misura della provvigione, in base all'art. 1755 c.c. non sia possibile rideterminare tale importo secondo equità.
Da quanto sopra deriva l'accoglimento della domanda proposta da nei Parte_1
confronti di , che va quindi condannata al pagamento della provvigione di € Controparte_1
5.000,00 oltre IVA del 22 % e quindi al pagamento di € 6.100,00 oltre interessi legali ex art. 1284, primo comma, c.c. dalla data della costituzione in mora (4/8/2021, data di ricezione della diffida) alla domanda giudiziale (notifica della citazione in data 16/2/2022) oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c., dalla domanda giudiziale (16/2/2022) fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i criteri medi di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore dell'attrice, della somma Controparte_1 di € 6.100,00 oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 1284, primo comma, c.c. dal 4/8/2021 al
16/2/2022 e, ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, c.c., dal 16/2/2022 fino al soddisfo;
2. Rigetta le domande riconvenzionali spiegate dalla convenuta;
3. Condanna la convenuta al pagamento in favore di delle spese processuali, Parte_1
che si liquidano in complessivi € 5.202,00 di cui € 125,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Roma il 26/02/2025
Il Giudice
Dott. Raffaele Miele
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio Dott. Massimiliano
Pinti
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