Ordinanza cautelare 17 ottobre 2025
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 26/03/2026, n. 5613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5613 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05613/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06967/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6967 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Concetta Cacciola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
A) con il ricorso introduttivo:
del provvedimento di esclusione dalla selezione per il reclutamento di 2.500 volontari in ferma prefissta iniziale (VFI) nella Marina Militare per l'anno 2025;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ivi incluso per quanto di ragione il bando di "selezione per il reclutamento di 2.500 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) nella Marina Militare per l'anno 2025" nei termini meglio indicati in punto di diritto;
- del provvedimento di inidoneità al corpo speciale sommergibilisti FS/SMG ed il rigetto del riesame del suddetto giudizio di inidoneità.
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4.9.2025:
per l’annullamento della graduatoria di merito dei vincitori relativa al settore di impiego “Sommergibilisti” del concorso VFI nella Marina Militare per l’anno 2025 pubblicata in data 16 luglio 2025 e della graduatoria dei vincitori CEMM navale/CP non conosciuta dal ricorrente in quanto non pubblicata, giusta nota dell’Amminsitrazione del 16.7.2025 depositata in giudizio in data 24.7.2025; entrambe le graduatorie sono impugnate nella parte in cui è stato escluso l’odierno ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. DI AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente partecipava al concorso in oggetto (reclutamento di 2500 VFI nella Marina Militare per l’anno 2025 I^ blocco) precisando in sede di domanda il proprio interesse alternativo ad essere assegnato al settore CEMM navale/CP ovvero alla categoria dei sommergibilisti (FS/SMG).
A seguito degli accertamenti compiuti nella prima fase concorsuale il candidato risultava provvisoriamente idoneo quale sommergibilista ove si collocava nella posizione -OMISSIS- e, nel contempo, anche nel settore di impiego CEMM/CP (cfr. doc. 5 ric.).
Tuttavia sopravveniva la nota prot. -OMISSIS-del 9.4.2025 con cui il Ministero della Difesa comunicava al ricorrente l’esclusione dalla procedura concorsuale in quanto, a seguito delle verifiche svolte, era emerso che lo stesso non era in possesso del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lett. d) del bando in quanto dal 7.3.2024 risultava imputato in un procedimento penale per delitto non colposo, sulla base delle risultanze del certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania.
Pochi giorni dopo tale comunicazione, il ricorrente riceveva l’ulteriore nota prot. -OMISSIS- datata 4.4.2025 (ma ricevuta il successivo 17 aprile), che lo informava in ordine alla sua:
i. piena idoneità psico-fisica al servizio militare quale VFI nel settore CEMM navale / CP;
ii. non inidoneità per il settore di impiego FS / SMG sommergibilista (cfr. doc. 3 ric.).
Si ricorda che, per quest’ultima specialità (trattandosi di una “forza speciale”), sono prescritti requisiti psico-fisici particolarmente elevati, non richiesti invece per l’altro settore.
Con il ricorso oggi in disamina, notificato in data 9.6.2025 e depositato in data 12.6.2025, il sig. -OMISSIS- ha impugnato entrambi i provvedimenti escludenti allegando, in primo luogo, che medio tempore era intervenuta la sentenza del Tribunale penale di Catania n. -OMISSIS- depositata in data 20.5.2025 (doc. 6 ric.) che lo assolveva con formula piena dal reato ascritto “perché il fatto non sussiste”.
Nel ricorso la difesa del ricorrente rammenta la recente evoluzione giurisprudenziale (cfr. ex multis, TAR Lazio, I-bis, ordinanza 19 dicembre 2024, n. 5826; Cons Stato, sez. II, sent. n. 2606/2022; id. 20.2.2023, n. 1727; Cons. Stato nn. 2772/2024 e 6565/2025; TAR Lazio I-bis, n. 29 del 2.1.2026) che è pervenuta a ritenere che il requisito escludente di cui alla lett. g-bis) dell’art. 635 c.o.m. (assenza di imputazioni penali in corso a carico del candidato), secondo una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, coerente con il principio di presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27 Cost., deve ritenersi sottoposto alla condizione risolutiva della (eventuale) sopravvenienza della sentenza definitiva del giudice penale, se pienamente assolutoria per l’imputato.
Pertanto, deduce il ricorrente, vista la sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale Penale di Catania - Ufficio del G.I.P. (divenuta irrevocabile, come da annotazione del 2.7.2025), resa a definizione del procedimento penale n. RGNR. -OMISSIS- a carico del ricorrente (più altri), la quale ha assolto l’imputato “perché il fatto non sussiste”, si è di fronte ad un evento - non certo irrilevante alla luce dell’orientamento sopra accennato - che l’Amministrazione era tenuta a considerare.
Ciò, quanto meno, ai fini della immissione dell’aspirante nella graduatoria generale relativa al “reclutamento di 2.500 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) nella Marina Militare per l'anno 2025 per VFI CEMM navale/CP” (profilo in relazione al quale la competente Commissione medica di concorso, come detto, aveva già valutato il ricorrente come pienamente idoneo) e del successivo incorporamento, spettante in base al punteggio conseguito nelle prove di concorso.
Quanto alla inidoneità sanitaria per il diverso profilo di sommergibilista, il ricorrente ha lamentato che, nonostante la sua espressa richiesta di un riesame medico, questo gli era stato negato in ragione dell’esclusione radicale dal concorso nel suo complesso, subita a causa della mancanza del “requisito penale” ai sensi della lett. g-bis) dell’art. 635 c.o.m.
Si è costituito in resistenza il Ministero della Difesa che ha depositato memoria difensiva nella quale argomenta ampiamente ai fini del rigetto del ricorso.
In sede cautelare, con l’ordinanza n. -OMISSIS- questo Collegio, in accoglimento dell’istanza del ricorrente, ha disposto:
a) l’ammissione con riserva del ricorrente alla procedura concorsuale limitatamente al settore d’impiego CEMM/CP, per i quale il ricorrente aveva ottenuto l’accertamento della propria idoneità al s.m.i.;
b) con riguardo alla distinta pretesa del ricorrente all’immissione nei ruoli nel settore di impiego FS/SMG (sommergibilista), alla luce della documentazione sanitaria prodotta in atti, la domanda cautelare è stata accolta “ai soli fini di una rivalutazione da parte della competente Commissione per gli accertamenti sanitari che valuterà nuovamente l’idoneità del ricorrente limitatamente al settore d’impiego “Forze Speciali”, alla luce degli ulteriori elementi di valutazione prodotti dall’interessato”.
Successivamente, il ricorrente è stato convocato in data 13.11.2025 presso UO RA quale VFI per il 3^ incorporamento 1^ blocco (doc. 25 ric.).
Viceversa, il 22.12.2025 l’Amministrazione, a seguito delle visite eseguite, ha riconosciuto l’interessato come idoneo al servizio nella M.M. anche ai fini della frequenza del corso di sommergibilista (doc. 32 ric.).
Con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 4.9.2025 previa notificazione a due controinteressati, il ricorrente ha impugnato, per illegittimità derivata, la graduatoria finale di merito del concorso de quo nella parte in cui non è stato inserito nella stessa il suo nominativo, neanche con “riserva”.
Questo Collegio ha quindi disposto l’integrazione del contraddittorio, mediante “pubblici proclami” (ai sensi del combinato disposto dell’art. 41, comma 4, c.p.a., e dell’art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione resistente, nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso).
Parte ricorrente ha documentato l’esecuzione dell’incombente.
Depositate dalle parti le memorie conclusionali, in data 18 febbraio 2026 si è tenuta la pubblica udienza all’esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso deve ritenersi fondato nel suo complesso, vale a dire:
(i) sia ai fini della definitiva ammissione del ricorrente al concorso come VFI CEMM/CP (per la quale, come visto, non si pongono problemi di idoneità sanitaria al servizio, in quanto a suo tempo positivamente accertata dalla competente Commissione medica);
(ii) che ai fini della definitiva ammissione al concorso per la specialità “sommergibilista”, per la quale, come detto, l’interessato ha recentemente ottenuto il positivo accertamento della idoneità sanitaria da parte della stessa Amministrazione, in sede di riesame.
Con il definitivo accertamento della idoneità psico-fisica del ricorrente, persiste l’interesse del ricorrente alla decisione ai soli fini dell’annullamento del provvedimento che lo ha escluso dalla procedura concorsuale per mancanza del requisito, costituito dall’assenza di imputazioni penali in corso.
Al riguardo sono condivisi dal Collegio gli argomenti spesi dal ricorrente nel ricorso (e ribaditi nei motivi aggiunti).
Sul punto la lex specialis appare conforme a quanto prevede l’art. 635, comma 1, C.O.M., rubricato “ Requisiti generali per il reclutamento” che prevede corrispondente requisito alla lettera alla lett. g-bis (“non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi” ).
Nel caso all’odierno esame, alla possibilità di partecipare al concorso, ostava l’assenza del requisito del non essere “… in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi”, atteso che il ricorrente risultava “imputato” in un procedimento penale pendente dinnanzi al Tribunale di Catania.
A tal proposito, osserva il Collegio che l’Amministrazione, nell’escludere il ricorrente dalla procedura di selezione ha agito nell’esercizio di un potere vincolato per effetto del suddetto art. 635 c.o.m. e della corrispondente disposizione [(art. 2, comma 1, lett. d)] della lex specialis , posto che l’essere imputati costituiva ex se una causa ostativa all’ammissione al concorso.
Tuttavia, dalla documentazione ritualmente versata in atti, è risultato che l’odierno ricorrente è stato assolto dal reato a lui ascritto con formula piena e, precisamente, “perché il fatto non sussiste” , per effetto della sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Catania n. -OMISSIS- del 20.5.2025.
La sentenza assolutoria (doc. 6 ric.) risulta munita della formula di irrevocabilità.
Tale non trascurabile dato fattuale e giuridico, sopraggiunto al provvedimento di esclusione, induce alle considerazioni che di seguito si espongono (conformi ad un indirizzo ormai consolidato della Sezione, cfr. TAR Lazio, I-bis, 290/2023 sopracitata nonché id. 30 agosto 2022, nn. 11315, 11317, 11323, 11328; id. 23/06/2025, n. 12307; cfr. altresì Consiglio di Stato, sez. II, 24 ottobre 2022, n. 9055; id. 8 aprile 2022, n. 2606).
Poiché assolto con formula piena, il ricorrente ha potuto dimostrare di non aver consumato alcun delitto non colposo e, quindi, di essere - già al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda - pienamente degno di servire la Patria, in quanto nel pieno possesso dei requisiti morali e di professionalità necessari a tal fine.
In altre parole, la conclusione del procedimento penale con esito pienamente favorevole all’imputato ha fatto venir meno, con effetto retroattivo, ogni formale motivo ostativo alla partecipazione al concorso e, in prospettiva, all’assunzione dell’impiego nella Forza Armata.
Invero, il requisito in esame ha una funzione di protezione dell’interesse pubblico ad una corretta selezione del personale delle Forze armate, che tuttavia si esaurisce, come accaduto nel caso di specie, a seguito della definitiva assoluzione del candidato imputato con formula piena, “ poiché tale esito processuale non può lasciar adito ad alcun dubbio sulla sua idoneità morale a ricoprire il ruolo militare divisato” (Cons. Stato, Sez. II, 8 aprile 2022, n. 2606).
Il Consiglio di Stato, nell’arresto citato, ha osservato altresì che “[…] va evidenziato che la funzione del requisito de quo, in una lettura costituzionalmente orientata e coerente con gli articoli 3, 27 e 97 della Costituzione, è proteggere il reclutamento da seri ed effettivi rischi, sicché detto requisito deve considerarsi efficace entro i limiti della propria ratio di protezione dell’interesse pubblico ad una corretta selezione del personale e non oltre, giacché, in ogni caso, l’inizio d’un procedimento penale di per sé non consente all’amministrazione di emettere un giudizio definitivo circa la moralità e/o la professionalità del candidato al reclutamento.
Orbene, se il suddetto requisito è una modalità di protezione dal predetto rischio, allora esso esaurisce il proprio scopo quando il rischio non possa più avverarsi in concreto, come accaduto nel caso di specie a seguito della definitiva assoluzione del candidato imputato per insussistenza del fat[t]o di reato, poiché tale esito processuale non può lasciar adito ad alcun dubbio sulla sua idoneità morale a ricoprire il ruolo militare divisato.” (Cons. Stato, ult. cit.)
Pertanto, seguendo l’esegesi fornita dal citato precedente, il requisito escludente deve ritenersi sottoposto alla condizione risolutiva, nel caso di specie avveratasi, dell’intervenuta definitiva assoluzione del militare imputato, alla stregua delle consuete regole sull’efficacia retroattiva dell’avveramento o del mancato avveramento della condizione.
In tal modo è conservata la funzione protettiva della clausola in esame ma si evita di produrre eccessivo e irreparabile sacrifico dei diritti dell’aspirante al reclutamento “…in assenza d’una diversa e più specifica scelta del legislatore in ordine al termine massimo della sua vigenza e di una differente graduazione delle sue modalità estintive…” (Cons. Stato n. 2606/2022; v. anche Cons. Stato, sez. II, 24 ottobre 2022, n. 9055).
Pertanto, la disposizione in virtù della quale è stato adottato il provvedimento impugnato di esclusione dalla procedura selettiva a cui il candidato ha preso parte con successo, che richiede il possesso del requisito de quo dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e fino all’incorporamento, necessita di una lettura costituzionalmente orientata, tale per cui, venuta meno l’imputazione a carico del militare, nessun dubbio può essere sollevato circa la sua moralità, giacché l’inizio di un procedimento penale non consente di emettere a tal proposito un giudizio definitivo di colpevolezza.
Per contro, una sua rigida applicazione condurrebbe ad esiti sostanzialmente ingiusti, oltre ad essere irragionevole ed illogica in considerazione della ratio che la giustifica, risolvendosi in una distorsione dei canoni di legittimità e buon andamento dell’azione amministrativa (cfr. Tar Lazio, sez. I bis, n. 290/2023; n. 7679/2021).
In definitiva, in ragione dell’intervenuta assoluzione con formula piena, si è rivelata nella sua oggettività irragionevole l’esclusione del candidato dalla procedura di reclutamento de quo, rendendo quindi illegittimo il provvedimento espulsivo e la graduatoria finale di merito in seguito approvata, nella parte in cui non contempla il nominativo del ricorrente.
Conclusivamente, per tutto quanto precede, il ricorso, assorbita ogni altra censura o deduzione, va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati nei limiti dell’interesse del ricorrente e declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare compiuto seguito ai consequenziali adempimenti richiesti dall’effetto conformativo della presente sentenza, ai fini della definitiva assunzione del ricorrente in servizio (in alternativa, a sua scelta, nel ruolo CEMM oppure nel profilo SOMMERGIBILISTI), stante il superamento delle prove, delle verifiche fisiche e attitudinali e visto il conseguimento di un punteggio utile in graduatoria.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato dai motivi aggiunti in epigrafe proposti, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati ai fini della definitiva immissione in servizio del ricorrente.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese processuali in favore del sig. -OMISSIS- che liquida in complessivi Euro 3.305,00 (euro tremilatrecentocinque/00) oltre Iva, Cassa Avvocati, rimborso delle spese generali nella misura del 15% e del contributo unificato anticipato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, -OMISSIS-6, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO AN, Presidente
DI AL, Consigliere, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DI AL | IO AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.