TAR Roma, sez. 1B, sentenza 26/03/2026, n. 5613
TAR
Ordinanza cautelare 17 ottobre 2025
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Sentenza 26 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Esclusione per imputazione penale

    Il Collegio ha ritenuto che, a seguito dell'assoluzione con formula piena ('perché il fatto non sussiste') nel procedimento penale, l'esclusione basata sull'imputazione penale fosse irragionevole e illegittima, in quanto l'esito del giudizio penale ha fatto venir meno, con effetto retroattivo, ogni motivo ostativo alla partecipazione al concorso.

  • Accolto
    Inidoneità sanitaria per sommergibilista

    A seguito del riesame disposto in sede cautelare e della successiva visita, l'Amministrazione ha riconosciuto l'idoneità del ricorrente anche per il corso di sommergibilista, superando di fatto la precedente inidoneità.

  • Accolto
    Esclusione dalla graduatoria di merito

    L'annullamento del provvedimento di esclusione e il riconoscimento dell'idoneità rendono illegittima l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria di merito.

  • Accolto
    Esclusione dalla graduatoria di merito

    L'annullamento del provvedimento di esclusione e il riconoscimento dell'idoneità rendono illegittima l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria di merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 26/03/2026, n. 5613
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5613
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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