TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/10/2025, n. 4004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4004 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 2/10/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa
Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G.L. 12456/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
Controparte_1
Resistente
È presente, per parte ricorrente, in sostituzione dell'Avv. Barbara LOMBARDO l'Avv.
OR OS, il quale insiste per il rinnovo della consulenza tecnica.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11.40 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
12456 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in dall'Avv. Barbara LOMBARDO, giusta procura in atti, ed forma esecutiva all'Avv.
______________________ elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, in
______________________ per ___________________ Palermo, Via Goethe 22;
______________________
______________________
- Ricorrente - Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 2/10/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
Dichiara quest'ultima non soggetta al pagamento delle spese processuali.
Pone a carico dell'ER le spese ed i compensi di difesa di parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, liquidati come da separato decreto.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/10/2024, , in Parte_1
contraddittorio con l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di CP_1
accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, a decorrere dall'epoca della revisione
(12/04/2023);
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo CP_1
confermarsi quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
26/08/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_1
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-
economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 2/10/2025, la causa è
stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che
[...]
è affetta da “Esiti di mastectomia radicale e linfoadenectomia Parte_1 allargata per K duttale infiltrante della mammella destra in pz con ipotiroidismo in terapia
sostitutiva” e ha concluso che, applicando il calcolo riduzionistico, tali infermità
determinano un'invalidità del 67%.
Il c.t.u. ha, pertanto, escluso che parte ricorrente possegga i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza e ha confermato le sue conclusioni nelle note a chiarimento della consulenza, in risposta alle osservazioni di parte ricorrente, in quanto, “dalla disamina della documentazione clinica non emergono certificazioni che
documentino limitazioni motorie significative a carico delle articolazioni della spalla sinistra: in
particolare il certificato del 18/07/2024 a firma del Dott. specialista in fisiatria, non fa alcun Per_1
riferimento a limitazioni motorie delle articolazioni dell'arto superiore sinistro. A ciò si aggiunge che
in corso di visita peritale non è stata riscontrata nessuna alterazione funzionale significativa della
spalla”.
Le suddette conclusioni, conformi a quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da Parte_1
va rigettata.
[...]
Parte ricorrente, rimasta soccombente, non può essere condannata al pagamento delle spese processuali, avendo formulato nelle conclusioni del ricorso la dichiarazione di cui al novellato art. 152 disp. att. c.p.c.
Attesa l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato
vanno poste a carico dell'ER le spese ed i compensi relativi alla sua difesa, liquidati come da separato decreto.
Conseguentemente vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle CP_1
consulenze tecniche, già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 2/10/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 2/10/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa
Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G.L. 12456/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
Controparte_1
Resistente
È presente, per parte ricorrente, in sostituzione dell'Avv. Barbara LOMBARDO l'Avv.
OR OS, il quale insiste per il rinnovo della consulenza tecnica.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11.40 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
12456 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in dall'Avv. Barbara LOMBARDO, giusta procura in atti, ed forma esecutiva all'Avv.
______________________ elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, in
______________________ per ___________________ Palermo, Via Goethe 22;
______________________
______________________
- Ricorrente - Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 2/10/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
Dichiara quest'ultima non soggetta al pagamento delle spese processuali.
Pone a carico dell'ER le spese ed i compensi di difesa di parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, liquidati come da separato decreto.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/10/2024, , in Parte_1
contraddittorio con l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di CP_1
accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, a decorrere dall'epoca della revisione
(12/04/2023);
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo CP_1
confermarsi quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
26/08/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_1
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-
economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 2/10/2025, la causa è
stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che
[...]
è affetta da “Esiti di mastectomia radicale e linfoadenectomia Parte_1 allargata per K duttale infiltrante della mammella destra in pz con ipotiroidismo in terapia
sostitutiva” e ha concluso che, applicando il calcolo riduzionistico, tali infermità
determinano un'invalidità del 67%.
Il c.t.u. ha, pertanto, escluso che parte ricorrente possegga i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza e ha confermato le sue conclusioni nelle note a chiarimento della consulenza, in risposta alle osservazioni di parte ricorrente, in quanto, “dalla disamina della documentazione clinica non emergono certificazioni che
documentino limitazioni motorie significative a carico delle articolazioni della spalla sinistra: in
particolare il certificato del 18/07/2024 a firma del Dott. specialista in fisiatria, non fa alcun Per_1
riferimento a limitazioni motorie delle articolazioni dell'arto superiore sinistro. A ciò si aggiunge che
in corso di visita peritale non è stata riscontrata nessuna alterazione funzionale significativa della
spalla”.
Le suddette conclusioni, conformi a quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da Parte_1
va rigettata.
[...]
Parte ricorrente, rimasta soccombente, non può essere condannata al pagamento delle spese processuali, avendo formulato nelle conclusioni del ricorso la dichiarazione di cui al novellato art. 152 disp. att. c.p.c.
Attesa l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato
vanno poste a carico dell'ER le spese ed i compensi relativi alla sua difesa, liquidati come da separato decreto.
Conseguentemente vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle CP_1
consulenze tecniche, già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 2/10/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)