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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 9245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9245 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1785/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- IV SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Biancamaria
Pisciotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1785 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi rappresentati e difesi
[...] C.F._2 dall'avv. Pierludovico Nicòtina presso il cui studio, sito in Napoli alla Via
Arco Mirelli n. 32, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
RICORRENTI-
E
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t, rappresentato e difeso dall' avv. Francesca Maria
Penta presso il cui studio, sito in Napoli alla Via Luca da Penne n. 1, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-RESISTENTE-
NONCHÉ
(C.F. ), rappresentato e Controparte_2 C.F._3 difeso dall'avv. Gennaro Esposito presso il cui studio sito in Napoli, alla
Piazza Dante n. 22, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-CONVENUTO-
Oggetto: risarcimento danni a cose;
Conclusioni: come da atti di causa e verbali di udienza;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il disposto di cui all'art. 135 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, secondo cui la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data 26/01/2024,
e , premesso di essere comproprietari Parte_1 Parte_2 dell'immobile sito in Napoli, alla Via Toledo n. 228, piano 4°, hanno adito l'intestato Tribunale, esponendo: - che l'immobile di loro proprietà era interessato da copiosissime infiltrazioni di acque chiare provenienti dal sovrastante terrazzo di proprietà esclusiva di;
- che tale Controparte_2 situazione veniva comunicata, in data 23/12/2019, sia all'amministratore p.t. del che al - che a febbraio 2020 il Controparte_1 CP_2 tecnico incaricato dal Condominio, ing. effettuava un sopralluogo sui CP_3 luoghi a seguito del quale, accertata la presenza delle lamentate infiltrazioni, invitava l'amministrator del condominio ad una “nuova impermeabilizzazione del terrazzo, mediante la rimozione della pavimentazione ed impermeabilizzazione esistente”; - che, tuttavia, né il né CP_1 CP_2 ponevano in essere alcun intervento;
- che, pertanto, con comunicazione del
28/09/2020, gli odierni istanti diffidavano, nuovamente il e il CP_1 rappresentando che, a causa dell'inerzia e del passare del tempo, i CP_2 punti di infiltrazione di acque provenienti dalla sovrastante proprietà, si erano moltiplicati;
-che, state il perdurare dell'inerzia delle controparti, in data
23/11/2022, i ricorrenti depositavano ricorso per accertamento tecnico
- 2 -
preventivo ai sensi dell'art. 696bis c.p.c. presso il Tribunale di Napoli, iscritto con n. r.g. 27135/2022 al fine di accertare le cause del fenomeno dannoso in atto, individuare le opere necessarie ad eliminare le infiltrazioni nonché le opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi;
- che nel predetto procedimento veniva nominato come ctu l'arch. la quale, Persona_1 accertate le cause delle infiltrazioni, quantificava in € 7.893,66 il i danni subiti dall'appartamento degli odierni ricorrenti;
- che nonostante gli esiti della ctu né il né benché sollecitati, provvedevano al ristoro dei CP_1 CP_2 danni e alla corresponsione delle spese di ctu e per i ctp.
Tutto ciò premesso e hanno chiesto Parte_1 Parte_2 all'adito Tribunale, previo accertamento della responsabilità del CP_1 convenuto e di nella causazione dei danni oggetto di causa, Controparte_2 la condanna di questi ultimi al pagamento delle somme quantificate in sede di
ATP per il ripristino dello stato dei luoghi, oltre al pagamento delle spese di ctp, al rimborso delle spese di ctu nonché oltre al pagamento delle spese di lite sia del presente giudizio che del giudizio ex art. 696 bis c.p.c.
In data 15/07/2024 si è costituito in giudizio Controparte_2 evidenziando di aver sempre sollecitato l'esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione del terrazzo di copertura mostrando alle controparti la sua piena collaborazione;
di contro ha evidenziato che i ricorrenti si erano opposti ad eseguire le verifiche nell'intradosso del solaio prima di procedere ai lavori indicati dal ctu e in particolare prima del getto del nuovo massetto.
Ciò posto ha negato ogni responsabilità a suo carico nella causazione dei danni lamentati dai ricorrenti e ha chiesto, previa ispezione dell'intradosso del solaio intermezzo tra la proprietà / ed eventuale CP_2 Pt_1 integrazione della ctu, il rigetto della domanda risarcitoria formulata nei suoi confronti, vinte le spese di lite, anche del giudizio per ATP, con condanna dei ricorrenti anche per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In data 11/08/2024 si è costituito in giudizio anche il
[...]
evidenziando, anch'esso, il comportamento ostruzionistico Controparte_1
- 3 -
degli attori i quali non hanno consentito l'accesso al consulente del nel proprio appartamento per l'ispezione dell'intradosso del CP_1 solaio prima di procedere all'esecuzione dei lavori di rifacimento del terrazzo.
Ha, quindi, negato la responsabilità dell'Ente di gestione nella causazione dei danni lamentati dai e ha chiesto, anch'esso, previa ispezione Pt_1 dell'intradosso del solaio intermezzo tra la proprietà / , il CP_2 Pt_1 rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese di lite, anche del giudizio per ATP e condanna delle controparti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'esito della prima udienza di comparizione svoltasi in data
19/11/2024 è stato concesso alle parti termine per instaurare la procedura obbligatoria di negoziazione assistita;
successivamente, acquisito il fascicolo dell'ATP, la causa, ritenuta matura per la decisone, senza necessità di svolgere ulteriore attività istruttoria, è stata rinviata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 14/10/2020 e riservata in decisione ai sensi dell'ultimo comma della citata norma.
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso, che l'oggetto del presente procedimento va correttamente inquadrato nell'ambito della previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c., in tema di danno cagionato da cosa in custodia.
La responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ., per i danni cagionati da cose in custodia, presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa.
Deve, dunque, considerarsi custode chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti al bene oggetto di custodia, poiché di fatto ne vigila le modalità d'uso e di gestione (cfr. Cass., Sez. III, 2/2/2006, n. 2284;
Cass. Sez. III, 30/11/2005 n. 26086).
- 4 -
Ciò posto, giova ancora sottolineare, che la fattispecie normativa applicabile costituisce, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, un'ipotesi di responsabilità oggettiva, per la cui ricorrenza è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato.
Non rileva, al riguardo, la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza in quanto la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodia, analogo a quello previsto per il depositario, dovendosi considerare che la funzione della suddetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi, di fatto, si trovi nella condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa. Detta forma di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, il quale costituisce un fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, che deve essere riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno (cfr. Cass., Sez. III, 20.10.2005, n. 20317). A tal fine, sotto il profilo probatorio, incombe sull'attore la prova del nesso causale tra cosa e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre il convenuto, per liberarsi dell'obbligo risarcitorio, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e che, potendo consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato, deve presentare i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 21.10.2005,
n. 20359).
Inoltre, sempre secondo l'orientamento del tutto prevalente tra i giudici di legittimità (ex plurimis cfr. Cass. Sez. 3 n 38089 del 2.12.2021): “in tema di danni da cose in custodia, la qualità di proprietario della cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (o, comunque, di soggetto tenuto per legge a provvedere alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria: art. 3 l. n. 23 del
1996) integra quella normale condizione di "potere sulla cosa" che - in quanto riflesso di una situazione giuridicamente rilevante rispetto alla "res",
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tale da rendere attuale e diretto l'anzidetto potere attraverso una signoria di fatto sulla cosa di cui si abbia la disponibilità materiale - costituisce il presupposto della responsabilità ex art.2051 c.c.”.
Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, va, altresì, ricordato che, secondo l'orientamento incontrastato delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U n. 9449 del 10.05.2016): “In tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma
1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria;
il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del ”. CP_1
Ed infatti il lastrico solare, anche se attribuito in uso esclusivo o di proprietà esclusiva di uno dei condomini, svolge funzione di copertura del fabbricato e, perciò, l'obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi da fatto imputabile soltanto al che ne abbia la proprietà esclusiva, grava su tutti i condomini (con CP_1 riparazione delle spese ex art. 1126 c.c.) e quindi il , quale CP_1 custode ex art. 2051 c.c., risponde dei danni che siano derivati al singolo condomino o a terzi per difetto di manutenzione del lastrico stesso ( cfr.
Tribunale di Roma sez. VII, 29/10/2013, n.21600).
Alla luce di quanto detto, pertanto, l'attore ha correttamente proposto azione di risarcimento dei danni sia nei confronti del in persona CP_1
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dell'amministratore, che rappresenta tutti i condomini tenuti ad effettuare la manutenzione del lastrico solare in questione, che nei confronti del proprietario esclusivo del terrazzo da cui sono derivate le lamentate infiltrazioni.
Tanto premesso in punto di diritto, nel caso di specie, risulta provata sia l'esistenza del danno che il nesso causale con la cosa rientrante nell'ambito della sfera di custodia del e del CP_1 CP_2
In tal senso depongono, infatti, gli esiti della c.t.u. espletata nell'ambito del giudizio di ATP recante n.r.g.a. 27135/2022 le cui conclusioni sono condivise dal Tribunale essendo fondate su metodo scientifico e su un'oculata disamina del caso concreto, oltre ad essere immuni da vizi logici.
Nello specifico il nominato ctu, arch. a seguito dell'esame Per_1 dello stato dei luoghi, ha riscontrato la presenza, nell'immobile di parte attrice, di infiltrazioni d'acqua in particolare nella zona “del soggiorno (1) e della camera (2) dalla quale si ha accesso a quella di cui alle righe precedenti. Risultano a vista danneggiate alcune porzioni di soffitto con sottostante parete di muratura perimetrale e il soffitto e parete divisoria tra gli ambienti in foto indicati come 1 e 2. La traccia d'infiltrazione è manifestata principalmente da un alone più scuro sulla pittura e da alcuni fenomeni d'esfoliazione. Negli angoli è rilevabile piccoli insediamenti di muffe del tipo”aspergillus niger”, tipiche proprio delle murature umide.
L'alone e le esfoliazioni si estendono verso l'interno della stanza, sempre sul soffitto, per una superficie di circa cm 0.50” (cfr. pagg. n.5 e 6 consulenza)
Quanto, poi, alle cause del predetto fenomeno dannoso il tecnico nominato dal Tribunale ha accertato che “Nel soggiorno indicato come ambiente n. 1 e in parte nell'adiacente camera indicata con il n.2, in prossimità della porta di passaggio tra i due ambienti, la causa è la cattiva tenuta delle fughe della pavimentazione del terrazzo soprastante, il cattivo stato del manto impermeabilizzante ad esse sottoposto, e qualche sconnessione dell'aderenza dei battiscopa, mentre dal lato dx del balcone
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della stessa stanza n.2 le tracce d'infiltrazione registrate sono da ascriversi alla cattiva manutenzione della coppa della tubazione pluviale nella quale la continua tracimazione d'acqua, la cui traccia è evidente anche sulla muratura di facciata, ha infiltrato la muratura e procurato la traccia rinvenibile in casa (cfr. pag. 17 consulenza). Ha poi, anche CP_4 precisato che “La causa delle infiltrazioni per la maggior parte è dovuta a: penetrazione delle acque meteoriche e non da :A1 fughe tra le mattonelle e fratture sulle stesse con penetrazione attraverso il solaio; A2- distacco battiscopa.; B1- Acqua meteorica penetrate dalla tracimazione della coppa di raccolta della pluviale che corre lungo la facciata lato p.tta . Parte_3
Tale tracimazione ha lasciato segni sulla facciata da poco ristrutturata” (cfr. pag. 18 consulenza).
Il ctu, poi, ha proseguito la sua indagine individuando i danni riscontrati nell'immobile degli attori stimando i costi per il rispristino dello stato dei luoghi in € 7.893,66.
L'arch. ha anche individuato le opere necessarie ad eliminare Per_1 le cause delle riscontrate infiltrazioni (cfr. pag. 19 e 20 consulenza).
Sul punto, tuttavia, è appena il caso di precisare che oggetto del presente giudizio è esclusivamente la domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni riscontrati nell'immobile di parte attrice. Pertanto esulano dal presente giudizio tutte le contestazioni, effettuate dalle parti convenute, in relazione alle opere a farsi nonché le richieste tese ad effettuare, prima dell'esecuzione dei lavori indicati dal ctu, un'ispezione dell'intradosso del solaio tra la proprietà dei e quella del Ed infatti, per Pt_1 CP_2 quanto in questa sede di specifico interesse, l'arch. in sede di ATP Per_1 aveva precisamente individuato le cause delle lamentate infiltrazioni, non ritenendo, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa delle parti convenute, la presenza di altre concause rispetto a quelle sopra indicate.
Ebbene, alla luce di tutto quanto sin qui argomentato, ed in essenza della prova liberatoria del caso fortuito, va dichiarata la concorrente
- 8 -
responsabilità del e del nella causazione dei danni CP_1 CP_2 riscontrati nell'immobile degli attori: le parti convenute vanno, pertanto, condannate, in solido tra loro, al risarcimento dei danni così come accertati in sede di ctu pari ad € 7.893,66.
Tuttavia, osserva il Tribunale che la somma pari ad € 7.893,66 risale al momento del deposito della ctu, ovvero al 9/05/2023. Occorre, pertanto, procedere alla rivalutazione di tale importo all'attualità. Ebbene tale somma rivalutata ad oggi è pari ad € 8.106,79.
Trattandosi di importo risarcitorio, sulla somma sopra dovuta, già liquidata all'attualità, vanno, poi, riconosciuti, alla luce della nota sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 1712/1995, gli interessi compensativi o da lucro cessante, quale voce del danno diretta a ristorare il danneggiato delle conseguenze economiche nascenti dal tardivo pagamento dei danni liquidati.
Tale danno sussiste quando “dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima” (così Cass. n.4938/2023).
In tal caso, il “danno da ritardo” può essere “indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi”.
Ebbene, nel caso di specie, il danno di cui trattasi può ritenersi esistente in via presuntiva in considerazione dell'importo liquidato e del lasso di tempo intercorso tra la data del fatto e quella della liquidazione;
elementi questi ultimi che inducono a ritenere in via sempre presuntiva che se la somma fosse stata corrisposta nella immediatezza sarebbe stata impiegata fruttuosamente.
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Circa la quantificazione, poi, il danno in oggetto può essere liquidato facendo applicazione del meccanismo degli interessi di cui si è detto, mediante applicazione, in via del tutto equitativa, del tasso previsto dal primo comma dell'art. 1284 c.c.
Tali interessi, però, devono essere calcolati non sulla somma sopra liquidata di € 8.106,79, ma su quella devalutata alla data dell'evento dannoso
(23/12/2019 data della lettera di messa in mora) di € 6.823,90 e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai fino alla pronuncia della presente sentenza.
Conseguentemente, il danno per ritardato pagamento è pari ad €
808,21.
Sull'importo complessivo di € 8.915,00 (€ 8.106,79+ € 808,21) decorreranno, poi, dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo, gli interessi corrispettivi al tasso previsto dal comma 4 dell'art. 1284 c.c., avendo la Suprema Corte chiarito che tale disposizione normativa si applica anche alle obbligazioni nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle (cfr., Cass. n. 61/2023). La norma, però, riferendosi ai soli interessi corrispettivi non assume alcun rilievo rispetto agli interessi compensativi, che - come già si è detto - costituiscono solo una voce del danno. Con la conseguenza che gli interessi legali ex art. 1284, comma 4,
c.c. non potranno decorrere dalla domanda, ma solo dal momento in cui, attraverso la liquidazione, il credito di valore si trasforma in credito di valuta.
In conclusione il Condominio sito in , in solido con Controparte_1
, va condannato a corrispondere in favore degli attori, a Controparte_2 titolo di risarcimento danni, la somma di € 8.915,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia al saldo.
All'accoglimento della domanda di parte attrice consegue il rigetto della domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. formulata dai convenuti.
- 10 -
Questi ultimi vanno, altresì, condannati al pagamento, in favore degli attori, delle spese legali e di Ctu dagli attori sostenute nell'ambito del giudizio di ATP: in particolare, le spese legali si liquidano in dispositivo sulla base dei criteri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m., tenuto conto del valore della causa
(scaglione di riferimento da € 5.201,00 a 26.000,00) e dell'attività concretamente espletata con la precisazione che ci si discosta dai parametri medi di liquidazione stante l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto particolarmente complesse in complessivi € 1.781,0 di cui € 145,50 per spese ed € 1.635,90, oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale, oltre IVA e CPA;
mentre le spese di CTU ammontano, come da decreto di liquidazione in atti del 30/07/2023, ad € 1.473,52, oltre contributi e
IVA come per legge per un totale di € 1.532,46 come da fattura allegata al ricorso introduttivo del presente giudizio (all.3°)
Ed invero, le spese “le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. (Cass. n. 9735/2020; n. 14268/2017)”
(cfr. Cass. ord. n. 21085/2023).
Parimenti per le spese e competenze professionali corrisposte al
C.T.P., ing. , nell'ambito del procedimento di ATP va riconosciuto agli Per_2 attori anche l'importo complessivo pari ad € 936,00 (cfr. all. n.4 e 5 ricorso introduttivo del presente giudizio).
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M.
55/2014 e s.m., tenuto conto del valore della causa (scaglione di riferimento da € 5.201,00 a 26.000,00) e dell'attività concretamente espletata con la precisazione che ci si discosta dai parametri medi di liquidazione stante l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto particolarmente complesse.
- 11 -
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe indicate così provvede:
1) accoglie la domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
e per l'effetto condanna il
[...] Controparte_1
sito in Napoli, in persona dell'amministratore p.t., in solido
[...] con al pagamento, in favore degli attori, a titolo Controparte_2 di risarcimento danni, della somma di € 8.915,00 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
2) condanna il convenuto in Controparte_5
Napoli, in persona dell'amministratore p.t., in solido con CP_2
al pagamento in favore di e
[...] Parte_1 Parte_2
delle spese di lite sostenute nell'ambito del giudizio di
[...] accertamento tecnico preventivo recante n. R.G. 27135/2022 che si liquidano in complessivi € 1.781,0 di cui € 145,50 per spese ed €
1.635,90, oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale, oltre IVA e CPA;
3) pone definitivamente a carico del Controparte_5
in Napoli, in persona dell'amministratore p.t., in solido
[...] con , le spese per l'espletamento della CTU Controparte_2 svolta nell'ambito del giudizio di accertamento tecnico preventivo recante n. R.G. 27135/2022 pari ad € 1.532,46 e, per l'effetto, li condanna al relativo rimborso in favore degli attori che hanno anticipato la spesa;
4) condanna il in Napoli in Controparte_5 persona dell'amministratore p.t., in solido con , Controparte_2 al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 3.553,90 per compensi oltre 15% rimb. forf., IVA e CPA come per legge;
- 12 -
5) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dai convenuti.
Così deciso in Napoli, 15 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Biancamaria Pisciotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- IV SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Biancamaria
Pisciotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1785 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi rappresentati e difesi
[...] C.F._2 dall'avv. Pierludovico Nicòtina presso il cui studio, sito in Napoli alla Via
Arco Mirelli n. 32, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
RICORRENTI-
E
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t, rappresentato e difeso dall' avv. Francesca Maria
Penta presso il cui studio, sito in Napoli alla Via Luca da Penne n. 1, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-RESISTENTE-
NONCHÉ
(C.F. ), rappresentato e Controparte_2 C.F._3 difeso dall'avv. Gennaro Esposito presso il cui studio sito in Napoli, alla
Piazza Dante n. 22, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-CONVENUTO-
Oggetto: risarcimento danni a cose;
Conclusioni: come da atti di causa e verbali di udienza;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il disposto di cui all'art. 135 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, secondo cui la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data 26/01/2024,
e , premesso di essere comproprietari Parte_1 Parte_2 dell'immobile sito in Napoli, alla Via Toledo n. 228, piano 4°, hanno adito l'intestato Tribunale, esponendo: - che l'immobile di loro proprietà era interessato da copiosissime infiltrazioni di acque chiare provenienti dal sovrastante terrazzo di proprietà esclusiva di;
- che tale Controparte_2 situazione veniva comunicata, in data 23/12/2019, sia all'amministratore p.t. del che al - che a febbraio 2020 il Controparte_1 CP_2 tecnico incaricato dal Condominio, ing. effettuava un sopralluogo sui CP_3 luoghi a seguito del quale, accertata la presenza delle lamentate infiltrazioni, invitava l'amministrator del condominio ad una “nuova impermeabilizzazione del terrazzo, mediante la rimozione della pavimentazione ed impermeabilizzazione esistente”; - che, tuttavia, né il né CP_1 CP_2 ponevano in essere alcun intervento;
- che, pertanto, con comunicazione del
28/09/2020, gli odierni istanti diffidavano, nuovamente il e il CP_1 rappresentando che, a causa dell'inerzia e del passare del tempo, i CP_2 punti di infiltrazione di acque provenienti dalla sovrastante proprietà, si erano moltiplicati;
-che, state il perdurare dell'inerzia delle controparti, in data
23/11/2022, i ricorrenti depositavano ricorso per accertamento tecnico
- 2 -
preventivo ai sensi dell'art. 696bis c.p.c. presso il Tribunale di Napoli, iscritto con n. r.g. 27135/2022 al fine di accertare le cause del fenomeno dannoso in atto, individuare le opere necessarie ad eliminare le infiltrazioni nonché le opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi;
- che nel predetto procedimento veniva nominato come ctu l'arch. la quale, Persona_1 accertate le cause delle infiltrazioni, quantificava in € 7.893,66 il i danni subiti dall'appartamento degli odierni ricorrenti;
- che nonostante gli esiti della ctu né il né benché sollecitati, provvedevano al ristoro dei CP_1 CP_2 danni e alla corresponsione delle spese di ctu e per i ctp.
Tutto ciò premesso e hanno chiesto Parte_1 Parte_2 all'adito Tribunale, previo accertamento della responsabilità del CP_1 convenuto e di nella causazione dei danni oggetto di causa, Controparte_2 la condanna di questi ultimi al pagamento delle somme quantificate in sede di
ATP per il ripristino dello stato dei luoghi, oltre al pagamento delle spese di ctp, al rimborso delle spese di ctu nonché oltre al pagamento delle spese di lite sia del presente giudizio che del giudizio ex art. 696 bis c.p.c.
In data 15/07/2024 si è costituito in giudizio Controparte_2 evidenziando di aver sempre sollecitato l'esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione del terrazzo di copertura mostrando alle controparti la sua piena collaborazione;
di contro ha evidenziato che i ricorrenti si erano opposti ad eseguire le verifiche nell'intradosso del solaio prima di procedere ai lavori indicati dal ctu e in particolare prima del getto del nuovo massetto.
Ciò posto ha negato ogni responsabilità a suo carico nella causazione dei danni lamentati dai ricorrenti e ha chiesto, previa ispezione dell'intradosso del solaio intermezzo tra la proprietà / ed eventuale CP_2 Pt_1 integrazione della ctu, il rigetto della domanda risarcitoria formulata nei suoi confronti, vinte le spese di lite, anche del giudizio per ATP, con condanna dei ricorrenti anche per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In data 11/08/2024 si è costituito in giudizio anche il
[...]
evidenziando, anch'esso, il comportamento ostruzionistico Controparte_1
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degli attori i quali non hanno consentito l'accesso al consulente del nel proprio appartamento per l'ispezione dell'intradosso del CP_1 solaio prima di procedere all'esecuzione dei lavori di rifacimento del terrazzo.
Ha, quindi, negato la responsabilità dell'Ente di gestione nella causazione dei danni lamentati dai e ha chiesto, anch'esso, previa ispezione Pt_1 dell'intradosso del solaio intermezzo tra la proprietà / , il CP_2 Pt_1 rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese di lite, anche del giudizio per ATP e condanna delle controparti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'esito della prima udienza di comparizione svoltasi in data
19/11/2024 è stato concesso alle parti termine per instaurare la procedura obbligatoria di negoziazione assistita;
successivamente, acquisito il fascicolo dell'ATP, la causa, ritenuta matura per la decisone, senza necessità di svolgere ulteriore attività istruttoria, è stata rinviata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 14/10/2020 e riservata in decisione ai sensi dell'ultimo comma della citata norma.
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso, che l'oggetto del presente procedimento va correttamente inquadrato nell'ambito della previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c., in tema di danno cagionato da cosa in custodia.
La responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ., per i danni cagionati da cose in custodia, presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa.
Deve, dunque, considerarsi custode chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti al bene oggetto di custodia, poiché di fatto ne vigila le modalità d'uso e di gestione (cfr. Cass., Sez. III, 2/2/2006, n. 2284;
Cass. Sez. III, 30/11/2005 n. 26086).
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Ciò posto, giova ancora sottolineare, che la fattispecie normativa applicabile costituisce, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, un'ipotesi di responsabilità oggettiva, per la cui ricorrenza è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato.
Non rileva, al riguardo, la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza in quanto la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodia, analogo a quello previsto per il depositario, dovendosi considerare che la funzione della suddetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi, di fatto, si trovi nella condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa. Detta forma di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, il quale costituisce un fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, che deve essere riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno (cfr. Cass., Sez. III, 20.10.2005, n. 20317). A tal fine, sotto il profilo probatorio, incombe sull'attore la prova del nesso causale tra cosa e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre il convenuto, per liberarsi dell'obbligo risarcitorio, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e che, potendo consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato, deve presentare i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 21.10.2005,
n. 20359).
Inoltre, sempre secondo l'orientamento del tutto prevalente tra i giudici di legittimità (ex plurimis cfr. Cass. Sez. 3 n 38089 del 2.12.2021): “in tema di danni da cose in custodia, la qualità di proprietario della cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (o, comunque, di soggetto tenuto per legge a provvedere alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria: art. 3 l. n. 23 del
1996) integra quella normale condizione di "potere sulla cosa" che - in quanto riflesso di una situazione giuridicamente rilevante rispetto alla "res",
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tale da rendere attuale e diretto l'anzidetto potere attraverso una signoria di fatto sulla cosa di cui si abbia la disponibilità materiale - costituisce il presupposto della responsabilità ex art.2051 c.c.”.
Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, va, altresì, ricordato che, secondo l'orientamento incontrastato delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U n. 9449 del 10.05.2016): “In tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma
1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria;
il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del ”. CP_1
Ed infatti il lastrico solare, anche se attribuito in uso esclusivo o di proprietà esclusiva di uno dei condomini, svolge funzione di copertura del fabbricato e, perciò, l'obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi da fatto imputabile soltanto al che ne abbia la proprietà esclusiva, grava su tutti i condomini (con CP_1 riparazione delle spese ex art. 1126 c.c.) e quindi il , quale CP_1 custode ex art. 2051 c.c., risponde dei danni che siano derivati al singolo condomino o a terzi per difetto di manutenzione del lastrico stesso ( cfr.
Tribunale di Roma sez. VII, 29/10/2013, n.21600).
Alla luce di quanto detto, pertanto, l'attore ha correttamente proposto azione di risarcimento dei danni sia nei confronti del in persona CP_1
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dell'amministratore, che rappresenta tutti i condomini tenuti ad effettuare la manutenzione del lastrico solare in questione, che nei confronti del proprietario esclusivo del terrazzo da cui sono derivate le lamentate infiltrazioni.
Tanto premesso in punto di diritto, nel caso di specie, risulta provata sia l'esistenza del danno che il nesso causale con la cosa rientrante nell'ambito della sfera di custodia del e del CP_1 CP_2
In tal senso depongono, infatti, gli esiti della c.t.u. espletata nell'ambito del giudizio di ATP recante n.r.g.a. 27135/2022 le cui conclusioni sono condivise dal Tribunale essendo fondate su metodo scientifico e su un'oculata disamina del caso concreto, oltre ad essere immuni da vizi logici.
Nello specifico il nominato ctu, arch. a seguito dell'esame Per_1 dello stato dei luoghi, ha riscontrato la presenza, nell'immobile di parte attrice, di infiltrazioni d'acqua in particolare nella zona “del soggiorno (1) e della camera (2) dalla quale si ha accesso a quella di cui alle righe precedenti. Risultano a vista danneggiate alcune porzioni di soffitto con sottostante parete di muratura perimetrale e il soffitto e parete divisoria tra gli ambienti in foto indicati come 1 e 2. La traccia d'infiltrazione è manifestata principalmente da un alone più scuro sulla pittura e da alcuni fenomeni d'esfoliazione. Negli angoli è rilevabile piccoli insediamenti di muffe del tipo”aspergillus niger”, tipiche proprio delle murature umide.
L'alone e le esfoliazioni si estendono verso l'interno della stanza, sempre sul soffitto, per una superficie di circa cm 0.50” (cfr. pagg. n.5 e 6 consulenza)
Quanto, poi, alle cause del predetto fenomeno dannoso il tecnico nominato dal Tribunale ha accertato che “Nel soggiorno indicato come ambiente n. 1 e in parte nell'adiacente camera indicata con il n.2, in prossimità della porta di passaggio tra i due ambienti, la causa è la cattiva tenuta delle fughe della pavimentazione del terrazzo soprastante, il cattivo stato del manto impermeabilizzante ad esse sottoposto, e qualche sconnessione dell'aderenza dei battiscopa, mentre dal lato dx del balcone
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della stessa stanza n.2 le tracce d'infiltrazione registrate sono da ascriversi alla cattiva manutenzione della coppa della tubazione pluviale nella quale la continua tracimazione d'acqua, la cui traccia è evidente anche sulla muratura di facciata, ha infiltrato la muratura e procurato la traccia rinvenibile in casa (cfr. pag. 17 consulenza). Ha poi, anche CP_4 precisato che “La causa delle infiltrazioni per la maggior parte è dovuta a: penetrazione delle acque meteoriche e non da :A1 fughe tra le mattonelle e fratture sulle stesse con penetrazione attraverso il solaio; A2- distacco battiscopa.; B1- Acqua meteorica penetrate dalla tracimazione della coppa di raccolta della pluviale che corre lungo la facciata lato p.tta . Parte_3
Tale tracimazione ha lasciato segni sulla facciata da poco ristrutturata” (cfr. pag. 18 consulenza).
Il ctu, poi, ha proseguito la sua indagine individuando i danni riscontrati nell'immobile degli attori stimando i costi per il rispristino dello stato dei luoghi in € 7.893,66.
L'arch. ha anche individuato le opere necessarie ad eliminare Per_1 le cause delle riscontrate infiltrazioni (cfr. pag. 19 e 20 consulenza).
Sul punto, tuttavia, è appena il caso di precisare che oggetto del presente giudizio è esclusivamente la domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni riscontrati nell'immobile di parte attrice. Pertanto esulano dal presente giudizio tutte le contestazioni, effettuate dalle parti convenute, in relazione alle opere a farsi nonché le richieste tese ad effettuare, prima dell'esecuzione dei lavori indicati dal ctu, un'ispezione dell'intradosso del solaio tra la proprietà dei e quella del Ed infatti, per Pt_1 CP_2 quanto in questa sede di specifico interesse, l'arch. in sede di ATP Per_1 aveva precisamente individuato le cause delle lamentate infiltrazioni, non ritenendo, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa delle parti convenute, la presenza di altre concause rispetto a quelle sopra indicate.
Ebbene, alla luce di tutto quanto sin qui argomentato, ed in essenza della prova liberatoria del caso fortuito, va dichiarata la concorrente
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responsabilità del e del nella causazione dei danni CP_1 CP_2 riscontrati nell'immobile degli attori: le parti convenute vanno, pertanto, condannate, in solido tra loro, al risarcimento dei danni così come accertati in sede di ctu pari ad € 7.893,66.
Tuttavia, osserva il Tribunale che la somma pari ad € 7.893,66 risale al momento del deposito della ctu, ovvero al 9/05/2023. Occorre, pertanto, procedere alla rivalutazione di tale importo all'attualità. Ebbene tale somma rivalutata ad oggi è pari ad € 8.106,79.
Trattandosi di importo risarcitorio, sulla somma sopra dovuta, già liquidata all'attualità, vanno, poi, riconosciuti, alla luce della nota sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 1712/1995, gli interessi compensativi o da lucro cessante, quale voce del danno diretta a ristorare il danneggiato delle conseguenze economiche nascenti dal tardivo pagamento dei danni liquidati.
Tale danno sussiste quando “dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima” (così Cass. n.4938/2023).
In tal caso, il “danno da ritardo” può essere “indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi”.
Ebbene, nel caso di specie, il danno di cui trattasi può ritenersi esistente in via presuntiva in considerazione dell'importo liquidato e del lasso di tempo intercorso tra la data del fatto e quella della liquidazione;
elementi questi ultimi che inducono a ritenere in via sempre presuntiva che se la somma fosse stata corrisposta nella immediatezza sarebbe stata impiegata fruttuosamente.
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Circa la quantificazione, poi, il danno in oggetto può essere liquidato facendo applicazione del meccanismo degli interessi di cui si è detto, mediante applicazione, in via del tutto equitativa, del tasso previsto dal primo comma dell'art. 1284 c.c.
Tali interessi, però, devono essere calcolati non sulla somma sopra liquidata di € 8.106,79, ma su quella devalutata alla data dell'evento dannoso
(23/12/2019 data della lettera di messa in mora) di € 6.823,90 e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai fino alla pronuncia della presente sentenza.
Conseguentemente, il danno per ritardato pagamento è pari ad €
808,21.
Sull'importo complessivo di € 8.915,00 (€ 8.106,79+ € 808,21) decorreranno, poi, dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo, gli interessi corrispettivi al tasso previsto dal comma 4 dell'art. 1284 c.c., avendo la Suprema Corte chiarito che tale disposizione normativa si applica anche alle obbligazioni nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle (cfr., Cass. n. 61/2023). La norma, però, riferendosi ai soli interessi corrispettivi non assume alcun rilievo rispetto agli interessi compensativi, che - come già si è detto - costituiscono solo una voce del danno. Con la conseguenza che gli interessi legali ex art. 1284, comma 4,
c.c. non potranno decorrere dalla domanda, ma solo dal momento in cui, attraverso la liquidazione, il credito di valore si trasforma in credito di valuta.
In conclusione il Condominio sito in , in solido con Controparte_1
, va condannato a corrispondere in favore degli attori, a Controparte_2 titolo di risarcimento danni, la somma di € 8.915,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia al saldo.
All'accoglimento della domanda di parte attrice consegue il rigetto della domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. formulata dai convenuti.
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Questi ultimi vanno, altresì, condannati al pagamento, in favore degli attori, delle spese legali e di Ctu dagli attori sostenute nell'ambito del giudizio di ATP: in particolare, le spese legali si liquidano in dispositivo sulla base dei criteri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m., tenuto conto del valore della causa
(scaglione di riferimento da € 5.201,00 a 26.000,00) e dell'attività concretamente espletata con la precisazione che ci si discosta dai parametri medi di liquidazione stante l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto particolarmente complesse in complessivi € 1.781,0 di cui € 145,50 per spese ed € 1.635,90, oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale, oltre IVA e CPA;
mentre le spese di CTU ammontano, come da decreto di liquidazione in atti del 30/07/2023, ad € 1.473,52, oltre contributi e
IVA come per legge per un totale di € 1.532,46 come da fattura allegata al ricorso introduttivo del presente giudizio (all.3°)
Ed invero, le spese “le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. (Cass. n. 9735/2020; n. 14268/2017)”
(cfr. Cass. ord. n. 21085/2023).
Parimenti per le spese e competenze professionali corrisposte al
C.T.P., ing. , nell'ambito del procedimento di ATP va riconosciuto agli Per_2 attori anche l'importo complessivo pari ad € 936,00 (cfr. all. n.4 e 5 ricorso introduttivo del presente giudizio).
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M.
55/2014 e s.m., tenuto conto del valore della causa (scaglione di riferimento da € 5.201,00 a 26.000,00) e dell'attività concretamente espletata con la precisazione che ci si discosta dai parametri medi di liquidazione stante l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto particolarmente complesse.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe indicate così provvede:
1) accoglie la domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
e per l'effetto condanna il
[...] Controparte_1
sito in Napoli, in persona dell'amministratore p.t., in solido
[...] con al pagamento, in favore degli attori, a titolo Controparte_2 di risarcimento danni, della somma di € 8.915,00 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
2) condanna il convenuto in Controparte_5
Napoli, in persona dell'amministratore p.t., in solido con CP_2
al pagamento in favore di e
[...] Parte_1 Parte_2
delle spese di lite sostenute nell'ambito del giudizio di
[...] accertamento tecnico preventivo recante n. R.G. 27135/2022 che si liquidano in complessivi € 1.781,0 di cui € 145,50 per spese ed €
1.635,90, oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale, oltre IVA e CPA;
3) pone definitivamente a carico del Controparte_5
in Napoli, in persona dell'amministratore p.t., in solido
[...] con , le spese per l'espletamento della CTU Controparte_2 svolta nell'ambito del giudizio di accertamento tecnico preventivo recante n. R.G. 27135/2022 pari ad € 1.532,46 e, per l'effetto, li condanna al relativo rimborso in favore degli attori che hanno anticipato la spesa;
4) condanna il in Napoli in Controparte_5 persona dell'amministratore p.t., in solido con , Controparte_2 al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 3.553,90 per compensi oltre 15% rimb. forf., IVA e CPA come per legge;
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5) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dai convenuti.
Così deciso in Napoli, 15 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Biancamaria Pisciotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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