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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 29/01/2026, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1305/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RU PAOLO ANTONIO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10208/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112501000683 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 622/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente notificato a Roma Capitale, in persona del Sindaco pro-tempore, Ricorrente_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, in virtù di procura in calce, impugnava l'avviso di pagamento n. 112302441969 in relazione a TARI 2023, per l'importo di € 406,00.
Esponeva l'istante:
- l'opposto avviso identificava esso ricorrente con il codice Utente 0010500465 e reclamava il pagamento della TARI in relazione a diverse annualità;
- in precedenza, non aveva mai ricevuto nessun documento con cui gli fosse stato richiesto il pagamento del tributo.
- in ogni caso, la pretesa impositiva non poteva riguardare esso istante in quanto non aveva mai abitato nell'immobile di Indirizzo_1, come da allegato certificato storico, né disponeva di altro locale in quella via negli anni di riferimento;
- per mero tuziorismo difensivo eccepiva la prescrizione e decadenza della pretesa creditoria.
Contestava anche la legittimazione del funzionario che aveva sottoscritto l'atto impugnato.
Eccepiva la nullità dell'opposto avviso per omessa notifica dell'atto presupposto, anche in rapporto alle diverse tipologie di procedura notificatoria.
Chiedeva la produzione dell'originale notifica e contestava “sin da ora” la conformità all'originale di copie prodotte.
Chiedeva, pertanto, che l'opposto avviso fosse annullato o, in subordine, venisse ridotto l'importo dovuto.
Non si costituiva in giudizio Roma Capitale, benché l'atto introduttivo le fosse stato ritualmente notificato.
Per conto del ricorrente erano depositate note difensive.
All'odierna udienza la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Reputa questo Giudice che l'avviso di pagamento, pur non rientrante nell'elenco degli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19 d.lgs. non 546 del 1992, sia suscettibile di preceduto dalla notifica dell'atto presupposto, ad esso sotteso.
Tale negativa circostanza, specificamente contestata in riferimento al prodromico atto n. 112201002927, deve ritenersi pacifica in processo, a fronte della mancata costituzione di Roma Capitale, in virtù del principio di non contestazione.
2. D'altronde, ove dovesse seguirsi altra linea interpretativa, nel senso dell'autonoma impugnabilità dell'atto in questione, l'esito del giudizio, nel caso di specie, sarebbe lo stesso, alla stregua della prodotta documentazione e della mancata contestazione di parte convenuta, rimasta assente.
3. Per quanto precede, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, va annullato l'opposto avviso di pagamento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno determinate come da dispositivo, avuto riguardo a natura e valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'opposto avviso di pagamento. Condanna Roma Capitale alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in € 300,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 22 gennaio 2026 IL PRESIDENTE EST. Paolo Antonio Bruno
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RU PAOLO ANTONIO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10208/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112501000683 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 622/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente notificato a Roma Capitale, in persona del Sindaco pro-tempore, Ricorrente_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, in virtù di procura in calce, impugnava l'avviso di pagamento n. 112302441969 in relazione a TARI 2023, per l'importo di € 406,00.
Esponeva l'istante:
- l'opposto avviso identificava esso ricorrente con il codice Utente 0010500465 e reclamava il pagamento della TARI in relazione a diverse annualità;
- in precedenza, non aveva mai ricevuto nessun documento con cui gli fosse stato richiesto il pagamento del tributo.
- in ogni caso, la pretesa impositiva non poteva riguardare esso istante in quanto non aveva mai abitato nell'immobile di Indirizzo_1, come da allegato certificato storico, né disponeva di altro locale in quella via negli anni di riferimento;
- per mero tuziorismo difensivo eccepiva la prescrizione e decadenza della pretesa creditoria.
Contestava anche la legittimazione del funzionario che aveva sottoscritto l'atto impugnato.
Eccepiva la nullità dell'opposto avviso per omessa notifica dell'atto presupposto, anche in rapporto alle diverse tipologie di procedura notificatoria.
Chiedeva la produzione dell'originale notifica e contestava “sin da ora” la conformità all'originale di copie prodotte.
Chiedeva, pertanto, che l'opposto avviso fosse annullato o, in subordine, venisse ridotto l'importo dovuto.
Non si costituiva in giudizio Roma Capitale, benché l'atto introduttivo le fosse stato ritualmente notificato.
Per conto del ricorrente erano depositate note difensive.
All'odierna udienza la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Reputa questo Giudice che l'avviso di pagamento, pur non rientrante nell'elenco degli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19 d.lgs. non 546 del 1992, sia suscettibile di preceduto dalla notifica dell'atto presupposto, ad esso sotteso.
Tale negativa circostanza, specificamente contestata in riferimento al prodromico atto n. 112201002927, deve ritenersi pacifica in processo, a fronte della mancata costituzione di Roma Capitale, in virtù del principio di non contestazione.
2. D'altronde, ove dovesse seguirsi altra linea interpretativa, nel senso dell'autonoma impugnabilità dell'atto in questione, l'esito del giudizio, nel caso di specie, sarebbe lo stesso, alla stregua della prodotta documentazione e della mancata contestazione di parte convenuta, rimasta assente.
3. Per quanto precede, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, va annullato l'opposto avviso di pagamento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno determinate come da dispositivo, avuto riguardo a natura e valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'opposto avviso di pagamento. Condanna Roma Capitale alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in € 300,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 22 gennaio 2026 IL PRESIDENTE EST. Paolo Antonio Bruno