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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/05/2025, n. 3311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3311 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1260 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza del giorno
16/12/2024, vertente
TRA
(c.f. ), difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
PESCATORE VALERIO (c.f. ; C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f. Controparte_1
, con l'Avv. GIZZI DARIO (c.f. ), che lo P.IVA_2 C.F._2
rappresenta e difende;
APPELLATO, appellante incidentale
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 337/2021 emessa dal Tribunale di
Roma in data 08/01/2021.
Conclusioni dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 337 dell'8/1/2021: - in via principale, rigettare le domande formulate dal Fallimento Controparte_2
con socio unico con la citazione notificata il 20/7/2018, perché inammissibili o comunque infondate, in fatto o in diritto: - in subordine, accertare e dichiarare che l'eventuale debito restitutorio di va compensato, fino ad Parte_1 Parte_1
r.g. n. 1 integrale concorrenza, con parte del maggior credito (in prededuzione) di cui questa società è titolare nei confronti del Fallimento di Controparte_1
Con conseguente condanna del Fallimento alla restituzione di quanto Parte_1 Pt_1
ha versato in esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 337
[...] dell'8/1/2021; e con la vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”.
Conclusioni dell'appellato: “IN VIA PRELIMINARE: – dichiarare l'inammissibilità dell'appello spiegato da avverso la Sentenza Parte_1 ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. per i motivi esposti in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE:
– rigettare tutti i motivi di appello spiegati da avverso la Parte_1
Sentenza, in quanto infondati in fatto e in diritto per i motivi illustrati in narrativa;
IN
VIA SUBORDINATA: – nel caso di accoglimento del Terzo Motivo di Appello spiegato da avverso la Sentenza, in accoglimento dell'appello Parte_1
incidentale condizionato spiegato dalla scrivente Procedura, riformare la Sentenza;
e per l'effetto – accertare e dichiarare la responsabilità di per il Parte_1
ritardo nella restituzione del manufatto n. 129 di PG per i motivi di cui in narrativa;
e ancora per l'effetto – condannare a corrispondere al Parte_1
l'importo di Euro 236.819,54 ovvero Parte_2 quello ritenuto di giustizia dall'Ecc.ma Corte di Appello di Roma. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Roma, accogliendo la domanda del , ha dichiarato CP_1
l'inefficacia ex art. 67 L.F. del pagamento di euro 77.463,74 dalla società in bonis nei confronti di escludendo che ricorresse l'esenzione invocata Parte_1 dalla convenuta ex art. 67, comma 2; ravvisando l'anomalia del pagamento in unica soluzione di più fatture per debiti risalenti nel tempo;
affermando la scientia decotionis ricavabile dalle notizie di stampa circa lo stato di crisi della debitrice.
ha proposto appello. Parte_1
ha resistito al Controparte_1
gravame e spiegato appello incidentale.
L'appello è stato trattenuto in decisione con ordinanza del 16/12/2024, con r.g. n. 2 concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
L'appello principale contiene i motivi di seguito esaminati, alla luce delle difese dell'appellato.
Col primo motivo è dedotto che il ritardo nei pagamenti era d'uso tra le parti, così come documentato in primo grado (doc. n. 18 relativo ai pagamento negli anni 2011-
2014). Inoltre la gran parte della somma destinata al saldo di più fatture riguardava, in realtà, una sola fattura, quella di 71.677,66 euro pagata con un ritardo di 50 giorni rispetto alla scadenza.
Tanto per concludere che il pagamento avvenne nei termini d'uso e quindi non risulta revocabile.
Il motivo è fondato alla luce del criterio, dettato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di revocatoria fallimentare, l'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. a), l. fall ., volta a favorire la conservazione dell'impresa nell'ottica dell'uscita dalla crisi, esclude la revocabilità dei pagamenti di forniture riferibili all'oggetto tipico dell'attività imprenditoriale, che, seppur eseguiti in tempi e con modalità diversi da quelli contrattualmente previsti, sono corrispondenti a pratiche commerciali consolidate e stabili, in precedenza invalse tra le parti, salvo che esse non siano in concreto individuabili, trattandosi di forniture effettuate per la prima volta o regolate in modo diverso dai precedenti, ipotesi in cui il parametro di riferimento ai fini della valutazione torna ad essere costituito dalle condizioni contrattualmente pattuite.”
(cfr, da ultimo, Cass. civ., sez. I , 22/11/2024 , n. 30127).
Tale orientamento, qui condiviso, smentisce la tesi del Fallimento secondo cui
“…con la locuzione “termini d'uso” s'intende i termini che in concreto sono stati pattuiti tra le parti mediante il regolamento contrattuale e non anche quelli che sono frutto di prassi patologiche non concordate inter partes all'origine del rapporto.”.
Il documento n. 18 depositato in primo grado e non contraddetto dal CP_3
denota che nel periodo 2011 2014 i pagamenti avvenivano usualmente in ritardo, variabile dai 72 ai 111 giorni.
Benché l'accoglimento di tale motivo risulti potenzialmente risolutivo, è opportuno rispondere anche al motivo sulla scientia decotionis che il tribunale aveva affermato sulla base di pochi articoli di stampa alcuni dei quali addirittura successivi al pagamento.
Appaiono convincenti, al riguardo, le critiche dell'appellante nella parte in cui sottolineano che “- il doc. 10 avversario contiene unicamente due articoli apparsi su
r.g. n. 3 carta stampata: l'uno, del 21/12/2012, precedente di ben 7 mesi il pagamento;
l'altro, del 23/10/2013, addirittura successivo ad esso. Per il resto, il doc. 10 avv. (su cui pare fondarsi, sul punto, la decisione) contiene una serie di estratti da internet, pressoché integralmente riguardanti (e non l'odierna appellata), e per di più Controparte_1
successivi al luglio 2013 e, quindi, al pagamento;
- per quanto sia ex adverso descritto Pers come «rassegna stampa attestante lo stato di decozione di , anche il doc. 22 avv.
(prodotto con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 cod. proc. civ. di controparte)
è, in realtà, del tutto inconferente: poiché riguarda non Controparte_1
ma il 'Gruppo Alitalia'.”.
[...]
L'accoglimento dei primi due motivi dell'appello principale dispensa dall'esame dell'appello incidentale condizionato all'accoglimento del terzo motivo dell'appello principale, proposto in via di mero subordine.
Va conseguentemente accolta la domanda di restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado (si veda il doc. lett. F riproducente il bonifico bancario).
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo in base ai valori medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n.
55 e successive modifiche.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, respinge la domanda del nei confronti di Controparte_1
e condanna il alla restituzione di quanto corrisposto Parte_1 CP_1
dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado;
b) condanna il predetto al rimborso in favore della controparte delle CP_1
spese di lite del giudizio di primo grado, che si liquidano in euro 8.030,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge e delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
Così deciso in Roma il giorno 15/05/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 4