TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 23/12/2025, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, all'udienza del 22 dicembre 2025, esaurita la discussione, all'esito della camera di consiglio, ha pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281- sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1948 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2024 tra
Avv. FRANCESCA CACCIA (C.F.: ), rappresentata e C.F._1 difesa da se medesima ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata presso il proprio studio, sito a L'Aquila, in via XXIV Maggio n. 27;
- parte ricorrente o opponente -
e
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, con sede a Roma, in via Arenula n. 70, domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila (C.F.:
), sede di L'Aquila, presso il Complesso monumentale di S. P.IVA_2
Domenico;
- parte resistente o opposta, contumace -
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi al difensore.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. celebrata il 22 dicembre 2025 con le forme e le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 7 settembre 2024
(e notificato, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, in data 16 settembre 2024 al ), l'Avv. Francesca Caccia ha adito Controparte_1
l'intestato Tribunale, proponendo opposizione ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n.
115/2002 avverso il decreto di liquidazione emesso e depositato in data 2 luglio 2024 e notificatole in data 10 luglio 2024, con il quale il G.U.P. del
Tribunale di Teramo ha liquidato in suo favore la somma di € 1.800,00,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, a titolo di compenso professionale per l'attività difensiva dalla medesima espletata per la fase dell'udienza preliminare nell'ambito del processo penale n. 4505/2009
R.G.N.R. - n.3700/2010 R.G. GIP, iscritto a carico del sig. ammesso Parte_1 al patrocinio a spese dello Stato.
In sintesi, a sostegno dell'opposizione spiegata, l'Avv. Caccia, difensore del sig. ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto n. Parte_1
209/2011 Mod. 27 emesso dal G.I.P. dell'intestato Tribunale in data 18/19 ottobre 2011, ha esposto che:
- ha assistito e difeso il predetto sig. nel procedimento penale iscritto a Pt_1 suo carico avanti al Tribunale penale di Teramo al n. 4505/2009 R.G.N.R. -
n. 3700/2010 R.G. GIP, precisando come la complessiva attività professionale espletata nella fase svolta avanti al G.U.P. si è conclusa con la sentenza n. 214/2012 del 10-17 ottobre 2012 emessa all'esito di giudizio abbreviato ed il procedimento penale è stato poi definito con la pubblicazione, in data 7 novembre 2014, della sentenza n. 2933/2014 Reg.
Sent. della Corte d'Appello di L'Aquila, con la quale, in riforma di quella del G.U.P., l'imputato è stato assolto;
- a seguito dell'attività professionale svolta avanti al G.U.P. del Tribunale di Teramo, che ha comportato un impegno professionale articolato in tre udienze, con la richiesta di giudizio abbreviato con procura speciale, produzione di documenti, esame contestazione aggravante dal P.M. in udienza e discussione dell'abbreviato, esso difensore ha quindi depositato, in data 27 aprile 2023, attraverso la piattaforma SIAMM, istanza di liquidazione delle proprie competenze, completa di ogni allegato ed in aderenza ai compensi previsti nella tabella allegata al Protocollo per la liquidazione delle prestazioni ammesse al patrocinio a spese dello Stato in
2 materia penale intercorso tra il Tribunale e gli organi di rappresentanza degli Avvocati, che è stata protocollata al n. IW3748465, istanza che è stata poi nuovamente presentata al G.U.P. del Tribunale di Teramo con p.e.c. del 25 giugno 2024, essendo la prima (quella del 27 aprile 2023) rimasta senza riscontro;
- con decreto del 2 luglio 2024, depositato in pari data e comunicato dalla Cancelleria con p.e.c. del 10 luglio 2024, il G.U.P. del Tribunale di Teramo,
“ritenuto che l'attività per la quale si chiede il compenso risulta essere stata effettivamente svolta e che essa risulta conforme al protocollo intercorso tra il
Tribunale e gli organi di rappresentanza degli avvocati, relativamente alle fasi di cui alle tabelle come sopra compilate;
operata la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis
D.P.R. 115/2002”, ha liquidato in favore di esso avvocato ricorrente, a titolo di compenso professionale, la sola somma € 1.800,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA;
- il predetto decreto di liquidazione è illegittimo anzitutto per erroneo riferimento alle indicazioni e dai parametri di cui al Protocollo d'intesa per la liquidazione dei compensi dei difensori di soggetti ammessi al
Patrocinio a Spese dello Stato, in quanto, in applicazione dello stesso, la somma che avrebbe dovuto essere liquidata in suo favore a titolo di compenso professionale è pari a € 2.580,00 (oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CPA);
- inoltre, il citato decreto di liquidazione è illegittimo anche per aver completamente omesso la pronuncia e, per l'effetto, la liquidazione delle spese e delle indennità di trasferta (da L'Aquila a Teramo) ex artt. 82, co. II
D.P.R. 115/2002 e 15 e 27 D.M. 55/2014 richieste nell'istanza di liquidazione del 27 aprile 2023 (poi nuovamente trasmessa a mezzo p.e.c. il 25 giugno
2024) per la somma di € 248,69.
Nonostante la regolarità della notificazione, il Controparte_1 non si è costituito in giudizio, per cui, alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata il 19 novembre 2024, alla quale è comparso soltanto il difensore odierno ricorrente, è stata dichiarata la contumacia del dicastero/resistente, con conseguente fissazione per la rimessione della causa in decisione dell'udienza odierna (22 dicembre 2025), che è stata celebrata con le forme e le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., al cui esito, lette le note di
3 trattazione scritta depositate dall'unica parte costituita, lo scrivente magistrato si è ritirato in camera di consiglio, al cui termine la causa è stata decisa come di seguito.
In via preliminare, occorre precisare che il presente giudizio è regolato dall'art. 170 D.P.R. 115/2002, in virtù del quale l'opposizione si propone nelle forme di cui all'art. 15 d. lgs. 150/2011, come modificato dalla l. 29 dicembre
2022 n. 197, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione, per cui deve darsi atto della tempestività del ricorso proposto dall'Avv. Caccia, in quanto il decreto di liquidazione opposto le è stato notificato in data 10 luglio 2024 ed il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio oppositivo è stato depositato in data 7 settembre 2024, dunque tempestivamente, in ragione della sospensione feriale dei termini, che trova applicazione anche nella materia oggetto dei procedimenti come quello oggetto di causa, non essendo esclusa dalla legge.
Sempre in rito, va rilevata la sussistenza della legittimazione attiva della parte ricorrente, dovendosi rammentare che, in ragione dell'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, non si costituisce un rapporto professionale fra il difensore e la parte ammessa al beneficio, ma soltanto tra il difensore e lo Stato: di conseguenza, unico legittimato alla proposizione dell'opposizione avverso il decreto di liquidazione in ipotesi di contestazione delle somme riconosciute a titolo di compenso è il difensore (cfr. Cass. n. 1539 del 27 gennaio 2015, in virtù della quale legittimato a proporre opposizione al provvedimento di liquidazione “è esclusivamente il difensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, giacché l'ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato”).
Ancora, deve essere rammentato che il procedimento di opposizione a liquidazione, ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002, presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di un procedimento o di un giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso, trattandosi di una controversia di natura civile che incide su un diritto soggettivo patrimoniale.
4 Ciò premesso, nel merito l'opposizione spiegata dall'Avv. Caccia è meritevole di trovare accoglimento con riguardo ad entrambi i profili di illegittimità denunciati.
Infatti, procedendo con ordine, in primo luogo, con il decreto qui opposto, il G.U.P. di Teramo ha preliminarmente – e correttamente – rilevato che “l'attività per la quale si chiede il compenso risulta essere stata effettivamente svolta e che essa risulta conforme al protocollo intercorso tra il Tribunale e gli organi di rappresentanza degli avvocati, relativamente alle fasi di cui alle tabelle come sopra compilate;
operata la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002”: infatti, sulla base della documentazione allegata all'istanza di liquidazione (cfr. doc. 4), risulta che l'Avv. Caccia, munita di procura speciale, abbia fatto richiesta di giudizio abbreviato e quindi abbia partecipato a 3 udienze (in specie, del 3 febbraio 2012 ove si è dato atto dell'impossibilità di tradurre l'imputato detenuto per altra causa, con rinvio all'udienza del 30 marzo 2012, ove è stata prodotta ed acquisita documentazione e del 10 ottobre 2012, di esame della contestazione aggravante dal P.M. e discussione).
Ciononostante, il G.U.P. ha liquidato in favore del difensore odierno ricorrente per l'opera professionale espletata per la fase dell'udienza preliminare la sola somma di € 1.800,00, che equivale, in assenza della riduzione di 1/3 che deve operarsi ex lege, alla somma di € 2.700,00, la quale è
a ben vedere inferiore rispetto a quella realmente dovuta sulla base dell'invocato protocollo d'intesa, e cioè € 3.870,00, che, con la riduzione di 1/3 ex art. 106-bis D.P.R. 115/2002, porta alla somma di € 2.580,00, richiesta nella istanza di liquidazione presentata dall'Avv. Caccia.
In altri termini, esaminando il protocollo cui il G.U.P. dell'intestato
Tribunale penale ha fatto espresso riferimento e l'annessa tabella di riferimento (cfr. doc. 7), la liquidazione operata in favore del professionista ricorrente risulta erronea, giacché, nonostante nel decreto venga espressamente - e lo si ripete correttamente - riconosciuto che l'attività per la quale era stato richiesto il compenso risultava essere stata effettivamente svolta e che la richiesta era conforme al predetto protocollo, è stata poi liquidata una somma inferiore rispetto a quella prevista e risultante dalla tabella allegata al Protocollo (che per comodità viene di seguito riportata).
5 Pertanto, già sotto questo primo profilo relativo alla somma liquidata a titolo di compenso per l'opera professionale espletata, l'opposizione merita di trovare accoglimento.
In secondo luogo, il G.U.P. di Teramo, sempre con il decreto qui opposto, ha completamente obliterato, senza esplicitarne minimamente le ragioni, la richiesta di liquidazione delle spese e delle indennità di trasferta, pure contenuta nell'istanza di liquidazione presentata dall'Avv. Caccia in data 27 aprile 2023 (e nuovamente trasmessa il 25 giugno 2024), ove ha chiesto che le venissero liquidate (oltre alla somma di € 2.580,00 per compensi), anche appunto le spese e le indennità di trasferta per l'importo complessivo di €
248,69, omettendo tout court di decidere sulla stessa.
A tal fine, si ritiene indispensabile premettere la disciplina di riferimento.
In particolare, l'art. 82 D.P.R. 115/2002, rubricato “Onorario e spese del difensore”, dispone al secondo comma che, “Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale”, precisandosi sin da subito che, nel caso di specie, l'Avv. Caccia (come da certificazione dell'ordine distrettuale degli Avvocati di L'Aquila a pag. 7 dell'istanza di liquidazione sub doc. 4) risulta iscritta dal 1999 nell'elenco degli avvocati di L'Aquila, che appartiene al medesimo distretto di Corte d'Appello (i.e. di L'Aquila) in cui ha sede il magistrato che è stato competente a conoscere il merito del processo, ossia il
G.U.P. di Teramo.
L'art. 15 D.M. 55/2014, rubricato “Trasferte”, prevede a sua volta che,
“per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all'avvocato è liquidata un'indennità di trasferta e un rimborso delle spese, a norma
6 dell'articolo 27 della materia stragiudiziale”, il quale, sempre rubricato
“Trasferte”, statuisce che “all'avvocato, che per l'esecuzione dell'incarico deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, è liquidato il rimborso delle spese sostenute e un'indennità di trasferta. Si tiene conto del costo del soggiorno documentato dal professionista, con il limite di un albergo quattro stelle, unitamente, di regola, a una maggiorazione del 10 per cento quale rimborso delle spese accessorie;
per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è riconosciuta un'indennità chilometrica pari di regola a un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio”.
Dunque, dalla lettura combinata delle tre disposizioni normative appena richiamate, emerge che, nel caso in cui - come quello di specie - il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati del medesimo distretto di Corte d'Appello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.
Ebbene, la presenza del difensore odierno opponente nelle udienze celebrate e le ricevute di pagamento per le spese di parcheggio debitamente allegate alla richiesta di liquidazione (cfr. doc. 4) confermano e documentano la legittimità e la fondatezza della richiesta avanzata dall'Avv. Caccia per la indennità in parola anche sotto il profilo del quantum richiesto per € 248,69, che corrisponde, in particolare, alla sommatoria di: (i) € 170,88 a titolo di indennità chilometrica per utilizzo di autoveicolo proprio (n. 4 viaggi
AQ/TE/AQ = 4 viaggi x 120 Km x (1/5 di € 1,780/litro, con viaggi, tutti documentati, del 15 novembre 2011, del 3 febbraio 2012, del 30 marzo 2012 e del 10 ottobre 10.2012); (ii) € 48,00 per le spese pedaggio autostradale (€ 6,00 per 8 tratte); (iii) € 7,20 per spese di parcheggio debitamente documentate con le relative ricevute allegate (per € 0,80 e € 1,00 per il 15 novembre 2011; per €
1,80 per il 3 dicembre 2012; per € 1,80 per il 30 marzo 2012; € 0,80 + € 1,00 per il 10 ottobre 2012) ed infine (iv) € 22,61 a titolo di spese accessorie ex art. 27
D.M. 55/2014 (pari 10% di € 226,08, ottenuto sommando i + ii + iii).
Pertanto, anche sotto tale aspetto, il decreto opposto merita di essere riformato, con il riconoscimento e la liquidazione in favore della odierna parte opponente anche della somma, debitamente riscontrata a livello documentale,
7 di € 248,69 a titolo di spese e indennità di trasferta (da L'Aquila a Teramo).
In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono,
l'opposizione spiegata dall'Avv. Caccia merita di trovare integrale accoglimento e, per l'effetto, deve essere disposta la liquidazione, in favore dell'Avv. Caccia, a titolo di compenso professionale per l'attività difensiva espletata per la fase dell'udienza preliminare nel procedimento penale iscritto a carico del Sig. sul n. 4505/2009 R.G.N.R. - n. 3700/2010 R.G. GIP., Parte_1 della somma di € 2.580,00 (pari ad € 3.870,00 ridotti di 1/3 ex art. 106-bis D.P.R.
115/2002), oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché della ulteriore somma di € 248,69 a titolo di spese e delle indennità di trasferta.
Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza del dicastero opposto e sono liquidate come in dispositivo, secondo il D.M. n.
55/2014 e succ. mod., con applicazione dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, in ragione della non particolare complessità delle questioni giuridiche involte, della contumacia di controparte e del rito
(necessariamente) utilizzato, che esonera le parti dal deposito degli scritti difensionali e con esclusione della fase istruttoria, trattandosi di causa dalla natura eminentemente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla causa contraddistinta dal numero di R.G. 1948/2024 fra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. in accoglimento dell'opposizione spiegata dall'Avv. Francesca Caccia, e quindi in riforma del decreto di liquidazione dei compensi professionali emesso e depositato in data 2 luglio 2024 dal G.U.P. del Tribunale penale di Teramo, LIQUIDA in favore dell'Avv. Francesca Caccia, a titolo di compenso professionale per l'attività difensiva espletata per la fase dell'udienza preliminare nel procedimento penale iscritto a carico del
Sig. sul n. 4505/2009 R.G.N.R. - n. 3700/2010 R.G. GIP., la Parte_1 somma di € 2.580,00 (pari ad € 3.870,00 ridotti di 1/3 ex art. 106-bis D.P.R.
115/2002), oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché l'ulteriore somma di € 248,69 a titolo di spese e delle indennità di trasferta;
8
2. CONDANNA il , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, alla refusione, in favore dell'opponente Avv. Francesca Caccia, delle spese di lite, che sono liquidate nella somma di € 852,00 per compensi professionali, oltre € 125,00 per esborsi (C.U. e marca da bollo), oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 22 dicembre 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, all'udienza del 22 dicembre 2025, esaurita la discussione, all'esito della camera di consiglio, ha pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281- sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1948 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2024 tra
Avv. FRANCESCA CACCIA (C.F.: ), rappresentata e C.F._1 difesa da se medesima ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata presso il proprio studio, sito a L'Aquila, in via XXIV Maggio n. 27;
- parte ricorrente o opponente -
e
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, con sede a Roma, in via Arenula n. 70, domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila (C.F.:
), sede di L'Aquila, presso il Complesso monumentale di S. P.IVA_2
Domenico;
- parte resistente o opposta, contumace -
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi al difensore.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. celebrata il 22 dicembre 2025 con le forme e le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 7 settembre 2024
(e notificato, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, in data 16 settembre 2024 al ), l'Avv. Francesca Caccia ha adito Controparte_1
l'intestato Tribunale, proponendo opposizione ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n.
115/2002 avverso il decreto di liquidazione emesso e depositato in data 2 luglio 2024 e notificatole in data 10 luglio 2024, con il quale il G.U.P. del
Tribunale di Teramo ha liquidato in suo favore la somma di € 1.800,00,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, a titolo di compenso professionale per l'attività difensiva dalla medesima espletata per la fase dell'udienza preliminare nell'ambito del processo penale n. 4505/2009
R.G.N.R. - n.3700/2010 R.G. GIP, iscritto a carico del sig. ammesso Parte_1 al patrocinio a spese dello Stato.
In sintesi, a sostegno dell'opposizione spiegata, l'Avv. Caccia, difensore del sig. ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto n. Parte_1
209/2011 Mod. 27 emesso dal G.I.P. dell'intestato Tribunale in data 18/19 ottobre 2011, ha esposto che:
- ha assistito e difeso il predetto sig. nel procedimento penale iscritto a Pt_1 suo carico avanti al Tribunale penale di Teramo al n. 4505/2009 R.G.N.R. -
n. 3700/2010 R.G. GIP, precisando come la complessiva attività professionale espletata nella fase svolta avanti al G.U.P. si è conclusa con la sentenza n. 214/2012 del 10-17 ottobre 2012 emessa all'esito di giudizio abbreviato ed il procedimento penale è stato poi definito con la pubblicazione, in data 7 novembre 2014, della sentenza n. 2933/2014 Reg.
Sent. della Corte d'Appello di L'Aquila, con la quale, in riforma di quella del G.U.P., l'imputato è stato assolto;
- a seguito dell'attività professionale svolta avanti al G.U.P. del Tribunale di Teramo, che ha comportato un impegno professionale articolato in tre udienze, con la richiesta di giudizio abbreviato con procura speciale, produzione di documenti, esame contestazione aggravante dal P.M. in udienza e discussione dell'abbreviato, esso difensore ha quindi depositato, in data 27 aprile 2023, attraverso la piattaforma SIAMM, istanza di liquidazione delle proprie competenze, completa di ogni allegato ed in aderenza ai compensi previsti nella tabella allegata al Protocollo per la liquidazione delle prestazioni ammesse al patrocinio a spese dello Stato in
2 materia penale intercorso tra il Tribunale e gli organi di rappresentanza degli Avvocati, che è stata protocollata al n. IW3748465, istanza che è stata poi nuovamente presentata al G.U.P. del Tribunale di Teramo con p.e.c. del 25 giugno 2024, essendo la prima (quella del 27 aprile 2023) rimasta senza riscontro;
- con decreto del 2 luglio 2024, depositato in pari data e comunicato dalla Cancelleria con p.e.c. del 10 luglio 2024, il G.U.P. del Tribunale di Teramo,
“ritenuto che l'attività per la quale si chiede il compenso risulta essere stata effettivamente svolta e che essa risulta conforme al protocollo intercorso tra il
Tribunale e gli organi di rappresentanza degli avvocati, relativamente alle fasi di cui alle tabelle come sopra compilate;
operata la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis
D.P.R. 115/2002”, ha liquidato in favore di esso avvocato ricorrente, a titolo di compenso professionale, la sola somma € 1.800,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA;
- il predetto decreto di liquidazione è illegittimo anzitutto per erroneo riferimento alle indicazioni e dai parametri di cui al Protocollo d'intesa per la liquidazione dei compensi dei difensori di soggetti ammessi al
Patrocinio a Spese dello Stato, in quanto, in applicazione dello stesso, la somma che avrebbe dovuto essere liquidata in suo favore a titolo di compenso professionale è pari a € 2.580,00 (oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CPA);
- inoltre, il citato decreto di liquidazione è illegittimo anche per aver completamente omesso la pronuncia e, per l'effetto, la liquidazione delle spese e delle indennità di trasferta (da L'Aquila a Teramo) ex artt. 82, co. II
D.P.R. 115/2002 e 15 e 27 D.M. 55/2014 richieste nell'istanza di liquidazione del 27 aprile 2023 (poi nuovamente trasmessa a mezzo p.e.c. il 25 giugno
2024) per la somma di € 248,69.
Nonostante la regolarità della notificazione, il Controparte_1 non si è costituito in giudizio, per cui, alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata il 19 novembre 2024, alla quale è comparso soltanto il difensore odierno ricorrente, è stata dichiarata la contumacia del dicastero/resistente, con conseguente fissazione per la rimessione della causa in decisione dell'udienza odierna (22 dicembre 2025), che è stata celebrata con le forme e le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., al cui esito, lette le note di
3 trattazione scritta depositate dall'unica parte costituita, lo scrivente magistrato si è ritirato in camera di consiglio, al cui termine la causa è stata decisa come di seguito.
In via preliminare, occorre precisare che il presente giudizio è regolato dall'art. 170 D.P.R. 115/2002, in virtù del quale l'opposizione si propone nelle forme di cui all'art. 15 d. lgs. 150/2011, come modificato dalla l. 29 dicembre
2022 n. 197, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione, per cui deve darsi atto della tempestività del ricorso proposto dall'Avv. Caccia, in quanto il decreto di liquidazione opposto le è stato notificato in data 10 luglio 2024 ed il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio oppositivo è stato depositato in data 7 settembre 2024, dunque tempestivamente, in ragione della sospensione feriale dei termini, che trova applicazione anche nella materia oggetto dei procedimenti come quello oggetto di causa, non essendo esclusa dalla legge.
Sempre in rito, va rilevata la sussistenza della legittimazione attiva della parte ricorrente, dovendosi rammentare che, in ragione dell'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, non si costituisce un rapporto professionale fra il difensore e la parte ammessa al beneficio, ma soltanto tra il difensore e lo Stato: di conseguenza, unico legittimato alla proposizione dell'opposizione avverso il decreto di liquidazione in ipotesi di contestazione delle somme riconosciute a titolo di compenso è il difensore (cfr. Cass. n. 1539 del 27 gennaio 2015, in virtù della quale legittimato a proporre opposizione al provvedimento di liquidazione “è esclusivamente il difensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, giacché l'ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato”).
Ancora, deve essere rammentato che il procedimento di opposizione a liquidazione, ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002, presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di un procedimento o di un giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso, trattandosi di una controversia di natura civile che incide su un diritto soggettivo patrimoniale.
4 Ciò premesso, nel merito l'opposizione spiegata dall'Avv. Caccia è meritevole di trovare accoglimento con riguardo ad entrambi i profili di illegittimità denunciati.
Infatti, procedendo con ordine, in primo luogo, con il decreto qui opposto, il G.U.P. di Teramo ha preliminarmente – e correttamente – rilevato che “l'attività per la quale si chiede il compenso risulta essere stata effettivamente svolta e che essa risulta conforme al protocollo intercorso tra il Tribunale e gli organi di rappresentanza degli avvocati, relativamente alle fasi di cui alle tabelle come sopra compilate;
operata la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002”: infatti, sulla base della documentazione allegata all'istanza di liquidazione (cfr. doc. 4), risulta che l'Avv. Caccia, munita di procura speciale, abbia fatto richiesta di giudizio abbreviato e quindi abbia partecipato a 3 udienze (in specie, del 3 febbraio 2012 ove si è dato atto dell'impossibilità di tradurre l'imputato detenuto per altra causa, con rinvio all'udienza del 30 marzo 2012, ove è stata prodotta ed acquisita documentazione e del 10 ottobre 2012, di esame della contestazione aggravante dal P.M. e discussione).
Ciononostante, il G.U.P. ha liquidato in favore del difensore odierno ricorrente per l'opera professionale espletata per la fase dell'udienza preliminare la sola somma di € 1.800,00, che equivale, in assenza della riduzione di 1/3 che deve operarsi ex lege, alla somma di € 2.700,00, la quale è
a ben vedere inferiore rispetto a quella realmente dovuta sulla base dell'invocato protocollo d'intesa, e cioè € 3.870,00, che, con la riduzione di 1/3 ex art. 106-bis D.P.R. 115/2002, porta alla somma di € 2.580,00, richiesta nella istanza di liquidazione presentata dall'Avv. Caccia.
In altri termini, esaminando il protocollo cui il G.U.P. dell'intestato
Tribunale penale ha fatto espresso riferimento e l'annessa tabella di riferimento (cfr. doc. 7), la liquidazione operata in favore del professionista ricorrente risulta erronea, giacché, nonostante nel decreto venga espressamente - e lo si ripete correttamente - riconosciuto che l'attività per la quale era stato richiesto il compenso risultava essere stata effettivamente svolta e che la richiesta era conforme al predetto protocollo, è stata poi liquidata una somma inferiore rispetto a quella prevista e risultante dalla tabella allegata al Protocollo (che per comodità viene di seguito riportata).
5 Pertanto, già sotto questo primo profilo relativo alla somma liquidata a titolo di compenso per l'opera professionale espletata, l'opposizione merita di trovare accoglimento.
In secondo luogo, il G.U.P. di Teramo, sempre con il decreto qui opposto, ha completamente obliterato, senza esplicitarne minimamente le ragioni, la richiesta di liquidazione delle spese e delle indennità di trasferta, pure contenuta nell'istanza di liquidazione presentata dall'Avv. Caccia in data 27 aprile 2023 (e nuovamente trasmessa il 25 giugno 2024), ove ha chiesto che le venissero liquidate (oltre alla somma di € 2.580,00 per compensi), anche appunto le spese e le indennità di trasferta per l'importo complessivo di €
248,69, omettendo tout court di decidere sulla stessa.
A tal fine, si ritiene indispensabile premettere la disciplina di riferimento.
In particolare, l'art. 82 D.P.R. 115/2002, rubricato “Onorario e spese del difensore”, dispone al secondo comma che, “Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale”, precisandosi sin da subito che, nel caso di specie, l'Avv. Caccia (come da certificazione dell'ordine distrettuale degli Avvocati di L'Aquila a pag. 7 dell'istanza di liquidazione sub doc. 4) risulta iscritta dal 1999 nell'elenco degli avvocati di L'Aquila, che appartiene al medesimo distretto di Corte d'Appello (i.e. di L'Aquila) in cui ha sede il magistrato che è stato competente a conoscere il merito del processo, ossia il
G.U.P. di Teramo.
L'art. 15 D.M. 55/2014, rubricato “Trasferte”, prevede a sua volta che,
“per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all'avvocato è liquidata un'indennità di trasferta e un rimborso delle spese, a norma
6 dell'articolo 27 della materia stragiudiziale”, il quale, sempre rubricato
“Trasferte”, statuisce che “all'avvocato, che per l'esecuzione dell'incarico deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, è liquidato il rimborso delle spese sostenute e un'indennità di trasferta. Si tiene conto del costo del soggiorno documentato dal professionista, con il limite di un albergo quattro stelle, unitamente, di regola, a una maggiorazione del 10 per cento quale rimborso delle spese accessorie;
per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è riconosciuta un'indennità chilometrica pari di regola a un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio”.
Dunque, dalla lettura combinata delle tre disposizioni normative appena richiamate, emerge che, nel caso in cui - come quello di specie - il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati del medesimo distretto di Corte d'Appello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.
Ebbene, la presenza del difensore odierno opponente nelle udienze celebrate e le ricevute di pagamento per le spese di parcheggio debitamente allegate alla richiesta di liquidazione (cfr. doc. 4) confermano e documentano la legittimità e la fondatezza della richiesta avanzata dall'Avv. Caccia per la indennità in parola anche sotto il profilo del quantum richiesto per € 248,69, che corrisponde, in particolare, alla sommatoria di: (i) € 170,88 a titolo di indennità chilometrica per utilizzo di autoveicolo proprio (n. 4 viaggi
AQ/TE/AQ = 4 viaggi x 120 Km x (1/5 di € 1,780/litro, con viaggi, tutti documentati, del 15 novembre 2011, del 3 febbraio 2012, del 30 marzo 2012 e del 10 ottobre 10.2012); (ii) € 48,00 per le spese pedaggio autostradale (€ 6,00 per 8 tratte); (iii) € 7,20 per spese di parcheggio debitamente documentate con le relative ricevute allegate (per € 0,80 e € 1,00 per il 15 novembre 2011; per €
1,80 per il 3 dicembre 2012; per € 1,80 per il 30 marzo 2012; € 0,80 + € 1,00 per il 10 ottobre 2012) ed infine (iv) € 22,61 a titolo di spese accessorie ex art. 27
D.M. 55/2014 (pari 10% di € 226,08, ottenuto sommando i + ii + iii).
Pertanto, anche sotto tale aspetto, il decreto opposto merita di essere riformato, con il riconoscimento e la liquidazione in favore della odierna parte opponente anche della somma, debitamente riscontrata a livello documentale,
7 di € 248,69 a titolo di spese e indennità di trasferta (da L'Aquila a Teramo).
In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono,
l'opposizione spiegata dall'Avv. Caccia merita di trovare integrale accoglimento e, per l'effetto, deve essere disposta la liquidazione, in favore dell'Avv. Caccia, a titolo di compenso professionale per l'attività difensiva espletata per la fase dell'udienza preliminare nel procedimento penale iscritto a carico del Sig. sul n. 4505/2009 R.G.N.R. - n. 3700/2010 R.G. GIP., Parte_1 della somma di € 2.580,00 (pari ad € 3.870,00 ridotti di 1/3 ex art. 106-bis D.P.R.
115/2002), oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché della ulteriore somma di € 248,69 a titolo di spese e delle indennità di trasferta.
Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza del dicastero opposto e sono liquidate come in dispositivo, secondo il D.M. n.
55/2014 e succ. mod., con applicazione dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, in ragione della non particolare complessità delle questioni giuridiche involte, della contumacia di controparte e del rito
(necessariamente) utilizzato, che esonera le parti dal deposito degli scritti difensionali e con esclusione della fase istruttoria, trattandosi di causa dalla natura eminentemente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla causa contraddistinta dal numero di R.G. 1948/2024 fra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. in accoglimento dell'opposizione spiegata dall'Avv. Francesca Caccia, e quindi in riforma del decreto di liquidazione dei compensi professionali emesso e depositato in data 2 luglio 2024 dal G.U.P. del Tribunale penale di Teramo, LIQUIDA in favore dell'Avv. Francesca Caccia, a titolo di compenso professionale per l'attività difensiva espletata per la fase dell'udienza preliminare nel procedimento penale iscritto a carico del
Sig. sul n. 4505/2009 R.G.N.R. - n. 3700/2010 R.G. GIP., la Parte_1 somma di € 2.580,00 (pari ad € 3.870,00 ridotti di 1/3 ex art. 106-bis D.P.R.
115/2002), oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché l'ulteriore somma di € 248,69 a titolo di spese e delle indennità di trasferta;
8
2. CONDANNA il , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, alla refusione, in favore dell'opponente Avv. Francesca Caccia, delle spese di lite, che sono liquidate nella somma di € 852,00 per compensi professionali, oltre € 125,00 per esborsi (C.U. e marca da bollo), oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 22 dicembre 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
9