Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/02/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 25/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 12907/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.S.Scardichhio giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv DE LEONARDIS DANIELE giusta procura in CP_1 atti
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione somme.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 23.10.2024, il ricorrente di cui in epigrafe, ha convenuto in giudizio l' per ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento CP_1 di indebito per somme percepite a titolo pensione invalidità civile nel 2021.
Concludeva, pertanto, per l'annullamento della richiesta di indebito e la condanna dell'istituto alla restituzione delle somme già trattenute a tale titolo.
Si costituiva in giudizio l' che contestava in fatto e in diritto gli assunti della CP_1 ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'istituto ha effettuato ha chiesto la restituzione delle somme percepite a titolo di pensione invalidità civile in quanto a seguito del riconoscimento della
A questo proposito, tuttavia, occorre porre in evidenza che, come recentemente rilevato dalla giurisprudenza di legittimità ( cfr.Cass. civ. Sez. lav. n.28771/18), si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui
"in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale" (cfr. Cass. n.19638/15; n. 8970/14; n.1446/08; n.
7048/06).
Sicchè, la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento (principio ribadito anche da
Cass. civ. Sez. VI - lav., n. 10642/19), come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (cfr. Cass. n.12406/06), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. n.5059/18, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Tanto premesso in via generale, va evidenziato che la Cassazione ha ribadito che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. CP_1
326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette CP_1 informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" "per la CP_1 raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente CP_1 sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. E' pertanto confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente CP_1 dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009,
n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art.
13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perchè non vanno dichiarati nel modello 730
(come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' . CP_1
La Corte di cassazione ha poi precisato che: “Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi CP_1
l' già conosce. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella CP_2 legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso CP_2
(informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L.
n. 326 del 2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via CP_1 telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere. Inoltre come già detto, CP_1 il D.L. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n.
122, al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza CP_1 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale". Il comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali." Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assitenziale), allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del
1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del
1993, ma ancheCass. n. 1446/2008 est. )…” (cfr. Cass. n.13223/20). Per_1
Ne deriva che le prestazioni erogate al ricorrente non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale, come detto, non è comunque configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere. Si contesta infatti CP_1 esclusivamente il superamento dei limiti di reddito per potere continuare a beneficiare della pensione d'invalidità.
Va però rilevato che il ricorrente ha sempre percepito quale unico reddito proprio e solo l'ammontare della pensione d'invalidità e il superamento del limite reddituale è dovuto al riconoscimento da parte dell'istituto della pensione di vecchiaia. Pertanto alcun dolo può ritenersi nella condotta della ricorrente che non ha mai omesso di dichiarare i propri redditi, né ha percepito ulteriori redditi che potessero incidere sulla misura della prestazione;
al contrario l' CP_1 liquidando la pensione di vecchiaia bene era a conoscenza del superamento del limite di reddito per beneficiare della prestazione assistenziale.
E' evidente, in assenza di elementi di segno contrario, che l'istituto ha avuto sempre a disposizione i dati per accertare il reddito del ricorrente e che l'erogazione di somme maggiori è dovuta al tardivo controllo effettuato dall'istituto.
In altre parole, in presenza di un legittimo affidamento del beneficiario,
l'indebito assistenziale derivante dal superamento dei limiti reddituali è ripetibile solamente per quanto attiene alle somme versate dall' dopo il CP_1 momento in cui è stato emesso il provvedimento che accerta il predetto superamento dei limiti reddituali.
Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza ormai unanime ( cfr.Cass. civ., sez. lav., 9 novembre 2018, n. 28771) il dolo dell'accipiens, che consente la ripetizione dell'indebito assistenziale, non è configurabile nel caso in cui l'accipiens stesso sia in regola con la trasmissione delle proprie dichiarazioni dei redditi. La questione relativa al dolo dell' accipiens è stata affrontata dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 1919/2018 nei seguenti termini:
L'orientamento consolidato è nel senso di ritenere che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate circostanze CP_1 rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. n. 4849 del 1986); più precisamente, si è affermato che il comportamento omissivo dell'assicurato è dalla legge equiparato al dolo, consentendo pertanto l'incondizionata ripetibilità delle somme indebitamente percepite, nei casi in cui la corresponsione di prestazioni non dovute dipenda dall'inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge ovvero dall'indisponibilità, per l'ente erogante, delle informazioni necessarie ad accertare da solo la ricorrenza dei fatti occultati e decisivi ai fini dell'attribuzione o della conservazione del diritto, mentre omissioni e reticenze non rilevano nei casi in cui le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, dal momento che, in questi casi invero, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996).
Alla stregua di tale orientamento consolidato, la Corte costituzionale ha infatti rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, sia individuabile un principio di settore riguardante il tema dell'indebito; principio che, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993). Tanto è vero che Io stesso giudice delle leggi non ha mancato di rilevare che, quando ricorra tale ipotesi, diventa irrilevante l'accertamento in punto di fatto del dolo dell'interessato: come si legge nella sentenza n. 166 del 1996, "l'irrilevanza dello stato di buona o mala fede si argomenta indirettamente dal principio – ora esplicitato dall'art. 13, primo comma, della legge n. 412 del 1991 – secondo cui nel caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti (ovvero conoscibili) dall'ente competente, le somme indebitamente percepite sono ripetibili per questo solo fatto, indipendentemente dalla prova della mala fede dell'interessato
(che viene ad assumere rilevanza, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., solo ai fini della decorrenza del diritto agli interessi dal giorno del pagamento).
Nel caso di specie, giova ribadirlo, non vi è prova che il ricorrente abbia percepito redditi ulteriori oltre a quelli rinvenienti dalla percezione della pensione d'invalidità e della pensione di vecchiaia e dunque non può ripetersi una somma percepita sulla base di un affidamento incolpevole.
L'indebito va pertanto annullato con la condanna dell'istituto a corrispondere le somme trattenute a tale titolo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto DA , nei Pt_1 confronti , così provvede: CP_3
1. Accoglie il ricorso per l'effetto, dichiara l'irripetibilità delle somme richieste con comunicazione del 7.4.2022 con la condanna dell'istituto della restituzione delle somme già eventualmente trattenute e/o percepite sulla base di tale provvedimento 2. Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in CP_1
€1.300,00 per compensi con distrazione
Bari,25/02/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi