Sentenza 18 maggio 2020
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/05/2020, n. 15256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15256 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2020 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. IN GI, nato a [...] il [...] 2. CA EN, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/09/2019 del Tribunale di Bolzano, sezione riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza dell'8 agosto 2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano applicava a NA IN e EN CA, militari addetti alla Stazione Carabinieri di Parcines, la misura interdittiva della sospensione per la durata di dieci mesi dall'esercizio del pubblico ufficio da essi rivestito quali appartenenti all'Arma dei Carabinieri e di ogni attività ad esso inerenti. s. Il G.i.p. riteneva sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine alle incolpazioni di cui agli artt. 110, 479, 606 e 368 cod. pen., per avere gli indagati proceduto all'illegittimo arresto in flagranza di SE BE e redatto un verbale di arresto recante false attestazioni e la falsa accusa a carico dell'arrestato del reato di resistenza, valorizzando, oltre le convergenti dichiarazioni di SE e della testimone FI TE, la videoripresa dell'episodio da parte delle telecamere di sorveglianza del luogo, prossimo alla casa circondariale. Il filmato evidenziava con chiarezza da un lato il comportamento arbitrario, aggressivo e violento dei Carabinieri e dall'altro l'atteggiamento remissivo di SE, che dopo essere stato spinto a terra veniva subito ammanettato e tratto in arresto: e ciò in palese contrasto con la descrizione degli eventi, non corrispondente alla verità dei fatti, contenuta nel verbale di arresto.
2. Il Tribunale di Bolzano, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., dopo avere preso diretta visione del filmato, ha condiviso la valutazione di gravità del quadro indiziario (anche alla luce del verbale d'interrogatorio del terzo Carabiniere della pattuglia - Ivo Roselli, rimasto estraneo alla vicenda - prodotto dal P.M. all'udienza camerale di appello e coerente con le dichiarazioni di SE e della TE), nonché di attualità e concretezza delle esigenze cautelari specialpreventive. I due ufficiali di p.g., con la condotta contestata, espressione di uno spregiudicato senso d'impunità (aggravato dalla circostanza che essi, dopo l'accaduto, avevano preteso e ottenuto di prendere visione del filmato presso la casa circondariale, senza darne atto nel verbale), "hanno violato sia i profili di tecnica professionale che aspetti tipicamente certificativi propri della qualifica di pubblico ufficiale", facendo così venir meno "la fiducia nell'esercizio dei poteri accertativi dei due pubblici ufficiali" e rendendo verosimile il pericolo di reiterazione di reati della stessa indole.
3. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli indagati denunziando:
3.1. violazione della disciplina processuale dettata dall'art. 310 cod. proc. pen., per avere il Tribunale ritenuto ammissibile l'integrazione probatoria costituita dal verbale d'interrogatorio del carabiniere Roselli, prodotto dal P.M. solo all'udienza camerale di appello;
3.2. vizio di motivazione conseguente all'utilizzo del predetto verbale come elemento argomentativo a sostegno dell'apprezzamento di coerenza delle altre prove dichiarative e perciò di gravità del quadro indiziario;
3.3. vizio motivazionale quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, basata su un giudizio di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione di reati sprovvisto di concreti supporti fattuali e argomentativi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo e il secondo motivo di ricorso sono infondati.
1.1 Innanzitutto, si ritiene che i motivi sull'inammissibilità o illegittimità dell'integrazione probatoria costituita dal verbale d'interrogatorio del carabiniere Roselli prodotto dal P.M. all'udienza camerale di appello a sostegno della prospettazione accusatoria e utilizzato dal Tribunale per rafforzare l'apprezzamento di gravità del quadro indiziario a carico degli indagati, sono infondati. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, hanno ritenuto l'ammissibilità della produzione di nova da parte del PM, in quanto funzionale a dimostrare la fondatezza della prospettazione accusatoria, purché nel rispetto dei confini dall'originaria domanda cautelare, precisando che «le cadenze non rigide stabilite per il procedimento di appello de libertate dall'art. 310.2 c.p.p., a differenza di quelle perentorie del riesame, consentono al Tribunale di modulare, di volta in volta, gli spazi del contraddittorio camerale fra le parti, concedendo alla difesa un congruo termine per esaminare e confutare l'efficacia dimostrativa dei nova tardivamente prodotti dall'accusa»: circostanza, quest'ultima, neppure dedotta dal ricorrente sotto il profilo dell'eventuale lesione del diritto di difesa.
1.2 Per altro verso, le doglianze dei ricorrenti afferenti a pretesi vizi di motivazione, con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, risultano generiche e sostanzialmente dirette ad una non consentita rilettura degli elementi indiziari e ad una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa. Ed invero, il Tribunale, con diffuso e logico apparato argonnentativo, incensurabile in sede di legittimità, ha dato puntualmente conto e valorizzato le ragioni per le quali gli indagati erano attinti da gravi indizi di colpevolezza, enunciando analiticamente gli elementi probatori più significativi e rilevanti, quali in particolare - oltre le dichiarazioni di SE e TE (integrate dal verbale di interrogatorio del Carabiniere Roselli) - i dati davvero determinanti desumibili dalla visione del filmato videoregistrato della dinamica dell'episodio. Da esso emergeva incontestabilmente che la descrizione degli eventi esposta nel verbale di arresto non corrispondeva alla verità dei fatti, risultando per contro evidente l'arbitrarietà del comportamento aggressivo e violento dei due Carabinieri. I plurimi indizi apparivano, dunque, univoci e convergenti nel rimarcare la verità dei fatti e perciò idonei a giustificare il giudizio di qualificata probabilità di colpevolezza in ordine ai contestati reati;
con il lineare corollario che le puntuali argomentazioni svolte dai giudici di merito per sottolineare la solidità e la gravità del quadro indiziario non sono sindacabili in sede di controllo di legittimità del provvedimento impugnato.
2. La difesa dei ricorrenti deduce inoltre l'insussistenza delle esigenze cautelari, per il profilo del rischio di ripetizione del reato, i cui presupposti sarebbero stati enucleati dal Tribunale con motivazione non adeguata ai parametri della concretezza e attualità del pericolo. In realtà il Tribunale, al fine di rilevare la propensione a replicare la condotta criminosa, ha sottolineato lo spregiudicato senso d'impunità degli indagati (dimostrato anche dalla circostanza che essi, dopo l'accaduto, hanno preteso e ottenuto di prendere visione del filmato presso la casa circondariale, senza darne atto nel verbale), e ne ha rimarcato la grave violazione delle regole minime di tecnica e correttezza professionale, proprie della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, tale da fare venire meno "la fiducia nell'esercizio dei poteri accertativi e certificativi" degli indagati. Di talché, non sembra che i ricorrenti si misurino realmente con le effettive esigenze cautelari ravvisate in concreto dal Tribunale. D'altro canto, non risponde allo schema dell'impugnazione di legittimità, né è consentito alla Corte di cassazione di spingersi a controllare la rispondenza di siffatto apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione al motivato apprezzamento degli elementi probatori compiuto dal giudice del merito ai fini della valutazione dei perícula libertatis.
3. Ne consegue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/01/2020. Si dà atto che il presente provvedimento, redatto dal Consigliere Maria Silvia Giorgi, viene sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. a) del d.P.C