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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/07/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Caterina Greco - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1093/2023 promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo. Pt_1
APPELLANTE Contro
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
All'udienza del 12 giugno 2025 l'appellante ha concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 21/9/2023 il G.L. del Tribunale di Marsala, pronunciando in accoglimento del ricorso proposto da , ha dichiarato l'irripetibilità Controparte_1 dell'indebito accertato dall' sull' assegno sociale per tutto l'anno 2021 pari ad € Pt_1
3.646,37. Ha ritenuto il G.L. che rispetto all'iniziativa assunta dall' dovuta pacificamente al Pt_1 ricalcolo della prestazione nascente dal superamento dei limiti reddituali per maggiori redditi dovuti all'erogazione d ella pensione di cieco ventesimista al coniuge
[...]
, doveva ritenersi operante il principio emergente dalla disciplina dell'indebito Per_1 assistenziale per effetto del quale dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens e non sussistendo alcuna allegazione in ordine al dolo dell'interessata, le somme erogate potevano ritenersi ripetibili soltanto a partire dal provvedimento che aveva accertato l'indebito . Contro la sentenza di primo grado insorge l' il quale insiste nella legittimità della Pt_1 propria azione di recupero sul presupposto che dovendosi ricondurre l'assegno sociale sotto la sfera applicativa della speciale disciplina che lo riguarda (art. 3 comma 6° Legge n. 335/1995) il recupero posto in essere doveva ritenersi tempestivo in relazione ai termini decadenziali fissati dall'art. 13 Legge n. 412/1991.
Precisa al riguardo che l'indebito era stato accertato già con nota del 4/4/2022 la quale aveva disposto il recupero per il solo anno 2021.
quantunque ritualmente citata, non si è costituita onde ne va Controparte_1 dichiarata la contumacia. Ciò premesso, l'appello appare fondato . E' anzitutto necessaria una premessa allo scopo di mettere ordine nella complessa materia dell'indebito previdenziale/assistenziale caratterizzata dalla sovrapposizione di vicende normative e correnti giurisprudenziali via via innovative. Agiscono invero due distinti ordini di tutele . Il primo è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 52 Legge n. 88/89 e dell'art. 13 Legge 412/1991 . Secondo l'art. 52 Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonche' la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato (…) Siffatta disciplina è stata rivisitata dal legislatore con disposizione di interpretazione autentica (art. 13 Legge 412/1991) essendosi stabilito che le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano gia' conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilita' delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati Pt_1 incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. Ne è scaturita una regola di relazione in ragione della quale, anche in assenza di una condotta dolosa da parte del percettore , egli potrà essere obbligato alla restituzione laddove l' provveda tempestivamente entro i cennati termini decadenziali alle Pt_1 operazioni di accertamento e di recupero (art. 13 comma 2°). Quanto all'indebito c.d. assistenziale, riguardante tutte le altre prestazioni sociali prive di copertura contributiva, esso viene di norma fatto rientrare nella generale disciplina dell'art. 2033 c.c. il cui rigore è stato tuttavia mitigato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e ricondotto nel quadro delle tutele del legittimo affidamento del percipiente.
Si è giunti in tal modo al riconoscimento di un principio unificatore operante sia nel settore della previdenza che in quello dell'assistenza obbligatoria per cui , in luogo della generale regola codicistica di cui all'art. 2033 c.c. di incondizionata ripetibilità dell'indebito, deve escludersi la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ad una situazione idonea a generare affidamento. Con questa peculiarità che mentre per l'indebito disciplinato dagli articoli 52 Legge n. 88/89 e 13 Legge 412/1991 la disciplina è quella tipizzata dal legislatore e sottoposta a condizioni e termini ivi codificati, con riferimento all'indebito assistenziale, determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge, l'orientamento della S.C. è nel senso che l'ente erogatore è abilitato alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio) trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (Cass. n. 12608/2020).
Posto il superiore assunto, deve pur tuttavia darsi atto che la materia dell'assegno sociale è soggetta ad un ordinamento autonomo che sovraintende all'esercizio della facoltà di recupero da parte dell'ente previdenziale . Opera al riguardo il disposto di cui all'art. l'art. 3 comma 6° della Legge n. 335/1995 :
“Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e' erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”.
Nella medesima direzione muove l'art. 35 comma 8° del D.L. n. 207/2008 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 : “ Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento e' quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni integrazioni”. Non diversamente dall'impostazione impressa dalla sentenza impugnata, il compendio normativo appena citato restituisce un sistema che, a regime, impone all'ente erogatore di operare, “entro il mese di luglio dell'anno successivo”, il ricalcolo (“conguaglio”) della prestazione sociale sulla base dei redditi effettivamente percepiti nell'anno solare di riferimento. Ne deriva che la prima nota inviata dall' il 4/4/2022 deve ritenersi ampiamente Pt_1 rispettosa del termine di legge rispetto al recupero a valere sull' annualità per cui è processo. La sentenza impugnata dovrà pertanto essere riformata con conseguente rigetto dall'azione proposta dalla . CP_1
Sussistendo la clausola di esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. , la parte soccombente va tenuta esente dall'onere delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia di che Controparte_1 dichiara, in riforma della sentenza n. 660/2023 emessa dal Tribunale di Marsala in data 21 settembre 2023, rigetta la domanda proposta da nei confronti Controparte_1 dell' Pt_1
Dichiara non dovute dalla le spese dei due gradi del giudizio. CP_1
Palermo 12 giugno 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco