CASS
Sentenza 22 marzo 2024
Sentenza 22 marzo 2024
Massime • 1
In tema di esecuzione in Italia di sentenza di condanna estera con sospensione condizionale della pena sotto vigilanza, la competenza ad adattare le prescrizioni all'ordinamento interno, nella forma di espiazione alternativa dell'affidamento in prova, e a vigilare, nel prosieguo, sul rispetto delle stesse, spetta al tribunale di sorveglianza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/03/2024, n. 25488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25488 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di sorveglianza di Firenze nei confronti della Corte di appello di Firenze con ordinanza del 26/09/2023 visti gli atti;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TI LI, che ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di appello di Firenze;
lette le conclusioni del difensore della condannata, avvocato Gianfranco Bonetti, che si è associato alle conclusioni del Pubblico ministero;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25488 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 22/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza 18 aprile 2023 la Corte di appello di Firenze ha deliberato il riconoscimento in Italia, ai sensi e per gli effetti stabiliti dal d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38 (recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione- quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008), della sentenza 18 marzo 2021 della Corte di appello di Galati (Romania), irrevocabile, con cui la cittadina rumena ME TI IU, residente in provincia di Grosseto, era stata condannata alla pena di tre anni di reclusione per il delitto di abuso di ufficio, con sospensione condizionale della pena stessa, sotto vigilanza, per pari durata La Corte di appello, nell'adeguare la sanzione al diritto interno, ex art. 10, commi 2 e 3, d.lgs. n. 38, cit., l'ha convertita nella misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, di cui all'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), reputato essere l'istituto più affine alla sanzione straniera. La Corte ha quindi individuato nel Tribunale di sorveglianza di Firenze l'Autorità interna competente a determinare in concreto le prescrizioni della misura alternativa, a mente dei commi 5 e 6 dell'art. 47 Ord. pen. 2. Il Tribunale di sorveglianza, investito dell'ulteriore corso della procedura, ha ricusato di provvedere nel senso richiesto, sul presupposto che l'adeguamento della sanzione, spettante per legge alla Corte di appello, dovesse ricomprendere anche la determinazione delle sue modalità esecutive. Il Tribunale ha pertanto sollevato, con l'ordinanza in epigrafe, conflitto negativo, ai sensi dell'art. 30, comma 1, cod. proc. pen., ordinando la trasmissione degli atti a questa Corte. 3. La trattazione del conflitto è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità del conflitto, in quanto dal rifiuto dei giudici confliggenti di provvedere a stabilire le modalità esecutive dell'affidamento in prova consegue una stasi del procedimento, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte. 2. Nel merito il conflitto deve essere risolto con il riconoscimento della competenza del Tribunale di sorveglianza. 2 3. Il d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della decisione-quadro 2008/947/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento, tra Paesi dell'Unione, delle sentenze di condanna con sospensione condizionale della pena, o con sanzioni sostitutive, ovvero delle decisioni di liberazione condizionale, che impongano obblighi e prescrizioni rientranti nel catalogo di cui all'art. 4 del testo legislativo, in vista dell'esecuzione da svolgersi in altro Paese membro. In caso di esecuzione passiva, la competenza a decidere sul riconoscimento, e sul conseguente trasferimento della sorveglianza in territorio italiano, appartiene alla Corte di appello, nel cui distretto la persona condannata all'estero abbia, nel momento in cui la procedura è attivata, o intenda trasferire, la residenza legale e abituale (art. 9 d.lgs. n. 38). La Corte di appello, quando ne ricorrono le condizioni, incluso il requisito della doppia incriminazione nei casi in cui è richiesto, delibera il riconoscimento e, se la natura o la durata degli obblighi e delle prescrizioni impartite, ovvero la durata della misura, sono incompatibili con la disciplina prevista dall'ordinamento italiano per i reati corrispondenti, procede ai necessari adeguamenti dandone informazione all'Autorità competente dello Stato di condanna, con le deroghe minime necessarie rispetto alla sanzione stabilita nello Stato stesso (art. 10, commi 2 e 3, d.lgs. n. 38). 4. L'adeguamento, a norma dell'art. 10, comma 2, ultimo periodo, d.lgs. n. 38, non può mai comportare l'aggravamento, per contenuto o durata, degli obblighi e delle prescrizioni originariamente imposte dallo Stato di condanna. Questa Corte, in un caso precedente, sotto più aspetti sovrapponibile a quello odierno - nel rammentare ciò e nel precisare che il rispetto della regola deve essere garantito sia dalla Corte di appello che attua il riconoscimento, sia da qualunque altra Autorità giudiziaria che, successivamente al riconoscimento, venga chiamata a statuire sulle modalità di esecuzione e sul suo corso ulteriore - ha già implicitamente individuato nella magistratura di sorveglianza l'organo giudiziario chiamato, ove la sanzione straniera si sia tradotta nell'affidamento in prova al servizio sociale, a conformare le relative prescrizioni e a vigilare, in prosieguo, sul loro rispetto (Sez. 1, n. 49733 del 18/11/2022, Rugiero, Rv. 283839-01). 5. Questa soluzione merita di essere ribadita, perché la più aderente alla lettera e allo spirito della legge. e)'‘ 3 5.1. Si tratta di soluzione che riflette le previsioni testuali, tenuto conto che la competenza, che l'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 38 intesta alla Corte di appello, è esercitata già nel momento in cui la Corte stessa delibera il riconoscimento e, procedendovi, rileva anche la necessità dell'adeguamento, lo dispone e individua lo strumento giuridico corrispondente. Se quest'ultimo coincide con un istituto di diritto penitenziario, rispetto al quale, per legge interna, la potestà giurisdizionale spetta al tribunale di sorveglianza, il successivo coinvolgimento di quest'ultimo organo ha una precisa base legale. L'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 38 stabilisce, infatti, che, pronunciata la sentenza di riconoscimento, «la sorveglianza è disciplinata secondo la legge italiana». La previsione è sintonica con il disposto dell'art. 735, comma 4, cod. proc. pen., inserito nella parte dedicata alla disciplina generale degli effetti e delle modalità di riconoscimento delle sentenze straniere, secondo cui, se per effetto del titolo estero il condannato è stato liberato sotto condizione, la Corte di appello sostituisce alla misura straniera la liberazione condizionale, mentre «il magistrato di sorveglianza», di cui la norma sottende pacificamente la competenza, «nel determinare le prescrizioni relative alla libertà vigilata, non può aggravare il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito» dallo Stato straniero. 5.2. Ritenere esaurita la competenza della Corte di appello con la pronuncia di riconoscimento previo adeguamento, e coinvolgere il giudice di sorveglianza sin dal momento in cui le concrete prescrizioni della misura penitenziaria adattata sono conformate (nel rispetto dei limiti derivanti dalla pronuncia straniera), appare maggiormente funzionale all'esigenza di un adeguamento realmente efficace, nonché meglio rispondente a sistema, considerato anche che sarà poi il giudice di sorveglianza stesso a "gestire" le prescrizioni, a poterle modificare e a verificarne l'osservanza. 6. In base alle considerazioni esposte, la competenza sul caso controverso appartiene al Tribunale di sorveglianza di Firenze, cui gli atti debbono essere per l'effetto trasmessi.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di sorveglianza di Firenze cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 22/03/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TI LI, che ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di appello di Firenze;
lette le conclusioni del difensore della condannata, avvocato Gianfranco Bonetti, che si è associato alle conclusioni del Pubblico ministero;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25488 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 22/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza 18 aprile 2023 la Corte di appello di Firenze ha deliberato il riconoscimento in Italia, ai sensi e per gli effetti stabiliti dal d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38 (recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione- quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008), della sentenza 18 marzo 2021 della Corte di appello di Galati (Romania), irrevocabile, con cui la cittadina rumena ME TI IU, residente in provincia di Grosseto, era stata condannata alla pena di tre anni di reclusione per il delitto di abuso di ufficio, con sospensione condizionale della pena stessa, sotto vigilanza, per pari durata La Corte di appello, nell'adeguare la sanzione al diritto interno, ex art. 10, commi 2 e 3, d.lgs. n. 38, cit., l'ha convertita nella misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, di cui all'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), reputato essere l'istituto più affine alla sanzione straniera. La Corte ha quindi individuato nel Tribunale di sorveglianza di Firenze l'Autorità interna competente a determinare in concreto le prescrizioni della misura alternativa, a mente dei commi 5 e 6 dell'art. 47 Ord. pen. 2. Il Tribunale di sorveglianza, investito dell'ulteriore corso della procedura, ha ricusato di provvedere nel senso richiesto, sul presupposto che l'adeguamento della sanzione, spettante per legge alla Corte di appello, dovesse ricomprendere anche la determinazione delle sue modalità esecutive. Il Tribunale ha pertanto sollevato, con l'ordinanza in epigrafe, conflitto negativo, ai sensi dell'art. 30, comma 1, cod. proc. pen., ordinando la trasmissione degli atti a questa Corte. 3. La trattazione del conflitto è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità del conflitto, in quanto dal rifiuto dei giudici confliggenti di provvedere a stabilire le modalità esecutive dell'affidamento in prova consegue una stasi del procedimento, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte. 2. Nel merito il conflitto deve essere risolto con il riconoscimento della competenza del Tribunale di sorveglianza. 2 3. Il d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della decisione-quadro 2008/947/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento, tra Paesi dell'Unione, delle sentenze di condanna con sospensione condizionale della pena, o con sanzioni sostitutive, ovvero delle decisioni di liberazione condizionale, che impongano obblighi e prescrizioni rientranti nel catalogo di cui all'art. 4 del testo legislativo, in vista dell'esecuzione da svolgersi in altro Paese membro. In caso di esecuzione passiva, la competenza a decidere sul riconoscimento, e sul conseguente trasferimento della sorveglianza in territorio italiano, appartiene alla Corte di appello, nel cui distretto la persona condannata all'estero abbia, nel momento in cui la procedura è attivata, o intenda trasferire, la residenza legale e abituale (art. 9 d.lgs. n. 38). La Corte di appello, quando ne ricorrono le condizioni, incluso il requisito della doppia incriminazione nei casi in cui è richiesto, delibera il riconoscimento e, se la natura o la durata degli obblighi e delle prescrizioni impartite, ovvero la durata della misura, sono incompatibili con la disciplina prevista dall'ordinamento italiano per i reati corrispondenti, procede ai necessari adeguamenti dandone informazione all'Autorità competente dello Stato di condanna, con le deroghe minime necessarie rispetto alla sanzione stabilita nello Stato stesso (art. 10, commi 2 e 3, d.lgs. n. 38). 4. L'adeguamento, a norma dell'art. 10, comma 2, ultimo periodo, d.lgs. n. 38, non può mai comportare l'aggravamento, per contenuto o durata, degli obblighi e delle prescrizioni originariamente imposte dallo Stato di condanna. Questa Corte, in un caso precedente, sotto più aspetti sovrapponibile a quello odierno - nel rammentare ciò e nel precisare che il rispetto della regola deve essere garantito sia dalla Corte di appello che attua il riconoscimento, sia da qualunque altra Autorità giudiziaria che, successivamente al riconoscimento, venga chiamata a statuire sulle modalità di esecuzione e sul suo corso ulteriore - ha già implicitamente individuato nella magistratura di sorveglianza l'organo giudiziario chiamato, ove la sanzione straniera si sia tradotta nell'affidamento in prova al servizio sociale, a conformare le relative prescrizioni e a vigilare, in prosieguo, sul loro rispetto (Sez. 1, n. 49733 del 18/11/2022, Rugiero, Rv. 283839-01). 5. Questa soluzione merita di essere ribadita, perché la più aderente alla lettera e allo spirito della legge. e)'‘ 3 5.1. Si tratta di soluzione che riflette le previsioni testuali, tenuto conto che la competenza, che l'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 38 intesta alla Corte di appello, è esercitata già nel momento in cui la Corte stessa delibera il riconoscimento e, procedendovi, rileva anche la necessità dell'adeguamento, lo dispone e individua lo strumento giuridico corrispondente. Se quest'ultimo coincide con un istituto di diritto penitenziario, rispetto al quale, per legge interna, la potestà giurisdizionale spetta al tribunale di sorveglianza, il successivo coinvolgimento di quest'ultimo organo ha una precisa base legale. L'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 38 stabilisce, infatti, che, pronunciata la sentenza di riconoscimento, «la sorveglianza è disciplinata secondo la legge italiana». La previsione è sintonica con il disposto dell'art. 735, comma 4, cod. proc. pen., inserito nella parte dedicata alla disciplina generale degli effetti e delle modalità di riconoscimento delle sentenze straniere, secondo cui, se per effetto del titolo estero il condannato è stato liberato sotto condizione, la Corte di appello sostituisce alla misura straniera la liberazione condizionale, mentre «il magistrato di sorveglianza», di cui la norma sottende pacificamente la competenza, «nel determinare le prescrizioni relative alla libertà vigilata, non può aggravare il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito» dallo Stato straniero. 5.2. Ritenere esaurita la competenza della Corte di appello con la pronuncia di riconoscimento previo adeguamento, e coinvolgere il giudice di sorveglianza sin dal momento in cui le concrete prescrizioni della misura penitenziaria adattata sono conformate (nel rispetto dei limiti derivanti dalla pronuncia straniera), appare maggiormente funzionale all'esigenza di un adeguamento realmente efficace, nonché meglio rispondente a sistema, considerato anche che sarà poi il giudice di sorveglianza stesso a "gestire" le prescrizioni, a poterle modificare e a verificarne l'osservanza. 6. In base alle considerazioni esposte, la competenza sul caso controverso appartiene al Tribunale di sorveglianza di Firenze, cui gli atti debbono essere per l'effetto trasmessi.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di sorveglianza di Firenze cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 22/03/2024