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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/02/2025, n. 1566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1566 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14688 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Paola Condorelli, visto l'art. 281
sexies, co. 3, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
PIETRO NIGRO e dell'avv. ILARIA BERIOTTO, elettivamente domiciliata in via degli Ottoboni,
16, Milano, presso il difensore avv. PIETRO NIGRO;
- attrice -
CONTRO
(C.F. Controparte_2
); P.IVA_2
-convenuta contumace-
Conclusioni: come da verbale di udienza del 28.1.2025;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la società ha agito nei confronti Controparte_1
del , a Milano, chiedendo di accertare e Controparte_3
dichiarare il diritto della al pagamento della somma pari ad euro 53.893,75 Controparte_1 portata delle fatture elencate in narrativa e, per l'effetto, condannare il
[...]
a Milano al pagamento della suddetta somma o alla diversa Controparte_3
maggiore somma che dovesse essere accertata o ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo ex art. 1284 co. 1 e 4 c.c..
La causa, dichiarata la contumacia del resistente e ritenuta la natura CP_2
documentale della stessa, viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c.
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 28.1.2025.
Osserva chi giudica che, dalla documentazione prodotta in atti, emerge che:
- il precedente amministratore del resistente, dott. chiedeva CP_2 Persona_1
all'odierna attrice di fornire un preventivo per la realizzazione del ponteggio che era assolutamente necessario per porre insicurezza l'area e salvaguardare l'incolumità
pubblica;
- il preventivo veniva inoltrato in data 28 maggio 2021 e dunque nell'immediatezza dei fatti
(doc. 3 ricorso) e in pari data veniva confermato e accettato dal succitato amministratore del ND (doc. 4 e doc. 5 ricorso);
- il suddetto preventivo prevedeva un costo iniziale per l'istallazione del ponteggio oltre al noleggio dello stesso per i primi 30 giorni e poi un costo mensile di €.2.800,00 oltre IVA
per ogni mese successivo quale canone di noleggio;
- il noleggio si prolungava per tutto l'anno 2021 e, l'odierna attrice di concerto con l'allora amministratore del – nel frattempo succeduto al Dott. - Controparte_4 Per_1
rideterminava il costo mensile del noleggio del ponteggio a far data dal 1° febbraio 2022 in
€ 2.100,00= oltre IVA (cfr. fatture in atti, doc. da 12 a 19 ricorso);
- a fronte dell'attività svolta, la emetteva le seguenti fatture per un Controparte_1
importo complessivo di € 53.893,75= iva inclusa: - Fattura n. 80/2021 del 2.08.2021 per l'importo di € 3.078,77 (doc. 6); - Fattura n. 286/2021 del 9.09.2021 per l'importo di €
2 3.078,77 (doc. 7); - Fattura n. 421/2021 del 28.09.2021 per l'importo di € 3.078,67 (doc.
8); Fattura n. 759/2021 del 31.10.2021 per l'importo di € 3.078,77 (doc. 9); - Fattura n.
984/2021 del 29.11.2021 per l'importo di € 3.078,77 (doc. 10); - Fattura n. 1195/2021 del
29.12.2021 per l'importo di €.3.080,00 (doc. 11); - Fattura n. 65/2022 del 25.01.2022 per l'importo di € 3.080,00 (doc. 12); - Fattura n. 951/2022 del 31.05.2022 per l'importo di €
2.310,00 relativa al mese di febbraio 2022 (doc. 13); - Fattura n. 952/2022 del 31.05.2022
per l'importo di € 2.310,00 relativa al mese di marzo 2022 (doc. 14); - Fattura n. 953/2022
del 31.05.2022 per l'importo di € 2.310,00= relativa al mese di aprile 2022 (doc. 15); -
Fattura n. 954/2022 del 31.05.2022 per l'importo di € 2 310,00 relativa al mese di maggio
2022 (doc. 16); - Fattura n. 1041/2022 del 30.06.2022 per l'importo di € 2.310,00 relativa al mese di giugno 2022 (doc. 17); - Fattura n. 1725/2022 del 31.10.2022 per l'importo di €
11.550,00; relativa al periodo 1° luglio 2022 – 30 novembre 2022 (doc. 18); - Fattura
n.170/2024 del 07.02.2024 per l'importo di 4.620,00 relativa al periodo dicembre 2022 e gennaio 2023 (doc. 19); - Fattura n. 348/2023 del 28.02.2023 per l'importo di € 2.310,00
relativa al mese di febbraio 2023 (doc. 20); - Fattura n. 589/2023 del 31.03.2023 per l'importo di € 2.310,00 relativa al mese di marzo 2023 (doc. 21);
- a fronte del mancato pagamento delle suddette fatture, l'odierna attrice in data 8 febbraio
2023 inviava al ND una diffida ex art. 1453 e 1454 c.c. chiedendo di pagamento dell'importo di cui alle fatture sopra citate, pena la risoluzione contrattuale (doc. 22);
- a detta comunicazione seguiva la missiva del legale del , con la quale veniva CP_2
richiesta la trasmissione del contratto sottoscritto tra le parti nonché la concessione del tempo necessario all'attuale amministratore in carica per procedere con le opportune verifiche (doc. 23);
- nonostante la regolare ricezione della documentazione richiesta, non è seguito alcun riscontro da parte dell'odierna convenuta;
3 - la , intervenuta la risoluzione ope legis del contratto ed al fine di evitare CP_1
ulteriori esborsi, in data 29 marzo 2023 si vedeva costretta a smontare il ponteggio in essere presso il ND, dandone previamente comunicazione al legale di quest'ultimo con missiva inviata in data 24 marzo 2023 (doc. 24);
- in data 29 marzo 2023 veniva, altresì, inviata al legale del tutta la CP_2
documentazione a supporto dell'opera di smontaggio del ponteggio secondo le prescrizioni ex lege (doc. 25), senza ricevere alcun riscontro;
- la in data 07.02.2024 emetteva la nota di credito 169/2024 per l'importo CP_1
complessivo di € 16.170,00 a storno delle fatture 16/2023 e 9/2023 dacché si avvedeva di un errore di fatturazione (nostro doc. 26).
Ciò posto, a parere di questa decidente, dalle superiori emergenze processuali si evince che la ha adempiuto puntualmente al contratto de quo ed ha quindi diritto, in virtù di CP_1
quanto disciplinato dall'art. 1453 c.c., a pretendere il pagamento delle fatture in questione,
atteso che mai nessuna contestazione è stata mossa, nemmeno con la missiva a firma dell'Avv. Mazzoni (doc. 23); diversamente, il , odierno convenuto, si è reso CP_2
inadempiente nel pagamento di quanto dovuto.
A mente dell'art 1458 c.c. nei contratti a prestazione periodica o continuata, come nel caso che ci occupa, la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite, pertanto, la CP_1
ha diritto al pagamento della somma complessiva di € 53.893,75 portata dalle fatture
[...]
sopra richiamate, avendo la stessa provato il titolo sulla base del quale ha diritto al pagamento dell'importo sopra indicato.
Come noto, sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte “il creditore che agisce per il pagamento
di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale
deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra
4 un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca” (ex multis Cass. Civ. Sez.
VI – 3, Ord. del 16.07.2019 n. 19039; Cass. Civ. Sez. III, Sent. del 4.10.2011 n. 20288).
Il ND ha preferito rimanere contumace e, così facendo, non ha però adempiuto all'onere della prova sullo stesso gravante.
La domanda di parte ricorrente appare, dunque, meritevole di accoglimento.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14 e del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie le domande proposte da con il ricorso notificato il Controparte_1
08/08/2024;
2) condanna il , Milano a Parte_1
corrispondere in favore di l'importo di euro 53.893,75, oltre agli CP_1 CP_1
interessi dal dovuto al saldo ex art. 1284 co. 1 e 4 c.c.;
4) condanna il , Milano alla Parte_1
rifusione delle spese di lite in favore di che si liquidano in € 545,00 per Controparte_1
spese esenti ed € 3.387,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 24.02.2025
La Giudice
(Paola Condorelli)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Paola Condorelli, visto l'art. 281
sexies, co. 3, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
PIETRO NIGRO e dell'avv. ILARIA BERIOTTO, elettivamente domiciliata in via degli Ottoboni,
16, Milano, presso il difensore avv. PIETRO NIGRO;
- attrice -
CONTRO
(C.F. Controparte_2
); P.IVA_2
-convenuta contumace-
Conclusioni: come da verbale di udienza del 28.1.2025;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la società ha agito nei confronti Controparte_1
del , a Milano, chiedendo di accertare e Controparte_3
dichiarare il diritto della al pagamento della somma pari ad euro 53.893,75 Controparte_1 portata delle fatture elencate in narrativa e, per l'effetto, condannare il
[...]
a Milano al pagamento della suddetta somma o alla diversa Controparte_3
maggiore somma che dovesse essere accertata o ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo ex art. 1284 co. 1 e 4 c.c..
La causa, dichiarata la contumacia del resistente e ritenuta la natura CP_2
documentale della stessa, viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c.
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 28.1.2025.
Osserva chi giudica che, dalla documentazione prodotta in atti, emerge che:
- il precedente amministratore del resistente, dott. chiedeva CP_2 Persona_1
all'odierna attrice di fornire un preventivo per la realizzazione del ponteggio che era assolutamente necessario per porre insicurezza l'area e salvaguardare l'incolumità
pubblica;
- il preventivo veniva inoltrato in data 28 maggio 2021 e dunque nell'immediatezza dei fatti
(doc. 3 ricorso) e in pari data veniva confermato e accettato dal succitato amministratore del ND (doc. 4 e doc. 5 ricorso);
- il suddetto preventivo prevedeva un costo iniziale per l'istallazione del ponteggio oltre al noleggio dello stesso per i primi 30 giorni e poi un costo mensile di €.2.800,00 oltre IVA
per ogni mese successivo quale canone di noleggio;
- il noleggio si prolungava per tutto l'anno 2021 e, l'odierna attrice di concerto con l'allora amministratore del – nel frattempo succeduto al Dott. - Controparte_4 Per_1
rideterminava il costo mensile del noleggio del ponteggio a far data dal 1° febbraio 2022 in
€ 2.100,00= oltre IVA (cfr. fatture in atti, doc. da 12 a 19 ricorso);
- a fronte dell'attività svolta, la emetteva le seguenti fatture per un Controparte_1
importo complessivo di € 53.893,75= iva inclusa: - Fattura n. 80/2021 del 2.08.2021 per l'importo di € 3.078,77 (doc. 6); - Fattura n. 286/2021 del 9.09.2021 per l'importo di €
2 3.078,77 (doc. 7); - Fattura n. 421/2021 del 28.09.2021 per l'importo di € 3.078,67 (doc.
8); Fattura n. 759/2021 del 31.10.2021 per l'importo di € 3.078,77 (doc. 9); - Fattura n.
984/2021 del 29.11.2021 per l'importo di € 3.078,77 (doc. 10); - Fattura n. 1195/2021 del
29.12.2021 per l'importo di €.3.080,00 (doc. 11); - Fattura n. 65/2022 del 25.01.2022 per l'importo di € 3.080,00 (doc. 12); - Fattura n. 951/2022 del 31.05.2022 per l'importo di €
2.310,00 relativa al mese di febbraio 2022 (doc. 13); - Fattura n. 952/2022 del 31.05.2022
per l'importo di € 2.310,00 relativa al mese di marzo 2022 (doc. 14); - Fattura n. 953/2022
del 31.05.2022 per l'importo di € 2.310,00= relativa al mese di aprile 2022 (doc. 15); -
Fattura n. 954/2022 del 31.05.2022 per l'importo di € 2 310,00 relativa al mese di maggio
2022 (doc. 16); - Fattura n. 1041/2022 del 30.06.2022 per l'importo di € 2.310,00 relativa al mese di giugno 2022 (doc. 17); - Fattura n. 1725/2022 del 31.10.2022 per l'importo di €
11.550,00; relativa al periodo 1° luglio 2022 – 30 novembre 2022 (doc. 18); - Fattura
n.170/2024 del 07.02.2024 per l'importo di 4.620,00 relativa al periodo dicembre 2022 e gennaio 2023 (doc. 19); - Fattura n. 348/2023 del 28.02.2023 per l'importo di € 2.310,00
relativa al mese di febbraio 2023 (doc. 20); - Fattura n. 589/2023 del 31.03.2023 per l'importo di € 2.310,00 relativa al mese di marzo 2023 (doc. 21);
- a fronte del mancato pagamento delle suddette fatture, l'odierna attrice in data 8 febbraio
2023 inviava al ND una diffida ex art. 1453 e 1454 c.c. chiedendo di pagamento dell'importo di cui alle fatture sopra citate, pena la risoluzione contrattuale (doc. 22);
- a detta comunicazione seguiva la missiva del legale del , con la quale veniva CP_2
richiesta la trasmissione del contratto sottoscritto tra le parti nonché la concessione del tempo necessario all'attuale amministratore in carica per procedere con le opportune verifiche (doc. 23);
- nonostante la regolare ricezione della documentazione richiesta, non è seguito alcun riscontro da parte dell'odierna convenuta;
3 - la , intervenuta la risoluzione ope legis del contratto ed al fine di evitare CP_1
ulteriori esborsi, in data 29 marzo 2023 si vedeva costretta a smontare il ponteggio in essere presso il ND, dandone previamente comunicazione al legale di quest'ultimo con missiva inviata in data 24 marzo 2023 (doc. 24);
- in data 29 marzo 2023 veniva, altresì, inviata al legale del tutta la CP_2
documentazione a supporto dell'opera di smontaggio del ponteggio secondo le prescrizioni ex lege (doc. 25), senza ricevere alcun riscontro;
- la in data 07.02.2024 emetteva la nota di credito 169/2024 per l'importo CP_1
complessivo di € 16.170,00 a storno delle fatture 16/2023 e 9/2023 dacché si avvedeva di un errore di fatturazione (nostro doc. 26).
Ciò posto, a parere di questa decidente, dalle superiori emergenze processuali si evince che la ha adempiuto puntualmente al contratto de quo ed ha quindi diritto, in virtù di CP_1
quanto disciplinato dall'art. 1453 c.c., a pretendere il pagamento delle fatture in questione,
atteso che mai nessuna contestazione è stata mossa, nemmeno con la missiva a firma dell'Avv. Mazzoni (doc. 23); diversamente, il , odierno convenuto, si è reso CP_2
inadempiente nel pagamento di quanto dovuto.
A mente dell'art 1458 c.c. nei contratti a prestazione periodica o continuata, come nel caso che ci occupa, la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite, pertanto, la CP_1
ha diritto al pagamento della somma complessiva di € 53.893,75 portata dalle fatture
[...]
sopra richiamate, avendo la stessa provato il titolo sulla base del quale ha diritto al pagamento dell'importo sopra indicato.
Come noto, sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte “il creditore che agisce per il pagamento
di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale
deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra
4 un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca” (ex multis Cass. Civ. Sez.
VI – 3, Ord. del 16.07.2019 n. 19039; Cass. Civ. Sez. III, Sent. del 4.10.2011 n. 20288).
Il ND ha preferito rimanere contumace e, così facendo, non ha però adempiuto all'onere della prova sullo stesso gravante.
La domanda di parte ricorrente appare, dunque, meritevole di accoglimento.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14 e del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie le domande proposte da con il ricorso notificato il Controparte_1
08/08/2024;
2) condanna il , Milano a Parte_1
corrispondere in favore di l'importo di euro 53.893,75, oltre agli CP_1 CP_1
interessi dal dovuto al saldo ex art. 1284 co. 1 e 4 c.c.;
4) condanna il , Milano alla Parte_1
rifusione delle spese di lite in favore di che si liquidano in € 545,00 per Controparte_1
spese esenti ed € 3.387,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 24.02.2025
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