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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/08/2025, n. 3620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3620 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8952/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 8952/2020 promossa da (c.f./p. i.v.a. ), con il patrocinio degli Parte_1 P.IVA_1 avv.ti. BONACCORSI FRANCESCO, LUCA D'ADDESIO e SIGNORINI GIOVANNA, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in VIA MORETTO 67 BRESCIA attrice contro
(c.f./p. i.v.a. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. PIGOLOTTI GIOVANNI, presso il cui studio P.IVA_2
è elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO 28 25121 BRESCIA, convenuto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza in trattazione scritta di precisazione delle conclusioni del 24.04.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1
§ 1. Richiamati gli atti e i verbali di causa, si esporrà di seguito una concisa motivazione in fatto e in diritto alla luce dei principi secondo cui “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass.
Civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. Civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n.
8294).
§ 2. Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2724, emesso in data 27.6.2020, su ricorso del con il quale il Tribunale di Brescia le Controparte_2 aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 40.693,80 portata da alcune fatture emesse dalla ricorrente in bonis, oltre interessi e spese.
Offerto banco iudicis il pagamento di euro 931,26, l'opponente eccepiva l'inesistenza del residuo credito vantato dall'opposta pari a euro 39.726,89, quindi chiedeva la revoca del titolo monitorio.
Si costituiva il contestando la domanda attorea e Controparte_2 chiedendone il rigetto previa concessione della provvisoria esecutorietà del titolo monitorio.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo non contestato, depositate le memorie istruttorie, con ordinanza del
24.06.2021, il Giudice ordinava all'opponente l'esibizione dei libri contabili obbligatori nella parte relativa al credito in contesa.
Con note depositate in data 8.09.2021, l'opponente dava atto di non essere in possesso della documentazione richiesta.
2 La causa era rinviata per precisazione delle conclusioni e all'esito dell'udienza del
24.04.2025, sulle conclusioni delle parti, era assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§ 3. A fondamento della pretesa creditoria azionata in monitorio ammontante complessivamente a euro 40.693,80, ha prodotto: Controparte_3
- in relazione all'importo di euro 39.726,89, le fatture emesse nei confronti di n.213/2010 (per la parziale somma di € 336,09), 215/2010, CP_2
216/2010, 953/2010, 243/2010, 1177/2010, 295/2010, 296/2010, 297/2010,
319/2010, 320/2010, 388/2010, 396/2010, 397/2010, 1.888/2010, 681/2010,
691/2010, 462/2010, 468/2010, 2.152/2010, 486/2010, 496/2010, 522/2010,
550/2010, 552/2010, 586/2010, 14/2011, 54/2011 e 55/2011(doc. n. 1 sub. 3);
- in relazione all'importo di euro 931,26, le fatture emesse nei confronti di
[...]
n. 564/2012, 566/2012, 605/2012 e 8/2013 (docc. n. 3 e 4); Parte_1
-l'estratto autentico rep. n. 30.292 del libro “registro IVA vendite ricambi” pag. n.
2010/300 e del libro “registro riparazioni officina” pag. n. 2010/315, 2010/348,
2010/349, 2010/351, 2010/386, 2010/388, 2011/22, 2011/23, 2011/54,
2011/56, 2012/353 e 2012/380, del 28.11.2019 - Notaio avv. Persona_1
(doc. 1 sub 5);
[...]
l'estratto autentico rep. n. 30.423 del libro “giornale generale” pag. n. 2010/404,
2010/410, 2010/465, 2010/494, 2010/498, 2010/566, 2010/572, 2010/631,
2010/650, 2010/694, 2010/697, 2010/712, 2010/716, 2010/721 e 2010/722 del
14.1.2020 - Notaio avv. (doc. 1 sub 6). Persona_1
In merito alla titolarità della posizione debitoria dell'ingiunta concernente il primo importo, la ricorrente ha allegato in ricorso la cessione alla odierna opponente della complessiva situazione debitoria facente capo a per effetto di cessione CP_2
d'azienda giusto contratto n. 99358/33211 stipulato in data 16.2.2011 (doc. 1 sub
9).
Non contestando la circostanza che la società , poi Parte_2 [...]
, si sia resa cessionaria dell'azienda esercitata dalla Parte_1 Controparte_4
3
[...] (nell'ambito di un generale piano di ristrutturazione aziendale), con unico motivo di opposizione, l'attrice ha eccepito l'inesistenza delle poste creditorie ammontanti a euro 39.726,89.
In particolare, ha rilevato di non essere subentrata nella titolarità delle stesse perché escluse dai debiti commerciali maturati dalla cedente nei confronti dei fornitori espressamente trasferiti per effetto della cessione come da elenco nell'allegato “L” del contratto di cessione d'azienda (“posto che dalle scritture contabili dell'azienda ceduta, riportate negli allegati (in particolare nell'allegato L) la predetta società ( oggi fallita) non risultava tra i creditori Controparte_2 commerciali”).
Il motivo è infondato e come tale da rigettare.
A norma dell'art. 2560, II c., c.c. “Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda stessa, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”.
Detta norma è posta a salvaguardia dell'interesse dell'acquirente dell'azienda ad avere precisa conoscenza dei debiti di cui potrà essere chiamato a rispondere, nonché del più generale interesse alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell'azienda.
Ne discende che condizione indispensabile perché operi il limite alla responsabilità del cessionario per i debiti anteriori al trasferimento dell'azienda non risultanti dai libri contabili obbligatori - prevista dall'art. 2560, comma 2, c.c. – è indispensabile che sussista effettiva alterità tra cedente e cessionario, venendo meno, in caso di trasferimento solo formale, l'esigenza di tutela dei suddetti interessi (Cass.
29071/2024).
Tanto premesso, si osservi anzitutto come l'opponente non abbia ottemperato all'ordine di esibizione delle scritture contabili obbligatorie impartitole dal Giudice ai sensi dell'art. 210 c.p.c., adducendo di non essere in possesso di detta documentazione.
Ebbene, posto che l'onere di produzione in questione incombeva sulla opponente in quanto funzionale alla prova del fatto dalla stessa prospettato a fondamento
4 dell'asserita estraneità al credito e che correttamente l'esibizione le è stata ordinata perché depositaria delle scritture contabili della società cedente, è evidente come la condotta omissiva dell'attrice non abbia reso possibile l'accertamento di una condizione indispensabile perché operi il limite alla responsabilità del cessionario fondante l'eccezione in esame.
Nondimeno, va riconosciuta l'inoperatività del limite stesso in assenza dell'alterità tra soggetto cedente e soggetto cessionario.
E' certa, infatti, la stretta colleganza (derivante da rapporti familiari) tra la cedente e la cessionaria . CP_2 Parte_2
Valga richiamare sul punto le allegazioni dell'opponente stessa laddove in citazione ha premesso che la “ faceva parte di un gruppo di società collegate tra
CP_2 loro con partecipazioni incrociate, tutte afferenti la famiglia che entrò in una
CP_2 crisi economico/finanziaria, tra il 2009 ed il 2012, che condusse dapprima ad una ristrutturazione societaria e poi alla dismissione di alcune società. Quell'operazione di salvataggio, che i tentarono di veicolare attraverso una procedura
CP_2 stragiudiziale ex art. 67 secondo comma L.F. mai giunta a termine (a quanto consta), portò al salvataggio, con dismissione del capitale sociale in favore di terzi di alcune società, tra le quali la (oggi ), ed il fallimento di altre
CP_2 Parte_1 società del gruppo, quali la Controparte_2
D'altronde, come attestato dal notaio rogante, alla data della cessione d'azienda era rappresentata da soggetto evidentemente Parte_2 Persona_2 riconducibile al CP_5
Non è verosimile allora che la non fosse a conoscenza né avesse Parte_2 la concreta possibilità di avere piena contezza della situazione debitoria di CP_2
e ciò anche tenuto conto della “la lunga trattativa e della verifica approfondita
[...] della situazione contabile e bilancistica della società venditrice” che, stando alle asserzioni attoree, avrebbero preceduto la cessione.
A nulla vale, infine, il richiamo attoreo alla clausola di salvaguardia (art. 2.4) apposta al contratto di cessione d'azienda contenente la previsione espressa dei
5 debiti nei quali sarebbe subentrata la cessionaria, con esclusione di quello vantato dall'odierna opposta.
Trattasi, infatti, di disposizione contrattuale in contrasto con i principi che sovraintendo alla normativa dettata dall'art. 2560, II c., c.c., come tale priva di efficacia in deroga.
Quanto alla somma di euro 931,26, richiesta in ricorso monitorio quale mancato parziale pagamento delle fatture n. 564/12- n. 566/12 – n. 605/12 e n. 8/13,
l'opponente riconoscendo di non essere in grado di “contestare la posta”, ne ha offerto il pagamento banco iudicis così riconoscendone la debenza.
In conclusione, accertata l'infondatezza del motivo di opposizione, va confermato il decreto ingiuntivo opposto con declaratoria di definitiva esecutorietà.
§ 4. Seguendo la soccombenza, le spese di lite si pongono a carico dell'attrice nella misura, calcolata - applicando i parametri vigenti attestati sui valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 26.000 a euro 52.000), in ragione della mancanza di questioni di rilievo- in euro 1701,00 per fase studio, euro 1204,00 per fase introduttiva, euro 1806,00 per fase di trattazione, euro 2905,00 per fase decisionale, così complessivamente in euro 7616,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti, così decide: rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2724, emesso dal Tribunale di Brescia in data 27.6.2020, su ricorso del Controparte_2 dichiara il predetto decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo;
condanna l'attrice a rifondere alla società convenuta le spese di lite nella misura di euro 7.616,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
6 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Brescia, così deciso il 27.08.2025
Il Giudice
Giovanna Faraone
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 8952/2020 promossa da (c.f./p. i.v.a. ), con il patrocinio degli Parte_1 P.IVA_1 avv.ti. BONACCORSI FRANCESCO, LUCA D'ADDESIO e SIGNORINI GIOVANNA, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in VIA MORETTO 67 BRESCIA attrice contro
(c.f./p. i.v.a. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. PIGOLOTTI GIOVANNI, presso il cui studio P.IVA_2
è elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO 28 25121 BRESCIA, convenuto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza in trattazione scritta di precisazione delle conclusioni del 24.04.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1
§ 1. Richiamati gli atti e i verbali di causa, si esporrà di seguito una concisa motivazione in fatto e in diritto alla luce dei principi secondo cui “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass.
Civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. Civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n.
8294).
§ 2. Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2724, emesso in data 27.6.2020, su ricorso del con il quale il Tribunale di Brescia le Controparte_2 aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 40.693,80 portata da alcune fatture emesse dalla ricorrente in bonis, oltre interessi e spese.
Offerto banco iudicis il pagamento di euro 931,26, l'opponente eccepiva l'inesistenza del residuo credito vantato dall'opposta pari a euro 39.726,89, quindi chiedeva la revoca del titolo monitorio.
Si costituiva il contestando la domanda attorea e Controparte_2 chiedendone il rigetto previa concessione della provvisoria esecutorietà del titolo monitorio.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo non contestato, depositate le memorie istruttorie, con ordinanza del
24.06.2021, il Giudice ordinava all'opponente l'esibizione dei libri contabili obbligatori nella parte relativa al credito in contesa.
Con note depositate in data 8.09.2021, l'opponente dava atto di non essere in possesso della documentazione richiesta.
2 La causa era rinviata per precisazione delle conclusioni e all'esito dell'udienza del
24.04.2025, sulle conclusioni delle parti, era assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§ 3. A fondamento della pretesa creditoria azionata in monitorio ammontante complessivamente a euro 40.693,80, ha prodotto: Controparte_3
- in relazione all'importo di euro 39.726,89, le fatture emesse nei confronti di n.213/2010 (per la parziale somma di € 336,09), 215/2010, CP_2
216/2010, 953/2010, 243/2010, 1177/2010, 295/2010, 296/2010, 297/2010,
319/2010, 320/2010, 388/2010, 396/2010, 397/2010, 1.888/2010, 681/2010,
691/2010, 462/2010, 468/2010, 2.152/2010, 486/2010, 496/2010, 522/2010,
550/2010, 552/2010, 586/2010, 14/2011, 54/2011 e 55/2011(doc. n. 1 sub. 3);
- in relazione all'importo di euro 931,26, le fatture emesse nei confronti di
[...]
n. 564/2012, 566/2012, 605/2012 e 8/2013 (docc. n. 3 e 4); Parte_1
-l'estratto autentico rep. n. 30.292 del libro “registro IVA vendite ricambi” pag. n.
2010/300 e del libro “registro riparazioni officina” pag. n. 2010/315, 2010/348,
2010/349, 2010/351, 2010/386, 2010/388, 2011/22, 2011/23, 2011/54,
2011/56, 2012/353 e 2012/380, del 28.11.2019 - Notaio avv. Persona_1
(doc. 1 sub 5);
[...]
l'estratto autentico rep. n. 30.423 del libro “giornale generale” pag. n. 2010/404,
2010/410, 2010/465, 2010/494, 2010/498, 2010/566, 2010/572, 2010/631,
2010/650, 2010/694, 2010/697, 2010/712, 2010/716, 2010/721 e 2010/722 del
14.1.2020 - Notaio avv. (doc. 1 sub 6). Persona_1
In merito alla titolarità della posizione debitoria dell'ingiunta concernente il primo importo, la ricorrente ha allegato in ricorso la cessione alla odierna opponente della complessiva situazione debitoria facente capo a per effetto di cessione CP_2
d'azienda giusto contratto n. 99358/33211 stipulato in data 16.2.2011 (doc. 1 sub
9).
Non contestando la circostanza che la società , poi Parte_2 [...]
, si sia resa cessionaria dell'azienda esercitata dalla Parte_1 Controparte_4
3
[...] (nell'ambito di un generale piano di ristrutturazione aziendale), con unico motivo di opposizione, l'attrice ha eccepito l'inesistenza delle poste creditorie ammontanti a euro 39.726,89.
In particolare, ha rilevato di non essere subentrata nella titolarità delle stesse perché escluse dai debiti commerciali maturati dalla cedente nei confronti dei fornitori espressamente trasferiti per effetto della cessione come da elenco nell'allegato “L” del contratto di cessione d'azienda (“posto che dalle scritture contabili dell'azienda ceduta, riportate negli allegati (in particolare nell'allegato L) la predetta società ( oggi fallita) non risultava tra i creditori Controparte_2 commerciali”).
Il motivo è infondato e come tale da rigettare.
A norma dell'art. 2560, II c., c.c. “Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda stessa, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”.
Detta norma è posta a salvaguardia dell'interesse dell'acquirente dell'azienda ad avere precisa conoscenza dei debiti di cui potrà essere chiamato a rispondere, nonché del più generale interesse alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell'azienda.
Ne discende che condizione indispensabile perché operi il limite alla responsabilità del cessionario per i debiti anteriori al trasferimento dell'azienda non risultanti dai libri contabili obbligatori - prevista dall'art. 2560, comma 2, c.c. – è indispensabile che sussista effettiva alterità tra cedente e cessionario, venendo meno, in caso di trasferimento solo formale, l'esigenza di tutela dei suddetti interessi (Cass.
29071/2024).
Tanto premesso, si osservi anzitutto come l'opponente non abbia ottemperato all'ordine di esibizione delle scritture contabili obbligatorie impartitole dal Giudice ai sensi dell'art. 210 c.p.c., adducendo di non essere in possesso di detta documentazione.
Ebbene, posto che l'onere di produzione in questione incombeva sulla opponente in quanto funzionale alla prova del fatto dalla stessa prospettato a fondamento
4 dell'asserita estraneità al credito e che correttamente l'esibizione le è stata ordinata perché depositaria delle scritture contabili della società cedente, è evidente come la condotta omissiva dell'attrice non abbia reso possibile l'accertamento di una condizione indispensabile perché operi il limite alla responsabilità del cessionario fondante l'eccezione in esame.
Nondimeno, va riconosciuta l'inoperatività del limite stesso in assenza dell'alterità tra soggetto cedente e soggetto cessionario.
E' certa, infatti, la stretta colleganza (derivante da rapporti familiari) tra la cedente e la cessionaria . CP_2 Parte_2
Valga richiamare sul punto le allegazioni dell'opponente stessa laddove in citazione ha premesso che la “ faceva parte di un gruppo di società collegate tra
CP_2 loro con partecipazioni incrociate, tutte afferenti la famiglia che entrò in una
CP_2 crisi economico/finanziaria, tra il 2009 ed il 2012, che condusse dapprima ad una ristrutturazione societaria e poi alla dismissione di alcune società. Quell'operazione di salvataggio, che i tentarono di veicolare attraverso una procedura
CP_2 stragiudiziale ex art. 67 secondo comma L.F. mai giunta a termine (a quanto consta), portò al salvataggio, con dismissione del capitale sociale in favore di terzi di alcune società, tra le quali la (oggi ), ed il fallimento di altre
CP_2 Parte_1 società del gruppo, quali la Controparte_2
D'altronde, come attestato dal notaio rogante, alla data della cessione d'azienda era rappresentata da soggetto evidentemente Parte_2 Persona_2 riconducibile al CP_5
Non è verosimile allora che la non fosse a conoscenza né avesse Parte_2 la concreta possibilità di avere piena contezza della situazione debitoria di CP_2
e ciò anche tenuto conto della “la lunga trattativa e della verifica approfondita
[...] della situazione contabile e bilancistica della società venditrice” che, stando alle asserzioni attoree, avrebbero preceduto la cessione.
A nulla vale, infine, il richiamo attoreo alla clausola di salvaguardia (art. 2.4) apposta al contratto di cessione d'azienda contenente la previsione espressa dei
5 debiti nei quali sarebbe subentrata la cessionaria, con esclusione di quello vantato dall'odierna opposta.
Trattasi, infatti, di disposizione contrattuale in contrasto con i principi che sovraintendo alla normativa dettata dall'art. 2560, II c., c.c., come tale priva di efficacia in deroga.
Quanto alla somma di euro 931,26, richiesta in ricorso monitorio quale mancato parziale pagamento delle fatture n. 564/12- n. 566/12 – n. 605/12 e n. 8/13,
l'opponente riconoscendo di non essere in grado di “contestare la posta”, ne ha offerto il pagamento banco iudicis così riconoscendone la debenza.
In conclusione, accertata l'infondatezza del motivo di opposizione, va confermato il decreto ingiuntivo opposto con declaratoria di definitiva esecutorietà.
§ 4. Seguendo la soccombenza, le spese di lite si pongono a carico dell'attrice nella misura, calcolata - applicando i parametri vigenti attestati sui valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 26.000 a euro 52.000), in ragione della mancanza di questioni di rilievo- in euro 1701,00 per fase studio, euro 1204,00 per fase introduttiva, euro 1806,00 per fase di trattazione, euro 2905,00 per fase decisionale, così complessivamente in euro 7616,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti, così decide: rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2724, emesso dal Tribunale di Brescia in data 27.6.2020, su ricorso del Controparte_2 dichiara il predetto decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo;
condanna l'attrice a rifondere alla società convenuta le spese di lite nella misura di euro 7.616,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
6 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Brescia, così deciso il 27.08.2025
Il Giudice
Giovanna Faraone
7