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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 09/10/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PERUGIA I Sezione Civile
in composizione collegiale in persona di
Dott.ssa OR GL Presidente est. Dott.ssa Gaia Muscato Giudice Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. r.g. 3756/2022 pendente TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. GIOVANNI VISPI, elettivamente domiciliato Parte_1 nello studio del suo difensore in Gubbio (PG), Via Madonna di Mezzo Piano n.45 RICORRENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. PAOLA NUTI, elettivamente domiciliata nello CP_1 studio del suo difensore in Gubbio (PG), Via B. Ubaldi Centro Polifunzionale I Tigli RESISTENTE
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da verbale di udienza del 17.6.2025, trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , nato a [...] il [...] e , nata a [...] Parte_1 CP_1 del Greco il 25.03.1980, hanno contratto matrimonio l'11.10.2007 a Pompei (atto di matrimonio trascritto al nr. 257, parte II, serie A, registro atti di matrimonio dell'omonimo Comune, anno 2007). Dal matrimonio sono nati i figli (il 04.05.2009) ed (il 12.08.2010). Per_1 Per_2 Con ricorso diretto al Tribunale di Perugia il ricorrente ha chiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ha esposto che: con decreto del 13.12.2019 era stata omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate;
la signora aveva abbandonato la ex CP_1 casa familiare per trasferirsi a casa del nuovo compagno , con il quale aveva avuto Persona_3 una bambina, per poi ritornarci solo a maggio 2022, instaurando con il medesimo una convivenza more uxorio. Il ricorrente ha concluso chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio confermando l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, collocazione presso la madre, contributo di mantenimento di complessivi euro 500,00 per i figli a carico paterno, oltre 50% delle spese straordinarie, nonchè revoca dell'assegnazione della casa familiare per il venir meno dei presupposti.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la sig.ra che ha contestato CP_1 i fatti dedotti in ricorso, esponendo in particolare: di non aver mai abbandonato l'abitazione coniugale, precisando che solo per un periodo, in concomitanza di lavori edili, il nucleo si era stabilito presso la casa del suo nuovo compagno;
di percepire per il figlio , a causa della sua invalidità Per_1 per “disturbo da deficit dell'attenzione/iperattività con disattenzione predominante”, l'indennità di frequenza dal mese di ottobre al mese di giugno di ogni anno, pari ad euro 290,00 al mese;
che d'altra parte anche il viveva a Fabriano con una nuova compagna e da circa due anni non vedeva i Pt_1 figli;
che i minori erano seguiti dal Centro Infanzia dell'Asl Umbria 1, e in particolare dalla Dott.ssa che in tutti i modi aveva cercato di ricucire il rapporto padre – figli ma senza Persona_4 successo;
di non opporsi alla frequentazione paterna, precisando però che erano i figli a rifiutarsi di incontrare il padre, a causa dei comportamenti scorretti perpetrati dal medesimo, spesso assente dalla loro vita;
che il padre faceva uso di sostanze alcoliche, era disinteressato alla vita scolastica e sportiva dei figli, e ometteva di contribuire alle spese straordinarie. Ha concluso chiedendo l'affido esclusivo dei figli minori prevedendo incontri padre-figli con la mediazione dei servizi sociali e previa audizione dei figli, assegnazione della casa coniugale, nonché l'aumento del contributo a complessivi euro 600,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie e percezione integrale dell'assegno unico.
All'udienza presidenziale del 15.12.2022, sono state sentite le parti e all'udienza del 12.1.2023 si è proceduto all'audizione dei minori;
all'esito, con ordinanza del 19.1.2023, il Presidente ha dato incarico ai servizi sociali di favorire la ripresa della relazione padre/figli, e disposto l'avvio di percorsi di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori;
ha confermato l'affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori, la collocazione prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa familiare in favore della stessa, ha stabilito in euro 300,00 per ciascun figlio il contributo al mantenimento ordinario, oltre 50% delle spese straordinarie, rimettendo le parti dinanzi al giudice istruttore.
All'udienza del 21.11.2023 la difesa della ricorrente ha chiesto emettersi sentenza non definitiva in ordine allo status e la causa, dato atto della rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Con sentenza parziale n. 40/2024 pubblicata il 10.1.2024 il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e ha disposto la prosecuzione del giudizio per la decisione delle domande accessorie.
Acquisite le relazioni del Servizio Sociale del Comune di Gubbio del 5.4.2023, del 15.1.2024 e del 7.11.2024, nonché del Servizio Integrato Età Evolutiva -Usl Umbria1- Distretto dell'Alto Chiascio del 18.12.2023 e dell'8.11.2024, la causa è stata istruita documentalmente, e all'udienza del 17.6.2025, trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
2. La presente pronuncia, che segue a quella non definitiva – già emessa – in ordine allo status, ha ad oggetto le condizioni relative all'affidamento dei figli, regolamentazione della frequentazione paterna, assegnazione della casa familiare, e mantenimento dei figli. Quanto al regime di affidamento, in via generale si ricorda che il regime “ordinario” di affidamento condiviso dei figli minori può essere derogato solo laddove risulti, nei confronti di uno dei genitori una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come, a titolo esemplificativo anche nei casi di obiettiva lontananza del genitore dal figlio o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore (ex multis, cfr. Cass. Civ., sez. I 19 giugno 2008 n. 16593). Nel caso in esame, la mancanza di un qualsivoglia rapporto continuativo tra il resistente e i figli, il rifiuto opposto dai minori ad avere qualsiasi tipo di rapporto con il padre, nonostante l'intervento dei Servizi Sociali e Specialistici, funzionale proprio a consentire il recupero graduale del rapporto con il padre, il sostanziale disinteresse dimostrato dal resistente nei confronti dei figli, oltre a costituire violazione degli obblighi di assistenza e cura della prole minore di età, sono elementi sintomatici di inidoneità all'esercizio della responsabilità genitoriale. Nella relazione trasmessa dai Servizi Sociali del Comune di Gubbio del 5.4.2023, si evidenzia che di fronte alla possibilità di rivedere il padre, i minori confermano il loro rifiuto mostrando una chiara difficoltà a ipotizzare qualsiasi forma di riavvicinamento. Si legge che “[…] i ragazzi hanno riferito di essere profondamente turbati all'idea di dover incontrare il padre e che loro avevano già spiegato al Giudice che non intendono vederlo perché in passato erano stati molto male per causa sua, nello specifico hanno raccontato di aver vissuto situazioni di pericolo e di paura in cui non volevano più trovarsi. In tale occasione i minori hanno affermato che non sarebbero venuti agli incontri che sarebbero stati organizzati con il padre”; confermando detta volontà in occasione del primo incontro protetto del 30.3.2023, allorchè “[…] ha subito iniziato a piangere e singhiozzando ha Per_1 affermato di non voler vedere assolutamente il padre e di essere molto turbato dalla situazione mentre diceva di volersene andare” (cfr. relazione Servizi Sociali del 5.4.2023). Per_2
Nella relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali del 15.1.2024 si evidenzia che in occasione dell'incontro del 9.1.2024 tra il Servizio e i minori “[…] entrambi hanno riferito di non sentire e vedere il padre dallo scorso Marzo. Hanno raccontato di essere sereni così e di non volersi riconciliare all'uomo che, a loro detta, non sarebbe nemmeno interessato ad un riavvicinamento visto che è da tempo che ignora persino ricorrente e compleanni” (cfr. relazione Servizi sociali del 15.1.2024). Senonchè, nella relazione dei Servizi Sociali trasmessa il 7.11.2024, emerge una lieve attenuazione del rifiuto dei minori di incontrare al padre, tuttavia, immediatamente troncata dal sentimento di delusione provato nuovamente nei confronti del padre, avendo i minori riferito di essere stati invitati dal padre al suo matrimonio, e “[…]aver provato a riavvicinarsi all'uomo […] ma di essere stati di nuovo delusi e pertanto ora preferiscono non avere più contatti” (cfr. relazione Servizi Sociali del 7.11.2024). Con riguardo alla condizione psicologica dei minori, dalla relazione del S.I.E.E. dell'8.11.2024 è emerso che “Non si evidenziano, allo stato attuale, elementi psicopatologici, né problematiche comportamentali significative. Buona l'integrazione scolastica e le relazioni con i pari;
buona la relazione con la figura materna” (relazione SIEE dell'8.11.2024). Quanto al resistente, gli esiti degli accertamenti svolti dai Servizi Sociali e dal SIEE evidenziano un sostanziale disinteresse nel recuperare il rapporto con i figli, eludendo qualsiasi tentativo di intraprendere il percorso di sostegno alla genitorialità disposto in fase presidenziale. Nella relazione trasmessa dai Servizi Sociali del 5.4.2023, si legge infatti che in relazione al percorso di sostegno alla genitorialità “[…] La scorsa settimana il dott. ha riferito che ad oggi ha svolto CP_2 due incontri con la sig.ra e di non essere riuscito ad incontrare il padre in quanto l'uomo CP_1 dopo aver disdetto il primo appuntamento non ha più risposto al cellulare né ha richiamato per fissare un nuovo colloquio” (cfr. relazione Servizi Sociali 5.4.2023). Nella relazione del Servizio Integrato dell'Età Evolutiva del 18.12.2023, inoltre, si evidenzia che il sig. pur “[…] formalmente desideroso di riallacciare i rapporti con i figli”, nella pratica Pt_1 tuttavia “[…] si è mostrato assai poco compliante relativamente agli appuntamenti con lo psicologo: ha saltato diversi incontri senza preavviso, più volte richiamato per fissare un nuovo appuntamento non si è presentato e non si è curato di disdire gli incontri o richiedere un rinvio” (cfr. relazione S.I.E.E. del 18.12.2023). È evidente, dunque, che le plurime criticità mostrate dal resistente nei rapporti con i figli, l'assoluta inerzia nell'intraprendere il percorso di sostegno alla genitorialità, la volontà solo formale, di fatto rimasta inattuata, di recuperare il rapporto con i figli, non possono che giustificare l'adozione del regime di affidamento esclusivo alla madre, con attribuzione alla stessa del potere di adottare anche le scelte di maggior rilevanza per la vita dei figli. La madre, infatti, è risultata adeguata e in grado di provvedere alle esigenze di cura e crescita dei minori. Si legge nella relazione del S.I.E.E. del 18.12.2023 che, in relazione al percorso di sostegno alla genitorialità, la medesima “[…] si è presentata con regolarità e puntualità fino ad oggi agli appuntamenti fissati. La signora si presenta collaborativa;
la sua narrazione è abbastanza neutra a livello emozionale. Dai contenuti dei colloqui si denota la presenza di un forte legale affettivo con i propri figli, uno spiccato senso di protezione nei loro confronti ed una buona motivazione al ruolo di madre. Non si evidenziano alterazioni nella forma e nel contenuto del pensiero, non alterazioni del tono dell'umore e, al momento attuale, non sembrano presenti elementi psicopatologici” (cfr. relazione SIEE del 18.12.2023). Si ritiene pertanto, alla luce delle emergenze processuali, che allo stato debba essere disposto il regime di affidamento esclusivo dei minori alla madre, con attribuzione alla stessa del potere di adottare le decisioni di maggior rilevanza per la vita dei minori. Il padre, peraltro, come espressamente previsto dall'art. 337 quater c.c., manterrà in ogni caso il diritto/dovere di vigilanza sull'istruzione ed educazione dei minori, con possibilità di segnalazione all'autorità giudiziaria di eventuali situazioni di pregiudizio per i figli.
Per quanto riguarda i rapporti di visita e frequentazione tra il padre e i minori il Tribunale non può che prendere atto del loro rifiuto ad incontrare il padre. Appare tuttavia opportuno, prevedere che laddove sia accertata la volontà dei minori di ripresa dei contatti, i Servizi Sociali del Comune di Gubbio potranno organizzare - sulla base di calendario da predisporsi in accordo con la madre e sentiti gli operatori del Servizio Specialistico - incontri in modalità “protetta” o “ assistita” secondo un criterio di necessaria gradualità che tenga conto delle esigenze dei minori che dovranno essere in ogni caso adeguatamente preparati e supportati da operatori del Servizio Integrato dell'Età Evolutiva.
3. Le parti hanno formulato reciprocamente domanda di assegnazione della casa familiare, di proprietà del sig. In linea con il costume giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato (v. Pt_1 Cass. Civ.,sez. I, 15 settembre 2011 n. 18863 e, più di recente, Cass. civ., Sez. I, 9 agosto 2012, n. 14348), l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi. Inoltre, il primo comma dell'art. 337 sexies c.c. stabilisce che “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli” (in tal senso, Cass. Ord n. 33610 del 11/11/2021 – Rv. 663268 - 01). Nel caso di specie, il ricorrente ha addotto a sostegno della propria richiesta, il trasferimento della resistente con i figli presso altra abitazione e l'instaurazione da parte della medesima di una nuova convivenza con il sig. D'altra parte, la resistente, ha addotto la temporaneità Persona_3 dell'allontanamento, in concomitanza con lavori edili. Senonchè, le vicissitudini fattuali hanno poi consentito il superamento delle problematiche eccepite dal ricorrente, tanto più che la resistente ha di fatto vissuto con i figli presso la casa familiare, e nelle more del giudizio, ha interrotto la relazione con il sig. Persona_3 Pertanto, ritenuto di dover collocare prevalentemente i figli presso la madre per le ragioni suddette, e valutato l'interesse dei figli alla conservazione dell'“habitat” domestico, si ritiene di dover confermare il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla sig.ra CP_1
4. Il dovere di mantenimento dei figli è espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013). Tale principio trova conferma nella disposizione di cui all'art. 337-ter c.c. i che nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Applicando tali criteri al caso di specie, è emerso che delle esigenze di cura ed assistenza materiale dei minori si stia occupando, di fatto, la sola madre, mentre il sig. da anni non vede i figli, pur Pt_1 contribuendo economicamente al solo mantenimento ordinario, atteso che secondo quanto riferito dalla sig.ra non verserebbe alcun contributo per le spese straordinarie (cfr. note di CP_1 trattazione scritta di parte resistente del 5.12.2024). Inoltre, quanto alla rispettiva situazione reddituale, il sig. ha dichiarato di essere Parte_1 dipendente come autista di una ditta di autotrasporti di Gubbio, con un reddito di circa € 2.000,00 mensili;
mentre la sig.ra ha dichiarato di essere priva di occupazione, salvo lavori saltuari CP_1 come collaboratrice domestica o come assistente agli anziani, con un guadagno di circa € 500/600,00 mensili, e di percepire l'indennità di frequenza del figlio pari a € 290 mensili da ottobre a Per_1 giugno di ogni anno. Alla luce di tali elementi, si stima congruo confermare il “quantum” del contributo di mantenimento a carico paterno, già stabilito in fase presidenziale, in euro 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre a rivalutazione annuale ISTAT. Le spese straordinarie, per la cui regolamentazione in concreto si richiama “per relationem” il protocollo adottato dal Tribunale di Perugia nel mese di maggio del 2016, dovranno essere suddivise tra le parti in misura pari al 50%.
Le spese di lite, considerando la complessità fattuale della vicenda e la natura della controversia, possono essere dichiarate integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) AFFIDA i minori (nato il [...]) ed (nato il [...]) in via Per_1 Per_2 esclusiva alla madre con collocamento residenziale presso la stessa alla quale attribuisce l'esercizio della responsabilità genitoriale anche con riguardo alle scelte di maggior rilevanza per la vita dei minori.
2) ASSEGNA la casa coniugale sita in Gubbio Via Gerona n. 15 alla sig.ra CP_1 quale genitore collocatario dei minori.
3) DISPONE che, in caso di manifestata volontà dei minori di riprendere contatti con il padre, i Servizi Sociali del Comune di Gubbio potranno organizzare – sulla base di calendario da predisporsi in accordo con la madre e sentiti gli operatori del Servizio Specialistico - incontri in modalità “protetta” o “ assistita” secondo un criterio di necessaria gradualità che tenga conto delle esigenze dei minori che dovranno essere adeguatamente preparati e supportati da operatori del Servizio Integrato Età Evolutiva. 4) PONE a carico di a titolo di contributo al mantenimento dei figli l'importo Parte_1 complessivo di euro 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi alla madre convivente e collocataria, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi e disciplinarsi secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Perugia nel mese di maggio del 2016 da intendersi richiamato “per relationem”.
Dispone che la Cancelleria provveda a trasmettere copia della sentenza ai Servizi Sociali del Comune di Gubbio segnalando quanto previsto al punto 3) del dispositivo.
Dichiara le spese di lite compensate per le ragioni indicate in motivazione
Perugia, 8.10.2025 Il Presidente est.
OR GL
in composizione collegiale in persona di
Dott.ssa OR GL Presidente est. Dott.ssa Gaia Muscato Giudice Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. r.g. 3756/2022 pendente TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. GIOVANNI VISPI, elettivamente domiciliato Parte_1 nello studio del suo difensore in Gubbio (PG), Via Madonna di Mezzo Piano n.45 RICORRENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. PAOLA NUTI, elettivamente domiciliata nello CP_1 studio del suo difensore in Gubbio (PG), Via B. Ubaldi Centro Polifunzionale I Tigli RESISTENTE
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da verbale di udienza del 17.6.2025, trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , nato a [...] il [...] e , nata a [...] Parte_1 CP_1 del Greco il 25.03.1980, hanno contratto matrimonio l'11.10.2007 a Pompei (atto di matrimonio trascritto al nr. 257, parte II, serie A, registro atti di matrimonio dell'omonimo Comune, anno 2007). Dal matrimonio sono nati i figli (il 04.05.2009) ed (il 12.08.2010). Per_1 Per_2 Con ricorso diretto al Tribunale di Perugia il ricorrente ha chiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ha esposto che: con decreto del 13.12.2019 era stata omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate;
la signora aveva abbandonato la ex CP_1 casa familiare per trasferirsi a casa del nuovo compagno , con il quale aveva avuto Persona_3 una bambina, per poi ritornarci solo a maggio 2022, instaurando con il medesimo una convivenza more uxorio. Il ricorrente ha concluso chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio confermando l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, collocazione presso la madre, contributo di mantenimento di complessivi euro 500,00 per i figli a carico paterno, oltre 50% delle spese straordinarie, nonchè revoca dell'assegnazione della casa familiare per il venir meno dei presupposti.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la sig.ra che ha contestato CP_1 i fatti dedotti in ricorso, esponendo in particolare: di non aver mai abbandonato l'abitazione coniugale, precisando che solo per un periodo, in concomitanza di lavori edili, il nucleo si era stabilito presso la casa del suo nuovo compagno;
di percepire per il figlio , a causa della sua invalidità Per_1 per “disturbo da deficit dell'attenzione/iperattività con disattenzione predominante”, l'indennità di frequenza dal mese di ottobre al mese di giugno di ogni anno, pari ad euro 290,00 al mese;
che d'altra parte anche il viveva a Fabriano con una nuova compagna e da circa due anni non vedeva i Pt_1 figli;
che i minori erano seguiti dal Centro Infanzia dell'Asl Umbria 1, e in particolare dalla Dott.ssa che in tutti i modi aveva cercato di ricucire il rapporto padre – figli ma senza Persona_4 successo;
di non opporsi alla frequentazione paterna, precisando però che erano i figli a rifiutarsi di incontrare il padre, a causa dei comportamenti scorretti perpetrati dal medesimo, spesso assente dalla loro vita;
che il padre faceva uso di sostanze alcoliche, era disinteressato alla vita scolastica e sportiva dei figli, e ometteva di contribuire alle spese straordinarie. Ha concluso chiedendo l'affido esclusivo dei figli minori prevedendo incontri padre-figli con la mediazione dei servizi sociali e previa audizione dei figli, assegnazione della casa coniugale, nonché l'aumento del contributo a complessivi euro 600,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie e percezione integrale dell'assegno unico.
All'udienza presidenziale del 15.12.2022, sono state sentite le parti e all'udienza del 12.1.2023 si è proceduto all'audizione dei minori;
all'esito, con ordinanza del 19.1.2023, il Presidente ha dato incarico ai servizi sociali di favorire la ripresa della relazione padre/figli, e disposto l'avvio di percorsi di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori;
ha confermato l'affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori, la collocazione prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa familiare in favore della stessa, ha stabilito in euro 300,00 per ciascun figlio il contributo al mantenimento ordinario, oltre 50% delle spese straordinarie, rimettendo le parti dinanzi al giudice istruttore.
All'udienza del 21.11.2023 la difesa della ricorrente ha chiesto emettersi sentenza non definitiva in ordine allo status e la causa, dato atto della rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Con sentenza parziale n. 40/2024 pubblicata il 10.1.2024 il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e ha disposto la prosecuzione del giudizio per la decisione delle domande accessorie.
Acquisite le relazioni del Servizio Sociale del Comune di Gubbio del 5.4.2023, del 15.1.2024 e del 7.11.2024, nonché del Servizio Integrato Età Evolutiva -Usl Umbria1- Distretto dell'Alto Chiascio del 18.12.2023 e dell'8.11.2024, la causa è stata istruita documentalmente, e all'udienza del 17.6.2025, trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
2. La presente pronuncia, che segue a quella non definitiva – già emessa – in ordine allo status, ha ad oggetto le condizioni relative all'affidamento dei figli, regolamentazione della frequentazione paterna, assegnazione della casa familiare, e mantenimento dei figli. Quanto al regime di affidamento, in via generale si ricorda che il regime “ordinario” di affidamento condiviso dei figli minori può essere derogato solo laddove risulti, nei confronti di uno dei genitori una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come, a titolo esemplificativo anche nei casi di obiettiva lontananza del genitore dal figlio o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore (ex multis, cfr. Cass. Civ., sez. I 19 giugno 2008 n. 16593). Nel caso in esame, la mancanza di un qualsivoglia rapporto continuativo tra il resistente e i figli, il rifiuto opposto dai minori ad avere qualsiasi tipo di rapporto con il padre, nonostante l'intervento dei Servizi Sociali e Specialistici, funzionale proprio a consentire il recupero graduale del rapporto con il padre, il sostanziale disinteresse dimostrato dal resistente nei confronti dei figli, oltre a costituire violazione degli obblighi di assistenza e cura della prole minore di età, sono elementi sintomatici di inidoneità all'esercizio della responsabilità genitoriale. Nella relazione trasmessa dai Servizi Sociali del Comune di Gubbio del 5.4.2023, si evidenzia che di fronte alla possibilità di rivedere il padre, i minori confermano il loro rifiuto mostrando una chiara difficoltà a ipotizzare qualsiasi forma di riavvicinamento. Si legge che “[…] i ragazzi hanno riferito di essere profondamente turbati all'idea di dover incontrare il padre e che loro avevano già spiegato al Giudice che non intendono vederlo perché in passato erano stati molto male per causa sua, nello specifico hanno raccontato di aver vissuto situazioni di pericolo e di paura in cui non volevano più trovarsi. In tale occasione i minori hanno affermato che non sarebbero venuti agli incontri che sarebbero stati organizzati con il padre”; confermando detta volontà in occasione del primo incontro protetto del 30.3.2023, allorchè “[…] ha subito iniziato a piangere e singhiozzando ha Per_1 affermato di non voler vedere assolutamente il padre e di essere molto turbato dalla situazione mentre diceva di volersene andare” (cfr. relazione Servizi Sociali del 5.4.2023). Per_2
Nella relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali del 15.1.2024 si evidenzia che in occasione dell'incontro del 9.1.2024 tra il Servizio e i minori “[…] entrambi hanno riferito di non sentire e vedere il padre dallo scorso Marzo. Hanno raccontato di essere sereni così e di non volersi riconciliare all'uomo che, a loro detta, non sarebbe nemmeno interessato ad un riavvicinamento visto che è da tempo che ignora persino ricorrente e compleanni” (cfr. relazione Servizi sociali del 15.1.2024). Senonchè, nella relazione dei Servizi Sociali trasmessa il 7.11.2024, emerge una lieve attenuazione del rifiuto dei minori di incontrare al padre, tuttavia, immediatamente troncata dal sentimento di delusione provato nuovamente nei confronti del padre, avendo i minori riferito di essere stati invitati dal padre al suo matrimonio, e “[…]aver provato a riavvicinarsi all'uomo […] ma di essere stati di nuovo delusi e pertanto ora preferiscono non avere più contatti” (cfr. relazione Servizi Sociali del 7.11.2024). Con riguardo alla condizione psicologica dei minori, dalla relazione del S.I.E.E. dell'8.11.2024 è emerso che “Non si evidenziano, allo stato attuale, elementi psicopatologici, né problematiche comportamentali significative. Buona l'integrazione scolastica e le relazioni con i pari;
buona la relazione con la figura materna” (relazione SIEE dell'8.11.2024). Quanto al resistente, gli esiti degli accertamenti svolti dai Servizi Sociali e dal SIEE evidenziano un sostanziale disinteresse nel recuperare il rapporto con i figli, eludendo qualsiasi tentativo di intraprendere il percorso di sostegno alla genitorialità disposto in fase presidenziale. Nella relazione trasmessa dai Servizi Sociali del 5.4.2023, si legge infatti che in relazione al percorso di sostegno alla genitorialità “[…] La scorsa settimana il dott. ha riferito che ad oggi ha svolto CP_2 due incontri con la sig.ra e di non essere riuscito ad incontrare il padre in quanto l'uomo CP_1 dopo aver disdetto il primo appuntamento non ha più risposto al cellulare né ha richiamato per fissare un nuovo colloquio” (cfr. relazione Servizi Sociali 5.4.2023). Nella relazione del Servizio Integrato dell'Età Evolutiva del 18.12.2023, inoltre, si evidenzia che il sig. pur “[…] formalmente desideroso di riallacciare i rapporti con i figli”, nella pratica Pt_1 tuttavia “[…] si è mostrato assai poco compliante relativamente agli appuntamenti con lo psicologo: ha saltato diversi incontri senza preavviso, più volte richiamato per fissare un nuovo appuntamento non si è presentato e non si è curato di disdire gli incontri o richiedere un rinvio” (cfr. relazione S.I.E.E. del 18.12.2023). È evidente, dunque, che le plurime criticità mostrate dal resistente nei rapporti con i figli, l'assoluta inerzia nell'intraprendere il percorso di sostegno alla genitorialità, la volontà solo formale, di fatto rimasta inattuata, di recuperare il rapporto con i figli, non possono che giustificare l'adozione del regime di affidamento esclusivo alla madre, con attribuzione alla stessa del potere di adottare anche le scelte di maggior rilevanza per la vita dei figli. La madre, infatti, è risultata adeguata e in grado di provvedere alle esigenze di cura e crescita dei minori. Si legge nella relazione del S.I.E.E. del 18.12.2023 che, in relazione al percorso di sostegno alla genitorialità, la medesima “[…] si è presentata con regolarità e puntualità fino ad oggi agli appuntamenti fissati. La signora si presenta collaborativa;
la sua narrazione è abbastanza neutra a livello emozionale. Dai contenuti dei colloqui si denota la presenza di un forte legale affettivo con i propri figli, uno spiccato senso di protezione nei loro confronti ed una buona motivazione al ruolo di madre. Non si evidenziano alterazioni nella forma e nel contenuto del pensiero, non alterazioni del tono dell'umore e, al momento attuale, non sembrano presenti elementi psicopatologici” (cfr. relazione SIEE del 18.12.2023). Si ritiene pertanto, alla luce delle emergenze processuali, che allo stato debba essere disposto il regime di affidamento esclusivo dei minori alla madre, con attribuzione alla stessa del potere di adottare le decisioni di maggior rilevanza per la vita dei minori. Il padre, peraltro, come espressamente previsto dall'art. 337 quater c.c., manterrà in ogni caso il diritto/dovere di vigilanza sull'istruzione ed educazione dei minori, con possibilità di segnalazione all'autorità giudiziaria di eventuali situazioni di pregiudizio per i figli.
Per quanto riguarda i rapporti di visita e frequentazione tra il padre e i minori il Tribunale non può che prendere atto del loro rifiuto ad incontrare il padre. Appare tuttavia opportuno, prevedere che laddove sia accertata la volontà dei minori di ripresa dei contatti, i Servizi Sociali del Comune di Gubbio potranno organizzare - sulla base di calendario da predisporsi in accordo con la madre e sentiti gli operatori del Servizio Specialistico - incontri in modalità “protetta” o “ assistita” secondo un criterio di necessaria gradualità che tenga conto delle esigenze dei minori che dovranno essere in ogni caso adeguatamente preparati e supportati da operatori del Servizio Integrato dell'Età Evolutiva.
3. Le parti hanno formulato reciprocamente domanda di assegnazione della casa familiare, di proprietà del sig. In linea con il costume giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato (v. Pt_1 Cass. Civ.,sez. I, 15 settembre 2011 n. 18863 e, più di recente, Cass. civ., Sez. I, 9 agosto 2012, n. 14348), l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi. Inoltre, il primo comma dell'art. 337 sexies c.c. stabilisce che “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli” (in tal senso, Cass. Ord n. 33610 del 11/11/2021 – Rv. 663268 - 01). Nel caso di specie, il ricorrente ha addotto a sostegno della propria richiesta, il trasferimento della resistente con i figli presso altra abitazione e l'instaurazione da parte della medesima di una nuova convivenza con il sig. D'altra parte, la resistente, ha addotto la temporaneità Persona_3 dell'allontanamento, in concomitanza con lavori edili. Senonchè, le vicissitudini fattuali hanno poi consentito il superamento delle problematiche eccepite dal ricorrente, tanto più che la resistente ha di fatto vissuto con i figli presso la casa familiare, e nelle more del giudizio, ha interrotto la relazione con il sig. Persona_3 Pertanto, ritenuto di dover collocare prevalentemente i figli presso la madre per le ragioni suddette, e valutato l'interesse dei figli alla conservazione dell'“habitat” domestico, si ritiene di dover confermare il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla sig.ra CP_1
4. Il dovere di mantenimento dei figli è espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013). Tale principio trova conferma nella disposizione di cui all'art. 337-ter c.c. i che nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Applicando tali criteri al caso di specie, è emerso che delle esigenze di cura ed assistenza materiale dei minori si stia occupando, di fatto, la sola madre, mentre il sig. da anni non vede i figli, pur Pt_1 contribuendo economicamente al solo mantenimento ordinario, atteso che secondo quanto riferito dalla sig.ra non verserebbe alcun contributo per le spese straordinarie (cfr. note di CP_1 trattazione scritta di parte resistente del 5.12.2024). Inoltre, quanto alla rispettiva situazione reddituale, il sig. ha dichiarato di essere Parte_1 dipendente come autista di una ditta di autotrasporti di Gubbio, con un reddito di circa € 2.000,00 mensili;
mentre la sig.ra ha dichiarato di essere priva di occupazione, salvo lavori saltuari CP_1 come collaboratrice domestica o come assistente agli anziani, con un guadagno di circa € 500/600,00 mensili, e di percepire l'indennità di frequenza del figlio pari a € 290 mensili da ottobre a Per_1 giugno di ogni anno. Alla luce di tali elementi, si stima congruo confermare il “quantum” del contributo di mantenimento a carico paterno, già stabilito in fase presidenziale, in euro 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre a rivalutazione annuale ISTAT. Le spese straordinarie, per la cui regolamentazione in concreto si richiama “per relationem” il protocollo adottato dal Tribunale di Perugia nel mese di maggio del 2016, dovranno essere suddivise tra le parti in misura pari al 50%.
Le spese di lite, considerando la complessità fattuale della vicenda e la natura della controversia, possono essere dichiarate integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) AFFIDA i minori (nato il [...]) ed (nato il [...]) in via Per_1 Per_2 esclusiva alla madre con collocamento residenziale presso la stessa alla quale attribuisce l'esercizio della responsabilità genitoriale anche con riguardo alle scelte di maggior rilevanza per la vita dei minori.
2) ASSEGNA la casa coniugale sita in Gubbio Via Gerona n. 15 alla sig.ra CP_1 quale genitore collocatario dei minori.
3) DISPONE che, in caso di manifestata volontà dei minori di riprendere contatti con il padre, i Servizi Sociali del Comune di Gubbio potranno organizzare – sulla base di calendario da predisporsi in accordo con la madre e sentiti gli operatori del Servizio Specialistico - incontri in modalità “protetta” o “ assistita” secondo un criterio di necessaria gradualità che tenga conto delle esigenze dei minori che dovranno essere adeguatamente preparati e supportati da operatori del Servizio Integrato Età Evolutiva. 4) PONE a carico di a titolo di contributo al mantenimento dei figli l'importo Parte_1 complessivo di euro 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi alla madre convivente e collocataria, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi e disciplinarsi secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Perugia nel mese di maggio del 2016 da intendersi richiamato “per relationem”.
Dispone che la Cancelleria provveda a trasmettere copia della sentenza ai Servizi Sociali del Comune di Gubbio segnalando quanto previsto al punto 3) del dispositivo.
Dichiara le spese di lite compensate per le ragioni indicate in motivazione
Perugia, 8.10.2025 Il Presidente est.
OR GL