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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 13/08/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3611 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2022, promossa da c.f. , Parte_1 C.F._1 con l'avv. CARONI LUCA;
ATTORE contro c.f. Controparte_1 C.F._2 con l'avv. AMORUSO DOMENICO:
CONVENUTO
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
si rivolgeva all'intestato Tribunale chiedendo la condanna di a restituirgli la Parte_1 Controparte_1 somma di euro 51.000,00, pari all'importo dei dividendi percepiti dal resistente quale socio – al pari di esso ricorrente - della Atlanta Stretch spa.
A fondamento della domanda, deduceva di aver versato l'intero capitale sociale della Atlanta Stretch, anticipando anche la quota- per un totale di oltre 58.000,00 euro - dovuta dal socio il quale, con CP_1 scrittura privata di riconoscimento di debito di luglio 2012, si era impegnato a restituirgli il prestito nei limiti degli utili che avesse percepito dalla società, così espressamente subordinando la promessa di pagamento alla condizione dell'effettiva distribuzione dei dividendi.
Ritualmente costituitosi, il eccepiva la prescrizione della pretesa avversaria, nonché la sua estinzione CP_1 per effetto della cessione della partecipazione sociale di esso resistente al Forni stesso, mediante contratto con il quale le parti definivano tutti i loro rapporti e che si sostituiva a ogni precedente intesa;
negava, in ogni caso,
l'effettiva distribuzione degli utili da parte della società. La domanda è fondata e deve essere accolta.
Come noto, a mente dell'art. 1988 c.c., la ricognizione di un debito e la promessa di pagamento dispensano colui a favore del quale sono fatte dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria;
esse non costituiscono autonoma fonte di obbligazione, ma hanno solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando un'astrazione processuale della causa da cui deriva la relevatio ab onere probandi, che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto.
Nella specie, il ha riconosciuto come dovuta una somma ben determinata e si è impegnato a restituirla, CP_1 subordinando a condizione la propria obbligazione di pagamento e l'effetto processuale di inversione dell'onere della prova riguarda il rapporto fondamentale, anche nel suo preciso ammontare (Cass.
28448/2024), da determinare in relazione all'importo dei dividendi percepiti, sicché egli è certamente debitore del non essendo stata fornita la benché minima prova contraria relativa all'inesistenza o all'invalidità Pt_1 dello stesso.
Il infatti si è limitato a eccepire la prescrizione della pretesa, il mancato avveramento della condizione CP_1 sospensiva della sua obbligazione e l'estinzione (parrebbe dalla laconica prospettazione) per novazione della obbligazione, eccezioni tutte infondate che si vengono a esaminare di seguito.
L'eccezione di prescrizione va rigettata atteso che, all'evidenza, in pendenza della condizione, il termine prescrizionale decennale non decorre, per l'assorbente rilievo che il titolare del diritto non può esercitarlo, potendo solo compiere atti conservativi della sua aspettativa.
Né la condizione sospensiva può considerarsi non apposta solo perché non è stato fissato un termine entro il quale essa dovesse necessariamente avverarsi o mancare, posto che se al contratto condizionato non e apposto alcun termine entro il quale la condizione debba necessariamente verificarsi o mancare, non e escluso che le parti possano rimanere obbligate a tempo indeterminato, fino a quando la condizione non si sia avverata o non ne sia divenuto irrealizzabile l'avveramento. E compito del giudice del merito accertare, attraverso la interpretazione del contratto e la valutazione del concreto regolamento degli opposti interessi adottato dai contraenti, se un siffatto termine sia stato stabilito (così Cass. 1183/1974).
Nella specie, la condizione doveva considerarsi ancora pendente fino al momento in cui è divenuta impossibile con l'uscita del dalla compagine societaria, nel 2022; fino a tale data, non erano stati ancora distribuiti CP_1 utili per un ammontare corrispondente al debito riconosciuto, ma soltanto per il complessivo ammontare di euro 51.000,00, sicché il termine prescrizionale non poteva ancora decorrere se non dal 2022 ovvero, frazionando l'obbligazione del debitore, dalle singole date in cui egli riceveva gli utili dalla società; la prescrizione non è in ogni caso maturata, considerato che gli utili sono stati distribuiti per la priva volta nel
2013 e la domanda giudiziale risale al 2022.
Risulta, infatti, e si viene così a esaminare la seconda delle eccezioni sollevate dal debitore, il parziale avveramento della condizione, avendo il imostrato con i documenti da 5 a 18 che la società ha deliberato Pt_1 la distribuzione degli utili (docc 5 e 6) e provveduto a corrispondere tale somma al versandola CP_1 direttamente a mezzo bonifico (docc. 14 e 18 ) e pagando le relative ritenute erariali per suo conto. Il debitore non ha contestato l'effettivo pagamento della somma, limitandosi a dedurre che non è stata dimostrata la causale del pagamento, ma neppure ha allegato, come era suo onere, una diversa possibile imputazione di esso.
Sicché vi è piena prova dell'avveramento della condizione consistente nella effettiva percezione degli utili da parte del con conseguente piena efficacia della promessa di pagamento, per la parte corrispondente CP_1 agli utili effettivamente percepiti, pari a euro 51.000,00.
Priva di ogni pregio è l'ulteriore argomentazione – invero di difficile comprensione – spesa dal CP_1 secondo cui (parrebbe di capire) il avendogli inviato una diffida in cui chiedeva il pagamento dell'intero Pt_1 importo dovuto di oltre 58.000,00 avrebbe reso “inoperativa” la condizione, sicché il termine prescrizionale decorrerebbe dalla data della scrittura.
Anche a voler seguire per un momento la confusa prospettazione del resistente, che parrebbe invocare una sorta di rinuncia alla condizione, la stessa comunque non opererebbe con efficacia ex tunc, addirittura facendo retroagire il dies a quo della prescrizione al momento della stipula dell'accordo sottoposto alla condizione
(solo successivamente e a suo dire) rinunciata.
Parimenti infondata infine è l'eccezione di estinzione della pretesa per novazione.
In proposito, è sufficiente osservare che “Affinché si abbia novazione oggettiva dell'obbligazione è necessario che siano espressamente previste, o comunque siano desumibili in modo inequivocabile, la volontà e l'effetto di estinzione dell'obbligazione pregressa, in ragione della sostituzione con un'obbligazione nuova ed incompatibile, non essendo sufficienti le indicazioni meramente esemplificative, a fronte del richiamo a tutti gli altri patti che consentono la coesistenza di plurime obbligazioni (così Cass. 9347 /2023).
Dunque, per aversi novazione – della cui dimostrazione è onerato chi invoca l'estinzione del rapporto obbligatorio dedotto – è necessaria la compiuta prova del nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, espressamente estinto ovvero quantomeno incompatibile con quello nuovo, nonché dell'animus novandi, da intendersi come la comune inequivocabile intenzione delle parti di estinguere l'obbligazione originaria, per sostituirla con quella nuova.
Orbene, nella specie, non è affatto dimostrato che il contratto di compravendita delle azioni dal al Forni CP_1 abbia sostituito la precedente obbligazione del incorporata nella promessa di pagamento titolata. Né CP_1 invero vengono dedotti elementi a sostegno di tale tesi, non essendo neppure allegato quale sarebbe il rapporto tra le due distinte e perfettamente compatibili obbligazioni (non viene neppure compiutamente dedotto che il debito del sia stato scorporato dal prezzo di vendita delle azioni, non essendo neppure lumeggiato CP_1 quale sarebbe stato il valore delle azioni, né documentate trattative tra le parti sul punto).
Invero, l'unico punto di contatto tra le due vicende negoziali: la promessa di pagamento sottoposta a condizione e la cessione delle azioni risiede nel fatto che - con la vendita delle azioni - la condizione è divenuta impossibile, ma all'evidenza ciò non costituisce elemento sufficiente per ritenere che le parti abbiano inteso estinguere la preesistente obbligazione, sol che si consideri che l'impossibilità della condizione sospensiva rende nullo il contratto cui è apposta soltanto nel caso in cui sia originaria, non già in caso di impossibilità sopravvenuta (Cass. 5871/2002). Dunque, non è stata raggiunta la prova dell'effettiva, inequivoca, comune intenzione delle parti di estinguere il debito del non essendo stata essa espressamente estinta e non essendo stata assunta una nuova CP_1 obbligazione con essa incompatibile.
Va poi considerato che la cessione delle azioni è intervenuta in un momento in cui la condizione si era in parte già avverata, rendendo certamente esigibile la prestazione del per la parte corrispondente agli utili CP_1 percepiti, essendo evidente dal tenore della pattuizione la comune intenzione delle parti di dedurre l'obbligazione come suscettibile di frazionamento in relazione alla misura dei dividendi effettivamente percepiti, sicché, anche sotto tale profilo, la impossibilità sopravvenuta della condizione non toglie che siano dovuti gli importi corrispondenti ai dividendi percepiti, prima che la condizione divenisse impossibile.
In conclusione, vi è piena prova del debito del oggetto di riconoscimento e di promessa di pagamento CP_1 sottoposta a condizione avveratasi per un ammontare corrispondente a euro 51.000,00, senza che il resistente abbia offerto la prova dell'estinzione dell'obbligazione, sicché s'impone la condanna del resistente al pagamento della somma indicata, nonché alla rifusione delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- Dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1 euro 51.000,00 oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo;
- Dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite che liquida in euro 7.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali, nella misura del 15% iva e cpa.
Rimini, 13/08/2025
Il Giudice
Dr.ssa Elisa Dai Checchi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3611 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2022, promossa da c.f. , Parte_1 C.F._1 con l'avv. CARONI LUCA;
ATTORE contro c.f. Controparte_1 C.F._2 con l'avv. AMORUSO DOMENICO:
CONVENUTO
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
si rivolgeva all'intestato Tribunale chiedendo la condanna di a restituirgli la Parte_1 Controparte_1 somma di euro 51.000,00, pari all'importo dei dividendi percepiti dal resistente quale socio – al pari di esso ricorrente - della Atlanta Stretch spa.
A fondamento della domanda, deduceva di aver versato l'intero capitale sociale della Atlanta Stretch, anticipando anche la quota- per un totale di oltre 58.000,00 euro - dovuta dal socio il quale, con CP_1 scrittura privata di riconoscimento di debito di luglio 2012, si era impegnato a restituirgli il prestito nei limiti degli utili che avesse percepito dalla società, così espressamente subordinando la promessa di pagamento alla condizione dell'effettiva distribuzione dei dividendi.
Ritualmente costituitosi, il eccepiva la prescrizione della pretesa avversaria, nonché la sua estinzione CP_1 per effetto della cessione della partecipazione sociale di esso resistente al Forni stesso, mediante contratto con il quale le parti definivano tutti i loro rapporti e che si sostituiva a ogni precedente intesa;
negava, in ogni caso,
l'effettiva distribuzione degli utili da parte della società. La domanda è fondata e deve essere accolta.
Come noto, a mente dell'art. 1988 c.c., la ricognizione di un debito e la promessa di pagamento dispensano colui a favore del quale sono fatte dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria;
esse non costituiscono autonoma fonte di obbligazione, ma hanno solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando un'astrazione processuale della causa da cui deriva la relevatio ab onere probandi, che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto.
Nella specie, il ha riconosciuto come dovuta una somma ben determinata e si è impegnato a restituirla, CP_1 subordinando a condizione la propria obbligazione di pagamento e l'effetto processuale di inversione dell'onere della prova riguarda il rapporto fondamentale, anche nel suo preciso ammontare (Cass.
28448/2024), da determinare in relazione all'importo dei dividendi percepiti, sicché egli è certamente debitore del non essendo stata fornita la benché minima prova contraria relativa all'inesistenza o all'invalidità Pt_1 dello stesso.
Il infatti si è limitato a eccepire la prescrizione della pretesa, il mancato avveramento della condizione CP_1 sospensiva della sua obbligazione e l'estinzione (parrebbe dalla laconica prospettazione) per novazione della obbligazione, eccezioni tutte infondate che si vengono a esaminare di seguito.
L'eccezione di prescrizione va rigettata atteso che, all'evidenza, in pendenza della condizione, il termine prescrizionale decennale non decorre, per l'assorbente rilievo che il titolare del diritto non può esercitarlo, potendo solo compiere atti conservativi della sua aspettativa.
Né la condizione sospensiva può considerarsi non apposta solo perché non è stato fissato un termine entro il quale essa dovesse necessariamente avverarsi o mancare, posto che se al contratto condizionato non e apposto alcun termine entro il quale la condizione debba necessariamente verificarsi o mancare, non e escluso che le parti possano rimanere obbligate a tempo indeterminato, fino a quando la condizione non si sia avverata o non ne sia divenuto irrealizzabile l'avveramento. E compito del giudice del merito accertare, attraverso la interpretazione del contratto e la valutazione del concreto regolamento degli opposti interessi adottato dai contraenti, se un siffatto termine sia stato stabilito (così Cass. 1183/1974).
Nella specie, la condizione doveva considerarsi ancora pendente fino al momento in cui è divenuta impossibile con l'uscita del dalla compagine societaria, nel 2022; fino a tale data, non erano stati ancora distribuiti CP_1 utili per un ammontare corrispondente al debito riconosciuto, ma soltanto per il complessivo ammontare di euro 51.000,00, sicché il termine prescrizionale non poteva ancora decorrere se non dal 2022 ovvero, frazionando l'obbligazione del debitore, dalle singole date in cui egli riceveva gli utili dalla società; la prescrizione non è in ogni caso maturata, considerato che gli utili sono stati distribuiti per la priva volta nel
2013 e la domanda giudiziale risale al 2022.
Risulta, infatti, e si viene così a esaminare la seconda delle eccezioni sollevate dal debitore, il parziale avveramento della condizione, avendo il imostrato con i documenti da 5 a 18 che la società ha deliberato Pt_1 la distribuzione degli utili (docc 5 e 6) e provveduto a corrispondere tale somma al versandola CP_1 direttamente a mezzo bonifico (docc. 14 e 18 ) e pagando le relative ritenute erariali per suo conto. Il debitore non ha contestato l'effettivo pagamento della somma, limitandosi a dedurre che non è stata dimostrata la causale del pagamento, ma neppure ha allegato, come era suo onere, una diversa possibile imputazione di esso.
Sicché vi è piena prova dell'avveramento della condizione consistente nella effettiva percezione degli utili da parte del con conseguente piena efficacia della promessa di pagamento, per la parte corrispondente CP_1 agli utili effettivamente percepiti, pari a euro 51.000,00.
Priva di ogni pregio è l'ulteriore argomentazione – invero di difficile comprensione – spesa dal CP_1 secondo cui (parrebbe di capire) il avendogli inviato una diffida in cui chiedeva il pagamento dell'intero Pt_1 importo dovuto di oltre 58.000,00 avrebbe reso “inoperativa” la condizione, sicché il termine prescrizionale decorrerebbe dalla data della scrittura.
Anche a voler seguire per un momento la confusa prospettazione del resistente, che parrebbe invocare una sorta di rinuncia alla condizione, la stessa comunque non opererebbe con efficacia ex tunc, addirittura facendo retroagire il dies a quo della prescrizione al momento della stipula dell'accordo sottoposto alla condizione
(solo successivamente e a suo dire) rinunciata.
Parimenti infondata infine è l'eccezione di estinzione della pretesa per novazione.
In proposito, è sufficiente osservare che “Affinché si abbia novazione oggettiva dell'obbligazione è necessario che siano espressamente previste, o comunque siano desumibili in modo inequivocabile, la volontà e l'effetto di estinzione dell'obbligazione pregressa, in ragione della sostituzione con un'obbligazione nuova ed incompatibile, non essendo sufficienti le indicazioni meramente esemplificative, a fronte del richiamo a tutti gli altri patti che consentono la coesistenza di plurime obbligazioni (così Cass. 9347 /2023).
Dunque, per aversi novazione – della cui dimostrazione è onerato chi invoca l'estinzione del rapporto obbligatorio dedotto – è necessaria la compiuta prova del nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, espressamente estinto ovvero quantomeno incompatibile con quello nuovo, nonché dell'animus novandi, da intendersi come la comune inequivocabile intenzione delle parti di estinguere l'obbligazione originaria, per sostituirla con quella nuova.
Orbene, nella specie, non è affatto dimostrato che il contratto di compravendita delle azioni dal al Forni CP_1 abbia sostituito la precedente obbligazione del incorporata nella promessa di pagamento titolata. Né CP_1 invero vengono dedotti elementi a sostegno di tale tesi, non essendo neppure allegato quale sarebbe il rapporto tra le due distinte e perfettamente compatibili obbligazioni (non viene neppure compiutamente dedotto che il debito del sia stato scorporato dal prezzo di vendita delle azioni, non essendo neppure lumeggiato CP_1 quale sarebbe stato il valore delle azioni, né documentate trattative tra le parti sul punto).
Invero, l'unico punto di contatto tra le due vicende negoziali: la promessa di pagamento sottoposta a condizione e la cessione delle azioni risiede nel fatto che - con la vendita delle azioni - la condizione è divenuta impossibile, ma all'evidenza ciò non costituisce elemento sufficiente per ritenere che le parti abbiano inteso estinguere la preesistente obbligazione, sol che si consideri che l'impossibilità della condizione sospensiva rende nullo il contratto cui è apposta soltanto nel caso in cui sia originaria, non già in caso di impossibilità sopravvenuta (Cass. 5871/2002). Dunque, non è stata raggiunta la prova dell'effettiva, inequivoca, comune intenzione delle parti di estinguere il debito del non essendo stata essa espressamente estinta e non essendo stata assunta una nuova CP_1 obbligazione con essa incompatibile.
Va poi considerato che la cessione delle azioni è intervenuta in un momento in cui la condizione si era in parte già avverata, rendendo certamente esigibile la prestazione del per la parte corrispondente agli utili CP_1 percepiti, essendo evidente dal tenore della pattuizione la comune intenzione delle parti di dedurre l'obbligazione come suscettibile di frazionamento in relazione alla misura dei dividendi effettivamente percepiti, sicché, anche sotto tale profilo, la impossibilità sopravvenuta della condizione non toglie che siano dovuti gli importi corrispondenti ai dividendi percepiti, prima che la condizione divenisse impossibile.
In conclusione, vi è piena prova del debito del oggetto di riconoscimento e di promessa di pagamento CP_1 sottoposta a condizione avveratasi per un ammontare corrispondente a euro 51.000,00, senza che il resistente abbia offerto la prova dell'estinzione dell'obbligazione, sicché s'impone la condanna del resistente al pagamento della somma indicata, nonché alla rifusione delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- Dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1 euro 51.000,00 oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo;
- Dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite che liquida in euro 7.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali, nella misura del 15% iva e cpa.
Rimini, 13/08/2025
Il Giudice
Dr.ssa Elisa Dai Checchi