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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/07/2025, n. 2739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2739 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
R.g.n° 788 / 2021 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Cristina Capone, pronunziando ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 788 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali) vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Aversa (CE), alla Via Tribunale n. 8, presso lo studio dell'avv. Cesare Gallo che la rappresenta e difende in virtù della procura in calce all'atto di citazione
Attrice
CONTRO
(P.IVA ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in Aversa (CE), alla Piazza Municipio, unitamente all'avv. Domenico Pignetti che la rappresenta e difende in virtù della procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti e dai verbali di causa, che si intendono qui integralmente ripetuti e trascritti.
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, il in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 esponendo: - che in data 08/10/2018, in Aversa (CE), mentre stava percorrendo a piedi, verso le ore
19:30 circa, via Diaz camminando lungo il marciapiede adiacente il supermercato “Sisa” e che
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delimitava l'ingresso del suddetto supermercato, aveva perso il contatto con il suolo a causa della mancanza di alcuni mattoncini della pavimentazione, in quanto divelti, ed era pertanto rovinata a terra;
- che, a seguito e per effetto della caduta, aveva riportato lesioni personali, per le quali era stata soccorsa e condotta, previo intervento di ambulanza, presso il Presidio Ospedaliero di Aversa, ove le era stata diagnosticata una “frattura trimalleolare a sinistra con lussazione tibio-tarsica”, con prognosi di ricovero in ortopedia per intervento chirurgico;
- che, in data 09/10/2018, era stata sottoposta a ricovero e, in data 12/10/2018, aveva subito di un intervento chirurgico per riduzione cruenta di tibia e fibula con fissazione interna;
- che, successivamente, si era sottoposta a una serie di sedute di riabilitazione fisioterapica;
- che, in data 28/11/2018, era stata sottoposta a intervento chirurgico di rimozione di vite sindesmotica;
- che era stata sottoposta ad ulteriori sedute di fisioterapia, e che solo in data 28/03/2019 era stata dichiarata clinicamente guarita, con postumi da valutare in sede medico-legale; - che alcun effetto aveva sortito la raccomandata con avviso di ricevimento, inviata a mezzo PEC al ai sensi dell'art. 2051 c.c. Controparte_1
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale, di: “(…) condannare il , in persona Controparte_1 del Sindaco pro tempore e/o del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della sig.ra
, delle lesioni personali patite da quest'ultima per le causali di cui alla Parte_1 premessa e, conseguentemente, al risarcimento dei danni patrimoniali e no, ivi compresi danno biologico, I.T.T., I.T.P., nonché diritti, spese ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario, il tutto entro e non oltre la somma di € 26000,00. Sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione. Governo delle spese a carico della soccombente.” (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione)
Si costituiva in giudizio il in persona del pro tempore, che, Controparte_1 CP_2 contestando in fatto ed in diritto l'avversa pretesa, eccepiva: - la carenza di legittimazione passiva, atteso che l'area nella quale si era verificato il presunto sinistro non risultava di proprietà del
[...]
; - l'infondatezza della domanda, sia con riferimento all'an che al quantum; - che il presunto CP_1 evento dannoso si era verificato per fatto e colpa esclusiva dell'attrice, in applicazione del principio di autoresponsabilità, con conseguente esclusione di responsabilità in capo al ex art. 2051 CP_1
c.c., per difetto del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno lamentato;
- in via subordinata, ai sensi dell'art. 1227 c.c., che l'evento, ove ritenuto provato, si era comunque verificato per fatto colposo concorrente dell'attrice; - l'eccessività della pretesa risarcitoria, oltre che la sua carenza di fondamento probatorio.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: “ accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del;
rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto;
accertare Controparte_1
e dichiarare, in via subordinata, che, in applicazione dell'art. 1227 c.c., l'attore, stante il suo fatto
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colposo, non è tenuto ad avere alcun risarcimento dei danni, e/o, in subordine, ridurre proporzionalmente il risarcimento in considerazione dell'efficienza causale del comportamento dell'attore, secondo quanto l'On.le Giudice riterrà più opportuno.(…) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. ” (cfr. pag. 17-18 della comparsa di costituzione e risposta)
Esaminati gli atti, espletata la prova testimoniale nonchè la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 21.03.2025 la causa veniva assegnata a sentenza con termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 per le successive repliche.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la validità dell'atto introduttivo, atteso che il medesimo permette certamente di individuare gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria proposta dall'attrice nei confronti del convenuto e che lo stesso ha consentito alle parti di spiegare CP_1 compiutamente tutte le loro difese.
Tanto premesso, essendo evidente che a fronte di un determinato evento di danno, diversa è la “causa petendi” dell'azione risarcitoria a seconda che in domanda l'attore adduca la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ovvero la diversa responsabilità ex art. 2051 cod. civ., il problema relativo alla qualificazione dell'azione, e dunque alla disciplina applicabile, va risolto di volta in volta alla luce della prospettazione effettuata dal danneggiato, indipendentemente dalla norma in concreto invocata (cosiddetto principio dello iura novit curia), sempre che egli non abbia inteso proporre entrambe le azioni, ancorché la seconda subordinatamente al mancato accoglimento della prima. Né, del resto, la distinzione sopra tracciata rileva esclusivamente sotto l'aspetto puramente teorico: l'adesione all'uno piuttosto che all'altro orientamento, infatti, implica conseguenze rilevanti, come sopra accennato, sotto il profilo dell'onere della prova. Precisamente, nel primo caso, la giurisprudenza richiede che il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento dalla controparte, dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal danneggiato (pericolo che il responsabile sarebbe tenuto a prevenire in applicazione del più generale principio del “neminem laedere”); nel secondo caso, invece, la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori a carico del danneggiato, il quale deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando - una volta che ciò sia asseverato - una vera e propria presunzione di responsabilità a carico del custode, il quale si libera dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando,
a propria volta, che il danno cagionato deriva da caso fortuito.
Orbene, deve essere innanzitutto precisato che la fattispecie in esame, così come descritta da parte attrice, deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ..
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Invero, sul punto, giova premettere che, secondo la giurisprudenza della S.C., in tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. La disponibilità che della cosa ha l'utilizzatore non comporta, invece, necessariamente il trasferimento in capo a questi della custodia, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti, o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all'utilizzatore il potere di utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la custodia (cfr. Cass. civ. n. 15096/13). Le peculiarità vanno individuate, pertanto, nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode, o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione. Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, con la conseguenza che la prova liberatoria consiste nella dimostrazione dell'avvenuto espletamento, da parte dell'ente, di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta - e, cioè, per presunzione - giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque, per un caso fortuito, ancorché lo specifico evento ricollegabile a tale nozione risulti non identificato. Nel secondo caso, l'emergenza dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. In altri termini si configura il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, con la conseguenza che la dimostrazione della ricorrenza della prova liberatoria si sposta tutto sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che possa concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento, perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, in dipendenza dell'indicato fattore temporale, in quanto bene soggetto a relazione di custodia.
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I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare, per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione. Sotto il profilo sistematico la suddetta selezione dei rischi va compiuta - più che delimitando in astratto l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ., in relazione al carattere demaniale del bene - tramite una più ampia ed elastica applicazione della nozione di caso fortuito.
La giurisprudenza ha altresì affermato che l'art. 2051 c.c. non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di provocare danni per sua natura (Cassazione n. 25214/2014), cioè per suo intrinseco potere, in quanto, anche in relazione alle cose prive di un dinamismo proprio, sussiste il dovere di controllo e di custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possono prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa idoneità al nocumento (Cassazione nn. 4480/2001, 6616/2000). In sostanza si ritiene che tutte le cose possano costituire causa di danno, quale che sia la loro struttura e qualità, siano, cioè inerti o in movimento, pericolose o meno: il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti, infatti, deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante, da intendersi con riferimento non esclusivo a comportamenti sempre assolutamente rispettosi della prescrizione di legge ma anche a quelli in qualche modo incauti (cfr. cassazione Sez.
3, Sentenza n. 20602 del 04/10/2010).
Il fondamento della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendono dal fortuito (Cassazione n. 295/2015). Ai fini della responsabilità il danneggiato dovrà provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno (Cassazione n. 3875/2016) mentre sul convenuto graverà l'onere di provare il caso fortuito ossia lo specifico fatto capace di determinare autonomamente il danno. Si ritiene che quando il danno non derivi da un dinamismo interno alla res in relazione alla sua struttura e al suo funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo di essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi tale da rendere probabile se non inevitabile il danno stesso (Cassazione n. 56/2016). Tale concetto viene inteso dalla giurisprudenza in senso assai ampio, ricomprendente anche il fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno e della colpa del danneggiato (Cassazione n. 6407/2016). Con riferimento a quest'ultimo
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aspetto si ritiene che il fatto del terzo o la colpa del danneggiato escludano la responsabilità del custode in quanto intervengano, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità i quali non ricorrono nel fatto che il custode può prevenire esercitando i poteri di vigilanza che gli competono (Cassazione n. 1655/2005). Le misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate all'ordinaria avvedutezza di una persona e non si estendono alla considerazione di condotte irrazionali e comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza, con la conseguenza che non possono ritenersi prevedibili ed evitabili tutte le condotte dell'utente del bene in altrui custodia, ancorchè colpose ( cfr. Cassazione n. 10703/1999) e spetta al giudice di merito valutare l'idoneità e sufficienza del danneggiato a costituire la causa esclusiva dell'evento dannoso e tale giudizio, se congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità (Cassazione n. 2284/2006).
Se il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso potrà tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cassazione nn.
3389/2015 e 11227/2008). Inoltre, l'accettazione consapevole da parte del danneggiato (cd. rischio elettivo) il quale, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti con propria scelta di utilizzarla ugualmente, esclude la responsabilità del custode della cosa stessa
(Cassazione n. 13681/2013).
Quindi, in tema di responsabilità per danni da cose in custodia, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 21212 del 20/10/2015). Pertanto, l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che non operasse la presunzione di responsabilità a carico dell'ente ex art. 2051 cod. civ., in un caso di sinistro stradale causato da una buca presente sul manto stradale, atteso
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che il conducente danneggiato era a conoscenza dell'esistenza delle buche, per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle) (Sez. 3, Sentenza n. 23919 del 22/10/2013). Invero, a carico dei proprietari o concessionari delle autostrade, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall'art. 2051 cod. civ., essendo possibile ravvisare un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia. Ne consegue, ai fini della prova liberatoria, che il custode è tenuto a fornire per sottrarsi alla responsabilità civile, la necessità di distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto, solo nella ricorrenza di queste ultime, potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (Sez. 3,
Sentenza n. 4495 del 24/02/2011).
Tanto considerato in diritto, occorre verificare nel merito la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della pretesa risarcitoria, in relazione alla norma di cui all'art. 2051 c.c..
Orbene, la documentazione in atti ed il materiale probatorio acquisito alla decisione, ad avviso di questo Tribunale, non consentono di ritenere che le lesioni personali subite dalla sig.ra Parte_1 siano state conseguenza immediata e diretta della prospettazione fattuale descritta in atti.
Innanzitutto, si osserva come la sig.ra , in nessuno dei propri scritti difensivi, abbia Parte_1 fornito una compiuta e analitica descrizione della dinamica del sinistro, omettendo qualsivoglia specificazione concreta circa le modalità della caduta, quali – a titolo esemplificativo – il piede con cui avrebbe inciampato, le modalità dell'impatto con il suolo ovvero i punti d'urto tra il corpo e il marciapiede.
Invero, l'attrice si è sempre limitata ad affermare, in termini del tutto generici, di essere rovinata al suolo a causa della mancanza di alcuni mattoncini della pavimentazione, in quanto divelti.
Ulteriori elementi di criticità emergono dal raffronto tra gli atti difensivi prodotti in giudizio. In particolare, nella richiesta di risarcimento trasmessa al Comune di Aversa in data 26.03.2019, la sig.ra ha indicato, nell'oggetto, la data dell'8.10.2018 quale giorno del sinistro, mentre nel corpo Parte_1 del medesimo documento ha fatto riferimento a una data diversa, peraltro non chiaramente individuata. Tale incongruenza temporale, unitamente alla genericità del racconto fornito, contribuisce ad accrescere l'incertezza circa la corretta ricostruzione del fatto.
Anche il referto medico di pronto soccorso prodotto in atti non offre elementi utili a chiarire la dinamica dell'evento. Esso si limita, infatti, a riportare quale causa dell'accesso ospedaliero
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l'espressione “caduta accidentale”, senza alcun riferimento né al luogo, né alla causa, né alle modalità del sinistro.
Venendo poi alle dichiarazioni dell'unico teste di parte attrice, sig. , escusso Testimone_1 all'udienza del 03.02.2023, le stesse appaiono del tutto inattendibili, oltre che manifestamente contraddittorie, e sono dunque inidonee a corroborare la veridicità del fatto storico così come prospettato dalla parte attrice, per le seguenti ragioni.
In primo luogo, si rileva una evidente discrasia tra la versione della sig.ra e quella Parte_1 del teste in merito al luogo del sinistro: la prima ha indicato di essere caduta “lungo il marciapiedi adiacente il supermercato SISA”, mentre il teste ha affermato che l'evento si è verificato “sul marciapiede della strada, non del supermercato”, e ha aggiunto che tale marciapiede sarebbe stato
“fatto solo di basalto”.
Le divergenze si estendono anche alla causa materiale della caduta. Secondo il teste, la signora sarebbe inciampata in “una buca coperta da fogliame e detriti che nascondevano la presenza della buca”, situata “tra due tombini di ispezione tipo quelli della Sip”, su pavimentazione in basalto. Di contro, l'attrice ha sempre indicato, sia nell'atto di citazione che nella memoria ex art. 183, comma
6, n. 1 c.p.c., che la caduta sarebbe avvenuta a causa dell'assenza di alcuni mattoncini divelti della pavimentazione del marciapiede, senza mai fare alcun riferimento né all'esistenza di una buca, né alla presenza di tombini, né tantomeno al fatto che l'evento si sarebbe verificato su pavimentazione in basalto.
Nemmeno le fotografie in atti, esibite in sede di escussione al teste, offrono conferma della ricostruzione fornita tanto dall'attrice quanto dal teste. In particolare, la prima fotografia mostra un tratto di marciapiede caratterizzato da due pavimentazioni contigue: una in mattoncini, l'altra in basalto. Nell'area in soli mattoncini si nota chiaramente una porzione dissestata mentre nella zona di transizione tra i due materiali si osservano ulteriori mattoncini mancanti e un'area in cui il basalto risulta assente, precisamente tra due tombini. La seconda e terza fotografia ritraggono la medesima area di contiguità. Nella seconda sono visibili due tombini, nella terza tre, ravvicinati. Anche in queste immagini si rilevano porzioni di mattoncini divelti e vuoti nella pavimentazione in basolato.
Tuttavia, in nessuna delle fotografie si riscontra la presenza di una “buca coperta da detriti e fogliame” come descritta dal teste. Inoltre, tali immagini mostrano chiaramente che il marciapiede non è costituito esclusivamente da basalto, come da lui affermato, ma da una porzione in mattoncini e una in basalto. Il teste, pur avendo riconosciuto le fotografie come rappresentative dello stato dei luoghi, si è dunque contraddetto sia in relazione alla conformazione fisica del marciapiede, sia nella descrizione dell'insidia, sia nella localizzazione della caduta, compromettendo gravemente l'attendibilità complessiva della sua deposizione. Ma anche la versione dell'attrice, come già
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evidenziato, risulta generica, imprecisa e priva di riferimenti coerenti con la documentazione fotografica.
Un ulteriore elemento di dubbio emerge dalla dichiarazione del teste secondo cui, in occasione dell'incidente, sarebbe intervenuta la polizia municipale. Trattandosi di circostanza potenzialmente rilevante sotto il profilo probatorio, risulta singolare che parte attrice non ne abbia mai fatto menzione, né abbia depositato alcun verbale di accertamento a sostegno della propria pretesa.
Ed ancora, la deposizione del teste appare del tutto inattendibile anche alla luce di una ulteriore contraddizione interna: egli, invero, ha dapprima affermato che la caduta si verificò allorquando la signora “era uscita dal parcheggio del supermercato”, salvo poi riferire “mi trovavo
a circa tre / quattro metri dalla signora e la vidi uscire dal supermercato e mettersi davanti a me di profilo e cadere”. Trattasi di due momenti distinti e collocazioni diverse, per cui anche tale discordanza contribuisce a rendere del tutto incoerente e inattendibile la narrazione.
Né, infine, depone a favore dell'attrice la consulenza tecnica d'ufficio espletata, a firma del Per_ dott. , nella quale le lesioni riportate dalla sig.ra sono state ritenute compatibili con Parte_1 la dinamica del sinistro.
Premesso che “Il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica cd. percipiente può anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati
e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU.” (Cass. Sent. n. 36638 del 25/11/2021), nel caso di specie, le risultanze cui è pervenuto il CTU vanno disattese atteso che, per le ragioni sopra esposte, non può ritenersi provata la verificazione del sinistro nelle modalità descritte dall'attrice.
Pertanto, alla luce di quanto sin qui esposto, tenuto conto delle evidenti contraddizioni emerse, dell'intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste escusso e considerata, altresì,
l'assoluta carenza di elementi probatori idonei a dimostrare in modo chiaro e univoco la dinamica del sinistro, nonché la stessa veridicità dell'evento e delle sue cause, così come prospettate dall'attrice, la domanda risarcitoria proposta dalla sig.ra deve essere rigettata. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota spese di parte, secondo i criteri ed i valori medi di cui al DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma
6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 e nel cd. scaglione compreso tra “euro 5.200,01 ed euro 26.000,00” tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto
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rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
In applicazione del medesimo principio della soccombenza sono definitivamente poste a carico dell'attrice le spese relative alla disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio, come provvisoriamente anticipate in corso di causa e poi definitivamente liquidate come da separato decreto in atti.
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in persona del giudice dott.ssa Cristina Capone, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) RIGETTA la domanda;
2) CONDANNA al pagamento, nei confronti del in Parte_1 Controparte_1 persona del Sindaco pro tempore, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in €.5.077,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote;
3) PONE definitivamente a carico dell'attrice le spese relative alla disposta Consulenza Tecnica
d'Ufficio, come provvisoriamente anticipate in corso di causa e poi definitivamente liquidate come da separato decreto in atti.
Così deciso in Aversa il 12/07/2025
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina Capone)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
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Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Cristina Capone, pronunziando ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 788 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali) vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Aversa (CE), alla Via Tribunale n. 8, presso lo studio dell'avv. Cesare Gallo che la rappresenta e difende in virtù della procura in calce all'atto di citazione
Attrice
CONTRO
(P.IVA ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in Aversa (CE), alla Piazza Municipio, unitamente all'avv. Domenico Pignetti che la rappresenta e difende in virtù della procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti e dai verbali di causa, che si intendono qui integralmente ripetuti e trascritti.
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, il in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 esponendo: - che in data 08/10/2018, in Aversa (CE), mentre stava percorrendo a piedi, verso le ore
19:30 circa, via Diaz camminando lungo il marciapiede adiacente il supermercato “Sisa” e che
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delimitava l'ingresso del suddetto supermercato, aveva perso il contatto con il suolo a causa della mancanza di alcuni mattoncini della pavimentazione, in quanto divelti, ed era pertanto rovinata a terra;
- che, a seguito e per effetto della caduta, aveva riportato lesioni personali, per le quali era stata soccorsa e condotta, previo intervento di ambulanza, presso il Presidio Ospedaliero di Aversa, ove le era stata diagnosticata una “frattura trimalleolare a sinistra con lussazione tibio-tarsica”, con prognosi di ricovero in ortopedia per intervento chirurgico;
- che, in data 09/10/2018, era stata sottoposta a ricovero e, in data 12/10/2018, aveva subito di un intervento chirurgico per riduzione cruenta di tibia e fibula con fissazione interna;
- che, successivamente, si era sottoposta a una serie di sedute di riabilitazione fisioterapica;
- che, in data 28/11/2018, era stata sottoposta a intervento chirurgico di rimozione di vite sindesmotica;
- che era stata sottoposta ad ulteriori sedute di fisioterapia, e che solo in data 28/03/2019 era stata dichiarata clinicamente guarita, con postumi da valutare in sede medico-legale; - che alcun effetto aveva sortito la raccomandata con avviso di ricevimento, inviata a mezzo PEC al ai sensi dell'art. 2051 c.c. Controparte_1
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale, di: “(…) condannare il , in persona Controparte_1 del Sindaco pro tempore e/o del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della sig.ra
, delle lesioni personali patite da quest'ultima per le causali di cui alla Parte_1 premessa e, conseguentemente, al risarcimento dei danni patrimoniali e no, ivi compresi danno biologico, I.T.T., I.T.P., nonché diritti, spese ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario, il tutto entro e non oltre la somma di € 26000,00. Sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione. Governo delle spese a carico della soccombente.” (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione)
Si costituiva in giudizio il in persona del pro tempore, che, Controparte_1 CP_2 contestando in fatto ed in diritto l'avversa pretesa, eccepiva: - la carenza di legittimazione passiva, atteso che l'area nella quale si era verificato il presunto sinistro non risultava di proprietà del
[...]
; - l'infondatezza della domanda, sia con riferimento all'an che al quantum; - che il presunto CP_1 evento dannoso si era verificato per fatto e colpa esclusiva dell'attrice, in applicazione del principio di autoresponsabilità, con conseguente esclusione di responsabilità in capo al ex art. 2051 CP_1
c.c., per difetto del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno lamentato;
- in via subordinata, ai sensi dell'art. 1227 c.c., che l'evento, ove ritenuto provato, si era comunque verificato per fatto colposo concorrente dell'attrice; - l'eccessività della pretesa risarcitoria, oltre che la sua carenza di fondamento probatorio.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: “ accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del;
rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto;
accertare Controparte_1
e dichiarare, in via subordinata, che, in applicazione dell'art. 1227 c.c., l'attore, stante il suo fatto
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colposo, non è tenuto ad avere alcun risarcimento dei danni, e/o, in subordine, ridurre proporzionalmente il risarcimento in considerazione dell'efficienza causale del comportamento dell'attore, secondo quanto l'On.le Giudice riterrà più opportuno.(…) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. ” (cfr. pag. 17-18 della comparsa di costituzione e risposta)
Esaminati gli atti, espletata la prova testimoniale nonchè la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 21.03.2025 la causa veniva assegnata a sentenza con termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 per le successive repliche.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la validità dell'atto introduttivo, atteso che il medesimo permette certamente di individuare gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria proposta dall'attrice nei confronti del convenuto e che lo stesso ha consentito alle parti di spiegare CP_1 compiutamente tutte le loro difese.
Tanto premesso, essendo evidente che a fronte di un determinato evento di danno, diversa è la “causa petendi” dell'azione risarcitoria a seconda che in domanda l'attore adduca la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ovvero la diversa responsabilità ex art. 2051 cod. civ., il problema relativo alla qualificazione dell'azione, e dunque alla disciplina applicabile, va risolto di volta in volta alla luce della prospettazione effettuata dal danneggiato, indipendentemente dalla norma in concreto invocata (cosiddetto principio dello iura novit curia), sempre che egli non abbia inteso proporre entrambe le azioni, ancorché la seconda subordinatamente al mancato accoglimento della prima. Né, del resto, la distinzione sopra tracciata rileva esclusivamente sotto l'aspetto puramente teorico: l'adesione all'uno piuttosto che all'altro orientamento, infatti, implica conseguenze rilevanti, come sopra accennato, sotto il profilo dell'onere della prova. Precisamente, nel primo caso, la giurisprudenza richiede che il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento dalla controparte, dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal danneggiato (pericolo che il responsabile sarebbe tenuto a prevenire in applicazione del più generale principio del “neminem laedere”); nel secondo caso, invece, la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori a carico del danneggiato, il quale deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando - una volta che ciò sia asseverato - una vera e propria presunzione di responsabilità a carico del custode, il quale si libera dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando,
a propria volta, che il danno cagionato deriva da caso fortuito.
Orbene, deve essere innanzitutto precisato che la fattispecie in esame, così come descritta da parte attrice, deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ..
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Invero, sul punto, giova premettere che, secondo la giurisprudenza della S.C., in tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. La disponibilità che della cosa ha l'utilizzatore non comporta, invece, necessariamente il trasferimento in capo a questi della custodia, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti, o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all'utilizzatore il potere di utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la custodia (cfr. Cass. civ. n. 15096/13). Le peculiarità vanno individuate, pertanto, nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode, o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione. Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, con la conseguenza che la prova liberatoria consiste nella dimostrazione dell'avvenuto espletamento, da parte dell'ente, di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta - e, cioè, per presunzione - giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque, per un caso fortuito, ancorché lo specifico evento ricollegabile a tale nozione risulti non identificato. Nel secondo caso, l'emergenza dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. In altri termini si configura il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, con la conseguenza che la dimostrazione della ricorrenza della prova liberatoria si sposta tutto sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che possa concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento, perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, in dipendenza dell'indicato fattore temporale, in quanto bene soggetto a relazione di custodia.
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I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare, per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione. Sotto il profilo sistematico la suddetta selezione dei rischi va compiuta - più che delimitando in astratto l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ., in relazione al carattere demaniale del bene - tramite una più ampia ed elastica applicazione della nozione di caso fortuito.
La giurisprudenza ha altresì affermato che l'art. 2051 c.c. non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di provocare danni per sua natura (Cassazione n. 25214/2014), cioè per suo intrinseco potere, in quanto, anche in relazione alle cose prive di un dinamismo proprio, sussiste il dovere di controllo e di custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possono prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa idoneità al nocumento (Cassazione nn. 4480/2001, 6616/2000). In sostanza si ritiene che tutte le cose possano costituire causa di danno, quale che sia la loro struttura e qualità, siano, cioè inerti o in movimento, pericolose o meno: il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti, infatti, deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante, da intendersi con riferimento non esclusivo a comportamenti sempre assolutamente rispettosi della prescrizione di legge ma anche a quelli in qualche modo incauti (cfr. cassazione Sez.
3, Sentenza n. 20602 del 04/10/2010).
Il fondamento della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendono dal fortuito (Cassazione n. 295/2015). Ai fini della responsabilità il danneggiato dovrà provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno (Cassazione n. 3875/2016) mentre sul convenuto graverà l'onere di provare il caso fortuito ossia lo specifico fatto capace di determinare autonomamente il danno. Si ritiene che quando il danno non derivi da un dinamismo interno alla res in relazione alla sua struttura e al suo funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo di essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi tale da rendere probabile se non inevitabile il danno stesso (Cassazione n. 56/2016). Tale concetto viene inteso dalla giurisprudenza in senso assai ampio, ricomprendente anche il fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno e della colpa del danneggiato (Cassazione n. 6407/2016). Con riferimento a quest'ultimo
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aspetto si ritiene che il fatto del terzo o la colpa del danneggiato escludano la responsabilità del custode in quanto intervengano, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità i quali non ricorrono nel fatto che il custode può prevenire esercitando i poteri di vigilanza che gli competono (Cassazione n. 1655/2005). Le misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate all'ordinaria avvedutezza di una persona e non si estendono alla considerazione di condotte irrazionali e comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza, con la conseguenza che non possono ritenersi prevedibili ed evitabili tutte le condotte dell'utente del bene in altrui custodia, ancorchè colpose ( cfr. Cassazione n. 10703/1999) e spetta al giudice di merito valutare l'idoneità e sufficienza del danneggiato a costituire la causa esclusiva dell'evento dannoso e tale giudizio, se congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità (Cassazione n. 2284/2006).
Se il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso potrà tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cassazione nn.
3389/2015 e 11227/2008). Inoltre, l'accettazione consapevole da parte del danneggiato (cd. rischio elettivo) il quale, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti con propria scelta di utilizzarla ugualmente, esclude la responsabilità del custode della cosa stessa
(Cassazione n. 13681/2013).
Quindi, in tema di responsabilità per danni da cose in custodia, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 21212 del 20/10/2015). Pertanto, l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che non operasse la presunzione di responsabilità a carico dell'ente ex art. 2051 cod. civ., in un caso di sinistro stradale causato da una buca presente sul manto stradale, atteso
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che il conducente danneggiato era a conoscenza dell'esistenza delle buche, per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle) (Sez. 3, Sentenza n. 23919 del 22/10/2013). Invero, a carico dei proprietari o concessionari delle autostrade, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall'art. 2051 cod. civ., essendo possibile ravvisare un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia. Ne consegue, ai fini della prova liberatoria, che il custode è tenuto a fornire per sottrarsi alla responsabilità civile, la necessità di distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto, solo nella ricorrenza di queste ultime, potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (Sez. 3,
Sentenza n. 4495 del 24/02/2011).
Tanto considerato in diritto, occorre verificare nel merito la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della pretesa risarcitoria, in relazione alla norma di cui all'art. 2051 c.c..
Orbene, la documentazione in atti ed il materiale probatorio acquisito alla decisione, ad avviso di questo Tribunale, non consentono di ritenere che le lesioni personali subite dalla sig.ra Parte_1 siano state conseguenza immediata e diretta della prospettazione fattuale descritta in atti.
Innanzitutto, si osserva come la sig.ra , in nessuno dei propri scritti difensivi, abbia Parte_1 fornito una compiuta e analitica descrizione della dinamica del sinistro, omettendo qualsivoglia specificazione concreta circa le modalità della caduta, quali – a titolo esemplificativo – il piede con cui avrebbe inciampato, le modalità dell'impatto con il suolo ovvero i punti d'urto tra il corpo e il marciapiede.
Invero, l'attrice si è sempre limitata ad affermare, in termini del tutto generici, di essere rovinata al suolo a causa della mancanza di alcuni mattoncini della pavimentazione, in quanto divelti.
Ulteriori elementi di criticità emergono dal raffronto tra gli atti difensivi prodotti in giudizio. In particolare, nella richiesta di risarcimento trasmessa al Comune di Aversa in data 26.03.2019, la sig.ra ha indicato, nell'oggetto, la data dell'8.10.2018 quale giorno del sinistro, mentre nel corpo Parte_1 del medesimo documento ha fatto riferimento a una data diversa, peraltro non chiaramente individuata. Tale incongruenza temporale, unitamente alla genericità del racconto fornito, contribuisce ad accrescere l'incertezza circa la corretta ricostruzione del fatto.
Anche il referto medico di pronto soccorso prodotto in atti non offre elementi utili a chiarire la dinamica dell'evento. Esso si limita, infatti, a riportare quale causa dell'accesso ospedaliero
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l'espressione “caduta accidentale”, senza alcun riferimento né al luogo, né alla causa, né alle modalità del sinistro.
Venendo poi alle dichiarazioni dell'unico teste di parte attrice, sig. , escusso Testimone_1 all'udienza del 03.02.2023, le stesse appaiono del tutto inattendibili, oltre che manifestamente contraddittorie, e sono dunque inidonee a corroborare la veridicità del fatto storico così come prospettato dalla parte attrice, per le seguenti ragioni.
In primo luogo, si rileva una evidente discrasia tra la versione della sig.ra e quella Parte_1 del teste in merito al luogo del sinistro: la prima ha indicato di essere caduta “lungo il marciapiedi adiacente il supermercato SISA”, mentre il teste ha affermato che l'evento si è verificato “sul marciapiede della strada, non del supermercato”, e ha aggiunto che tale marciapiede sarebbe stato
“fatto solo di basalto”.
Le divergenze si estendono anche alla causa materiale della caduta. Secondo il teste, la signora sarebbe inciampata in “una buca coperta da fogliame e detriti che nascondevano la presenza della buca”, situata “tra due tombini di ispezione tipo quelli della Sip”, su pavimentazione in basalto. Di contro, l'attrice ha sempre indicato, sia nell'atto di citazione che nella memoria ex art. 183, comma
6, n. 1 c.p.c., che la caduta sarebbe avvenuta a causa dell'assenza di alcuni mattoncini divelti della pavimentazione del marciapiede, senza mai fare alcun riferimento né all'esistenza di una buca, né alla presenza di tombini, né tantomeno al fatto che l'evento si sarebbe verificato su pavimentazione in basalto.
Nemmeno le fotografie in atti, esibite in sede di escussione al teste, offrono conferma della ricostruzione fornita tanto dall'attrice quanto dal teste. In particolare, la prima fotografia mostra un tratto di marciapiede caratterizzato da due pavimentazioni contigue: una in mattoncini, l'altra in basalto. Nell'area in soli mattoncini si nota chiaramente una porzione dissestata mentre nella zona di transizione tra i due materiali si osservano ulteriori mattoncini mancanti e un'area in cui il basalto risulta assente, precisamente tra due tombini. La seconda e terza fotografia ritraggono la medesima area di contiguità. Nella seconda sono visibili due tombini, nella terza tre, ravvicinati. Anche in queste immagini si rilevano porzioni di mattoncini divelti e vuoti nella pavimentazione in basolato.
Tuttavia, in nessuna delle fotografie si riscontra la presenza di una “buca coperta da detriti e fogliame” come descritta dal teste. Inoltre, tali immagini mostrano chiaramente che il marciapiede non è costituito esclusivamente da basalto, come da lui affermato, ma da una porzione in mattoncini e una in basalto. Il teste, pur avendo riconosciuto le fotografie come rappresentative dello stato dei luoghi, si è dunque contraddetto sia in relazione alla conformazione fisica del marciapiede, sia nella descrizione dell'insidia, sia nella localizzazione della caduta, compromettendo gravemente l'attendibilità complessiva della sua deposizione. Ma anche la versione dell'attrice, come già
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evidenziato, risulta generica, imprecisa e priva di riferimenti coerenti con la documentazione fotografica.
Un ulteriore elemento di dubbio emerge dalla dichiarazione del teste secondo cui, in occasione dell'incidente, sarebbe intervenuta la polizia municipale. Trattandosi di circostanza potenzialmente rilevante sotto il profilo probatorio, risulta singolare che parte attrice non ne abbia mai fatto menzione, né abbia depositato alcun verbale di accertamento a sostegno della propria pretesa.
Ed ancora, la deposizione del teste appare del tutto inattendibile anche alla luce di una ulteriore contraddizione interna: egli, invero, ha dapprima affermato che la caduta si verificò allorquando la signora “era uscita dal parcheggio del supermercato”, salvo poi riferire “mi trovavo
a circa tre / quattro metri dalla signora e la vidi uscire dal supermercato e mettersi davanti a me di profilo e cadere”. Trattasi di due momenti distinti e collocazioni diverse, per cui anche tale discordanza contribuisce a rendere del tutto incoerente e inattendibile la narrazione.
Né, infine, depone a favore dell'attrice la consulenza tecnica d'ufficio espletata, a firma del Per_ dott. , nella quale le lesioni riportate dalla sig.ra sono state ritenute compatibili con Parte_1 la dinamica del sinistro.
Premesso che “Il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica cd. percipiente può anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati
e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU.” (Cass. Sent. n. 36638 del 25/11/2021), nel caso di specie, le risultanze cui è pervenuto il CTU vanno disattese atteso che, per le ragioni sopra esposte, non può ritenersi provata la verificazione del sinistro nelle modalità descritte dall'attrice.
Pertanto, alla luce di quanto sin qui esposto, tenuto conto delle evidenti contraddizioni emerse, dell'intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste escusso e considerata, altresì,
l'assoluta carenza di elementi probatori idonei a dimostrare in modo chiaro e univoco la dinamica del sinistro, nonché la stessa veridicità dell'evento e delle sue cause, così come prospettate dall'attrice, la domanda risarcitoria proposta dalla sig.ra deve essere rigettata. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota spese di parte, secondo i criteri ed i valori medi di cui al DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma
6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 e nel cd. scaglione compreso tra “euro 5.200,01 ed euro 26.000,00” tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto
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rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
In applicazione del medesimo principio della soccombenza sono definitivamente poste a carico dell'attrice le spese relative alla disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio, come provvisoriamente anticipate in corso di causa e poi definitivamente liquidate come da separato decreto in atti.
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in persona del giudice dott.ssa Cristina Capone, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) RIGETTA la domanda;
2) CONDANNA al pagamento, nei confronti del in Parte_1 Controparte_1 persona del Sindaco pro tempore, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in €.5.077,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote;
3) PONE definitivamente a carico dell'attrice le spese relative alla disposta Consulenza Tecnica
d'Ufficio, come provvisoriamente anticipate in corso di causa e poi definitivamente liquidate come da separato decreto in atti.
Così deciso in Aversa il 12/07/2025
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina Capone)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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