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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/07/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 2487/2022 - Pag. 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- PRIMA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Matteo Prato Presidente dott. Gianluca Di Giovanni Giudice rel. ed est. dott.ssa Simona Graziuso Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2487/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 08/09/1950, rappresentata e difesa dall'avv. MAIURI GIORGIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE -
E
, C.F. , parte nata a [...] in Controparte_1 C.F._2 data 02/12/1960, rappresentata e difesa dall'avv. D'AGOSTINO CAROLINA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE - NONCHÉ
presso il Tribunale di Castrovillari Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti Con ricorso depositato in data 2/11/2022, parte ricorrente ha Parte_1 introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti della moglie , Controparte_1 allegando: I. di aver contratto matrimonio con la resistente il 16 agosto 1990 ad Amendolara;
II. che la separazione è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 354 del 18 aprile 2018; III. che l'accordo di separazione, recepito in sentenza, ha previsto l'assegnazione della casa coniugale all' , convivente con il figlio , nato il _1 Persona_1 20/09/1991; IV. che egl , inoltre, è obbligato a versare € 250,00 al figlio e € 200,00 alla moglie, oltre al 50% delle spese straordinarie;
V. che tra i coniugi non vi è stata riconciliazione;
VI. che la svolge la professione di avvocato e, pertanto, non sussistono le _1 condizioni di cui all'art. 5 comma 6°, L. 898/70 di mancanza di mezzi adeguati o di impossibilità a procurarseli per ragioni oggettive così come interpretate dalle SS.UU. della S.C. (sent. n. 18287/18; ordinanze nn. 5076/2 1, 26682/21, 26389/21), continuando oltretutto a godere della casa coniugale della consistenza di sette vani che le è stata assegnata in sede di separazione;
inoltre, è esclusiva proprietaria di altri R.G. n.° 2487/2022 - Pag. 2 di 7
cespiti immobiliari costituiti da un fabbricato per civile abitazione sito in Amendolara, via Niccolò Macchiavelli della consistenza di quattro vani e da un fondo agricolo produttivo di ha 4,30 circa con annesso fabbricato sito in agro di Castroregio (CS); VII. che il figlio ha raggiunto l'età di 31 anni e non è più economicamente dipendente dai genitori atteso che è stato iscritto alla facoltà di agraria dell'Università di Bologna con risultati scarsissimi, tanto da aver abbandonato gli studi per iniziare a lavorare come aiuto cuoco;
VIII. che le proprio condizioni economiche sono peggiorate a causa di una pensione ridotta di circa € 1.600,00, con due mutui gravanti sul suo reddito, contratti con l'Istituto bancario Intesa-San Paolo e con la Società rispettivamente Controparte_3 dell'importo mensile di € 182,28 e di € 335,00, per la ristrutturazione della casa pervenutagli in coeredità dai propri genitori nella quale ha stabilito la propria residenza a seguito dell'assegnazione della casa coniugale all' odierna convenuta;
Tanto premesso ha formulato le seguenti conclusioni: “1) pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett. b) della legge 898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Amendolara (CS) tra i sigg. Parte_1
e in data 16.08.1990 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] Controparte_1 del Comune di Amendolara all'atto n. 6, parte 2°, Serie A, ordinando nel contempo all'Ufficiale dello Stato Civile a mezzo di comunicazione da parte della cancelleria ai sensi dell'art. 10 della citata legge 898/1970 di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza in calce all'atto di matrimonio e di provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 sui pubblici registri anagrafici;
2) disporre, a modifica dei provvedimenti assunti da questo Tribunale con sentenza n. 354 del 18.04.2018, l'esonero del ricorrente da ogni e qualsiasi contributo al mantenimento di moglie e figlio;
3) condannare controparte alla rifusione delle spese, competenze ed onorari di lite, oltre accessori se dovuti.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si è costituita, con comparsa depositata in data 23/2/23 , la quale non si è opposto alla pronuncia di divorzio, deducendo, Controparte_1 tuttavia: I. che il non aveva rispettato l'impegno assunto in sede di separazione di Parte_1 donare la sua quota della casa coniugale al figlio;
II. che ella, avvocato con reddito incerto, vive in condizioni economiche precarie;
III. che, infatti, risulta iscritta all'albo professionale dal 1992 e, fino al 1997, è stata presso lo Studio Legale del compianto Avv. Filippo Barletta in Trebisacce, solo nelle ore antimeridiane, e ciò per poter assolvere, nella restante giornata, ai suoi compiti di madre e moglie. Dopo quella data, e, sempre nel rispetto primario del ruolo di moglie e madre, ha cercato di svolgere attività professionale in casa e solo quando si è reso disponibile un piccolo vano ad un canone di locazione di soli € 100,00 mensili, ha trasferito il proprio studio fuori dall'abitazione; IV. che nel 2018, in un momento crisi economica del settore, è stata costretta a chiudere lo studio;
V. che il resistente, invece, percepisce una pensione di € 1.600,00 e ha un patrimonio più consistente, inclusi immobili e un TFR di € 63.000,00; VI. che il figlio ha subito pressioni psicologiche e violenze verbali e fisiche da parte del padre, che hanno compromesso il loro rapporto. Nonostante ciò, il figlio ha cercato di contribuire economicamente alla famiglia con lavori saltuari;
Tanto premesso, ha chiesto al Tribunale di: “1) Pronunciare ai sensi dell'a rt. 3, n. 2, lett. b) L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Amendolara (CS) tra il signor e la signora in data Parte_1 Controparte_1 R.G. n.° 2487/2022 - Pag. 3 di 7
16/08/1990 e trascritto nel registro degli atti di matri monio del Comune di Amendolara all'atto n. 6, parte 2°, Serie A;
2) Confermare le statuizioni di cui alla sentenza N° 354/2018 del 18.04.2018 emessa dal Tribunale di Castrovillari che qui di seguito vengono riprodotte e trascritte: “Il Tribunale di Castrovillari, sulle premesse conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, così provvede:
1. omissis;
2 . “ dispone l'assegnazione della casa coniugale ad;
3. “dispone che versi mensilmente ad Controparte_1 Parte_1 [...] la somma di euro 200,00 per il mantenimento della stessa ed euro 250,00 quale _1 contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, da concordarsi preventivamente”.
3) condannare l'attore alla rifusione delle spese, competenze ed onorari di lite, oltre Iva e cap come per legge.” Ascoltate le parti all'udienza del 7/3/23, il Presidente ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“avuto riguardo all'epoca di adozione della sentenza di separazione, considerato che le condizioni patrimoniali del ricorrente sono sostanzialmente le medesime di quelle registrate all'epoca della separazione (cfr verbale audizione coniugi in sede di separazione) , fermo ed impregiudicato l'approfondimento delle condizioni patrimoniali dei coniugi in sede istruttoria, tenuto conto dell'età figlio maggiorenne e della sua capacità lavorativa ancorchè saltuaria, conferma le disposizioni economiche e personali indicate nella sentenza di separazione ad eccezione di quelle relative al figlio maggiorenne disponendo che alcun assegno debba essere corrisposto dal ricorrente per il mantenimento del suddetto figlio”. Rimesse le parti dinanzi al G.I. la causa è stata istruita per mezzo di prova testimoniale.
All'udienza del giorno 20/06/2023 le parti hanno concluso come segue:
- parte ricorrente: “1) disattesa ogni contraria istanza, richiesta ed eccezione, voglia il Giudice adito pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2 della legge 898/1970, come modificato dalla legge 55/2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Amendolara (CS) tra i sigg. e in data 16.08.1990 e trascritto nel Parte_1 Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Amendolara all'atto n. 6, parte 2°, Serie A, ordinando nel contempo all'Ufficiale dello Stato Civile, a mezzo di comunicazione da parte della cancelleria ai sensi dell'art. 10 della citata legge 898/1970, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza in calce all'atto di matrimonio e di provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 sui pubblici registri anagrafici;
2) disporre, a modifica dei provvedimenti assunti da questo Tribunale con sentenza n. 354 del 18.04.2018, l'esonero del ricorrente da ogni e qualsiasi contributo al mantenimento di moglie e figlio;
3) condannare controparte alla rifusione delle spese, competenze ed onorari di lite, oltre accessori”.
- parte resistente: “1) Pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Amendolara tra il signor Parte_1
e la signora in data 16/08/1990 e trascritto nel registro degli atti di
[...] Controparte_1 matrimonio del Comune di Amendolara all'atto n. 6, parte 2°, Serie A;
1) Disporre l'assegnazione della casa coniugale ad;
Controparte_1 2)Disporre, previa revoca delle disposizioni economiche “relative al figlio maggiorenne” contenute nel provvedimento Presidenziale reso all'udienza di comparizione coniugi del 7.3.2023 con cui veniva disposto che “alcun assegno debba essere corrisposto dal ricorrente per il suddetto figlio”, che versi mensilmente ad la somma di euro Parte_1 Controparte_1 450,00 per il mantenimento della stessa ed euro 250,00 quale contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.”
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario R.G. n.° 2487/2022 - Pag. 4 di 7
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale. Nel caso di specie, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di separazione di questo Tribunale n.354 del 18 aprile 2018 (v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
3. L'assegno divorzile
Preliminarmente, osserva il Collegio che la determinazione dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti e in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate e diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione (Cass. civ., Sez. I, 30 novembre 2007, n° 25010). Ciò premesso, l'art. 5, comma 6 della L. 898/1970 stabilisce: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. L'assegno divorzile, come delineato dall'art. 10, l. 6 marzo 1987, n. 74, intervenuto ad innovare l'art. 5, l. 1 dicembre 1970, n. 898, è, quindi, una misura di solidarietà post-coniugale che ha natura composita: non solo assistenziale ma a carattere prevalentemente perequativo/compensativo. Ciò sta a significare che, ai fini del riconoscimento dell'assegno, non è sufficiente che si accerti in concreto la sussistenza di un divario reddituale e patrimoniale tra i coniugi, ma è necessario accertare (e quindi giudizialmente dimostrare) che tale squilibrio è conseguenza diretta delle scelte di vita operate concordemente dai coniugi nell'arco della vita matrimoniale. In altri termini, la condizione di mera carenza economica non è sufficiente se non discende da scelte fatte in conseguenza del matrimonio e all'interno di esso. Analoga considerazione vale nel caso in cui, pur esistendo uno squilibrio economico, manchi del tutto il contributo del coniuge “debole” alla formazione del patrimonio dell'altro o del patrimonio comune. L'assegno potrà essere negato anche nel caso in cui, accertato uno squilibrio reddituale, sia possibile affermare che il coniuge richiedente possa superare autonomamente tale squilibrio. Tanto premesso, nel caso in esame, la resistente ha provato l'esistenza di un divario reddituale tra i coniugi, atteso che dai modelli persone fisiche relative ai periodi di imposta 2019, 2020 e 2021 si evince che l'unica fonte di reddito percepita dall' è l'assegno di _1 R.G. n.° 2487/2022 - Pag. 5 di 7
mantenimento del coniuge (la stessa è poi è proprietaria di un terreno, sito nel Comune di Castroregio, non produttivo di reddito, e di un fabbricato sito in Amendolara alla via Machiavelli, anch'esso, per quanto emerso in giudizio, non produttivo di reddito da locazione); il ricorrente, invece, percepisce una pensione mensile di € 1.600,00, sostenendo, però, l'esborso mensile di € 182,28 e di € 335,00, per due mutui contratti con l'Istituto bancario Intesa-San Paolo e con la Società per la ristrutturazione della casa pervenutagli in coeredità dai propri genitori Controparte_3 nella quale ha stabilito la propria residenza a seguito dell'assegnazione della casa coniugale all' odierna convenuta. Tuttavia, non ha dimostrato che tale squilibrio reddituale è Controparte_1 conseguenza diretta delle scelte di vita operate concordemente dai coniugi durante il matrimonio, avendo la stessa resistente allegato nell'atto introduttivo di aver sempre esercitato la propria attività professionale di avvocato durante la vita matrimoniale (dal 1992 e, fino al 1997, presso lo Studio Legale dell' Avv. Filippo Barletta e, dopo quella data, in casa o in un piccolo vano preso in locazione) senza, dunque, sacrificare le proprie aspettative professionali;
la convenuta, inoltre, pur avendo dedotto di aver chiuso il proprio studio professionale di avvocato nel 2018 (cancellandosi dall'albo nel 2023) non ha dato prova dell'impossibilità concreta ed effettiva di lavorare, avendo ricollegato tale sua scelta di chiudere lo studio ad una situazione di crisi economica del settore avvocatura, che, di per sé, non costituisce una ragione oggettiva che le impedisce di procurarsi le risorse sufficienti per una esistenza dignitosa, potendo, inoltre, al maturare dei relativi presupposti, anche accedere al trattamento pensionistico a lei spettante per l'attività lavorativa prestata. Ne deriva che la resistente non ha assolto agli oneri di allegazione e di prova su di lei incombenti, con conseguente rigetto della domanda.
4. Il mantenimento del figlio maggiorenne Il ricorrente, già obbligato in virtù della sentenza di separazione al mantenimento del figlio
, nato il [...], mediante versamento, in favore della madre, Persona_1 dell'assegno mensile di € 250,00, ha chiesto revocare tale statuizione, allegando la riduzione del proprio reddito e la circostanza per cui il figlio, ormai trentenne, non aveva concluso gli studi universitari ed aveva iniziato a lavorare come aiuto cuoco. La resistente si è opposta alla richiesta formulata da controparte, avanzando domanda di mantenimento del figlio maggiorenne, deducendo che i “risultati scarsissimi” universitari del figlio erano da addebitarsi alle insicurezze del carattere dello stesso derivate dal clima di tensione creato dal padre e dalle continue pressioni che questi aveva messo in atto per il tramite di ripetute vessazioni psicologiche;
ha, inoltre, evidenziato che il figlio si era attivato Persona_1 nella ricerca di un lavoro stabile che potesse renderlo economicamente autosufficiente ma con scarsi risultati, visto l'attuale mercato del lavoro. Orbene, l'art. 316 bis c.c., in materia di mantenimento dei figli, dispone: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo …”. L'art. 337 ter, comma 4, cc (prima della novella di cui al D. Lgs. 154/2013 art. 155 c.c.) stabilisce:
“ … ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) Le attuali esigenze del figlio.
2) Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) I tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) Le risorse economiche di ciascun genitore.
5) La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. L'art. 337 septies, comma 1, c.c. per i figli maggiorenni dispone poi: “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il R.G. n.° 2487/2022 - Pag. 6 di 7
pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”. Nel caso in esame, ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne . Persona_1 La giurisprudenza della Corte di Cassazione, alla quale questo Collegio ritiene di aderire, è ormai uniforme nell'affermare il principio di diritto secondo cui l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente l'assegno (figlio maggiorenne o genitore con lui convivente), il quale, precisamente, deve dimostrare in giudizio non solo la mancanza di indipendenza economica - precondizione del diritto preteso - ma anche di aver intrapreso un percorso di studi o professionale adeguato e di essersi attivato con impegno nella ricerca di un lavoro. Ed infatti, una volta raggiunta la maggiore età, deve presumersi l'idoneità al reddito e tale presunzione può essere vinta solo fornendo la prova delle condizioni appena indicate, con l'ulteriore precisazione, tuttavia, che tale prova sarà più lieve per il figlio la cui età sia più prossima a quella di un recente maggiorenne mentre sarà più gravosa per il c.d. "figlio adulto", per il quale, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, occorre valutare, caso per caso, se le scelte di vita fino a quel momento operate, tenuto conto anche dell'impegno profuso, rendano ancora giustificato il mantenimento da parte del genitore (in tal senso cfr. Cassazione civile sez. I, 20/09/2023, n.26875). Nel caso di specie, , genitore convivente con il figlio maggiorenne, si è Controparte_1 limitata ad allegare le motivazioni che non avevano consentito al figlio di proseguire gli studi universitari nonché le difficoltà incontrate da nel trovare un'occupazione Persona_1 lavorativa. Ritiene il Collegio, tuttavia, che, in disparte ogni considerazione in ordine ai motivi che hanno portato il figlio a non terminare gli studi universitari, risulta dirimente la circostanza per cui lo stesso, ormai trentatreenne, abbia deciso di non iniziare nemmeno nessun'altro percorso formativo e/o professionale che avrebbe potuto facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro, unitamente all'ulteriore circostanza - pure emersa in giudizio, per averlo dichiarato lo stesso figlio, escusso come testimone - per cui egli svolge comunque attività lavorativa saltuaria come aiuto cuoco;
tali elementi, difatti, non giustificano il mantenimento da parte del genitore con lui non convivente, trovandosi in una situazione di inerzia colpevole nella ricerca di Persona_1 un'occupazione lavorativa stabile che lo remuneri in modo da soddisfare l'esigenza a una vita dignitosa. In definitiva, va rigettata la domanda di mantenimento del figlio maggiorenne formulata da
. Controparte_1
5. L'assegnazione della casa familiare La domanda di assegnazione della casa familiare, sita in Amendolara alla via Parri n. 2/1, formulata da non può essere accolta. Controparte_1
Ed infatti, in assenza di prole non economicamente autosufficiente da tutelare, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c, non può essere adottato alcun provvedimento di assegnazione della ex casa coniugale e, pertanto, va rigettata la relativa domanda di parte resistente.
6. Il regime delle spese Le spese del giudizio vanno compensate per la metà, in ragione della pronuncia necessitata in punto di status, mentre la restante metà va posta a carico della resistente, rimasta soccombente in ordine alle domande formulate. Le stesse si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022; b) che il valore della presente controversia fa sì che rientri nello scaglione di valore indeterminabile;
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c) del numero ridotte delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
d) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
e) dell'estrema semplicità della fase istruttoria, caratterizzata dall'escussione di un solo teste;
f) degli aumenti e diminuzioni rispetto ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Amendolara in data 16/08/1990 tra e , come sopra Parte_1 Controparte_1 generalizzati (atto n.° 6, parte 2, serie A, reg atti matrimonio anno 1990); B. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Amendolara (CS) in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C. RIGETTA la domanda di mantenimento del figlio maggiorenne formulata da _1
;
[...] D. RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da _1 ;
[...] E. RIGETTA la domanda diretta al riconoscimento dell'assegno divorzile formulata da;
Controparte_1 F. Previa compensazione delle spese nella misura del 50%, condanna la resistente
[...] alla refusione, in favore di della restante metà delle _1 Parte_1 spese, nella misura - già dimidiata - di € 1.200,00 per compenso, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 4 luglio 2025. Il Presidente dott. Matteo Prato Il giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- PRIMA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Matteo Prato Presidente dott. Gianluca Di Giovanni Giudice rel. ed est. dott.ssa Simona Graziuso Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2487/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 08/09/1950, rappresentata e difesa dall'avv. MAIURI GIORGIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE -
E
, C.F. , parte nata a [...] in Controparte_1 C.F._2 data 02/12/1960, rappresentata e difesa dall'avv. D'AGOSTINO CAROLINA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE - NONCHÉ
presso il Tribunale di Castrovillari Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti Con ricorso depositato in data 2/11/2022, parte ricorrente ha Parte_1 introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti della moglie , Controparte_1 allegando: I. di aver contratto matrimonio con la resistente il 16 agosto 1990 ad Amendolara;
II. che la separazione è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 354 del 18 aprile 2018; III. che l'accordo di separazione, recepito in sentenza, ha previsto l'assegnazione della casa coniugale all' , convivente con il figlio , nato il _1 Persona_1 20/09/1991; IV. che egl , inoltre, è obbligato a versare € 250,00 al figlio e € 200,00 alla moglie, oltre al 50% delle spese straordinarie;
V. che tra i coniugi non vi è stata riconciliazione;
VI. che la svolge la professione di avvocato e, pertanto, non sussistono le _1 condizioni di cui all'art. 5 comma 6°, L. 898/70 di mancanza di mezzi adeguati o di impossibilità a procurarseli per ragioni oggettive così come interpretate dalle SS.UU. della S.C. (sent. n. 18287/18; ordinanze nn. 5076/2 1, 26682/21, 26389/21), continuando oltretutto a godere della casa coniugale della consistenza di sette vani che le è stata assegnata in sede di separazione;
inoltre, è esclusiva proprietaria di altri R.G. n.° 2487/2022 - Pag. 2 di 7
cespiti immobiliari costituiti da un fabbricato per civile abitazione sito in Amendolara, via Niccolò Macchiavelli della consistenza di quattro vani e da un fondo agricolo produttivo di ha 4,30 circa con annesso fabbricato sito in agro di Castroregio (CS); VII. che il figlio ha raggiunto l'età di 31 anni e non è più economicamente dipendente dai genitori atteso che è stato iscritto alla facoltà di agraria dell'Università di Bologna con risultati scarsissimi, tanto da aver abbandonato gli studi per iniziare a lavorare come aiuto cuoco;
VIII. che le proprio condizioni economiche sono peggiorate a causa di una pensione ridotta di circa € 1.600,00, con due mutui gravanti sul suo reddito, contratti con l'Istituto bancario Intesa-San Paolo e con la Società rispettivamente Controparte_3 dell'importo mensile di € 182,28 e di € 335,00, per la ristrutturazione della casa pervenutagli in coeredità dai propri genitori nella quale ha stabilito la propria residenza a seguito dell'assegnazione della casa coniugale all' odierna convenuta;
Tanto premesso ha formulato le seguenti conclusioni: “1) pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett. b) della legge 898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Amendolara (CS) tra i sigg. Parte_1
e in data 16.08.1990 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] Controparte_1 del Comune di Amendolara all'atto n. 6, parte 2°, Serie A, ordinando nel contempo all'Ufficiale dello Stato Civile a mezzo di comunicazione da parte della cancelleria ai sensi dell'art. 10 della citata legge 898/1970 di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza in calce all'atto di matrimonio e di provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 sui pubblici registri anagrafici;
2) disporre, a modifica dei provvedimenti assunti da questo Tribunale con sentenza n. 354 del 18.04.2018, l'esonero del ricorrente da ogni e qualsiasi contributo al mantenimento di moglie e figlio;
3) condannare controparte alla rifusione delle spese, competenze ed onorari di lite, oltre accessori se dovuti.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si è costituita, con comparsa depositata in data 23/2/23 , la quale non si è opposto alla pronuncia di divorzio, deducendo, Controparte_1 tuttavia: I. che il non aveva rispettato l'impegno assunto in sede di separazione di Parte_1 donare la sua quota della casa coniugale al figlio;
II. che ella, avvocato con reddito incerto, vive in condizioni economiche precarie;
III. che, infatti, risulta iscritta all'albo professionale dal 1992 e, fino al 1997, è stata presso lo Studio Legale del compianto Avv. Filippo Barletta in Trebisacce, solo nelle ore antimeridiane, e ciò per poter assolvere, nella restante giornata, ai suoi compiti di madre e moglie. Dopo quella data, e, sempre nel rispetto primario del ruolo di moglie e madre, ha cercato di svolgere attività professionale in casa e solo quando si è reso disponibile un piccolo vano ad un canone di locazione di soli € 100,00 mensili, ha trasferito il proprio studio fuori dall'abitazione; IV. che nel 2018, in un momento crisi economica del settore, è stata costretta a chiudere lo studio;
V. che il resistente, invece, percepisce una pensione di € 1.600,00 e ha un patrimonio più consistente, inclusi immobili e un TFR di € 63.000,00; VI. che il figlio ha subito pressioni psicologiche e violenze verbali e fisiche da parte del padre, che hanno compromesso il loro rapporto. Nonostante ciò, il figlio ha cercato di contribuire economicamente alla famiglia con lavori saltuari;
Tanto premesso, ha chiesto al Tribunale di: “1) Pronunciare ai sensi dell'a rt. 3, n. 2, lett. b) L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Amendolara (CS) tra il signor e la signora in data Parte_1 Controparte_1 R.G. n.° 2487/2022 - Pag. 3 di 7
16/08/1990 e trascritto nel registro degli atti di matri monio del Comune di Amendolara all'atto n. 6, parte 2°, Serie A;
2) Confermare le statuizioni di cui alla sentenza N° 354/2018 del 18.04.2018 emessa dal Tribunale di Castrovillari che qui di seguito vengono riprodotte e trascritte: “Il Tribunale di Castrovillari, sulle premesse conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, così provvede:
1. omissis;
2 . “ dispone l'assegnazione della casa coniugale ad;
3. “dispone che versi mensilmente ad Controparte_1 Parte_1 [...] la somma di euro 200,00 per il mantenimento della stessa ed euro 250,00 quale _1 contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, da concordarsi preventivamente”.
3) condannare l'attore alla rifusione delle spese, competenze ed onorari di lite, oltre Iva e cap come per legge.” Ascoltate le parti all'udienza del 7/3/23, il Presidente ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“avuto riguardo all'epoca di adozione della sentenza di separazione, considerato che le condizioni patrimoniali del ricorrente sono sostanzialmente le medesime di quelle registrate all'epoca della separazione (cfr verbale audizione coniugi in sede di separazione) , fermo ed impregiudicato l'approfondimento delle condizioni patrimoniali dei coniugi in sede istruttoria, tenuto conto dell'età figlio maggiorenne e della sua capacità lavorativa ancorchè saltuaria, conferma le disposizioni economiche e personali indicate nella sentenza di separazione ad eccezione di quelle relative al figlio maggiorenne disponendo che alcun assegno debba essere corrisposto dal ricorrente per il mantenimento del suddetto figlio”. Rimesse le parti dinanzi al G.I. la causa è stata istruita per mezzo di prova testimoniale.
All'udienza del giorno 20/06/2023 le parti hanno concluso come segue:
- parte ricorrente: “1) disattesa ogni contraria istanza, richiesta ed eccezione, voglia il Giudice adito pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2 della legge 898/1970, come modificato dalla legge 55/2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Amendolara (CS) tra i sigg. e in data 16.08.1990 e trascritto nel Parte_1 Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Amendolara all'atto n. 6, parte 2°, Serie A, ordinando nel contempo all'Ufficiale dello Stato Civile, a mezzo di comunicazione da parte della cancelleria ai sensi dell'art. 10 della citata legge 898/1970, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza in calce all'atto di matrimonio e di provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 sui pubblici registri anagrafici;
2) disporre, a modifica dei provvedimenti assunti da questo Tribunale con sentenza n. 354 del 18.04.2018, l'esonero del ricorrente da ogni e qualsiasi contributo al mantenimento di moglie e figlio;
3) condannare controparte alla rifusione delle spese, competenze ed onorari di lite, oltre accessori”.
- parte resistente: “1) Pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Amendolara tra il signor Parte_1
e la signora in data 16/08/1990 e trascritto nel registro degli atti di
[...] Controparte_1 matrimonio del Comune di Amendolara all'atto n. 6, parte 2°, Serie A;
1) Disporre l'assegnazione della casa coniugale ad;
Controparte_1 2)Disporre, previa revoca delle disposizioni economiche “relative al figlio maggiorenne” contenute nel provvedimento Presidenziale reso all'udienza di comparizione coniugi del 7.3.2023 con cui veniva disposto che “alcun assegno debba essere corrisposto dal ricorrente per il suddetto figlio”, che versi mensilmente ad la somma di euro Parte_1 Controparte_1 450,00 per il mantenimento della stessa ed euro 250,00 quale contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.”
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario R.G. n.° 2487/2022 - Pag. 4 di 7
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale. Nel caso di specie, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di separazione di questo Tribunale n.354 del 18 aprile 2018 (v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
3. L'assegno divorzile
Preliminarmente, osserva il Collegio che la determinazione dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti e in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate e diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione (Cass. civ., Sez. I, 30 novembre 2007, n° 25010). Ciò premesso, l'art. 5, comma 6 della L. 898/1970 stabilisce: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. L'assegno divorzile, come delineato dall'art. 10, l. 6 marzo 1987, n. 74, intervenuto ad innovare l'art. 5, l. 1 dicembre 1970, n. 898, è, quindi, una misura di solidarietà post-coniugale che ha natura composita: non solo assistenziale ma a carattere prevalentemente perequativo/compensativo. Ciò sta a significare che, ai fini del riconoscimento dell'assegno, non è sufficiente che si accerti in concreto la sussistenza di un divario reddituale e patrimoniale tra i coniugi, ma è necessario accertare (e quindi giudizialmente dimostrare) che tale squilibrio è conseguenza diretta delle scelte di vita operate concordemente dai coniugi nell'arco della vita matrimoniale. In altri termini, la condizione di mera carenza economica non è sufficiente se non discende da scelte fatte in conseguenza del matrimonio e all'interno di esso. Analoga considerazione vale nel caso in cui, pur esistendo uno squilibrio economico, manchi del tutto il contributo del coniuge “debole” alla formazione del patrimonio dell'altro o del patrimonio comune. L'assegno potrà essere negato anche nel caso in cui, accertato uno squilibrio reddituale, sia possibile affermare che il coniuge richiedente possa superare autonomamente tale squilibrio. Tanto premesso, nel caso in esame, la resistente ha provato l'esistenza di un divario reddituale tra i coniugi, atteso che dai modelli persone fisiche relative ai periodi di imposta 2019, 2020 e 2021 si evince che l'unica fonte di reddito percepita dall' è l'assegno di _1 R.G. n.° 2487/2022 - Pag. 5 di 7
mantenimento del coniuge (la stessa è poi è proprietaria di un terreno, sito nel Comune di Castroregio, non produttivo di reddito, e di un fabbricato sito in Amendolara alla via Machiavelli, anch'esso, per quanto emerso in giudizio, non produttivo di reddito da locazione); il ricorrente, invece, percepisce una pensione mensile di € 1.600,00, sostenendo, però, l'esborso mensile di € 182,28 e di € 335,00, per due mutui contratti con l'Istituto bancario Intesa-San Paolo e con la Società per la ristrutturazione della casa pervenutagli in coeredità dai propri genitori Controparte_3 nella quale ha stabilito la propria residenza a seguito dell'assegnazione della casa coniugale all' odierna convenuta. Tuttavia, non ha dimostrato che tale squilibrio reddituale è Controparte_1 conseguenza diretta delle scelte di vita operate concordemente dai coniugi durante il matrimonio, avendo la stessa resistente allegato nell'atto introduttivo di aver sempre esercitato la propria attività professionale di avvocato durante la vita matrimoniale (dal 1992 e, fino al 1997, presso lo Studio Legale dell' Avv. Filippo Barletta e, dopo quella data, in casa o in un piccolo vano preso in locazione) senza, dunque, sacrificare le proprie aspettative professionali;
la convenuta, inoltre, pur avendo dedotto di aver chiuso il proprio studio professionale di avvocato nel 2018 (cancellandosi dall'albo nel 2023) non ha dato prova dell'impossibilità concreta ed effettiva di lavorare, avendo ricollegato tale sua scelta di chiudere lo studio ad una situazione di crisi economica del settore avvocatura, che, di per sé, non costituisce una ragione oggettiva che le impedisce di procurarsi le risorse sufficienti per una esistenza dignitosa, potendo, inoltre, al maturare dei relativi presupposti, anche accedere al trattamento pensionistico a lei spettante per l'attività lavorativa prestata. Ne deriva che la resistente non ha assolto agli oneri di allegazione e di prova su di lei incombenti, con conseguente rigetto della domanda.
4. Il mantenimento del figlio maggiorenne Il ricorrente, già obbligato in virtù della sentenza di separazione al mantenimento del figlio
, nato il [...], mediante versamento, in favore della madre, Persona_1 dell'assegno mensile di € 250,00, ha chiesto revocare tale statuizione, allegando la riduzione del proprio reddito e la circostanza per cui il figlio, ormai trentenne, non aveva concluso gli studi universitari ed aveva iniziato a lavorare come aiuto cuoco. La resistente si è opposta alla richiesta formulata da controparte, avanzando domanda di mantenimento del figlio maggiorenne, deducendo che i “risultati scarsissimi” universitari del figlio erano da addebitarsi alle insicurezze del carattere dello stesso derivate dal clima di tensione creato dal padre e dalle continue pressioni che questi aveva messo in atto per il tramite di ripetute vessazioni psicologiche;
ha, inoltre, evidenziato che il figlio si era attivato Persona_1 nella ricerca di un lavoro stabile che potesse renderlo economicamente autosufficiente ma con scarsi risultati, visto l'attuale mercato del lavoro. Orbene, l'art. 316 bis c.c., in materia di mantenimento dei figli, dispone: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo …”. L'art. 337 ter, comma 4, cc (prima della novella di cui al D. Lgs. 154/2013 art. 155 c.c.) stabilisce:
“ … ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) Le attuali esigenze del figlio.
2) Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) I tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) Le risorse economiche di ciascun genitore.
5) La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. L'art. 337 septies, comma 1, c.c. per i figli maggiorenni dispone poi: “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il R.G. n.° 2487/2022 - Pag. 6 di 7
pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”. Nel caso in esame, ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne . Persona_1 La giurisprudenza della Corte di Cassazione, alla quale questo Collegio ritiene di aderire, è ormai uniforme nell'affermare il principio di diritto secondo cui l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente l'assegno (figlio maggiorenne o genitore con lui convivente), il quale, precisamente, deve dimostrare in giudizio non solo la mancanza di indipendenza economica - precondizione del diritto preteso - ma anche di aver intrapreso un percorso di studi o professionale adeguato e di essersi attivato con impegno nella ricerca di un lavoro. Ed infatti, una volta raggiunta la maggiore età, deve presumersi l'idoneità al reddito e tale presunzione può essere vinta solo fornendo la prova delle condizioni appena indicate, con l'ulteriore precisazione, tuttavia, che tale prova sarà più lieve per il figlio la cui età sia più prossima a quella di un recente maggiorenne mentre sarà più gravosa per il c.d. "figlio adulto", per il quale, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, occorre valutare, caso per caso, se le scelte di vita fino a quel momento operate, tenuto conto anche dell'impegno profuso, rendano ancora giustificato il mantenimento da parte del genitore (in tal senso cfr. Cassazione civile sez. I, 20/09/2023, n.26875). Nel caso di specie, , genitore convivente con il figlio maggiorenne, si è Controparte_1 limitata ad allegare le motivazioni che non avevano consentito al figlio di proseguire gli studi universitari nonché le difficoltà incontrate da nel trovare un'occupazione Persona_1 lavorativa. Ritiene il Collegio, tuttavia, che, in disparte ogni considerazione in ordine ai motivi che hanno portato il figlio a non terminare gli studi universitari, risulta dirimente la circostanza per cui lo stesso, ormai trentatreenne, abbia deciso di non iniziare nemmeno nessun'altro percorso formativo e/o professionale che avrebbe potuto facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro, unitamente all'ulteriore circostanza - pure emersa in giudizio, per averlo dichiarato lo stesso figlio, escusso come testimone - per cui egli svolge comunque attività lavorativa saltuaria come aiuto cuoco;
tali elementi, difatti, non giustificano il mantenimento da parte del genitore con lui non convivente, trovandosi in una situazione di inerzia colpevole nella ricerca di Persona_1 un'occupazione lavorativa stabile che lo remuneri in modo da soddisfare l'esigenza a una vita dignitosa. In definitiva, va rigettata la domanda di mantenimento del figlio maggiorenne formulata da
. Controparte_1
5. L'assegnazione della casa familiare La domanda di assegnazione della casa familiare, sita in Amendolara alla via Parri n. 2/1, formulata da non può essere accolta. Controparte_1
Ed infatti, in assenza di prole non economicamente autosufficiente da tutelare, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c, non può essere adottato alcun provvedimento di assegnazione della ex casa coniugale e, pertanto, va rigettata la relativa domanda di parte resistente.
6. Il regime delle spese Le spese del giudizio vanno compensate per la metà, in ragione della pronuncia necessitata in punto di status, mentre la restante metà va posta a carico della resistente, rimasta soccombente in ordine alle domande formulate. Le stesse si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022; b) che il valore della presente controversia fa sì che rientri nello scaglione di valore indeterminabile;
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c) del numero ridotte delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
d) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
e) dell'estrema semplicità della fase istruttoria, caratterizzata dall'escussione di un solo teste;
f) degli aumenti e diminuzioni rispetto ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Amendolara in data 16/08/1990 tra e , come sopra Parte_1 Controparte_1 generalizzati (atto n.° 6, parte 2, serie A, reg atti matrimonio anno 1990); B. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Amendolara (CS) in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C. RIGETTA la domanda di mantenimento del figlio maggiorenne formulata da _1
;
[...] D. RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da _1 ;
[...] E. RIGETTA la domanda diretta al riconoscimento dell'assegno divorzile formulata da;
Controparte_1 F. Previa compensazione delle spese nella misura del 50%, condanna la resistente
[...] alla refusione, in favore di della restante metà delle _1 Parte_1 spese, nella misura - già dimidiata - di € 1.200,00 per compenso, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 4 luglio 2025. Il Presidente dott. Matteo Prato Il giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni