Decreto cautelare 24 luglio 2025
Ordinanza cautelare 10 settembre 2025
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00734/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01741/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1741 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Consorzio Corma, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B6123158C0, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Caracciolo e Fausto Gaspari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Sergio Caracciolo in Roma, via Appia Nuova, 225;
contro
Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonietta Rosa Damiana Melidoro e Marco Loche, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Fasanini s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e nella qualità di mandataria del RTI (costituito con le mandanti Paccani Costruzioni s.r.l. e Betonfas s.r.l.), rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Borney e Rosario Scalise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Paccani Costruzioni s.r.l. e Betonfas s.r.l., non costituite in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
“- della Determinazione Dirigenziale n. 3937 del 2.7.2025, con cui la Città di Torino ha disposto l'aggiudicazione della “Procedura telematica aperta n. 15/2025 per gli interventi di “rinaturalizzazione e messa in sicurezza della sponda destra del Fiume Po nel tratto compreso tra C.so Moncalieri 310 e Piscina Lido C.O 5126 - CUP C18H23000040001 - CUI L00514490010202400511 - CPV 45246200-5 - NUTS ITC11”, in favore dell'RTI costituendo tra Fasanini S.r.l. e le mandanti Paccani Costruzioni S.r.l. e Betonfas S.r.l.;
- della comunicazione del predetto provvedimento di aggiudicazione;
- della proposta di aggiudicazione, formulata dal RUP con il Verbale della seduta di gara del 7.5.2025;
- della graduatoria finale di gara;
- di tutti i verbali delle sedute pubbliche e riservate di gara, nella parte in cui la Città di Torino non ha escluso dalla gara l'RTI costituendo tra Fasanini S.r.l. e le mandanti Paccani Costruzioni S.r.l. e Betonfas S.r.l.;
- della determinazione a contrarre adottata con Deliberazione della Giunta Comunale DEL n. 751 del 3.12.2024 e con determinazione dirigenziale atto n. DD 1485 dell'11.3.2025, del Bando di gara, del Disciplinare di gara, di tutta l'ulteriore documentazione di gara e della complessiva lex specialis, con particolare ma non esclusivo riferimento ai parr. 3, 4, 6.1.1, 6.2, 8 e 16 del Disciplinare di gara, ove interpretati e/o interpretabili nel senso di consentire, in violazione dell'art. 68, comma 11 del D. Lgs. n. 36/2023, la partecipazione alla gara da parte di raggruppamenti temporanei ancora da costituire i cui operatori associati siano sprovvisti dei requisiti prescritti per le prestazioni che gli stessi si sono impegnati ad eseguire, nonché nel senso di consentire, in violazione dell'art. 68, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, la possibilità di non specificare, in sede di presentazione dell'offerta, "le categorie di lavori […] che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle”, nonché nel senso di consentire la dimostrazione di detti requisiti anche in assenza di una specifica ed inequivoca dichiarazione di voler subappaltare le pertinenti lavorazioni in favore di operatori economici adeguatamente qualificati;
- di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, conseguente, e/o comunque connesso, anche di estremi e contenuti ignoti,
nonché per il risarcimento del danno in forma specifica, con declaratoria, ai sensi degli articoli 121 e 122 c.p.a., di inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato, con diritto al subentro nello stesso da parte del Consorzio ricorrente,
e con riserva di esperire tutte le relative azioni di risarcimento per equivalente e/o indennitarie da formulare ex post con separato giudizio”;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CONSORZIO CORMA il 6/10/2025:
per l’annullamento ,
“- della comunicazione PG/9878, trasmessa dal Comune di Torino alla Fasanini S.r.l. in data 3.4.2025 in risposta alla richiesta di chiarimenti da quest’ultima formulata, entrambe depositate in giudizio dalla controinteressata in data 3.9.2025 e non pubblicate sulla piattaforma telematica di gara;
- di tutti i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, che si danno qui per trascritti;
- di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, conseguente, e/o comunque connesso, anche di estremi e contenuti ignoti;
nonché per il risarcimento del danno in forma specifica, con declaratoria, ai sensi degli articoli 121 e 122 c.p.a., di inefficacia del contratto ove nelle more stipulato, con diritto al subentro della ricorrente,
e con riserva di esperire tutte le relative azioni di risarcimento per equivalente e/o indennitarie da formulare ex post con separato giudizio”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Torino e della controinteressata Fasanini s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. ET UZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 18 marzo 2025 il Comune di Torino ha bandito la procedura di gara per l’affidamento dei lavori aventi ad oggetto gli “… interventi di “rinaturalizzazione e messa in sicurezza della sponda destra del fiume PO nel tratto compreso tra c.so Moncalieri 310 e piscina Lido …”, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo.
Con il provvedimento indicato in epigrafe, la stazione appaltante ha aggiudicato l’appalto al RTI controinteressato, la cui offerta è risultata quella con il ribasso economico più alto, seguita dall’offerta del consorzio ricorrente.
Avverso tale provvedimento e gli atti di gara, il consorzio ricorrente ha proposto impugnazione davanti a questo Tribunale, chiedendo, previa sospensione, il loro annullamento e l’accoglimento delle domande specificate in epigrafe.
Si sono costituiti in giudizio la stazione appaltante e la controinteressata resistendo al ricorso.
Con decreto presidenziale n. 331/2025 è stata accolta la domanda di tutela cautelare monocratica “ …ai fini della sospensione della stipulazione contrattuale ”, nelle more della trattazione collegiale della domanda cautelare.
Con ordinanza n. 410/2025 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare, ritenendo non sussistenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora .
Con ordinanza n. 3573/2025 il Consiglio di Stato – “ Ritenuto che, fermo restando il dovuto approfondimento in sede di merito delle questioni attinenti al fumus boni iuris, questo non sia allo stato manifestamente sussistente; ritenuto che le ragioni di urgenza già valorizzate dal T.a.r. nell’ordinanza impugnata non appaiono superate dalle censure di appello… ” – ha respinto l’appello cautelare proposto dal ricorrente.
Successivamente alla fase cautelare, il consorzio ricorrente ha proposto motivi aggiunti contestando la legittimità del chiarimento (comunicazione PG/9878 del 3 aprile 2025) fornito dalla stazione appaltante alla richiesta formulata dalla controinteressata, di cui è venuto a conoscenza solo a seguito delle produzioni documentali in giudizio di quest’ultima.
In vista dell’udienza pubblica, le parti hanno depositato documenti, memorie e repliche.
All’udienza pubblica del 18 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo motivo del ricorso introduttivo, il consorzio ricorrente censura, per violazione di legge ed eccesso di potere, il provvedimento di aggiudicazione impugnato per non avere la stazione appaltante escluso il raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) controinteressato in ragione della carenza in capo alla mandataria Fasanini s.r.l. dei requisiti di qualificazione richiesti per l’esecuzione della quota dei lavori che si è impegnata ad eseguire in sede di presentazione dell’offerta.
In particolare, il ricorrente afferma che la mandataria del RTI controinteressato non possiederebbe i requisiti di qualificazione per la propria quota di esecuzione dei lavori relativi alla categoria “OS21” in quanto, pur essendo priva della qualificazione per tale categoria, a fronte dell’impegno in sede di offerta ad eseguire la quota del 55% di tali lavori, avrebbe dichiarato di ricorrere al subappalto (necessario) solamente per il 49% della predetta quota, rimanendo così priva di qualificazione per il restante 51%.
Il motivo deve ritenersi infondato.
La prospettazione di parte ricorrente si fonda sul presupposto che nella dichiarazione di subappalto resa dalla mandataria del RTI aggiudicatario la percentuale di lavori da subappaltare ivi indicata (49%) debba intendersi riferita separatamente alla quota dei lavori da eseguire in categoria “OS21” e a quella dei lavori da eseguire in categoria “OG8”, con la conseguenza che per la categoria “OS21”, in relazione alla quale la suddetta mandataria non ha la qualificazione, il ricorso al subappalto necessario risulterebbe insufficiente avendo ad oggetto, non l’intera quota dei lavori da eseguire in tale categoria, ma solamente il 49% di tale quota.
La stazione appaltante, invece, ritiene che la percentuale di lavori da subappaltare indicati nel DGUE della mandataria del RTI controinteressato debba intendersi riferita all’importo complessivo dei lavori di cui si è assunta l’esecuzione, con la conseguenza che la percentuale dichiarata (49%) di tale importo risulterebbe sufficiente a coprire integralmente l’esecuzione delle opere in categoria “OS21”.
Ad avviso del Collegio, l’interpretazione degli atti di gara seguita dalla stazione appaltante deve ritenersi ammissibile e coerente con la dizione letterale della dichiarazione di subappalto in questione, nella quale si legge: “ L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi? Risposta Si Attività svolta (per questa specifica procedura) LAVORI CATEGORIA OS21 E OG8 Quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale: 49 […] ”. In particolare, deve ritenersi che il riferimento ad entrambe le categorie di lavori, l’indicazione di un’unica percentuale e la specificazione, quale intero di riferimento della predetta percentuale, dell’“importo contrattuale” siano maggiormente coerenti con l’interpretazione seguita dalla stazione appaltante rispetto a quella prospettata dal ricorrente.
Del resto, in tema di dichiarazione di subappalto, è stato affermato in giurisprudenza che “ …a fronte di una documentazione di gara (domanda di partecipazione o DGUE) che non contiene la previsione di un’apposita dichiarazione sul ricorso al c.d. subappalto necessario, deve ritenersi a questo fine sufficiente la compilazione del riquadro del DGUE dedicato al subappalto, nel quale è indicata la volontà dell’operatore di subappaltare i lavori di qualificazione necessaria, con l’indicazione delle relative categorie. Tale soluzione è coerente non solo con la dichiarazione resa in sede di DGUE (inequivocabilmente evocativa del ricorso al subappalto necessario per la categoria scorporabile) dalla società appellante, ma anche con il principio del favor partecipationis, che verrebbe vulnerato da una lettura, eccessivamente formalistica, tale da portare all’esclusione dalla gara in assenza di una causa esplicitata, in violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016 (cfr art. 10, comma 2, del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs 31 marzo 2023, n. 36), e, comunque, all’applicazione di una sanzione sproporzionata e ingiusta rispetto a una dichiarazione sostanzialmente presente nella domanda di partecipazione (in termini Cons. Stato, VII, 6 giugno 2023, n. 5545). Tale è anche l’indirizzo condiviso da alcune pronunce della Sezione (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793; V, 21 febbraio 2024, n. 1743; V, ord. 24 novembre 2023, n. 4736), volte a valorizzare l’effettiva volontà dell’operatore economico, quale desumibile dagli atti di gara, senza che occorra una dichiarazione formalmente differenziata da quella che vale anche per il subappalto semplice, non necessario ” (Cons. di Stato, sent. n. 9051/2024).
Nel caso di specie, ad avviso del Collegio, anche in applicazione del principio del risultato di cui all’art. 1 d.lgs. n. 36/2023, si deve ritenere che la dichiarazione di subappalto resa dalla mandataria del RTI controinteressato, per come formulata nella sua dizione letterale (cfr. supra ) e letta in relazione alla mancanza in capo a quest’ultima della qualificazione SOA per la categoria “OS21”, rispetti le suesposte indicazioni giurisprudenziali (cfr. sul punto anche Cons. di Stato, sent. n. 5545/2023).
In ogni caso, nella fattispecie in esame – nella quale non vi è una omessa dichiarazione di subappalto o una mera dichiarazione di “riserva di subappalto”, ma una dichiarazione espressa eventualmente suscettibile di diverse interpretazioni – risulterebbe, in assenza di specifiche disposizioni della lex specialis di gara sulle modalità formali da adottare nella dichiarazione di subappalto, sproporzionata e irragionevole l’automatica esclusione del RTI controinteressato senza l’attivazione del soccorso istruttorio per consentirgli di chiarire, qualora ritenuto necessario, il significato della dichiarazione resa (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 5545/2023, avente ad oggetto una fattispecie assimilabile a quella oggetto del presente giudizio).
Né a diverse conclusioni può condurre la contestazione del ricorrente, da ultimo svolta nella memoria di replica, secondo la quale in fase esecutiva, nelle more del presente giudizio, la stazione appaltante avrebbe già autorizzato al RTI aggiudicatario il subappalto nella categoria “OG8” per un importo tale da non consentire più, tenendo conto dell’importo massimo subappaltabile, di autorizzare il subappalto per la quota necessaria a coprire tutti i lavori ricadenti nella categoria “OS21”, con un conseguente “deficit” di qualificazione per questi ultimi pari ad euro 52.938,82.
Si tratta, infatti, di profili che di per sé non possono incidere sulla legittimità dell’aggiudicazione, provvedimento che sta a monte della fase esecutiva, ma che attengono semmai alla legittimità delle singole autorizzazioni al subappalto, le quali si potrebbero porre, nella tesi della ricorrente, in contrasto con quanto dichiarato e accertato in sede di gara, in violazione dell’art. 119 d.lgs. n. 36/2023. Tali autorizzazioni non sono però oggetto di sindacato nel presente giudizio, che riguarda gli atti a monte relativi alla procedura di gara, fermi restando gli obblighi di legge e le responsabilità della stazione appaltante e dell’aggiudicatario in fase esecutiva.
2. Con il secondo motivo del ricorso introduttivo, proposto in via subordinata, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 68, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 e del disciplinare di gara, nonché l’eccesso di potere, nell’ipotesi in cui la stazione appaltante abbia considerato una diversa ripartizione delle quote di esecuzione dei lavori rispetto a quella indicata nella dichiarazione di impegno a costituire il RTI controinteressato.
L’infondatezza del primo motivo di ricorso nei termini sopra esposti comporta l’infondatezza anche del secondo motivo posto che, come si è esposto al paragrafo precedente, l’interpretazione degli atti di gara seguita dalla stazione appaltante e il conseguente accertamento dei requisiti prescritti per le prestazioni che le singole società componenti del RTI controinteressato si sono impegnate ad eseguire si sono fondati sulle quote indicate nella dichiarazione di impegno presentata in sede di offerta e non sulla base di una diversa ripartizione delle stesse.
3. Con il terzo motivo del ricorso introduttivo, proposto in via ulteriormente subordinata, il ricorrente censura, per violazione di legge, il provvedimento di aggiudicazione impugnato per avere la stazione appaltante ammesso alla procedura il RTI controinteressato nonostante quest’ultimo abbia dolosamente omesso di dichiarare una vicenda relativa all’esecuzione di un precedente contratto di appalto affidato da una pubblica amministrazione, potenzialmente rilevante quale grave illecito professionale ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e) e 98, comma 3, lett. c), d.lgs. n. 36/2023.
Il motivo risulta infondato.
La controinteressata ha depositato in giudizio il certificato di regolare esecuzione del contratto di appalto in questione, la determina di approvazione di tale certificato da parte della pubblica amministrazione che aveva affidato la commessa, nonché il decreto di archiviazione del procedimento penale scaturito dalle segnalazioni effettuate nell’ambito dell’esecuzione del predetto contratto (cfr. docc. 5, 6 e 7 controinteressata). Inoltre, il Comune resistente ha dedotto che quanto allegato e documentato dalla controinteressata troverebbe conferma nel casellario ANAC, nel quale non risulta alcuna annotazione relativa alla circostanza fatta valere dal ricorrente (cfr. doc. 15 resistente).
A fronte di tali documentate deduzioni, il ricorrente non ha fornito repliche.
Si deve pertanto ritenere che, sulla base di quanto emerge dagli atti di causa, non possa essere attribuita rilevanza, sotto il profilo della sussistenza di eventuali cause di esclusione, alla contestata pregressa vicenda contrattuale riguardante il RTI controinteressato.
4. Con il ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato il chiarimento (comunicazione PG/9878 del 3 aprile 2025) con il quale la stazione appaltante – a fronte della richiesta della controinteressata di sapere “ …se un ATI da costituirsi composto da: 1) capogruppo con SOA Cat. OG8 cl. IV (euro 2.582.000,00) 2) mandante 1 con SOA Cat. OG8 cl. III (euro 1.302.00,00) e OS21 Cl II (euro 516.000,00) 3) mandante 2 con SOA cat. OG8 cl. II (euro 516.00,00) quindi con un totale di:- SOA OG8 euro 4.130.000,00 con incremento 20% pari ad euro 4.956.000,00- SOA OS21 euro 516.000,00 con incremento 20% pari ad euro 619.200,00 per un totale complessivo di euro 5.575.000,00 (superiore a 5.400.000,00 ha i requisiti per partecipare all'appalto” – ha risposto che “ ...il costituendo raggruppamento così come descritto ha i requisiti per partecipare all'appalto ”.
In particolare, il ricorrente ha impugnato il predetto chiarimento considerandolo potenzialmente lesivo della sua posizione giuridica qualora inteso nel senso di ritenere non necessario né il rispetto del principio di corrispondenza tra la qualificazione posseduta e i lavori che il singolo partecipante del raggruppamento si è impegnato a realizzare (art. 68, comma 11, d.lgs. n. 36/2023) né il ricorso al subappalto per la quota di lavori non coperti dalle attestazioni SOA possedute.
In via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per difetto di interesse sollevata dal Comune resistente in ragione della non lesività per il ricorrente del chiarimento impugnato.
L’eccezione deve ritenersi fondata.
L’interesse del ricorrente a contestare la legittimità del chiarimento della stazione appaltante impugnato può essere ravvisato, trattandosi di atto endoprocedimentale non autonomamente lesivo, solamente se e nella misura in cui gli eventuali vizi di tale atto si sono riverberati sul provvedimento di aggiudicazione, direttamente lesivo della sua situazione giuridica soggettiva.
Nel caso di specie, non è ravvisabile un reale interesse del ricorrente a contestare il chiarimento gravato, atteso che, da un lato, non può essere interpretato nel senso temuto nel ricorso, non ricavandosi tale significato dal tenore testuale dell’atto ed essendo smentito dalle stesse difese della stazione appaltante, e dall’altro, non è stato richiamato né nei verbali di gara né nella motivazione del provvedimento di aggiudicazione, con la conseguenza che non risulta avere influito sulla determinazione conclusiva della procedura di gara in relazione ai profili di censura sollevati avverso quest’ultima nel presente giudizio.
5. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso introduttivo deve essere respinto e il ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
6. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, respinge il ricorso introduttivo e dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA SP, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
ET UZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ET UZ | FA SP |
IL SEGRETARIO