CASS
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/06/2025, n. 23982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23982 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da GL EL, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/02/2025 del Tribunale del riesame di Napoli letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita la relazione del Consigliere Anna Criscuolo;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza emessa il 23 gennaio 2025 dal GIP del medesimo Tribunale, che aveva applicato a EL GL la misura degli arresti dorniciliari per il reato di favoreggiamento aggravato ex art. 416-bis. 1 cod. pen. In particolare, all'indagato si contesta di aver aiutato TI EL, LE IO e CE LI ad eludere le investigazioni in relazione all'aggressione in danno dell'ex consigliere del comune di Caivano, Arcangelo EL CC, affermando, contrariamente al vero: a) nel corso delle dichiarazioni, rese il 24 settembre 2021 come persona informata sui fatti, di non conoscere gli autori dell'aggressione avvenuta in sua presenza e di conoscere Jz, Penale Sent. Sez. 6 Num. 23982 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 21/05/2025 EO EL e IE solo come organizzatori della paranza in Caivano;
b) ribadendo tali dichiarazioni anche in sede di individuazione fotografica il 22 febbraio 2022 dinanzi ai CC di Casoria;
c) informando il 18 marzo 2022 EO EL, a lui noto come esponente di rilievo del clan caivanese, capeggiato da NO NI, dell'esistenza di un'indagine a suo carico, della convocazione ricevuta e di aver dichiarato di conoscerlo solo quale frequentatore del circolo della Madonna dell'Arco; d) ribadendo tali dichiarazioni dinanzi al P.m. il 29 aprile 2022, con l'aggravante di agevolare il gruppo camorristico con a capo NO NI, di cui il EO era partecipe. La gravità indiziaria è stata desunta dalle dichiarazioni della persona offesa, dalle videoriprese e dalle conversazioni intercettate, convergenti nel dimostrare che l'indagato aveva ripetutamente mentito, negando di conoscere e di riconoscere gli aggressori del EL CC, colpito in sua presenza, e il EO, persino avvisato dell'indagine in corso e della sua convocazione ed anche rassicurato dal contenuto delle dichiarazioni rese, destinate a favorire l'associazione cui apparteneva il EO. 2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso i difensori del GL, che ne chiedono l'annullamento per i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo eccepiscono l'inefficacia della misura per mancata trasmissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni entro il termine perentorio di cui all'art. 309, comma 5 e 10, cod. proc. pen.. Censurano la motivazione resa sul punto, essendo ininfluente la circostanza che l'informativa trasmessa nei termini contenesse 5 allegati con specifica indicazione degli atti contenuti, risultati però visibili solo diversi giorni dopo;
sostengono che gli atti non erano indicati nell'indice generale né erano stati trasmessi, come dimostrato dalla verifica effettuata in udienza dal collegio e dalla sospensione disposta al fine di richiederne la produzione in udienza. Ne discende l'inosservanza del termine perentorio previsto dalla norma indicata e sanzionata dalla inefficacia della misura;
peraltro, la difesa non ha potuto effettuare il controllo su tali decreti, in quanto dopo la produzione da parte del P.m., il Tribunale ha chiesto alla difesa di concludere. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte dalla polizia giudiziaria e dal P.m. senza i dovuti avvisi e senza assistenza difensiva, atteso che dall'acquisizione dei filmati della telecamera posta sul luogo dell'aggressione subita dal consigliere comunale Arcangelo EL CC il 21 settembre 2021, emergeva la presenza del GL, del LE e del CE sicché quando fu sentito il 24 settembre erano in corso accertamenti a suo carico al pari degli autori materiali dell'aggressione; il 22 febbraio 2022 fu sentito la seconda volta con contestuale attivazione di 2 intercettazioni anche nella sua autovettura, sicché era sostanzialmente indagato;
le conversazioni intercettate nel marzo e nell'aprile successivo rendono evidente il suo stato di indagato con conseguente inutilizzabilità delle sommarie informazioni assunte il 29 aprile 2022. 2.3. Con l'ultimo motivo si contesta l'erronea applicazione dell'art. 378 cod. pen. e dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Quanto al favoreggiamento manca la gravità indiziaria, atteso che il GL si trovava casualmente insieme al EL CC quando questi fu aggredito dal CE e dal LE, tant'è che intervenne in difesa della vittima e non conosceva i due aggressori. La circostanza che, invece, conosceva il TI non rileva, riguardando l'accusa il favoreggiamento nei confronti del CE e del LE. Erroneamente il Tribunale non considera che dai colloqui intercettati in ambientale risulta che il GL negò di conoscere gli autori materiali dell'aggressione per timore di ritorsioni, quindi, per tutelare se' stesso più che per favorire gli aggressori, come emerge chiaramente dalle conversazioni del 22 aprile e 2 maggio 2022. Tali elementi sono incompatibili con l'aggravante ritenuta, specie in ragione della posizione del ricorrente di testimone oculare, casualmente presente al fatto, reticente per paura, condivisa dalla vittima e dalla moglie del EL CC;
egli ignorava che il TI era indagato per tale vicenda, non avendo partecipato all'aggressione; temeva di essere vittima di un attentato e non aveva rapporti con il TI né con il sodalizio che avrebbe beneficiato della sua reticenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati nonché reiterativi di censure già esaminate e disattese dal Tribunale con argomentazioni corrette ed esaustive, cui il ricorso contrappone nuovamente gli stessi rilievi ritenuti infondati. 2. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Il Tribunale ha dato atto della tempestiva trasmissione degli atti di indagine, comprensivi dei decreti di autorizzazione delle intercettazioni allegati all'informativa dei CC di Casoria del 12 marzo 2024, esclusivamente in via telematica ovvero tramite TIAP, come attestato dalla cancelleria;
verificato, tuttavia, che i decreti non risultavano leggibili, era stata sospesa l'udienza al fine di consentirne al P.m. la produzione documentale, prontamente avvenuta, all'esito della quale l'udienza era proseguita. Alla luce della ricostruzione che precede deve ritenersi correttamente respinta l'eccezione di perdita di efficacia della misura per mancata trasmissione 3 degli atti entro il termine perentorio di cui all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. per plurime ragioni. 2.1. In primo luogo, perché la trasmissione difettosa o incompleta collegata alla non leggibilità degli atti caricati al TIAP non determina l'inefficacia della misura ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen., correlata solo alla mancata trasmissione (Sez. 2, n. 37780 del 05/10/2021, P. Rv. 282201; Sez. 5, n. 39013 del 27/06/2018, Fazzalari, Rv. 273879). 2.2. In secondo luogo, perché i decreti autorizzativi delle operazioni di intercettazione non sono atti a contenuto probatorio, bensì meri atti di impulso processuale, essendo la prova costituita dalle registrazioni e dai supporti digitali che registrano le conversazioni, che il P.m. è tenuto a mettere a disposizione delle parti sin dal momento dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare. Va ricordato che sin da epoca risalente, in tema di trasmissione degli atti al Tribunale del riesame, questa Corte ha operato una netta distinzione tra atti di natura processuale e atti a contenuto probatorio, correlando solo all'omessa trasmissione di questi ultimi la perdita di efficacia della misura. E' stato, infatti, affermato che l'omessa o tardiva trasmissione al tribunale del riesame di un atto di natura meramente processuale, come la richiesta di misura cautelare, non determina la perdita di efficacia del provvedimento coercitivo a norma dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., in quanto si riferisce ad un atto funzionale all'attivazione del procedimento cautelare, che nulla aggiunge al quadro indiziario risultante dagli elementi presentati a sostegno di essa. (Sez. U, n. 19853 del 27/03/2002, P.m. in proc. Asharaf, Rv. 221393, che in motivazione opera una distinzione tra atti di natura processuale che, quando siano poste specifiche questioni di validità del provvedimento impugnato, possono essere prodotti o acquisiti indipendentemente dall'osservanza del termine perentorio indicato dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., e atti a contenuto sostanziale con valore probatorio, che hanno diretto rilievo ai fini del merito della questione cautelare, ricollegando la sanzione prevista dal comma 10 del citato articolo alla omessa trasmissione dei soli atti appartenenti alla seconda categoria che siano stati effettivamente utilizzati dal giudice a fondamento del provvedimento coercitivo). 2.3. Per tale ragione la mancata allegazione, da parte del Pubblico ministero, dei relativi decreti autorizzativi a corredo della richiesta di applicazione della misura cautelare e la successiva omessa trasmissione degli stessi al Tribunale del riesame, a seguito di impugnazione del provvedimento coercitivo, non determina né l'inefficacia della misura ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen., né l'inutilizzabilità delle captazioni, che consegue, invece, all'adozione dei decreti fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 267 e 268 cod. proc. pen., obbligando, tuttavia, il 4 tribunale ad acquisire tali provvedimenti a garanzia del diritto di difesa della parte che ne abbia fatto richiesta ai fini del controllo circa la loro sussistenza e legittima adozione (Sez. 4, n.26297 del 15/05/2024, C., Rv. 286817), come avvenuto nel caso di specie. Da ultimo si osserva che, una volta prodotti i decreti autorizzativi, non risulta che la difesa del ricorrente abbia sollevato obiezioni o chiesto termine per esaminarli, sicché l'eccezione è destituita di ogni fondamento. 3. Ad analoga soluzione si perviene per la seconda eccezione, atteso che il ricorrente fu legittimamente sentito il 24 settembre 2021 come persona informata sui fatti, in quanto indicato dalla vittima dell'aggressione come testimone e ripreso dalla telecamera posta sul luogo dell'aggressione, che ne confermava la presenza sul posto al momento dell'arrivo dei due aggressori, identificati nel CE e nel LE. Ancora il successivo 22 febbraio 2022, convocato insieme al EL CC e alla moglie, nuovamente ribadiva le dichiarazioni rese in precedenza, riconosceva in foto EO EL e EO IE quali organizzatori di paranza, ma precisava che non erano stati autori dell'aggressione al EL CC. La tesi difensiva / secondo la quale la circostanza che in occasione dell'audizione erano state disposte intercettazioni ambientali nella sala di attesa della caserma nonché a bordo dell'autovettura del GL dimostrerebbe che era indagato con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese, è del tutto infondata, atteso che il presupposto per autorizzare le operazioni di intercettazione è la sussistenza di gravi indizi di reato e non di colpevolezza a carico del soggetto intercettato, richiedendosi solo l'avvenuta commissione di un reato, che consenta il ricorso a tale mezzo di ricerca della prova ex art.266 cod. proc. pen., e l'esistenza di una relazione tra il fatto e la persona intercettata, come nel caso di specie. Infatti, sino a quel momento alcun indizio di reità era emerso a carico del ricorrente, sicché le dichiarazioni rese sono perfettamente utilizzabili, in quanto al momento della deposizione rivestiva, ancora e soltanto, lo "status" di persona informata sui fatti. Legittimamente sottoposto ad intercettazione per verificare se fosse a conoscenza della causa dell'aggressione, indicata dalla moglie del EL CC in un tentativo di estorsione cui il marito si era opposto (pag. 10 ordinanza), solo dalle successive conversazioni intercettate, riportate nell'ordinanza, emerse, invece, sia la sua consapevolezza della causa dell'aggressione sia la conoscenza degli aggressori e del EO. Emergeva, infatti, che il GL conosceva perfettamente gli autori materiali dell'aggressione al EL CC e ne conosceva anche il motivo;
conosceva perfettamente il EO, il suo ruolo all'interno dell'associazione criminale e la recente estromissione per contrasti con il vertice 5 (pag.11 e 12); emergeva, altresì, che dopo la convocazione aveva informato il EO anche del contenuto delle dichiarazioni rese nel corso del riconoscimento fotografico (pag. 13) e che, al pari del EL CC, era determinato a non rivelare agli inquirenti di aver riconosciuto gli autori dell'aggressione. Come affermato da questa Corte (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, Lo Presti e altri, Rv. 264481), le dichiarazioni "indizianti" di cui all'art. 63, comma primo, cod. proc. pen. sono quelle rese da un soggetto sentito come testimone o persona informata sui fatti che riveli circostanze da cui emerga una sua responsabilità penale per fatti pregressi, non invece quelle attraverso le quali il medesimo soggetto realizzi il fatto tipico di una determinata figura di reato quale il favoreggiamento personale, la calunnia o la falsa testimonianza, in quanto la predetta norma di garanzia è ispirata al principio "nemo tenetur se detegere", che salvaguarda la persona che abbia commesso un reato, e non quella che debba ancora commetterlo (In motivazione, si chiarisce che, se il dichiarante non è chiamato a rispondere di fatti diversi da quelli che integrano il tessuto delle sue dichiarazioni, egli rimane compatibile con l'ufficio di testimone, ponendosi solo un problema di attendibilità della deposizione, che dovrà essere valutata secondo gli ordinari criteri). Alla luce di tali principi e della sequenza descritta risulta palese l'assoluta infondatezza dell'eccezione difensiva. 4. Del tutto infondata è anche la contestazione della gravità indiziaria, ) pacificamente risultante dileolloqui intercettati, ulteriormente confermati dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie del CE, il quale ha riferito che il ricorrente conosceva bene ed era addirittura amico del EO;
lo aveva informato della convocazione dei C.C. e delle dichiarazioni riduttive rese quando gli era stata sottoposta la foto del EO. Il collaboratore ha anche aggiunto che il ricorrente conosceva sia lui che il LE e sapeva perfettamente che erano stati loro ad aggredire il EL CC (pag. 13): circostanza, questa, che trova riscontro nella ammissione dello stesso ricorrente di averli riconosciuti e di aver difeso il EL CC. Proprio l'affermazione del GL di aver riconosciuto gli aggressori e di aver reagito senza paura ("io ho picchiato loro perché li conosco a loro, li ho picchiati perché tu sai bene che non ti possono fare nulla", pag. 14) smentisce la tesi difensiva della condizione di paura e di timore di ritorsioni avvertita dal ricorrente nonché della mancanza di dolo per essere la condotta ispirata dalla sola finalità di autotutela piuttosto che di favoreggiamento dell'associazione camorristica. E', invece, emerso con certezza che il ricorrente avesse inteso favorire il EO, di cui conosceva lo spessore e il livello criminale nonché l'inserimento 6 nella associazione capeggiata dall'NO, dalla quale il EO continuava ad essere stipendiato nonostante il momento di incomprensione con il vertice, e la circostanza che avesse tutelato anche gli autori materiali dell'aggressione, anch'essi associati al sodalizio ancora operante ed attivo in Caivano, è stata coerentemente e logicamente letta come attività favoreggiatrice, risoltasi a vantaggio dell'associazione. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 21 maggio 2025
udita la relazione del Consigliere Anna Criscuolo;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza emessa il 23 gennaio 2025 dal GIP del medesimo Tribunale, che aveva applicato a EL GL la misura degli arresti dorniciliari per il reato di favoreggiamento aggravato ex art. 416-bis. 1 cod. pen. In particolare, all'indagato si contesta di aver aiutato TI EL, LE IO e CE LI ad eludere le investigazioni in relazione all'aggressione in danno dell'ex consigliere del comune di Caivano, Arcangelo EL CC, affermando, contrariamente al vero: a) nel corso delle dichiarazioni, rese il 24 settembre 2021 come persona informata sui fatti, di non conoscere gli autori dell'aggressione avvenuta in sua presenza e di conoscere Jz, Penale Sent. Sez. 6 Num. 23982 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 21/05/2025 EO EL e IE solo come organizzatori della paranza in Caivano;
b) ribadendo tali dichiarazioni anche in sede di individuazione fotografica il 22 febbraio 2022 dinanzi ai CC di Casoria;
c) informando il 18 marzo 2022 EO EL, a lui noto come esponente di rilievo del clan caivanese, capeggiato da NO NI, dell'esistenza di un'indagine a suo carico, della convocazione ricevuta e di aver dichiarato di conoscerlo solo quale frequentatore del circolo della Madonna dell'Arco; d) ribadendo tali dichiarazioni dinanzi al P.m. il 29 aprile 2022, con l'aggravante di agevolare il gruppo camorristico con a capo NO NI, di cui il EO era partecipe. La gravità indiziaria è stata desunta dalle dichiarazioni della persona offesa, dalle videoriprese e dalle conversazioni intercettate, convergenti nel dimostrare che l'indagato aveva ripetutamente mentito, negando di conoscere e di riconoscere gli aggressori del EL CC, colpito in sua presenza, e il EO, persino avvisato dell'indagine in corso e della sua convocazione ed anche rassicurato dal contenuto delle dichiarazioni rese, destinate a favorire l'associazione cui apparteneva il EO. 2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso i difensori del GL, che ne chiedono l'annullamento per i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo eccepiscono l'inefficacia della misura per mancata trasmissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni entro il termine perentorio di cui all'art. 309, comma 5 e 10, cod. proc. pen.. Censurano la motivazione resa sul punto, essendo ininfluente la circostanza che l'informativa trasmessa nei termini contenesse 5 allegati con specifica indicazione degli atti contenuti, risultati però visibili solo diversi giorni dopo;
sostengono che gli atti non erano indicati nell'indice generale né erano stati trasmessi, come dimostrato dalla verifica effettuata in udienza dal collegio e dalla sospensione disposta al fine di richiederne la produzione in udienza. Ne discende l'inosservanza del termine perentorio previsto dalla norma indicata e sanzionata dalla inefficacia della misura;
peraltro, la difesa non ha potuto effettuare il controllo su tali decreti, in quanto dopo la produzione da parte del P.m., il Tribunale ha chiesto alla difesa di concludere. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte dalla polizia giudiziaria e dal P.m. senza i dovuti avvisi e senza assistenza difensiva, atteso che dall'acquisizione dei filmati della telecamera posta sul luogo dell'aggressione subita dal consigliere comunale Arcangelo EL CC il 21 settembre 2021, emergeva la presenza del GL, del LE e del CE sicché quando fu sentito il 24 settembre erano in corso accertamenti a suo carico al pari degli autori materiali dell'aggressione; il 22 febbraio 2022 fu sentito la seconda volta con contestuale attivazione di 2 intercettazioni anche nella sua autovettura, sicché era sostanzialmente indagato;
le conversazioni intercettate nel marzo e nell'aprile successivo rendono evidente il suo stato di indagato con conseguente inutilizzabilità delle sommarie informazioni assunte il 29 aprile 2022. 2.3. Con l'ultimo motivo si contesta l'erronea applicazione dell'art. 378 cod. pen. e dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Quanto al favoreggiamento manca la gravità indiziaria, atteso che il GL si trovava casualmente insieme al EL CC quando questi fu aggredito dal CE e dal LE, tant'è che intervenne in difesa della vittima e non conosceva i due aggressori. La circostanza che, invece, conosceva il TI non rileva, riguardando l'accusa il favoreggiamento nei confronti del CE e del LE. Erroneamente il Tribunale non considera che dai colloqui intercettati in ambientale risulta che il GL negò di conoscere gli autori materiali dell'aggressione per timore di ritorsioni, quindi, per tutelare se' stesso più che per favorire gli aggressori, come emerge chiaramente dalle conversazioni del 22 aprile e 2 maggio 2022. Tali elementi sono incompatibili con l'aggravante ritenuta, specie in ragione della posizione del ricorrente di testimone oculare, casualmente presente al fatto, reticente per paura, condivisa dalla vittima e dalla moglie del EL CC;
egli ignorava che il TI era indagato per tale vicenda, non avendo partecipato all'aggressione; temeva di essere vittima di un attentato e non aveva rapporti con il TI né con il sodalizio che avrebbe beneficiato della sua reticenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati nonché reiterativi di censure già esaminate e disattese dal Tribunale con argomentazioni corrette ed esaustive, cui il ricorso contrappone nuovamente gli stessi rilievi ritenuti infondati. 2. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Il Tribunale ha dato atto della tempestiva trasmissione degli atti di indagine, comprensivi dei decreti di autorizzazione delle intercettazioni allegati all'informativa dei CC di Casoria del 12 marzo 2024, esclusivamente in via telematica ovvero tramite TIAP, come attestato dalla cancelleria;
verificato, tuttavia, che i decreti non risultavano leggibili, era stata sospesa l'udienza al fine di consentirne al P.m. la produzione documentale, prontamente avvenuta, all'esito della quale l'udienza era proseguita. Alla luce della ricostruzione che precede deve ritenersi correttamente respinta l'eccezione di perdita di efficacia della misura per mancata trasmissione 3 degli atti entro il termine perentorio di cui all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. per plurime ragioni. 2.1. In primo luogo, perché la trasmissione difettosa o incompleta collegata alla non leggibilità degli atti caricati al TIAP non determina l'inefficacia della misura ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen., correlata solo alla mancata trasmissione (Sez. 2, n. 37780 del 05/10/2021, P. Rv. 282201; Sez. 5, n. 39013 del 27/06/2018, Fazzalari, Rv. 273879). 2.2. In secondo luogo, perché i decreti autorizzativi delle operazioni di intercettazione non sono atti a contenuto probatorio, bensì meri atti di impulso processuale, essendo la prova costituita dalle registrazioni e dai supporti digitali che registrano le conversazioni, che il P.m. è tenuto a mettere a disposizione delle parti sin dal momento dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare. Va ricordato che sin da epoca risalente, in tema di trasmissione degli atti al Tribunale del riesame, questa Corte ha operato una netta distinzione tra atti di natura processuale e atti a contenuto probatorio, correlando solo all'omessa trasmissione di questi ultimi la perdita di efficacia della misura. E' stato, infatti, affermato che l'omessa o tardiva trasmissione al tribunale del riesame di un atto di natura meramente processuale, come la richiesta di misura cautelare, non determina la perdita di efficacia del provvedimento coercitivo a norma dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., in quanto si riferisce ad un atto funzionale all'attivazione del procedimento cautelare, che nulla aggiunge al quadro indiziario risultante dagli elementi presentati a sostegno di essa. (Sez. U, n. 19853 del 27/03/2002, P.m. in proc. Asharaf, Rv. 221393, che in motivazione opera una distinzione tra atti di natura processuale che, quando siano poste specifiche questioni di validità del provvedimento impugnato, possono essere prodotti o acquisiti indipendentemente dall'osservanza del termine perentorio indicato dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., e atti a contenuto sostanziale con valore probatorio, che hanno diretto rilievo ai fini del merito della questione cautelare, ricollegando la sanzione prevista dal comma 10 del citato articolo alla omessa trasmissione dei soli atti appartenenti alla seconda categoria che siano stati effettivamente utilizzati dal giudice a fondamento del provvedimento coercitivo). 2.3. Per tale ragione la mancata allegazione, da parte del Pubblico ministero, dei relativi decreti autorizzativi a corredo della richiesta di applicazione della misura cautelare e la successiva omessa trasmissione degli stessi al Tribunale del riesame, a seguito di impugnazione del provvedimento coercitivo, non determina né l'inefficacia della misura ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen., né l'inutilizzabilità delle captazioni, che consegue, invece, all'adozione dei decreti fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 267 e 268 cod. proc. pen., obbligando, tuttavia, il 4 tribunale ad acquisire tali provvedimenti a garanzia del diritto di difesa della parte che ne abbia fatto richiesta ai fini del controllo circa la loro sussistenza e legittima adozione (Sez. 4, n.26297 del 15/05/2024, C., Rv. 286817), come avvenuto nel caso di specie. Da ultimo si osserva che, una volta prodotti i decreti autorizzativi, non risulta che la difesa del ricorrente abbia sollevato obiezioni o chiesto termine per esaminarli, sicché l'eccezione è destituita di ogni fondamento. 3. Ad analoga soluzione si perviene per la seconda eccezione, atteso che il ricorrente fu legittimamente sentito il 24 settembre 2021 come persona informata sui fatti, in quanto indicato dalla vittima dell'aggressione come testimone e ripreso dalla telecamera posta sul luogo dell'aggressione, che ne confermava la presenza sul posto al momento dell'arrivo dei due aggressori, identificati nel CE e nel LE. Ancora il successivo 22 febbraio 2022, convocato insieme al EL CC e alla moglie, nuovamente ribadiva le dichiarazioni rese in precedenza, riconosceva in foto EO EL e EO IE quali organizzatori di paranza, ma precisava che non erano stati autori dell'aggressione al EL CC. La tesi difensiva / secondo la quale la circostanza che in occasione dell'audizione erano state disposte intercettazioni ambientali nella sala di attesa della caserma nonché a bordo dell'autovettura del GL dimostrerebbe che era indagato con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese, è del tutto infondata, atteso che il presupposto per autorizzare le operazioni di intercettazione è la sussistenza di gravi indizi di reato e non di colpevolezza a carico del soggetto intercettato, richiedendosi solo l'avvenuta commissione di un reato, che consenta il ricorso a tale mezzo di ricerca della prova ex art.266 cod. proc. pen., e l'esistenza di una relazione tra il fatto e la persona intercettata, come nel caso di specie. Infatti, sino a quel momento alcun indizio di reità era emerso a carico del ricorrente, sicché le dichiarazioni rese sono perfettamente utilizzabili, in quanto al momento della deposizione rivestiva, ancora e soltanto, lo "status" di persona informata sui fatti. Legittimamente sottoposto ad intercettazione per verificare se fosse a conoscenza della causa dell'aggressione, indicata dalla moglie del EL CC in un tentativo di estorsione cui il marito si era opposto (pag. 10 ordinanza), solo dalle successive conversazioni intercettate, riportate nell'ordinanza, emerse, invece, sia la sua consapevolezza della causa dell'aggressione sia la conoscenza degli aggressori e del EO. Emergeva, infatti, che il GL conosceva perfettamente gli autori materiali dell'aggressione al EL CC e ne conosceva anche il motivo;
conosceva perfettamente il EO, il suo ruolo all'interno dell'associazione criminale e la recente estromissione per contrasti con il vertice 5 (pag.11 e 12); emergeva, altresì, che dopo la convocazione aveva informato il EO anche del contenuto delle dichiarazioni rese nel corso del riconoscimento fotografico (pag. 13) e che, al pari del EL CC, era determinato a non rivelare agli inquirenti di aver riconosciuto gli autori dell'aggressione. Come affermato da questa Corte (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, Lo Presti e altri, Rv. 264481), le dichiarazioni "indizianti" di cui all'art. 63, comma primo, cod. proc. pen. sono quelle rese da un soggetto sentito come testimone o persona informata sui fatti che riveli circostanze da cui emerga una sua responsabilità penale per fatti pregressi, non invece quelle attraverso le quali il medesimo soggetto realizzi il fatto tipico di una determinata figura di reato quale il favoreggiamento personale, la calunnia o la falsa testimonianza, in quanto la predetta norma di garanzia è ispirata al principio "nemo tenetur se detegere", che salvaguarda la persona che abbia commesso un reato, e non quella che debba ancora commetterlo (In motivazione, si chiarisce che, se il dichiarante non è chiamato a rispondere di fatti diversi da quelli che integrano il tessuto delle sue dichiarazioni, egli rimane compatibile con l'ufficio di testimone, ponendosi solo un problema di attendibilità della deposizione, che dovrà essere valutata secondo gli ordinari criteri). Alla luce di tali principi e della sequenza descritta risulta palese l'assoluta infondatezza dell'eccezione difensiva. 4. Del tutto infondata è anche la contestazione della gravità indiziaria, ) pacificamente risultante dileolloqui intercettati, ulteriormente confermati dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie del CE, il quale ha riferito che il ricorrente conosceva bene ed era addirittura amico del EO;
lo aveva informato della convocazione dei C.C. e delle dichiarazioni riduttive rese quando gli era stata sottoposta la foto del EO. Il collaboratore ha anche aggiunto che il ricorrente conosceva sia lui che il LE e sapeva perfettamente che erano stati loro ad aggredire il EL CC (pag. 13): circostanza, questa, che trova riscontro nella ammissione dello stesso ricorrente di averli riconosciuti e di aver difeso il EL CC. Proprio l'affermazione del GL di aver riconosciuto gli aggressori e di aver reagito senza paura ("io ho picchiato loro perché li conosco a loro, li ho picchiati perché tu sai bene che non ti possono fare nulla", pag. 14) smentisce la tesi difensiva della condizione di paura e di timore di ritorsioni avvertita dal ricorrente nonché della mancanza di dolo per essere la condotta ispirata dalla sola finalità di autotutela piuttosto che di favoreggiamento dell'associazione camorristica. E', invece, emerso con certezza che il ricorrente avesse inteso favorire il EO, di cui conosceva lo spessore e il livello criminale nonché l'inserimento 6 nella associazione capeggiata dall'NO, dalla quale il EO continuava ad essere stipendiato nonostante il momento di incomprensione con il vertice, e la circostanza che avesse tutelato anche gli autori materiali dell'aggressione, anch'essi associati al sodalizio ancora operante ed attivo in Caivano, è stata coerentemente e logicamente letta come attività favoreggiatrice, risoltasi a vantaggio dell'associazione. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 21 maggio 2025