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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/12/2025, n. 1774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1774 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R EP UBBLI C A ITAL I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. IO D'AN Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. AN CA US Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1563/2021 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. MAZZEI ANTONINO PEC: Email_1
appellante contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 P.IVA_2
appellato
Conclusioni: per l'appellante
Piaccia alla Corte di Appello
In riforma della sentenza impugnata
In accoglimento del I motivo, condannare il a pagare alla Curatela Controparte_1 [...]
l'importo di €.2.930.723,83 (duemilioni Parte_2 Pt_1 Parte_1 novecentotrentamila settecentoventitre/83) pari a quanto esplicitato con le riserve apposte
Pag. 1 di 9 nel registro di contabilità e riprodotte nel verbale di collaudo non essendo la concludente decaduta con riferimento allo stato finale ed avendole riproposte nel primo atto formale successivo, il verbale di collaudo.
1 a) Disporre un supplemento di accertamento Tecnico richiamando il CTU perché dia riscontro alle cifre esplicitate nelle riserve indagine dalla quale si è astenuto.
2) In accoglimento del secondo motivo di appello:
2a) Condannare il al pagamento dell'importo della fattura 542/2011 Controparte_1 di €.102.744,08 perché il mezzo di prova postulato come non offerto, invece, lo è stato con il n. 6 della produzione in I grado.
2b) Dichiarare che il Tribunale è andato ultra petita in ordine all'esame della fattura n.
542/2011 ed annullare questo capo.
3) Condannare il al pagamento - sulle somme che risulteranno Controparte_1 comunque dovute - degli interessi legali e di mora (questi ultimi nella misura, nel tempo, accertata con D.M. Infrastrutture e trasporti), secondo quanto previsto dagli artt. 143 e
144 del Regolamento n. 207/2010.
4) Condannare il alle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. Controparte_1
Si dichiara che il valore della lite è di €.2.930.723,83 (duemilioni novecentotrentamila settecentoventitre/83) e che il contributo è pari ad €. 2.529,00 avendo il Tribunale escluso la competenza della sezione imprese.
Per l'appellato
VOGLIA L'ONOREVOLE CORTE D'APPELLO ADITA
Previa reiezione dell'appello avversario e in accoglimento del proposto appello incidentale, annullare la sentenza in epigrafe indicata nei sensi e per i capi indicati, per il resto confermandola.
Accertare ritenere e dichiarare il diritto del in via di eccezione Controparte_1 riconvenzionale al risarcimento del danno subito in misura pari ad € 4.889.110,67, maggiorati da rivalutazione monetaria e interessi legali ed anatocistici
In estremo subordine, nella non temuta ipotesi che l'adita Giustizia ritenga di accogliere, in tutto o in parte, l'appello avversario, disporre la compensazione delle somme riconosciute alla
Pag. 2 di 9 Curatela con le somme accertate e dichiarate come dovute a titolo di risarcimento danni in favore del Controparte_1
In via istruttoria disporre la rinnovazione della CTU, circa la quantificazione dei danni subiti dal Controparte_1
Vinte le spese del doppio grado del giudizio
In fatto e in diritto
1. Con sentenza n. 837/2021 pubblicata il giorno 1.3.2021 il Tribunale di Palermo ha dichiarato inammissibili le domande proposte dal relative alle Parte_1
riserve apposte in sede di collaudo e ha rigettato le restanti domande;
ha dichiarato altresì inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal e Controparte_1
compensato le spese di lite.
2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello principale il e Parte_1 appello incidentale il , chiedendo la riforma della sentenza con Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
3. Il giudizio di appello è stato, poi, interrotto, atteso il collocamento in quiescenza del difensore del ed è stato tempestivamente Controparte_1
riassunto dalla Curatela ed in esito al quale il non ha provveduto a CP_1 costituirsi con un nuovo difensore.
4. Sostituita l'udienza del 5 febbraio 2025 con il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. le parti hanno depositato le note e il Collegio ha assunto la causa in deliberazione con la concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
5. A sostegno dell'appello principale il fallimento ha premesso:
- Con contratto del 19.12.2002 il affidava all'ATI composta Controparte_1
da EM (51%) e NI ON (49%) i lavori per il prolungamento della via di penetrazione della z.i. di AN e raccordo con la circonvallazione;
- Con nota del 31.1.2011 la EM comunicava al Comune la variazione delle percentuali di esecuzione del contratto (87,06 e restante NI), la Pt_1 quale ultima aveva eseguito i lavori di sua competenza;
Pag. 3 di 9 - Con scrittura privata del 14.9.2011 la concedeva in affitto alla società Pt_1
XY il ramo di azienda relativo all'esecuzione dei lavori pubblici e privati, tra i quali anche il contratto con il , al quale comunicava Controparte_1
l'avvenuto affitto di azienda con nota del 11.10.2011;
- Su richiesta del veniva trasmessa l'attestazione SOA della subentrante CP_1
in data 27.2.2012 e da tale data iniziava a decorrere il termine di giorni 60 previsto dall'art. 116 tu 163/2006 per l'opposizione della stazione appaltante, scaduto il quale senza alcuna opposizione del la EM riteneva CP_1 efficace la cessione anche nei confronti del CP_1
- Nelle more, la richiedeva il pagamento di tre fatture 514/2011, Pt_1
515/2011 e 542/2011, che tuttavia non venivano pagate stante il Durc negativo, nonostante l'ammissione della società a concordato preventivo;
- Con determinazione dirigenziale n. 413 del 31.10.2012 il negava CP_1
l'autorizzazione al subentro della XY e comunicava la rescissione dal contratto di appalto in danno della Pt_1
- In data 1.2.2013 veniva dichiarato il fallimento della Pt_1
- In data 2.12.2013 la curatela era invitata a partecipare alla visita di collaudo, poi effettivamente tenutasi in data 8.9.2014, e in tale sede i Curatori sottoscrivevano il verbale con riserva, riproducendo le riserve già iscritte nel
SAL 9;
- Nel certificato di collaudo era altresì indicato che, nonostante l'invito a firmare il conto finale con note del 27.8.2012 e 3.9.2012, questo non era stato sottoscritto né dall'ATI né dalla XY;
- Con atto di citazione notificato in data 8.3.2016 il Fallimento della EM conveniva in giudizio il perché questi fosse condannato al pagamento CP_1
di: a) € 200.004,75, risultante dallo stato finale (riconosciuto in sede di collaudo nella minore misura di € 193.430,03) e al lordo delle indebite detrazioni in danno dell'impresa; b) €.2.930.723,83 pari a quanto esplicitato con le riserve apposte nel registro di contabilità e riprodotte nel verbale di collaudo.
Pag. 4 di 9 - Il si costituiva chiedendo il rigetto delle pretese avversarie e CP_1
avanzando eccezione riconvenzionale assumendo di essere creditrice dell'attrice per la complessiva somma di € 4.889.110,67 a titolo di risarcimento del danno da inadempimento.
- Con la sentenza impugnata il Tribunale rigettava entrambe le domande rilevando, quanto alla seconda, che, non essendo state ribadite le riserve in sede di conto finale, la società fosse incorsa in decadenza;
quanto alla prima che difettava la prova del credito non essendo possibile accertare a cosa si riferisse la differenza tra quanto dovuto e quanto riconosciuto in sede di collaudo;
- Il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda del in quanto CP_1 diretta alla condanna al pagamento di somme nei confronti della società fallita.
6. Così sinteticamente ricostruita la vicenda e i motivi della decisione, il
, con il primo motivo, censura la sentenza per aver ritenuto inammissibili Parte_1 le domande dirette al pagamento delle riserve in quanto la società era decaduta, poiché le riserve avrebbero dovuto essere ribadite in sede di redazione del conto Part finale, al quale non hanno partecipato né le imprese dell' né la XY, seppur formalmente invitati.
7. Più nel dettaglio, il censura la decisione per essere incorsa in un Parte_1 errore di “prospettiva”, considerato che, quando è stato trasmesso l'invito alla sottoscrizione del conto finale, era stato già comunicato l'affitto di ramo di azienda alla XY ed era decorso il termine per l'opposizione, sicchè si era creata una situazione di apparenza, in virtù della quale la società ha ritenuto di non essere legittimata alla sottoscrizione del conto finale.
8. Ha quindi ritenuto che, tenuto conto della situazione di apparenza che si era venuta a creare, la non avrebbe potuto essere considerata decaduta, avendo Pt_1
poi esplicitato e confermato le riserve alla prima occasione utile e cioè al momento del collaudo.
9. La doglianza non è fondata.
Pag. 5 di 9 10. Come ha rammentato il primo Giudice l'art. 174, comma 3, del DPR 554/1999
(applicabile ratione temporis all'appalto in questione) prevede che “Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato”. Al fine di evitare la decadenza è possibile, tuttavia, come parimenti rilevato dal Tribunale, provare la volontà dell'appaltatore di non accettarlo, purchè ciò avvenga in modo inequivoco e nello stesso torno di tempo previsto per l'approvazione del conto finale (Cass. 15937/2017).
11. Ora, l'appellante pur condividendo le superiori premesse, sostiene che non possa a esso imputarsi il mancato rispetto dei termini in ragione della situazione di apparenza che il aveva contribuito a creare non avendo comunicato ancora CP_1
l'opposizione al momento dell'invito a sottoscrivere il conto finale, nonostante fosse già scaduto il termine.
12. La tesi prospettata non appare convincente. Se è vero che non era stata comunicata l'opposizione al subentro, tuttavia non può non rilevarsi che l'invito a sottoscrivere il conto finale era stato inviato sia all'ATI, costituita da e NI Pt_1
ON, sia ad XY e nessuna di esse ha inteso sottoscrivere il conto finale.
13. La situazione di apparenza in forza della quale ha ritenuto non essere Pt_1
legittimata alla sottoscrizione può rilevare, ad avviso del Collegio, nei rapporti tra e XY, non già nei rapporti con la stazione appaltante che, peraltro, ha Pt_1 provveduto ad inoltrare l'invito a tutti i soggetti coinvolti, sicchè eventuali responsabilità in merito alla mancata sottoscrizione del conto finale attengono esclusivamente al piano dei rapporti interni tra società.
14. Ciò che rileva è che il conto finale non è stato sottoscritto, né è stata manifestata nello stesso torno di tempo e in modo inequivoco la volontà di confermare le riserve già iscritte nel registro della contabilità.
15. Le superiori circostanze, del tutto incontestate, sono sufficienti a ritenere la società appaltatrice decaduta dalla riproposizione delle riserve, essendo appunto maturata la decadenza prevista dalla norma. art.174 comma 3 dpr 554/1999.
16. Con il secondo motivo, l'appellante denuncia un vizio di ultrapetizione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provato il credito relativo alla fattura n. Pag. 6 di 9 542/2011, senza considerare che la curatela aveva dichiarato di non insistere nella domanda di pagamento della somma di € 200.004,75 (riconosciuto in misura inferiore con il collaudo) relativa non già alla fattura n. 542/2011, bensì al saldo dovuto all'impresa siccome risultante dallo stato finale.
17. Come noto, sussiste il vizio di ultrapetizione quando il Giudice attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso, così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Così da ultimo Cass.
644/2025).
18. Nel caso di specie, invece, il Giudice non si è avveduto della dichiarazione del fallimento di rinuncia alla domanda nel giudizio e, pur avendo erroneamente indicato che la fonte del credito fosse la fattura n. 542/2011, ha comunque richiamato l'importo indicato dalla parte e ritenuto che non vi fosse prova della debenza tra l'importo richiesto e quello riconosciuto in sede di collaudo.
19. Risulta, quindi, evidente come non sia configurabile alcun vizio di ultrapetizione.
20. Attesa l'infondatezza sia del primo che del secondo motivo di gravame,
l'appello principale va respinto.
21. Il , come detto, ha proposto appello incidentale chiedendo Controparte_1
la riforma della sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal sia in quanto proposta nei confronti di un CP_1
soggetto fallito, sia in quanto, la una volta intervenuto il fallimento e sciolto Pt_1
Parte il contratto di mandato dell' difettava di legittimazione passiva.
22. Con riguardo al primo punto il censura la decisione per aver CP_1
qualificato le sue richieste come domanda riconvenzionale e non già come eccezione riconvenzionale, nonostante nei propri scritti difensivi l'avesse sempre qualificata come tale e considerato che detta eccezione è del tutto ammissibile anche nei confronti del fallito, poiché diretta all'accertamento del proprio controcredito e ferma restando la necessità della successiva ammissione al passivo per i crediti accertati.
Pag. 7 di 9 23. Assume, inoltre, di aver agito nei confronti della sola e non dell'ATI Pt_1
ed ha pertanto ritenuto erronea la declaratoria di inammissibilità anche sotto tale profilo.
24. L'Amministrazione ha quindi ritenuto l'erroneità della compensazione delle spese di lite in quanto fondata sulla reciproca soccombenza.
25. Costituisce ius receptum quello secondo il quale nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito, il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale (ex multis Cass. 32664/2024).
26. Orbene, nel caso di specie, pur dovendosi condividere con l'appellante incidentale sulla qualificazione della domanda da questi avanzata in primo grado come eccezione riconvenzionale e non già come domanda riconvenzionale, va tuttavia considerato che il relativo capo della sentenza è stato impugnato solo in quanto avente refluenza in punto di spese, non potendo, com'è ovvio, il CP_1
ottenere l'accoglimento dell'eccezione riconvenzionale essendo stata rigettata la domanda proposta dalla curatela.
27. Tanto precisato, occorre rilevare che l'eccezione riconvenzionale non è stata nemmeno esaminata, poiché il risultato che intendeva raggiungere, ovvero la reiezione della domanda principale, è stato comunque ottenuto, di tal che non può sostenersi che quella eccezione fosse fondata e tanto è sufficiente a giustificare la compensazione delle spese, non essendo stata verificata la sussistenza del controcredito dedotto dall'Amministrazione.
28. Né l'eccezione riconvenzionale, come pure richiesto dal può essere CP_1
esaminata in questa sede, risultando assorbita dal rigetto dell'appello principale.
29. Conclusivamente, vanno respinti sia l'appello principale sia l'appello incidentale.
30. La reciproca soccombenza giustifica, anche in questo grado, la compensazione delle spese di lite.
Pag. 8 di 9 31. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per l'appellante principale e per l'appellante incidentale di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- Rigetta l'appello principale avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n.
837/2021 pubblicata il giorno 1.3.2021 proposto dalla
[...]
nei confronti del con atto di Parte_4 Controparte_1
citazione notificato il 30.9.2021 e rigetta l'appello incidentale proposto dal nei confronti della Curatela CP_1
- Compensa le spese.
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera dell'appellante principale e di quello incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 10 ottobre 2025
Il Consigliere est.
AN CA US
Il Presidente
IO D'AN
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. IO D'AN e dal Consigliere relatore AN CA US, in conformità alle prescrizioni dell'art. 196quinquies disp.att. c.p.c.
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. IO D'AN Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. AN CA US Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1563/2021 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. MAZZEI ANTONINO PEC: Email_1
appellante contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 P.IVA_2
appellato
Conclusioni: per l'appellante
Piaccia alla Corte di Appello
In riforma della sentenza impugnata
In accoglimento del I motivo, condannare il a pagare alla Curatela Controparte_1 [...]
l'importo di €.2.930.723,83 (duemilioni Parte_2 Pt_1 Parte_1 novecentotrentamila settecentoventitre/83) pari a quanto esplicitato con le riserve apposte
Pag. 1 di 9 nel registro di contabilità e riprodotte nel verbale di collaudo non essendo la concludente decaduta con riferimento allo stato finale ed avendole riproposte nel primo atto formale successivo, il verbale di collaudo.
1 a) Disporre un supplemento di accertamento Tecnico richiamando il CTU perché dia riscontro alle cifre esplicitate nelle riserve indagine dalla quale si è astenuto.
2) In accoglimento del secondo motivo di appello:
2a) Condannare il al pagamento dell'importo della fattura 542/2011 Controparte_1 di €.102.744,08 perché il mezzo di prova postulato come non offerto, invece, lo è stato con il n. 6 della produzione in I grado.
2b) Dichiarare che il Tribunale è andato ultra petita in ordine all'esame della fattura n.
542/2011 ed annullare questo capo.
3) Condannare il al pagamento - sulle somme che risulteranno Controparte_1 comunque dovute - degli interessi legali e di mora (questi ultimi nella misura, nel tempo, accertata con D.M. Infrastrutture e trasporti), secondo quanto previsto dagli artt. 143 e
144 del Regolamento n. 207/2010.
4) Condannare il alle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. Controparte_1
Si dichiara che il valore della lite è di €.2.930.723,83 (duemilioni novecentotrentamila settecentoventitre/83) e che il contributo è pari ad €. 2.529,00 avendo il Tribunale escluso la competenza della sezione imprese.
Per l'appellato
VOGLIA L'ONOREVOLE CORTE D'APPELLO ADITA
Previa reiezione dell'appello avversario e in accoglimento del proposto appello incidentale, annullare la sentenza in epigrafe indicata nei sensi e per i capi indicati, per il resto confermandola.
Accertare ritenere e dichiarare il diritto del in via di eccezione Controparte_1 riconvenzionale al risarcimento del danno subito in misura pari ad € 4.889.110,67, maggiorati da rivalutazione monetaria e interessi legali ed anatocistici
In estremo subordine, nella non temuta ipotesi che l'adita Giustizia ritenga di accogliere, in tutto o in parte, l'appello avversario, disporre la compensazione delle somme riconosciute alla
Pag. 2 di 9 Curatela con le somme accertate e dichiarate come dovute a titolo di risarcimento danni in favore del Controparte_1
In via istruttoria disporre la rinnovazione della CTU, circa la quantificazione dei danni subiti dal Controparte_1
Vinte le spese del doppio grado del giudizio
In fatto e in diritto
1. Con sentenza n. 837/2021 pubblicata il giorno 1.3.2021 il Tribunale di Palermo ha dichiarato inammissibili le domande proposte dal relative alle Parte_1
riserve apposte in sede di collaudo e ha rigettato le restanti domande;
ha dichiarato altresì inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal e Controparte_1
compensato le spese di lite.
2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello principale il e Parte_1 appello incidentale il , chiedendo la riforma della sentenza con Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
3. Il giudizio di appello è stato, poi, interrotto, atteso il collocamento in quiescenza del difensore del ed è stato tempestivamente Controparte_1
riassunto dalla Curatela ed in esito al quale il non ha provveduto a CP_1 costituirsi con un nuovo difensore.
4. Sostituita l'udienza del 5 febbraio 2025 con il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. le parti hanno depositato le note e il Collegio ha assunto la causa in deliberazione con la concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
5. A sostegno dell'appello principale il fallimento ha premesso:
- Con contratto del 19.12.2002 il affidava all'ATI composta Controparte_1
da EM (51%) e NI ON (49%) i lavori per il prolungamento della via di penetrazione della z.i. di AN e raccordo con la circonvallazione;
- Con nota del 31.1.2011 la EM comunicava al Comune la variazione delle percentuali di esecuzione del contratto (87,06 e restante NI), la Pt_1 quale ultima aveva eseguito i lavori di sua competenza;
Pag. 3 di 9 - Con scrittura privata del 14.9.2011 la concedeva in affitto alla società Pt_1
XY il ramo di azienda relativo all'esecuzione dei lavori pubblici e privati, tra i quali anche il contratto con il , al quale comunicava Controparte_1
l'avvenuto affitto di azienda con nota del 11.10.2011;
- Su richiesta del veniva trasmessa l'attestazione SOA della subentrante CP_1
in data 27.2.2012 e da tale data iniziava a decorrere il termine di giorni 60 previsto dall'art. 116 tu 163/2006 per l'opposizione della stazione appaltante, scaduto il quale senza alcuna opposizione del la EM riteneva CP_1 efficace la cessione anche nei confronti del CP_1
- Nelle more, la richiedeva il pagamento di tre fatture 514/2011, Pt_1
515/2011 e 542/2011, che tuttavia non venivano pagate stante il Durc negativo, nonostante l'ammissione della società a concordato preventivo;
- Con determinazione dirigenziale n. 413 del 31.10.2012 il negava CP_1
l'autorizzazione al subentro della XY e comunicava la rescissione dal contratto di appalto in danno della Pt_1
- In data 1.2.2013 veniva dichiarato il fallimento della Pt_1
- In data 2.12.2013 la curatela era invitata a partecipare alla visita di collaudo, poi effettivamente tenutasi in data 8.9.2014, e in tale sede i Curatori sottoscrivevano il verbale con riserva, riproducendo le riserve già iscritte nel
SAL 9;
- Nel certificato di collaudo era altresì indicato che, nonostante l'invito a firmare il conto finale con note del 27.8.2012 e 3.9.2012, questo non era stato sottoscritto né dall'ATI né dalla XY;
- Con atto di citazione notificato in data 8.3.2016 il Fallimento della EM conveniva in giudizio il perché questi fosse condannato al pagamento CP_1
di: a) € 200.004,75, risultante dallo stato finale (riconosciuto in sede di collaudo nella minore misura di € 193.430,03) e al lordo delle indebite detrazioni in danno dell'impresa; b) €.2.930.723,83 pari a quanto esplicitato con le riserve apposte nel registro di contabilità e riprodotte nel verbale di collaudo.
Pag. 4 di 9 - Il si costituiva chiedendo il rigetto delle pretese avversarie e CP_1
avanzando eccezione riconvenzionale assumendo di essere creditrice dell'attrice per la complessiva somma di € 4.889.110,67 a titolo di risarcimento del danno da inadempimento.
- Con la sentenza impugnata il Tribunale rigettava entrambe le domande rilevando, quanto alla seconda, che, non essendo state ribadite le riserve in sede di conto finale, la società fosse incorsa in decadenza;
quanto alla prima che difettava la prova del credito non essendo possibile accertare a cosa si riferisse la differenza tra quanto dovuto e quanto riconosciuto in sede di collaudo;
- Il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda del in quanto CP_1 diretta alla condanna al pagamento di somme nei confronti della società fallita.
6. Così sinteticamente ricostruita la vicenda e i motivi della decisione, il
, con il primo motivo, censura la sentenza per aver ritenuto inammissibili Parte_1 le domande dirette al pagamento delle riserve in quanto la società era decaduta, poiché le riserve avrebbero dovuto essere ribadite in sede di redazione del conto Part finale, al quale non hanno partecipato né le imprese dell' né la XY, seppur formalmente invitati.
7. Più nel dettaglio, il censura la decisione per essere incorsa in un Parte_1 errore di “prospettiva”, considerato che, quando è stato trasmesso l'invito alla sottoscrizione del conto finale, era stato già comunicato l'affitto di ramo di azienda alla XY ed era decorso il termine per l'opposizione, sicchè si era creata una situazione di apparenza, in virtù della quale la società ha ritenuto di non essere legittimata alla sottoscrizione del conto finale.
8. Ha quindi ritenuto che, tenuto conto della situazione di apparenza che si era venuta a creare, la non avrebbe potuto essere considerata decaduta, avendo Pt_1
poi esplicitato e confermato le riserve alla prima occasione utile e cioè al momento del collaudo.
9. La doglianza non è fondata.
Pag. 5 di 9 10. Come ha rammentato il primo Giudice l'art. 174, comma 3, del DPR 554/1999
(applicabile ratione temporis all'appalto in questione) prevede che “Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato”. Al fine di evitare la decadenza è possibile, tuttavia, come parimenti rilevato dal Tribunale, provare la volontà dell'appaltatore di non accettarlo, purchè ciò avvenga in modo inequivoco e nello stesso torno di tempo previsto per l'approvazione del conto finale (Cass. 15937/2017).
11. Ora, l'appellante pur condividendo le superiori premesse, sostiene che non possa a esso imputarsi il mancato rispetto dei termini in ragione della situazione di apparenza che il aveva contribuito a creare non avendo comunicato ancora CP_1
l'opposizione al momento dell'invito a sottoscrivere il conto finale, nonostante fosse già scaduto il termine.
12. La tesi prospettata non appare convincente. Se è vero che non era stata comunicata l'opposizione al subentro, tuttavia non può non rilevarsi che l'invito a sottoscrivere il conto finale era stato inviato sia all'ATI, costituita da e NI Pt_1
ON, sia ad XY e nessuna di esse ha inteso sottoscrivere il conto finale.
13. La situazione di apparenza in forza della quale ha ritenuto non essere Pt_1
legittimata alla sottoscrizione può rilevare, ad avviso del Collegio, nei rapporti tra e XY, non già nei rapporti con la stazione appaltante che, peraltro, ha Pt_1 provveduto ad inoltrare l'invito a tutti i soggetti coinvolti, sicchè eventuali responsabilità in merito alla mancata sottoscrizione del conto finale attengono esclusivamente al piano dei rapporti interni tra società.
14. Ciò che rileva è che il conto finale non è stato sottoscritto, né è stata manifestata nello stesso torno di tempo e in modo inequivoco la volontà di confermare le riserve già iscritte nel registro della contabilità.
15. Le superiori circostanze, del tutto incontestate, sono sufficienti a ritenere la società appaltatrice decaduta dalla riproposizione delle riserve, essendo appunto maturata la decadenza prevista dalla norma. art.174 comma 3 dpr 554/1999.
16. Con il secondo motivo, l'appellante denuncia un vizio di ultrapetizione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provato il credito relativo alla fattura n. Pag. 6 di 9 542/2011, senza considerare che la curatela aveva dichiarato di non insistere nella domanda di pagamento della somma di € 200.004,75 (riconosciuto in misura inferiore con il collaudo) relativa non già alla fattura n. 542/2011, bensì al saldo dovuto all'impresa siccome risultante dallo stato finale.
17. Come noto, sussiste il vizio di ultrapetizione quando il Giudice attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso, così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Così da ultimo Cass.
644/2025).
18. Nel caso di specie, invece, il Giudice non si è avveduto della dichiarazione del fallimento di rinuncia alla domanda nel giudizio e, pur avendo erroneamente indicato che la fonte del credito fosse la fattura n. 542/2011, ha comunque richiamato l'importo indicato dalla parte e ritenuto che non vi fosse prova della debenza tra l'importo richiesto e quello riconosciuto in sede di collaudo.
19. Risulta, quindi, evidente come non sia configurabile alcun vizio di ultrapetizione.
20. Attesa l'infondatezza sia del primo che del secondo motivo di gravame,
l'appello principale va respinto.
21. Il , come detto, ha proposto appello incidentale chiedendo Controparte_1
la riforma della sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal sia in quanto proposta nei confronti di un CP_1
soggetto fallito, sia in quanto, la una volta intervenuto il fallimento e sciolto Pt_1
Parte il contratto di mandato dell' difettava di legittimazione passiva.
22. Con riguardo al primo punto il censura la decisione per aver CP_1
qualificato le sue richieste come domanda riconvenzionale e non già come eccezione riconvenzionale, nonostante nei propri scritti difensivi l'avesse sempre qualificata come tale e considerato che detta eccezione è del tutto ammissibile anche nei confronti del fallito, poiché diretta all'accertamento del proprio controcredito e ferma restando la necessità della successiva ammissione al passivo per i crediti accertati.
Pag. 7 di 9 23. Assume, inoltre, di aver agito nei confronti della sola e non dell'ATI Pt_1
ed ha pertanto ritenuto erronea la declaratoria di inammissibilità anche sotto tale profilo.
24. L'Amministrazione ha quindi ritenuto l'erroneità della compensazione delle spese di lite in quanto fondata sulla reciproca soccombenza.
25. Costituisce ius receptum quello secondo il quale nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito, il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale (ex multis Cass. 32664/2024).
26. Orbene, nel caso di specie, pur dovendosi condividere con l'appellante incidentale sulla qualificazione della domanda da questi avanzata in primo grado come eccezione riconvenzionale e non già come domanda riconvenzionale, va tuttavia considerato che il relativo capo della sentenza è stato impugnato solo in quanto avente refluenza in punto di spese, non potendo, com'è ovvio, il CP_1
ottenere l'accoglimento dell'eccezione riconvenzionale essendo stata rigettata la domanda proposta dalla curatela.
27. Tanto precisato, occorre rilevare che l'eccezione riconvenzionale non è stata nemmeno esaminata, poiché il risultato che intendeva raggiungere, ovvero la reiezione della domanda principale, è stato comunque ottenuto, di tal che non può sostenersi che quella eccezione fosse fondata e tanto è sufficiente a giustificare la compensazione delle spese, non essendo stata verificata la sussistenza del controcredito dedotto dall'Amministrazione.
28. Né l'eccezione riconvenzionale, come pure richiesto dal può essere CP_1
esaminata in questa sede, risultando assorbita dal rigetto dell'appello principale.
29. Conclusivamente, vanno respinti sia l'appello principale sia l'appello incidentale.
30. La reciproca soccombenza giustifica, anche in questo grado, la compensazione delle spese di lite.
Pag. 8 di 9 31. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per l'appellante principale e per l'appellante incidentale di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- Rigetta l'appello principale avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n.
837/2021 pubblicata il giorno 1.3.2021 proposto dalla
[...]
nei confronti del con atto di Parte_4 Controparte_1
citazione notificato il 30.9.2021 e rigetta l'appello incidentale proposto dal nei confronti della Curatela CP_1
- Compensa le spese.
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera dell'appellante principale e di quello incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 10 ottobre 2025
Il Consigliere est.
AN CA US
Il Presidente
IO D'AN
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. IO D'AN e dal Consigliere relatore AN CA US, in conformità alle prescrizioni dell'art. 196quinquies disp.att. c.p.c.
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