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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 19/02/2026, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1031/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITERITTI ROSANGELA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7599/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249001505326000 RADIODIFFUSIONI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249001505326000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140015356147000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160009031507000 RADIODIFFUSIONI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso in opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420249001505326000, notificata in data 17.9.2024, con la quale viene richiesto il pagamento delle somme portate dalle seguenti cartelle di pagamento:
- 03420140015356147000, presumibilmente notificata il 22.8.2014, bollo auto 2008;
- 03420160009031507000, presumibilmente notificata il 27/05/2016, canoni radioaudizioni circolari e televisione 2015;
e ne ha chiesto l'annullamento, eccependo l'omessa notifica delle cartelle presupposte e l'intervenuta prescrizione.
Regione Calabria, chiamata da DE, e Agenzia delle Entrate – Riscossione si sono costituiti in giudizio ed hanno resistito al ricorso.
La Corte all'udienza del 19/2/2026 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è infondato.
Dalla documentazione versata da DE si evince che la cartella 03420140015356147000 è stata notificata regolarmente il 22.8.2014 mediante consegna del plico a persona di famiglia e la cartella
03420160009031507000 il 27/05/2016, mediante consegna del plico a mani proprie del destinatario.
Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione maturata eventualmente prima della notifica delle predette cartelle è inammissibile, poiché con tale doglianza il ricorrente ha contestato la legittimità dell'intimazione di pagamento facendo valere un vizio della pretesa sottostante e non anche un vizio proprio dell'intimazione.
Quest'ultima, infatti, facendo seguito alle cartelle sopra menzionate, si esaurisce in una ingiunzione di pagamento della somma dovuta in base a determinate cartelle e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che essa, ai sensi del D.Lgs. 1992/546, art.19, co 3 resta sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all'accertamento. I vizi dell'atto da cui nasce il debito alla fonte dell'iscrizione a ruolo e dell'ingiunzione non sono perciò deducibili davanti al giudice chiamato a conoscere dell'impugnazione di quest'ultimo, eccettuato il caso in cui solo attraverso questo il contribuente venga a conoscenza della pretesa impositiva e dell'atto con cui è stata accertata. Tale ipotesi però non ricorre nel caso in esame, atteso che le cartelle sottostanti, come detto sopra, sono state regolarmente notificate.
Tuttavia, deve rilevarsi che la ripresa tributaria si sia prescritta successivamente alla notificazione delle predette cartelle, atteso che al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta effettuata in data 17/9/2024, il termine di prescrizione triennale per il bollo auto e quinquennale per il canone radioaudizioni circolari e televisione, decorrente dalla notifica delle cartelle rispettivamente il 22.8.2014 e 27.5.2016, era ancora decorso, nel caso della prima cartella prima della sospensione dei termini stabilita dalla legislazione emergenziale e nel caso della seconda cartella nonostante la detta sospensione .
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione impugnata;
condanna DE al pagamento delle spese di lite che liquida in € 30,00 per esborsi ed € 233,00 per compensi, oltre accessori di legge e distrazione se richiesta.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITERITTI ROSANGELA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7599/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249001505326000 RADIODIFFUSIONI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249001505326000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140015356147000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160009031507000 RADIODIFFUSIONI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso in opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420249001505326000, notificata in data 17.9.2024, con la quale viene richiesto il pagamento delle somme portate dalle seguenti cartelle di pagamento:
- 03420140015356147000, presumibilmente notificata il 22.8.2014, bollo auto 2008;
- 03420160009031507000, presumibilmente notificata il 27/05/2016, canoni radioaudizioni circolari e televisione 2015;
e ne ha chiesto l'annullamento, eccependo l'omessa notifica delle cartelle presupposte e l'intervenuta prescrizione.
Regione Calabria, chiamata da DE, e Agenzia delle Entrate – Riscossione si sono costituiti in giudizio ed hanno resistito al ricorso.
La Corte all'udienza del 19/2/2026 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è infondato.
Dalla documentazione versata da DE si evince che la cartella 03420140015356147000 è stata notificata regolarmente il 22.8.2014 mediante consegna del plico a persona di famiglia e la cartella
03420160009031507000 il 27/05/2016, mediante consegna del plico a mani proprie del destinatario.
Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione maturata eventualmente prima della notifica delle predette cartelle è inammissibile, poiché con tale doglianza il ricorrente ha contestato la legittimità dell'intimazione di pagamento facendo valere un vizio della pretesa sottostante e non anche un vizio proprio dell'intimazione.
Quest'ultima, infatti, facendo seguito alle cartelle sopra menzionate, si esaurisce in una ingiunzione di pagamento della somma dovuta in base a determinate cartelle e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che essa, ai sensi del D.Lgs. 1992/546, art.19, co 3 resta sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all'accertamento. I vizi dell'atto da cui nasce il debito alla fonte dell'iscrizione a ruolo e dell'ingiunzione non sono perciò deducibili davanti al giudice chiamato a conoscere dell'impugnazione di quest'ultimo, eccettuato il caso in cui solo attraverso questo il contribuente venga a conoscenza della pretesa impositiva e dell'atto con cui è stata accertata. Tale ipotesi però non ricorre nel caso in esame, atteso che le cartelle sottostanti, come detto sopra, sono state regolarmente notificate.
Tuttavia, deve rilevarsi che la ripresa tributaria si sia prescritta successivamente alla notificazione delle predette cartelle, atteso che al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta effettuata in data 17/9/2024, il termine di prescrizione triennale per il bollo auto e quinquennale per il canone radioaudizioni circolari e televisione, decorrente dalla notifica delle cartelle rispettivamente il 22.8.2014 e 27.5.2016, era ancora decorso, nel caso della prima cartella prima della sospensione dei termini stabilita dalla legislazione emergenziale e nel caso della seconda cartella nonostante la detta sospensione .
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione impugnata;
condanna DE al pagamento delle spese di lite che liquida in € 30,00 per esborsi ed € 233,00 per compensi, oltre accessori di legge e distrazione se richiesta.