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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/07/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2020 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
Comune di Palaia (PI) c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Roberto Cavani (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso C.F._2 lo studio del predetto difensore in Cascina (PI) via Tosco - Romagnola, n. 1432, come da procura alle liti in calce al presente atto ricorrente
E nato a [...], il [...], residente in [...](Pi) Controparte_1
Via Fonte Vecchia n° 2 loc. Montacchita Comune di Palaia (PI) – C.F.
[...]
, rappresentato, assistito e difeso dall'avv. Sonia Ticciati ed C.F._3 elettivamente domiciliato nel suo studio in Pontedera (Pi), via F. Lotti n. 12, giusta procura in calce al presente atto resistente E
Pubblico Ministero
Interventore ex-lege avente per oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
* * *
Hanno agito in giudizio con ricorso chiedendo di “In parziale riforma Parte_1 del decreto del Tribunale di Pisa n. cron. 2611/2020 del 11.06.2020 RG;
Disporre
l'affidamento condiviso della minore , ai genitori e Parte_1 Parte_1 CP_1
con collocazione prevalente presso la madre nella di lei abitazione sita in via Venezia, n.
[...]
Per_ 26, Comune di Palaia (PI) La figlia manterrà la residenza presso la madre, il padre avrà diritto a prelevare la figlia tutte le settimane il giorno del mercoledì, all'uscita di scuola, riconsegnandola alla madre il giovedì sera entro le ore 21,00. Il padre potrà tenere con sé la figlia Per_ due fine settimana al mese, alternandoli con la madre, prelevando la figlia il venerdì pomeriggio all'uscita da scuola e provvedendo a riaccompagnarla a scuola il lunedì mattina provvedendo in tal modo a riconsegnare la figlia alla madre. Per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali ed i periodi di vacanza come da piano genitoriale presentato dalla IG.ra ed allegato al presente ricorso. Inoltre con preciso riferimento alle vacanze estive, i Parte_1 genitori avranno diritto di tenere con Per_ sé la figlia ininterrottamente per almeno 15 giorni. Ognuno dei genitori comunicherà all'altro, entro e non oltre il 15 del mese di aprile di ogni anno quando terrà la figlia nel periodo estivo, nell'ipotesi in cui uno dei genitori provveda in data successiva dovrà adeguarsi ai periodi già comunicati dall'altro. 2) In relazione alle comunicazioni telefoniche fra il IG. e Controparte_1 la minore In riforma del decreto del Tribunale di Pisa n. cron. 2611/2020 del Persona_2
11.06.2020 RG disporre che il IG. potrà contattare telefonicamente la figlia Controparte_1 una volta al giorno, salvo eventuale espresso desiderio di quest'ultima di sentire il padre, dalle ore
20,00 alle ore 21,00. 3) In relazione all'assegno di mantenimento a favore della minore
[...]
In totale riforma del decreto del Tribunale di Pisa n. cron. 2611/2020 del Per_2
11.06.2020 RG porre a carico del IG. a far data dal giorno del deposito del Controparte_1 ricorso introduttivo del presente giudizio, l'onere di corrispondere alla IG.ra a Parte_1
Per_ titolo di contributo per il mantenimento della figlia una somma mensile complessiva non inferiore ad Euro 300,00 (trecento/00 €) da corrispondersi anticipatamente, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT/FOI. Porre a carico di entrambi i genitori l'onere di sostenere, in ragione dell'50% ciascuno, le spese “extra assegno” per la figlia secondo le linee guida elaborate dal CNF da intendersi qui riportate e facenti parte integrante e sostanziale della presente, e specificamente: - quelle mediche, farmaceutiche e psicoterapiche, compresi i tickets, che dovranno essere comprovate da prescrizione medica con l'indicazione del codice fiscale sullo scontrino e il consenso preventivo non sarà necessario ove si tratti di spese urgenti;
- quelle scolastiche, rette, tasse di iscrizione, libri di testo, corredo inizio anno scolastico, scuolabus, gite scolastiche, ripetizioni, alloggio ed utenze nelle sedi universitarie;
- quelle per attività sportive, artistiche, ricreative, per frequentazione di corsi nelle richiamate attività ricreative ed acquisto strumenti musicali. Gli obblighi patrimoniali a carico del
Sig. e della IG.ra verso la figlia potranno essere modificati e/o estinti qualora, a CP_1 Pt_1 prescindere dall'età, la figlia stessa raggiunga un'autonoma indipendenza economica. 4) In relazione alla corresponsione dell'assegno
Unico e Universale per i figli a carico. Disporre l'obbligo in capo al IG. di Controparte_1 provvedere alle pratiche necessarie per consentire alla IG.ra di poter percepire Parte_1 direttamente dall'I.N.P.S. il 100% dell'intero importo dell'assegno previsto a titolo di Assegno
Unico Universale previsto in favore della minore , così come previsto dal Tribunale Persona_2 con il decreto n. cron. 2611/2020 del 11.06.2020 RG 637/2020. Ordinare al IG. CP_1 di provvedere all'immediata restituzione, in favore alla IG.ra , del 50%
[...] Parte_1 delle somme percepite, a far data dal 01.03.2022, dallo stesso ricevute dall'I.N.P.S. a titolo di
Assegno Unico Universale percepito in favore della minore e dallo stesso Persona_2 indebitamente trattenute. Somme che si stimano il € 2.600,00 (duemilaseicento//00 Euro) o in quella maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta a seguito verifica formale.”
Si è regolarmente costituito il IG. chiedendo che “la figlia minore rimanga CP_1 uguali periodi con ciascun genitore, secondo quanto precisato nel contesto del presente atto, con mantenimento diretto nei periodi di permanenza con l'uno e l'altro genitore;
revocarsi il contributo di mantenimento a favore della IG.ra Pt_1 disporsi che l'assegno unico verrà percepito a metà tra i genitori, le spese verranno portate in detrazione da ciascun genitore al 50%; revocarsi l'obbligo dei genitori a non far frequentare la bambina con altri nuovi partner, dal momento che ad oggi la stessa ha avuto frequentazioni con i rispettivi partner senza alcun risentimento”.
Con ordinanza del 11.11.2024 le parti sono state invitate ad intraprendere un percorso di mediazione familiare e coordinamento genitoriale, ed è stata disposta indigine socio-familiare con delega ai Servizi Sociali competenti.
Alla successiva udienza del 20.03.2025 le parti hanno dichiarato di non essere stati contattati dai Servizi Delegati e di voler raggiungere un accordo.
Con successiva istanza congiunta del 22.04.2025 le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo alle seguenti condizioni
“La figlia viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori che ne Persona_2 eserciteranno insieme la responsabilità genitoriale;
si dà atto che tutte le decisioni di maggior interesse ed importanza per la vita della minore verranno prese congiuntamente da entrambi i genitori, mentre quelle di ordinaria amministrazione verranno prese separatamente dai genitori nei periodi in cui ciascuno terrà con sé la bambina. La bambina abiterà con la madre presso la quale avrà la collocazione prevalente e, quindi, la residenza.
2) In caso di malattia della bambina, ciascun genitore potrà fare visita alla figlia presso l'abitazione ove ella si trova.
3) Il padre potrà tenere la bambina nei seguenti giorni nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre:
prima settimana: la prende a scuola il lunedì e la tiene sino al mercoledì mattina, con pernotti, quando la riporterà a scuola o presso l'abitazione della madre nel periodo non scolastico;
seconda settimana;
la prende il lunedì sino al martedì, con pernottamento, quando la riporterò a scuola ed il venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica sera alle ore 21.30;
terza settimana: la prende il giovedì, con pernottamento, sino al sabato mattina quando la riporta a scuola, oppure presso l'abitazione della madre entro le ore 12.00;
quarta settimana: la prende il lunedì, con pernottamento, sino al mercoledì, con pernotti, quando la ripoterà a scuola o presso l'abitazione della madre nel periodo non scolastico.
Nel periodo non scolastico la prenderà e riporterà sempre con gli stessi orari del periodo scolastico;
Nei mesi di ottobre, novembre dicembre, gennaio, terrà la bambina nei seguenti giorni:
prima e terza settimana: il giovedì la madre accompagnerà la figlia a scuola dove, successivamente, il padre si recherà a prelevarla per portarla presso la propria abitazione dove la figlia rimarrà anche per la cena ed il pernottamento fino al venerdì mattina, quando il padre la accompagnerà a scuola dove poi si recherà a prelevarla per portarla presso la propria abitazione dove la figlia rimarrà per la cena ed il pernottamento, il padre riaccompagnerà la figlia presso l'abitazione della madre il sabato mattina entro le ore 12.00.
seconda e quarta settimana: il lunedì il padre preleverà la figlia a scuola per portarla presso la propria abitazione dove la figlia rimarrà per la cena ed il pernottamento;
il martedì mattina il padre accompagnerà la figlia a scuola dove, successivamente, poi si recherà a prelevarla, per portarla presso la propria abitazione dove la figlia rimarrà anche per la cena ed il pernottamento e la riaccompagnerà a scuola il mercoledì mattina dove sarà poi prelevata dalla madre.
Il tutto salvo diversi accordi tra i genitori, anche in considerazione delle eIGenze lavorative dei genitori e della figlia.
4) Le maggiori festività saranno alternate negli anni, prevedendo la Vigilia di Pasqua con l'uno ed il giorno di Pasqua e Pasquetta con l'altro; la Vigilia di Natale con l'uno e il Natale e Santo
Stefano con l'altro, alternandosi in modo che chi festeggia la Pasqua con la bambina nell'anno non trascorrerà con lei il Natale e viceversa;
così il 31 dicembre ed il 1° gennaio con l'uno e l'Epifania il 06 gennaio con l'altro, con le modalità di cui al punto precedente e salvo diversi accordi;
Per_
5) In ordine alle vacanze estive, i genitori avranno diritto di tenere con sé la figlia per quindici giorni anche non consecutivi. Ognuno dei genitori comunicherà all'altro, entro il mese di maggio di ogni anno, quando terrà la figlia nel periodo estivo, nell'ipotesi in cui uno dei genitori provveda in data successiva dovrà adeguarsi ai periodi già comunicati dall'altro; i genitori potranno utilizzare una settimana anche in altro periodo dell'anno; Per_
6) Quale contributo per il mantenimento della figlia il padre dovrà corrispondere alla madre, mediante bonifico, un importo complessivo annuale di € 2.400,00 (duemilaquattrocento/00), da corrispondere mensilmente in rate da € 200,00 (duecento/00) ciascuna, entro il giorno 30 di ogni mese con decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto, prevedendosi la rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo;
gli assegni familiari o assegno unico rimane a favore della IG.ra ; ad oggi rinunciano ad ogni reciproca richiesta di Parte_1 arretrati a qualsiasi titolo;
7) Le parti concordano che le spese straordinarie per la figlia saranno divise a metà, vi sarà obbligo al rimborso entro dieci giorni dalla rimessa della relativa ricevuta, fattura o altro documento di spesa. Si precisa che quelle eccedenti € 150,00 cadauna dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, salvo i casi di urgente necessità.
Le spese straordinarie da precisare come segue.
SPESE COMPRESE NEL MANTENIMENTO DIRETTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche ( eccetto quelle universitarie), materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), di trasporto urbano ( tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate della scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola, trattamenti estetici
( parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali ( cinema, feste ed attività conviviali), spese per le cure degli animali domestici dei figli.
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesto il consenso dell'altro genitore: libri scolastici e dispositivi e apparecchi informatici ed elettronici, tickets, medicinali esclusi quelli da banco, occhiali da vista, ausili medici, spese sanitarie urgenti, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo, di assicurazione e carburante per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, spese per mezzi pubblici per raggiungere la scuola ove fuori comune di residenza, spese per un' attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura, attività ricreative abituali (cinema feste ed attività conviviali) e trattamenti estetici (parrucchiera, estetista). Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
A) Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi
(quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere.
B) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinarie di mezzi di trasporto (macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
C) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia o logopedia. D) Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
Il genitore che intenda fare una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro (via sms, email, fax)
e l'altro dovrà manifestare il proprio motivato dissenso, sempre per scritto, entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta, in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso avverrà entro venti giorni dall'inoltro di copia della ricevuta di spesa con riferimento al CF della figlia ove necessario.
8) Le parti concordano che l'assegno unico ed universale per i figli a carico erogato dall'IN (con qualunque denominazione esso assuma) e/o ogni altro emolumento posto a carico dello Stato, e/o Per_ ogni agevolazione fiscale stabilita a favore della figlia sarà percepito/a, fino alla decorrenza del limite di età previsto o dei presupposti stabiliti per provvedimento normativo, dalla IG.ra
; le spese straordinarie verranno detratte al 50% da ciascun genitore;
Parte_1
9) I ricorrenti sin da ora manifestano il reciproco consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altra autorizzazione per cui tale consenso sia necessario compresa quella che la figlia sia iscritta sul passaporto di entrambi.
10) Spese legali compensate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, con provvedimento del 08.05.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Visto quanto sopra, la domanda congiunta delle parti può essere recepita dal
Tribunale in quanto regolamenta in maniera compiuta le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale e considerato che le condizioni concordate inoltre appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico.
La natura congiunta dell'accordo depositato giustifica la compensazione delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G
2020/2024, a parziale riforma del decreto del Tribunale di Pisa n. cron. 2611/2020 del 11.06.2020 così provvede
DISPONE che la figlia rimanga affidata in modo condiviso ad entrambi i Persona_2
genitori che ne eserciteranno insieme la responsabilità genitoriale dando atto che tutte le decisioni di maggior interesse ed importanza per la vita della minore verranno prese congiuntamente da entrambi i genitori, mentre quelle di ordinaria amministrazione verranno prese separatamente dai genitori nei periodi in cui ciascuno terrà con sé la bambina.
DISPONE che la bambina abiterà con la madre presso la quale avrà la collocazione prevalente e, quindi, la residenza.
DISPONE che in caso di malattia della bambina, ciascun genitore potrà fare visita alla figlia presso l'abitazione ove ella si trova.
DISPONE che il padre potrà tenere la bambina nei seguenti giorni nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre:
prima settimana: la prende a scuola il lunedì e la tiene sino al mercoledì mattina, con pernotti, quando la riporterà a scuola o presso l'abitazione della madre nel periodo non scolastico;
seconda settimana;
la prende il lunedì sino al martedì, con pernottamento, quando la riporterò a scuola ed il venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica sera alle ore 21.30;
terza settimana: la prende il giovedì, con pernottamento, sino al sabato mattina quando la riporta a scuola, oppure presso l'abitazione della madre entro le ore 12.00;
quarta settimana: la prende il lunedì, con pernottamento, sino al mercoledì, con pernotti, quando la ripoterà a scuola o presso l'abitazione della madre nel periodo non scolastico.
Nel periodo non scolastico la prenderà e riporterà sempre con gli stessi orari del periodo scolastico;
Nei mesi di ottobre, novembre dicembre, gennaio, terrà la bambina nei seguenti giorni:
prima e terza settimana: il giovedì la madre accompagnerà la figlia a scuola dove, successivamente, il padre si recherà a prelevarla per portarla presso la propria abitazione dove la figlia rimarrà anche per la cena ed il pernottamento fino al venerdì mattina, quando il padre la accompagnerà a scuola dove poi si recherà a prelevarla per portarla presso la propria abitazione dove la figlia rimarrà per la cena ed il pernottamento, il padre riaccompagnerà la figlia presso l'abitazione della madre il sabato mattina entro le ore 12.00.
seconda e quarta settimana: il lunedì il padre preleverà la figlia a scuola per portarla presso la propria abitazione dove la figlia rimarrà per la cena ed il pernottamento;
il martedì mattina il padre accompagnerà la figlia a scuola dove, successivamente, poi si recherà a prelevarla, per portarla presso la propria abitazione dove la figlia rimarrà anche per la cena ed il pernottamento e la riaccompagnerà a scuola il mercoledì mattina dove sarà poi prelevata dalla madre. Il tutto salvo diversi accordi tra i genitori, anche in considerazione delle eIGenze lavorative dei genitori e della figlia.
DISPONE che
- le maggiori festività saranno alternate negli anni, prevedendo la Vigilia di Pasqua con l'uno ed il giorno di Pasqua e Pasquetta con l'altro; la Vigilia di Natale con l'uno e il Natale e Santo Stefano con l'altro, alternandosi in modo che chi festeggia la Pasqua con la bambina nell'anno non trascorrerà con lei il Natale e viceversa;
così il 31 dicembre ed il 1° gennaio con l'uno e l'Epifania il 06 gennaio con l'altro, con le modalità di cui al punto precedente e salvo diversi accordi;
Per_
- In ordine alle vacanze estive, i genitori avranno diritto di tenere con sé la figlia per quindici giorni anche non consecutivi. Ognuno dei genitori comunicherà all'altro, entro il mese di maggio di ogni anno, quando terrà la figlia nel periodo estivo, nell'ipotesi in cui uno dei genitori provveda in data successiva dovrà adeguarsi ai periodi già comunicati dall'altro; i genitori potranno utilizzare una settimana anche in altro periodo dell'anno;
DISPONE che il padre versi alla madre quale contributo per il mantenimento della figlia mediante bonifico, un importo complessivo annuale di € 2.400,00 (duemilaquattrocento/00), da corrispondere mensilmente in rate da € 200,00 (duecento/00) ciascuna, entro il giorno 30 di ogni mese con decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto, prevedendosi la rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo;
gli assegni familiari o assegno unico rimane a favore della IG.ra ; ad oggi rinunciano ad ogni reciproca richiesta di Parte_1 arretrati a qualsiasi titolo;
DISPONE che le spese straordinarie per la figlia saranno divise a metà, vi sarà obbligo al rimborso entro dieci giorni dalla rimessa della relativa ricevuta, fattura o altro documento di spesa.
Si precisa che quelle eccedenti € 150,00 cadauna dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, salvo i casi di urgente necessità.
Le spese straordinarie da precisare come segue.
SPESE COMPRESE NEL MANTENIMENTO DIRETTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche ( eccetto quelle universitarie), materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), di trasporto urbano ( tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate della scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola, trattamenti estetici
( parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali ( cinema, feste ed attività conviviali), spese per le cure degli animali domestici dei figli.
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesto il consenso dell'altro genitore: libri scolastici e dispositivi e apparecchi informatici ed elettronici, tickets, medicinali esclusi quelli da banco, occhiali da vista, ausili medici, spese sanitarie urgenti, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo, di assicurazione e carburante per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, spese per mezzi pubblici per raggiungere la scuola ove fuori comune di residenza, spese per un' attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura, attività ricreative abituali (cinema feste ed attività conviviali) e trattamenti estetici (parrucchiera, estetista). Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
A) Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi
(quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere.
B) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinarie di mezzi di trasporto (macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
C) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia o logopedia.
D) Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
DISPONE che il genitore che intenda fare una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro (via sms, email, fax) e l'altro dovrà manifestare il proprio motivato dissenso, sempre per scritto, entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta, in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso avverrà entro venti giorni dall'inoltro di copia della ricevuta di spesa con riferimento al CF della figlia ove necessario.
DA' ATTO che le parti concordano che l'assegno unico ed universale per i figli a carico erogato dall'IN (con qualunque denominazione esso assuma) e/o ogni altro emolumento posto a carico dello Stato, e/o ogni agevolazione fiscale stabilita a favore della figlia sarà percepito/a, fino Per_ alla decorrenza del limite di età previsto o dei presupposti stabiliti per provvedimento normativo, dalla IG.ra ; le spese straordinarie verranno detratte al 50% da ciascun genitore;
Parte_1
DA' ATTO che i ricorrenti sin da ora manifestano il reciproco consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altra autorizzazione per cui tale consenso sia necessario compresa quella che la figlia sia iscritta sul passaporto di entrambi.
Spese legali compensate.
Così deciso, nella Camera di ConIGlio del Tribunale di Pisa, il 07.07.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2020 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
Comune di Palaia (PI) c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Roberto Cavani (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso C.F._2 lo studio del predetto difensore in Cascina (PI) via Tosco - Romagnola, n. 1432, come da procura alle liti in calce al presente atto ricorrente
E nato a [...], il [...], residente in [...](Pi) Controparte_1
Via Fonte Vecchia n° 2 loc. Montacchita Comune di Palaia (PI) – C.F.
[...]
, rappresentato, assistito e difeso dall'avv. Sonia Ticciati ed C.F._3 elettivamente domiciliato nel suo studio in Pontedera (Pi), via F. Lotti n. 12, giusta procura in calce al presente atto resistente E
Pubblico Ministero
Interventore ex-lege avente per oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
* * *
Hanno agito in giudizio con ricorso chiedendo di “In parziale riforma Parte_1 del decreto del Tribunale di Pisa n. cron. 2611/2020 del 11.06.2020 RG;
Disporre
l'affidamento condiviso della minore , ai genitori e Parte_1 Parte_1 CP_1
con collocazione prevalente presso la madre nella di lei abitazione sita in via Venezia, n.
[...]
Per_ 26, Comune di Palaia (PI) La figlia manterrà la residenza presso la madre, il padre avrà diritto a prelevare la figlia tutte le settimane il giorno del mercoledì, all'uscita di scuola, riconsegnandola alla madre il giovedì sera entro le ore 21,00. Il padre potrà tenere con sé la figlia Per_ due fine settimana al mese, alternandoli con la madre, prelevando la figlia il venerdì pomeriggio all'uscita da scuola e provvedendo a riaccompagnarla a scuola il lunedì mattina provvedendo in tal modo a riconsegnare la figlia alla madre. Per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali ed i periodi di vacanza come da piano genitoriale presentato dalla IG.ra ed allegato al presente ricorso. Inoltre con preciso riferimento alle vacanze estive, i Parte_1 genitori avranno diritto di tenere con Per_ sé la figlia ininterrottamente per almeno 15 giorni. Ognuno dei genitori comunicherà all'altro, entro e non oltre il 15 del mese di aprile di ogni anno quando terrà la figlia nel periodo estivo, nell'ipotesi in cui uno dei genitori provveda in data successiva dovrà adeguarsi ai periodi già comunicati dall'altro. 2) In relazione alle comunicazioni telefoniche fra il IG. e Controparte_1 la minore In riforma del decreto del Tribunale di Pisa n. cron. 2611/2020 del Persona_2
11.06.2020 RG disporre che il IG. potrà contattare telefonicamente la figlia Controparte_1 una volta al giorno, salvo eventuale espresso desiderio di quest'ultima di sentire il padre, dalle ore
20,00 alle ore 21,00. 3) In relazione all'assegno di mantenimento a favore della minore
[...]
In totale riforma del decreto del Tribunale di Pisa n. cron. 2611/2020 del Per_2
11.06.2020 RG porre a carico del IG. a far data dal giorno del deposito del Controparte_1 ricorso introduttivo del presente giudizio, l'onere di corrispondere alla IG.ra a Parte_1
Per_ titolo di contributo per il mantenimento della figlia una somma mensile complessiva non inferiore ad Euro 300,00 (trecento/00 €) da corrispondersi anticipatamente, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT/FOI. Porre a carico di entrambi i genitori l'onere di sostenere, in ragione dell'50% ciascuno, le spese “extra assegno” per la figlia secondo le linee guida elaborate dal CNF da intendersi qui riportate e facenti parte integrante e sostanziale della presente, e specificamente: - quelle mediche, farmaceutiche e psicoterapiche, compresi i tickets, che dovranno essere comprovate da prescrizione medica con l'indicazione del codice fiscale sullo scontrino e il consenso preventivo non sarà necessario ove si tratti di spese urgenti;
- quelle scolastiche, rette, tasse di iscrizione, libri di testo, corredo inizio anno scolastico, scuolabus, gite scolastiche, ripetizioni, alloggio ed utenze nelle sedi universitarie;
- quelle per attività sportive, artistiche, ricreative, per frequentazione di corsi nelle richiamate attività ricreative ed acquisto strumenti musicali. Gli obblighi patrimoniali a carico del
Sig. e della IG.ra verso la figlia potranno essere modificati e/o estinti qualora, a CP_1 Pt_1 prescindere dall'età, la figlia stessa raggiunga un'autonoma indipendenza economica. 4) In relazione alla corresponsione dell'assegno
Unico e Universale per i figli a carico. Disporre l'obbligo in capo al IG. di Controparte_1 provvedere alle pratiche necessarie per consentire alla IG.ra di poter percepire Parte_1 direttamente dall'I.N.P.S. il 100% dell'intero importo dell'assegno previsto a titolo di Assegno
Unico Universale previsto in favore della minore , così come previsto dal Tribunale Persona_2 con il decreto n. cron. 2611/2020 del 11.06.2020 RG 637/2020. Ordinare al IG. CP_1 di provvedere all'immediata restituzione, in favore alla IG.ra , del 50%
[...] Parte_1 delle somme percepite, a far data dal 01.03.2022, dallo stesso ricevute dall'I.N.P.S. a titolo di
Assegno Unico Universale percepito in favore della minore e dallo stesso Persona_2 indebitamente trattenute. Somme che si stimano il € 2.600,00 (duemilaseicento//00 Euro) o in quella maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta a seguito verifica formale.”
Si è regolarmente costituito il IG. chiedendo che “la figlia minore rimanga CP_1 uguali periodi con ciascun genitore, secondo quanto precisato nel contesto del presente atto, con mantenimento diretto nei periodi di permanenza con l'uno e l'altro genitore;
revocarsi il contributo di mantenimento a favore della IG.ra Pt_1 disporsi che l'assegno unico verrà percepito a metà tra i genitori, le spese verranno portate in detrazione da ciascun genitore al 50%; revocarsi l'obbligo dei genitori a non far frequentare la bambina con altri nuovi partner, dal momento che ad oggi la stessa ha avuto frequentazioni con i rispettivi partner senza alcun risentimento”.
Con ordinanza del 11.11.2024 le parti sono state invitate ad intraprendere un percorso di mediazione familiare e coordinamento genitoriale, ed è stata disposta indigine socio-familiare con delega ai Servizi Sociali competenti.
Alla successiva udienza del 20.03.2025 le parti hanno dichiarato di non essere stati contattati dai Servizi Delegati e di voler raggiungere un accordo.
Con successiva istanza congiunta del 22.04.2025 le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo alle seguenti condizioni
“La figlia viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori che ne Persona_2 eserciteranno insieme la responsabilità genitoriale;
si dà atto che tutte le decisioni di maggior interesse ed importanza per la vita della minore verranno prese congiuntamente da entrambi i genitori, mentre quelle di ordinaria amministrazione verranno prese separatamente dai genitori nei periodi in cui ciascuno terrà con sé la bambina. La bambina abiterà con la madre presso la quale avrà la collocazione prevalente e, quindi, la residenza.
2) In caso di malattia della bambina, ciascun genitore potrà fare visita alla figlia presso l'abitazione ove ella si trova.
3) Il padre potrà tenere la bambina nei seguenti giorni nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre:
prima settimana: la prende a scuola il lunedì e la tiene sino al mercoledì mattina, con pernotti, quando la riporterà a scuola o presso l'abitazione della madre nel periodo non scolastico;
seconda settimana;
la prende il lunedì sino al martedì, con pernottamento, quando la riporterò a scuola ed il venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica sera alle ore 21.30;
terza settimana: la prende il giovedì, con pernottamento, sino al sabato mattina quando la riporta a scuola, oppure presso l'abitazione della madre entro le ore 12.00;
quarta settimana: la prende il lunedì, con pernottamento, sino al mercoledì, con pernotti, quando la ripoterà a scuola o presso l'abitazione della madre nel periodo non scolastico.
Nel periodo non scolastico la prenderà e riporterà sempre con gli stessi orari del periodo scolastico;
Nei mesi di ottobre, novembre dicembre, gennaio, terrà la bambina nei seguenti giorni:
prima e terza settimana: il giovedì la madre accompagnerà la figlia a scuola dove, successivamente, il padre si recherà a prelevarla per portarla presso la propria abitazione dove la figlia rimarrà anche per la cena ed il pernottamento fino al venerdì mattina, quando il padre la accompagnerà a scuola dove poi si recherà a prelevarla per portarla presso la propria abitazione dove la figlia rimarrà per la cena ed il pernottamento, il padre riaccompagnerà la figlia presso l'abitazione della madre il sabato mattina entro le ore 12.00.
seconda e quarta settimana: il lunedì il padre preleverà la figlia a scuola per portarla presso la propria abitazione dove la figlia rimarrà per la cena ed il pernottamento;
il martedì mattina il padre accompagnerà la figlia a scuola dove, successivamente, poi si recherà a prelevarla, per portarla presso la propria abitazione dove la figlia rimarrà anche per la cena ed il pernottamento e la riaccompagnerà a scuola il mercoledì mattina dove sarà poi prelevata dalla madre.
Il tutto salvo diversi accordi tra i genitori, anche in considerazione delle eIGenze lavorative dei genitori e della figlia.
4) Le maggiori festività saranno alternate negli anni, prevedendo la Vigilia di Pasqua con l'uno ed il giorno di Pasqua e Pasquetta con l'altro; la Vigilia di Natale con l'uno e il Natale e Santo
Stefano con l'altro, alternandosi in modo che chi festeggia la Pasqua con la bambina nell'anno non trascorrerà con lei il Natale e viceversa;
così il 31 dicembre ed il 1° gennaio con l'uno e l'Epifania il 06 gennaio con l'altro, con le modalità di cui al punto precedente e salvo diversi accordi;
Per_
5) In ordine alle vacanze estive, i genitori avranno diritto di tenere con sé la figlia per quindici giorni anche non consecutivi. Ognuno dei genitori comunicherà all'altro, entro il mese di maggio di ogni anno, quando terrà la figlia nel periodo estivo, nell'ipotesi in cui uno dei genitori provveda in data successiva dovrà adeguarsi ai periodi già comunicati dall'altro; i genitori potranno utilizzare una settimana anche in altro periodo dell'anno; Per_
6) Quale contributo per il mantenimento della figlia il padre dovrà corrispondere alla madre, mediante bonifico, un importo complessivo annuale di € 2.400,00 (duemilaquattrocento/00), da corrispondere mensilmente in rate da € 200,00 (duecento/00) ciascuna, entro il giorno 30 di ogni mese con decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto, prevedendosi la rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo;
gli assegni familiari o assegno unico rimane a favore della IG.ra ; ad oggi rinunciano ad ogni reciproca richiesta di Parte_1 arretrati a qualsiasi titolo;
7) Le parti concordano che le spese straordinarie per la figlia saranno divise a metà, vi sarà obbligo al rimborso entro dieci giorni dalla rimessa della relativa ricevuta, fattura o altro documento di spesa. Si precisa che quelle eccedenti € 150,00 cadauna dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, salvo i casi di urgente necessità.
Le spese straordinarie da precisare come segue.
SPESE COMPRESE NEL MANTENIMENTO DIRETTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche ( eccetto quelle universitarie), materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), di trasporto urbano ( tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate della scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola, trattamenti estetici
( parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali ( cinema, feste ed attività conviviali), spese per le cure degli animali domestici dei figli.
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesto il consenso dell'altro genitore: libri scolastici e dispositivi e apparecchi informatici ed elettronici, tickets, medicinali esclusi quelli da banco, occhiali da vista, ausili medici, spese sanitarie urgenti, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo, di assicurazione e carburante per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, spese per mezzi pubblici per raggiungere la scuola ove fuori comune di residenza, spese per un' attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura, attività ricreative abituali (cinema feste ed attività conviviali) e trattamenti estetici (parrucchiera, estetista). Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
A) Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi
(quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere.
B) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinarie di mezzi di trasporto (macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
C) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia o logopedia. D) Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
Il genitore che intenda fare una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro (via sms, email, fax)
e l'altro dovrà manifestare il proprio motivato dissenso, sempre per scritto, entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta, in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso avverrà entro venti giorni dall'inoltro di copia della ricevuta di spesa con riferimento al CF della figlia ove necessario.
8) Le parti concordano che l'assegno unico ed universale per i figli a carico erogato dall'IN (con qualunque denominazione esso assuma) e/o ogni altro emolumento posto a carico dello Stato, e/o Per_ ogni agevolazione fiscale stabilita a favore della figlia sarà percepito/a, fino alla decorrenza del limite di età previsto o dei presupposti stabiliti per provvedimento normativo, dalla IG.ra
; le spese straordinarie verranno detratte al 50% da ciascun genitore;
Parte_1
9) I ricorrenti sin da ora manifestano il reciproco consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altra autorizzazione per cui tale consenso sia necessario compresa quella che la figlia sia iscritta sul passaporto di entrambi.
10) Spese legali compensate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, con provvedimento del 08.05.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Visto quanto sopra, la domanda congiunta delle parti può essere recepita dal
Tribunale in quanto regolamenta in maniera compiuta le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale e considerato che le condizioni concordate inoltre appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico.
La natura congiunta dell'accordo depositato giustifica la compensazione delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G
2020/2024, a parziale riforma del decreto del Tribunale di Pisa n. cron. 2611/2020 del 11.06.2020 così provvede
DISPONE che la figlia rimanga affidata in modo condiviso ad entrambi i Persona_2
genitori che ne eserciteranno insieme la responsabilità genitoriale dando atto che tutte le decisioni di maggior interesse ed importanza per la vita della minore verranno prese congiuntamente da entrambi i genitori, mentre quelle di ordinaria amministrazione verranno prese separatamente dai genitori nei periodi in cui ciascuno terrà con sé la bambina.
DISPONE che la bambina abiterà con la madre presso la quale avrà la collocazione prevalente e, quindi, la residenza.
DISPONE che in caso di malattia della bambina, ciascun genitore potrà fare visita alla figlia presso l'abitazione ove ella si trova.
DISPONE che il padre potrà tenere la bambina nei seguenti giorni nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre:
prima settimana: la prende a scuola il lunedì e la tiene sino al mercoledì mattina, con pernotti, quando la riporterà a scuola o presso l'abitazione della madre nel periodo non scolastico;
seconda settimana;
la prende il lunedì sino al martedì, con pernottamento, quando la riporterò a scuola ed il venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica sera alle ore 21.30;
terza settimana: la prende il giovedì, con pernottamento, sino al sabato mattina quando la riporta a scuola, oppure presso l'abitazione della madre entro le ore 12.00;
quarta settimana: la prende il lunedì, con pernottamento, sino al mercoledì, con pernotti, quando la ripoterà a scuola o presso l'abitazione della madre nel periodo non scolastico.
Nel periodo non scolastico la prenderà e riporterà sempre con gli stessi orari del periodo scolastico;
Nei mesi di ottobre, novembre dicembre, gennaio, terrà la bambina nei seguenti giorni:
prima e terza settimana: il giovedì la madre accompagnerà la figlia a scuola dove, successivamente, il padre si recherà a prelevarla per portarla presso la propria abitazione dove la figlia rimarrà anche per la cena ed il pernottamento fino al venerdì mattina, quando il padre la accompagnerà a scuola dove poi si recherà a prelevarla per portarla presso la propria abitazione dove la figlia rimarrà per la cena ed il pernottamento, il padre riaccompagnerà la figlia presso l'abitazione della madre il sabato mattina entro le ore 12.00.
seconda e quarta settimana: il lunedì il padre preleverà la figlia a scuola per portarla presso la propria abitazione dove la figlia rimarrà per la cena ed il pernottamento;
il martedì mattina il padre accompagnerà la figlia a scuola dove, successivamente, poi si recherà a prelevarla, per portarla presso la propria abitazione dove la figlia rimarrà anche per la cena ed il pernottamento e la riaccompagnerà a scuola il mercoledì mattina dove sarà poi prelevata dalla madre. Il tutto salvo diversi accordi tra i genitori, anche in considerazione delle eIGenze lavorative dei genitori e della figlia.
DISPONE che
- le maggiori festività saranno alternate negli anni, prevedendo la Vigilia di Pasqua con l'uno ed il giorno di Pasqua e Pasquetta con l'altro; la Vigilia di Natale con l'uno e il Natale e Santo Stefano con l'altro, alternandosi in modo che chi festeggia la Pasqua con la bambina nell'anno non trascorrerà con lei il Natale e viceversa;
così il 31 dicembre ed il 1° gennaio con l'uno e l'Epifania il 06 gennaio con l'altro, con le modalità di cui al punto precedente e salvo diversi accordi;
Per_
- In ordine alle vacanze estive, i genitori avranno diritto di tenere con sé la figlia per quindici giorni anche non consecutivi. Ognuno dei genitori comunicherà all'altro, entro il mese di maggio di ogni anno, quando terrà la figlia nel periodo estivo, nell'ipotesi in cui uno dei genitori provveda in data successiva dovrà adeguarsi ai periodi già comunicati dall'altro; i genitori potranno utilizzare una settimana anche in altro periodo dell'anno;
DISPONE che il padre versi alla madre quale contributo per il mantenimento della figlia mediante bonifico, un importo complessivo annuale di € 2.400,00 (duemilaquattrocento/00), da corrispondere mensilmente in rate da € 200,00 (duecento/00) ciascuna, entro il giorno 30 di ogni mese con decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto, prevedendosi la rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo;
gli assegni familiari o assegno unico rimane a favore della IG.ra ; ad oggi rinunciano ad ogni reciproca richiesta di Parte_1 arretrati a qualsiasi titolo;
DISPONE che le spese straordinarie per la figlia saranno divise a metà, vi sarà obbligo al rimborso entro dieci giorni dalla rimessa della relativa ricevuta, fattura o altro documento di spesa.
Si precisa che quelle eccedenti € 150,00 cadauna dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, salvo i casi di urgente necessità.
Le spese straordinarie da precisare come segue.
SPESE COMPRESE NEL MANTENIMENTO DIRETTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche ( eccetto quelle universitarie), materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), di trasporto urbano ( tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate della scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola, trattamenti estetici
( parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali ( cinema, feste ed attività conviviali), spese per le cure degli animali domestici dei figli.
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesto il consenso dell'altro genitore: libri scolastici e dispositivi e apparecchi informatici ed elettronici, tickets, medicinali esclusi quelli da banco, occhiali da vista, ausili medici, spese sanitarie urgenti, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo, di assicurazione e carburante per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, spese per mezzi pubblici per raggiungere la scuola ove fuori comune di residenza, spese per un' attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura, attività ricreative abituali (cinema feste ed attività conviviali) e trattamenti estetici (parrucchiera, estetista). Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
A) Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi
(quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere.
B) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinarie di mezzi di trasporto (macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
C) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia o logopedia.
D) Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
DISPONE che il genitore che intenda fare una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro (via sms, email, fax) e l'altro dovrà manifestare il proprio motivato dissenso, sempre per scritto, entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta, in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso avverrà entro venti giorni dall'inoltro di copia della ricevuta di spesa con riferimento al CF della figlia ove necessario.
DA' ATTO che le parti concordano che l'assegno unico ed universale per i figli a carico erogato dall'IN (con qualunque denominazione esso assuma) e/o ogni altro emolumento posto a carico dello Stato, e/o ogni agevolazione fiscale stabilita a favore della figlia sarà percepito/a, fino Per_ alla decorrenza del limite di età previsto o dei presupposti stabiliti per provvedimento normativo, dalla IG.ra ; le spese straordinarie verranno detratte al 50% da ciascun genitore;
Parte_1
DA' ATTO che i ricorrenti sin da ora manifestano il reciproco consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altra autorizzazione per cui tale consenso sia necessario compresa quella che la figlia sia iscritta sul passaporto di entrambi.
Spese legali compensate.
Così deciso, nella Camera di ConIGlio del Tribunale di Pisa, il 07.07.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi