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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 08/03/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4093/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. ssa Barbara Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4093/2021 promossa da:
in forma abbreviata in proprio, Parte_1 Parte_2 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORMARO ANTONIO, elettivamente domiciliato in P.IVA_1 VIA DE' POETI 17, BOLOGNA presso il difensore avv. FORMARO ANTONIO
ATTORE
(C.F. ), cessionaria di e per essa quale mandataria Controparte_1 P.IVA_2 Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. FROJO ROBERTA elettivamente domiciliato ex CP_2 art. 16 undecies d. l.vo 173/2012 in indirizzo PEC presso il difensore avv. Email_1
FROJO ROBERTA
INTERVENUTO contro
. (C.F. ); Controparte_3 P.IVA_3
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. BAZZANI Parte_3 C.F._1
STEFANO, elettivamente domiciliato in VIA MALTA 2/6 S, 16121 GENOVA presso il difensore avv.
BAZZANI STEFANO
CONVENUTI IN RIASSUZIONE
CONCLUSIONI
Per in proprio: Parte_2
In via preliminare:
- accertare e dichiarare che ha ceduto pro soluto alla società i crediti Parte_2 Controparte_1 identificati nell'atto di cessione del 11.11.2021, tra i quali anche quello oggetto dell'odierno giudizio e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la società è la nuova titolare dei crediti oggetto Controparte_1
di causa;
pagina 1 di 8 - accertare e dichiarare che è carente di legittimazione passiva in relazione a richieste Parte_2
restitutorie e risarcitorie derivanti da atti o fatti avvenuti prima della cessione, comprese quelle eventualmente rinvenienti nell'atto di citazione in opposizione promosso originariamente nei confronti di;
Parte_2
Nel merito: - rigettare l'opposizione e le domande formulate da controparte, con particolare riferimento alle questioni inerenti i rapporti bancari de quibus originariamente accesi presso , Parte_2
costituitasi in proprio nel presente giudizio, siccome infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti;
In via subordinata: - nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare nonché al pagamento della somma accertata all'esito Controparte_4 Parte_3 dell'espletamento della CTU pari ad € 29.813,79 (ipotesi 1 di CTU), oltre interessi convenzionali dal
10.7.2020 sino al saldo, per tutti i motivi esposti in atti;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari.
Per : Parte_3
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta, preso atto dell'avvenuta revoca integrale e definitiva del decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 5061 del
22.7.2020:
Preliminarmente ed in via principale, dichiarare l'estinzione del giudizio anche nei confronti dell'ing.
a seguito dell'interruzione e mancata riassunzione del giudizio nei confronti della Società Pt_3
. Controparte_4
Subordinatamente, nel merito:
1. Dichiarare che non ha fornito adeguata ed esaustiva prova scritta del proprio Parte_2
asserito credito e per ciò solo, o comunque, per le ragioni descritte nella narrativa della comparsa di risposta dei convenuti, dichiarare che nulla è dovuto a favore di questa da parte del garante Pt_3
[...]
2. Accertare, dichiarare e riconoscere che la pretesa creditoria di in ordine al conto Parte_2
corrente n. 33259 ed agli altri rapporti ad esso connessi è ingiustificata, illegittima e conseguentemente dichiarare non dovute dall'ing. le somme esposte a debito sul summenzionato conto corrente;
Pt_3
3. Riconoscere, accertare e dichiarare l'invalidità, quanto meno a titolo di nullità parziale, ovvero l'inefficacia, del rapporto di conto corrente sopra detto in relazione alla determinazione e applicazione degli interessi debitori ultralegali, alla previsione ed applicazione dell'interesse anatocistico sui saldi pagina 2 di 8 debitori, all'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, delle commissioni disponibilità immediata fondi e delle commissioni d'istruttoria veloce/commissione utilizzo oltre disponibilità fondi;
4. Per l'effetto, provvedere alla rivisitazione ab initio dei rapporti e quindi alla corretta determinazione del saldo finale del conto corrente e degli altri rapporti di cui è causa, facendo proprie le osservazioni tecniche del CT di parte Pt_3
5. Condannare la convenuta e/o interveniente, in solido o come meglio ritenuto, alla rifusione CP_5
delle spese e competenze professionali, del presente giudizio oltre IVA e CPA 4%, comprese le spese della consulenza tecnica di parte e di quella eventuale di ufficio”.
Per , mandataria di : CP_2 Controparte_1
In via preliminare
1- Dichiararsi la decadenza dal diritto di impugnare gli estratti conto in conseguenza della mancata contestazione degli stessi per tutta la durata del rapporto, comunque nei termini da legge previsti.
2- 2- Accertarsi e dichiararsi la prescrizione estintiva ordinaria del diritto azionato ex art 2946 cc per il periodo ante 14.10.2010 (notifica opposizione 14.10.2020) stante la natura solutoria dei singoli addebiti e l'inerzia dell'opponente al diritto di ripetizione.
Nel merito:
1) Rigettarsi l'opposizione e le domande formulate, siccome infondate in fatto ed in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna al pagamento delle somme con lo stesso intimate.
In via subordinata:
Previa revoca del decreto ingiuntivo opposto e sentenza accertativa dell'obbligo di parti opponenti ad adempiere alle obbligazioni contrattuali sottoscritte condannarsi (P IVA Controparte_4
) nonché (C.F. , nato a [...] il [...]), con P.IVA_3 Parte_3 CodiceFiscale_2
il vincolo della solidarietà al pagamento a favore di cessionaria ex art 50 TUB, suo Controparte_1 legale rapp.te p.t., della capital somma di € 61.011,14, oltre interessi convenzionali dal 1.7.2020 sino al saldo ovvero la diversa somma inferiore o superiore istruttoriamente risultanda o ritenuta secondo giustizia.
In via di estremo subordine previa revoca del decreto ingiuntivo opposto e sentenza accertativa dell'obbligo di parti opponenti ad adempiere alle obbligazioni contrattuali sottoscritte condannarsi
(P IVA nonché (C.F. Controparte_4 P.IVA_3 Parte_3 C.F._2
, nato a [...] il [...]), con il vincolo della solidarietà al pagamento a favore di
[...] CP_1
cessionaria ex art 50 TUB, suo legale rapp.te p.t., della somma accertata all'esito
[...] dell'espletamento della CTU pari ad € 29.813,79 (ipotesi 1 di CTU), oltre interessi convenzionali dal pagina 3 di 8 10.7.2020 sino al saldo ovvero la diversa somma inferiore o superiore istruttoriamente risultanda o ritenuta secondo giustizia. Vinte le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 14/10/2020, la società ed Controparte_4 Pt_3
quest'ultimo in virtù della fideiussione omnibus sottoscritta in data 02.10.2012, sino alla
[...] concorrenza dell'importo massimo garantito di € 150.000,00 (cfr. doc. 6 fascicolo monitorio – doc. 13 comparsa in riassunzione , proponevano opposizione davanti al Tribunale di Torino Parte_4
avverso il decreto ingiuntivo n. 5061/2020 emesso dal Tribunale di Torino in data 22/07/2020 con il quale era stato loro ingiunto di pagare in favore di l'importo di € 61.011,14, oltre interessi e Parte_2
spese, quale debito residuo alla data del 30.6.2020 derivante dal contratto di conto corrente n. 33259-
40875264 del 26.3.2007, come da allegata certificazione ex art. 50 D. lgs. 385/1993 (cfr. docc. 2 e 5 fascicolo monitorio – doc. 13 comparsa in riassunzione sino alla revoca dei rapporti Parte_4
avvenuta in data 26.2.2022.
A seguito di declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale di Torino e conseguente revoca del decreto ingiuntivo emesso, con comparsa in riassunzione notificata in data 26/04/2021, Parte_2
a mezzo della propria mandataria riassumeva il giudizio innanzi all'intestato
[...] Parte_4
Tribunale di Genova dichiarato competente.
La banca contestava ai sensi dell'art. 1832 c.c. e 119 TUB la mancata impugnativa degli estratti conto che aveva inviato trimestralmente nei termini di cui all'art. 8 di contratto.
Sollevava, altresì, eccezione di prescrizione per il periodo anteriore al decennio dalla notifica della citazione (4.10.2019).
Contestava nel merito le doglianze degli opponenti.
Si costituivano in giudizio la società ed sottolineando, Controparte_4 CP_6
preliminarmente, la avvenuta revoca del decreto ingiuntivo e, nel merito, contestando le domande formulate dalla Banca. tra le parti intercorreva contratto di conto corrente del 26.3.2007, Pt_5
affidato, del quale la banca, con la seconda memoria, ha prodotto gli estratti conto integrali (doc. 24 e
25), in tal modo superando l'eccezione di mancata dimostrazione del proprio credito per avere basato la propria richiesta monitoria soltanto su di un mero “saldaconto”, oltre a contratto di apertura di credito per € 80.000,00 e a contratto di apertura di credito per € 20.000,00, sulla scorta di una perizia di parte, a sostegno dell'opposizione adducevano che in relazione a detto conto corrente “era stato pattuito solamente il tasso debitore per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente”, mentre “non era stato determinato il tasso debitore relativo all'apertura di credito”; che la pattuizione della misura degli interessi relativa al fido era prevista solamente nelle aperture di credito del 21 novembre 2016 (prodd.
pagina 4 di 8 nn. 3 e 4), ragione per la quale chiedevano la verifica della pattuizione in forma scritta degli Parte_2
interessi debitori e, in caso di mancanza di pattuizione scritta, la sostituzione del tasso applicato con quello sostitutivo minimo di cui all'art. 117 TUB;
illegittimo esercizio dello ius variandi; illegittima applicazione di interessi anatocistici;
addebiti illegittimi a titolo di CMS e successive commissioni applicate in sostituzione della CMS. Chiedevano, pertanto, il ricalcolo del saldo del conto corrente.
In data 08/03/2022 si costituiva in giudizio in proprio, nella sua qualità di titolare Parte_2
originaria dei rapporti bancari per cui è causa, facendo proprie le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese già formulate ed insistendo per l'accoglimento delle domande precedentemente rassegnate dalla mandataria Parte_4
Con comparsa di costituzione depositata 16.3.2022, premesso che in forza di un contratto di cessione di crediti, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130, concluso in data 11 novembre 2021,
[...]
aveva acquistato pro-soluto dal cedente tutti i crediti (per capitale, interessi, CP_1 Parte_2
anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche o enti i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i "Crediti"), ivi incluso quello di cui al presente atto;
che unitamente ai Crediti, il Cedente ha ceduto ad
[...]
anche (i) le cambiali che assistono taluni dei Crediti vantate nei confronti di alcuni dei CP_1
debitori ceduti nonché (ii) gli strumenti finanziari partecipativi derivanti dalla conversione parziale di uno dei Crediti, emessi da uno dei debitori ceduti, sottoscritti dal Cedente il 21 settembre 2017 e di proprietà dello stesso alla data di sottoscrizione del contratto di cessione, si costituiva in giudizio e per essa, quale mandataria, suo legale rapp.te p.t.,quale Controparte_1 CP_2
successore a titolo particolare nel diritto controverso, per la sola linea di credito attiva, eccettuate dunque le domande risarcitorie, di indebito arricchimento, le domande passive sulle quali rimaneva obbligata la cedente, richiamando e facendo proprie tutte le produzioni documentali, istanze, eccezioni, conclusioni preliminari/pregiudiziali/istruttorie e di merito nonché gli scritti tutti depositati da
. Parte_2
Preso atto dell'esito negativo della mediazione e del fallimento della società veniva CP_4
dichiarata l'interruzione del giudizio nei confornti della società e la causa proseguiva nei confronti
. Parte_3
Peraltro, nelle note scritte del 5.3.2023 la difesa di quest'ultimo rilevava che a seguito dell'interruzione e mancata riassunzione del giudizio nei confronti della società , il giudizio Controparte_4 si era estinto anche nei confronti di ques'ultimo.
pagina 5 di 8 Concessi i termini per memorie, la causa veniva istruita mediante l'acquisizione di CTU contabile;
quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
A seguito della dichiarazione di estinzione di in liquidazione in data 29.4.2022 il CP_4
procedimento è stato dichiarato interrotto nei confronti della predetta ed è proseguito nei confronti di
. Controparte_7
Non vi è dunque ragione di pronunciare “l'estinzione del giudizio anche nei confronti di a Pt_3 seguito della mancata riassunzione del giudizio nei confronti di ”. Controparte_4
La relativa domanda deve, pertanto, essere respinta.
Preliminarmente, l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1832 c.c. e 119 TUB sollevata dalla cessionaria deve essere respinta.
Costante giurisprudenza (da ultimo Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 20/11/2018, n. 30000) afferma che l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente.
Nel merito, la domanda di accertamento del credito è fondata nei limiti qui di seguito esposti.
In ottemperanza al quesito, che chiedeva di escludere ogni addebito per CMS e CIV, il CTU ha proceduto in tal senso per tutto il periodo oggetto di analisi.
La CTP della banca non condivideva l'integrale esclusione dal ricalcolo della c.m.s., ritenendo che risultasse pattuita nel contratto originario posto che ne indica la periodicità di addebito (trimestrale), la base di calcolo (massimo scoperto oltre il limite del fido) e la relativa aliquota. Si ritiene, in contrario, che la base di calcolo non sia determinata.
Sulla base delle osservazioni effettuate dal CTP di parte il CTU ha effettuato un calcolo CP_4 alternativo comprendente anche l'eliminazione della DIF, seppure non menzionata nel quesito, in quanto introdotta in sostituzione della CMS.
Il CTU ha correttamente eliminato l'effetto anatocistico dal 1gennaio 2014.
La verifica dello ius variandi è stata condotta dal CTU mantenendo solamente le variazioni contrattualizzate/ comunicate e quelle a favore del correntista.
Stante la presenza di contratti sottoscritti dal correntista, non sono stati riscontrati i presupposti applicativi dell'art 117 TUB.
pagina 6 di 8 Il CTU ha riscontrato superamenti del tasso soglia per il III° trimestre 2016 per entrambe le linee di credito (SBF e cassa). In entrambe le occorrenze, ha riscontrato una variazione nelle condizioni applicate sia nel trimestre precedente che in quello successivo.
Tuttavia, recependo un'osservazione del CTP della banca, che negava che lo sforamento nel I trimestre
2013 si fosse mai verificato posto che il superamento del TEG derivava dall'arrotondamento al secondo decimale, lo ha mantenuto solo con riferimento al III trimestre 2016 relativo al fido per cassa e al fido per anticipi e sbf e ha azzerato le relative partite contabili di addebito.
Il CTU, infine, espungeva le partite contabili illegittime maturate ante decennio prescrizione.
Il CTU all'esito della relazione formulava, pertanto, due ipotesi: nella prima, nella quale mantiene la commissione di disponibilità fondi, il saldo del conto corrente pari ad euro -65.130,94, è stato ricalcolato in euro -29.813,79 a credito della CP_5
nella seconda ipotesi, nella quale invece la commissione di disponibilità fondi viene epurata, il saldo del conto corrente pari ad euro -65.130,94, è stato ricalcolato in euro -6.187,14 sempre a credito della
Banca.
Si ritiene di recepire questa seconda ipotesi per identità sostanziale della questione in quanto trattasi di commissioni, CMS, CIV e DIF, tra loro assimilabili.
Si dichiara, pertanto, che il saldo ricalcolato del conto corrente n. 33259-40875264 alla data del
10.7.2020 è pari ad € 6.187, 14 a favore della banca, con una differenza a favore del correntista di €
58.943,80.
Di conseguenza va condannato al pagamento in favore di in persona Parte_3 Controparte_1
del legale rapp.te p.t., quale cessionaria della somma pari ad € 6.187,14, oltre interessi convenzionali dal 10.7.2020 sino al saldo.
Stante la parziale soccombenza le spese di lite, come di seguito liquidate, tra in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t., quale cessionaria, ed vanno dichiarate compensate per Parte_3
due terzi e il convenuto in riassunzione, attore in opposizione va condannato al pagamento in favore di del restante terzo. Controparte_1
Ritenuto che debbano trovare riferimento le tariffe professionali di cui al D.M. del 13.8.2022, n. 147 prendendo a riferimento i valori medi dello scaglione ad € 52.000,00 ad € 260.000,00 si liquidano: €
2.233,00 per la fase di studio;
€ 1.425,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 4.961,00 per la fase istruttoria ed € 3.722,00 per la fase decisionale e così complessivamente € 12.341,00 per compensi professionali, oltre Iva, cpa e 15% a titolo rimborso spese generali, di seguito operando la riduzione per effetto della disposta compensazione ed in € 786,00 per spese.
pagina 7 di 8 Le spese di lite tra , in proprio, in persona del legale rappresentante p.t. ed Parte_2 Parte_3
vanno dichiarate interamente compensate.
Le spese di CTU, come in atti liquidate, vanno nella stessa misura poste definitivamente a carico delle parti.
Va, infine, dichiarata l'estinzione del giudizio nei confronti di . Controparte_4
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , in proprio, e da Parte_2 CP_1
- e per essa quale mandataria -, intervenuta in luogo di , attore in
[...] CP_2 Parte_2
riassunzione, nei confronti di e di contrariis reiectis, Controparte_4 Parte_3
dichiara che il saldo ricalcolato del conto corrente n. 33259-40875264 alla data del 10.7.2020 è pari ad
€ 6.187, 14 a favore della banca, con una differenza a favore del correntista di € 58.943,80.
Condanna al pagamento in favore di in persona del legale rapp.te p.t., Parte_3 Controparte_1
quale cessionaria, della somma pari ad € 6.187,14, oltre interessi convenzionali dal 10.7.2020 sino al saldo.
Condanna al pagamento in favore di in persona del legale rapp.te p.t., Parte_3 Controparte_1
di un terzo delle spese di lite liquidato in € 4.114,00 per compensi professionali, oltre Iva, cpa e 15% a titolo rimborso spese generali, ed in € 262,00 per spese e compensando nei restanti due terzi.
Dichiara interamente compensate le spese di lite tra , in proprio, in persona del legale Parte_2
rappresentante p.t. ed . Parte_3
Pone nella stessa misura definitivamente a carico delle parti le spese di CTU come in atti liquidate.
Dichiara estinto il giudizio nei confronti di . Controparte_4
Genova, 8 marzo 2025
Il giudice
Barbara Romano
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. ssa Barbara Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4093/2021 promossa da:
in forma abbreviata in proprio, Parte_1 Parte_2 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORMARO ANTONIO, elettivamente domiciliato in P.IVA_1 VIA DE' POETI 17, BOLOGNA presso il difensore avv. FORMARO ANTONIO
ATTORE
(C.F. ), cessionaria di e per essa quale mandataria Controparte_1 P.IVA_2 Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. FROJO ROBERTA elettivamente domiciliato ex CP_2 art. 16 undecies d. l.vo 173/2012 in indirizzo PEC presso il difensore avv. Email_1
FROJO ROBERTA
INTERVENUTO contro
. (C.F. ); Controparte_3 P.IVA_3
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. BAZZANI Parte_3 C.F._1
STEFANO, elettivamente domiciliato in VIA MALTA 2/6 S, 16121 GENOVA presso il difensore avv.
BAZZANI STEFANO
CONVENUTI IN RIASSUZIONE
CONCLUSIONI
Per in proprio: Parte_2
In via preliminare:
- accertare e dichiarare che ha ceduto pro soluto alla società i crediti Parte_2 Controparte_1 identificati nell'atto di cessione del 11.11.2021, tra i quali anche quello oggetto dell'odierno giudizio e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la società è la nuova titolare dei crediti oggetto Controparte_1
di causa;
pagina 1 di 8 - accertare e dichiarare che è carente di legittimazione passiva in relazione a richieste Parte_2
restitutorie e risarcitorie derivanti da atti o fatti avvenuti prima della cessione, comprese quelle eventualmente rinvenienti nell'atto di citazione in opposizione promosso originariamente nei confronti di;
Parte_2
Nel merito: - rigettare l'opposizione e le domande formulate da controparte, con particolare riferimento alle questioni inerenti i rapporti bancari de quibus originariamente accesi presso , Parte_2
costituitasi in proprio nel presente giudizio, siccome infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti;
In via subordinata: - nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare nonché al pagamento della somma accertata all'esito Controparte_4 Parte_3 dell'espletamento della CTU pari ad € 29.813,79 (ipotesi 1 di CTU), oltre interessi convenzionali dal
10.7.2020 sino al saldo, per tutti i motivi esposti in atti;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari.
Per : Parte_3
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta, preso atto dell'avvenuta revoca integrale e definitiva del decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 5061 del
22.7.2020:
Preliminarmente ed in via principale, dichiarare l'estinzione del giudizio anche nei confronti dell'ing.
a seguito dell'interruzione e mancata riassunzione del giudizio nei confronti della Società Pt_3
. Controparte_4
Subordinatamente, nel merito:
1. Dichiarare che non ha fornito adeguata ed esaustiva prova scritta del proprio Parte_2
asserito credito e per ciò solo, o comunque, per le ragioni descritte nella narrativa della comparsa di risposta dei convenuti, dichiarare che nulla è dovuto a favore di questa da parte del garante Pt_3
[...]
2. Accertare, dichiarare e riconoscere che la pretesa creditoria di in ordine al conto Parte_2
corrente n. 33259 ed agli altri rapporti ad esso connessi è ingiustificata, illegittima e conseguentemente dichiarare non dovute dall'ing. le somme esposte a debito sul summenzionato conto corrente;
Pt_3
3. Riconoscere, accertare e dichiarare l'invalidità, quanto meno a titolo di nullità parziale, ovvero l'inefficacia, del rapporto di conto corrente sopra detto in relazione alla determinazione e applicazione degli interessi debitori ultralegali, alla previsione ed applicazione dell'interesse anatocistico sui saldi pagina 2 di 8 debitori, all'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, delle commissioni disponibilità immediata fondi e delle commissioni d'istruttoria veloce/commissione utilizzo oltre disponibilità fondi;
4. Per l'effetto, provvedere alla rivisitazione ab initio dei rapporti e quindi alla corretta determinazione del saldo finale del conto corrente e degli altri rapporti di cui è causa, facendo proprie le osservazioni tecniche del CT di parte Pt_3
5. Condannare la convenuta e/o interveniente, in solido o come meglio ritenuto, alla rifusione CP_5
delle spese e competenze professionali, del presente giudizio oltre IVA e CPA 4%, comprese le spese della consulenza tecnica di parte e di quella eventuale di ufficio”.
Per , mandataria di : CP_2 Controparte_1
In via preliminare
1- Dichiararsi la decadenza dal diritto di impugnare gli estratti conto in conseguenza della mancata contestazione degli stessi per tutta la durata del rapporto, comunque nei termini da legge previsti.
2- 2- Accertarsi e dichiararsi la prescrizione estintiva ordinaria del diritto azionato ex art 2946 cc per il periodo ante 14.10.2010 (notifica opposizione 14.10.2020) stante la natura solutoria dei singoli addebiti e l'inerzia dell'opponente al diritto di ripetizione.
Nel merito:
1) Rigettarsi l'opposizione e le domande formulate, siccome infondate in fatto ed in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna al pagamento delle somme con lo stesso intimate.
In via subordinata:
Previa revoca del decreto ingiuntivo opposto e sentenza accertativa dell'obbligo di parti opponenti ad adempiere alle obbligazioni contrattuali sottoscritte condannarsi (P IVA Controparte_4
) nonché (C.F. , nato a [...] il [...]), con P.IVA_3 Parte_3 CodiceFiscale_2
il vincolo della solidarietà al pagamento a favore di cessionaria ex art 50 TUB, suo Controparte_1 legale rapp.te p.t., della capital somma di € 61.011,14, oltre interessi convenzionali dal 1.7.2020 sino al saldo ovvero la diversa somma inferiore o superiore istruttoriamente risultanda o ritenuta secondo giustizia.
In via di estremo subordine previa revoca del decreto ingiuntivo opposto e sentenza accertativa dell'obbligo di parti opponenti ad adempiere alle obbligazioni contrattuali sottoscritte condannarsi
(P IVA nonché (C.F. Controparte_4 P.IVA_3 Parte_3 C.F._2
, nato a [...] il [...]), con il vincolo della solidarietà al pagamento a favore di
[...] CP_1
cessionaria ex art 50 TUB, suo legale rapp.te p.t., della somma accertata all'esito
[...] dell'espletamento della CTU pari ad € 29.813,79 (ipotesi 1 di CTU), oltre interessi convenzionali dal pagina 3 di 8 10.7.2020 sino al saldo ovvero la diversa somma inferiore o superiore istruttoriamente risultanda o ritenuta secondo giustizia. Vinte le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 14/10/2020, la società ed Controparte_4 Pt_3
quest'ultimo in virtù della fideiussione omnibus sottoscritta in data 02.10.2012, sino alla
[...] concorrenza dell'importo massimo garantito di € 150.000,00 (cfr. doc. 6 fascicolo monitorio – doc. 13 comparsa in riassunzione , proponevano opposizione davanti al Tribunale di Torino Parte_4
avverso il decreto ingiuntivo n. 5061/2020 emesso dal Tribunale di Torino in data 22/07/2020 con il quale era stato loro ingiunto di pagare in favore di l'importo di € 61.011,14, oltre interessi e Parte_2
spese, quale debito residuo alla data del 30.6.2020 derivante dal contratto di conto corrente n. 33259-
40875264 del 26.3.2007, come da allegata certificazione ex art. 50 D. lgs. 385/1993 (cfr. docc. 2 e 5 fascicolo monitorio – doc. 13 comparsa in riassunzione sino alla revoca dei rapporti Parte_4
avvenuta in data 26.2.2022.
A seguito di declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale di Torino e conseguente revoca del decreto ingiuntivo emesso, con comparsa in riassunzione notificata in data 26/04/2021, Parte_2
a mezzo della propria mandataria riassumeva il giudizio innanzi all'intestato
[...] Parte_4
Tribunale di Genova dichiarato competente.
La banca contestava ai sensi dell'art. 1832 c.c. e 119 TUB la mancata impugnativa degli estratti conto che aveva inviato trimestralmente nei termini di cui all'art. 8 di contratto.
Sollevava, altresì, eccezione di prescrizione per il periodo anteriore al decennio dalla notifica della citazione (4.10.2019).
Contestava nel merito le doglianze degli opponenti.
Si costituivano in giudizio la società ed sottolineando, Controparte_4 CP_6
preliminarmente, la avvenuta revoca del decreto ingiuntivo e, nel merito, contestando le domande formulate dalla Banca. tra le parti intercorreva contratto di conto corrente del 26.3.2007, Pt_5
affidato, del quale la banca, con la seconda memoria, ha prodotto gli estratti conto integrali (doc. 24 e
25), in tal modo superando l'eccezione di mancata dimostrazione del proprio credito per avere basato la propria richiesta monitoria soltanto su di un mero “saldaconto”, oltre a contratto di apertura di credito per € 80.000,00 e a contratto di apertura di credito per € 20.000,00, sulla scorta di una perizia di parte, a sostegno dell'opposizione adducevano che in relazione a detto conto corrente “era stato pattuito solamente il tasso debitore per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente”, mentre “non era stato determinato il tasso debitore relativo all'apertura di credito”; che la pattuizione della misura degli interessi relativa al fido era prevista solamente nelle aperture di credito del 21 novembre 2016 (prodd.
pagina 4 di 8 nn. 3 e 4), ragione per la quale chiedevano la verifica della pattuizione in forma scritta degli Parte_2
interessi debitori e, in caso di mancanza di pattuizione scritta, la sostituzione del tasso applicato con quello sostitutivo minimo di cui all'art. 117 TUB;
illegittimo esercizio dello ius variandi; illegittima applicazione di interessi anatocistici;
addebiti illegittimi a titolo di CMS e successive commissioni applicate in sostituzione della CMS. Chiedevano, pertanto, il ricalcolo del saldo del conto corrente.
In data 08/03/2022 si costituiva in giudizio in proprio, nella sua qualità di titolare Parte_2
originaria dei rapporti bancari per cui è causa, facendo proprie le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese già formulate ed insistendo per l'accoglimento delle domande precedentemente rassegnate dalla mandataria Parte_4
Con comparsa di costituzione depositata 16.3.2022, premesso che in forza di un contratto di cessione di crediti, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130, concluso in data 11 novembre 2021,
[...]
aveva acquistato pro-soluto dal cedente tutti i crediti (per capitale, interessi, CP_1 Parte_2
anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche o enti i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i "Crediti"), ivi incluso quello di cui al presente atto;
che unitamente ai Crediti, il Cedente ha ceduto ad
[...]
anche (i) le cambiali che assistono taluni dei Crediti vantate nei confronti di alcuni dei CP_1
debitori ceduti nonché (ii) gli strumenti finanziari partecipativi derivanti dalla conversione parziale di uno dei Crediti, emessi da uno dei debitori ceduti, sottoscritti dal Cedente il 21 settembre 2017 e di proprietà dello stesso alla data di sottoscrizione del contratto di cessione, si costituiva in giudizio e per essa, quale mandataria, suo legale rapp.te p.t.,quale Controparte_1 CP_2
successore a titolo particolare nel diritto controverso, per la sola linea di credito attiva, eccettuate dunque le domande risarcitorie, di indebito arricchimento, le domande passive sulle quali rimaneva obbligata la cedente, richiamando e facendo proprie tutte le produzioni documentali, istanze, eccezioni, conclusioni preliminari/pregiudiziali/istruttorie e di merito nonché gli scritti tutti depositati da
. Parte_2
Preso atto dell'esito negativo della mediazione e del fallimento della società veniva CP_4
dichiarata l'interruzione del giudizio nei confornti della società e la causa proseguiva nei confronti
. Parte_3
Peraltro, nelle note scritte del 5.3.2023 la difesa di quest'ultimo rilevava che a seguito dell'interruzione e mancata riassunzione del giudizio nei confronti della società , il giudizio Controparte_4 si era estinto anche nei confronti di ques'ultimo.
pagina 5 di 8 Concessi i termini per memorie, la causa veniva istruita mediante l'acquisizione di CTU contabile;
quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
A seguito della dichiarazione di estinzione di in liquidazione in data 29.4.2022 il CP_4
procedimento è stato dichiarato interrotto nei confronti della predetta ed è proseguito nei confronti di
. Controparte_7
Non vi è dunque ragione di pronunciare “l'estinzione del giudizio anche nei confronti di a Pt_3 seguito della mancata riassunzione del giudizio nei confronti di ”. Controparte_4
La relativa domanda deve, pertanto, essere respinta.
Preliminarmente, l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1832 c.c. e 119 TUB sollevata dalla cessionaria deve essere respinta.
Costante giurisprudenza (da ultimo Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 20/11/2018, n. 30000) afferma che l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente.
Nel merito, la domanda di accertamento del credito è fondata nei limiti qui di seguito esposti.
In ottemperanza al quesito, che chiedeva di escludere ogni addebito per CMS e CIV, il CTU ha proceduto in tal senso per tutto il periodo oggetto di analisi.
La CTP della banca non condivideva l'integrale esclusione dal ricalcolo della c.m.s., ritenendo che risultasse pattuita nel contratto originario posto che ne indica la periodicità di addebito (trimestrale), la base di calcolo (massimo scoperto oltre il limite del fido) e la relativa aliquota. Si ritiene, in contrario, che la base di calcolo non sia determinata.
Sulla base delle osservazioni effettuate dal CTP di parte il CTU ha effettuato un calcolo CP_4 alternativo comprendente anche l'eliminazione della DIF, seppure non menzionata nel quesito, in quanto introdotta in sostituzione della CMS.
Il CTU ha correttamente eliminato l'effetto anatocistico dal 1gennaio 2014.
La verifica dello ius variandi è stata condotta dal CTU mantenendo solamente le variazioni contrattualizzate/ comunicate e quelle a favore del correntista.
Stante la presenza di contratti sottoscritti dal correntista, non sono stati riscontrati i presupposti applicativi dell'art 117 TUB.
pagina 6 di 8 Il CTU ha riscontrato superamenti del tasso soglia per il III° trimestre 2016 per entrambe le linee di credito (SBF e cassa). In entrambe le occorrenze, ha riscontrato una variazione nelle condizioni applicate sia nel trimestre precedente che in quello successivo.
Tuttavia, recependo un'osservazione del CTP della banca, che negava che lo sforamento nel I trimestre
2013 si fosse mai verificato posto che il superamento del TEG derivava dall'arrotondamento al secondo decimale, lo ha mantenuto solo con riferimento al III trimestre 2016 relativo al fido per cassa e al fido per anticipi e sbf e ha azzerato le relative partite contabili di addebito.
Il CTU, infine, espungeva le partite contabili illegittime maturate ante decennio prescrizione.
Il CTU all'esito della relazione formulava, pertanto, due ipotesi: nella prima, nella quale mantiene la commissione di disponibilità fondi, il saldo del conto corrente pari ad euro -65.130,94, è stato ricalcolato in euro -29.813,79 a credito della CP_5
nella seconda ipotesi, nella quale invece la commissione di disponibilità fondi viene epurata, il saldo del conto corrente pari ad euro -65.130,94, è stato ricalcolato in euro -6.187,14 sempre a credito della
Banca.
Si ritiene di recepire questa seconda ipotesi per identità sostanziale della questione in quanto trattasi di commissioni, CMS, CIV e DIF, tra loro assimilabili.
Si dichiara, pertanto, che il saldo ricalcolato del conto corrente n. 33259-40875264 alla data del
10.7.2020 è pari ad € 6.187, 14 a favore della banca, con una differenza a favore del correntista di €
58.943,80.
Di conseguenza va condannato al pagamento in favore di in persona Parte_3 Controparte_1
del legale rapp.te p.t., quale cessionaria della somma pari ad € 6.187,14, oltre interessi convenzionali dal 10.7.2020 sino al saldo.
Stante la parziale soccombenza le spese di lite, come di seguito liquidate, tra in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t., quale cessionaria, ed vanno dichiarate compensate per Parte_3
due terzi e il convenuto in riassunzione, attore in opposizione va condannato al pagamento in favore di del restante terzo. Controparte_1
Ritenuto che debbano trovare riferimento le tariffe professionali di cui al D.M. del 13.8.2022, n. 147 prendendo a riferimento i valori medi dello scaglione ad € 52.000,00 ad € 260.000,00 si liquidano: €
2.233,00 per la fase di studio;
€ 1.425,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 4.961,00 per la fase istruttoria ed € 3.722,00 per la fase decisionale e così complessivamente € 12.341,00 per compensi professionali, oltre Iva, cpa e 15% a titolo rimborso spese generali, di seguito operando la riduzione per effetto della disposta compensazione ed in € 786,00 per spese.
pagina 7 di 8 Le spese di lite tra , in proprio, in persona del legale rappresentante p.t. ed Parte_2 Parte_3
vanno dichiarate interamente compensate.
Le spese di CTU, come in atti liquidate, vanno nella stessa misura poste definitivamente a carico delle parti.
Va, infine, dichiarata l'estinzione del giudizio nei confronti di . Controparte_4
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , in proprio, e da Parte_2 CP_1
- e per essa quale mandataria -, intervenuta in luogo di , attore in
[...] CP_2 Parte_2
riassunzione, nei confronti di e di contrariis reiectis, Controparte_4 Parte_3
dichiara che il saldo ricalcolato del conto corrente n. 33259-40875264 alla data del 10.7.2020 è pari ad
€ 6.187, 14 a favore della banca, con una differenza a favore del correntista di € 58.943,80.
Condanna al pagamento in favore di in persona del legale rapp.te p.t., Parte_3 Controparte_1
quale cessionaria, della somma pari ad € 6.187,14, oltre interessi convenzionali dal 10.7.2020 sino al saldo.
Condanna al pagamento in favore di in persona del legale rapp.te p.t., Parte_3 Controparte_1
di un terzo delle spese di lite liquidato in € 4.114,00 per compensi professionali, oltre Iva, cpa e 15% a titolo rimborso spese generali, ed in € 262,00 per spese e compensando nei restanti due terzi.
Dichiara interamente compensate le spese di lite tra , in proprio, in persona del legale Parte_2
rappresentante p.t. ed . Parte_3
Pone nella stessa misura definitivamente a carico delle parti le spese di CTU come in atti liquidate.
Dichiara estinto il giudizio nei confronti di . Controparte_4
Genova, 8 marzo 2025
Il giudice
Barbara Romano
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