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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/07/2025, n. 2950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2950 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZ. LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 6319/2024
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 8006/2023
TRA in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio
Brancaccio, elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_1
Giuseppe Marano, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.06.2023, proponeva, ai sensi dell'art. Controparte_1
1 che l' dopo averla sottoposta a visita, l'aveva riconosciuto invalida nella misura Pt_1
del 67%, con conseguente esclusione dei requisiti per la prestazione indicata.
Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p.o., dott. , riconosceva la periziata invalida Persona_1 nella misura del 74% e, dunque, la sussistenza del requisito sanitario per l'assegno mensile assistenziale, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del
09.12.2021.
L' previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, Pt_1
con ricorso depositato in data 16.05.2024, proponeva rituale opposizione chiedendo accertarsi l'insussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti sanitari per la prestazione suddetta. Il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva che, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso Controparte_1
dedotto, chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma degli esiti dell'accertamento tecnico preventivo.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti e rinnovate le operazioni peritali, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 01.07.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o.
(n. 8006/2023 R.G.) la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p,c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente, sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
Ebbene, la specificità dei motivi di opposizione ha imposto l'espletamento della c.t.u. anche nella presente fase di giudizio, avendo parte ricorrente motivatamente e dettagliatamente prospettato una errata valutazione delle condizioni di salute della ricorrente.
2 Sennonché il c.t.u. nominato per l'espletamento della perizia in fase di opposizione, dott.
, all'esito di un'attenta analisi delle condizioni della periziata, basata sulla Persona_2 documentazione medica prodotta e sull'esame obiettivo, ha ritenuto di esprimere le seguenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione peritale depositata il 30.05.2025):
“Dopo aver valutato la documentazione medica allegata al fascicolo processuale,
l'anamnesi ed i risultati dell'esame obiettivo ritengo di poter affermare che la SI.ra
è affetta dalle seguenti infermità valutabili: Esiti di ictus ischemico;
Controparte_1
Esiti di vertebroplastica lombare a moderato impegno funzionale. […] Il principale motivo di dissenso concerne la valutazione degli esiti dell'ictus cerebrale patito dalla
SI.ra e di quella per l'impianto del loop recorder che, in ATP, hanno dato CP_1
luogo ad una percentuale complessiva del 55% utilizzando i codici tabellari 7.306 e
6.002. Per un corretto inquadramento occorre considerare i concetti di emiparesi e ipostenia. L'emiparesi è una condizione neurologica caratterizzata dalla paralisi parziale di un lato del corpo, in genere causata da un danno al cervello o ai nervi: si differenzia dall'emiplegia, che invece rappresenta una paralisi completa dello stesso lato. L'ipostenia è una condizione medica caratterizzata da una diminuzione della forza muscolare, che può essere localizzata in specifici muscoli o coinvolgere parte o l'intero corpo. Orbene, nel caso in discussione si è trattato di un ictus cerebrale di tipo ischemico destro da occlusione dell'arteria cerebrale media omolaterale trattata con trobolisi endovenosa (ad accesso inguinale) e trombectomia meccanica. Per una migliore comprensione degli esiti si ricorda che la trombolisi è un trattamento utilizzato per sciogliere i coaguli di sangue (trombi) che causano l'ictus ischemico, mentre la trombectomia è una tecnica consistente nell'asportazione di un trombo occludente un vaso arterioso o venoso. I menzionati interventi hanno portato ad una disostruzione del tratto arterioso sede trombotica ristabilendo il flusso ematico, per cui è plausibile l'esito non in una emiplegia o in una emiparesi (che sarebbe conseguita molto probabilmente in assenza di trattamento), bensì ad una ipostenia per altro già riscontrata all'atto della dimissione ospedaliera del 06.10.2021. Non sono documentate recidive e la diagnosi della visita di invalidità, l'esame obiettivo in fase di ATP e nel corso della presente ctu depongono chiaramente per una ipostenia. Alla luce delle menzionate considerazioni appare evidente che richieda una valutazione diversa. Per quanto concerne il loop recorder è un dispositivo impiantabile, utilizzato allo scopo di rilevare le occasionali
3 anomalie del ritmo cardiaco. Il dispositivo è dotato di una memoria ciclica e registra in modo continuo il ritmo cardiaco, restituendo un tracciato elettrocardiografico che, a differenza dell'ECG Holter, permette un monitoraggio molto più lungo. Si differenzia dal defibrillatore cardioverter impiantabile (ICD) che è un dispositivo medico che può fungere sia da pacemaker sia da defibrillatore. Se la frequenza cardiaca è troppo lenta,
l'ICD può agire come un pacemaker, erogando impulsi elettrici per stimolare il cuore.
Se il ritmo cardiaco è troppo veloce o pericoloso, l'ICD può erogare uno shock elettrico per ripristinare un battito cardiaco normale, un processo chiamato defibrillazione. È chiaro che il dispositivo impiantato è finalizzato ad un semplice monitoraggio e non interviene in casi di aritmia. Nella relazione di ATP la valutazione è complessiva non avendosi distinte le due percentuali. Alla luce di tali considerazioni l'ipostenia va valutata con il codice 7.343 al 21% e 7.338 al 20% che sono in concorrenza per cui va applicata la formula per il calcolo delle minorazioni plurime (cosiddetta salomonica) per una percentuale complessiva del 40% (anche l'eventuale ricorso, in via analogica, al codice 7.306 (emiparesi emisoma non dominante) condurrebbe al medesimo risultato, mentre per l'impianto del loop recorder il codice utilizzato (6.002) è per le forme seguenti a pace-maker non applicabile: si ricorda che non si è in presenza di tale dispositivo, non sono documentate aritmie, né sono state evidenziate nel corso dell'esame obiettivo per cui, in via analogica si ricorre al codice 6.445 al 15%. Non sono stati sollevati rilevi critici per la valutazione della patologia vertebrale e degli esiti della vertebroplastica al 35% che, in base alla documentazione disponibile e all'esame obiettivo, viene condivisa dallo scrivente. Similmente è per la sindrome depressiva lieve codice 2.204 al 10% che in quanto inferiore all'11% e non in concorrenza con le altre infermità non entra nel calcolo complessivo dell'invalidità. Da ultimo si osserva che nella fase avversata le infermità prese in considerazione (55% e 35%) conducono ad una percentuale del 71%. Codici Valutativi 1. Esiti di ictus ischemico dx con ipostenia sx: codice 7.306 = 40% (oppure 7.338 20% e 7.343 21%);
2. Esiti di vertebroplastica lombare a moderato impegno funzionale: codice 7.010 = 35%;
3. Impianto di loop recorder: codice analogico 6.445 = 15%.
4. Sindrome depressiva reattiva lieve: codice
2.204 = 10%. Le infermità sono in coesistenza, per cui ricorrono le condizioni di applicabilità della formula riduzionistica prevista dal D.M. 05.02.1992: n. 1 + n. 2 =
61% + n. 3 = 67%. Non vi è incidenza sulla capacità semispecifica. Non sussistono i
4 Requisiti di cui al D.M. 02.07.2007 (esonero da visite di controllo). Provvedimento impugnato: valutazione del 67% a visita di invalidità e del 74% in ATP. Prestazione richiesta: riconoscimento di un'invalidità ≥ 74% dal 09.12.2021. Riscontro valutativo
Invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa con Percentuale del 67%
(sessantasette), dal 09.12.2021. CONCLUSIONE. Non sussistono i requisiti medico- legali per riconoscere una percentuale di invalidità ≥ 74%.”.
Le argomentazioni del consulente risultano, ad avviso di questo Giudice, dettagliatamente descrittive delle patologie quali riscontrate dall'esame obiettivo e chiare ed esaustive in ordine alla valutazione dell'incidenza delle stesse sulla capacità lavorativa della ricorrente e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite ai fini dell'esclusione della sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione richiesta.
La difesa dell'opposta, d'altronde, neppure ha contestato, se non genericamente, le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato nella presente fase.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Nulla sulle spese ex art. 152 disp. att.ne c.p.c.
Le spese di c.t.u. sono liquidate a carico dell' come da separati decreti. Pt_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie il ricorso in opposizione;
b) nulla sulle spese;
c) liquida le spese di c.t.u. con separati decreti e le pone definitivamente a carico dell' Pt_1
Si comunichi.
Aversa, 02.07.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Rosa Pacelli
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile rappresentando
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 6319/2024
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 8006/2023
TRA in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio
Brancaccio, elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_1
Giuseppe Marano, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.06.2023, proponeva, ai sensi dell'art. Controparte_1
1 che l' dopo averla sottoposta a visita, l'aveva riconosciuto invalida nella misura Pt_1
del 67%, con conseguente esclusione dei requisiti per la prestazione indicata.
Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p.o., dott. , riconosceva la periziata invalida Persona_1 nella misura del 74% e, dunque, la sussistenza del requisito sanitario per l'assegno mensile assistenziale, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del
09.12.2021.
L' previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, Pt_1
con ricorso depositato in data 16.05.2024, proponeva rituale opposizione chiedendo accertarsi l'insussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti sanitari per la prestazione suddetta. Il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva che, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso Controparte_1
dedotto, chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma degli esiti dell'accertamento tecnico preventivo.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti e rinnovate le operazioni peritali, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 01.07.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o.
(n. 8006/2023 R.G.) la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p,c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente, sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
Ebbene, la specificità dei motivi di opposizione ha imposto l'espletamento della c.t.u. anche nella presente fase di giudizio, avendo parte ricorrente motivatamente e dettagliatamente prospettato una errata valutazione delle condizioni di salute della ricorrente.
2 Sennonché il c.t.u. nominato per l'espletamento della perizia in fase di opposizione, dott.
, all'esito di un'attenta analisi delle condizioni della periziata, basata sulla Persona_2 documentazione medica prodotta e sull'esame obiettivo, ha ritenuto di esprimere le seguenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione peritale depositata il 30.05.2025):
“Dopo aver valutato la documentazione medica allegata al fascicolo processuale,
l'anamnesi ed i risultati dell'esame obiettivo ritengo di poter affermare che la SI.ra
è affetta dalle seguenti infermità valutabili: Esiti di ictus ischemico;
Controparte_1
Esiti di vertebroplastica lombare a moderato impegno funzionale. […] Il principale motivo di dissenso concerne la valutazione degli esiti dell'ictus cerebrale patito dalla
SI.ra e di quella per l'impianto del loop recorder che, in ATP, hanno dato CP_1
luogo ad una percentuale complessiva del 55% utilizzando i codici tabellari 7.306 e
6.002. Per un corretto inquadramento occorre considerare i concetti di emiparesi e ipostenia. L'emiparesi è una condizione neurologica caratterizzata dalla paralisi parziale di un lato del corpo, in genere causata da un danno al cervello o ai nervi: si differenzia dall'emiplegia, che invece rappresenta una paralisi completa dello stesso lato. L'ipostenia è una condizione medica caratterizzata da una diminuzione della forza muscolare, che può essere localizzata in specifici muscoli o coinvolgere parte o l'intero corpo. Orbene, nel caso in discussione si è trattato di un ictus cerebrale di tipo ischemico destro da occlusione dell'arteria cerebrale media omolaterale trattata con trobolisi endovenosa (ad accesso inguinale) e trombectomia meccanica. Per una migliore comprensione degli esiti si ricorda che la trombolisi è un trattamento utilizzato per sciogliere i coaguli di sangue (trombi) che causano l'ictus ischemico, mentre la trombectomia è una tecnica consistente nell'asportazione di un trombo occludente un vaso arterioso o venoso. I menzionati interventi hanno portato ad una disostruzione del tratto arterioso sede trombotica ristabilendo il flusso ematico, per cui è plausibile l'esito non in una emiplegia o in una emiparesi (che sarebbe conseguita molto probabilmente in assenza di trattamento), bensì ad una ipostenia per altro già riscontrata all'atto della dimissione ospedaliera del 06.10.2021. Non sono documentate recidive e la diagnosi della visita di invalidità, l'esame obiettivo in fase di ATP e nel corso della presente ctu depongono chiaramente per una ipostenia. Alla luce delle menzionate considerazioni appare evidente che richieda una valutazione diversa. Per quanto concerne il loop recorder è un dispositivo impiantabile, utilizzato allo scopo di rilevare le occasionali
3 anomalie del ritmo cardiaco. Il dispositivo è dotato di una memoria ciclica e registra in modo continuo il ritmo cardiaco, restituendo un tracciato elettrocardiografico che, a differenza dell'ECG Holter, permette un monitoraggio molto più lungo. Si differenzia dal defibrillatore cardioverter impiantabile (ICD) che è un dispositivo medico che può fungere sia da pacemaker sia da defibrillatore. Se la frequenza cardiaca è troppo lenta,
l'ICD può agire come un pacemaker, erogando impulsi elettrici per stimolare il cuore.
Se il ritmo cardiaco è troppo veloce o pericoloso, l'ICD può erogare uno shock elettrico per ripristinare un battito cardiaco normale, un processo chiamato defibrillazione. È chiaro che il dispositivo impiantato è finalizzato ad un semplice monitoraggio e non interviene in casi di aritmia. Nella relazione di ATP la valutazione è complessiva non avendosi distinte le due percentuali. Alla luce di tali considerazioni l'ipostenia va valutata con il codice 7.343 al 21% e 7.338 al 20% che sono in concorrenza per cui va applicata la formula per il calcolo delle minorazioni plurime (cosiddetta salomonica) per una percentuale complessiva del 40% (anche l'eventuale ricorso, in via analogica, al codice 7.306 (emiparesi emisoma non dominante) condurrebbe al medesimo risultato, mentre per l'impianto del loop recorder il codice utilizzato (6.002) è per le forme seguenti a pace-maker non applicabile: si ricorda che non si è in presenza di tale dispositivo, non sono documentate aritmie, né sono state evidenziate nel corso dell'esame obiettivo per cui, in via analogica si ricorre al codice 6.445 al 15%. Non sono stati sollevati rilevi critici per la valutazione della patologia vertebrale e degli esiti della vertebroplastica al 35% che, in base alla documentazione disponibile e all'esame obiettivo, viene condivisa dallo scrivente. Similmente è per la sindrome depressiva lieve codice 2.204 al 10% che in quanto inferiore all'11% e non in concorrenza con le altre infermità non entra nel calcolo complessivo dell'invalidità. Da ultimo si osserva che nella fase avversata le infermità prese in considerazione (55% e 35%) conducono ad una percentuale del 71%. Codici Valutativi 1. Esiti di ictus ischemico dx con ipostenia sx: codice 7.306 = 40% (oppure 7.338 20% e 7.343 21%);
2. Esiti di vertebroplastica lombare a moderato impegno funzionale: codice 7.010 = 35%;
3. Impianto di loop recorder: codice analogico 6.445 = 15%.
4. Sindrome depressiva reattiva lieve: codice
2.204 = 10%. Le infermità sono in coesistenza, per cui ricorrono le condizioni di applicabilità della formula riduzionistica prevista dal D.M. 05.02.1992: n. 1 + n. 2 =
61% + n. 3 = 67%. Non vi è incidenza sulla capacità semispecifica. Non sussistono i
4 Requisiti di cui al D.M. 02.07.2007 (esonero da visite di controllo). Provvedimento impugnato: valutazione del 67% a visita di invalidità e del 74% in ATP. Prestazione richiesta: riconoscimento di un'invalidità ≥ 74% dal 09.12.2021. Riscontro valutativo
Invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa con Percentuale del 67%
(sessantasette), dal 09.12.2021. CONCLUSIONE. Non sussistono i requisiti medico- legali per riconoscere una percentuale di invalidità ≥ 74%.”.
Le argomentazioni del consulente risultano, ad avviso di questo Giudice, dettagliatamente descrittive delle patologie quali riscontrate dall'esame obiettivo e chiare ed esaustive in ordine alla valutazione dell'incidenza delle stesse sulla capacità lavorativa della ricorrente e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite ai fini dell'esclusione della sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione richiesta.
La difesa dell'opposta, d'altronde, neppure ha contestato, se non genericamente, le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato nella presente fase.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Nulla sulle spese ex art. 152 disp. att.ne c.p.c.
Le spese di c.t.u. sono liquidate a carico dell' come da separati decreti. Pt_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie il ricorso in opposizione;
b) nulla sulle spese;
c) liquida le spese di c.t.u. con separati decreti e le pone definitivamente a carico dell' Pt_1
Si comunichi.
Aversa, 02.07.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Rosa Pacelli
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile rappresentando