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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/12/2025, n. 2740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2740 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Tommaso Sdogati, nel contraddittorio tra le parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 3013/2025 promossa da:
(P. IVA ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante Sig. rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Controparte_1
Incardona con studio in Genova, Viale Roma, 8/4 in qualità di parte opponente;
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Maggi CP_2 C.F._1 presso il cui studio in Genova, Via Fieschi 8/3, è elettivamente domiciliato in qualità di parte opposta.
Conclusioni: come in atti.
IN FATTO
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. con contestuale istanza di sospensiva ex art. 624 c.p.c., la contestava l'atto di precetto Controparte_1 notificatole in data 13.03.2025 d orto di euro 53.340,94. Tale CP_2 atto di precetto si riferiva al decreto i . 1971/2024 emesso dal Tribunale di Genova (R.G. 5314/2024) su richiesta di parte opposta. L'opponente lamentava che nei suoi confronti non era mai stata effettuata una valida notifica del suddetto decreto e che, quindi, l'atto di precetto doveva essere integralmente revocato non sussistendo il suo presupposto naturale ossia la notifica del titolo esecutivo ed il passaggio in giudicato del titolo. A sostegno di quanto esposto, la affermava di aver CP_1 proposto in data 31.10.2024 ricorso ex art. 188 disp. . avverso il D.I. n. 1971/2024, sostenendo l'inesistenza della notifica dello stesso, non essendo essa pervenuta sul proprio indirizzo di posta elettronica, per come modificato e pubblicizzato, nel rispetto delle prescrizioni normativamente previste;
che infatti il Tribunale con provvedimento del 14.02.2025 certificava la nullità della notificazione di controparte. Inoltre, la proponeva istanza di sospensione dell'atto di CP_1 precetto, ritenendo sussis isiti del fumus boni iuris, per quanto argomentato
1 con riferimento alla nullità della notifica, nonché il periculum in mora, atteso che l'inizio dell'azione esecutiva potrebbe determinare la paralisi della sua attività. Il Tribunale, ritenuto di dover decidere sulla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto all'esito del contraddittorio tra le parti, fissava udienza cautelare di discussione al giorno 14.05.2025. Si costituiva in giudizio il quale contestava integralmente il contenuto CP_2 dell'atto di citazione di c In particolare, deduceva il convenuto che parte attrice aveva già proposto avverso il decreto ingiuntivo n. 1971/2024 ricorso ex art. 188 disp. att. c.p.c., il quale veniva dichiarato inammissibile dal momento che la notifica effettuata non poteva considerarsi inesistente;
che pertanto sarebbe errato da parte della sostenere che la notifica non sia stata effettuata;
che l'istanza di CP_1 esecutorietà ex art. 647 c.p.c. depositata in data 8.11.2024 era stata formulata sulla basa della notifica del D.I., antecedentemente al ricorso depositato da controparte, e che quindi si distinguerebbe dalla successiva istanza ex art. 647 c.p.c. del 27.02.2025, formulata una volta preso atto che la aveva preso conoscenza giuridica del CP_1 decreto ingiuntivo senza aver proposto opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c.; che infatti avverso la nullità della notifica controparte non proponeva alcuna opposizione e che quindi il Tribunale correttamente concedeva l'esecutorietà al titolo in data 11.03.2025, senza incorrere in contraddittorietà con l'ordinanza emessa a conclusione del procedimento ex art. 188 disp att. c.p.c.; che pertanto doveva considerarsi insussistente il requisito del fumus boni iuris;
che, per quanto riguarda il periculum in mora, la non presentava documentazione contabile dalla quale CP_1 desumersi un effettiv onomico derivante dall'esecuzione forzata. All'udienza del 14.05.2025, l'avv. Incardona chiedeva breve rinvio e all'udienza del 15.05.2025, esaurita la discussione tra le parti, il Tribunale riservava la decisione. Con ordinanza del 26.05.2025 il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto azionato da parte opposta. La causa proseguiva nel merito e, considerata l'assenza di richieste istruttorie avanzate dalle parti, ritenuta la stessa matura per la decisione all'udienza del 30.09.2025, veniva fissata udienza al 10.12.2025 ex art. 281 sexies c.p.c. L'opponente concludeva chiedendo “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Genova, ogni richiesta avversaria disattesa e reietta, e previa ogni declaratoria necessaria di rito o di merito, in accoglimento della presente domanda: - In via principale e nel merito, revocare e dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto per insussistenza dei requisiti dei presupposti come evidenziati in narrativa.”. Parte opposta concludeva chiedendo “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis, in via principale e nel merito respingere l'opposizione per cui si procede per tutte le motivazioni esposte e per l'effetto confermare l'efficacia del Precetto notificato. Con vittoria di spese e onorari del presente procedimento e del sub-procedimento, comprensivi di accessori come per legge.”. All'esito della suddetta udienza il Tribunale riservava la decisione.
IN DIRITTO
La presente controversia deve risolversi avendo riguardo sostanzialmente a due questioni, ossia l'esistenza o meno della notifica del titolo esecutivo da parte del signor
2 nei confronti di parte opponente nonché l'asserita contraddittorietà e/o CP_2 za tra l'ordinanza emessa dal Tribunale ex art. 188 disp. att. c.p.c. in data 14.02.2025 e il successivo decreto emesso dal medesimo Giudice in data 11.03.2025. Al riguardo, non risultano sopravvenute nel corso del giudizio di merito e rispetto alla statuizione cautelare già adottata, elementi sopravvenuti, in fatto ed in diritto, atti a modificare il quadro giuridico e fattuale di riferimento. Occorre anzitutto rilevare come il bbia provveduto a notificare atto di precetto CP_2 alla in data 13.03.2025, sulla base del provvedimento dell'11.03.2025 con cui CP_1 il l DI emetteva Decreto di Esecutorietà (n. cron. 860/2025, RG n. 5314/2024). Parte attrice lamentava che la suddetta concessione di esecutorietà sarebbe in contrasto con la precedente ordinanza del 14.02.2025, pronunciata sul ricorso ex 188 disp. att. c.p.c. proposto dall'opponente medesimo, e con la quale si rilevava la nullità della notifica del decreto ingiuntivo da parte del e pertanto si CP_2 rigettava l'istanza di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. Tuttavia, deve rilevarsi come la ricostruzione della non tenga conto CP_1 dei nuovi elementi che hanno condotto alla concessione dell'esecutorietà da parte del Giudice della fase monitoria e non possa, pertanto, trovare accoglimento. Infatti, si rileva che nell'ordinanza del 14.02.2025, oltre al rigetto dell'istanza di esecutorietà, si dichiarava altresì inammissibile il ricorso ex art. 188 disp. att. c.p.c., in ragione del fatto che lo stesso è ammissibile soltanto con riguardo a decreti non notificati o la cui notifica sia giuridicamente inesistente, mentre se il decreto è stato notificato, ancorché fuori termine, o la notifica sia affetta da nullità, l'unico rimedio eventualmente esperibile è l'opposizione ai sensi degli artt. 645 e 650 c.p.c., a seconda dei casi (Cass. Sez. I sent. n. 3552/2014; Cass. 2.4.2010, n. 8126). Posto che nel caso di specie la notifica, eseguita presso un indirizzo pec non risultante dai pubblici registri al momento della notifica medesima ma ancora attivo, è stata ritenuta nulla e non inesistente, in ossequio ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui “la notificazione via pec presso l'indirizzo di posta elettronica non risultante dai pubblici registri deve ritenersi nulla e non inesistente” (ex multis Cass. Sez. II, ord. n. 17437/2024, Cass. Sez. V ord. n. 11744/2022, Cass. Sez. II ord. n. 1157411/2018), si ritiene in questa sede inammissibile l'opposizione all'atto di precetto proposta. Dunque, avrebbe dovuto proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi CP_1 degli artt 0 c.p.c., come rilevato dallo stesso Giudice del ricorso ex art. 188 disp. att. c.p.c. Del resto, occorre considerare che l'art. 650 c.p.c., rubricato “Opposizione tardiva”, specificamente prevede la rimessione in termini dell'intimato se prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione (o per caso fortuito o forza maggiore). Ed invero, appare evidente che con la proposizione del ricorso ex art. 188 disp. att. c.p.c. parte attrice si è mostrata pienamente a conoscenza del decreto ingiuntivo oggetto di controversia e che dunque in quella sede e nei termini di legge avrebbe dovuto promuovere le proprie ragioni avverso il decreto ingiuntivo. Si ritiene dunque che in questa sede, con l'opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non possa farsi valere la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, in quanto il giudice adito con
3 la suddetta opposizione è diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo, e quest'ultimo è l'unico giudice che può decidere su ogni questione riguardante la validità o la nullità del titolo esecutivo. Si condivide pertanto il principio per cui “la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non determina in sé l'inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può essere dedotta mediante opposizione a precetto o all'esecuzione intrapresa in forza dello stesso, ai sensi degli artt. 615 e 617 cpc, restando invece attribuita alla competenza funzionale del giudice dell'opposizione al decreto – ai sensi dell'art. 645 cpc e, ricorrendone le condizioni, dell'art. 650 cpc – la cognizione di ogni questione attinente all'eventuale nullità o inefficacia del provvedimento monitorio” (Cass. civ. 15.11.2019, n. 29729). Peraltro, si deve rilevare che lo stesso Giudice che concedeva l'esecutorietà ex art. 647 c.p.c. correttamente valutava la mancata opposizione tardiva di , sulla base CP_1 della comprovata conoscenza legale del decreto ingiuntivo ella stessa, avvenuta quantomeno con la proposizione del ricorso ex art. 188 disp. att. c.p.c.; l'avvenuta conoscenza veniva considerata quale circostanza valutabile ai fini della decorrenza del termine ex art. 641 c.p.c., anche con riferimento all'opposizione di cui all'art. 650 c.p.c. Nel medesimo provvedimento si considerava altresì riproponibile l'istanza ex art. 647 c.p.c. Anche questo Giudice ritiene corretto tale assunto (persuasivo Trib. Reggio Emilia, 15.07.2022; Cass. Civ. 21046/2006) e, peraltro, si rileva come la riproponibilità stessa presupponga di per sé la possibilità che vi sia un successivo accoglimento rispetto ad un iniziale rigetto. Pertanto, non risulta presente alcun conflitto tra l'ordinanza ex art. 188 disp. att. c.p.c. ed il decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. dato che il Giudice emetteva il secondo provvedimento sulla base di una nuova valutazione e, in particolare, valutava la nullità della notifica del D.I. ma anche la conoscenza legale dello stesso in capo all'odierno opponente e la mancata proposizione del rimedio ex art. 650 c.p.c. Inoltre, la doglianza in esame non appare scrutinabile nella presente sede in quanto la sussistenza delle condizioni che legittimano la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., è sindacabile esclusivamente nel giudizio di opposizione promosso ai sensi dell'art. 645 o dell'art. 650 c.p.c. (Cass. Civ. n. 36196/2021). In conclusione, pertanto, si deve respingere l'opposizione a precetto proposta da parte opponente in quanto le doglianze dedotte nella presente sede andavano avanzate tramite opposizione tardiva a D.I. in ragione della competenza funzionale che l'art. 650 c.p.c. attribuisce al Giudice di tale giudizio. Da ultimo, per quanto la questione non risulta essere stata oggetto di doglianza formale, non va comunque sottaciuto che, circa la comunicazione effettuata via pec dalla cancelleria del Tribunale in data 20.05.2025 ai procuratori legali delle parti, contenente il provvedimento con cui il Tribunale differiva l'udienza ex art. 183 c.p.c. al giorno 30.09.2025, va fatto presente che tale comunicazione risulta effettivamente annotata come “differimento discussione orale (281 sexies c.p.c.) al 30.09.2025 ore 10.30 in presenza” ed in tal modo comunicata ma che la mail PEC inviata ai procuratori delle
4 parti conteneva comunque il provvedimento del Tribunale, depositato in data 20.05.2025, con cui viene statuito “differisce ex art. 171 bis co. 3 c.p.c. l'udienza ex art. 183 c.p.c., fissata in atto di citazione al giorno 27.07.2025, al giorno 30.09.2025 alle ore 10.30”. Ne consegue che nonostante l'erronea annotazione telematica da parte della cancelleria non si ravvisa alcun vulnus al diritto di difesa ed al contraddittorio in capo alle parti, dato che comunque la comunicazione conteneva il provvedimento integralmente del Tribunale, ordinariamente intelleggibile, ove veniva operato il differimento della prima udienza ai sensi dell'art. 171 bis co. 3 c.p.c., laddove tale disposizione legislativa prevede “Quando non occorre pronunciare i provvedimenti previsti dal secondo comma, il giudice conferma o differisce, fino a un massimo di quarantacinque giorni, la data dell'udienza di comparizione delle parti e indica le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione nelle memorie integrative di cui all'articolo 171 ter, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda”. Pertanto, l'udienza differita al 30.09.2025 costituiva a tutti gli effetti udienza ex art. 183 co. 1 c.p.c. e le parti, tramite la lettura del provvedimento contenuto nella notifica via pec effettuata dalla cancelleria in apposito contenitore c.d. winrar.zip, ben potevano in modo chiaro e semplice avere contezza di quali adempimenti effettivi fossero previsti per tale udienza, ossia poter depositare eventualmente le proprie memorie ex art. 171 ter c.p.c. nonostante l'erronea annotazione dell'adempimento da parte della cancelleria. Elemento essenziale delle mail PEC di comunicazione, sulla cui base il procuratore legale deve fondare una consapevole cognizione di quale tipologia di udienza/adempimenti da porre in essere, risulta infatti essere il provvedimento in formato PDF emesso dal Tribunale contenuto nella mail stessa e non l'annotazione compiuta dalla cancelleria in modo erroneo. Ciò risulta confermato dall'interpretazione del principio di diritto pronunciato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 4100/2024, secondo cui alla digitalizzazione delle procedure corrisponde un accresciuto onere di diligenza e collaborazione da parte degli avvocati. Tale decisione insegna che un problema tecnico, come può essere la ricezione di una notifica PEC illeggibile, non è una “zona franca” che sospende i termini processuali ma, al contrario, costituisce campanello d'allarme che impone un'azione immediata, ossia quella di acquisire informazioni sul contenuto dell'allegato. L'avvocato non può semplicemente ignorare la comunicazione o attendere. Deve, al contrario, contattare la cancelleria, chiedere chiarimenti, sollecitare un nuovo invio o, se necessario, presentare un'istanza di rimessione in termini. Tale principio di diritto, pronunciato in punto di mail PEC illeggibili o dal contenuto corrotto, che incentra sul dovere di diligenza del procuratore legale la verifica dell'effettivo contenuto delle mail PEC pervenute, si appalesa tanto più applicabile in presenza di una mail PEC non avente alcun problema circa l'effettiva ricezione nella casella di destinazione e contenente il file effettivo in formato .PDF, costituito dal provvedimento del Tribunale, come quella inviata nel caso di specie risultando di semplice soluzione aprire il predetto file, essendo quest'ultimo la fonte dell'effettiva conoscenza a cui il procuratore legale deve fare affidamento.
5 Non si rinvengono, altresì, elementi atti ad integrare la nullità di una tale notifica telematica in quanto conforme ai requisiti normativi richiesti dall'art. 16 D.M. n. 44/2011 Ministero Giustizia riguardante la notifica telematica degli atti ed all'art. 13 Regolamento 16.04.2014 DGSIA – Allegato 6 -. La regolamentazione delle spese di lite segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e devono essere quantificate tenendo conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, secondo quanto previsto dal D.M. n. 55/2014 (Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247) come aggiornato dal D.M. n. 147/2022. Il valore della presente controversia deve individuarsi avendo riguardo all'importo contenuto nell'atto di precetto e, risultando quest'ultimo pari ad euro 53.340,94, la presente controversia rientra nello scaglione “da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00” di cui alle Tabelle n. 2 e 10 allegate al D.M. 147/2022. Considerata la semplicità delle questioni versate agli atti i compensi vengono decurtati del 50% e, data l'assenza della fase istruttoria, la stessa non viene considerata. Pertanto, le spese di lite vengono quantificate in euro 4.216,50 per la fase di merito e in euro 2.612,00 per la fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica, nel procedimento di opposizione ex art. 615 c.p.c. N. RG. 3013/2025 promosso da Controparte_1
contro così provvede:
[...] CP_2
- rigetta l'opposizione a precetto per le causali di cui in motivazione;
- condanna al rimborso delle spese di lite in favore di Controparte_1 CP_2 che s .828,50 (euro 4.216,50 + euro 2.612,00)
[...] compenso professionale oltre accessori di legge se dovuti.
Genova, 11.12.2025 Il Giudice Dott. Tommaso Sdogati
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Sezione VII Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Tommaso Sdogati, nel contraddittorio tra le parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 3013/2025 promossa da:
(P. IVA ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante Sig. rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Controparte_1
Incardona con studio in Genova, Viale Roma, 8/4 in qualità di parte opponente;
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Maggi CP_2 C.F._1 presso il cui studio in Genova, Via Fieschi 8/3, è elettivamente domiciliato in qualità di parte opposta.
Conclusioni: come in atti.
IN FATTO
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. con contestuale istanza di sospensiva ex art. 624 c.p.c., la contestava l'atto di precetto Controparte_1 notificatole in data 13.03.2025 d orto di euro 53.340,94. Tale CP_2 atto di precetto si riferiva al decreto i . 1971/2024 emesso dal Tribunale di Genova (R.G. 5314/2024) su richiesta di parte opposta. L'opponente lamentava che nei suoi confronti non era mai stata effettuata una valida notifica del suddetto decreto e che, quindi, l'atto di precetto doveva essere integralmente revocato non sussistendo il suo presupposto naturale ossia la notifica del titolo esecutivo ed il passaggio in giudicato del titolo. A sostegno di quanto esposto, la affermava di aver CP_1 proposto in data 31.10.2024 ricorso ex art. 188 disp. . avverso il D.I. n. 1971/2024, sostenendo l'inesistenza della notifica dello stesso, non essendo essa pervenuta sul proprio indirizzo di posta elettronica, per come modificato e pubblicizzato, nel rispetto delle prescrizioni normativamente previste;
che infatti il Tribunale con provvedimento del 14.02.2025 certificava la nullità della notificazione di controparte. Inoltre, la proponeva istanza di sospensione dell'atto di CP_1 precetto, ritenendo sussis isiti del fumus boni iuris, per quanto argomentato
1 con riferimento alla nullità della notifica, nonché il periculum in mora, atteso che l'inizio dell'azione esecutiva potrebbe determinare la paralisi della sua attività. Il Tribunale, ritenuto di dover decidere sulla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto all'esito del contraddittorio tra le parti, fissava udienza cautelare di discussione al giorno 14.05.2025. Si costituiva in giudizio il quale contestava integralmente il contenuto CP_2 dell'atto di citazione di c In particolare, deduceva il convenuto che parte attrice aveva già proposto avverso il decreto ingiuntivo n. 1971/2024 ricorso ex art. 188 disp. att. c.p.c., il quale veniva dichiarato inammissibile dal momento che la notifica effettuata non poteva considerarsi inesistente;
che pertanto sarebbe errato da parte della sostenere che la notifica non sia stata effettuata;
che l'istanza di CP_1 esecutorietà ex art. 647 c.p.c. depositata in data 8.11.2024 era stata formulata sulla basa della notifica del D.I., antecedentemente al ricorso depositato da controparte, e che quindi si distinguerebbe dalla successiva istanza ex art. 647 c.p.c. del 27.02.2025, formulata una volta preso atto che la aveva preso conoscenza giuridica del CP_1 decreto ingiuntivo senza aver proposto opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c.; che infatti avverso la nullità della notifica controparte non proponeva alcuna opposizione e che quindi il Tribunale correttamente concedeva l'esecutorietà al titolo in data 11.03.2025, senza incorrere in contraddittorietà con l'ordinanza emessa a conclusione del procedimento ex art. 188 disp att. c.p.c.; che pertanto doveva considerarsi insussistente il requisito del fumus boni iuris;
che, per quanto riguarda il periculum in mora, la non presentava documentazione contabile dalla quale CP_1 desumersi un effettiv onomico derivante dall'esecuzione forzata. All'udienza del 14.05.2025, l'avv. Incardona chiedeva breve rinvio e all'udienza del 15.05.2025, esaurita la discussione tra le parti, il Tribunale riservava la decisione. Con ordinanza del 26.05.2025 il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto azionato da parte opposta. La causa proseguiva nel merito e, considerata l'assenza di richieste istruttorie avanzate dalle parti, ritenuta la stessa matura per la decisione all'udienza del 30.09.2025, veniva fissata udienza al 10.12.2025 ex art. 281 sexies c.p.c. L'opponente concludeva chiedendo “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Genova, ogni richiesta avversaria disattesa e reietta, e previa ogni declaratoria necessaria di rito o di merito, in accoglimento della presente domanda: - In via principale e nel merito, revocare e dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto per insussistenza dei requisiti dei presupposti come evidenziati in narrativa.”. Parte opposta concludeva chiedendo “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis, in via principale e nel merito respingere l'opposizione per cui si procede per tutte le motivazioni esposte e per l'effetto confermare l'efficacia del Precetto notificato. Con vittoria di spese e onorari del presente procedimento e del sub-procedimento, comprensivi di accessori come per legge.”. All'esito della suddetta udienza il Tribunale riservava la decisione.
IN DIRITTO
La presente controversia deve risolversi avendo riguardo sostanzialmente a due questioni, ossia l'esistenza o meno della notifica del titolo esecutivo da parte del signor
2 nei confronti di parte opponente nonché l'asserita contraddittorietà e/o CP_2 za tra l'ordinanza emessa dal Tribunale ex art. 188 disp. att. c.p.c. in data 14.02.2025 e il successivo decreto emesso dal medesimo Giudice in data 11.03.2025. Al riguardo, non risultano sopravvenute nel corso del giudizio di merito e rispetto alla statuizione cautelare già adottata, elementi sopravvenuti, in fatto ed in diritto, atti a modificare il quadro giuridico e fattuale di riferimento. Occorre anzitutto rilevare come il bbia provveduto a notificare atto di precetto CP_2 alla in data 13.03.2025, sulla base del provvedimento dell'11.03.2025 con cui CP_1 il l DI emetteva Decreto di Esecutorietà (n. cron. 860/2025, RG n. 5314/2024). Parte attrice lamentava che la suddetta concessione di esecutorietà sarebbe in contrasto con la precedente ordinanza del 14.02.2025, pronunciata sul ricorso ex 188 disp. att. c.p.c. proposto dall'opponente medesimo, e con la quale si rilevava la nullità della notifica del decreto ingiuntivo da parte del e pertanto si CP_2 rigettava l'istanza di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. Tuttavia, deve rilevarsi come la ricostruzione della non tenga conto CP_1 dei nuovi elementi che hanno condotto alla concessione dell'esecutorietà da parte del Giudice della fase monitoria e non possa, pertanto, trovare accoglimento. Infatti, si rileva che nell'ordinanza del 14.02.2025, oltre al rigetto dell'istanza di esecutorietà, si dichiarava altresì inammissibile il ricorso ex art. 188 disp. att. c.p.c., in ragione del fatto che lo stesso è ammissibile soltanto con riguardo a decreti non notificati o la cui notifica sia giuridicamente inesistente, mentre se il decreto è stato notificato, ancorché fuori termine, o la notifica sia affetta da nullità, l'unico rimedio eventualmente esperibile è l'opposizione ai sensi degli artt. 645 e 650 c.p.c., a seconda dei casi (Cass. Sez. I sent. n. 3552/2014; Cass. 2.4.2010, n. 8126). Posto che nel caso di specie la notifica, eseguita presso un indirizzo pec non risultante dai pubblici registri al momento della notifica medesima ma ancora attivo, è stata ritenuta nulla e non inesistente, in ossequio ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui “la notificazione via pec presso l'indirizzo di posta elettronica non risultante dai pubblici registri deve ritenersi nulla e non inesistente” (ex multis Cass. Sez. II, ord. n. 17437/2024, Cass. Sez. V ord. n. 11744/2022, Cass. Sez. II ord. n. 1157411/2018), si ritiene in questa sede inammissibile l'opposizione all'atto di precetto proposta. Dunque, avrebbe dovuto proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi CP_1 degli artt 0 c.p.c., come rilevato dallo stesso Giudice del ricorso ex art. 188 disp. att. c.p.c. Del resto, occorre considerare che l'art. 650 c.p.c., rubricato “Opposizione tardiva”, specificamente prevede la rimessione in termini dell'intimato se prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione (o per caso fortuito o forza maggiore). Ed invero, appare evidente che con la proposizione del ricorso ex art. 188 disp. att. c.p.c. parte attrice si è mostrata pienamente a conoscenza del decreto ingiuntivo oggetto di controversia e che dunque in quella sede e nei termini di legge avrebbe dovuto promuovere le proprie ragioni avverso il decreto ingiuntivo. Si ritiene dunque che in questa sede, con l'opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non possa farsi valere la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, in quanto il giudice adito con
3 la suddetta opposizione è diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo, e quest'ultimo è l'unico giudice che può decidere su ogni questione riguardante la validità o la nullità del titolo esecutivo. Si condivide pertanto il principio per cui “la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non determina in sé l'inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può essere dedotta mediante opposizione a precetto o all'esecuzione intrapresa in forza dello stesso, ai sensi degli artt. 615 e 617 cpc, restando invece attribuita alla competenza funzionale del giudice dell'opposizione al decreto – ai sensi dell'art. 645 cpc e, ricorrendone le condizioni, dell'art. 650 cpc – la cognizione di ogni questione attinente all'eventuale nullità o inefficacia del provvedimento monitorio” (Cass. civ. 15.11.2019, n. 29729). Peraltro, si deve rilevare che lo stesso Giudice che concedeva l'esecutorietà ex art. 647 c.p.c. correttamente valutava la mancata opposizione tardiva di , sulla base CP_1 della comprovata conoscenza legale del decreto ingiuntivo ella stessa, avvenuta quantomeno con la proposizione del ricorso ex art. 188 disp. att. c.p.c.; l'avvenuta conoscenza veniva considerata quale circostanza valutabile ai fini della decorrenza del termine ex art. 641 c.p.c., anche con riferimento all'opposizione di cui all'art. 650 c.p.c. Nel medesimo provvedimento si considerava altresì riproponibile l'istanza ex art. 647 c.p.c. Anche questo Giudice ritiene corretto tale assunto (persuasivo Trib. Reggio Emilia, 15.07.2022; Cass. Civ. 21046/2006) e, peraltro, si rileva come la riproponibilità stessa presupponga di per sé la possibilità che vi sia un successivo accoglimento rispetto ad un iniziale rigetto. Pertanto, non risulta presente alcun conflitto tra l'ordinanza ex art. 188 disp. att. c.p.c. ed il decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. dato che il Giudice emetteva il secondo provvedimento sulla base di una nuova valutazione e, in particolare, valutava la nullità della notifica del D.I. ma anche la conoscenza legale dello stesso in capo all'odierno opponente e la mancata proposizione del rimedio ex art. 650 c.p.c. Inoltre, la doglianza in esame non appare scrutinabile nella presente sede in quanto la sussistenza delle condizioni che legittimano la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., è sindacabile esclusivamente nel giudizio di opposizione promosso ai sensi dell'art. 645 o dell'art. 650 c.p.c. (Cass. Civ. n. 36196/2021). In conclusione, pertanto, si deve respingere l'opposizione a precetto proposta da parte opponente in quanto le doglianze dedotte nella presente sede andavano avanzate tramite opposizione tardiva a D.I. in ragione della competenza funzionale che l'art. 650 c.p.c. attribuisce al Giudice di tale giudizio. Da ultimo, per quanto la questione non risulta essere stata oggetto di doglianza formale, non va comunque sottaciuto che, circa la comunicazione effettuata via pec dalla cancelleria del Tribunale in data 20.05.2025 ai procuratori legali delle parti, contenente il provvedimento con cui il Tribunale differiva l'udienza ex art. 183 c.p.c. al giorno 30.09.2025, va fatto presente che tale comunicazione risulta effettivamente annotata come “differimento discussione orale (281 sexies c.p.c.) al 30.09.2025 ore 10.30 in presenza” ed in tal modo comunicata ma che la mail PEC inviata ai procuratori delle
4 parti conteneva comunque il provvedimento del Tribunale, depositato in data 20.05.2025, con cui viene statuito “differisce ex art. 171 bis co. 3 c.p.c. l'udienza ex art. 183 c.p.c., fissata in atto di citazione al giorno 27.07.2025, al giorno 30.09.2025 alle ore 10.30”. Ne consegue che nonostante l'erronea annotazione telematica da parte della cancelleria non si ravvisa alcun vulnus al diritto di difesa ed al contraddittorio in capo alle parti, dato che comunque la comunicazione conteneva il provvedimento integralmente del Tribunale, ordinariamente intelleggibile, ove veniva operato il differimento della prima udienza ai sensi dell'art. 171 bis co. 3 c.p.c., laddove tale disposizione legislativa prevede “Quando non occorre pronunciare i provvedimenti previsti dal secondo comma, il giudice conferma o differisce, fino a un massimo di quarantacinque giorni, la data dell'udienza di comparizione delle parti e indica le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione nelle memorie integrative di cui all'articolo 171 ter, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda”. Pertanto, l'udienza differita al 30.09.2025 costituiva a tutti gli effetti udienza ex art. 183 co. 1 c.p.c. e le parti, tramite la lettura del provvedimento contenuto nella notifica via pec effettuata dalla cancelleria in apposito contenitore c.d. winrar.zip, ben potevano in modo chiaro e semplice avere contezza di quali adempimenti effettivi fossero previsti per tale udienza, ossia poter depositare eventualmente le proprie memorie ex art. 171 ter c.p.c. nonostante l'erronea annotazione dell'adempimento da parte della cancelleria. Elemento essenziale delle mail PEC di comunicazione, sulla cui base il procuratore legale deve fondare una consapevole cognizione di quale tipologia di udienza/adempimenti da porre in essere, risulta infatti essere il provvedimento in formato PDF emesso dal Tribunale contenuto nella mail stessa e non l'annotazione compiuta dalla cancelleria in modo erroneo. Ciò risulta confermato dall'interpretazione del principio di diritto pronunciato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 4100/2024, secondo cui alla digitalizzazione delle procedure corrisponde un accresciuto onere di diligenza e collaborazione da parte degli avvocati. Tale decisione insegna che un problema tecnico, come può essere la ricezione di una notifica PEC illeggibile, non è una “zona franca” che sospende i termini processuali ma, al contrario, costituisce campanello d'allarme che impone un'azione immediata, ossia quella di acquisire informazioni sul contenuto dell'allegato. L'avvocato non può semplicemente ignorare la comunicazione o attendere. Deve, al contrario, contattare la cancelleria, chiedere chiarimenti, sollecitare un nuovo invio o, se necessario, presentare un'istanza di rimessione in termini. Tale principio di diritto, pronunciato in punto di mail PEC illeggibili o dal contenuto corrotto, che incentra sul dovere di diligenza del procuratore legale la verifica dell'effettivo contenuto delle mail PEC pervenute, si appalesa tanto più applicabile in presenza di una mail PEC non avente alcun problema circa l'effettiva ricezione nella casella di destinazione e contenente il file effettivo in formato .PDF, costituito dal provvedimento del Tribunale, come quella inviata nel caso di specie risultando di semplice soluzione aprire il predetto file, essendo quest'ultimo la fonte dell'effettiva conoscenza a cui il procuratore legale deve fare affidamento.
5 Non si rinvengono, altresì, elementi atti ad integrare la nullità di una tale notifica telematica in quanto conforme ai requisiti normativi richiesti dall'art. 16 D.M. n. 44/2011 Ministero Giustizia riguardante la notifica telematica degli atti ed all'art. 13 Regolamento 16.04.2014 DGSIA – Allegato 6 -. La regolamentazione delle spese di lite segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e devono essere quantificate tenendo conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, secondo quanto previsto dal D.M. n. 55/2014 (Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247) come aggiornato dal D.M. n. 147/2022. Il valore della presente controversia deve individuarsi avendo riguardo all'importo contenuto nell'atto di precetto e, risultando quest'ultimo pari ad euro 53.340,94, la presente controversia rientra nello scaglione “da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00” di cui alle Tabelle n. 2 e 10 allegate al D.M. 147/2022. Considerata la semplicità delle questioni versate agli atti i compensi vengono decurtati del 50% e, data l'assenza della fase istruttoria, la stessa non viene considerata. Pertanto, le spese di lite vengono quantificate in euro 4.216,50 per la fase di merito e in euro 2.612,00 per la fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica, nel procedimento di opposizione ex art. 615 c.p.c. N. RG. 3013/2025 promosso da Controparte_1
contro così provvede:
[...] CP_2
- rigetta l'opposizione a precetto per le causali di cui in motivazione;
- condanna al rimborso delle spese di lite in favore di Controparte_1 CP_2 che s .828,50 (euro 4.216,50 + euro 2.612,00)
[...] compenso professionale oltre accessori di legge se dovuti.
Genova, 11.12.2025 Il Giudice Dott. Tommaso Sdogati
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