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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/07/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1441/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est.
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1441/2023 R.G.,
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio promossa da
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Città Giardino – fraz. di Melilli (SR), Via Parma n.10, elettivamente domiciliato in Avola (SR), Via
Cavour n.27 presso lo studio dell'avv. Gaetano Consiglio, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in
Siracusa, in Via Necropoli Grotticelle n. 26, presso lo studio dell'avv. Salvatore Piccione, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente pagina 1 di 6 con l'intervento del pubblico ministero (visto dell'1/06/2023);
posta in decisione all'esito dell'udienza del 22 aprile 2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 15/03/2023, il ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente, celebrato con rito concordatario, in Siracusa in data 1/07/1994 (Atto trascritto nel Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 213, Parte II, Serie A, Anno 1994).
Esponeva in premessa:
- di avere contratto matrimonio con la sig.ra , in data 1/07/1994, in Siracusa;
CP_1
- che dalla loro unione sono nati due figli: a Siracusa, il 23/03/1998) e (a Siracusa, il Per_1 Per_2
26/10/2004), entrambi ad oggi maggiorenni ed economicamente non indipendenti;
- di essersi separato consensualmente dalla moglie con decreto di omologazione n. 129/2018 del
23/03/2018;
- che i coniugi non si sono più riconciliati dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale.
Tutto ciò premesso, trascorsi i termini di legge, chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse la declaratoria invocata, disponendo l'assegnazione della casa familiare - censita al catasto fabbricati del
Comune di Melilli (SR) al foglio 86, p.lla 1.514, Ctg A/7 - in regime di comproprietà, ad entrambi i coniugi, secondo la seguente ripartizione (alla Sig.ra il piano inferiore, mentre al Sig. CP_1
il primo piano), manifestando anche la disponibilità a consentire la divisione in due Parte_1
distinte unità abitative ovvero a cedere la propria quota, previo accollo del mutuo e a fronte del pagamento di un prezzo pari ad Euro 50.000,00; inoltre, rinunciava al mantenimento reciproco, essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti e si obbligava a corrispondere in favore dei figli un assegno di mantenimento nella misura di Euro 100,00 ciascuno, oltre a concorrere alle spese straordinarie, poste a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50 % ciascuno.
Con decreto del 3/04/2023, il Presidente delegato ordinava innanzi a sé la comparizione dei coniugi all'udienza del 31/10/2023, fissando il termine del 30/06/2023 per la notificazione del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a 45 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio del coniuge convenuto.
pagina 2 di 6 Con comparsa del 15/09/2023 si costituiva in giudizio la resistente, la quale non si opponeva alla declaratoria ex adverso richiesta, fatta salva la domanda di mantenimento dei figli. Chiedeva, inoltre, di rigettare la domanda di divisione della casa familiare nonché di ritenere e dichiarare che il ricorrente dovrà corrispondere mensilmente alla resistente la somma di Euro 800,00 a titolo di mantenimento dei figli (Euro 400,00 cadauno), con aggiornamento annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza camerale suindicata, il Presidente - esperito inutilmente il tentativo di conciliazione tra i coniugi – si riservava di provvedere.
Con ordinanza presidenziale dell'11/01/2024, sciogliendo la riserva precedentemente assunta, il
Presidente delegato adottava provvedimenti temporanei ed urgenti, confermando i provvedimenti della separazione e disponendo accertamenti a mezzo della Guardia di Finanza e rinviava all'udienza del
22/10/2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il Presidente del.- dato atto della presentazione dell'istanza di revisione dell'assegno di mantenimento dal Sig. in data 16/04/2024 - disponeva la trattazione della suddetta istanza all'udienza del Pt_1
22/10/2024.
All'udienza cartolare del 22/10/2024, il Presidente del.– ritenuta l'insussistenza di fatti nuovi giustificativi di una immediata revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, essendo imputabile al la sua ridotta capacità mensile ed acquisite le informazioni della Guardia di Finanza come da Pt_1
relazione del 4/04/2024, con le integrazioni del 20/06/2024 – rigettava la richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento per i figli e rinviava all'udienza cartolare del 22/04/2025 per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c.
All'udienza cartolare del 22/04/2025, il Presidente del. - lette le note depositate dalle parti - rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto dell'1/06/2023).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
pagina 3 di 6 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
L'assegnazione della casa familiare
Deve essere confermato quanto disposto con l'ordinanza presidenziale dell'11/01/2024 per quel che concerne l'assegnazione della porzione di casa familiare situata al piano inferiore - in regime di comproprietà di entrambi i coniugi e censita al catasto fabbricati del Comune di Melilli (SR) al foglio
86, p.lla 1.514, Ctg A/7 - alla madre, che ivi abita insieme ai figli e i quali sono Per_1 Per_2
entrambi non autonomi economicamente.
Il mantenimento dei figli
In sede di precisazione della conclusioni le parti hanno dedotto circostante contrastanti in ordine alla situazione economica dei figli.
Ed infatti, da un lato, il ricorrente ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento per i figli adducendo che entrambi sono divenuti economicamente indipendenti;
in subordine ha chiesto il versamento diretto in loro favore dell'assegno di mantenimento.
Dall'altro, la resistente ha contestato quanto sostenuto dal ricorrente in merito alla raggiunta indipendenza economica di figli, affermando che gli stessi continuano a vivere con lei nella porzione di casa familiare alla stessa assegnata e che dipendono ancora economicamente dai genitori;
ha aggiunto inoltre che di fatto è solo lei a provvedere alle loro necessità perché il non versa l'assegno di Pt_1
mantenimento per i figli, tanto che ha dovuto attivare il recupero forzoso del relativo credito.
Orbene, l'assunto del circa la raggiunta indipendenza economica dei figli non è suffragato da Pt_1
alcun riscontro ed, anzi, è contraddetto dagli studi universitari e post universitari intrapresi dagli stessi, documentati dalla resistente.
In considerazione di ciò permane l'obbligo del mantenimento dei figli non essendo la loro condizione di non autosufficienza economica imputabile a negligenza o neghittosità, ma al perseguimento degli obiettivi di formazione universitaria funzionali alla loro futura realizzazione professionale.
Quanto all'assegno di mantenimento per i figli, richiamati i parametri normativi previsti dall'art. 337 ter c.c., va rilevato che sulla scorta delle informazioni resa dalla Guardia di Finanza –v. relazione depositata in data 4/04/2024-, la situazione economico-reddituale di entrambi i coniugi non risulta avere registrato sensibili variazioni rispetto all'epoca della separazione.
pagina 4 di 6 Il reddito del RA –derivante da rapporto di lavoro dipendente- ha avuto un incremento lievemente progressivo ( la CU 2020 registra un reddito lordo di € 38. 504 a fronte della CU 2023 che registra un reddito lordo di € 45.319,09) su cui incidono gli oneri mensili già indicati nell'ordinanza dell'11.1.2024, con una disponibilità mensile netta di circa € 1.800 al mese.
Conseguentemente deve ritenersi che l'importo mensile di € 500 stabilito in sede di separazione per il mantenimento dei figli da parte del sia ancora in concreto adeguato alle sue capacità Pt_1
contributive e alla necessità di dovere anche fronteggiare le proprie esigenze di vita.
Ne consegue che va confermato in parte qua il provvedimento temporaneo ed urgente che, a sua volta, ha confermato l'assegno stabilito in sede di separazione per i figli.
In mancanza di elementi sopravvenuti va confermata la regolamentazione economica stabilita in sede di separazione e confermata con la citata ordinanza dell'11.1.2024.
Non può essere accolta la domanda di versamento diretto dell'assegno ai figli per difetto di legittimazione del ricorrente, atteso che tale domanda può essere proposta solo dai figli.
La domanda di divisione della casa familiare formulata dal ricorrente
Infine, occorre rilevare che la domanda di divisione della casa familiare formulata dal ricorrente va dichiarata inammissibile atteso che per pacifico principio di diritto non è possibile la trattazione congiunta della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetta al rito della camera di consiglio, e quella di altre domande soggette a rito contezioso ordinario (cfr. Cass. 12 gennaio 2000
n. 266; Cassazione civile sez. I, 29/01/2010, n.2155).
Spese di lite
Stante l'esito complessivo del giudizio le spese vanno interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e , celebrato con rito concordatario, in Siracusa, in data Parte_1 CP_1
1/07/1994 (Atto trascritto nel Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 213, Parte
II, Serie A, Anno 1994), alle condizioni di cui in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
conferma l'ordinanza presidenziale dell'11/01/2024 per quel che riguarda i rapporti economici;
rigetta nel resto;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
pagina 5 di 6 Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
17/07/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est.
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1441/2023 R.G.,
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio promossa da
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Città Giardino – fraz. di Melilli (SR), Via Parma n.10, elettivamente domiciliato in Avola (SR), Via
Cavour n.27 presso lo studio dell'avv. Gaetano Consiglio, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in
Siracusa, in Via Necropoli Grotticelle n. 26, presso lo studio dell'avv. Salvatore Piccione, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente pagina 1 di 6 con l'intervento del pubblico ministero (visto dell'1/06/2023);
posta in decisione all'esito dell'udienza del 22 aprile 2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 15/03/2023, il ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente, celebrato con rito concordatario, in Siracusa in data 1/07/1994 (Atto trascritto nel Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 213, Parte II, Serie A, Anno 1994).
Esponeva in premessa:
- di avere contratto matrimonio con la sig.ra , in data 1/07/1994, in Siracusa;
CP_1
- che dalla loro unione sono nati due figli: a Siracusa, il 23/03/1998) e (a Siracusa, il Per_1 Per_2
26/10/2004), entrambi ad oggi maggiorenni ed economicamente non indipendenti;
- di essersi separato consensualmente dalla moglie con decreto di omologazione n. 129/2018 del
23/03/2018;
- che i coniugi non si sono più riconciliati dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale.
Tutto ciò premesso, trascorsi i termini di legge, chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse la declaratoria invocata, disponendo l'assegnazione della casa familiare - censita al catasto fabbricati del
Comune di Melilli (SR) al foglio 86, p.lla 1.514, Ctg A/7 - in regime di comproprietà, ad entrambi i coniugi, secondo la seguente ripartizione (alla Sig.ra il piano inferiore, mentre al Sig. CP_1
il primo piano), manifestando anche la disponibilità a consentire la divisione in due Parte_1
distinte unità abitative ovvero a cedere la propria quota, previo accollo del mutuo e a fronte del pagamento di un prezzo pari ad Euro 50.000,00; inoltre, rinunciava al mantenimento reciproco, essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti e si obbligava a corrispondere in favore dei figli un assegno di mantenimento nella misura di Euro 100,00 ciascuno, oltre a concorrere alle spese straordinarie, poste a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50 % ciascuno.
Con decreto del 3/04/2023, il Presidente delegato ordinava innanzi a sé la comparizione dei coniugi all'udienza del 31/10/2023, fissando il termine del 30/06/2023 per la notificazione del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a 45 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio del coniuge convenuto.
pagina 2 di 6 Con comparsa del 15/09/2023 si costituiva in giudizio la resistente, la quale non si opponeva alla declaratoria ex adverso richiesta, fatta salva la domanda di mantenimento dei figli. Chiedeva, inoltre, di rigettare la domanda di divisione della casa familiare nonché di ritenere e dichiarare che il ricorrente dovrà corrispondere mensilmente alla resistente la somma di Euro 800,00 a titolo di mantenimento dei figli (Euro 400,00 cadauno), con aggiornamento annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza camerale suindicata, il Presidente - esperito inutilmente il tentativo di conciliazione tra i coniugi – si riservava di provvedere.
Con ordinanza presidenziale dell'11/01/2024, sciogliendo la riserva precedentemente assunta, il
Presidente delegato adottava provvedimenti temporanei ed urgenti, confermando i provvedimenti della separazione e disponendo accertamenti a mezzo della Guardia di Finanza e rinviava all'udienza del
22/10/2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il Presidente del.- dato atto della presentazione dell'istanza di revisione dell'assegno di mantenimento dal Sig. in data 16/04/2024 - disponeva la trattazione della suddetta istanza all'udienza del Pt_1
22/10/2024.
All'udienza cartolare del 22/10/2024, il Presidente del.– ritenuta l'insussistenza di fatti nuovi giustificativi di una immediata revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, essendo imputabile al la sua ridotta capacità mensile ed acquisite le informazioni della Guardia di Finanza come da Pt_1
relazione del 4/04/2024, con le integrazioni del 20/06/2024 – rigettava la richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento per i figli e rinviava all'udienza cartolare del 22/04/2025 per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c.
All'udienza cartolare del 22/04/2025, il Presidente del. - lette le note depositate dalle parti - rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto dell'1/06/2023).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
pagina 3 di 6 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
L'assegnazione della casa familiare
Deve essere confermato quanto disposto con l'ordinanza presidenziale dell'11/01/2024 per quel che concerne l'assegnazione della porzione di casa familiare situata al piano inferiore - in regime di comproprietà di entrambi i coniugi e censita al catasto fabbricati del Comune di Melilli (SR) al foglio
86, p.lla 1.514, Ctg A/7 - alla madre, che ivi abita insieme ai figli e i quali sono Per_1 Per_2
entrambi non autonomi economicamente.
Il mantenimento dei figli
In sede di precisazione della conclusioni le parti hanno dedotto circostante contrastanti in ordine alla situazione economica dei figli.
Ed infatti, da un lato, il ricorrente ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento per i figli adducendo che entrambi sono divenuti economicamente indipendenti;
in subordine ha chiesto il versamento diretto in loro favore dell'assegno di mantenimento.
Dall'altro, la resistente ha contestato quanto sostenuto dal ricorrente in merito alla raggiunta indipendenza economica di figli, affermando che gli stessi continuano a vivere con lei nella porzione di casa familiare alla stessa assegnata e che dipendono ancora economicamente dai genitori;
ha aggiunto inoltre che di fatto è solo lei a provvedere alle loro necessità perché il non versa l'assegno di Pt_1
mantenimento per i figli, tanto che ha dovuto attivare il recupero forzoso del relativo credito.
Orbene, l'assunto del circa la raggiunta indipendenza economica dei figli non è suffragato da Pt_1
alcun riscontro ed, anzi, è contraddetto dagli studi universitari e post universitari intrapresi dagli stessi, documentati dalla resistente.
In considerazione di ciò permane l'obbligo del mantenimento dei figli non essendo la loro condizione di non autosufficienza economica imputabile a negligenza o neghittosità, ma al perseguimento degli obiettivi di formazione universitaria funzionali alla loro futura realizzazione professionale.
Quanto all'assegno di mantenimento per i figli, richiamati i parametri normativi previsti dall'art. 337 ter c.c., va rilevato che sulla scorta delle informazioni resa dalla Guardia di Finanza –v. relazione depositata in data 4/04/2024-, la situazione economico-reddituale di entrambi i coniugi non risulta avere registrato sensibili variazioni rispetto all'epoca della separazione.
pagina 4 di 6 Il reddito del RA –derivante da rapporto di lavoro dipendente- ha avuto un incremento lievemente progressivo ( la CU 2020 registra un reddito lordo di € 38. 504 a fronte della CU 2023 che registra un reddito lordo di € 45.319,09) su cui incidono gli oneri mensili già indicati nell'ordinanza dell'11.1.2024, con una disponibilità mensile netta di circa € 1.800 al mese.
Conseguentemente deve ritenersi che l'importo mensile di € 500 stabilito in sede di separazione per il mantenimento dei figli da parte del sia ancora in concreto adeguato alle sue capacità Pt_1
contributive e alla necessità di dovere anche fronteggiare le proprie esigenze di vita.
Ne consegue che va confermato in parte qua il provvedimento temporaneo ed urgente che, a sua volta, ha confermato l'assegno stabilito in sede di separazione per i figli.
In mancanza di elementi sopravvenuti va confermata la regolamentazione economica stabilita in sede di separazione e confermata con la citata ordinanza dell'11.1.2024.
Non può essere accolta la domanda di versamento diretto dell'assegno ai figli per difetto di legittimazione del ricorrente, atteso che tale domanda può essere proposta solo dai figli.
La domanda di divisione della casa familiare formulata dal ricorrente
Infine, occorre rilevare che la domanda di divisione della casa familiare formulata dal ricorrente va dichiarata inammissibile atteso che per pacifico principio di diritto non è possibile la trattazione congiunta della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetta al rito della camera di consiglio, e quella di altre domande soggette a rito contezioso ordinario (cfr. Cass. 12 gennaio 2000
n. 266; Cassazione civile sez. I, 29/01/2010, n.2155).
Spese di lite
Stante l'esito complessivo del giudizio le spese vanno interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e , celebrato con rito concordatario, in Siracusa, in data Parte_1 CP_1
1/07/1994 (Atto trascritto nel Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 213, Parte
II, Serie A, Anno 1994), alle condizioni di cui in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
conferma l'ordinanza presidenziale dell'11/01/2024 per quel che riguarda i rapporti economici;
rigetta nel resto;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
pagina 5 di 6 Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
17/07/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Veronica Milone
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