Articolo 3 della Legge 1 giugno 1971, n. 425
Articolo 2Articolo 4
Versione
21 luglio 1971
Art. 3.
E' data facolta' all'esercente di tenere aperto l'esercizio qualora la giornata assegnatagli per il riposo settimanale coincida con una festivita' infrasettimanale.
E' facoltativa la giornata di chiusura nella settimana precedente il Natale e la Pasqua.
Entrata in vigore il 21 luglio 1971