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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/05/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza dell'08 maggio 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1336/2024 R.G. e vertente
fra
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa, congiuntamente e C.F._1 disgiuntamente, dall'avv. Anna Santarsiero e dall'avv. Carmela Monaco ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore, in Potenza, alla via Isca del Pioppo n. 67, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(C. F. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per Notar
[...]
del 5\08\2009, Rep. 78152, dall'Avv. Arabia Ippolito ed Persona_1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale Inail in Potenza,
Rampa Pascoli, Ang. Via Rossini, come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 02.05.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, adiva il Tribunale e domandava di accertare e dichiarare l'aggravamento dell'infortunio/malattia professionale già riconosciuta dall'Ente
e per l'effetto; di accertare e dichiarare la sussistenza del nesso di causalità tra le mansioni espletate e il maggior danno occorso alla ricorrente in occasione dell'attività lavorativa;
di accertare e dichiarare la percentuale complessiva ai fini dell'aggravamento del danno biologico nella misura del 22% o di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
di condannare l' in CP_1
persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore della sig.ra Parte_1
della quota a titolo di indennizzo in quota capitale e/o rendita in relazione
[...]
alla percentuale di danno accertata, sulla base dei criteri stabiliti dal D.M. 12 luglio 2000; di condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento CP_1
in favore della sig.ra di ogni altra somma spettante a qualsiasi Parte_1
titolo in ragione della normativa applicabile;
con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva in giudizio l in persona del legale rappresentante p.t., e CP_1
domandava di rigettare il ricorso proposto in quanto infondato. Spese come per legge.
La causa veniva istruita mediante C.T.U. e, in data 08 maggio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che:
2 “… In considerazione dell'attività lavorativa svolta, della documentazione clinica esaminata, dell'esame obiettivo, si ritiene che l'infortunio denunciato dalla Sig.ra indirizzi all'origine professionale, con un grado Parte_1
complessivo di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 20% (venti per cento), con decorrenza Marzo 2022, epoca della richiesta di revisione”.
D'altro canto, nulla di decisivo è stato dedotto in causa dall' , rimasto CP_2
contumace, che conduca il Tribunale a discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento CP_2
della relativa prestazione a decorrere da marzo 2022.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo e in applicazione di quanto disposto nel verbale del 03 novembre 2022 sottoscritto dal Presidente della Sezione Civile e dai Giudici della Sottosezione Lavoro dell'intestato Tribunale.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di
. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato Parte_1
il 02.05.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico complessivo nella Parte_1
misura del 20% con decorrenza da marzo 2022;
2) condanna in persona del presidente p.t., alla corresponsione a CP_1
favore di alle relative prestazioni a decorrere da marzo Parte_1
2022, oltre accessori come per legge;
3) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in €
1.865,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
3 4) spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di
CP_1
Potenza, 08 maggio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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