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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 19/12/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 601 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
AN OS DI
Benedetta Fattori DI rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 09/04/2024,
DA cf: ) nato a [...] il [...] rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall' avv. NICOLI MAURO , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il CP_1 C.F._2
18/11/1994;
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso ex art. 473-bis.49 c.p.c.
*
CONCLUSIONI
Per ome precisate all'udienza del 11/12/2025 Parte_1
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio civile in Parma il Parte_1 CP_1
1.7.2017 (trascritto nei registri dello stato Civile del comune di Parma atto 387, serie C parte 2 e del
Comune di Casalmaggiore atto n. 16, parte II, serie C).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 09/04/2024 la parte ricorrente chiedeva la separazione personale dei coniugi e, nell'eventuale continua e ininterrotta mancata convivenza e decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. e ss..
Il ricorrente allegava che, dopo il matrimonio, l'unione materiale e spirituale si è era disgregata irrimediabilmente dopo qualche mese e i coniugi si erano di fatto allontanati volontariamente l'uno dall'altra sin dal 2017.
All'udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi in data 12/09/2024, la parte ricorrente non avanzava alcuna domanda oltre a quella sullo status e riferiva di non avere più contatti con la resistente da anni. Il DI delegato, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della parte resistente, non assumeva provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole e di domande di contenuto economico e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava la parte ricorrente a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. Il difensore della parte ricorrente insisteva nell'accoglimento delle conclusioni come avanzate nel ricorso e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
In data 20/09/2024 veniva emessa sentenza di separazione n. 543/2024, pubblicata il 26/09/2024.
Con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del DI delegato per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio.
All'udienza del 11/12/2025 la parte ricorrente confermava che non vi era stata riconciliazione tra i coniugi e insisteva per la pronuncia di divorzio.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 19/12/2025.
*
La giurisdizione e la legge applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi e in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui le parti risiedono abitualmente.
*
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e deve essere accolta. Emerge agli atti che hanno contratto matrimonio civile Parte_1 CP_1
in Parma il 1.7.2017 (trascritto nei registri dello stato Civile del comune di Parma atto 387, serie C parte II e del Comune di Casalmaggiore atto n. 16, parte II, serie C).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Le parti si sono in seguito separate con sentenza n. 543/2024 del 20/09/2024, pubblicata il 26/09/2024
e passata in giudicato.
Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge (udienza di prima comparizione del 12/09/2024), non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo la parte ricorrente dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento. Nessuna altra statuizione va pronunciata in assenza di domande anche economiche.
* le spese di lite
Nulla sulle spese di lite che debbono considerarsi irripetibili attesa la mancata costituzione e la non opposizione della parte resistente, considerata anche la natura necessaria del giudizio quanto allo status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
in Parma in data 01.7.2017 (trascritto nei registri dello stato Civile del CP_1
comune di Parma atto 387, serie C parte II e del Comune di Casalmaggiore atto n. 16, parte
II, serie C).
2. DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Parma per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge. Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 19/12/2025.
Il DI est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
AN OS DI
Benedetta Fattori DI rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 09/04/2024,
DA cf: ) nato a [...] il [...] rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall' avv. NICOLI MAURO , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il CP_1 C.F._2
18/11/1994;
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso ex art. 473-bis.49 c.p.c.
*
CONCLUSIONI
Per ome precisate all'udienza del 11/12/2025 Parte_1
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio civile in Parma il Parte_1 CP_1
1.7.2017 (trascritto nei registri dello stato Civile del comune di Parma atto 387, serie C parte 2 e del
Comune di Casalmaggiore atto n. 16, parte II, serie C).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 09/04/2024 la parte ricorrente chiedeva la separazione personale dei coniugi e, nell'eventuale continua e ininterrotta mancata convivenza e decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. e ss..
Il ricorrente allegava che, dopo il matrimonio, l'unione materiale e spirituale si è era disgregata irrimediabilmente dopo qualche mese e i coniugi si erano di fatto allontanati volontariamente l'uno dall'altra sin dal 2017.
All'udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi in data 12/09/2024, la parte ricorrente non avanzava alcuna domanda oltre a quella sullo status e riferiva di non avere più contatti con la resistente da anni. Il DI delegato, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della parte resistente, non assumeva provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole e di domande di contenuto economico e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava la parte ricorrente a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. Il difensore della parte ricorrente insisteva nell'accoglimento delle conclusioni come avanzate nel ricorso e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
In data 20/09/2024 veniva emessa sentenza di separazione n. 543/2024, pubblicata il 26/09/2024.
Con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del DI delegato per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio.
All'udienza del 11/12/2025 la parte ricorrente confermava che non vi era stata riconciliazione tra i coniugi e insisteva per la pronuncia di divorzio.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 19/12/2025.
*
La giurisdizione e la legge applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi e in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui le parti risiedono abitualmente.
*
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e deve essere accolta. Emerge agli atti che hanno contratto matrimonio civile Parte_1 CP_1
in Parma il 1.7.2017 (trascritto nei registri dello stato Civile del comune di Parma atto 387, serie C parte II e del Comune di Casalmaggiore atto n. 16, parte II, serie C).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Le parti si sono in seguito separate con sentenza n. 543/2024 del 20/09/2024, pubblicata il 26/09/2024
e passata in giudicato.
Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge (udienza di prima comparizione del 12/09/2024), non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo la parte ricorrente dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento. Nessuna altra statuizione va pronunciata in assenza di domande anche economiche.
* le spese di lite
Nulla sulle spese di lite che debbono considerarsi irripetibili attesa la mancata costituzione e la non opposizione della parte resistente, considerata anche la natura necessaria del giudizio quanto allo status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
in Parma in data 01.7.2017 (trascritto nei registri dello stato Civile del CP_1
comune di Parma atto 387, serie C parte II e del Comune di Casalmaggiore atto n. 16, parte
II, serie C).
2. DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Parma per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge. Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 19/12/2025.
Il DI est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato