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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/11/2025, n. 2531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2531 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in so- stituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in
Pag. 1 di 10 questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 3977 / 2023 promosso da:
1. , nata a [...] Controparte_1
Gerais, Brasile), il 07.04.2003;
2. , nata a [...] Controparte_2
Gerais, Brasile), il 26.02.1993;
3. , nato a [...], Controparte_3
Brasile), il 09.05.1997;
4. , nata a [...] Controparte_4
(Sao Paulo, Brasile), il 30.08.2003; tutti rappresentati, difesi ed assistiti dall'avv. Cova Andrea del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale in Bologna, Via M. D'Azeglio n. 29, in virtù di procure versate in atti;
- parti ricorrenti in riassunzione -
nei confronti del , in persona Controparte_5 del p.t. CP_6
- parte resistente in riassunzione - non costituita
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana nel giudi- zio in riassunzione conseguente alla dichiarazione di incompeten- za territoriale del Tribunale di Salerno del 13.09.2023.
Pag. 2 di 10 FATTO E DIRITTO
1. - Preliminarmente si evidenzia che il presente procedimento ri- sulta iscritto presso l'intestato Tribunale in riassunzione ex art. 50 c.p.c., a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Salerno, di cui all'ordinanza resa in data
13.09.2023 nel procedimento ivi iscritto con R.G. n. 4521/2023, in- staurato ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. Il procedimento risulta tempestivamente riassunto presso il Tribunale di Potenza -
[...]
in quanto iscritto a ruolo in data 26.10.2023. Controparte_7
2. - Ciò premesso, i ricorrenti hanno proposto ricorso av- verso il al fine di ottenere il riconosci- Controparte_5 mento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta del citta- dino italiano (o Persona_1 Persona_1
o , nato a [...] il [...], Persona_2 emigrato in Brasile, il quale non ha mai rinunciato alla cittadi- nanza italiana, come si evince dal Certificato Negativo di Natura- lizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia e Pubblica Si- curezza, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento delle
Migrazioni della Repubblica Federale del Brasile in data
28.08.2017.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate.
Il , nonostante la regolare notifica Controparte_5 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si co- stituiva nel presente procedimento in riassunzione e, pertan- to, se ne dichiara la contumacia.
3. - Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribu- nale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di ri- forma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadi- nanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui
Pag. 3 di 10 sopra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ul- tima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immi- grazione, si osserva inoltre che decreto-legge del
17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in ma- teria di immigrazione, protezione internazionale e libera cir- colazione dei cittadini dell'Unione Europea" presso i tribu- nali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appel- lo e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha at- tribuito per esse la competenza inderogabile anche in mate- ria di "stato di cittadinanza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricor- renti risiedono all'estero e che il loro avo è nato a [...],
Comune che rientra nella competenza del Distretto della
Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è inderoga- bilmente il Tribunale Civile di Potenza - Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
4. - In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obbiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale inte- resse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazio- ne da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale di- scende dalla necessità dell'accertamento di un diritto sogget- tivo (la cittadinanza italiana), altrimenti non ottenibile at- traverso una domanda amministrativa, stante l'esistenza,
Pag. 4 di 10 nella linea di discendenza dei ricorrenti, di passaggi genera- zionali per linea femminile avvenuti in epoca precostituziona- le, circostanza che, com'è noto, impedisce il riconoscimento per via amministrativa del possesso della cittadinanza italia- na iure sanguinis. E di fatti, dalla documentazione versata in atti emerge che dal matrimonio contratto in data 24.10.1921 da
(figlia dell'avo, e pertanto cittadina italiana) Parte_1 con il cittadino straniero (brasiliano) nasceva, in Persona_3 data 21 marzo 1934, dal matrimonio di Persona_4 quest'ultima, nel 1958, con da , discen- CP_8 CP_1 dono gli odierni ricorrenti.
In questa sede, pertanto, si ritiene doveroso offrire continuità ap- plicativa all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per effet- to della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, la tito- larità della cittadinanza italiana va riconosciuta, in sede giudizia- ria, a tutti coloro che - potenziali cittadini italiani - non hanno ac- quisito quello status esclusivamente per effetto di una legge inco- stituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadinanza originario illegittimamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo, in considera- zione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al ri- conoscimento della cittadinanza (cfr. Cass. Sezioni Unite
4466/2009, 19428/2017, 6205/2014).
Si ritiene dunque sussistente l'interesse ad agire dei ricorrenti.
5. - Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per i se- guenti motivi.
Com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza ita- liana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale di- scendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n.
91/1992 E' cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello
Pag. 5 di 10 Stato al quale questi appartengono). La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti di avo italiano emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimostrazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigrato); ed invero, al riguardo si è espressa la
Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le c.d. sen- tenze gemelle nn. 25317 e 25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di diritto: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo sta- tus di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente,
è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimen- to della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisiti- vo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla
contro
- parte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che non risulta che l'avo degli odierni ricorrenti, il cittadino italiano Per_1
(o o , nato a
[...] Persona_1 Persona_2
AN (SA) il 12.04.1854, abbia mai rinunciato alla citta- dinanza italiana in favore di quella brasiliana, come si evin- ce dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal Mi- nistero della Giustizia e Pubblica Sicurezza, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento delle Migrazioni della Repubblica
Federale del Brasile in data 28.08.2017 (doc.4), sicché ha potuto
Pag. 6 di 10 trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana ai suoi discendenti.
Al riguardo, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debita- mente tradotta e apostillata. Da tale documentazione emerge, come sopra anticipato, un evento interruttivo della linea di tra- smissione della cittadinanza italiana, in ragione del matrimo- nio contratto in data 24.10.1921 da (figlia Parte_1 dell'avo, e pertanto cittadina italiana) con il cittadino straniero
(brasiliano), dalla cui unione nasceva, in data 21 Persona_3 marzo 1934, dal matrimonio di Persona_4 quest'ultima, nel 1958, con da , discen- CP_8 CP_1 dono gli odierni ricorrenti.
Orbene il matrimonio di con un cittadino Parte_1 straniero, avvenuto anteriormente al 1 gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione Italiana, sulla base della legge al tempo vigente, aveva determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis non solo in ra- gione del fatto che tale trasmissione era al tempo prevista dall'art. 1 della l. n. 555/1912, salvi casi marginali, unicamente per via paterna, ma anche perché l'art. 10 della predetta legge stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero (Art. 10. l. n.
555/1912 “La donna maritata non può assumere una cittadi- nanza diversa da quella del marito anche se esista separazione personale fra coniugi La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché' il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi”).
Va rilevato, in ogni caso, che tale situazione normativa mutava a seguito della nota sentenza della Corte Costituzio- nale n. 87 del 1975 che ha dichiarato la illegittimità costituzio- nale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n.
555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipen- dentemente dalla volontà della donna che si sposava con cit-
Pag. 7 di 10 tadino straniero, poiché in contrasto con l'art. 29 della Costi- tuzione, in quanto comminava una gravissima disugua- glianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola auto- maticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Inoltre, la sentenza della Corte costitu- zionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente ille- gittimo anche l'art. 1 n. 1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadi- na.
Le suddette pronunce, tuttavia, furono inizialmente inter- pretate dalla giurisprudenza nel senso che gli effetti delle declaratorie di incostituzionalità potessero estendersi re- troattivamente solo per il caso di figli nati da madre cittadi- na italiana a partire dal 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, ma non anche in caso di figli nati da madre cittadina italiana dopo quella data, in quanto si- tuazioni già definite prima dell'entrata in vigore della Costi- tuzione stessa, determinando, in tal modo, una illegittima disparità di trattamento, atteso che non consentiva di veder riconosciuto il proprio status civitatis anche ai discendenti da cittadina italiana nati anteriormente al 1° gennaio 1948.
Tale disparità di trattamento tra i discendenti da donna italiana nati prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzio- ne è stata definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, con sentenza n.
4466 del 25 febbraio 2009, ha stabilito che <La titolarità della cittadinanza ita- liana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, del- la norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei
Pag. 8 di 10 coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui del- lo stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria>>.
L'interpretazione del Suprema Collegio consente, così di ri- conoscere lo status civitatis di tutti coloro che potenziali cit- tadini italiani non hanno acquisito quello status esclusiva- mente per effetto di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadi- nanza originario illegittimamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo ed in considerazione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al ri- conoscimento della cittadinanza (cfr. Cass. s.u. 4466/2009,
19428/2017, 6205/2014). Ne consegue che il matrimonio della donna cittadina italiana con un cittadino straniero non è valso a privare la prima della cittadinanza italiana, status che la donna stessa ha trasmesso alla sua discendenza e, pertanto, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisi- to dalla nascita la cittadinanza italiana anche gli odierni ri- correnti, non emergendo dagli atti fattispecie interruttive.
In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso merita accoglimento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cit- tadini italiani e disporsi l'adozione, da parte del
[...]
, dei provvedimenti conseguenti. CP_5
6. - Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità del- la materia e delle questioni trattate, nonché della necessità dell'accertamento in sede giudiziale e della mancata costitu- zione di parte resistente, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
Pag. 9 di 10 - DICHIARA la contumacia del resistente
[...]
nel presente giudizio in riassunzione;
CP_5
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. , nata a [...] Controparte_1
Gerais, Brasile), il 07.04.2003;
2. , nata a [...] Controparte_2
Gerais, Brasile), il 26.02.1993;
3. , nato a [...], Controparte_3
Brasile), il 09.05.1997;
4. , nata a [...] Controparte_4
(Sao Paulo, Brasile), il 30.08.2003; sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- e per esso, Controparte_9 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di AN (SA), ov- vero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, tra- scrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di compe- tenza.
Così deciso il 28.11.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
Pag. 10 di 10
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in so- stituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in
Pag. 1 di 10 questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 3977 / 2023 promosso da:
1. , nata a [...] Controparte_1
Gerais, Brasile), il 07.04.2003;
2. , nata a [...] Controparte_2
Gerais, Brasile), il 26.02.1993;
3. , nato a [...], Controparte_3
Brasile), il 09.05.1997;
4. , nata a [...] Controparte_4
(Sao Paulo, Brasile), il 30.08.2003; tutti rappresentati, difesi ed assistiti dall'avv. Cova Andrea del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale in Bologna, Via M. D'Azeglio n. 29, in virtù di procure versate in atti;
- parti ricorrenti in riassunzione -
nei confronti del , in persona Controparte_5 del p.t. CP_6
- parte resistente in riassunzione - non costituita
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana nel giudi- zio in riassunzione conseguente alla dichiarazione di incompeten- za territoriale del Tribunale di Salerno del 13.09.2023.
Pag. 2 di 10 FATTO E DIRITTO
1. - Preliminarmente si evidenzia che il presente procedimento ri- sulta iscritto presso l'intestato Tribunale in riassunzione ex art. 50 c.p.c., a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Salerno, di cui all'ordinanza resa in data
13.09.2023 nel procedimento ivi iscritto con R.G. n. 4521/2023, in- staurato ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. Il procedimento risulta tempestivamente riassunto presso il Tribunale di Potenza -
[...]
in quanto iscritto a ruolo in data 26.10.2023. Controparte_7
2. - Ciò premesso, i ricorrenti hanno proposto ricorso av- verso il al fine di ottenere il riconosci- Controparte_5 mento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta del citta- dino italiano (o Persona_1 Persona_1
o , nato a [...] il [...], Persona_2 emigrato in Brasile, il quale non ha mai rinunciato alla cittadi- nanza italiana, come si evince dal Certificato Negativo di Natura- lizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia e Pubblica Si- curezza, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento delle
Migrazioni della Repubblica Federale del Brasile in data
28.08.2017.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate.
Il , nonostante la regolare notifica Controparte_5 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si co- stituiva nel presente procedimento in riassunzione e, pertan- to, se ne dichiara la contumacia.
3. - Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribu- nale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di ri- forma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadi- nanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui
Pag. 3 di 10 sopra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ul- tima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immi- grazione, si osserva inoltre che decreto-legge del
17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in ma- teria di immigrazione, protezione internazionale e libera cir- colazione dei cittadini dell'Unione Europea" presso i tribu- nali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appel- lo e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha at- tribuito per esse la competenza inderogabile anche in mate- ria di "stato di cittadinanza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricor- renti risiedono all'estero e che il loro avo è nato a [...],
Comune che rientra nella competenza del Distretto della
Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è inderoga- bilmente il Tribunale Civile di Potenza - Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
4. - In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obbiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale inte- resse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazio- ne da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale di- scende dalla necessità dell'accertamento di un diritto sogget- tivo (la cittadinanza italiana), altrimenti non ottenibile at- traverso una domanda amministrativa, stante l'esistenza,
Pag. 4 di 10 nella linea di discendenza dei ricorrenti, di passaggi genera- zionali per linea femminile avvenuti in epoca precostituziona- le, circostanza che, com'è noto, impedisce il riconoscimento per via amministrativa del possesso della cittadinanza italia- na iure sanguinis. E di fatti, dalla documentazione versata in atti emerge che dal matrimonio contratto in data 24.10.1921 da
(figlia dell'avo, e pertanto cittadina italiana) Parte_1 con il cittadino straniero (brasiliano) nasceva, in Persona_3 data 21 marzo 1934, dal matrimonio di Persona_4 quest'ultima, nel 1958, con da , discen- CP_8 CP_1 dono gli odierni ricorrenti.
In questa sede, pertanto, si ritiene doveroso offrire continuità ap- plicativa all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per effet- to della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, la tito- larità della cittadinanza italiana va riconosciuta, in sede giudizia- ria, a tutti coloro che - potenziali cittadini italiani - non hanno ac- quisito quello status esclusivamente per effetto di una legge inco- stituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadinanza originario illegittimamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo, in considera- zione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al ri- conoscimento della cittadinanza (cfr. Cass. Sezioni Unite
4466/2009, 19428/2017, 6205/2014).
Si ritiene dunque sussistente l'interesse ad agire dei ricorrenti.
5. - Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per i se- guenti motivi.
Com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza ita- liana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale di- scendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n.
91/1992 E' cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello
Pag. 5 di 10 Stato al quale questi appartengono). La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti di avo italiano emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimostrazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigrato); ed invero, al riguardo si è espressa la
Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le c.d. sen- tenze gemelle nn. 25317 e 25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di diritto: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo sta- tus di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente,
è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimen- to della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisiti- vo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla
contro
- parte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che non risulta che l'avo degli odierni ricorrenti, il cittadino italiano Per_1
(o o , nato a
[...] Persona_1 Persona_2
AN (SA) il 12.04.1854, abbia mai rinunciato alla citta- dinanza italiana in favore di quella brasiliana, come si evin- ce dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal Mi- nistero della Giustizia e Pubblica Sicurezza, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento delle Migrazioni della Repubblica
Federale del Brasile in data 28.08.2017 (doc.4), sicché ha potuto
Pag. 6 di 10 trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana ai suoi discendenti.
Al riguardo, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debita- mente tradotta e apostillata. Da tale documentazione emerge, come sopra anticipato, un evento interruttivo della linea di tra- smissione della cittadinanza italiana, in ragione del matrimo- nio contratto in data 24.10.1921 da (figlia Parte_1 dell'avo, e pertanto cittadina italiana) con il cittadino straniero
(brasiliano), dalla cui unione nasceva, in data 21 Persona_3 marzo 1934, dal matrimonio di Persona_4 quest'ultima, nel 1958, con da , discen- CP_8 CP_1 dono gli odierni ricorrenti.
Orbene il matrimonio di con un cittadino Parte_1 straniero, avvenuto anteriormente al 1 gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione Italiana, sulla base della legge al tempo vigente, aveva determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis non solo in ra- gione del fatto che tale trasmissione era al tempo prevista dall'art. 1 della l. n. 555/1912, salvi casi marginali, unicamente per via paterna, ma anche perché l'art. 10 della predetta legge stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero (Art. 10. l. n.
555/1912 “La donna maritata non può assumere una cittadi- nanza diversa da quella del marito anche se esista separazione personale fra coniugi La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché' il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi”).
Va rilevato, in ogni caso, che tale situazione normativa mutava a seguito della nota sentenza della Corte Costituzio- nale n. 87 del 1975 che ha dichiarato la illegittimità costituzio- nale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n.
555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipen- dentemente dalla volontà della donna che si sposava con cit-
Pag. 7 di 10 tadino straniero, poiché in contrasto con l'art. 29 della Costi- tuzione, in quanto comminava una gravissima disugua- glianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola auto- maticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Inoltre, la sentenza della Corte costitu- zionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente ille- gittimo anche l'art. 1 n. 1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadi- na.
Le suddette pronunce, tuttavia, furono inizialmente inter- pretate dalla giurisprudenza nel senso che gli effetti delle declaratorie di incostituzionalità potessero estendersi re- troattivamente solo per il caso di figli nati da madre cittadi- na italiana a partire dal 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, ma non anche in caso di figli nati da madre cittadina italiana dopo quella data, in quanto si- tuazioni già definite prima dell'entrata in vigore della Costi- tuzione stessa, determinando, in tal modo, una illegittima disparità di trattamento, atteso che non consentiva di veder riconosciuto il proprio status civitatis anche ai discendenti da cittadina italiana nati anteriormente al 1° gennaio 1948.
Tale disparità di trattamento tra i discendenti da donna italiana nati prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzio- ne è stata definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, con sentenza n.
4466 del 25 febbraio 2009, ha stabilito che <La titolarità della cittadinanza ita- liana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, del- la norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei
Pag. 8 di 10 coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui del- lo stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria>>.
L'interpretazione del Suprema Collegio consente, così di ri- conoscere lo status civitatis di tutti coloro che potenziali cit- tadini italiani non hanno acquisito quello status esclusiva- mente per effetto di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadi- nanza originario illegittimamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo ed in considerazione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al ri- conoscimento della cittadinanza (cfr. Cass. s.u. 4466/2009,
19428/2017, 6205/2014). Ne consegue che il matrimonio della donna cittadina italiana con un cittadino straniero non è valso a privare la prima della cittadinanza italiana, status che la donna stessa ha trasmesso alla sua discendenza e, pertanto, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisi- to dalla nascita la cittadinanza italiana anche gli odierni ri- correnti, non emergendo dagli atti fattispecie interruttive.
In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso merita accoglimento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cit- tadini italiani e disporsi l'adozione, da parte del
[...]
, dei provvedimenti conseguenti. CP_5
6. - Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità del- la materia e delle questioni trattate, nonché della necessità dell'accertamento in sede giudiziale e della mancata costitu- zione di parte resistente, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
Pag. 9 di 10 - DICHIARA la contumacia del resistente
[...]
nel presente giudizio in riassunzione;
CP_5
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. , nata a [...] Controparte_1
Gerais, Brasile), il 07.04.2003;
2. , nata a [...] Controparte_2
Gerais, Brasile), il 26.02.1993;
3. , nato a [...], Controparte_3
Brasile), il 09.05.1997;
4. , nata a [...] Controparte_4
(Sao Paulo, Brasile), il 30.08.2003; sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- e per esso, Controparte_9 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di AN (SA), ov- vero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, tra- scrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di compe- tenza.
Così deciso il 28.11.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
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