CASS
Sentenza 12 aprile 2024
Sentenza 12 aprile 2024
Massime • 1
In tema di reati militari, la concreta offensività della condotta di disobbedienza di cui all'art. 173, cod. pen. mil. pace, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen., deve essere parametrata alle circostanze di fatto in cui si è verificata la violazione e all'incidenza dell'ordine violato, quantomeno in prospettiva, sulla regolarità ed efficienza del servizio cui l'ordine era correlato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/2024, n. 33369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33369 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IT QU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO GI;
)t rt-ete udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GI19-5 -ESPE SANTALUCIA che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore 'E' presente l'avvocato PEROZZI CRISTINA del foro di ROMA in difesa di IT QU che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. •••II Penale Sent. Sez. 1 Num. 33369 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GI RAFFAELLO Data Udienza: 12/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza emessa in data 22 marzo 2023 il Tribunale Militare di Roma ha affermato la penale responsabilità del Capitano IT UA, in riferimento alla contestazione del reato di cui all'art.173 cod.pen.mil .pace (disobbedienza aggravata), con condanna dell'imputato alla pena di mesi due di reclusione militare, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche. 1.1 In fatto, la contestazione riguarda quanto accaduto in data 20 maggio 2020 quando il IT si presentava ad una convocazione da parte del superiore Col. TO (in presenza anche del Col. OR) e rappresentava di aver attivato la registrazione del colloquio tramite il proprio cellulare;
ricevuto l'ordine di interrompere la registrazione, non vi ottemperava, determinando il superiore, dopo consultazione telefonica con il Gen. Giudici, a disporre la sua uscita dall'ufficio. 1.2 Secondo il Tribunale, in sintesi: a) non vi è dubbio circa l'esistenza dell'ordine rivolto al IT, posto che lo stesso imputato ha prodotto la registrazione del colloquio da cui si evince con chiarezza che l'ordine a lui rivolto - più volte - era quello di interrompere la registrazione e restare all'interno dell'ufficio; b) l'ordine di interrompere la registrazione era legittimo, anche in ragione dei contenuti della Circolare n.2106 del 2019 dello Stato Maggiore dell'Esercito che vieta le riprese audio all'interno delle infrastrutture militari;
c) il motivo della convocazione era rappresentato dal contenuto di una relazione di servizio che il IT aveva inoltrato (non in via gerarchica, anche perché riguardava condotte tenute dai diretti superiori TO e OR) solo pochi giorni prima. In riferimento alla tesi difensiva - secondo cui la registrazione dell'incontro del IT con i superiori in grado Col. TO e Col. OR era altamente opportuna nell'interesse di tutti - il Tribunale rileva che si tratta di ragioni «non rilevanti giuridicamente» . Viene ritenuta pienamente integrata la condotta di reato, anche in rapporto al relativo elemento psicologico. 2. La Corte Miliare di Appello con sentenza del 11 ottobre 2023 ha confermato la prima decisione. 2 2.1 Anche secondo la Corte di Appello la condotta di inottemperanza all'ordine è dimostrata in fatto e non risulta giustificata. In sede valutativa la Corte di secondo grado afferma che: a) la convocazione del IT era avvenuta per esigenze attinenti al servizio, posto che il IT aveva indirizzato direttamente al superiore comando una relazione, senza seguire la ordinaria procedura per il tramite della linea gerarchica;
b) anche l'ordine di interrompere la fonoregistrazione era, dunque, inerente al servizio ed è stato chiaramente impartito al IT;
c) non vi è stato mai un reale contrordine ma esclusivamente una posteriore interlocuzione tra il TO e il IT durante la quale il primo consentiva alla registrazione del momento in cui si realizzava la telefonata con il Gen. Giudici;
d) da ciò deriva la convinzione circa la piena ricorrenza del 'dolo di disobbedienza' in capo al IT. Ancora, si precisa che l'ordine poteva essere disatteso solo se manifestamente criminoso, aspetto che - in tutta evidenza - non si rinviene. 2.2 Non viene, inoltre ritenuta sussistente alcuna causa di giustificazione. Sul punto, la Corte di secondo grado afferma che la pregressa situazione di «conflittualità» tra il IT e suoi diretti superiori non rendeva legittima la modalità di registrazione dell'incontro, essendo al più un aspetto attinente la sfera intima dei motivi della condotta, che può rifluire sul trattamento sanzionatorio. La relazione di servizio redatta dal IT prima della convocazione seguì, peraltro, il suo corso. 2.3 Viene pertanto confermata integralmente la prima decisione anche in riferimento alla assenza dei presupposti applicativi della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. . Cica tale aspetto la Corte di secondo grado evidenzia che il IT è un Ufficiale, il che concretizza un particolare dovere di lealtà nel rispetto dei doveri di istituto. Viene ritenuto elemento negativo della condotta l'aver manifestato così profonda e reiterata sfiducia nei confronti dei superiori gerarchici. 3 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - IT UA. Il ricorso è affidato a tre motivi, che verranno di seguito richiamati, nei limiti di effettiva necessità per la decisione (art. 173 comma 1 disp.att. cod.proc.pen.). Sono stati depositati motivi aggiunti il 23 marzo 2024. 3.1 Al primo motivo, dopo ampia premessa in fatto, il ricorrente introduce deduzione in termini di erronea applicazione di legge. Il motivo si articola in sette punti. 3.1.1 Si rappresenta la violazione di regole di giudizio e di apprezzamento delle risultanze probatorie, posto che la Corte non tiene conto di alcune circostanze di fatto rilevanti. In tema di ritualità della convocazione, in particolare, non viene evidenziato che la relazione di servizio inoltrata al superiore comando aveva ad oggetto proprio condotte 'non corrette' tenute dai diretti superiori TO e OR. Da qui la 'diffidenza', più che legittima, del IT a presentarsi davanti a coloro che lo avevano convocato in data 20 maggio 2020. 3.1.2 Non era, pertanto, una convocazione «inerente al servizio» ma una convocazione relativa a questioni personali dei due superiori in grado (uno dei quali, peraltro, risultava essere quel giorno in smart working) . Ciò rendeva legittima la tutela che il IT intendeva realizzare tramite la fonoregistrazione. 3.1.3 Si contesta, in ogni caso, la diretta applicabilità della Circolare SME del 2019, che richiedeva integrazioni di disciplina non avvenute. 3.1.4 Si ritiene erronea la decisione nella parte in cui non ritiene applicabile la scriminante dell'esercizio di un diritto. Pacifica è la liceità della condotta di registrazione di un colloquio tra soggetti presenti (anche all'insaputa di uno dei colloquianti) lì dove sussista una esigenza obiettiva di documentazione per ragioni di tutela del soggetto che la realizza. Si ribadisce che le esigenze di autotutela erano evidenti, posto che la relazione di servizio redatta dal IT riguardava condotte ascrivibili proprio ai soggetti che lo avevano convocato. Vi era pertanto la piena applicabilità della scriminante, in chiave di autotutela del IT. 3.1.5 Si ribadisce che la stessa convocazione era irrituale e da ciò derivava la non riconducibilità dell'ordine a ragioni inerenti il servizio. 4 3.1.6 In ogni caso si contesta la ricostruzione in fatto della sequenza del colloquio, affermando che vi era stato un contrordine, con obiettiva incertezza circa la condotta da tenersi. 3.1.7 Si evidenzia che al più la condotta poteva essere fonte di responsabilità disciplinare. 3.2 Al secondo motivo si deduce vizio del procedimento per mancata assunzione di prova decisiva. Si lamenta la mancata acquisizione del decreto di archiviazione relativo al procedimento n.39 del 2021, posto che da detto atto giudiziario risultano le plurime iniziative prese in danno del IT da altri soggetti appartenenti alla Amministrazione Militare e le necessità di difesa del IT. 3.3 Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento al diniego della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. . L'intera motivazione, anche sul punto della causa di non punibilità, è influenzata dalla ritenuta inconsistenza delle ragioni 'difensive' che animavano la condotta del IT. Si ribadisce che la stessa convocazione era inerente a ragioni personali e da qui il legittimo convincimento del IT di poter operare la registrazione del colloquio, ai fini difensivi più volte evocati nell'atto di ricorso. Ciò, quantomeno, doveva essere valutato in rapporto alle modalità della condotta ed alla estrema lievità dell'offesa. 4. Nei motivi aggiunti vengono riproposte, in sintesi, le doglianze oggetto del ricorso principale. Si ribadisce che il IT doveva tutelare un segreto di ufficio (il contenuto della relazione di servizio in tema di irregolarità della gestione degli alloggi militari) e che per questa ragione si era determinato a registrare il colloquio. L'ordine di interrompere la registrazione non era legittimo perché proveniva da un soggetto interessato, in un contesto che non poteva dirsi inerente al servizio. Il reato non poteva dirsi sussistente anche in ragione della carenza di elemento psicologico. In subordine si insiste per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen., sussistendone ampiamente i presupposti. 5 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, al terzo motivo. 2. I primi due motivi sono infondati, per le ragioni che seguono. 2.1 Al primo motivo si ripropongono una serie di questioni che riguardano - essenzialmente - il contesto in cui si colloca la condotta tenuta dal IT, le ragioni del comportamento da lui tenuto, la qualificazione dell'ordine in termini di inerenza o meno al servizio. Si tratta di punti della decisione che risultano esaminati in maniera congrua e senza vizi in diritto nella decisione di merito. 2.1.1 In particolare, va osservato che nella interpretazione della disposizione incriminatrice è necessario compiere riferimento ai contenuti di Corte Cost. ord. n.39 del 2001, lì dove si evidenzia il collegamento funzionale tra l'ordine e il servizio e si afferma che [..] oggetto della tutela apprestata dalla norma censurata non é il prestigio del superiore in sè e per sè considerato, ma il corretto funzionamento dell'apparato militare, in vista del conseguimento dei suoi fini istituzionali, così come puntualmente messo in rilievo da quella giurisprudenza di legittimità e di merito che ha sottolineato che l'ordine deve sempre avere fondamento nell'interesse del servizio o della disciplina e non può trovare causa in pretese di carattere personale o in contrasti di natura privata tra superiore e inferiore H. 2.1.2 Ora, pur in un contesto fattuale che rende non certo irrilevanti (come si dirà in seguito) gli antecedenti causali della convocazione del IT, rappresentati dall'invio di una relazione di servizio al Comando Superiore su comportamenti tenuti dai suoi diretti superiori gerarchici, sta di fatto che il IT si reca &l'incontro con il OR ed il TO e pretende di imporre ai superiori la modalità (registrazione audio) di realizzazione dell'atto, aspetto che non può ricevere tutela sino al punto di escludere la rilevanza penale della condotta di inottemperanza all'ordine. 2.1.3 Va rilevato, sul punto, che la convocazione del IT per chiarimenti sulle modalità di inoltro della relazione di servizio non può ritenersi atto di natura 6 «privata», come sostenuto dal ricorrente, posto che rientra - in senso ampio - nelle attribuzioni di servizio dei superiori simile tipologia di verifica. Il IT, in altre parole, non poteva rifiutare di eseguire l'ordine di «interrompere la registrazione» a lui rivolto, posto che da un lato le modalità del colloquio non potevano essere decise unilateralmente dal IT medesimo, dall'altro l'ordine, più volte emesso, non poteva ritenersi «manifestamente criminoso» e si inseriva in un contesto che non può dirsi estraneo al servizio, così come si è ritenuto in sede di merito. IT avrebbe potuto far verbalizzare il proprio dissenso per iscritto ed avrebbe potuto rifiutare di rispondere a domande che implicavano - in ipotesi - profili di segretezza opponibili a chi lo interrogava, senza - in tal modo - porsi in una condizione di disobbedienza penalmente rilevante ai sensi dell'art.173 cod.pen. mil . pace. . 2.1.4 Vi è, pertanto, integrazione in fatto della fattispecie astratta, atteso quanto detto sopra. Va aggiunto che la condotta di disobbedienza è sostenuta dal relativo elemento psicologico doloso, posto che lo stesso IT ha rivendicato la opzione di 'non interrompere' la registrazione, sia pure con il convincimento di poter - in tal modo - dare esecuzione a una esigenza di autotutela. Ma si è già spiegato che la condotta della registrazione non era «necessitata», potendo le esigenze di riservatezza dei contenuti della relazione di servizio essere tutelate in modo diverso. Non vi è pertanto alcun vizio nella parte della decisione impugnata in cui si ritiene non applicabile la scriminante dell'esercizio del diritto. 2.2 II secondo motivo è parimenti infondato. 2.2.1 La esistenza di un clima di conflittualità tra il IT ed altri militari, anche in ragione delle attività ispettive svolte dal IT sulla gestione degli alloggi di servizio è un dato che la Corte di secondo grado non nega ma che - sulla specifica condotta oggetto di giudizio - non appare decisivo ad escludere la integrazione della disobbedienza all'ordine. Da ciò deriva, come si è ritenuto in sede di merito, la non decisività della acquisizione dell'atto indicato dal ricorrente. 2.3 II terzo motivo è, come si è anticipato, fondato. 7 2.3.1 Vanno premesse alcune considerazioni in punto di «fisionomia» dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod.pen. . Nella elaborazione giurisprudenziale della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (rectius della offesa) si è affermato che l'esiguità del disvalore - a fronte di fatto che integra la fattispecie tipica - è frutto di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno, alla colpevolezza (v. Sez. U n.13681 del 25.2.2016, Tushaj rv 266595). Il riferimento testuale alle «modalità della condotta», come è stato precisato da Sez. U 2016 Tushaj, ricomprende anche l'analisi dell'elemento soggettivo del reato, il che consente di valorizzare anche le condizioni soggettive che hanno determinato, sul piano psicologico, la commissione del reato. Inoltre, nei reati di mera condotta (dunque di pericolo) la applicazione della disposizione di cui all'art. 131 bis cod.pen. è sempre possibile e la valutazione in ordine all'offesa al bene giuridico protetto deve avvenire al momento della condotta secondo un giudizio prognostico "ex ante" (v. Sez. III n.23184 del 23.06.2020, rv 280158). 2.3.2 Nel caso della disobbedienza di cui all'art.173 cod.pen.mil .pace, dunque, la rilevanza e offensività della condotta, ai fini di cui all'art.131 bis cod.pen. - va parametrata alle circostanze di fatto in cui si è verificata la violazione e alla «incidenza» dell'ordine violato, quantomeno in prospettiva, sulla regolarità ed efficienza del servizio (secondo il giudizio prognostico prima richiamato). 2.3.3 Erra, pertanto, la Corte di secondo grado lì dove incentra - essenzialmente - la valutazione circa la applicabilità o meno dell'art.131 bis cod.pen. sulle caratteristiche soggettive dell'autore del fatto (il grado rivestito) posto che simile aspetto finisce con il valorizzare una condizione soggettiva che, nel caso concreto, non ha rilievo alcuno. Anche il tema della manifestazione di sfiducia verso i superiori non risulta decisivo, posto che ciò risulta posto a base della stessa incriminazione della condotta, senza incidere sul disvalore concreto. Inoltre, nella analisi dei profili di tenuità dell'offesa la Corte di secondo grado trascura del tutto la circostanza - niente affatto marginale - della esistenza di profili di 'segretezza' della relazione di servizio redatta dal Cap. IT, che costui - attraverso l'espediente della registrazione - intendeva proteggere. Su tale aspetto la Corte di secondo grado si limita ad affermare che la relazione di servizio del IT ha comunque «seguito il suo corso», ma questo aspetto è di primaria importanza proprio al fine di sostenere la particolare tenuità del fatto. 8 Il tema della decisione è, infatti, quello di una valutazione in concreto del possibile pregiudizio arrecato all'andamento del servizio dalla condotta di inottemperanza all'ordine. E, su tale punto della regiudicanda, può affermarsi - sulla base dei fatti così come ricostruiti in sede di merito e senza necessità di rinvio - che il pregiudizio alla regolarità del servizio fu assolutamente marginale, posto che dalla mancata verbalizzazione delle dichiarazioni del IT (in occasione della convocazione oggetto di giudizio) non è sorta, anche ponendosi in via prognostica, una reale difficoltà di espletamento del servizio militare. La relazione inoltrata dal IT non sarebbe stata - per tale ragione - cestinata, come è puntualmente avvenuto, né sono stati esplicitati nelle decisioni di merito altri argomenti su cui l'attuale ricorrente avrebbe dovuto riferire. 2.3.4 Sulla base dei contenuti delle decisioni di merito va, pertanto, ritenuta sussistente la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. ; ne deriva l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata, come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è punibile per la particolare tenuità dell'offesa ai sensi dell'art. 131 bis cod.pen. . Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in data 12 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO GI;
)t rt-ete udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GI19-5 -ESPE SANTALUCIA che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore 'E' presente l'avvocato PEROZZI CRISTINA del foro di ROMA in difesa di IT QU che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. •••II Penale Sent. Sez. 1 Num. 33369 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GI RAFFAELLO Data Udienza: 12/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza emessa in data 22 marzo 2023 il Tribunale Militare di Roma ha affermato la penale responsabilità del Capitano IT UA, in riferimento alla contestazione del reato di cui all'art.173 cod.pen.mil .pace (disobbedienza aggravata), con condanna dell'imputato alla pena di mesi due di reclusione militare, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche. 1.1 In fatto, la contestazione riguarda quanto accaduto in data 20 maggio 2020 quando il IT si presentava ad una convocazione da parte del superiore Col. TO (in presenza anche del Col. OR) e rappresentava di aver attivato la registrazione del colloquio tramite il proprio cellulare;
ricevuto l'ordine di interrompere la registrazione, non vi ottemperava, determinando il superiore, dopo consultazione telefonica con il Gen. Giudici, a disporre la sua uscita dall'ufficio. 1.2 Secondo il Tribunale, in sintesi: a) non vi è dubbio circa l'esistenza dell'ordine rivolto al IT, posto che lo stesso imputato ha prodotto la registrazione del colloquio da cui si evince con chiarezza che l'ordine a lui rivolto - più volte - era quello di interrompere la registrazione e restare all'interno dell'ufficio; b) l'ordine di interrompere la registrazione era legittimo, anche in ragione dei contenuti della Circolare n.2106 del 2019 dello Stato Maggiore dell'Esercito che vieta le riprese audio all'interno delle infrastrutture militari;
c) il motivo della convocazione era rappresentato dal contenuto di una relazione di servizio che il IT aveva inoltrato (non in via gerarchica, anche perché riguardava condotte tenute dai diretti superiori TO e OR) solo pochi giorni prima. In riferimento alla tesi difensiva - secondo cui la registrazione dell'incontro del IT con i superiori in grado Col. TO e Col. OR era altamente opportuna nell'interesse di tutti - il Tribunale rileva che si tratta di ragioni «non rilevanti giuridicamente» . Viene ritenuta pienamente integrata la condotta di reato, anche in rapporto al relativo elemento psicologico. 2. La Corte Miliare di Appello con sentenza del 11 ottobre 2023 ha confermato la prima decisione. 2 2.1 Anche secondo la Corte di Appello la condotta di inottemperanza all'ordine è dimostrata in fatto e non risulta giustificata. In sede valutativa la Corte di secondo grado afferma che: a) la convocazione del IT era avvenuta per esigenze attinenti al servizio, posto che il IT aveva indirizzato direttamente al superiore comando una relazione, senza seguire la ordinaria procedura per il tramite della linea gerarchica;
b) anche l'ordine di interrompere la fonoregistrazione era, dunque, inerente al servizio ed è stato chiaramente impartito al IT;
c) non vi è stato mai un reale contrordine ma esclusivamente una posteriore interlocuzione tra il TO e il IT durante la quale il primo consentiva alla registrazione del momento in cui si realizzava la telefonata con il Gen. Giudici;
d) da ciò deriva la convinzione circa la piena ricorrenza del 'dolo di disobbedienza' in capo al IT. Ancora, si precisa che l'ordine poteva essere disatteso solo se manifestamente criminoso, aspetto che - in tutta evidenza - non si rinviene. 2.2 Non viene, inoltre ritenuta sussistente alcuna causa di giustificazione. Sul punto, la Corte di secondo grado afferma che la pregressa situazione di «conflittualità» tra il IT e suoi diretti superiori non rendeva legittima la modalità di registrazione dell'incontro, essendo al più un aspetto attinente la sfera intima dei motivi della condotta, che può rifluire sul trattamento sanzionatorio. La relazione di servizio redatta dal IT prima della convocazione seguì, peraltro, il suo corso. 2.3 Viene pertanto confermata integralmente la prima decisione anche in riferimento alla assenza dei presupposti applicativi della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. . Cica tale aspetto la Corte di secondo grado evidenzia che il IT è un Ufficiale, il che concretizza un particolare dovere di lealtà nel rispetto dei doveri di istituto. Viene ritenuto elemento negativo della condotta l'aver manifestato così profonda e reiterata sfiducia nei confronti dei superiori gerarchici. 3 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - IT UA. Il ricorso è affidato a tre motivi, che verranno di seguito richiamati, nei limiti di effettiva necessità per la decisione (art. 173 comma 1 disp.att. cod.proc.pen.). Sono stati depositati motivi aggiunti il 23 marzo 2024. 3.1 Al primo motivo, dopo ampia premessa in fatto, il ricorrente introduce deduzione in termini di erronea applicazione di legge. Il motivo si articola in sette punti. 3.1.1 Si rappresenta la violazione di regole di giudizio e di apprezzamento delle risultanze probatorie, posto che la Corte non tiene conto di alcune circostanze di fatto rilevanti. In tema di ritualità della convocazione, in particolare, non viene evidenziato che la relazione di servizio inoltrata al superiore comando aveva ad oggetto proprio condotte 'non corrette' tenute dai diretti superiori TO e OR. Da qui la 'diffidenza', più che legittima, del IT a presentarsi davanti a coloro che lo avevano convocato in data 20 maggio 2020. 3.1.2 Non era, pertanto, una convocazione «inerente al servizio» ma una convocazione relativa a questioni personali dei due superiori in grado (uno dei quali, peraltro, risultava essere quel giorno in smart working) . Ciò rendeva legittima la tutela che il IT intendeva realizzare tramite la fonoregistrazione. 3.1.3 Si contesta, in ogni caso, la diretta applicabilità della Circolare SME del 2019, che richiedeva integrazioni di disciplina non avvenute. 3.1.4 Si ritiene erronea la decisione nella parte in cui non ritiene applicabile la scriminante dell'esercizio di un diritto. Pacifica è la liceità della condotta di registrazione di un colloquio tra soggetti presenti (anche all'insaputa di uno dei colloquianti) lì dove sussista una esigenza obiettiva di documentazione per ragioni di tutela del soggetto che la realizza. Si ribadisce che le esigenze di autotutela erano evidenti, posto che la relazione di servizio redatta dal IT riguardava condotte ascrivibili proprio ai soggetti che lo avevano convocato. Vi era pertanto la piena applicabilità della scriminante, in chiave di autotutela del IT. 3.1.5 Si ribadisce che la stessa convocazione era irrituale e da ciò derivava la non riconducibilità dell'ordine a ragioni inerenti il servizio. 4 3.1.6 In ogni caso si contesta la ricostruzione in fatto della sequenza del colloquio, affermando che vi era stato un contrordine, con obiettiva incertezza circa la condotta da tenersi. 3.1.7 Si evidenzia che al più la condotta poteva essere fonte di responsabilità disciplinare. 3.2 Al secondo motivo si deduce vizio del procedimento per mancata assunzione di prova decisiva. Si lamenta la mancata acquisizione del decreto di archiviazione relativo al procedimento n.39 del 2021, posto che da detto atto giudiziario risultano le plurime iniziative prese in danno del IT da altri soggetti appartenenti alla Amministrazione Militare e le necessità di difesa del IT. 3.3 Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento al diniego della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. . L'intera motivazione, anche sul punto della causa di non punibilità, è influenzata dalla ritenuta inconsistenza delle ragioni 'difensive' che animavano la condotta del IT. Si ribadisce che la stessa convocazione era inerente a ragioni personali e da qui il legittimo convincimento del IT di poter operare la registrazione del colloquio, ai fini difensivi più volte evocati nell'atto di ricorso. Ciò, quantomeno, doveva essere valutato in rapporto alle modalità della condotta ed alla estrema lievità dell'offesa. 4. Nei motivi aggiunti vengono riproposte, in sintesi, le doglianze oggetto del ricorso principale. Si ribadisce che il IT doveva tutelare un segreto di ufficio (il contenuto della relazione di servizio in tema di irregolarità della gestione degli alloggi militari) e che per questa ragione si era determinato a registrare il colloquio. L'ordine di interrompere la registrazione non era legittimo perché proveniva da un soggetto interessato, in un contesto che non poteva dirsi inerente al servizio. Il reato non poteva dirsi sussistente anche in ragione della carenza di elemento psicologico. In subordine si insiste per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen., sussistendone ampiamente i presupposti. 5 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, al terzo motivo. 2. I primi due motivi sono infondati, per le ragioni che seguono. 2.1 Al primo motivo si ripropongono una serie di questioni che riguardano - essenzialmente - il contesto in cui si colloca la condotta tenuta dal IT, le ragioni del comportamento da lui tenuto, la qualificazione dell'ordine in termini di inerenza o meno al servizio. Si tratta di punti della decisione che risultano esaminati in maniera congrua e senza vizi in diritto nella decisione di merito. 2.1.1 In particolare, va osservato che nella interpretazione della disposizione incriminatrice è necessario compiere riferimento ai contenuti di Corte Cost. ord. n.39 del 2001, lì dove si evidenzia il collegamento funzionale tra l'ordine e il servizio e si afferma che [..] oggetto della tutela apprestata dalla norma censurata non é il prestigio del superiore in sè e per sè considerato, ma il corretto funzionamento dell'apparato militare, in vista del conseguimento dei suoi fini istituzionali, così come puntualmente messo in rilievo da quella giurisprudenza di legittimità e di merito che ha sottolineato che l'ordine deve sempre avere fondamento nell'interesse del servizio o della disciplina e non può trovare causa in pretese di carattere personale o in contrasti di natura privata tra superiore e inferiore H. 2.1.2 Ora, pur in un contesto fattuale che rende non certo irrilevanti (come si dirà in seguito) gli antecedenti causali della convocazione del IT, rappresentati dall'invio di una relazione di servizio al Comando Superiore su comportamenti tenuti dai suoi diretti superiori gerarchici, sta di fatto che il IT si reca &l'incontro con il OR ed il TO e pretende di imporre ai superiori la modalità (registrazione audio) di realizzazione dell'atto, aspetto che non può ricevere tutela sino al punto di escludere la rilevanza penale della condotta di inottemperanza all'ordine. 2.1.3 Va rilevato, sul punto, che la convocazione del IT per chiarimenti sulle modalità di inoltro della relazione di servizio non può ritenersi atto di natura 6 «privata», come sostenuto dal ricorrente, posto che rientra - in senso ampio - nelle attribuzioni di servizio dei superiori simile tipologia di verifica. Il IT, in altre parole, non poteva rifiutare di eseguire l'ordine di «interrompere la registrazione» a lui rivolto, posto che da un lato le modalità del colloquio non potevano essere decise unilateralmente dal IT medesimo, dall'altro l'ordine, più volte emesso, non poteva ritenersi «manifestamente criminoso» e si inseriva in un contesto che non può dirsi estraneo al servizio, così come si è ritenuto in sede di merito. IT avrebbe potuto far verbalizzare il proprio dissenso per iscritto ed avrebbe potuto rifiutare di rispondere a domande che implicavano - in ipotesi - profili di segretezza opponibili a chi lo interrogava, senza - in tal modo - porsi in una condizione di disobbedienza penalmente rilevante ai sensi dell'art.173 cod.pen. mil . pace. . 2.1.4 Vi è, pertanto, integrazione in fatto della fattispecie astratta, atteso quanto detto sopra. Va aggiunto che la condotta di disobbedienza è sostenuta dal relativo elemento psicologico doloso, posto che lo stesso IT ha rivendicato la opzione di 'non interrompere' la registrazione, sia pure con il convincimento di poter - in tal modo - dare esecuzione a una esigenza di autotutela. Ma si è già spiegato che la condotta della registrazione non era «necessitata», potendo le esigenze di riservatezza dei contenuti della relazione di servizio essere tutelate in modo diverso. Non vi è pertanto alcun vizio nella parte della decisione impugnata in cui si ritiene non applicabile la scriminante dell'esercizio del diritto. 2.2 II secondo motivo è parimenti infondato. 2.2.1 La esistenza di un clima di conflittualità tra il IT ed altri militari, anche in ragione delle attività ispettive svolte dal IT sulla gestione degli alloggi di servizio è un dato che la Corte di secondo grado non nega ma che - sulla specifica condotta oggetto di giudizio - non appare decisivo ad escludere la integrazione della disobbedienza all'ordine. Da ciò deriva, come si è ritenuto in sede di merito, la non decisività della acquisizione dell'atto indicato dal ricorrente. 2.3 II terzo motivo è, come si è anticipato, fondato. 7 2.3.1 Vanno premesse alcune considerazioni in punto di «fisionomia» dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod.pen. . Nella elaborazione giurisprudenziale della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (rectius della offesa) si è affermato che l'esiguità del disvalore - a fronte di fatto che integra la fattispecie tipica - è frutto di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno, alla colpevolezza (v. Sez. U n.13681 del 25.2.2016, Tushaj rv 266595). Il riferimento testuale alle «modalità della condotta», come è stato precisato da Sez. U 2016 Tushaj, ricomprende anche l'analisi dell'elemento soggettivo del reato, il che consente di valorizzare anche le condizioni soggettive che hanno determinato, sul piano psicologico, la commissione del reato. Inoltre, nei reati di mera condotta (dunque di pericolo) la applicazione della disposizione di cui all'art. 131 bis cod.pen. è sempre possibile e la valutazione in ordine all'offesa al bene giuridico protetto deve avvenire al momento della condotta secondo un giudizio prognostico "ex ante" (v. Sez. III n.23184 del 23.06.2020, rv 280158). 2.3.2 Nel caso della disobbedienza di cui all'art.173 cod.pen.mil .pace, dunque, la rilevanza e offensività della condotta, ai fini di cui all'art.131 bis cod.pen. - va parametrata alle circostanze di fatto in cui si è verificata la violazione e alla «incidenza» dell'ordine violato, quantomeno in prospettiva, sulla regolarità ed efficienza del servizio (secondo il giudizio prognostico prima richiamato). 2.3.3 Erra, pertanto, la Corte di secondo grado lì dove incentra - essenzialmente - la valutazione circa la applicabilità o meno dell'art.131 bis cod.pen. sulle caratteristiche soggettive dell'autore del fatto (il grado rivestito) posto che simile aspetto finisce con il valorizzare una condizione soggettiva che, nel caso concreto, non ha rilievo alcuno. Anche il tema della manifestazione di sfiducia verso i superiori non risulta decisivo, posto che ciò risulta posto a base della stessa incriminazione della condotta, senza incidere sul disvalore concreto. Inoltre, nella analisi dei profili di tenuità dell'offesa la Corte di secondo grado trascura del tutto la circostanza - niente affatto marginale - della esistenza di profili di 'segretezza' della relazione di servizio redatta dal Cap. IT, che costui - attraverso l'espediente della registrazione - intendeva proteggere. Su tale aspetto la Corte di secondo grado si limita ad affermare che la relazione di servizio del IT ha comunque «seguito il suo corso», ma questo aspetto è di primaria importanza proprio al fine di sostenere la particolare tenuità del fatto. 8 Il tema della decisione è, infatti, quello di una valutazione in concreto del possibile pregiudizio arrecato all'andamento del servizio dalla condotta di inottemperanza all'ordine. E, su tale punto della regiudicanda, può affermarsi - sulla base dei fatti così come ricostruiti in sede di merito e senza necessità di rinvio - che il pregiudizio alla regolarità del servizio fu assolutamente marginale, posto che dalla mancata verbalizzazione delle dichiarazioni del IT (in occasione della convocazione oggetto di giudizio) non è sorta, anche ponendosi in via prognostica, una reale difficoltà di espletamento del servizio militare. La relazione inoltrata dal IT non sarebbe stata - per tale ragione - cestinata, come è puntualmente avvenuto, né sono stati esplicitati nelle decisioni di merito altri argomenti su cui l'attuale ricorrente avrebbe dovuto riferire. 2.3.4 Sulla base dei contenuti delle decisioni di merito va, pertanto, ritenuta sussistente la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. ; ne deriva l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata, come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è punibile per la particolare tenuità dell'offesa ai sensi dell'art. 131 bis cod.pen. . Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in data 12 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente