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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 4281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4281 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16/12/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2775/2024
vertente tra parte domiciliata in LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44 00193 Parte_1
ROMA rappresentata dall'avv. ARCANGELI JACOPO
Parte appellante contro
parte domiciliata in VIA CESARE BECCARIA, 29 00198 ROMA CP_1 rappresentata dall'avv. ATTANASIO MARIA CARLA
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4814/2024 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro in data. il 22/04/2024 Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza in oggetto il Tribunale, dopo aver dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso di volto al pagamento da parte dell dell'indennità di Parte_1 CP_1 accompagnamento ex art. 1 L. n. 18/80 a seguito dell'omologa dell'a.t.p. e della notifica all'Istituto del decreto e del mod. AP70, ha riconosciuto alla ricorrente le spese di lite per essere stata la prestazione liquidata dopo la notifica del ricorso introduttivo, ma nella complessiva somma di € 1.000,00 oltre spese e accessori. Appella la sentenza l'originaria ricorrente lamentando che il Tribunale aveva liquidato le spese in misura inferiore ai parametri minimi di legge, così disattendendo quanto specificamente indicato nel DM. 55/2014 e il successivo D.M. 37/2018 e chiedendo quindi la parziale riforma della sentenza in punto spese.
Si costituisce l' per resistere al gravame. CP_1
Sostituita l'udienza odierna con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°°°° Sostiene l'appellante che, considerato il valore della controversia (euro 8.958,80) corrispondente allo scaglione tariffario tra €. 5.201,00 ed €. 26.000,00, i compensi minimi previsti per le singole fasi ex DM n. 55 del 10.3.2014, come successivamente modificato, sono i seguenti :
1. Studio € 464,50
2. Introduttiva € 388,50
3. Decisionale € 1.010,50 , per cui il compenso minimo previsto pertanto ammonta ad € 1.863,00.
In merito all'inderogabilità dei minimi tariffari osserva che l'art. 4 del citato decreto ministeriale, come modificato dal dm 8.3.2018 entrato in vigore il 27.4.2018, prevede che, ai fini della quantificazione delle spese di lite, “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”, cosicchè non è ammessa, dalla data di entrata in vigore del d.m. 8.3.2018, una quantificazione delle spese di lite inferiore al 50% dei valori medi, dovendosi obbligatoriamente ritenere abrogate tutte le precedenti norme di segno contrario. Richiama in proposito la pronuncia della CORTE DI CASSAZIONE n.9815.2023 secondo la quale:
“In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile”.
Il Giudice non solo aveva liquidato le spese non rispettando i minimi previsti dalla tariffa professionale, ma aveva anche omesso di motivare tale decisione, come invece richiesto dalla oramai consolidata giurisprudenza di legittimità. Il giudice aveva altresì omesso di pronunciare sulla specifica richiesta di applicazione della maggiorazione di cui all' art 4 comma 1-bis del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. n. 8 marzo 2018, n. 37, art. 1, comma 1, lett. b) che dispone espressamente che il compenso del professionista “determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 26 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
Il rilievo è parzialmente fondato.
L'art. 4 del DM 55- 2014, come modificato dal DM 8.3.2018, in vigore dal 27.4.2018, prevede che, ai fini della quantificazione delle spese di lite, “Il Giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”. La giurisprudenza di legittimità sottolinea come la lettera del nuovo testo dell'art. 4, comma primo, D.M. 55/2014, con le modifiche apportate dal D.M. 37/2018, richiamato dall'appellante, sia difforme dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%. Sulla scorta della disposta modifica testuale la Suprema Corte ritiene che per le spese processuali e i compensi professionali sottoposti al regime introdotto dal D.M. 37/2018 non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi “e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso – o le spese processuali- e a garantire, attraverso una limitata flessibilità del parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale” (Così Cass. Sez. II Ord. n. 9815/2023; v. anche Sent. n. 17613/2024).
Applicando tali principi, tenuto conto delle tariffe forensi ex DM 55/2014 (come sopra modificate), e considerando i valori minimi per la semplicità della causa, l'importo liquidato dal primo giudice risulta inferiore al minimo tariffario di euro € 1.863,00, la cui applicazione è invocata dall'appellante.
A tale importo si perviene considerando lo scaglione di valore che va da euro 5.201,00 a euro 26.000,00, tenendo conto della natura della causa, della semplicità della stessa, con sostrato probatorio documentale (pagamento dell'indennità di accompagnamento in esito a giudizio favorevole dell'ATP) e computando le fasi di studio, introduttiva, e decisionale - indicate in appello- per un importo complessivo pari, appunto, ad € 1.863,00.
Alla suddetta quantificazione, richiesta dalla stessa parte appellante, si perviene anche senza applicare la maggiorazione per la tecnica redazionale, maggiorazione che peraltro in questo caso non spetterebbe, avendo più volte questa Corte ritenuto (per tutte, da ultimo, sent. n. 3556/2025) che essa “ … non spetta all'appellante (e quindi correttamente il primo giudice non l'ha liquidata), perché l'utilizzo della tecnica redazionale indicata da detta disposizione non ha nel concreto agevolato in nessun modo la lettura del ricorso introduttivo della lite o degli atti con esso depositati, in ragione della stringatezza dello stesso e dell'esiguità dei documenti offerti in comunicazione, tali da poter essere agevolmente consultati anche in assenza di navigabilità ipertestuale (Cass. 27.7.2023 n. 22762)….”, fattispecie perfettamente sovrapponibile al caso concreto.
Pertanto, l'appello va accolto nei termini di cui in motivazione, conseguendone la riforma in parte qua della impugnata sentenza con il riconoscimento in favore dell'appellante del maggiore importo delle spese di lite del primo grado, liquidate in dispositivo.
CP_ La soccombenza nel presente grado comporta che l' ne sopporti le relative spese, anch'esse liquidate in dispositivo, con riferimento al valore della causa dato dal quantum delle spese di lite oggetto del devoluto, dato dal differenziale tra il liquidato ed il dovuto, pari ad euro 863,00 (in ordine al criterio per la definizione del valore in appello della causa avente ad oggetto la corretta determinazione dei compensi professionali, v. Cass. Sez. U, n. 19014/2007, conf. Cass., Sez. 6-1, n. 6345/2020 e Cass. n. 27274/2017, e di recente Cass. n. 35007 del 2023). In entrambi i casi con la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, ridetermina le spese di lite del primo grado in favore di nella maggior somma di euro 1.863,00, oltre al Parte_1 15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge, da distrarsi.
Condanna l' al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in euro 500,00 oltre al CP_1 15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge, da distrarsi.
Roma, 16.12.2025
Il Consigliere est. Dott.ssa Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste