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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 126/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MORBELLI LUCA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 731/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Genova - Sede Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16907RU OG DA
- sul ricorso n. 732/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente 2 Srl - P.IVA_2 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Genova - Sede Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16907RU OG DA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 sa ha impugnato, con ricorso iscritto al n. 731/25 di rg il provvedimento di definizione dell'accertamento prot. n. 16907RU notificato in data 04 aprile 2025 dall'Agenzia Dogane e dei
Monopoli - Ufficio delle Dogane di Genova 2.
Lo stesso provvedimento è stato impugnato dalla società Ricorrente 2 s.r.l. con ricorso iscritto al n. 732/25 di RG.
Con tale atto l'Ufficio ha modificato la voce doganale della merce importata “ALIMENTI PER ANIMALI –
Gourmet natures creations – Soup SA and vegetable” dalla quella dichiarata dalla ricorrente n.
2309101100 alla diversa voce doganale n. 2309109000.
La voce doganale n. 2309101100 individua “alimenti per cani e gatti, condizionati per la vendita al minuto: contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina: non contenenti prodotti lattiero caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero caseari inferiori al 10%”
e non sconta dazio, mentre la diversa voce doganale 2309109000 individua “Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali – Alimenti per cani o gatti, confezionati per la vendita al minuto – Altri”, e sconta un dazio del 9,60 %.
La differenza tra le merci identificate dalle due diverse voci doganali consiste, tra l'altro, nella presenza o meno dei componenti amido, fecola, glucosio o maltodestrina.
Il laboratorio delle dogane di Trieste dapprima e l'Ufficio con l'atto impugnato dipoi hanno ritenuto la merce importata dover essere inclusa nella voce doganale n. 2309109000 in quanto l'amido presente nel prodotto risulterebbe inferiore allo 0,5% e il glucosio non sarebbe rilevabile (quindi “inferiore al LOD”) o non sarebbe quantificabile.
Non potendosi misurare la quantità di tale componente dovrebbe ritenersi il componente stesso assente di fatto nel prodotto. Ciò determinerebbe l'inclusione della merce nella voce doganale suddetta e ciò a differenza di quanto ritenuto dalla ricorrente che sostiene che la mera presenza di tali componenti impedirebbe la loro classificazione nella voce doganale 2309101100. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
1) difetto o contraddittorietà della motivazione, in violazione dell'art. 7 della L. 212/2000.
2) Insussistenza in diritto della violazione. Violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CEE) n.
2658/87 e successive modifiche, relative al sistema di Nomenclatura Combinata delle merci - Errata classificazione doganale di tutte le partite di merci per cui l'Ufficio procede alla revisione dell'accertamento.
In sostanza la ricorrente sostiene che il risultato dell'analisi di laboratorio avrebbe confermato o comunque non avrebbe escluso la presenza dei componenti rilevanti e che ogni tentativo di discriminare tra una voce doganale e l'altra in ragione della quantità minore o anche in tesi infinitesima di tali componenti sarebbe illegittimo.
Si è costituito in giudizio l'Ufficio ribadendo la correttezza del proprio operato ed evidenziando come dai certificati di analisi si evinca l'assenza di tali componenti.
L'impugnativa della società Ricorrente 2 è perfettamente sovrapponibile sia nella narrativa in fatto che nei motivi di diritto a quella della Ricorrente_1 SA. All'udienza pubblica del 15 gennaio 2026 i ricorsi, previa riunione, sono stati trattenuti in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono fondati.
Occorre precisare il tenore del certificato di analisi n. 1013386 del 12 novembre 2024 prot. 2262/2024.
Il documento si esprime nei seguenti termini: “Il campione sottoposto ad analisi si dichiara Non Conforme poiché: - non contiene MI visto che il risultato analitico X=0,3 % risulta inferiore al limite minimo
(Lmin=0,5%) prescritto dalle NENC 2019/C 119/01, pur tenendo conto dell'incertezza di misura (U=0,1%) ossia verifica la regola decisionale di non conformità XMI quanto inferiore al limite di rilevabilità (LOD=0,10%)”.
Il laboratorio non ha accertato l'assenza del componente quanto, piuttosto, la non rilevabilità dello stesso in quanto il componente stesso è inferiore al range di rilevabilità della strumentazione.
In questo senso deve essere intesa l'affermazione delle dogane in ordine all'assenza del componente.
Il problema si sposta quindi alla esigenza di una soglia minima di rilevabilità e al metodo di indagine utilizzato.
A tal riguardo occorre rilevare come la Cassazione abbia espresso l'assunto secondo cui “la tariffa … si limita ad affermare che, presenza di glucosio o di sciroppo di glucosio, si applica l'esenzione daziaria, ma non specifica il quantitativo al di sotto del quale la presenza del glucosio diventa irrilevante. Non viene nemmeno fatta distinzione tra ingrediente ed elemento del processo produttivo, come vorrebbe AD: la disposizione in rassegna si limita ad indicare la necessità che nell'alimento sia presente il glucosio, evidentemente come indice della sofisticatezza del prodotto finito” (Cass. trib., 31 gennaio 2023 n. 2902).
All'epoca dell'emissione dell'atto impugnato nessuna previsione normativa prevedeva un criterio di discriminazione tra le due voci doganali fondato sulla quantità maggiore o minore o anche, in tesi, infinitesima dei componenti di cui si è dato conto nella narrativa in fatto.
Ne consegue che, solo nel caso in cui, fosse certa l'assenza del componente avrebbe potuto essere applicata la voce doganale n. 2309109000.
In assenza di apposita dimostrazione in tale senso, pertanto, l'indicazione della voce doganale operata dalla ricorrente appare corretta.
Su tale tema la giurisprudenza ha dato luogo a pronunce contrastanti indicate dalle parti nei loro scritti difensivi.
In presenza di tale incerto quadro interpretativo un argomento decisivo per sostenere la fondatezza della posizione della ricorrente deriva dall'integrazione delle note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea.
In Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2025 è stata, infatti, pubblicata un'integrazione delle Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea che deve ritenersi decisiva per la soluzione della controversia.
Tale, innovativa, disciplina stabilisce, infatti che, ai fini dell'applicazione della voce NC 2309 - Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, i prodotti con un tenore di glucosio totale inferiore allo 0,5% in peso non devono essere considerati contenenti amido, glucosio o maltodestrina.
Orbene si tratta del primo documento normativo della Unione Europea che introduce una soglia quantitativa per la discriminazione tra una voce doganale e l'altra.
L'Ufficio, a proposito di tale disciplina, afferma: “Sembra trattarsi di un intervento normativo che colma una lacuna interpretativa, fissando una soglia minima di rilevanza che prima non era espressamente prevista, in considerazione anche del fatto che la prassi doganale e la giurisprudenza - ad es. Sentenza Corte di
Cassazione n. 2902/2023 - avevano dato risposte divergenti”.
In realtà non si tratta di una disposizione interpretativa quanto di una disposizione innovativa sul piano sostanziale in quanto introduce una soglia che per l'innanzi non era prevista dalla disciplina e non era in alcun modo evincibile, per via interpretativa dalla stessa. L'avere introdotto un limite quantitativo certo e inderogabile depone nel senso della natura sostanziale e innovativa e non meramente interpretativa della disposizione.
Trattandosi di disciplina innovativa e sostanziale la stessa non si applica che per l'avvenire.
Pertanto, per le vicende anteriori deve ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio, l'assenza di qualsivoglia limite quantitativo.
Il ricorso pertanto deve ritenersi fondato.
Ne ha pregio l'argomento sostenuto dall'Ufficio secondo cui l'impugnazione avverso l'atto irrogativo delle sanzioni sia stata respinta con sentenza di questa Corte.
Invero, nessun rapporto di pregiudizialità è configurabile tra la presente vicenda e quella già decisa, dovendosi, piuttosto, ritenere la presente vertenza avere carattere pregiudiziale rispetto a quella già decisa.
Stante il contraddittorio quadro giurisprudenziale le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti di cui in epigrafe, li accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Spese compensate. Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026. Il Giudice monocratico (dott. Luca Morbelli)
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MORBELLI LUCA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 731/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Genova - Sede Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16907RU OG DA
- sul ricorso n. 732/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente 2 Srl - P.IVA_2 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Genova - Sede Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16907RU OG DA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 sa ha impugnato, con ricorso iscritto al n. 731/25 di rg il provvedimento di definizione dell'accertamento prot. n. 16907RU notificato in data 04 aprile 2025 dall'Agenzia Dogane e dei
Monopoli - Ufficio delle Dogane di Genova 2.
Lo stesso provvedimento è stato impugnato dalla società Ricorrente 2 s.r.l. con ricorso iscritto al n. 732/25 di RG.
Con tale atto l'Ufficio ha modificato la voce doganale della merce importata “ALIMENTI PER ANIMALI –
Gourmet natures creations – Soup SA and vegetable” dalla quella dichiarata dalla ricorrente n.
2309101100 alla diversa voce doganale n. 2309109000.
La voce doganale n. 2309101100 individua “alimenti per cani e gatti, condizionati per la vendita al minuto: contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina: non contenenti prodotti lattiero caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero caseari inferiori al 10%”
e non sconta dazio, mentre la diversa voce doganale 2309109000 individua “Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali – Alimenti per cani o gatti, confezionati per la vendita al minuto – Altri”, e sconta un dazio del 9,60 %.
La differenza tra le merci identificate dalle due diverse voci doganali consiste, tra l'altro, nella presenza o meno dei componenti amido, fecola, glucosio o maltodestrina.
Il laboratorio delle dogane di Trieste dapprima e l'Ufficio con l'atto impugnato dipoi hanno ritenuto la merce importata dover essere inclusa nella voce doganale n. 2309109000 in quanto l'amido presente nel prodotto risulterebbe inferiore allo 0,5% e il glucosio non sarebbe rilevabile (quindi “inferiore al LOD”) o non sarebbe quantificabile.
Non potendosi misurare la quantità di tale componente dovrebbe ritenersi il componente stesso assente di fatto nel prodotto. Ciò determinerebbe l'inclusione della merce nella voce doganale suddetta e ciò a differenza di quanto ritenuto dalla ricorrente che sostiene che la mera presenza di tali componenti impedirebbe la loro classificazione nella voce doganale 2309101100. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
1) difetto o contraddittorietà della motivazione, in violazione dell'art. 7 della L. 212/2000.
2) Insussistenza in diritto della violazione. Violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CEE) n.
2658/87 e successive modifiche, relative al sistema di Nomenclatura Combinata delle merci - Errata classificazione doganale di tutte le partite di merci per cui l'Ufficio procede alla revisione dell'accertamento.
In sostanza la ricorrente sostiene che il risultato dell'analisi di laboratorio avrebbe confermato o comunque non avrebbe escluso la presenza dei componenti rilevanti e che ogni tentativo di discriminare tra una voce doganale e l'altra in ragione della quantità minore o anche in tesi infinitesima di tali componenti sarebbe illegittimo.
Si è costituito in giudizio l'Ufficio ribadendo la correttezza del proprio operato ed evidenziando come dai certificati di analisi si evinca l'assenza di tali componenti.
L'impugnativa della società Ricorrente 2 è perfettamente sovrapponibile sia nella narrativa in fatto che nei motivi di diritto a quella della Ricorrente_1 SA. All'udienza pubblica del 15 gennaio 2026 i ricorsi, previa riunione, sono stati trattenuti in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono fondati.
Occorre precisare il tenore del certificato di analisi n. 1013386 del 12 novembre 2024 prot. 2262/2024.
Il documento si esprime nei seguenti termini: “Il campione sottoposto ad analisi si dichiara Non Conforme poiché: - non contiene MI visto che il risultato analitico X=0,3 % risulta inferiore al limite minimo
(Lmin=0,5%) prescritto dalle NENC 2019/C 119/01, pur tenendo conto dell'incertezza di misura (U=0,1%) ossia verifica la regola decisionale di non conformità XMI quanto inferiore al limite di rilevabilità (LOD=0,10%)”.
Il laboratorio non ha accertato l'assenza del componente quanto, piuttosto, la non rilevabilità dello stesso in quanto il componente stesso è inferiore al range di rilevabilità della strumentazione.
In questo senso deve essere intesa l'affermazione delle dogane in ordine all'assenza del componente.
Il problema si sposta quindi alla esigenza di una soglia minima di rilevabilità e al metodo di indagine utilizzato.
A tal riguardo occorre rilevare come la Cassazione abbia espresso l'assunto secondo cui “la tariffa … si limita ad affermare che, presenza di glucosio o di sciroppo di glucosio, si applica l'esenzione daziaria, ma non specifica il quantitativo al di sotto del quale la presenza del glucosio diventa irrilevante. Non viene nemmeno fatta distinzione tra ingrediente ed elemento del processo produttivo, come vorrebbe AD: la disposizione in rassegna si limita ad indicare la necessità che nell'alimento sia presente il glucosio, evidentemente come indice della sofisticatezza del prodotto finito” (Cass. trib., 31 gennaio 2023 n. 2902).
All'epoca dell'emissione dell'atto impugnato nessuna previsione normativa prevedeva un criterio di discriminazione tra le due voci doganali fondato sulla quantità maggiore o minore o anche, in tesi, infinitesima dei componenti di cui si è dato conto nella narrativa in fatto.
Ne consegue che, solo nel caso in cui, fosse certa l'assenza del componente avrebbe potuto essere applicata la voce doganale n. 2309109000.
In assenza di apposita dimostrazione in tale senso, pertanto, l'indicazione della voce doganale operata dalla ricorrente appare corretta.
Su tale tema la giurisprudenza ha dato luogo a pronunce contrastanti indicate dalle parti nei loro scritti difensivi.
In presenza di tale incerto quadro interpretativo un argomento decisivo per sostenere la fondatezza della posizione della ricorrente deriva dall'integrazione delle note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea.
In Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2025 è stata, infatti, pubblicata un'integrazione delle Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea che deve ritenersi decisiva per la soluzione della controversia.
Tale, innovativa, disciplina stabilisce, infatti che, ai fini dell'applicazione della voce NC 2309 - Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, i prodotti con un tenore di glucosio totale inferiore allo 0,5% in peso non devono essere considerati contenenti amido, glucosio o maltodestrina.
Orbene si tratta del primo documento normativo della Unione Europea che introduce una soglia quantitativa per la discriminazione tra una voce doganale e l'altra.
L'Ufficio, a proposito di tale disciplina, afferma: “Sembra trattarsi di un intervento normativo che colma una lacuna interpretativa, fissando una soglia minima di rilevanza che prima non era espressamente prevista, in considerazione anche del fatto che la prassi doganale e la giurisprudenza - ad es. Sentenza Corte di
Cassazione n. 2902/2023 - avevano dato risposte divergenti”.
In realtà non si tratta di una disposizione interpretativa quanto di una disposizione innovativa sul piano sostanziale in quanto introduce una soglia che per l'innanzi non era prevista dalla disciplina e non era in alcun modo evincibile, per via interpretativa dalla stessa. L'avere introdotto un limite quantitativo certo e inderogabile depone nel senso della natura sostanziale e innovativa e non meramente interpretativa della disposizione.
Trattandosi di disciplina innovativa e sostanziale la stessa non si applica che per l'avvenire.
Pertanto, per le vicende anteriori deve ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio, l'assenza di qualsivoglia limite quantitativo.
Il ricorso pertanto deve ritenersi fondato.
Ne ha pregio l'argomento sostenuto dall'Ufficio secondo cui l'impugnazione avverso l'atto irrogativo delle sanzioni sia stata respinta con sentenza di questa Corte.
Invero, nessun rapporto di pregiudizialità è configurabile tra la presente vicenda e quella già decisa, dovendosi, piuttosto, ritenere la presente vertenza avere carattere pregiudiziale rispetto a quella già decisa.
Stante il contraddittorio quadro giurisprudenziale le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti di cui in epigrafe, li accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Spese compensate. Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026. Il Giudice monocratico (dott. Luca Morbelli)